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Diritto pubblico

Art. 56 della Costituzione

Per votare i deputati bisogna avere 25 anni, per essere eletti a senatori bisogna avere 40 anni ed infine per essere presidente della Repubblica bisogna avere almeno 50 anni. Per le votazioni solo i senatori presentano una differenza nell'età necessaria per votare, 25 anni. L'elezione dei senatori e quindi la ripartizione dei numeri dei senatori avviene con riferimento alla popolazione regionale, il che può spostare il numero rispetto a quello dei deputati come senatori in un territorio rispetto ad un altro, sostanzialmente può capitare che in una regione ci siano più senatori che in un'altra. Inoltre spesso può accadere che le forze politiche dell'una e dell'altra camera possano essere diversamente rappresentate.

Un motivo per cui possono crearsi delle maggioranze diversificate nelle due camere è il fatto che essendo due camere distinte, ognuna delle due ha due leggi elettorali distinte. Infatti, gli articoli della Costituzione stabiliscono solo come devono essere distribuiti i senatori, ma non il fatto che le leggi devono essere le stesse in entrambe le camere. Riguardo i sistemi elettorali ci sono state molte polemiche. Tradizionalmente il nostro tipo di sistema elettorale era di tipo proporzionale, basato sul meccanismo delle preferenze con indicazione del partito votato e del candidato votato, si proseguiva alla verifica dei partiti più votati e quindi venivano poi distribuiti i vari seggi nella Camera dei deputati in base ai voti dei partiti ecc.

Il sistema proporzionale ha portato a una frammentazione delle forze in parlamento ed è quindi stato necessario creare coalizioni, la cui difficoltà è che anche il soggetto delle coalizioni con il peso minore può puntare i piedi e quindi frenare la coalizione stessa in determinate funzioni. Questo meccanismo proporzionale ha dato luogo a tutta una serie di governi che duravano pochissimo, le legislature non arrivavano a 5 anni a causa di coalizioni troppo fragili. Ciò fin quando si decise di passare da un sistema proporzionale a un sistema maggioritario, il cui obiettivo è assicurare al partito o coalizione vincente un premio di maggioranza, ossia un certo numero di deputati e senatori che va oltre il risultato che avrebbero conseguito con le votazioni. Il premio di maggioranza dovrebbe avere la finalità di assicurare la governabilità, quindi la coalizione/partito che ha vinto le elezioni può avere più del 51% per assicurare stabilità al governo.

Questa legge entrò in vigore nel 2005 e durò fino al 2013, fino a quando è stata dichiarata incostituzionale, con la sentenza n. 1 del 2014 che sostanzialmente ha fatto due rilievi: il meccanismo della legge era dare un premio di maggioranza e non aveva più le preferenze, ma era basata sul fatto che in ogni circoscrizione ogni partito indicasse i candidati senatori e deputati e successivamente venissero poi eletti quei soggetti nelle liste che avessero ricevuto più voti nel territorio. Le candidature erano di natura politica, stabilite dagli organi del partito o della coalizione con ulteriore precisazione, i vari leader politici potevano candidarsi senza limiti con più circoscrizioni, quindi in ogni circoscrizione si candidavano i vari leader dei partiti, con la conseguenza che anche quando venivano eletti dovevano eletti o per una o per un’altra circoscrizione limitando i soggetti dove avevano optato perché toglievano un posto mentre favorivano le liste di altri territori perché si liberava un posto.

  • Il primo motivo per cui era dichiarata incostituzionale non era tanto il fatto che non si poteva scegliere direttamente la preferenza del candidato al senato o alla camera dei deputati, ma la Costituzione non stabiliva il modo in cui debbano essere eletti. Il meccanismo delle preferenze rafforza il ‘cambio di casacca’ e quindi di maggioranze che possono essere più o meno volubili, in quanto spesso durante le legislature i vari senatori/deputati si schieravano con altri partiti in vista delle successive elezioni. La vera osservazione della Corte Costituzionale era legata alla candidatura del leader politico in più circoscrizioni, faceva sì che poi era il leader politico stesso a scegliere chi doveva essere eletto e chi no, e quindi incostituzionale, ma poi la Corte Costituzionale intervenuta sul secondo motivo e più importante, il premio di maggioranza.
  • Il premio di maggioranza era ancorato non al raggiungimento di una percentuale minima, bensì alla maggioranza di tipo relativo, il che voleva dire che il 51% che veniva dato semplicemente ai partiti con la percentuale più alta di voti, anche con percentuali esigue, ciò era dovuto al fatto che non vi era un requisito minimo per avere un premio di maggioranza. La legge del ‘Porcellum’ anche nel periodo fascista, è riconducibile alla legge ‘Scelba’ solo che qui almeno una soglia minima del 25% era presente, nel Porcellum no.

