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DIRITTO 1

LA NORMA GIURIDICA

Tutti gli uomini hanno BISOGNI e NECESSITÀ e per soddisfarli si uniscono in COMUNITÀ o

COLLETTIVITÀ con lo stesso scopo.

→ Il gruppo sociale nasce da una scelta volontaria.

Per sopravvivere la comunità si deve basare su un PRINCIPIO ORDINATORE che attribuisce

REGOLE. (NO regole, NO gruppo)

Tuttavia questo principio a volte assicura la soddisfazione degli interessi di tutti o quasi, come

avviene nelle “società perfette”, ma altre volte, invece, soddisfa gli interessi di uno solo o di

una minoranza (“società imperfette”).

L’esistenza di un gruppo sociale è quindi condizione necessaria affinché possano essere

istituite delle regole; la ragione dell’istituzione di una serie di regole deriva dalla necessità di

creare un meccanismo (o autorità) indipendente dalla volontà dei membri, che garantisca

l’ordine e che infligga una sanzione a coloro che violano tali regole.

→ “ubi societas, ibi ius”: Tra gruppo sociale e sistema di regole vi è un rapporto inseparabile

(indissolubile).

Requisiti per l’esistenza del fenomeno giuridico:

● Gruppo organizzato di individui

● Criteri per verificare le condotte degli individui

● Autorità che attui la volontà del gruppo

● Strumenti che tutelino l’ordine

LA NORMA GIURIDICA: è una regola giuridica formata da:

PRECETTO + SANZIONE

-Precetto= il comportamento che deve essere tenuto o quello che è vietato dalla legge.

-Sanzione= la conseguenza della violazione del precetto.

(Esempio: “É vietato ledere la vita altrui”)

Definizione: singola regola precostituita da un corpo sociale, che disciplina in astratto la

condotta dei consociati (membri del gruppo).

● DIVERSE dalle REGOLE MORALI, RELIGIOSE e ETICHE che sono caratterizzate

dall’adesione spontanea e dall’assenza di sanzioni.

NORMA: è il contenuto, il significato di una proposizione normativa o dall’enunciato

linguistico,attraverso la sua interpretazione.

DISPOSIZIONE: è l’enunciato linguistico scritto dal legislatore.

Contenuto:

-Regole: più specifiche.

-Principi: più generali.

Caratteristiche:

● Coattività/coercibilità: obbligatoria. Sono, infatti, garantite dalle AUTORITÀ, la

monopolio della forza

FORZA PUBBLICA, di cui solo lo Stato ne ha il monopolio ( → è lo

Stato che stabilisce regole e sanzioni = è l’ENTE SOVRANO).

N.B. Lo Stato, però, riconosce delle FORMAZIONI SOCIALI che possono produrre

(es. Lo Statuto

diritto, ovvero dalle loro NORME GIURIDICHE con il permesso dello Stato.

delle società)

● Legate storicamente e territorialmente: hanno limiti legati al tempo e allo spazio.

In alcuni paesi sono vietati alcuni comportamenti e in altri no. Inoltre, le norme nel

(Es. Adulterio)

tempo sono cambiate = DEPENALIZZAZIONE.

● Positiva: efficace perché enuncia un interesse esistente nella società e offre strumenti

per soddisfarlo e tutelarlo.

● Esteriore: Proviene da un soggetto esterno al destinatario Generalità: volta fatti e

comportamenti indeterminati. Vale per tutti non “ad personam”, per evitare abusi e

favoritismi (principio di uguaglianza articolo 3).

● Astrattezza: descrive situazioni astratte, NON casi specifici ma casi generali che

diventano concreti solamente quando si verificano effettivamente le condizioni da esse

previste.(es. CHIUNQUE sottrae ad altri in modo indegno è sanzionabile.)

1

È l’insieme delle norme giuridiche, applicate in una determinata area territoriale, atte alla regolazione delle

azioni rilevanti per la vita di una specifica organizzazione sociale.

● Novità/innovativa: introduce elementi non esistenti in precedenza nel sistema di

regole in cui si inserisce.

● Sanzione: prevede una sanzione per il suo mancato rispetto. La sanzione è la

reazione dell’ordinamento Stato che consegue alla violazione della norma. Prevede

una misura punitiva a carico dell’infrattore.

● Efficacia retroattiva: regola condotte poste in essere anteriormente al suo ingresso

nel sistema.

La dottrina

Sono studiosi di diritto pubblico e costituzionale che danno la loro interpretazione e aiutano a

comprendere le regole, ne chiariscono il contenuto. (Esempio. Riguardo la Rielezione del

presidente della Repubblica: NON è mai successo più di tre volte ma non c’è una regola che lo

vieti (art.83).

