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Capitolo 1 → Cos’è il diritto

Non c’è una vera e propria definizione di diritto, ma lo possiamo definire come uno strumento che aiuta a comprendere i punti cardinali/fissi di fondo della società. La parola diritto deriva dal latino directus → dirigere, condurre, indirizzare. Costituisce una delle possibili ragioni per cui un uomo agisce. Il diritto nasce come necessità, creazione spontanea di un gruppo di persone per regolare relazioni.

Pre-giudizio statalista → il diritto aveva a che fare con il Potere Pubblico (Stato, istituzioni abilitate all’uso della forza). Tutto ciò che riguardava lo Stato era considerato diritto → Lo studio del diritto coincide con l'analisi di regole, comandi e ordini che vengono dallo Stato o altre autorità dotate di potere. Lo Stato è solo uno dei produttori di diritto. Il diritto ed i suoi obblighi spesso nascono da atti dei privati (contratti) e tutti gli atti compiuti dalle istituzioni non statali (U.E.).

Dal un punto di vista delle scienze sociali → il diritto osserva il comportamento dell’uomo, hanno come oggetto le azioni umane. L’uomo tipicamente ha due comportamenti:

  • Comportamento “caotico” → Fenomeno di cui l’effetto non dipende dalle sue condizioni iniziali. Non si può prevedere il suo comportamento, è imprevedibile.
  • Comportamento “regolare” → In certe situazioni l’uomo tende a comportarsi alla stessa maniera. Da queste ripetizioni nascono regole dove si trovano le norme del diritto.

Il diritto studia le cause e non gli effetti, cioè studia le ragioni dei comportamenti umani.

La parola diritto deriva dal latino directus → dirigere, condurre, indirizzare. Costituisce una delle possibili ragioni per cui un uomo agisce. Il diritto nasce come necessità, creazione spontanea di un gruppo di persone per regolare relazioni.

Diritto → Il diritto come fenomeno sociale si sviluppa nell'ambito dei gruppi umani organizzati. Il diritto è una forma di organizzazione sociale che deve essere rispettata. Secondo il normativismo e istituzionalismo il significato di norma giuridica cambia.

  • Normativismo = il diritto è l’insieme di regole di condotta prodotte dallo Stato o da un soggetto da lui autorizzato. Questa definizione fu proposta da Keisen.
  • Istituzionalismo = il diritto è un ordinamento giuridico e ogni volta che c’è un gruppo umano organizzato, dotato di un’organizzazione incaricata di produrre regole e farle rispettare, lì c’è diritto. Questa definizione è data da Santi Romani.

Ogni volta che c'è un gruppo umano organizzato, c'è diritto. Attenzione all'obbedienza e all'adeguamento del gruppo. Tutte le norme-leggi possono essere violate. Per far sì che vengano osservate si ricorre alla sanzione coercitiva → tutti i meccanismi che vengono attuati se la norma non viene rispettata. Grazie alla sanzione si riconoscono le vere norme giuridiche. Solo lo Stato può imporre delle sanzioni coercitive.

Caratteri del diritto

I tre elementi dell'ordinamento giuridico: Normazione, Plurisoggettività e Istituzione.

Diritto oggettivo (law) → Insieme delle norme giuridiche, che sono un particolare tipo di norma sociale (prescrizione che ha lo scopo di imporre un comportamento).

Diritto soggettivo (right) → Pretesa di un soggetto riconosciuta dall'ordinamento giuridico, come pretesa degna di tutela. Tra di essi esiste un legame stretto, in quanto i diritti soggettivi esistono solo se riconosciuti dal diritto oggettivo, cioè da una norma.

Ma ci vuole sempre una norma per avere un diritto soggettivo? Per rispondere a questa domanda esistono due teorie:

  • Positivismo → Si ha diritto soggettivo solo quando esso è fondato su una norma giuridica. Problema di questo è la possibilità di usare il diritto come giustificazione di aberrazioni. Teoria che si afferma nel 1800.
  • Giusnaturalismo → Ogni individuo è titolare dei diritti soggettivi a prescindere dall'esistenza di norme di diritto oggettivo che li riconoscono. Problema di questo è individuare quali sono i diritti di cui l'individuo è titolare a prescindere dal diritto oggettivo. Teoria che si afferma nel pensiero greco, riproposta tra il 1600-1700.

Ci sono dei diritti connessi alla natura, alla dignità dell’essere umano che devono essere garantiti. La legge ingiusta applicata a questi diritti naturali è nulla, cioè non va applicata (ius positum nullo).

