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PARLAMENTO EUROPEO

Nato nel 1979 ma non aveva poteri, era solo consultivo. Dal ’79 in poi ha acquisito una notevole

importanza. Ogni stato membro elegge un numero definito di parlamentari europei

(legittimazione popolare). In alcuni casi esercita potere legislativo con il consiglio dei ministri.

Nomina il presidente della commissione. Di rilievo sono i poteri che spettano al Parlamento in

materia di bilancio dell’Unione. Inoltre ha dei poteri relativi alla conclusione di accordi

internazionali tra la Comunità e i Paesi terzi.

COMMISIONE EUROPEA

E’ composto da 28 membri nominati dai Governi degli Stati membri i quali durano in carica 5 anni

ed operano in regime di assoluta indipendenza dagli Stati di appartenenza. Viene nominato prima

il presidente, votato dal parlamento e dal consiglio poi successivamente viene disegnato, dai paesi

membri, un commissario che deve avere l’approvazione dal parlamento e se la ottiene viene poi

eletto dal consiglio europeo. In questo caso si parla di legittimazione sovranazionale. Se il governo

che lo ha disegnato cade il commissario rimane comunque in carica perché rappresenta in primis l’

UE. I poteri della commissione sono:

Poteri di iniziativa e di stimolo: per le altre istituzioni comunitarie;

• Poteri di esecuzione: assicura la corretta esecuzione delle decisioni comunitarie;

• Poteri di controllo: garantire che gli stati e i privati adeguino i propri comportamenti agli

• obblighi derivanti dall’adesione della CE;

Poteri sanzionatori: nei confronti di chi viola gli obblighi derivanti dal diritto comunitario;

CORTE GIUSTIZIA EUROPEA

Garantisce l’osservanza del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati fondativi

dell’UE.

STATUTO ALBERTINO

Lo statuto albertino è rimasto in vigore fino al 1946.

STATUTO ALBERTINO COSTITUZIONE REPUBBLICANA

Costituzione ottriata (da alto verso il basso) Concessa dal popolo (da basso verso alto)

Costituzione flessibile Costituzione rigida

Costituzione breve Costituzione lunga

BREVE: Non vi è una disciplina completa degli istituti giuridici previsti.

LUNGA: Gli istituti giuridici sono regolati.

FLESSIBILE: Può esser modificata con un procedimento ordinario di revisione.

RIGIDA: Per modificarla è previsto un procedimento aggravato disciplinato da arti.138.

Nello statuto albertino era prevista una monarchia costituzionale. Il re era al di sopra di tutti, i

ministri venivano nominati e revocati dal re. Vi era un sistema bicamerale (Camera dei deputati –

Senato del Regno) ma la differenza rispetto a quella attuale è che non è perfetto ovvero che le due

camere non fanno le stesse cose. (Il senato veniva nominato dal Re mentre la camera dal popolo).

Durante lo statuto albertino vi è era una religione di stato: il cattolicesimo. Le altre erano tollerate.

LA COSTITUZIONE ITALIANA

La costituzione è composta da 139 articoli e 18 disposizioni transitorie finali. Si dividono in due

parti: 1° PARTE: Garantisce e riconosce i diritti e doveri dei cittadini.

• 2° PARTE: Disciplina l’ordinamento della Repubblica e le autonomie territoriali.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Principi che rappresentano il DNA della nostra costituzione, i principi su cui si fonda. Nel art.139

viene detto esplicitamente che la forma repubblicana non può essere modificata (però può variare

da parlamentare a presidenziale o viceversa). La differenza tra Monarchia e Repubblica è che il

monarca resta in carica a vita mentre il capo di stato invece ha un mandato a tempo determinato.

ARTICOLO 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. (PRINCIPIO LAVORISTICO)

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

(PRINCIPIO DEMOCRATICO) (PRINCIPIO SOVRANITA’ POPOLARE)

PRINCIPIO LAVORISTICO: L’idea del costituente è che il lavoratore è la parte debole nel rapporto

con il datore perciò la costituzione difende il lavoratore con alcuni articoli ( ferie – riposo

settimanale..).

PRINCIPIO DEMOCRATICO: Con il termine democratico si intende il modo d’azione delle istituzioni

pubbliche che deve essere rispettoso anche delle minoranze.

PRINCIPIO SOVRANITA’ POPOLARE: Tutti i rappresentanti politici devono essere eletti dal popolo.

ARTICOLO 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili

di solidarietà politica, economica e sociale.

Nel suo secondo articolo la costituzione italiana, in discontinuità con la prassi affermatasi durante

il regime fascista, assegna il primato all’individuo, rispetto allo Stato: i suoi diritti sono prima di

tutto riconosciuti, e quindi preesistono e sono indipendenti dallo stato, e solo dopo vengono

garantiti.

