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LA RESPONSABILITA’ DEL GOVERNO

Il governo risponde del proprio operato a vario titolo. Esso è legato da un rapporto di responsabilità politica in senso

tecnico-giuridico con il Parlamento: ciascuna delle due Camere può sfiduciarlo, approvando una mozione ad hoc

presentata nelle forme previste dall’art.94 Cost., oppure anche negando la fiducia quando è il governo che la sollecita

ponendo la questione di fiducia.

Sotto il profilo della responsabilità civile e amministrativa i componenti del governo rispondono alla stregua di coloro

che sono preposti a pubblici uffici. Per quel che riguarda la responsabilità penale occorre distinguere tra reati commessi

dal presidente del Consiglio e da i ministri nell’esercizio delle loro funzioni e tutti gli altri reati: per questi ultimi il presidente

o i ministri sono giudicati come ogni altro cittadino; per i primi, in base all’art. 96 Cost., è prevista una disciplina speciale

che si giustifica in considerazione del nesso dell’eventuale reato con l’attività di governo.

1. Le indagini preliminari sono affidate a un collegio composto di tre magistrati; questi estratti a sorte ogni due anni

fra tutti quelli del distretto giudiziario competente per territorio che hanno anzianità almeno quinquennale di

magistrato di tribunale;

2. L’autorizzazione è deliberata dalla camera di appartenenza, a meno che non si proceda contro più persone

appartenenti a camere diverse o che non sono parlamentari, nel qual caso spetta al Senato deliberare;

3. L’autorizzazione può essere negata solo ove l’assemblea reputi a maggioranza assoluta che l’inquisito abbia

agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero per il perseguimento di un

interesse pubblico; tale valutazione è insindacabile;

4. Ove l’autorizzazione venga concessa, il tribunale del capoluogo del distretto competente per territorio è giudice

naturale di primo grado.

COME IL GOVERNO CESSA DALLE FUNZIONI

Il governo cessa dalle funzioni nel momento in cui un nuovo governo giura nelle mani del Presidente della Repubblica.

Tuttavia, dal momento in cui esso entra in crisi, alcune norme di correttezza costituzionale impongono che si attenga alla

ordinaria amministrazione, ovvero agli affari correnti (attività che devono essere compiute giorno per giorno, al fine di

evitare un pregiudizio degli interessi collettivi). Per questo si ritiene che si tratti di attività proprie di organi pubblici che non

sono nella pienezza delle loro attribuzioni e, dunque, devono limitare le loro iniziative. È prassi che il Presidente del

consiglio dimissionario indirizzi ai propri ministri una lettera circolare che specifica ciò che essi possono e devono fare in

pendenza della crisi.

La crisi del governo è conseguenza delle dimissioni di questo e, in particolare, del Consiglio dei ministri. È prassi che il

presidente convochi il Consiglio per annunciare il suo intendimento, ma on è richiesta alcuna deliberazione, le dimissioni

essendo un atto individuale ed anzi la minaccia di farvi ricorso costituisce uno degli strumenti principali di influenza

politica del presidente del Consiglio per persuadere i membri del governo e le forze politiche parlamentari che lo

sostengono dell’opportunità di seguire le sue direttive. Si usa invece chiamare rimpasto la semplice sostituzione di più

ministri senza crisi di governo. Quando un ministro si dimette e in attesa di individuarne il successore, si chiama ad

interim l’incarico di reggere un ministero, a titolo provvisorio, che il presidente del Consiglio assume o affida ad un altro

ministro.

Solo in caso di approvazione da parte di una delle due Camere di una mozione di sfiducia, il governo è obbligato a

dimettersi. Essa infatti è l’unica modalità attraverso la quale ciascuna camera po’ revocare la fiducia che aveva accordato

al governo.

In base ai regolamenti parlamentari, potendo il governo porre la questione di fiducia in occasione di qualsiasi

deliberazione parlamentare, il voto contrario equivale all’approvazione della mozione di sfiducia e dunque determina

l’obbligo delle dimissioni. In tutti questi casi il voto avviene con le medesime modalità del conferimento iniziale della

fiducia (voto palese e appello nominale).

COME IL GOVERNO CESSA DALLE FUNZIONI

Il governo cessa dalle funzioni nel momento in cui un nuovo governo giura nelle mani del PdR. Tuttavia, dal momento in

cui esso entra in crisi, elementari norme di correttezza costituzionale impongono che si attenga all’ordinaria

amministrazione, ovvero agli affari correnti (attività che devono essere compiute giorno per giorno). È prassi che il

presidente del Consiglio dimissionario indirizzi ai propri ministri una lettere circolare che specifica ciò che essi possono e

devono fare in pendenza della crisi.

La crisi di governo è conseguenza delle dimissioni del governo , in particolare del presidente del Consiglio dei ministri. È

prassi che il presidente convochi il Consiglio per annunciare il suo intendimento, ma non è richiesta alcuna deliberazione.

Le dimissioni sono un atto individuale e, la minaccia di farvi ricorso costituisce uno degli strumenti principali di influenza

politica del presidente del Consiglio per persuadere i membri del governo e le forze politiche parlamentari che lo

sostengono dell’opportunità di seguire le sue direttive. Si usa invece chiamare rimpasto la semplice sostituzione di più

ministri senza la crisi di governo.