! Secondo la DOTTRINA:

● Interpretazione letterale = ricavata dal significato grammaticale desumibile dalla

sintassi dell’enunciato.

● Interpretazione del legislatore = volontà obiettiva e fini perseguiti guardiano che

ha approvato la disposizione.

Lo studio della dottrina e la sua interpretazione è detta GIURISPRUDENZA.

La giurisprudenza

É l'orientamento, l’interpretazione dei giudici quando le norme sono di difficile comprensione.

2

Adatta la costituzione ai cambiamenti, la rende viva: INTERPRETA LE NORME

ATTUANDOLE AL TEMPO CHE CAMBIA. (Non c’è una legge sulla tutela dell’ambiente ma

c’è una legge sulla tutela della salute(art.32). Per essere in salute bisogna vivere in un

ambiente sano. Ecco che esiste la tutela dell’ambiente)

La corte costituzionale = giudice della costituzione.

Non crea norme nuove ma amplia il significato di quelle esistenti, aumenta la portata delle

NORME GIURIDICHE.

I soggetti destinatari delle norme giuridiche

Sono i titolari di posizioni giuridiche attive o passive.

-PERSONE FISICHE

Hanno:

● Capacità giuridica: I soggetti del diritto per il solo fatto di essere nati sono titolari di

diritti, obblighi e altre situazioni giuridiche soggettive, quindi è la possibilità di

diventare titolari di posizioni giuridiche favorevoli o sfavorevoli. Si può perdere soltanto

con la morte. → La titolarità della capacità giuridica non implica, tuttavia, l’automatica

capacità di disporre o di esercitare le posizioni giuridiche soggettive di cui si è

titolari.

● Capacità di agire: È l’idoneità del soggetto a porre in essere un’attività

(acquisizione o esercizio di diritti ovvero nell’assunzione di

giuridicamente rilevante

obblighi) mediante una manifestazione della volontà che l’ordinamento considera a

priori cosciente e consapevole. Si ha al compimento dei 18 anni, salvo i casi per cui la

legge prevede limitazioni. In tali circostanze sarà un tutore nominato dal giudice ad

avere quel compito, salvo il limite degli atti personalissimi.

-PERSONE GIURIDICHE

Sono le Società, le fondazioni, le associazioni,ma solo quelle riconosciute mediante procedura

di riconoscimento e iscritte in un registro, gli enti del terzo settore,(ONLUS), lo Stato.

A differenza delle persone fisiche sono astratte perché mancano di fisicità, hanno DIRITTI e

DOVERI, personalità giuridica e la capacità di stipulare contratti. Godono anche di autonomia

patrimoniale, che nel caso sia PERFETTA i creditori del gruppo non possono avvalersi del

patrimonio proprio dei singoli membri, in quanto la società e i suoi membri sono considerati

due entità distinte. Se si parla di autonomia patrimoniale IMPERFETTA,invece, i creditori del

gruppo possono soddisfarsi sui beni dei singoli membri del gruppo.

N.B. Alcuni Diritti sono prerogativa del popolo (chi ha la CITTADINANZA), questi prendono il

nome di diritti POLITICI.

2 INTERPRETARE: operazione necessaria ad applicare in concreto la prescrizione normativa.

Gli effetti prodotti dalla norma giuridica

L’instaurazione di rapporti fra soggetti giuridici e fatti giuridicamente rilevanti determina

l’insorgere di situazioni o posizioni giuridiche soggettive. Che possono essere:

-SITUAZIONI GIURIDICHE DI SVANTAGGIO (imposizione di comportamenti che

:

soddisfano interessi altrui e che limitano le libertà dei titolari di tali posizioni.)

● Doveri: Comporta la necessità di soddisfare con il comportamento imposto, un

(Es. Difesa della patria

interesse generale, un interesse cioè, della comunità INTERA.

contribuire alla spesa pubblica e pagare le tasse).

● Obblighi: Indica la necessità di soddisfare, con il comportamento imposto, l’interesse

SPECIFICO di uno o più soggetti DETERMINATI. Chi venga venga meno a un proprio

obbligo del responsabile di tale violazione è passibile di sanzione a opera

(Es. obbligo dei genitori di mantenere i propri figli fino ai 18 anni di

dell’ordinamento.

età, portare a termine l’obbligo prestabilito in un contratto).

● Oneri: È un comportamento che pur non essendo obbligatorio è INDISPENSABILE

tenere se si vuole conseguire un determinato risultato che è a NOSTRO VANTAGGIO.

