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TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA
Costituito da 55 articoli in cui si parla dei suoi principi, dei valori e gli organi di composizione della
costituzione stessa.
Il primo articolo che si compone di 8 articoli è un titolo che tratta di disposizioni di tipo generale.
ART.1
Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro un’UNIONE EU-
ROPEA, in appresso denominata “Unione”, alla quale gli Stati membri attribuiscono compe-
tenze per conseguire i loro obiettivi comuni.
Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un’unione sempre
più stretta tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente
possibile e il più vicino possibile ai cittadini.
L’Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in
appresso denominati “i trattati”). I due trattati hanno lo stesso valore giuridico. L’Unione
sostituisce e succede alla Comunità europea.
ART.2-3
Sono il progetto politico dell’unione.
Art.2
L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia,
dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle per-
sone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società
caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla
solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.
Tratta dei valori, facendo riferimento al fatto che l’unione si fonda sul rispetto della dignità umana
ecc. questi valori che vengono enunciati e chiamati ‘’valori propri dell’UE’’, devono essere comuni
agli stati membri, cioè il presuppostopostot dell’UE e dell’adesione di uno stato all’unione è che ci
sia non solo condivisione ma anche comunanza di questi valori.
Art.3
1. L’Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.
2. L’Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne,
in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appro- priate per quanto
concerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, la pre- venzione della criminalità e
la lotta contro quest’ultima.
3. L’Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa,
basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale
di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su
un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente. Essa promuove il
progresso scientifico e tecnologico.
L’Unione combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione
sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.
l’art.3 stabilisce quelle che sono le finalità dell’unione europea, il primo comma fa riferimento a
pace, richiamando l’art.2, e benessere dei suoi popoli, richiamo alla pace che potrebbe richiamare
l’art. 11 della nostra costituzione, anche se non costituisce appiglio costituzionale sufficiente. Il
secondo comma è un’esplicitazione del principio delle finalità, ossia come si fa raggiungere le
finalità del primo comma. La finalità dell’unione p limitata alla pace e al benessere, ma mantiene le
finalità di tipo economico che erano alla base del trattato del 57.
Il comma 3 ci dice che non è altro che il programma di politica economica dell’unione europea.
Principi concorrenziali, parlando di un’economia fortemente competitiva, tuttavia che deve
assicurare una crescita economica equilibrata ma che deve mirare all’occupazione e al progresso
sociale. È il programma della cosiddetta economia sociale di mercato. Le disposizioni che
seguono stabiliscono gli altri campi di intervento dell’unione europea.
l’art. 3 prevede l’utilizzo all’euro, notando nell’utilizzo delle parole che nell’unione non sono tutti
uguali, affermando che vi possono essere unioni più piccole, cerchi concentrici più piccoli. Già nel
trattato si configura bello che si sente a proposito di più europe, ossia il fatto che all’interno
dell’Europa vi siano zone in cui esistono unioni di tipo diverso, ad esempio l’eurozona.
Gli articoli successivi disciplinano il rapporto tra stati e unione, ossia di cosa si occupa l’unione e
cosa gli stati. Un esempio simile è quello dell’art.117 della costituzione che disciplina il rapporto
tra stato e regioni.
Art 4
Parla di attributione, cio che non è scritto nei trattati è di competenza degli stati. Fissati il principio
di attributione ne vengono dettati i corollari.
1 In conformità dell’articolo 5, qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei trattati
appartiene agli Stati membri.
2. L’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità na- zionale
insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il si- stema delle
autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di
salvaguardia dell’integrità territoriale, di mantenimento dell’ordine pubblico e di tutela della
sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di
ciascuno Stato membro.
3. Invirtùdelprincipiodilealecooperazione,l’UnioneegliStatimembrisirispettanoesias- sistono
reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati.
Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare
l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni del-
l’Unione.
Gli Stati membri facilitano all’Unione l’adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi
misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione.
Quindi da un lato si dice che l’unione rispetta ciò che non è scritto nella costituzione stessa e
afferma però che nei casi in cui vi siano delle materie non trattate dalla costituzione gli stati stessi
devono provvedere affinché tali materie vengano regolamentate dagli stati stessi.
l’art. 5
Questo articolo ci attribuisce inizialmente il principio di attribuzione, per passare poi ai punti
cardine su cui si basa la costituzione:
Principio di sussidiarietà ci dice che gli elettori che non sono di competenza esclusiva dell’unione,
l’unione interviene se e solo se il suo intervento serve in quanto gli stati membri non sono in grado
di farne a capo. Sostanzialmente se gli stati membri non sono in grado di realizzare l’obiettivo
previsto interviene l’unione.
Il principio di sussidiarietà viene attuato in collaborazione con il protocollo numero 2 della
costituzione erupea, che prevede che quando vi è un processo legislativo, aldilà di chi lo abbia
promosso (commissione, parlamento Europeo o altri) questo processo legislativo deve essere
trasmesso ai parlamenti nazionali, i quali devono decidere o meno se quel principio rispetti il
principio di sussidiarietà, se è negativo la commissione lo rende noto e verranno mandate le
notifiche ai singoli parlamenti nazionali.
Il principio di proporzionalità è quello che afferma che tanto il contenuto quanto gli atti dell’unione
devono essere commisurati alle dimensioni e alle possibilità degli stati membri. Questi principi
non riguardano gli argomenti di competenza esclusiva.
Art.2-3 funzionamento dell’UE.
1. Quandoitrattatiattribuisconoall’Unioneunacompetenzaesclusivainundeterminatoset- tore, solo
l’Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo
autonomamente solo se autorizzati dall’Unione oppure per dare attuazione agli atti dell’Unione.
2. Quando i trattati attribuiscono all’Unione una competenza concorrente con quella degli Stati
membri in un determinato settore, l’Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti
giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella
misura in cui l’Unione non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro
competenza nella misura in cui l’Unione ha deciso di ces- sare di esercitare la propria.
3. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche e occupazionali secondo le mo- dalità
previste dal presente trattato, la definizione delle quali è di competenza dell’Unione.
4. L’Unione ha competenza, conformemente alle disposizioni del trattato sull’Unione euro- pea,
per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune, compresa la defini-
zione progressiva di una politica di difesa comune.
5. In taluni settori e alle condizioni previste dai trattati, l’Unione ha competenza per svolgere
azioni intese a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri, senza tut- tavia
sostituirsi alla loro competenza in tali settori.
Gli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione adottati in base a disposizioni dei trattati re- lative a
tali settori non possono comportare un’armonizzazione delle disposizioni legisla- tive e
regolamentari degli Stati membri.
6. La portata e le modalità d’esercizio delle competenze dell’Unione sono determinate dalle
disposizioni dei trattati relative a ciascun settore.
Art. 4 sul funzionamento dell’UE
1. L’Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quandoi trattati le at-
tribuiscono una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 3 e 6.
2. L’Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali se- guenti
settori:
a) mercato interno;
b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato;
c) coesione economica, sociale e territoriale;
d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare; e) ambiente;
f) protezione dei consumatori;
g) trasporti;
h) reti transeuropee;
i) energia;
j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli
aspetti definiti nel presente trattato.
3. Neisettoridellaricerca,dellosviluppotecnologicoedellospazio,l’Unionehacompetenza
per condurre azioni, in particolare la definizione e l’attuazione di programm