Dopo la seconda guerra mondiale, si è cercato di conciliare positivismo e giusnaturalismo positivizzando il diritto naturale attraverso strumenti come le Costituzioni contemporanee ed i trattati internazionali sui diritti umani.

Se il diritto è l’ordinamento di una società, possiamo dedurre:

  • Al cambiare della società, inevitabilmente cambiano le regole e i principi giuridici che la organizzano.
  • Lo Stato è solo uno dei possibili ordinamenti giuridici. Soprattutto in tempi moderni lo Stato ha dovuto confrontarsi con altri ordinamenti (sovrastatali).

Nota Bene: LO STATO RIMANE IL PUNTO DI RIFERIMENTO PER OGNI CITTADINO, in particolare per le NORME DI DIRITTO PUBBLICO.

Diritto pubblico → Si intendono tutte le norme che hanno per oggetto l’ordinamento giuridico di uno Stato. Si occupa dell’elemento normazione dell’ordinamento giuridico dello Stato → Insieme di norme che riguarda la collettività. L’ordinamento giuridico è un gruppo umano caratterizzato dall’avere un’organizzazione e sono tre i suoi elementi principali → un gruppo di soggetti (plurisoggettività), le norme giuridiche (normazione) e un apparato organizzativo (istituzione).

  • Sulla plurisoggettività: definiscono i membri dello stato (cittadinanza=requisito per appartenere a quel gruppo).
  • Sulle istituzioni: indicano i poteri che spettano ai vari organi.
  • Sui rapporti tra istituzioni e plurisoggettività: regolano rapporti tra organizzazione ed i SOGGETTI (DIRITTI E DOVERI → rapporti tra stato e cittadini).
  • Sulla normazione: stabiliscono come si producono le fonti del diritto.
  • Sui rapporti con altri ordinamenti giuridici esterni (sovranazionale ed internazionale). Relazioni con i vari ordinamenti, tra stato italiano ed altri stati.

Altre norme sulla plurisoggettività sono quelle che regolano i rapporti tra i soggetti privati, e anche se sono prodotte dallo Stato, sono oggetto di diritto privato.

Diritto privato → Comprende la disciplina tra i soggetti privati che stanno in posizione di parità, i privati dettano da soli la regola dei propri rapporti contrattuali, ma nei limiti previsti dal codice civile. La cornice statale mira ad assicurare una certa parità tra i soggetti privati e che la loro attività non contrasti con l'interesse generale.

Il diritto pubblico e privato si differenziano per l’oggetto della disciplina. Nel diritto pubblico troviamo un rapporto di supremazia da parte dello Stato (rapporto di diseguaglianza). Dunque i rapporti sono sempre DISEGUALI. Nel diritto privato (di origine statuale) esiste un rapporto di PARITÀ, quindi sono tendenzialmente uguali. I soggetti che producono le norme, che sia diritto privato o pubblico, è sempre lo Stato oppure sono soggetti da esso autorizzati.

Nel diritto pubblico troviamo:

  • Diritto internazionale → rapporto dello Stato con altri Stati.
  • Diritto ecclesiastico → rapporti dello Stato con la Chiesa.
  • Diritto penale e processuale → regolano aspetti dei rapporti dello Stato con i cittadini.
  • Diritto amministrativo → si occupa dell’organizzazione dello Stato.
  • Diritto Costituzionale → insieme delle norme contenute nella Costituzione e su quelle relative all’organizzazione dello Stato e alle fonti del diritto.

Costituzione Italiana → Composta da 139 ARTICOLI E 18 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. Gli articoli si dividono:

  • 1 - 12 → Principi Fondamentali (devono orientare, guidare).
  • 13 - 54 → Diritti e doveri del cittadino (Diritti dell'individuo-soggettivi) PARTE PRIMA.
  • 55 - 139 → Ordinamento della Repubblica (organizzazione del potere, revisione costituzionale) PARTE SECONDA.

Parte I e II sono suddivise in TITOLI e questi si suddividono a loro volta in SEZIONI. I filosofi del diritto sono Norberto Bobbio e Paolo Grossi.

Capitolo 2 → Lo Stato e le sue forme

Lo Stato ha due definizioni:

  • Definizione giuridica → Lo Stato è inteso come ordinamento giuridico a fini generali, che esercita il potere sovrano su un dato territorio, cui sono subordinati in modo necessario i soggetti ad esso appartenenti.
  • Definizione socio-politologica → Lo Stato esercita il monopolio della forza legittima su un territorio dove vive la popolazione e si avvale di apparati amministrativi. Definizione che nasce nel XV-XVII secolo in Europa (forma storica di organizzazione del potere politico).

