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5. LE SINGOLI FONTI DEL DIRITTO
LA LEGGE.
Per legge si intende l'atto normativo, deliberato dalle 2 camere del Parlamento, in un
identico testo, promulgato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla gazzetta
ufficiale.
Esistono 2 principi per comprendere la natura della legge come fonte primaria:
– principio del numero chiuso delle fonti primarie: esse sono solo quelle stabilite dalla
costituzione; da questo principio deriva il fatto che per creare nuove fonti che abbiano
forza attiva e o passiva primaria è necessaria una fonte costituzionale.
– Il secondo principio è che gli unici limiti che valgono per il legislatore sono quelli
stabiliti direttamente dalla Costituzione o da fonti pari ordinate.
Si ha una riserva di legge quando una norma della Costituzione riserva alla legge la
disciplina di una determinata materia escludendo, o ammettendo, solo in parte, che essa
possa essere oggetto di altre fonti normative.
Una distinzione è quella tra: riserva relativa (si ha quando la legge deve intervenire solo a
definire gli aspetti generali e qualificanti della disciplina, potendo altri aspetti essere deferiti
alla fonte regolamentare del governo) e riserva assoluta (dove l'intera materia deve essere
disciplinata da fonti primarie).
Nei tempi più recenti assistiamo alla moltiplicazione di leggi a contenuto tipizzato, sono i
casi di legge a cadenza annuale con contenuto specializzato, istituite da altri interventi
legislativi:
– LEGGE DI BILANCIO → legge a cadenza annuale espressamente prevista dalla
Costituzione, che impone alla camere di approvare ogni anno i bilanci e il rendiconto
consuntivo presentati dal governo (art. 81). il procedimento per la sua approvazione ha
caratteristiche particolari, ad esso partecipano commissione bilancio e tutte le altre
commissioni permanenti. Un'altra serie di disposizioni mira a tutelare le decisioni
governative; per questo è impedito che i caratteri della manovra vengano sostanzialmente
alterati e che l'approvazione si protragga a lungo tempo. Per raggiungere questo obiettivo
è prevista l'istituzione della sessione di bilancio, periodo in cui le camere sono impegnate
nella discussione e approvazione leggi bilancio e stabilità.
– LEGGE DI STABILITA' → ha lo scopo di attuare il programma di politica economica del
governo e di fissare il limite complessivo di entrate e spese, per l'attuazione del patto di
stabilità europeo.
– LEGGE COMUNITARIA ANNUALE → essa disciplina il processo di formazione della
posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'UE.
– LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE → ha lo scopo di realizzare misure di
semplificazione normativa e amministrativa a livello nazionale;
– LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA → ha lo scopo di
rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei
mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei
consumatori.
– LEGGE ANNUALE PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE → volta a definire
gli interventi per la tutela e lo sviluppo delle medesime da adottare nell'anno successivo.
8. LE FORME DI GOVERNO
Per forme di governo s’intende la forma di organizzazione dei poteri riconosciuti e i
rapporti che si instaurano tra gli organi costituzionali dello Stato.
Indica le modalità con le quali la funzione di indirizzo politico (per funzione di indirizzo
politico si intende la determinazione delle finalità da perseguire da parte dei poteri pubblici
in un preciso momento storico) è ripartita tra gli organi costituzionali e le relazioni che
intercorrono tra questi.
Quando parliamo di forma di governo ci riferiamo a uno Stato in cui il potere sovrano viene
esercitato da più organi e c’è dunque una separazione. Poiché esistono più organi si deve
decidere: quale parte del potere ha ciascuno di essi e quali rapporti hanno fra di loro gli
organi.
Le forme di governo classiche sono: parlamentare, presidenziale, semipresidenziale e
direttoriale (Direttoriale qui un collegio composto da più persone funge da Capo dello
Stato e del Governo. ES. Svizzera c’è assemblea federale, un consiglio federale
formato da 7 membri e svolge funzioni di governo e di capo dello Stato, un governo
confederale)
La monarchia costituzionale è la forma di governo che si afferma nel passaggio dallo
Stato assoluto allo Stato liberale, una forma “attenuata” di monarchia dove il sovrano è
controllato più o meno da altri organi dello Stato. Si caratterizza per la netta separazione
dei poteri tra il Re ed il Parlamento, titolari rispettivamente del potere esecutivo e del
potere legislativo.
In Italia la monarchia sabauda divenne costituzionale con Carlo Alberto (1848, la
Costituzione del Regno d’Italia divenne Statuto Albertino, che poi fu costituzione del
Regno d’Italia dal 1861 al 1946, anno nel quale l’Italia divenne una Repubblica).
La monarchia parlamentare rappresenta la naturale evoluzione di quella costituzionale.
Se in quest’ultima il Re, seppur privo di potere legislativo e giudiziario, ha ancora quello
esecutivo, nel sistema parlamentare il re viene ridotto al essere una figura cerimoniale, il
rappresentante dell’unità nazionale.
