DIRITTO 1
LA NORMA GIURIDICA
Tutti gli uomini hanno BISOGNI e NECESSITÀ e per soddisfarli si uniscono in COMUNITÀ o
COLLETTIVITÀ con lo stesso scopo.
→ Il gruppo sociale nasce da una scelta volontaria.
Per sopravvivere la comunità si deve basare su un PRINCIPIO ORDINATORE che attribuisce
REGOLE. (NO regole, NO gruppo)
Tuttavia questo principio a volte assicura la soddisfazione degli interessi di tutti o quasi, come
avviene nelle “società perfette”, ma altre volte, invece, soddisfa gli interessi di uno solo o di
una minoranza (“società imperfette”).
L’esistenza di un gruppo sociale è quindi condizione necessaria affinché possano essere
istituite delle regole; la ragione dell’istituzione di una serie di regole deriva dalla necessità di
creare un meccanismo (o autorità) indipendente dalla volontà dei membri, che garantisca
l’ordine e che infligga una sanzione a coloro che violano tali regole.
→ “ubi societas, ibi ius”: Tra gruppo sociale e sistema di regole vi è un rapporto inseparabile
(indissolubile).
Requisiti per l’esistenza del fenomeno giuridico:
● Gruppo organizzato di individui
● Criteri per verificare le condotte degli individui
● Autorità che attui la volontà del gruppo
● Strumenti che tutelino l’ordine
LA NORMA GIURIDICA: è una regola giuridica formata da:
PRECETTO + SANZIONE
-Precetto= il comportamento che deve essere tenuto o quello che è vietato dalla legge.
-Sanzione= la conseguenza della violazione del precetto.
(Esempio: “É vietato ledere la vita altrui”)
Definizione: singola regola precostituita da un corpo sociale, che disciplina in astratto la
condotta dei consociati (membri del gruppo).
● DIVERSE dalle REGOLE MORALI, RELIGIOSE e ETICHE che sono caratterizzate
dall’adesione spontanea e dall’assenza di sanzioni.
NORMA: è il contenuto, il significato di una proposizione normativa o dall’enunciato
linguistico,attraverso la sua interpretazione.
DISPOSIZIONE: è l’enunciato linguistico scritto dal legislatore.
Contenuto:
-Regole: più specifiche.
-Principi: più generali.
Caratteristiche:
● Coattività/coercibilità: obbligatoria. Sono, infatti, garantite dalle AUTORITÀ, la
monopolio della forza
FORZA PUBBLICA, di cui solo lo Stato ne ha il monopolio ( → è lo
Stato che stabilisce regole e sanzioni = è l’ENTE SOVRANO).
N.B. Lo Stato, però, riconosce delle FORMAZIONI SOCIALI che possono produrre
(es. Lo Statuto
diritto, ovvero dalle loro NORME GIURIDICHE con il permesso dello Stato.
delle società)
● Legate storicamente e territorialmente: hanno limiti legati al tempo e allo spazio.
In alcuni paesi sono vietati alcuni comportamenti e in altri no. Inoltre, le norme nel
(Es. Adulterio)
tempo sono cambiate = DEPENALIZZAZIONE.
● Positiva: efficace perché enuncia un interesse esistente nella società e offre strumenti
per soddisfarlo e tutelarlo.
● Esteriore: Proviene da un soggetto esterno al destinatario Generalità: volta fatti e
comportamenti indeterminati. Vale per tutti non “ad personam”, per evitare abusi e
favoritismi (principio di uguaglianza articolo 3).
● Astrattezza: descrive situazioni astratte, NON casi specifici ma casi generali che
diventano concreti solamente quando si verificano effettivamente le condizioni da esse
previste.(es. CHIUNQUE sottrae ad altri in modo indegno è sanzionabile.)
1
È l’insieme delle norme giuridiche, applicate in una determinata area territoriale, atte alla regolazione delle
azioni rilevanti per la vita di una specifica organizzazione sociale.
● Novità/innovativa: introduce elementi non esistenti in precedenza nel sistema di
regole in cui si inserisce.
● Sanzione: prevede una sanzione per il suo mancato rispetto. La sanzione è la
reazione dell’ordinamento Stato che consegue alla violazione della norma. Prevede
una misura punitiva a carico dell’infrattore.
● Efficacia retroattiva: regola condotte poste in essere anteriormente al suo ingresso
nel sistema.
La dottrina
Sono studiosi di diritto pubblico e costituzionale che danno la loro interpretazione e aiutano a
comprendere le regole, ne chiariscono il contenuto. (Esempio. Riguardo la Rielezione del
presidente della Repubblica: NON è mai successo più di tre volte ma non c’è una regola che lo
vieti (art.83).