Potere politico → Si basa sull’uso della forza per convincere i soggetti a tenere determinati comportamenti, basato sul monopolio della forza. In senso tecnico-giuridico si basa sull’uso di sanzioni. Si basa sull’utilizzo delle risorse scarse (beni economici) → Potere economico e delle conoscenze → Potere ideologico.

In entrambe, abbiamo tre elementi in comune essenziali per lo Stato:

  • Territorio → Parte delimitata dai confini entro il quale il potere statuale esercita la sua forza legittima.
  • Popolazione (Plurisoggettività) → Coloro che risiedono in un determinato territorio, entro il quale il potere statuale esercita la sua forza legittima.
  • Sovranità - Monopolio del potere → Potere sovrano, elemento che contraddistingue lo Stato.

La sovranità si può distinguere in:

  • Sovranità esterna: Ordinamento che non deriva la sua esistenza da altri (originalità) e che esclude ingerenze esterne (indipendenza). Si cita nell’art. 1 comma 2 (sovranità appartiene al popolo).
  • Sovranità interna: Capacità dell’ordinamento di imporre norme giuridiche a tutti i soggetti che esistono al suo interno (supremazia). Si cita nell’art. 11 (pace e giustizia fra nazioni).

La nostra carta costituzionale ci ha permesso di far parte della Comunità Economica Europea (CEE). Art.11 → L’Italia accetta limitazioni alla propria sovranità. Le due “facce” della sovranità sono sintetizzate nell’art. 7 della Costituzione. Questa distinzione implica la presenza di ordinamenti giuridici esterni (extrastatali) ed interni allo Stato (infrastatali). I primi possono richiamare gli altri Stati, l’ordinamento internazionale o quelli sovranazionali (art. 10 e 11), i secondi invece quelli regionali e locali (art. 114) o gli ordinamenti religiosi (art. 8) o le formazioni sociali (art. 2).

Si sta verificando la cosiddetta Crisi dello Stato a seguito di eventi come la globalizzazione o a seguito dei rapporti internazionali.

Varie tipologie di forma di Stato

Forma di Stato attiene ai rapporti che, in un certo momento storico, esistono tra governanti e governati, considerando l’insieme degli obiettivi, delle finalità impresse all’ordinamento statale dai pubblici poteri. Forma di Stato come il modo attraverso il quale la sovranità si distribuisce personalmente e territorialmente. Attiene ai rapporti che, in un dato momento storico, esistono tra governanti e governati e alle finalità perseguite dai pubblici poteri (prospettiva storica). Si articola sul popolo e sul territorio (prospettiva giuridica).

Con riferimento al popolo:

  • Stato autoritario: La sovranità è concentrata in un unico soggetto.
  • Stato democratico: La sovranità appartiene al popolo.

Con riferimento al territorio:

  • Stato federale: La sovranità è distribuita tra due livelli territoriali diversi, la Federazione e i singoli stati membri.
  • Stato unitario: La sovranità spetta a un unico livello di Governo, lo Stato centrale. (art. 5 → La Repubblica è unica e indivisibile).
  • Stato decentrato (regionale) → Alle regioni è riconosciuta la potestà legislativa. È uno stato unitario caratterizzato da un livello di decentramento accentuato.

Evoluzione delle forme di Stato

Le forme di Stato non si sono evolute tutte nello stesso modo e tempo, sono state condizionate anche dagli aspetti economici. Dallo Stato feudale a quello moderno, con la pace di Westfalia 1648, fine guerra dei 30 anni.

Ordinamento feudale → Nasce intorno al XV secolo, e con esso si vuol far riferimento alla rete di rapporti privatistici che lo reggevano, in cui non esisteva la sovranità, ma popolo e territorio erano parte del patrimonio personale del Re, e all’assenza di distinzione tra diritto pubblico e privato. Esso non aveva caratteri propri dello Stato, in quanto i regni medievali non erano sovrani. Essi non riuscivano ad affermare la propria indipendenza ed evitare di interferire con le due grandi potenze: l’Impero e la Chiesa. Non erano in grado di stabilire la loro supremazia nei confronti dei soggetti della società feudale. Esisteva una serie di centri produttivi di norme giuridiche autonome ai quali il Re non riusciva ad imporre un diritto uniforme. Questo fenomeno si chiama particolarismo giuridico.

