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SISTEMA ELETTORALE MISTO (MATTARELLUM)

A partire dal 1994 il sistema dei partiti cambia radicalmente, ma permane una notevole frammentazione del quadro politico in Parlamento. Continuano a formarsi governi di coalizione, ma si formano prima delle elezioni. C'è una tendenza al funzionamento bipolare del sistema politico. Anche il Presidente del Consiglio viene 'individuato' prima delle elezioni in quanto 'capo' di una coalizione. Il PDR ha un ruolo meno decisivo nella scelta del Presidente del Consiglio. Non si evita l'instabilità governativa perché le coalizioni si rompono a seguito delle elezioni.

Nel 2005 è stata introdotta una nuova legge elettorale (ora sent. n. 1 del 2014) che prevede un sistema proporzionale con scrutinio di lista e liste bloccate, con riconoscimento delle coalizioni e 2 pesanti correttivi maggioritari:

  • Soglie di sbarramento: percentuale minima di voti per concorrere alla ripartizione dei seggi in Parlamento
  • Premi di maggioranza: seggi aggiuntivi assegnati alla coalizione o al partito più votato

Extra per la lista o la coalizione che ottiene più voti. L'unica differenza era che i correttivi maggioritari per la Camera di applicavano su BASE NAZIONALE, mentre per il Senato su BASE REGIONALE. Non era prevista nemmeno la possibilità di esprimere preferenze. Il premio di maggioranza distribuito su base regionale al Senato rende difficile la formazione di una maggioranza definita in tale Camera e omogenea con quella della Camera dei deputati e il sistema di liste bloccato ha accentuato la distanza tra eletti ed elettori.

FORMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE

Per quanto riguarda la forma di governo adottata a livello regionale e locale si possono individuare 2 distinti modelli: regioni e comuni hanno la forma di governo neoparlamentare, mentre per le province e città metropolitane si prevede l'elezione indiretta degli organi. La forma di governo delle regioni ordinarie ha subito un mutamento dalla legge n.43/1995 con una svolta in senso maggioritario al sistema.

di governo regionale in Italia, completato poi con la legge costituzionale 1/1999 che ha introdotto una forma di governo transitoria, che rimaneva in vigore fino a quando ciascuna regione non avesse disciplinato in modo autonomo la propria forma di governo attraverso lo statuto e la legge elettorale.

La riforma costituzionale ha lasciato alle regioni 2 opzioni. Attualmente tutte le regioni hanno scelto la 1° opzione.

  1. se sceglie l'elezione diretta del presidente della giunta, deve adottare una forma di governo neoparlamentare
  2. se sceglie l'elezione indiretta del presidente, da parte del consiglio, rimane di tipo parlamentare.

Organi della regione:

  • PRESIDENTE → Rappresenta la regione, nomina e revoca la giunta di cui dirige la politica generale. Ha una serie di attribuzioni riguardanti la funzione legislativa e i rapporti con lo Stato, l'UE e altri soggetti internazionali con cui la regione può stringere accordi.
  • GIUNTA → Organo collegiale che

partecipa all'attuazione dell'indirizzo politico ed esercita funzioni amministrative- di competenza della regione; è composta da ASSESSORI nominati e revocati dal presidente, anche tra soggetti esterni al consiglio regionale

CONSIGLIO REGIONALE → Titolare della funzione legislativa; Indica insieme agli altri due organi l'indirizzo politico e programmatico della regione e ne controlla l'attuazione; verifica la gestione complessiva dell'attività economica e finanziaria della regione e la rispondenza dei risultati delle politiche regionali agli obiettivi di governo.