! Secondo la DOTTRINA:
● Interpretazione letterale = ricavata dal significato grammaticale desumibile dalla
sintassi dell’enunciato.
● Interpretazione del legislatore = volontà obiettiva e fini perseguiti guardiano che
ha approvato la disposizione.
Lo studio della dottrina e la sua interpretazione è detta GIURISPRUDENZA.
La giurisprudenza
É l'orientamento, l’interpretazione dei giudici quando le norme sono di difficile comprensione.
2
Adatta la costituzione ai cambiamenti, la rende viva: INTERPRETA LE NORME
ATTUANDOLE AL TEMPO CHE CAMBIA. (Non c’è una legge sulla tutela dell’ambiente ma
c’è una legge sulla tutela della salute(art.32). Per essere in salute bisogna vivere in un
ambiente sano. Ecco che esiste la tutela dell’ambiente)
La corte costituzionale = giudice della costituzione.
Non crea norme nuove ma amplia il significato di quelle esistenti, aumenta la portata delle
NORME GIURIDICHE.
I soggetti destinatari delle norme giuridiche
Sono i titolari di posizioni giuridiche attive o passive.
-PERSONE FISICHE
Hanno:
● Capacità giuridica: I soggetti del diritto per il solo fatto di essere nati sono titolari di
diritti, obblighi e altre situazioni giuridiche soggettive, quindi è la possibilità di
diventare titolari di posizioni giuridiche favorevoli o sfavorevoli. Si può perdere soltanto
con la morte. → La titolarità della capacità giuridica non implica, tuttavia, l’automatica
capacità di disporre o di esercitare le posizioni giuridiche soggettive di cui si è
titolari.
● Capacità di agire: È l’idoneità del soggetto a porre in essere un’attività
(acquisizione o esercizio di diritti ovvero nell’assunzione di
giuridicamente rilevante
obblighi) mediante una manifestazione della volontà che l’ordinamento considera a
priori cosciente e consapevole. Si ha al compimento dei 18 anni, salvo i casi per cui la
legge prevede limitazioni. In tali circostanze sarà un tutore nominato dal giudice ad
avere quel compito, salvo il limite degli atti personalissimi.
-PERSONE GIURIDICHE
Sono le Società, le fondazioni, le associazioni,ma solo quelle riconosciute mediante procedura
di riconoscimento e iscritte in un registro, gli enti del terzo settore,(ONLUS), lo Stato.
A differenza delle persone fisiche sono astratte perché mancano di fisicità, hanno DIRITTI e
DOVERI, personalità giuridica e la capacità di stipulare contratti. Godono anche di autonomia
patrimoniale, che nel caso sia PERFETTA i creditori del gruppo non possono avvalersi del
patrimonio proprio dei singoli membri, in quanto la società e i suoi membri sono considerati
due entità distinte. Se si parla di autonomia patrimoniale IMPERFETTA,invece, i creditori del
gruppo possono soddisfarsi sui beni dei singoli membri del gruppo.
N.B. Alcuni Diritti sono prerogativa del popolo (chi ha la CITTADINANZA), questi prendono il
nome di diritti POLITICI.
2 INTERPRETARE: operazione necessaria ad applicare in concreto la prescrizione normativa.
Gli effetti prodotti dalla norma giuridica
L’instaurazione di rapporti fra soggetti giuridici e fatti giuridicamente rilevanti determina
l’insorgere di situazioni o posizioni giuridiche soggettive. Che possono essere:
-SITUAZIONI GIURIDICHE DI SVANTAGGIO (imposizione di comportamenti che
:
soddisfano interessi altrui e che limitano le libertà dei titolari di tali posizioni.)
● Doveri: Comporta la necessità di soddisfare con il comportamento imposto, un
(Es. Difesa della patria
interesse generale, un interesse cioè, della comunità INTERA.
contribuire alla spesa pubblica e pagare le tasse).
● Obblighi: Indica la necessità di soddisfare, con il comportamento imposto, l’interesse
SPECIFICO di uno o più soggetti DETERMINATI. Chi venga venga meno a un proprio
obbligo del responsabile di tale violazione è passibile di sanzione a opera
(Es. obbligo dei genitori di mantenere i propri figli fino ai 18 anni di
dell’ordinamento.
età, portare a termine l’obbligo prestabilito in un contratto).
● Oneri: È un comportamento che pur non essendo obbligatorio è INDISPENSABILE
tenere se si vuole conseguire un determinato risultato che è a NOSTRO VANTAGGIO.