A causa delle grandi trasformazioni economico-sociali esso cambia. → L’economia, che prima era chiusa e basata sull’agricoltura e sull’autoconsumo, si rimette in moto. Tutto ciò da inizio alle scoperte geografiche (1492 scoperta dell’America), necessità di fare scambi commerciali internazionali ed avere reti di trasporto e di comunicazione sicure e stabili. Ciò portò anche un cambiamento dal punto di vista bellico: con l’invenzione della polvere da sparo per una guerra non bastavano più pochi manipoli di uomini, ma serviva un esercito possente e ben armato. Ma per poter fare ciò c’era bisogno di denaro e perciò il Re impose dei tributi ai soggetti residenti sul territorio, nacque così il fisco. Davanti a questa trasformazione economico-sociale, tutti i poteri furono messi nelle mani del Re, diventando il sovrano assoluto. Nacque così lo Stato assoluto.

Stato assoluto: Tramontato alla fine del XVIII secolo con la Rivoluzione francese (riferimento a Luigi XIV). Esso si caratterizza per la concentrazione dei poteri nelle mani del sovrano e dei suoi apparati amministrativi. Si diventava sovrano per eredità oppure per volere divino. La sua finalità era l’affermazione della propria potenza, ovvero della propria sovranità. Si parla di SUDDITI, persone che avevano solo doveri, non diritti. Esso veniva chiamato anche Stato per ceti, perché il particolarismo giuridico non viene superato del tutto e continuano ad esistere le istituzioni sociali dell’ordinamento feudale.

Verso la fine del XVIII secolo lo Stato assoluto si trasforma in Stato di polizia e così cambiano anche le sue finalità: benessere dei sudditi. Tuttavia questo cambiamento non è sufficiente a soddisfare le esigenze emerse ed a seguito di una nuova trasformazione economica (prima rivoluzione industriale) si sviluppa la borghesia e finisce lo Stato assoluto, aprendo le porte allo Stato liberale.

Stato di polizia: Coincide con il periodo dell’assolutismo illuminato, XVIII secolo. Razionalizzazione della forma di stato assoluto → Il benessere e la felicità dei sudditi diventarono caratteristica della forma di Stato.

  • Fisco: Sorta di patrimonio pubblico che apparteneva alla collettività, anche se gestita dal sovrano, e si distingueva dal patrimonio privato del sovrano.
  • Riconoscimento della tutela giurisdizionale nei confronti dello Stato, con riguardo ai diritti patrimoniali: la controparte non era il sovrano, ma il fisco, cioè il patrimonio separato.
  • Interventi in molti settori della vita sociale, come economia, istruzione, lavori pubblici.

Sarà uno Stato precario perché con la rivoluzione industriale, l’ascesa della borghesia e trasformazioni economico-sociali, la popolazione richiederà nuovi cambiamenti, facendo nascere una nuova forma di Stato.

Stato liberale di diritto: Nasce con la Rivoluzione francese (1789) a seguito di trasformazioni socio-economiche e all'emergere di una nuova classe sociale, la borghesia.

Caratteristiche di questo stati sono:

  • Liberale si intendono le finalità, garanzia dei diritti individuali nei confronti dei poteri pubblici.
  • Di diritto si intendono gli strumenti da utilizzare, i titolari del potere sono sottoposti al diritto (il diritto crea potere).

Viene detto anche Stato monoclasse perché si perseguivano le finalità della imposte dalla borghesia, l’unica classe sociale politivamente attiva. Le finalità di questo stato, ovvero di garantire diritti soggettivi, così da rendere i cittadini liberi di perseguire i loro interessi furono scritti nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789. Lo Stato di diritto operava attraverso tre strumenti:

  • Principio di legalità: Ogni atto dei poteri pubblici deve trovare fondamento e limiti all’interno di una norma adottata. Tale norma è la legge astratta e generale, approvata dal Parlamento, in cui almeno una delle Camere era elettiva. Le norme generali si applicano a tutti i soggetti, mentre le norme particolari o settoriali si riferiscono ad un gruppo determinato. Con astrattezza indico la ripetuta applicazione nel tempo, mentre con generalità indico la non specificità della norma e quindi dei casi.

Grazie a questi concetti si introduce il principio dell’uguaglianza formale, ovvero che ogni persona ha un trattamento uguale agli altri, tutti sono uguali. Gli atti specifici che non rispettano l’uguaglianza vengono definiti anche viziati e possono essere annullati grazie al principio di giustiziabilità.

Si parla di democrazia rappresentativa, dove la volontà dei cittadini...

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Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mikisedda di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Bindi Elena.
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