Pertanto sostanzialmente la Corte Costituzionale ha individuato questi meccanismi che erano incostituzionali, e facendo cadere queste due cose, le leggi di Camera e Senato erano divenuto di tipo proporzionale. Si è posto il problema di dire che una legge di tipo proporzionale ci avrebbe fatto ricadere nei problemi degli anni ’70-80 (fragilità della legislatura).

Con il mandato di Renzi si è applicata una nuova modifica, per il Senato rimaneva la legge proporzionale, mentre per la Camera dei deputati faceva venire meno il fatto di più candidature, prevedeva un premio di maggioranza ancorato ad una percentuale molto alta (40%) oppure se al primo turno nessuno raggiunge il 40%, si fa il ballottaggio tra le prime due forze che hanno ricevuto maggior voti e quella che nel turno di ballottaggio prende più voti conquista il premio di maggioranza. Anche questa disciplina è stata sottoposta alla Corte Costituzionale, disciplina che aveva il problema che era applicata solo alla Camera dei deputati e non al Senato, ma la Corte Costituzionale è intervenuta per dichiararla di nuovo incostituzionale per lo stesso motivo della legge precedente, il motivo era che in caso di ballottaggio il premio di maggioranza non era ancorato ad una soglia minima, stesso problema del Porcellum.

Il tema era quello di trovare una nuova legge elettorale che fosse uguale per Camera e Senato, ciò si è rivelato molto complicato, in quanto ogni forza politica ha prospettato diverse soluzioni. La soluzione che infine ha avuto successo che è uguale per Camera e Senato è il sistema del cosiddetto misto proporzionale: Camera 630 deputati (6 eletti all’estero e 2). Dodici sono eletti all’estero, 220-230 sono eletti tramite collegi uninominali, dove in ogni collegio ogni partito o coalizione individua un nome solo, il quale può essere votato, il soggetto che ha più voti viene votato, sistema molto simile a quello inglese, questi 220-230 sono solo il 37%, i restanti deputati sono eletti con un sistema proporzionale puro, quindi sostanzialmente con la scheda elettorale che sarà unica troveremo (il partito A con sotto i soggetti che quel partito propone per la parte proporzionale, nel caso di coalizioni invece avremo più nomi sotto lo stesso nome di coalizione, e non solo 4), senatori invece ce ne sono 315.

Mentre nel collegio uninominale viene eletto il soggetto che ha preso più voti, mentre per concorrere al proporzionale la lista deve aver raggiunto almeno il 3% su base nazionale. Se si arriva da 0-1% i voti vengono persi, se si arriva tra l’1-3%, i voti vengono accresciuti proporzionalmente nel riparto proporzionale presenti alle altre liste presenti nella coalizione. Ciò è stato fatto per evitare che i partiti con poco peso possano portare i loro deputati o i loro senatori e quindi diventare decisivi in sede di votazioni.

La legge prevede la possibilità di presentarsi da soli ma non prevede la possibilità di presentarsi in parlamento o alle consultazioni di formazioni del governo come coalizione coesa, quindi una volta preso il numero di rappresentanti, ciascuno dei partiti facenti parte della coalizione, poi gli eletti sono giuridicamente liberi di trovare accordi per la formazione del governo con forza politica che in sede di elezioni si sono a loro contrapposte. N.B. sono previsti fino alla candidatura in 5 collegi uninominali. Inoltre nel caso in cui un candidato non abbia possibilità di salire all’uninominale, si fa il paracadute del proporzionale. Quindi possono essere candidati al massimo in 5 collegi uninominali, ma allo stesso tempo se non sale all’uninominale, si può mettere nel proporzionale.

