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ISTITUTI DI ESERCIZIO DIRETTO DELLA DEMOCRAZIA =
DIRETTA
La nostra è una democrazia rappresentativa perchè le funzioni politiche non sono svolte
dal popolo sovrano ma da organi che lo rappresentano direttamente o indirettamente, a
livello statale e regionale.
Tradizionalmente sono 3:
petizione
1. = è un istituto di democrazia diretta antico disciplinato in maniera
generica ed indeterminata dall'art. 50 della costituzione. La petizione può essere
presentata da tutti i cittadini (non solo gli elettori, anche i minorenni) alle Camere.
Cosa si può chiedere? Provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità, non
hanno un limite di contenuto. Il parlamento non è obbligato a rispondere.
iniziativa legislativa popolare
2. (procedimento = serie concatenata di fasi
finalizzata a uno scopo = approvare una legge. Tutti i procedimenti hanno
una fase di iniziativa, di avvio che necessita di 50000 elettori)
referendum
3. = è un istituto di democrazia diretta. Ne esistono sia a livello
statale sia a livello regionale. A livello statale esistono due tipi di referendum
(diversi sia per finalità sia per procedura):
1) abrogrativo per abrogare una legge o parte di una legge
2) confermativo o costituzionale per confermare o meno una legge
costituzionale (anche di revisione art.138) approvata dal parlamento
Nel nostro ordinamento non è previsto attualmente il referendum consultivo
propositivo su una legge già approvata dal parlamento. Con la legge si può solo
abrogare una legge già in vigore.
A livello regionale:
1) ciascuna regione può disciplinare l'istituto del referendum regionale nel proprio
territorio con riferimenti a atti regionali.
2) art 132 prevede fusione o creazione di nuove regioni
3) art 133 prevede fusione o creazione di nuovi comuni
REFERENDUM ABROGATIVO disciplinato dall'art. 75 = la finalità è abrogare
(=cancellare) una parte di legge o una legge dello Stato. È un istituto di democrazia
abitualmente
diretta perchè questa funzione di abrogare le leggi è esercitata dal
parlamento (che può approvare, modificare, abrogare le leggi). Eccezione = il popolo
direttamente partecipa ed esercita questa funzione di regola del parlamento (=organo
rappresentativo).
Come si svolge?
È necessario che qualcuno richieda un referendum per abrogare una legge o una parte di
una legge del parlamento. Possono richiederlo 500000 elettori (maggiorenni) e/o 5
consigli regionali. La richiesta può essere svolta dal 1 gennaio al 30 settembre. La
richiesta non implica che il referendum si svolga; la richiesta è presentata alla corte di
cassazione, è sottoposta a due tipi di controllo:
1) controllo sulla regolarità della richiesta = la corte di cassazione verifica (entro il 15
dicembre) se le norme che si intendono abrogare siano ancora in vigore affinchè il
referendum abbia senso; verifica anche la regolarità delle firme (sia nelle modalità di
raccolta, sia nella veridicità delle firme), se sono state raccolte nel rispetto delle regole, si
autotentificano le firme. Se la richiesta di referendum è ritenuta valida dalla corte di
cassazione si passa al
2) giudizio sulla ammissibilità del referendum = svolto dalla corte costituzionale che si
deve pronunciare entro il 10 febbraio. Verifica se la legge è legittima rispetto alla
costituzione (è uno dei compiti della corte costituzionale). Ma qui non verifica se è
costituzionale o incostituzionale ma verifica se il referendum è ammissibile o meno.
Quando un referendum è o non è ammissibile?
Non è ammesso referedum per
a) le leggi tributarie di bilancio,
b) per le leggi di ammistia ed indulto
c) e per le leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.
Non si possono presentare referendum per abrogare queste leggi; passerebbe al vaglio
della corte di cassazione ma non della corte costituzionale. Perchè queste leggi?
a) leggi tributarie di bilancio sono leggi con cui lo Stato fa la politica economica del
paese, contiene le entrate e le uscite, le spese. Con l'approvazione di questa legge il
parlamento approva le spese e se fosse possibile abrogarle non sarebbero più approvate
quelle spese. Solo il parlamento può approvarle e abrogarle e porre rimedio.
b) decreti di amnistia ed indulto = istituti di clemenza per le pene (3 tipi: una individuale
che è la grazia che cancella reato e pena a un singolo soggetto, 2 collettive art. 79
amnistia cancella reato e quindi anche la pena, l'indulto incide sulla pena (riducendola).
Non sono soggette a referendum)
c) leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali = attiene ai rapporti fra
Stati e ci sono impegni e obblighi a livello internazionale che non possono essere
abrogato da un referendum
È un elenco tassativo? Solo in questi casi il referendum è inammissibile? No, anche in altri
casi può essere dichiarata l'inammissibilità del referendum. Se con un unico referendum
ci sono domande eterogenee, si chiede di abrogare norme diverse, la richiesta è
inammissibile perché l'elettore non può discernere al momento del voto (può essere
favorevole a una materia, ma non all'altra, o prende tutto, o boccia tutto e non può
esercitare al meglio la propria capacità elettorale, è costretto a scegliere senza libertà di
scelta). Non si può chiedere l'abrogazione di norme costituzionali per cui la
costituzione richiede un procedimento aggravato all'art 138.
