La Costituzione economica italiana
La Costituzione economica prerepubblicana
La Costituzione economica prerepubblicana abbraccia l'arco temporale dal 1848 al 1948. Nel caso italiano, l'unificazione del mercato interno coincide con l'unificazione nazionale. L'impianto dualistico della costituzione liberale, anche per la debolezza della monarchia sabauda dopo l'unificazione, trapassa rapidamente a un sistema monista a governo parlamentare.
Corte dei conti e diritti costituzionali
La Corte dei conti è un organo di rilievo costituzionale, con funzioni di controllo e giurisdizionali, previsto dagli articoli 100 e 103 della Costituzione italiana che la ricomprende tra gli organi ausiliari del Governo. La nostra Carta costituzionale non classifica i diritti economici e i diritti sociali nell'una o nell'altra, di modo che non è possibile considerare inferiore o una o l'altra. L'art. 24 "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi" sancisce la piena responsabilità, anche civile, dei funzionari della pubblica amministrazione e l'art. 113. Possiamo affermare che le due fondamentali posizioni giuridiche della nostra Costituzione formale risultano così definite:
- Diritti inviolabili della persona e libertà personali
- Diritti economici e diritti sociali, anche se qualificabili come interessi legittimi
Diritti sociali e tutela del lavoro
Esamineremo quindi nell'ordine i diritti sociali (art. 29-40) e quelli economici (art. 41-47). La disciplina dei diritti sociali è contenuta, soprattutto, nel Titolo 2 della Costituzione relativo ai rapporti etico-sociali. Troviamo in ordine: il diritto al lavoro (art. 4); il diritto al mantenimento dei figli (art. 30); il diritto alla salute (art. 32); il diritto all'istruzione e all'educazione (art. 33 e 34). Per i diritti sociali, l'obbligo di provvedere direttamente alla prestazione spetta allo Stato allorché i cittadini versino in uno stato di necessità o bisogno incolpevole.
Lavoro dipendente e mercato del lavoro
L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. La nozione comprende l'imprenditore, il lavoratore autonomo e il lavoro dipendente. In termini generali, le disposizioni a tutela del lavoro riguardano tutte e tre le figure: "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni" (art. 35). La Costituzione riconosce esplicitamente l'importanza del lavoro (art. 36). A tal fine ha previsto un meccanismo di funzionamento istituzionale del mercato basato su:
- Libertà di organizzazione sindacale (art. 39 comma 1)
- Contrattazione collettiva (art. 39 comma 3)
- Il diritto allo sciopero regolato dalla legge (art. 40)
- Il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende (art. 46)
La libertà di organizzazione sindacale è garantita dall'assenza di barriere giuridiche; ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge (art. 39, comma 2). Unico requisito per la registrazione è che lo statuto sancisca un ordinamento interno a base democratica, il che comporta necessariamente: la facoltà di iscrizione per chiunque sia - ovviamente - lavoratore di categoria. Una volta registrati, i sindacati acquistano personalità giuridica e, proprio in quanto persone giuridiche, possono poi stipulare accordi collettivi.
Libertà sindacale
Ovviamente all’atto della registrazione è necessario che l’ufficio competente verifichi la sussistenza del requisito che l’ordinamento interno sia a base democratico (Il sistema previsto dall'art. 39 Cost. in parola non ha mai trovato applicazione nel nostro ordinamento giuridico, in quanto non è stata mai emanata la legge ordinaria di attuazione: l'ostacolo sarebbe costituito dal necessario controllo governativo, richiesto dal sistema costituzionale, sia riguardo alla struttura interna, che agli iscritti ed alla loro consistenza numerica, nonché ad alcuni aspetti associativi come i diritti degli iscritti e la tutela delle minoranze interne, oltre ovviamente alla natura delle cariche.)
Lo Stato sociale ed il riconoscimento dei suoi principi va integrata e resa compatibile con la logica dell'economia di mercato proclamata dal costituente. La Costituzione tutela i lavoratori anche mediante la possibilità di indire sindacati di categoria, che rappresentano una forma di autotutela. Il sindacato è un'associazione libera e spontanea di lavoratori (ma anche di datori di lavoro), costituita al fine di tutelare gli interessi professionali dei propri membri.