Art. 61

Le elezioni delle nuove camere hanno luogo entro 70 giorni dalla fine delle precedenti (scioglimento camere ultimi giorni di dicembre). La prima riunione delle nuove camere ha luogo entro 90 giorni. Le nuove camere devono fare essenzialmente due cose: la nomina del presidente della Camera dei deputati e del Senato, la seconda è accordare la fiducia al governo affinché quest’ultimo entri nel pieno delle sue funzioni.

Il governo e le sue funzioni

Il governo è disciplinato dalle norme sul governo:

Art. 92 — Il governo è costituito dal presidente del Consiglio dei Ministri, il quale è nominato dal presidente della Repubblica, e, su proposta di questo, dei ministri.

Art. 94 — Il governo deve avere la fiducia di entrambe le camere.

La prassi vuole che il presidente della Repubblica svolga delle consultazioni con i rappresentanti delle forze politiche e con i rappresentanti delle istituzioni uscenti, ma non solo, il presidente della Repubblica è libero di consultare anche le associazioni sindacali o i rappresentanti categorie professionali ecc. L’obiettivo è quello di individuare un soggetto che possa avere la fiducia delle due camere. Il presidente della Repubblica può incaricare un soggetto che ha ricoperto ruoli istituzionali di un mandato esplorativo al fine di trovare un soggetto a cui il presidente della Repubblica possa affidare il mandato di presidente del Consiglio, ciò avviene nel caso in cui non venga data la fiducia ad un governo o oppure se il presidente della Repubblica non riesca ad individuare nel breve termine un soggetto idoneo.

Invece se decide di dare un pre-incarico bisognerà poi verificare l’effettiva fiducia. Se non si arriva alla formazione di un governo sarà necessario effettuare nuove votazioni. La Costituzione afferma che i poteri delle camere fin quando non sono riunite le nuove camere vengono prorogati, quindi il passato parlamento può essere chiamato a riunirsi per affrontare i temi più importanti che non possono essere rinviati, ad esempio il caso di un decreto legge o l’approvazione di una legge finanziaria o della legge di bilancio. La camera disciolta può operare solo nei casi di urgenza. Per quanto riguarda il governo, anche i poteri del governo vengono prorogati fino all’insediamento del nuovo governo, anche i poteri del vecchio governo devono essere adoperati per tutti i casi che lo richiedono.

Arriva un momento in cui il presidente della Repubblica dà l’incarico con riserva, se questi accetta, il presidente della Repubblica nomina il presidente del Consiglio dei Ministri e a sua volta anche i ministri che il presidente del Consiglio gli ha indicato. Tuttavia il presidente dei ministri in questa fase non ha ancora ricevuto la fiducia del parlamento, per cui vi è un problema nell’identificazione di colui che deve assicurare l’esecutivo in questi momenti di transizione. Colui che governa l’Italia nel determinato momento di transizione, è sempre il governo precedente che pure a suo tempo ha comunque ottenuto una fiducia, invece ci sono coloro che sostengono che mentre in altri paesi la nomina del consiglio dei ministri avviene dopo la fiducia, e quindi solo dopo la fiducia vengono nominati i ministri, la nostra costituzione invece afferma che il presidente del consiglio li identifichi prima, e successivamente vengano nominati dal presidente della Repubblica.

Il decreto di nomina del presidente della Repubblica viene emesso pochi giorni prima della riunione delle camere per la concessione della fiducia. Come può cadere il governo? Se avviene la sfiducia parlamentare, e quindi una crisi di governo che comporta l’obbligo di dimissioni. Si discute inoltre se il presidente della Repubblica abbia l’autorità di revocare i ministri ed il presidente del Consiglio dei Ministri dalle proprie camere.

Lezione 2

Art. 2 della Costituzione

La Repubblica riconosce i diritti inviolabili che appartengono all’uomo a prescindere dal riconoscimento che ne fa la costituzione stessa e l’organizzazione statuaria. Vi è un riconoscimento delle tesi giusnaturaliste, ossia che certe tesi sono proprie dell’uomo. La norma continua sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove lo stesso svolge delle funzioni importanti e ha a suo carico dei diritti. L’uomo inteso come singolo può essere riconosciuto, ed il riconoscimento dei diritti inviolabili che riguardano sia l’uomo come singolo sia le formazioni sociali, l’ordinamento richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Volendo semplificare gli articoli 2 e 3 possiamo ricondurli ad un trattato della rivoluzione francese del 1789 riguardante i concetti di uguaglianza, fraternità e libertà.