La corte costituzionale ha detto che non si può abrogare totalmente una legge elettorale
di organi costituzionale perchè sono ammessi solamente referendum manipulativi in
modo che l'eventuale normativa di risulta (= in caso di approvazione) consenta in ogni
momento l'elezione degli organi costituzionali. Gli organi di rilevanza costituzionali non
possono restare privi di una legge elettorale vigente che consenta in qualunque momento
l'elezione. Non possibili perchè l'organo rimarrebbe privo di legge elettorale, la normativa
di risulta deve essere immediatamente applicabile.
Si può chiedere di abrogare anche una singola parola in una norma che la rende
diametralmente opposta a quella originaria.
La norma diceva che l'elettore poteva esprimere una o due preferenze. Il primo
referendum abrogativo mirava a manipolare quel "o più" e la normativa di risulta prevede
che si possa esprimere solo una preferenza.
Se la corte costituzionale dichiara entro il 10 febbraio che il referendum è ammissibile, il
presidente della Repubblica indice il referendum in una domenica compresa tra il 15
aprile e il 15 giugno. Se nell'anno ci sono elezioni per il rinnovo del parlamento, il
referendum slitta di un anno.
Per Il referendum abrogativo è previsto il doppio quorum (di partecipazione, numero
minimo)
1. un quorum partecipativo = è valido solo se partecipa il 50% +1 degli aventi
diritto al voto per la camera dei deputati (frequente è l'astensione). Se è valido, si
deve superare il secondo quorum
2. un quorum deliberativo = norme sono abrogate se la maggioranza dei voti è
favorevole all'abrogazione. Oppure la norma non viene abrogata e viene pubblicata
ministro di giustizia
sulla gazzetta ufficiale dal (la stessa legge non potrà essere
sottoposta di nuovo a referendum abrogativo per un periodo di 5 anni). La norma
presidente della repubblica
viene abrogata con decreto del che ne dichiara la
abrogazione della norma o della parte di norma sulla gazzetta ufficiale.
ORGANI COSTITUZIONALI
La nostra è una forma di governo parlamentare per cui il governo entra nel pieno delle
sue funzioni solo grazie alla fiducia del parlamento.
PARLAMENTO eletto direttamente dal popolo, è l'unico dei tre ad avere
legittimazione popolare diretta. È un parlamento bicamerale, due camere: camera dei
deputati composta da 630 deputati e il senato della repubblica composto da 315
senatori elettivi più i senatori a vita. Il nostro è un bicameralismo perfetto, eguale e
paritario che la riforma abbatte (rimane il bicameralismo ma non è più perfetto).
legittimazione popolare,
i. le due camere hanno la stessa sono entrambe
elette direttamente dal popolo e lo rappresentano ugualmente,
funzioni
ii. esercitano le stesse di controllo nei confronti del governo perchè le
due camere devono entrambe dare al governo la fiducia per farlo entrare nella
pienezza delle sue funzioni, legislativa,
iii. svolgono la stessa funzione l'atto parlamentare principe (legge) è
tale solo se è un atto bicamerale approvato da entrambe le camere, salvo alcune
eccezioni (atti solo di una camera o dell'altra)
Negli ordinamenti bicamerali le due camere possono essere diverse per funzioni e/o
legittimazione. Nello statuto albertino il senato era di nomina regia e non aveva la stessa
legittimazione della camera dei deputati. In Germania una camera è nominata dai
Lander, l'altra dal popolo, negli USA i senatori rappresentano il popolo di ciascuno stato.
La riforma rompe la perfezione, mantiene le due camere ma ne rompe la parietà, solo la
camera dei deputati sarà eletta direttamente dal popolo, il senato sarà eletto da sindaci e
consiglieri comunali, solo la camera dei deputati potrà dare fiducia o no al governo.
Il bicameralismo perfetto era stato previsto per avere scelte più ponderate ma questo
rende l'iter più lungo. Si vuole rendere più veloce il procedimento evitando che la stessa
legge passi al vaglio di entrambe le camere.
Ci sono eccezioni al bicameralismo perfetto ma non ne scalfiscono la perfezione, non
cambiano la natura del bicameralismo perfetto:
1. numero dei componenti
2. elettorato attivo per camera dei deputati si raggiunge a 18, passivo a 25;
per il senato elettorato attivo si raggiunge a 25 anni, elettorato passivo solo a 40
anni
3. è diverso il sistema elettorale (legislatura = periodo di carica delle camere
abitualmente di 5 anni)
PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DELLE CAMERE
Restano in carica 5 anni, dopo l'elezione la prima convocazione spetta al presidente della
repubblica ai sensi dell'art. 61. Le camere lavorano votando. Le sedute (= riunioni) delle
camere son valide se c'è il numero legale ovvero se è presente il 50%+1 dei
componenti (almeno 316 deputati). Il numero legale viene accertato all'inizio di seduta e
si presuma che ci sia fino a che uno chiede la verifica del numero legale, anche a metà
seduta. Se manca il numero legale, il presidente sospende la seduta. Questo è spesso
fatto dalle opposizioni per ritardare l'iter.
In genere
Do