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DELL'ORDINE GIUDIZIARIO

Per adempiere il mandato che esercita in nome del popolo la magistratura è autonoma e indipendente.

Funzione giurisdizionale: consiste nell'applicazione del diritto al caso concreto, da parte di un organo terzo rispetto al conflitto e di solito in seguito a impulso di parte. È la funzione esercitata di regola dai magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, ai sensi dell'art. 102 Cost.

Indipendenza dei giudici: l'indipendenza funzionale dei giudici consiste nella possibilità di giudicare senza altra soggezione che non sia la soggezione alla legge art. 101 Cost.: "i giudici sono soggetti soltanto alla legge". La dipendenza del giudice dalla legge, che deve applicare per quello che è e per quello che vuol dire, è senza riserve, ma è anche l'unica; per legge si intende il diritto oggettivo, quale che ne sia la fonte di produzione.

L'indipendenza organizzativa della magistratura è la tutela del giudice fuori dal giudizio. A ciò mira l'autonomia e l'autogoverno del potere giudiziario art.105: "la magistratura costituisce un organo autonomo e indipendente da ogni altro potere". L'art. 107 afferma che i giudici sono inamovibili, se non con il proprio consenso o con decisione del CSM adottata per gravi motivi o per iniziativa dello stesso giudice. I giudici tra loro non si differenziano per posizione (non esistono gerarchie) ma unicamente per funzioni.

Il Consiglio superiore della magistratura: assicura il collegamento tra potere giudiziario e altri poteri dello Stato. Previsto dall'art. 104 Cost., il CSM si compone di tre membri di diritto (presidente della Repubblica, primo presidente, procuratore generale della Corte di Cassazione) e da 30 membri elettivi. Venti di essi sono eletti dai magistrati ordinari e dieci dal Parlamento in seduta comune. Secondo l'art.

105 Cost., spettano al CSM, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati, ed altre designazioni secondo l'art.106. Appare dunque chiara la competenza del CSM in tutte le materie attinenti allo stato giuridico dei magistrati e al governo dell'ordine giudiziario, in modo da essere considerato organo di autogoverno della magistratura, capace di realizzare l'indipendenza organizzativa di cui essa necessita.

Presidente del CSM è il presidente della Repubblica; il Consiglio poi elegge un vice presidente fra i dieci componenti di nomina parlamentare. Nell'ambito del CSM sono costituite, all'inizio di ogni anno, commissioni aventi il compito di riferire al Consiglio e di grande importanza è la sezione disciplinare, competente a conoscere dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti (in

parità prevale il voto del presidente) e si traducono in DPR o decreti del ministro per la grazia e la giustizia; i componenti del CSM "non sono punibili per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni e concernenti l'oggetto della discussione". Contro i provvedimenti del CSM la legge ammette il ricorso al giudice amministrativo per motivi di legittimità, mentre contro i provvedimenti in materia disciplinare è ammesso ricorso, che ha effetto sospensivo, alle sezioni unite della Corte di Cassazione. Si considera il CSM anch'esso organo costituzionalmente rilevante, e non organo costituzionale. Responsabilità civile dei giudici: con l'adozione della legge 13 aprile 1988, n. 117, è stato modificato il sistema: può agire in giudizio chiunque abbia "subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa"

nell'esercizio delle sue funzioni, o per diniego di giustizia". Solo successivamente lo Stato esercita l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato.

SEZIONE: LA MAGISTRATURA ORDINARIA:

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Per converso, ai giudici ordinari spetta il potere giurisdizionale nella sua generalità, con la sola esclusione delle materie e delle situazioni attribuite per legge a giudici speciali o a sezioni specializzate. La magistratura ordinaria è disciplinata dall'ordinamento giudiziario che va adottato con legge, secondo l'art. 108 Cost.

Il pubblico ministero: esso è un altro organo previsto dall'ordinamento giudiziario che si affianca al giudice: alle dipendenze del procuratore capo si trovano i sostituti procuratori. In materia civile, il p.m. esercita l'azione civile e interviene nei processi, nei casi stabiliti.

Dalla legge; in materia penale, il p.m. è obbligato, secondo l'art.112 Cost., ad esercitare l'azione penale ed interviene a tutte le udienze penali delle corti, dei tribunali e delle preture. Il p.m. ha carattere del tutto "neutrale" ed è estraneo all'apparato amministrativo.