La fraternità è rappresentata dalla seconda parte dell’articolo 2, dove viene spiegato che la fraternità si verifica attraverso l’adempimento di doveri politici economici e sociali tra consociati. La costituzione individua tutta una serie di diritti e libertà enucleati e divisioni 4 argomenti: rapporti civili (artt. 13-28), diritti della libertà relativi a rapporti etico-sociali (29-34), libertà economiche (35-47), diritti relativi ai rapporti politici (48-54).

Art. 13

Questo articolo ci dice che la libertà personale è inviolabile, assoluta intangibilità della libertà personale. Per libertà personale deve intendersi come libertà di autodeterminarsi a livello spaziotemporale, libertà di avere la disponibilità assoluta del proprio corpo senza che un soggetto possa subire alcuna sorta di restrizione della libertà personale. Il concetto di libertà personale non ha riguardo solo per evitare restrizioni di tipo fisico, ma anche per restrizioni di tipo morale, ad esempio il 3 comma, dice punti ogni violenza fisica e morale a persone che sono sottoposte a forme di violenze e restrizione.

Le restrizioni alla libertà personale sono ammesse solo nei casi previsti dalla legge, quindi il diritto che è di per sé ritenuto inviolabile, può essere stretto o limitato solo in presenza di circostanze molto stringenti: riserva di giurisdizione e riserva di legge, nei soli casi e modi previsti della legge. Inoltre l’ordine del giudice non basta, ma deve essere un ordine del giudice motivato, quindi dimostrare l’accusa per la quale il soggetto viene sottoposto a limitazioni della libertà personale.

Art. 111 — Afferma che è sempre ammesso il ricorso per cassazione contro gli atti limitativi della libertà personale. Questo è ciò che afferma l’ultimo comma dell’articolo, riferendoci a quanto è possibile fare nei diritti di colui che vede lesa parte della sua libertà personale. Tornando all’art. 13 possiamo definire la riserva di legge come riserva di legge assoluta, ossia quando solo la legge può disciplinare le fattispecie e consentano la mutazione della libertà personale. Riserva di legge relativa si intendono quei casi in cui la Costituzione riserva legge alla la disciplina dei principi della materia, laddove alle fonti secondarie dispetterebbe la normativa attuativa e integrativa essi (secondo la giurisprudenza riserva di legge relativa costituzionale, si avrebbe una agli artt).

In determinati casi si può fare ricorso alla limitazione della libertà personale, per casi di urgenza e necessità, in questi determinati casi si può chiedere il fermo per 48, ciò viene effettuato solo quando si pensi che il soggetto fermato possa essere implicato nel compimento di reati che sono puniti nel minimo con una pena non inferiore a due anni. Oltre le 96 ore il pubblico ministero deve dare conferma del fermo stesso, in caso contrario se ciò non avviene tutti gli effetti prima subiti dal soggetto vengono annullati e lo stesso torna in libertà. Inoltre non è ammessa nessuna forma di restrizione della libertà, inclusa la detenzione (riduzione della possibilità del soggetto di spostarsi), l’ispezione e la perquisizione.

Per quanto riguarda l’ispezione si tratta di esaminare la persona, di mostrare cosa si ha in tasca eccetera, la perquisizione invece presuppone un’attività di tipo materiale, ed è una privazione della libertà personale maggiore, ad esempio se qualcuno si rifiuta di far vedere cosa si ha addosso, materialmente si può intervenire per esaminare cosa si ha addosso. Tale potere compete esclusivamente alle autorità di polizia giudiziaria. L’ultimo comma dell’art. 13 prevede che la legge stabilisca i limiti massimi della carcerazione preventiva. Tale disposizione è in contrasto con la disposizione dell’art. 27 secondo comma, per cui l’imputato è considerato colpevole fino alla condanna definitiva. Da un lato quindi c’è una presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva, dall’altro però la legge prevede che ossa esistere una carcerazione preventiva. Anche la carcerazione preventiva ha del limiti massimi imposti dalla legge, la quale li esprime in funzione della gravità del reato, tanto più è grave il reato tanto più saranno lunghi.

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Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher filippo.sisti.22.01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Sepe Marco.
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