(Es. ONERE DELLA PROVA: Chi vuole dimostrare l’esistenza di un fatto deve fornirne le

prove).

-SITUAZIONI GIURIDICHE DI VANTAGGIO: (il titolare gode di libertà)

● Diritti soggettivi (libertà, diritto di voto): È il potere di uno o più soggetti di

esercitare determinate facoltà con la protezione dell’ordinamento giuridico. Nel caso ci

fosse una violazione del diritto si può fare ricorso davanti al giudice ordinario per

(Es. diritto di essere pagati per il lavoro svolto, diritto di

rivendicare i propri diritti.

votare, il diritto di manifestare il proprio pensiero ecc…).

● Interessi legittimi: È l’interesse del soggetto nel fatto che gli organi della Pubblica

Amministrazione svolgano la loro funzione ed agiscano nei confronti del cittadino in

modo conforme alle norme giuridiche poste per disciplinare la loro attività. La Pubblica

Amministrazione deve lavorare quindi in modo imparziale, equo e corretto. La

violazione può dar luogo a riparazioni di vario genere come, per esempio fare ricorso

all’autorità giudiziaria per ottenere la rivendicazione del proprio interesse legittimo.

● Potestà: È un complesso di poteri accordati ad un soggetto per la tutela di un

interesse altrui. La potestà consiste nell’esercitare non nell’interesse proprio ma nel

(Per esempio i genitori hanno la potestà di educare ed

tutelare un altro soggetto.

istruire i figli minorenni.)

Chi produce norme giuridiche?

-ORGANI DELLO STATO APPARATO (Stato + organi):

Esistono gli organi COSTITUZIONALI, i quali sono indefettibili, cioè che non possono mancare

come per esempio il Parlamento, il Governo, la Magistratura e anche il Presidente della

Repubblica, il quale ha una funzione rappresentativa, è garante dell’equilibrio tra i vari poteri,

può sciogliere le camere ecc...

Anche la Corte Costituzionale può porre ordinamenti per i suoi componenti.

-SOGGETTI DELLO STATO ORDINAMENTO:

Sono per esempio le regioni, le quali emettono leggi regionali e regolamenti, le Province (solo

regolamenti) e i comuni (solo regolamenti).

-SOGGETTI ESTERNI ALL’ORDINAMENTO NAZIONALE:

Si può intendere, per esempio, l’Unione Europea. L’Italia e tutti gli altri stati membri con

l'adesione libera all’UE, infatti, devono rispettare e adempiere ai trattati internazionali. Questa

condizione mi genera una limitazione della sovranità nazionale, perciò su determinati

(es.

argomenti gli stati non possono prendere decisioni ma devono sottostare a leggi esterne.

politica estera, monetaria)

-I DESTINATARI STESSI DELLE REGOLE GIURIDICHE (i cittadini):

Questo avviene attraverso i Referendum, i quali sono una forma di democrazia diretta

perché ci permettono di scegliere oppure con la raccolta di firme per fare una proposta di

legge.

Il referendum (istituto di democrazia diretta) può essere:

● ABROGATIVO: attraverso il quale si elimina una norma, ovvero si modifica

l’ordinamento.

● COSTITUZIONALE: attraverso il quale si acconsente o meno alla revisione,

all’integrazione o alla modifica di un articolo della Costituzione vigente;.

L’interpretazione delle fonti

L’estrapolazione dell’enunciato linguistico e del suo contenuto giuridico si chiama

interpretazione della norma.

→ I giudici e la magistratura fanno rispettare e valere le norme giuridiche. Un giudice NON

CREA DIRITTO, ma è solo un semplice funzionario che fa applicare la legge.

L’ignoranza della legge non è una scusa, perché vengono messe a disposizione tutte le

possibilità per conoscerla.

→ Gli operatori del diritto devono seguire una serie di linee guida, presenti nelle disposizioni

preliminari del codice civile, risalenti al 1942.

➢ ART.12 Disposizioni preliminari del codice civile: sono norme giuridiche che ci danno

alcuni spunti sull’interpretazione e sull’efficacia delle norme, ancora oggi in vigore

Individua i criteri di interpretazione delle fonti:

LETTERALE

● : interpretare il senso del fatto in modo palese seguendo il senso delle

parole, cioè il significato grammaticale desumibile dalla sintassi dell’enunciato

linguistico;

(es. Art.83 prima frase: “il Presidente della Repubblica è eletto in seduta comune dal

parlamento).

N.B. Non è sufficiente però l’interpretazione letterale, entra quindi in gioco la dottrina

con l’interpretazione teleologica.

