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LA RESPONSABILITA’ DEL GOVERNO
Il governo risponde del proprio operato a vario titolo. Esso è legato da un rapporto di responsabilità politica in senso
tecnico-giuridico con il Parlamento: ciascuna delle due Camere può sfiduciarlo, approvando una mozione ad hoc
presentata nelle forme previste dall’art.94 Cost., oppure anche negando la fiducia quando è il governo che la sollecita
ponendo la questione di fiducia.
Sotto il profilo della responsabilità civile e amministrativa i componenti del governo rispondono alla stregua di coloro
che sono preposti a pubblici uffici. Per quel che riguarda la responsabilità penale occorre distinguere tra reati commessi
dal presidente del Consiglio e da i ministri nell’esercizio delle loro funzioni e tutti gli altri reati: per questi ultimi il presidente
o i ministri sono giudicati come ogni altro cittadino; per i primi, in base all’art. 96 Cost., è prevista una disciplina speciale
che si giustifica in considerazione del nesso dell’eventuale reato con l’attività di governo.
1. Le indagini preliminari sono affidate a un collegio composto di tre magistrati; questi estratti a sorte ogni due anni
fra tutti quelli del distretto giudiziario competente per territorio che hanno anzianità almeno quinquennale di
magistrato di tribunale;
2. L’autorizzazione è deliberata dalla camera di appartenenza, a meno che non si proceda contro più persone
appartenenti a camere diverse o che non sono parlamentari, nel qual caso spetta al Senato deliberare;
3. L’autorizzazione può essere negata solo ove l’assemblea reputi a maggioranza assoluta che l’inquisito abbia
agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero per il perseguimento di un
interesse pubblico; tale valutazione è insindacabile;
4. Ove l’autorizzazione venga concessa, il tribunale del capoluogo del distretto competente per territorio è giudice
naturale di primo grado.
COME IL GOVERNO CESSA DALLE FUNZIONI
Il governo cessa dalle funzioni nel momento in cui un nuovo governo giura nelle mani del Presidente della Repubblica.
Tuttavia, dal momento in cui esso entra in crisi, alcune norme di correttezza costituzionale impongono che si attenga alla
ordinaria amministrazione, ovvero agli affari correnti (attività che devono essere compiute giorno per giorno, al fine di
evitare un pregiudizio degli interessi collettivi). Per questo si ritiene che si tratti di attività proprie di organi pubblici che non
sono nella pienezza delle loro attribuzioni e, dunque, devono limitare le loro iniziative. È prassi che il Presidente del
consiglio dimissionario indirizzi ai propri ministri una lettera circolare che specifica ciò che essi possono e devono fare in
pendenza della crisi.
La crisi del governo è conseguenza delle dimissioni di questo e, in particolare, del Consiglio dei ministri. È prassi che il
presidente convochi il Consiglio per annunciare il suo intendimento, ma on è richiesta alcuna deliberazione, le dimissioni
essendo un atto individuale ed anzi la minaccia di farvi ricorso costituisce uno degli strumenti principali di influenza
politica del presidente del Consiglio per persuadere i membri del governo e le forze politiche parlamentari che lo
sostengono dell’opportunità di seguire le sue direttive. Si usa invece chiamare rimpasto la semplice sostituzione di più
ministri senza crisi di governo. Quando un ministro si dimette e in attesa di individuarne il successore, si chiama ad
interim l’incarico di reggere un ministero, a titolo provvisorio, che il presidente del Consiglio assume o affida ad un altro
ministro.
Solo in caso di approvazione da parte di una delle due Camere di una mozione di sfiducia, il governo è obbligato a
dimettersi. Essa infatti è l’unica modalità attraverso la quale ciascuna camera po’ revocare la fiducia che aveva accordato
al governo.
In base ai regolamenti parlamentari, potendo il governo porre la questione di fiducia in occasione di qualsiasi
deliberazione parlamentare, il voto contrario equivale all’approvazione della mozione di sfiducia e dunque determina
l’obbligo delle dimissioni. In tutti questi casi il voto avviene con le medesime modalità del conferimento iniziale della
fiducia (voto palese e appello nominale).
COME IL GOVERNO CESSA DALLE FUNZIONI
Il governo cessa dalle funzioni nel momento in cui un nuovo governo giura nelle mani del PdR. Tuttavia, dal momento in
cui esso entra in crisi, elementari norme di correttezza costituzionale impongono che si attenga all’ordinaria
amministrazione, ovvero agli affari correnti (attività che devono essere compiute giorno per giorno). È prassi che il
presidente del Consiglio dimissionario indirizzi ai propri ministri una lettere circolare che specifica ciò che essi possono e
devono fare in pendenza della crisi.
La crisi di governo è conseguenza delle dimissioni del governo , in particolare del presidente del Consiglio dei ministri. È
prassi che il presidente convochi il Consiglio per annunciare il suo intendimento, ma non è richiesta alcuna deliberazione.
Le dimissioni sono un atto individuale e, la minaccia di farvi ricorso costituisce uno degli strumenti principali di influenza
politica del presidente del Consiglio per persuadere i membri del governo e le forze politiche parlamentari che lo
sostengono dell’opportunità di seguire le sue direttive. Si usa invece chiamare rimpasto la semplice sostituzione di più
ministri senza la crisi di governo.