COMUNI → Prevista l'elezione diretta del sindaco e introduzione di sistemi elettorali tendenti a garantire una maggioranza nei consigli comunali. E' prevista una combinazione di elementi del sistema maggioritario e proporzionale che si realizza con norme diverse per:

comuni fino a 15.000 abitanti → L'elezione del sindaco e del consiglio comunale avviene con

  • Sistema maggioritario e di votazione in un unico turno per comuni con oltre 15.000 abitanti
  • L'elezione del sindaco e del consiglio comunale avviene con un sistema proporzionale, con una correzione maggioritaria e un doppio turno di votazione
  • La forma di governo si basa su un sindaco eletto a suffragio universale e diretto, una giunta comunale nominata dal sindaco, e un consiglio comunale eletto direttamente dal popolo

SINDACO

Organo responsabile dell'amministrazione comunale, rappresenta l'ente, convoca la giunta ed il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita funzioni attribuitegli dallo Stato in materia specifiche previste da disposizioni.

GIUNTA

Composta dal sindaco e dagli assessori. Collabora con il sindaco e compie tutti gli atti di amministrazione che non sono attribuiti per legge al sindaco e al consiglio.

CONSIGLIO

→ Organo di indirizzo politico e controllo politico-amministrativo, la competenza è circoscritta agli atti fondamentali indicati dalla legge (approvazione degli Statuti, regolamenti e ordinamento degli uffici).

Prima della legge 56/2014 anche per le province era prevista una forma di governo neoparlamentare. A seguito di questa, gli organi della provincia non sono più eletti dal popolo

PRESIDENTE → eletto tra i sindaci dei comuni della provincia, dai sindaci e consiglieri dei medesimi comuni.

- Rappresenta l’ente, convoca e presiede gli altri due organi e sovrintende al funzionamento dei servizi e all’esecuzione degli atti.

CONSIGLIO PROVINCIALE → eletto tra/dai sindaci e consiglieri dei comuni compresi nel territorio provinciale.

- Organo di indirizzo e controllo, approva gli atti ed esercita le funzioni stabilite dallo statuto, proposto dallo stesso consiglio all’assemblea.

- ASSEMBLEA DEI SINDACI → Approva o respinge lo statuto, ha

funzioni consultive e propositive. La stessa legge ha stabilito regole per le città metropolitane, i cui organi sono il sindaco metropolitano (di diritto è pure sindaco del comune capoluogo), il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana.

Capitolo 9 → Circuito della decisione politica

Nello Stato Costituzionale, il principio della separazione dei poteri si sviluppa attraverso il circuito della decisione politica e quello delle garanzie.

CIRCUITO DELLA DECISIONE POLITICA → Processo attraverso il quale la funzione di indirizzo politico si forma e si attua, a partire dal momento delle elezioni, quindi attraverso la formazione del Parlamento, del Governo e poi lo svolgimento dell'attività di governo. Fanno parte di questo circuito, con ruoli e funzioni diverse il Parlamento e Governo ed il PDR.

PARLAMENTO → È l'organo legislativo dello Stato Italiano. È un organo complesso costituito da due Camere (Camera dei Deputati e

Senato della Repubblica), la cui funzione principale è quella legislativa. E' disciplinato nella Parte II titolo I della Costituzione dall'art. 55 all'82. Un Parlamento è un luogo dove si discute e si ribatte per prendere decisioni (dal francese parlement). I Parlamenti sono diventate assemblee espressive di tutta la società e crocevia istituzionali dello Stato contemporaneo. La nostra Assemblea Costituzionale ha optato per un sistema bicamerale paritario-perfetto, nel senso che le due Camere hanno le stesse funzioni, sono organi elettivi cui spetta la titolarità del rapporto fiduciario. La scelta del sistema bicamerale ha acceso vari dibattiti tra i costituenti. Dato che i partiti favorevoli a questo sistema erano in maggioranza, si arrivò ad un compromesso → Due Camere elette a suffragio universale diretto, dotate di pari funzioni, ma con una composizione differente: - 630 deputati e 315 senatori + 5 senatori a vita - Camera dei

Deputati: elettorato attivo 18 anni, elettorato passivo 25 anni

Senato della Repubblica: elettorato attivo 25 anni, elettorato passivo 40 anni

- Camera eletta su base nazionale, il Senato su base regionale

- Durata differente → Camera 5 anni e Senato 6 anni (ora no)

Nel corso della 18° legislatura le Camere hanno approvato una legge costituzionale che prevede la riduzione del numero dei parlamentari → 400 deputati e 200 senatori. Questa è finalizzata a ridurre i costi del funzionamento del Parlamento e appare riconducibile all’emergere in ampi settori dell’opinione pubblica, in alcuni partiti e movimento politici di una tendenza antipolitica, ovvero a considerare con diffidenza l’operato dei politici.