TELEOLOGICA

● : si guarda qual era l'intenzione/ lo scopo che voleva essere

(es.

raggiunto dal costituente. La si ricava dagli atti preparatori alla costituzione.

Art.83 il Presidente della repubblica può essere eletto più di una volta. Non è

specificato, quindi è possibile).

ANALOGICA

● : nel caso in cui ci sia lacuna, che manchi una disposizione su un

determinato argomento si applicano delle norme che riguardano casi di materie

ANALOGHE. (es. sono state applicate le norme della navigazione marittima per

legiferare sulla navigazione aerea, in quanto analoghi). Questo perché in Italia i giudici

non creano il diritto,ma sono solo funzionari.

ART 12: “Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione si ha

riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe”

SISTEMATICA

● : se manca una disciplina delle materie analoghe allora il giudice andrà

a consultare i principi generali dell’ordinamento (uguaglianza, libertà personale,

ecc.). E da questi principi generali ricaverà la norma da applicare.

INTERPRETAZIONE AUTENTICA

● : con questa interpretazione non ci si può

sbagliare perché è quella di colui che ha fatto la legge, quindi del legislatore stesso

(parlamento o governo). Chiarisce quindi un’interpretazione laddove la legge non è

stata chiara. É un modo per risolvere il dubbio in modo rapido.

RICORDA!

➔ Ci sono comunque 3 gradi di giudizio.

➔ Questi criteri di interpretazioni vengono seguiti dal giudice in modo cronologico.

➔ Sono soggettive e ci possono essere interpretazioni diverse per una stessa legge a

seconda del giudice.

I tempi di formazione della legge sono lunghi e il legislatore, quindi, riesce ad interpretarne

solo alcune.

Perciò, in caso di emergenza nulla viene disposto sotto forma di legge, perché non c’è il

tempo materiale, è una situazione straordinaria e quindi è necessario utilizzare uno strumento

più veloce, ovvero i decreti-legge, i decreti legislativi e i decreti del Presidente dei Ministri.

L’ordinamento giuridico

Le regole giuridiche hanno carattere di complessità e stabilità. Questo sistema complesso e

3

stabile costituisce l’ordinamento giuridico o sistema giuridico, che caratterizza

l’ordinamento giuridico statale (lo Stato).

Il diritto non va inteso solo come un complesso di norme giuridiche, ma deve essere

considerato come un’istituzione, un ente o una struttura sociale in cui si manifesta la

tendenza ad aggregarsi dell’uomo.

3 Insieme di tutte le norme giuridiche.

Si parla di Stato apparato quando opera con i suoi organi e tutto il complesso di regole

giuridiche poste in essere dagli organi dello Stato -regionale, provinciale, comunale, europeo.

[ATTUALE: Polonia vuole rimanere in unione europea ma vuole avvalersi dei contro limiti per

riappropriarsi della propria sovranità]

Tipologia di ordinamenti giuridici:

Un ordinamento giuridico per poter esistere ha bisogno della presenza di tre elementi:

1. una pluralità di soggetti,

2. una regolazione delle condotte,

3. un'organizzazione della comunità.

I Diversi ordinamenti giuridici si possono classificare sulla base di due criteri: i caratteri

intrinsechi di ciascuno e i rapporti che ognuno intrattiene con gli altri ordinamenti.

Tra le distinzioni per caratteri intrinsechi troviamo:

In base all’intensità del vincolo aggregativo:

-ORDINAMENTI FLUIDI (o paritari):dove vi è una pari-ordinazione tra soggetti

indipendentemente da chi esercita il potere.

-ORDINAMENTI CONCENTRATI o autoritari: dove esiste un palese squilibrio tra governanti e

governati.

In base alla natura del vincolo:

-ORDINAMENTI VOLONTARI O NECESSARI: a seconda che l’accesso in tali sistemi sia

frutto di una decisione del singolo o che derivi automaticamente da una condizione personale.

In base allo scopo che si prefigge:

GENERALE

- : si prefigge uno scopo generale da perseguire, ovvero la tutela del benessere

(Es: ordinamento

della comunità (ordinamento del nostro Stato). Nelle sue varie eccezioni.

dello Stato (ordinamento generale per antonomasia), provinciale ecc. perché garantisce il

benessere alla comunità di riferimento.)

PARTICOLARE

- : è volto a regolare una sfera limitata di regole giuridiche specifiche su un

(Es: ordinamento dello sport)

argomento, si crea apposta.

In base all’origine:

ORIGINARIO

- : ordinamento che deriva da se stesso e che quindi si

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sofibo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Sartoretti Claudia.
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