PRINCIPIO PERSONALISTICO: riconosciuto e affermato il valore del singolo individuo, la possibilità

che possa sviluppare pienamente la propria personalità, che possa fare le proprie scelte, facendo

valere i propri diritti e adempiendo ai propri doveri. La costituzione riconosce così il valore della

persona sia individualmente, sia in gruppo.

PRINCIPO SOLIDARITISTICO: adempimento dei doveri inderogabili. Una collettività si regge se ci

sono legami solidi tra chi ci convive, quindi la solidarietà è un valore da perseguire. La solidarietà

non sempre è imposta e ci sono due tipi:

PATERNA/VERTICALE: l’ordinamento pubblico impone determinate azioni con fini

• solidaristici.

FRATERNA/ORIZZONTALE: non è importa ma incentivata (tasse, no profit…).

ARTICOLO 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di

sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di

fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e

l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del

Paese.

Il PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA caratterizza la nostra forma di stato ed è un principio che ha diversi

significati.

1°COMMA: Tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge, tutti hanno parità sociale. E’ un principio

di uguaglianza classica (cit. rivoluzione francese: Liberté, Egalité, Fraternité). Non viene però detto

che la legge è uguale per tutti ( scritto nei tribunali) perché quella frase è sbagliata perché se lo

fosse creerebbe solo disparità dato che non si considerebbe le differenze oggettive che ci sono tra

le persone come la maternità o i candidati con dsa nei concorsi pubblici.

2°COMMA: E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano l’uguaglianza.

La Repubblica non è sinonimo di Stato poiché non si riferisce solo allo Stato ma anche ad un

insieme di concetti che ordinano la Repubblica (la compongono). vedi art.114 Nel concetto di

Repubblica vi sono anche alcuni soggetti privati cioè formazioni sociali che si impegnano

liberamente e volontariamente nel rimuovere questi ostacoli.

Questi ostacoli che limitano la libertà e l’uguaglianza sono ostacoli di ordine economico, sociale e

anche personale (es. povertà, malattia..) perché limitano la propria libertà e ostacolano la propria

partecipazione alla vita del paese. La repubblica rimuove questi ostacoli prevedendo una serie di

diritti costituzionali detti diritti sociali che sono diritti di prestazione cioè la costituzione riconosce

un diritto ad una prestazione (es art. 32, la costituzione prevede un sistema sanitario pubblico nel

quale tutti noi possiamo accedere ad un sistema sanitario pubblico, cioè vengono fornite cure

gratuite per gli indigenti; art. 34, sistema scolastico aperto e gratuito per tutti) queste prestazioni

sono possibili perché l’art 3 comma due obbliga la Repubblica a rimuovere questi ostacoli

(attraverso queste prestazioni).

Questa attività di rimozione degli ostacoli è un’attività solidaristica, consiste nell’erogazione di un

servizio (es. sanitario) pubblico perché destinato a soddisfare un interesse generale cioè quello di

avere una collettività che sia il più sana, istruita possibile. In passato il servizio era considerato

pubblico solo se oltre a perseguire un interesse collettivo era anche offerto da soggetti pubblici,

era quindi considerato pubblico in senso soggettivo (cioè in base al soggetto che lo offriva); oggi

invece si è affermato un concetto di servizio pubblico in senso oggettivo cioè che è finalizzato a

soddisfare un interesse collettivo anche se è erogato un soggetto privato (quindi non è importante

il soggetto che lo eroga ma bensì il destinatario del servizio che deve essere collettivo).

ARTICOLO 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano

effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività

o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Riconosce il diritto e dovere al lavoro, è una norma programmatica. Pone insieme al articolo 1 il

PRINCIPIO SOLIDARISTICO. Il lavoro viene visto come forma di promozione individuale e della

collettività.

ARTICOLO 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che

dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi

della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

L’Italia non è uno stato federale, ma unitario e indivisibile, si affermano due principi che

perseguono un modello diverso da quello dello stato centralizzato, prevalente fino alla

proclamazione della Repubblica. Il primo è il DECENTRAMENTO, la titolarità delle funzioni rimane

in capo al livello del governo più alto che decentra verso il basso (anagrafe: i comuni lo effettuano

secondo ordine dello stato); il secondo è quello dell'AUTONOMIA, la titolarità delle funzioni è in

capo al soggetto che la svolge.

ARTICOLO 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

La pluralità delle lingue va tutelata (ex. Sud-tirolesi) in quanto son cittadini italiani.

ARTICOLO 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.<

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Publisher
A.A. 2018-2019
24 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher deu7cla di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof La Porta Salvatore.