(Es. ONERE DELLA PROVA: Chi vuole dimostrare l’esistenza di un fatto deve fornirne le
prove).
-SITUAZIONI GIURIDICHE DI VANTAGGIO: (il titolare gode di libertà)
● Diritti soggettivi (libertà, diritto di voto): È il potere di uno o più soggetti di
esercitare determinate facoltà con la protezione dell’ordinamento giuridico. Nel caso ci
fosse una violazione del diritto si può fare ricorso davanti al giudice ordinario per
(Es. diritto di essere pagati per il lavoro svolto, diritto di
rivendicare i propri diritti.
votare, il diritto di manifestare il proprio pensiero ecc…).
● Interessi legittimi: È l’interesse del soggetto nel fatto che gli organi della Pubblica
Amministrazione svolgano la loro funzione ed agiscano nei confronti del cittadino in
modo conforme alle norme giuridiche poste per disciplinare la loro attività. La Pubblica
Amministrazione deve lavorare quindi in modo imparziale, equo e corretto. La
violazione può dar luogo a riparazioni di vario genere come, per esempio fare ricorso
all’autorità giudiziaria per ottenere la rivendicazione del proprio interesse legittimo.
● Potestà: È un complesso di poteri accordati ad un soggetto per la tutela di un
interesse altrui. La potestà consiste nell’esercitare non nell’interesse proprio ma nel
(Per esempio i genitori hanno la potestà di educare ed
tutelare un altro soggetto.
istruire i figli minorenni.)
Chi produce norme giuridiche?
-ORGANI DELLO STATO APPARATO (Stato + organi):
Esistono gli organi COSTITUZIONALI, i quali sono indefettibili, cioè che non possono mancare
come per esempio il Parlamento, il Governo, la Magistratura e anche il Presidente della
Repubblica, il quale ha una funzione rappresentativa, è garante dell’equilibrio tra i vari poteri,
può sciogliere le camere ecc...
Anche la Corte Costituzionale può porre ordinamenti per i suoi componenti.
-SOGGETTI DELLO STATO ORDINAMENTO:
Sono per esempio le regioni, le quali emettono leggi regionali e regolamenti, le Province (solo
regolamenti) e i comuni (solo regolamenti).
-SOGGETTI ESTERNI ALL’ORDINAMENTO NAZIONALE:
Si può intendere, per esempio, l’Unione Europea. L’Italia e tutti gli altri stati membri con
l'adesione libera all’UE, infatti, devono rispettare e adempiere ai trattati internazionali. Questa
condizione mi genera una limitazione della sovranità nazionale, perciò su determinati
(es.
argomenti gli stati non possono prendere decisioni ma devono sottostare a leggi esterne.
politica estera, monetaria)
-I DESTINATARI STESSI DELLE REGOLE GIURIDICHE (i cittadini):
Questo avviene attraverso i Referendum, i quali sono una forma di democrazia diretta
perché ci permettono di scegliere oppure con la raccolta di firme per fare una proposta di
legge.
Il referendum (istituto di democrazia diretta) può essere:
● ABROGATIVO: attraverso il quale si elimina una norma, ovvero si modifica
l’ordinamento.
● COSTITUZIONALE: attraverso il quale si acconsente o meno alla revisione,
all’integrazione o alla modifica di un articolo della Costituzione vigente;.
L’interpretazione delle fonti
L’estrapolazione dell’enunciato linguistico e del suo contenuto giuridico si chiama
interpretazione della norma.
→ I giudici e la magistratura fanno rispettare e valere le norme giuridiche. Un giudice NON
CREA DIRITTO, ma è solo un semplice funzionario che fa applicare la legge.
L’ignoranza della legge non è una scusa, perché vengono messe a disposizione tutte le
possibilità per conoscerla.
→ Gli operatori del diritto devono seguire una serie di linee guida, presenti nelle disposizioni
preliminari del codice civile, risalenti al 1942.
➢ ART.12 Disposizioni preliminari del codice civile: sono norme giuridiche che ci danno
alcuni spunti sull’interpretazione e sull’efficacia delle norme, ancora oggi in vigore
Individua i criteri di interpretazione delle fonti:
LETTERALE
● : interpretare il senso del fatto in modo palese seguendo il senso delle
parole, cioè il significato grammaticale desumibile dalla sintassi dell’enunciato
linguistico;
(es. Art.83 prima frase: “il Presidente della Repubblica è eletto in seduta comune dal
parlamento).
N.B. Non è sufficiente però l’interpretazione letterale, entra quindi in gioco la dottrina
con l’interpretazione teleologica.