La libertà sindacale rappresenta un'articolazione della generale libertà di associazione di cui all'art. 18 della Costituzione. Essa si sostanzia nella libertà dei sindacati di svolgere liberamente la propria attività, ciò che implica autonomia organizzativa, negoziale ed amministrativa; e nella libertà dei singoli di aderire o meno ad un'organizzazione sindacale. A tale ultimo riguardo la legge prevede delle eccezioni alla libertà in esame a carico di alcune figure professionali, ad esempio gli appartenenti alla polizia (art. 82, l. 1 aprile 1981, n. 121).
La libertà sindacale si traduce quindi in:
- Libertà di costituire anche più di un sindacato per categoria, salvo alcune eccezioni (magistrati e forze dell'ordine)
- Libertà per il singolo lavoratore di scegliere a quale sindacato aderire, oltre alla facoltà di non aderire ad alcuna organizzazione
- Libertà di esercitare i diritti sindacali e di farne propaganda, anche all'interno dei luoghi di lavoro
L'articolo in commento dispone, oltre che in merito alla libertà dell'organizzazione sindacale, anche in merito al divieto di imporre loro alcun obbligo, se non quello della registrazione presso uffici centrali o periferici. In seguito a tale registrazione il sindacato assume personalità giuridica e capacità di stipulare contratti collettivi, con efficacia erga omnes. L'unica condizione per la registrazione è che i sindacati adottino un'organizzazione su base democratica. In realtà, tale obbligo di registrazione non ha mai trovato applicazione, data la mancanza di una legge ad hoc e quindi i sindacati, ad oggi, non hanno personalità giuridica. I sindacati sono associazioni non riconosciute che stipulano contratti collettivi efficaci solo nei confronti dei loro iscritti. La giurisprudenza, però, è arrivata a riconoscere che questa efficacia si estende alla generalità dei lavoratori (o dei datori di lavoro), anche se non aderenti al sindacato.
Diritti economici e libero mercato
Inoltre, altri diritti sociali sono tutelati dall’articolo 46 ("che riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione dell’azienda"). Inoltre, tramite la collaborazione si realizza una migliore informazione e responsabilizzazione gestionale non solo dei dipendenti ma anche della proprietà dell’impresa.
La Costituzione economica formale prende in considerazione i diritti economici essenzialmente nel Titolo 3, dettando la generale disciplina dell’organizzazione della produzione e distribuzione dei beni e servizi. Il libero mercato costituisce il principio e la regola. L’economia di mercato è il sistema economico generale, il modo normale di produzione e di scambio di beni e servizi previsto dal nostro ordinamento (artt. 41, 42). Il monopolio pubblico ha, invece, il carattere eventuale di eccezionale deroga al funzionamento del mercato. L’autoproduzione destinata all’autoconsumo è, invece, un sistema alternativo al mercato per la produzione di beni e servizi che fa a meno dell’intermediazione commerciale.
Tipologia dei diritti economici
L'Articolo 41 "Libertà di iniziativa economica" sancisce che l’iniziativa economica privata è libera. Egli affida una propria posizione giuridica di fronte all’ordinamento sulla cui base chiunque può intraprendere una qualsiasi attività economica di produzione e di distribuzione di beni e servizi. Questa libertà non è però assoluta ma ha dei limiti legati alla libertà altrui infatti afferma "recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana". Inoltre, è previsto che l’iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale (art. 41 comma 2). È necessario un vero e proprio "contrasto" dell’utilità individuale con l’utilità sociale (Espressione usata dalla Costituzione per indicare la finalità che dovrebbero avere tutte le iniziative economiche, cioè il miglioramento del benessere) per il maggior numero di individui per cui la prima è doverosamente recessiva e deve cedere campo. Il contrasto deve essere obiettivo ed evidente (ora nel funzionamento del mercato si riscontra solo nei fallimenti di mercato). Una volta in regola con le leggi che del secondo comma dell’art. 41 prescrivono che chiunque voglia intraprendere un’attività economica deve rispettare determinati requisiti soggettivi e di presupposti per il suo svolgimento, a questo punto l’iniziativa economica diviene attività economica. Secondo il comma 3 dell’articolo 41 l’attività economica pubblica non può essere pretesto per alterare il normale gioco della concorrenza.
Il perseguimento di fini sociali non è un’esclusiva dell’attività economica pubblica perché perseguibili, allo stesso modo, dall’attività economica privata. Articolo 43 "Attività economica e fini di interesse generale." L’articolo 43 stabilisce che la legge può riservare originariamente o trasferire mediante espropriazione - salvo indennizzo dello Stato, ad enti pubblici.