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Il Presidente della Repubblica non è un giudice, la Corte Costituzionale è un giudice
speciale. Le funzione della Corte Costituzionale sono:
1. Verifica di legittimità su quesiti referendari;
2. Giudicare sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica;
3. Controllo sulla legittimità sugli atti aventi forza di legge;
4. Decidere sui conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni e tra Regioni e poteri
dello Stato.
La Corte Costituzionale verifica solo se le fonti primarie non siano in contrasto con la
Costituzione. Si accede alla Corte tramite due vie:
1. Diretta o d’azione (articolo 126): l’atto o la legge viene direttamente
impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale. Si può accedere alla Corte in via
diretta da un ente territoriale. Lo Stato può impugnare una legge regionale per
qualsiasi violazione della Costituzione. La regione impugna le leggi statali solo
per la violazione della propria sfera di competenza. Per lo Stato è il Governo
che impugna la legge, per la regione di solito la Giunta;
2. Incidentale (articolo 127): la legge o l’atto arriva per vie trasverse alla Corte
Costituzionale. I singoli giudici non possono decidere se una norma è
costituzionale o meno. Il giudice deve accertarsi dell’eccezione dell’avvocato.
Il giudice, se si accerta della presenza di un dubbio costituzionale deve operare
con un’ordinanza di rinvio. La questione di legittimità costituzionale deve
avere due requisiti:
Rilevanza;
Che non manifesti infondatezza.
Nell’ordinanza di rinvio il giudice deve mostrare quattro elementi:
1. Rilevanza;
2. Non manifesta infondatezza;
3. Quali leggi si ritengono in dubbio;
4. Quale norma costituzionale si pensa siano violate.
I 15 giudici devono verificare la costituzionalità o meno. Agiscono tramite uno
scrutino di ammissibilità, ovvero verifica la rilevanza e che non manifesta
infondatezza. Si emette un’ordinanza di inammissibilità se la questione è ritenuta
inammissibile. Se è ammissibile, entra nel merito della questione. Il giudizio si
conclude con una sentenza che può avere due macro decisioni:
1. Sentenza di rigetto della questione: la questione viene rifiutata. La norma è
costituzionale rispetto al profilo del giudice;
2. Sentenza di accoglimento della questione: la norma è incostituzionale e viene
annullata.
Nell’ambito di queste due sentenze si può creare un vuoto normativo. Si ha una
sentenza sostitutiva quando si annulla la parte incostituzionale e, ad essa, se ne
sostituisce una costituzionale.
La pubblica amministrazione
Il diritto amministrativo è un ramo del diritto pubblico le cui norme regolano
l’organizzazione dell’amministrazione pubblica, le attività di perseguimento degli
interessi pubblici e i rapporti tra le varie manifestazioni del potere pubblico e i vari
cittadini. Che cos’è la pubblica amministrazione? Essa è un insieme di organi e uffici
di rilievo pubblicistico che svolgono attività di interesse generale volte al
perseguimento dell’interesse pubblico. La pubblica amministrazione segue diversi
principi costituzionali:
1. Principio di legalità: l’azione amministrativa deve essere prevista e
disciplinata dalla legge;
2. Principio di buon andamento: l’azione amministrativa deve essere economica,
efficace, efficiente e trasparente;
3. Principio d’imparzialità: la pubblica amministrazione non può mai
rappresentare parti private, poiché l’unico obbiettivo deve essere l’interesse
pubblico, che varia in base all’indirizzo politico della materia.
Che cos’è un procedimento amministrativo? La pubblica amministrazione deve
svolgere le attività seguendo un determinato procedimento. L’attività amministrativa
deve conformarsi, oltre che al principio di legalità, ai principi di economicità e di
efficacia. Il procedimento amministrativo prevede delle fasi:
1. Fase dell’iniziativa;
2. Fase dell’istruttoria;
3. Fase costitutiva;
4. Fase d’integrazione dell’efficacia.
Il principio della necessaria motivazione serve a soddisfare l’esigenza di visibilità
delle valutazioni. L’amministrazione deve comunicare l’avvio dei procedimenti ai
destinatori.
Quando la pubblica amministrazione non lavora correttamente? L’atto amministrativo
può essere effetto da vizi che ne determinano la nullità o l’annullabilità e il
provvedimento può essere rimosso:
1. Nullità: mancano o sono visionati elementi essenziali. L’atto nullo non spiega
nessun effetto dunque è necessario l’intervento del giudice per rimuoverlo;
2. Annullabilità: è un atto illegittimo che comunque spiega i propri effetti, ma
può essere rimosso tramite l’intervento del giudice. Tale atto è effetto da vizi
quale:
Violazione della legge;
Incompetenza;
Eccesso di potere.
Il provvedimento amministrativo è caratterizzato da:
1. Autorità;
2. Tipicità;
3. Esecutività;
4. Inoppugnabilità.
La piramide Kelseniana
La piramide Kelseniana prevede la gerarchizzazione delle norme, dalla più
importante a quella meno importante:
1. Groundnorm (o norma fondamentale);
2. Principi costituzionali fondamentali;
3. Atti normativi dell’Unione Europea e consuetudini internazionali;
4. Norme costituzionali;
5. Fonti internazionali pattizie e norme interposte;
6. Fonti primarie;
7. Fonti secondarie;
8. Fonti terziarie.
L’abrogazione
L’abrogazione è l’istituto giuridico che regola la successione nel tempo delle norme
di pari grado. L’abrogazione non estingue la norma ma ne delimita la sfera materiale
di efficacia e quindi l’applicabilità. Differenza tra abrogazione e annullamento:
l’effetto abrogativo opera pro futuro, mentre l’annullamento produce un effetto
retroattivo. L’abrogazione piò essere:
1. Espressa: quando è lo stesso atto normativo abrogante a dichiarare
l’abrogazione della norma previgente;
2. Tacita: quando l’abrogazione si deduce dall’incompatibilità tra la nuova
disposizione e quella precedente.
La legge di revisione costituzionale
L’articolo 138 della Costituzione disciplina il procedimento di approvazione delle
leggi di revisione della Costituzione e delle altre leggi costituzionali. Tali fonti di
grado costituzionale sono adottate da ciascuna camera con due deliberazioni adottate
a distanza non minore di tre mesi.
Nella prima deliberazione si segue l’ordinario iter legis; nella seconda deliberazione è
richiesta almeno la maggioranza assoluta. Se nella seconda deliberazione si raggiunge
in entrambe le camere, la maggioranza dei due terzi dei membri, il Presidente della
Repubblica promulga la legge costituzionale (o di revisione costituzionale). Qualora
si raggiunga la maggioranza assoluta ma non quella dei due terzi, Presidente della
Repubblica non può procedere alla promulgazione, ma provvede alla pubblicazione