TELEOLOGICA
● : si guarda qual era l'intenzione/ lo scopo che voleva essere
(es.
raggiunto dal costituente. La si ricava dagli atti preparatori alla costituzione.
Art.83 il Presidente della repubblica può essere eletto più di una volta. Non è
specificato, quindi è possibile).
ANALOGICA
● : nel caso in cui ci sia lacuna, che manchi una disposizione su un
determinato argomento si applicano delle norme che riguardano casi di materie
ANALOGHE. (es. sono state applicate le norme della navigazione marittima per
legiferare sulla navigazione aerea, in quanto analoghi). Questo perché in Italia i giudici
non creano il diritto,ma sono solo funzionari.
ART 12: “Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione si ha
riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe”
SISTEMATICA
● : se manca una disciplina delle materie analoghe allora il giudice andrà
a consultare i principi generali dell’ordinamento (uguaglianza, libertà personale,
ecc.). E da questi principi generali ricaverà la norma da applicare.
INTERPRETAZIONE AUTENTICA
● : con questa interpretazione non ci si può
sbagliare perché è quella di colui che ha fatto la legge, quindi del legislatore stesso
(parlamento o governo). Chiarisce quindi un’interpretazione laddove la legge non è
stata chiara. É un modo per risolvere il dubbio in modo rapido.
RICORDA!
➔ Ci sono comunque 3 gradi di giudizio.
➔ Questi criteri di interpretazioni vengono seguiti dal giudice in modo cronologico.
➔ Sono soggettive e ci possono essere interpretazioni diverse per una stessa legge a
seconda del giudice.
I tempi di formazione della legge sono lunghi e il legislatore, quindi, riesce ad interpretarne
solo alcune.
Perciò, in caso di emergenza nulla viene disposto sotto forma di legge, perché non c’è il
tempo materiale, è una situazione straordinaria e quindi è necessario utilizzare uno strumento
più veloce, ovvero i decreti-legge, i decreti legislativi e i decreti del Presidente dei Ministri.
L’ordinamento giuridico
Le regole giuridiche hanno carattere di complessità e stabilità. Questo sistema complesso e
3
stabile costituisce l’ordinamento giuridico o sistema giuridico, che caratterizza
l’ordinamento giuridico statale (lo Stato).
Il diritto non va inteso solo come un complesso di norme giuridiche, ma deve essere
considerato come un’istituzione, un ente o una struttura sociale in cui si manifesta la
tendenza ad aggregarsi dell’uomo.
3 Insieme di tutte le norme giuridiche.
Si parla di Stato apparato quando opera con i suoi organi e tutto il complesso di regole
giuridiche poste in essere dagli organi dello Stato -regionale, provinciale, comunale, europeo.
[ATTUALE: Polonia vuole rimanere in unione europea ma vuole avvalersi dei contro limiti per
riappropriarsi della propria sovranità]
Tipologia di ordinamenti giuridici:
Un ordinamento giuridico per poter esistere ha bisogno della presenza di tre elementi:
1. una pluralità di soggetti,
2. una regolazione delle condotte,
3. un'organizzazione della comunità.
I Diversi ordinamenti giuridici si possono classificare sulla base di due criteri: i caratteri
intrinsechi di ciascuno e i rapporti che ognuno intrattiene con gli altri ordinamenti.
Tra le distinzioni per caratteri intrinsechi troviamo:
In base all’intensità del vincolo aggregativo:
-ORDINAMENTI FLUIDI (o paritari):dove vi è una pari-ordinazione tra soggetti
indipendentemente da chi esercita il potere.
-ORDINAMENTI CONCENTRATI o autoritari: dove esiste un palese squilibrio tra governanti e
governati.
In base alla natura del vincolo:
-ORDINAMENTI VOLONTARI O NECESSARI: a seconda che l’accesso in tali sistemi sia
frutto di una decisione del singolo o che derivi automaticamente da una condizione personale.
In base allo scopo che si prefigge:
GENERALE
- : si prefigge uno scopo generale da perseguire, ovvero la tutela del benessere
(Es: ordinamento
della comunità (ordinamento del nostro Stato). Nelle sue varie eccezioni.
dello Stato (ordinamento generale per antonomasia), provinciale ecc. perché garantisce il
benessere alla comunità di riferimento.)
PARTICOLARE
- : è volto a regolare una sfera limitata di regole giuridiche specifiche su un
(Es: ordinamento dello sport)
argomento, si crea apposta.
In base all’origine:
ORIGINARIO
- : ordinamento che deriva da se stesso e che quindi si
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