La crisi di governo può essere di due tipi:

• Parlamentare: quando i motivi che la determinano attengono al rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento;

• Extraparlamentare: quando le cause a cui è dovuta sono determinate tra i partiti della coalizione.

Quando un ministro si dimette e in attesa di individuarne il successivo, si chiama ad interim l’incarico di reggere un

ministero, a titolo provvisorio, che il presidente del Consiglio assume o affida ad un altro ministro.

Solo in caso di approvazione (a maggioranza semplice )da parte di una delle due Camere di una mozione di sfiducia, il

governo è obbligato a dimettersi. Essa è l’unica modalità attraverso la quale ciascuna camera può revocare la fiducia che

aveva accordato quando il governo si era presentato in Parlamento.

In base ai regolamenti parlamentari, il governo può porre, in occasione di qualsiasi deliberazione, la questione di

fiducia. Il voto contrario, però, equivale all’approvazione della mozione di sfiducia: il governo è, quindi, obbligato a

dimettersi.

In tutti questi casi, il voto avviene con le medesime modalità del conferimento iniziale della fiducia (voto palese e appello

nominale).

Per quanto riguarda i singoli ministri, la Costituzione non parla di revoca, ma il regolamento della Camera e la prassi

anche del Senato ammettono la mozione di sfiducia individuale contro un singolo ministro. Questo istituto è stato

legittimato da una sentenza della Corte costituzionale.

I RAPPORTI DEL GOVERNO CON GLI ALTRI ORGANI E SOGGETTI

Parlamento. Il rapporto fiduciario caratterizza la relazione governo-Parlamento e definisce quello italiano come un regime

parlamentare. Non meno determinante è il ruolo del governo in Parlamento, sia come motore co-protagonista dell’attività

legislativa, sia come oggetto delle funzione parlamentare di controllo, sia come destinatario degli indirizzi politici delle

Camere.

Presidente della Repubblica. Il governo è nominato dal PdR e con esso intrattiene continue e importanti relazioni

giuridico-formali e politico-istituzionali, infatti, le deliberazioni di maggior rilievo del Consiglio dei ministri vengono assunte

nella forma di decreto del Presidente della Repubblica, dagli atti normativi alle principali nomine. Tutte le iniziative

legislative governative devono essere autorizzate, almeno formalmente, da Presidente della Repubblica. Nella prassi il

governo tiene informato il PdR di tutte le iniziative più importanti.

Corte Costituzionale. Il Presidente del Consiglio, su deliberazione del Consiglio, solleva conflitto di attribuzione di fronte

alla Corte Costituzionale; rappresentato e difeso dall’avvocato generale dello Stato, interviene, se lo ritiene, nel giudizio di

legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge o ancora nel giudizio di ammissibilità di un

referendum abrogativo.

Potere giudiziario. Il governo non ha alcun potere in ordine a tutto ciò che riguarda la carriera dei magistrati e l’esercizio

di giurisdizione, con una sola eccezione affidata dalla Costituzione direttamente al ministro della giustizia (art. 107.2

Cost.). Si tratta della facoltà di promuovere l’azione disciplinare nei confronti di singoli magistrati di fronte al Consiglio

superiore della magistratura, ciò implica un potere ispettivo sull’organizzazione e il funzionamento degli uffici giudiziari.

Regioni ed enti locali. Per dare voce alle autonomie regionali e locali, in sede amministrativa sono stituati gli unici organi

di raccordo istituzionale tra Stato e autonomie, che sono: la conferenza permanente per i rapporti tra stato, regioni e

province autonome, la Conferenza Stato-città e autonomie locali e la Conferenza unificata che raccoglie le prime due.

Esse sono coinvolte in varie forme in tutti i processi decisionali di interesse dei diversi enti sub-nazionali.

Unione europea. Per come sono organizzate le istituzioni dell’Ue, il governo, tramite la partecipazione del Presidente del

Consiglio al Consiglio europeo e la partecipazione dei ministri al Consiglio dell’unione, è l’organo costituzionale che più

direttamente concorre a tutto il processo decisionale europeo. anzi, è stato questo uno dei veicoli del rafforzamento

complessivo del ruolo dell’esecutivo nell’ordinamento italiano.

ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO EQUIPARATI ALLA LEGGE

La Costituzione, in deroga al principio di separazione dei poteri, attribuisce poteri normativi di rango primario al governo,

che può adottare decreti legislativi o decreti legge. Tali atti hanno la medesima forza della legge ordinaria. La potestà

primaria del governo non è però né autonoma né ordinaria, in quanto la Costituzione richiede sempre l’intervento del

Parlamento in funzione di garanzia del legittimo esercizio del potere governativo. Il governo, infatti, non può adottare

decreti legislativi senza una previa legge di delegazione, mentre i decreti legge, adottati in casi straordinari di necessità e

urgenza, hanno efficacia provvisoria e devono essere convertiti in legge dalle Camere.

Æ Decreti legislativi. Il procedimento di delegazione legislativa è un procedimento duale di produzione del diritto che

vede protagonisti sia il Parlamento che il governo. Al primo spetta il compito di approvare la legge delega, mentre al

seco

Dettagli
A.A. 2017-2018
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giordsani.silvia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Racca Gabriella Margherita.