Il giudice naturale precostituito per legge: nessuno, secondo Costituzione, può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. La precostituzione del giudice, non in quanto persona fisica, ma in quanto organo, comporta la previa determinazione di competenze realizzabili in futuro e non già a posteriori, in relazione a una controversia già insorta. Non un giudice qualsiasi è competente a giudicare la fattispecie ma solo il "giudice naturale".

Garanzie costituzionali del processo: alcuni principi in materia processuale fissati dalla Costituzione: ognuno può agire in giudizio per la difesa dei propri diritti e interessi.

legittimi;art.113: contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa. Tale tutela non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.Art.24: la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. La Costituzione prevede che siano assicurati, ai non abbienti, mezzi per agire e difendersi davanti ogni giurisdizione.Garanzie del processo penale: alcuni principi fissati dalla Costituzione: nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso (irretroattività della legge penale e riserva assoluta di legge, art.25); art.27: personalità della responsabilità penale, presunzione di non colpevolezza dell'imputato fino alla condanna definitiva, principi relativi allefinalità e entità delle pene. Tanto nel processo civile quanto in quello penale i provvedimenti dei giudici possono assumere la forma del decreto (da non motivare), dell'ordinanza o della sentenza (entrambe da motivare). Il ricorso in Cassazione per violazione di legge è sempre ammesso contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali e mira ad evitare la possibilità di escludere il ricorso in Cassazione per particolari materie o limitandolo a particolari vizi di illegittimità. Unica eccezione a questo principio si ha per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. SEZIONE: I GIUDICI SPECIALI: I principi fondamentali che risultano dalla Costituzione in ambito di giudici speciali sono: - la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari, secondo l'art. 102, ed è vietata l'istituzione di giudici straordinari (creati

appositamente per una controversia) o speciali (che si occupano solo di alcune materie), consentendosi soltanto l'istituzione di sezioni specializzate presso gli organi giudiziari ordinari;

b) revisione, e quindi sopravvivenza, dei giudici speciali di giurisdizione esistenti (ed è dunque un'eccezione al principio a));

c) mantenimento delle funzioni giurisdizionali di alcuni giudici speciali quali il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti e i tribunali militari;

d) istituzione, nelle Regioni, con legge statale, di organi di giustizia amministrativa di primo grado;

e) la garanzia, da stabilirsi con legge, dell'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali.

LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA:

I giudici speciali che assumono maggior importanza nel nostro ordinamento, sia per l'ampiezza della competenza, sia per l'entità delle pronunce, sono i giudici amministrativi.

Nel diritto pubblico, e in particolare nei rapporti tra privato e p.a., le

Le posizioni giuridiche soggettive tutelate non assumono soltanto la configurazione di diritti soggettivi, come nel diritto privato. Accanto a questi si pongono nel nostro vigente ordinamento anche gli interessi legittimi, nella doppia configurazione di interessi occasionalmente protetti e di diritti affievoliti, mentre gli stessi interessi semplici possono acquistare qualche rilievo nella misura in cui investono il merito dell'attività amministrativa.

Le posizioni giuridiche soggettive tutelate:

  1. diritti soggettivi: il diritto soggettivo sorge quando la legge attribuisce ad un soggetto un potere per la tutela primaria e diretta del proprio interesse.
  2. interessi legittimi: si ha interesse legittimo (o interesse occasionalmente protetto) quando il comportamento della pubblica Amministrazione incide su una posizione giuridica che si trovi in una particolare relazione con la situazione di interesse generale, sicché ne scaturisce una protezione per l'interesse particolare altrimenti impossibile.

(ad es. in caso di concorsopubblico l'interesse legittimo sarà di colui che è stato escluso a partecipare e che si trova quindi in una posizione soggettiva attiva qualificata).

c) diritti affievoliti: si ha diritto affievolito quando un diritto soggettivo si estingue a causa dell'esercizio dei poteri dell'autorità amministrativa. Il diritto soggettivo è dunque subordinato alla sua compatibilità con l'interesse pubblico. In caso di incompatibilità, il diritto perde la sua rilevanza e appunto si affievolisce, riducendosi a mero interesse legittimo. L'esempio più comune è l'espropriazione per pubblica utilità: lo stesso diritto di proprietà si affievolisce, e la proprietà del bene espropriato viene trasferita ad altro soggetto.

I Tribunali amministrativi regionali: i TAR sono stati istituiti con la l. 6 dicembre 1971, previsti dall'art. 125 Cost., e sono stati

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A.A. 2006-2007
90 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Cuocolo Fausto.