L’organizzazione ed il funzionamento delle Camere sono disciplinati dalla Costituzione nei tratti generali, mentre è rilasciata ai regolamenti parlamentari, consuetudini e prassi la normativa di dettaglio. L’art. 64 stabilisce che

ogniCamera deve adottare un proprio regolamento, votato a maggioranza assoluta dei componenti.

La potestà regolamentare costituisce una delle prerogative delle Camere, finalizzate a mantenere l’autonomia daglialtri poteri dello Stato. Vi rientrano la verifica dei poteri, l’insindacabilità e l’inviolabilità dei parlamentari, l’inviolabilità dellasede (le forze dell’ordine possono accedere all’interno delle Camere solo su decisione di queste); l’autonomia finanziaria(le Camere decidono autonomamente l’utilizzo delle risorse necessarie per le proprie funzioni).

AUTODICHIA o GIURISDIZIONE DOMESTICA → Attribuzione da parte dei regolamenti parlamentari, ad organi internidel Parlamento, delle controversie relative alle funzioni costituzionali primarie delle Camere e allo stato giuridico edeconomico dei dipendenti. E’ considerata non contraria alla Costituzione dalla Corte costituzionale, in quanto ritenuta

uncompletamento dell'autonomia organizzativa delle Camere. La Corte ha anche ribadito il principio dell'insindacabilità degli interna corporis acta -> sottrazione del controllo di costituzionalità degli atti interni alle Camere, compresi i regolamenti parlamentari. Ogni Camera resta in carica 5 anni, legislatura che dura dall'entrata in funzione delle Camere, 1° riunione, fino alla loro naturale scadenza. La 1° riunione ha luogo non oltre il 20° giorno dalle elezioni delle Camere. 42 La legislatura può essere più breve se il PDR scioglie le Camere (tranne se si trova nel Semestre bianco). Le Camere possono essere anche prorogate solo in caso di guerra. PROROGATIO -> Serve per evitare discontinuità nell'esercizio dei poteri parlamentari nel periodo intercorrente tra lo scioglimento delle Camere e le nuove elezioni. Perciò, "finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri dellei tenere sedute straordinarie. Le sedute ordinarie sono quelle previste dal calendario delle attività parlamentari e sono generalmente programmate in anticipo. Le sedute straordinarie, invece, sono convocate in casi eccezionali e urgenti, come ad esempio per discutere e votare leggi di particolare importanza o per affrontare situazioni di crisi. Durante le sedute, i parlamentari possono intervenire per presentare proposte di legge, esprimere pareri, fare interrogazioni al governo e partecipare ai dibattiti. Le sedute sono presiedute dal Presidente della Camera o del Senato, che ha il compito di garantire il corretto svolgimento dei lavori e di far rispettare il regolamento parlamentare. Le sedute possono essere pubbliche o private. Le sedute pubbliche sono aperte al pubblico e possono essere seguite anche attraverso la trasmissione televisiva o radiofonica. Le sedute private, invece, sono riservate solo ai parlamentari e ai funzionari del Parlamento. Durante le sedute, i parlamentari possono votare le proposte di legge e le mozioni presentate. Il voto può avvenire in modo palese, cioè con l'espressione pubblica del voto, o in modo segreto, cioè con l'utilizzo di schede anonime. Il risultato del voto determina l'approvazione o il respingimento della proposta di legge o della mozione. Le sedute parlamentari sono un momento fondamentale per il funzionamento della democrazia e per l'esercizio del potere legislativo. Attraverso le sedute, i parlamentari possono discutere e prendere decisioni su questioni di interesse pubblico, contribuendo così alla formazione delle leggi e all'amministrazione del Paese.
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Publisher
A.A. 2021-2022
62 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mikisedda di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Bindi Elena.