La crisi di governo può essere di due tipi:
• Parlamentare: quando i motivi che la determinano attengono al rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento;
• Extraparlamentare: quando le cause a cui è dovuta sono determinate tra i partiti della coalizione.
Quando un ministro si dimette e in attesa di individuarne il successivo, si chiama ad interim l’incarico di reggere un
ministero, a titolo provvisorio, che il presidente del Consiglio assume o affida ad un altro ministro.
Solo in caso di approvazione (a maggioranza semplice )da parte di una delle due Camere di una mozione di sfiducia, il
governo è obbligato a dimettersi. Essa è l’unica modalità attraverso la quale ciascuna camera può revocare la fiducia che
aveva accordato quando il governo si era presentato in Parlamento.
In base ai regolamenti parlamentari, il governo può porre, in occasione di qualsiasi deliberazione, la questione di
fiducia. Il voto contrario, però, equivale all’approvazione della mozione di sfiducia: il governo è, quindi, obbligato a
dimettersi.
In tutti questi casi, il voto avviene con le medesime modalità del conferimento iniziale della fiducia (voto palese e appello
nominale).
Per quanto riguarda i singoli ministri, la Costituzione non parla di revoca, ma il regolamento della Camera e la prassi
anche del Senato ammettono la mozione di sfiducia individuale contro un singolo ministro. Questo istituto è stato
legittimato da una sentenza della Corte costituzionale.
I RAPPORTI DEL GOVERNO CON GLI ALTRI ORGANI E SOGGETTI
Parlamento. Il rapporto fiduciario caratterizza la relazione governo-Parlamento e definisce quello italiano come un regime
parlamentare. Non meno determinante è il ruolo del governo in Parlamento, sia come motore co-protagonista dell’attività
legislativa, sia come oggetto delle funzione parlamentare di controllo, sia come destinatario degli indirizzi politici delle
Camere.
Presidente della Repubblica. Il governo è nominato dal PdR e con esso intrattiene continue e importanti relazioni
giuridico-formali e politico-istituzionali, infatti, le deliberazioni di maggior rilievo del Consiglio dei ministri vengono assunte
nella forma di decreto del Presidente della Repubblica, dagli atti normativi alle principali nomine. Tutte le iniziative
legislative governative devono essere autorizzate, almeno formalmente, da Presidente della Repubblica. Nella prassi il
governo tiene informato il PdR di tutte le iniziative più importanti.
Corte Costituzionale. Il Presidente del Consiglio, su deliberazione del Consiglio, solleva conflitto di attribuzione di fronte
alla Corte Costituzionale; rappresentato e difeso dall’avvocato generale dello Stato, interviene, se lo ritiene, nel giudizio di
legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge o ancora nel giudizio di ammissibilità di un
referendum abrogativo.
Potere giudiziario. Il governo non ha alcun potere in ordine a tutto ciò che riguarda la carriera dei magistrati e l’esercizio
di giurisdizione, con una sola eccezione affidata dalla Costituzione direttamente al ministro della giustizia (art. 107.2
Cost.). Si tratta della facoltà di promuovere l’azione disciplinare nei confronti di singoli magistrati di fronte al Consiglio
superiore della magistratura, ciò implica un potere ispettivo sull’organizzazione e il funzionamento degli uffici giudiziari.
Regioni ed enti locali. Per dare voce alle autonomie regionali e locali, in sede amministrativa sono stituati gli unici organi
di raccordo istituzionale tra Stato e autonomie, che sono: la conferenza permanente per i rapporti tra stato, regioni e
province autonome, la Conferenza Stato-città e autonomie locali e la Conferenza unificata che raccoglie le prime due.
Esse sono coinvolte in varie forme in tutti i processi decisionali di interesse dei diversi enti sub-nazionali.
Unione europea. Per come sono organizzate le istituzioni dell’Ue, il governo, tramite la partecipazione del Presidente del
Consiglio al Consiglio europeo e la partecipazione dei ministri al Consiglio dell’unione, è l’organo costituzionale che più
direttamente concorre a tutto il processo decisionale europeo. anzi, è stato questo uno dei veicoli del rafforzamento
complessivo del ruolo dell’esecutivo nell’ordinamento italiano.
ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO EQUIPARATI ALLA LEGGE
La Costituzione, in deroga al principio di separazione dei poteri, attribuisce poteri normativi di rango primario al governo,
che può adottare decreti legislativi o decreti legge. Tali atti hanno la medesima forza della legge ordinaria. La potestà
primaria del governo non è però né autonoma né ordinaria, in quanto la Costituzione richiede sempre l’intervento del
Parlamento in funzione di garanzia del legittimo esercizio del potere governativo. Il governo, infatti, non può adottare
decreti legislativi senza una previa legge di delegazione, mentre i decreti legge, adottati in casi straordinari di necessità e
urgenza, hanno efficacia provvisoria e devono essere convertiti in legge dalle Camere.
Æ Decreti legislativi. Il procedimento di delegazione legislativa è un procedimento duale di produzione del diritto che
vede protagonisti sia il Parlamento che il governo. Al primo spetta il compito di approvare la legge delega, mentre al
seco