Il passaggio tra le 2 forme di governo è sottolineato dall’istituto del voto di fiducia del
parlamento verso il governo, che sottrae progressivamente al monarca ogni discrezionalità
nella scelta del Primo ministro.
Se l’accoglimento di tale forma di governo fu il portato della transizione dallo Stato liberale
alla democrazia, la sua prima manifestazione storica si sviluppò quando ancora il
parlamento era eletto da un corpo elettorale in una condizione di oligarchia.
La durata vitalizia delle carica del Capo dello Stato è sostanzialmente l’unica differenza di
questo sistema dalla repubblica parlamentare.
Il Paese che per primo ha sperimentato il sistema parlamentare è stato l’Inghilterra. Lo
strumento su cui il parlamento ha potuto fare imporre il rapporto di fiducia è la
responsabilità penale dei ministri. Minacciando tale strumento il parlamento chiede
l’allontanamento dei Ministri sgraditi; a poco a poco il re prese a nominare ministri graditi al
parlamento dando un ruolo centrale allo stesso.
Se il Parlamento inizia ad assumere valore: distinguere tra parlamento monista e dualista,
il parlamentarismo pluralista e il legame con il sistema dei partiti, il parlamentarismo e le
sue variabili e meccanismi razionalizzazione del potere, parlamentarismo maggioritario e
compromissorio.
PARLAMENTARISMO DUALISTA E MONISTA. In conseguenza di tale evoluzione, si
venne a determinare una situazione nella quale il governo aveva una doppia fiducia,
essendo legato sia al re che al parlamento (forma di governo parlamentare dualista
questo sistema si è affermato in Inghilterra nel 18 secolo ed è avvenuto in Italia con lo
Statuto Albertino. Il dualismo riflette l’equilibrio sociale tra monarchia e parlamento
borghese).
Fu in un momento successivo che giunse a maturazione la forma di governo parlamentare
monista: in essa il Re perdeva ogni possibilità di incidere sulla composizione del Governo,
che è determinata unicamente dalla volontà del parlamento. E’ un sistema in cui il governo
ha un rapporto di fiducia solo con il parlamento ed il capo dello Stato è relegato in un ruolo
di garanzia.
Il principale strumento per esprimere tale trasformazione del ruolo del capo dello Stato è la
controfirma; essa ha assunto una funzione di trasferire al Governo, controfirmante, la
responsabilità politica per gli atti del capo dello Stato ed ha comportato il sostanziale
spostamento al Governo di funzioni importanti.
Il Parlamento è diventato così monista perché la direzione politica si è concentrata nel
sistema Parlamento-Governo, intimamente legati grazie al rapporto di fiducia!
SISTEMA DEI PARTITI E FORME DI GOVERNO. Quanto più le ali estreme sono radicali
tanto più un sistema di governo difficilmente si regge (partiti anti sistema). Pertanto il
sistema funziona basandosi su una molteplicità di poli politici (sistema multipolare).
Quando un sistema si permea su due grossi poli complessivi di partiti (sistema bipolare) la
competizione elettorale è vissuta come competizione tra poli alternativi. Quindi emerge
dopo le elezioni una maggioranza che esprimerà il Governo. Perciò il sistema bipolare può
avere modalità di funzionamento simile a quelle di un sistema bipartitico, dove esistono
due soli partiti (Whigs and Tories) che si alternano nella gestione. Tra forma di governo e
sistema dei partiti esiste un rapporto di condizionamento reciproco.
LE FORME DI GOVERNO NELLA DEMOCRAZIA PLURALISTA. Nella democrazia
pluralista il funzionamento della forma di governo è influenzata dalla presenza di una
pluralità di partiti e gruppi organizzati. Più esattamente il funzionamento ed il rendimento
non possono essere considerati solo delle regole costituzionali (costituzione formale) ma
dal concreto attuarsi ed operare delle istituzioni (costituzione materiale).
Si usa dire che le norme costituzionali sulla forma di governo sono a fattispecie aperta.
Le principali forme di governo nel sistema di democrazia pluralista:
- il sistema Parlamentare e le sue varianti diffuso soprattutto in Europa; questa forma di
governo si caratterizza per l’esistenza di un rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento
dove il primo costituisce emanazione permanente del secondo, il quale può costringerlo
alle dimissioni votandogli la sfiducia.
Se il Parlamento è bicamerale (modello Italia) il voto deve essere dato dalle due camere,
se la fiducia o no viene data solo da una camera il sistema è detto monocamerale.
- il sistema Presidenziale, prevalente negli USA; il potere esecutivo si concentra nella
figura del Presidente che è sia capo dello Stato sia del governo. Eletto direttamente dai
cittadini, egli forma il suo governo che non ha bisogno di fiducia parlamentare in quanto ha
già fiducia dei cittadini attraverso il voto.
Il Parlamento è eletto dal Presidente ed è il solo titolare del potere legislativo. Il Presidente
non può modificare le leggi se non affidandosi a deputati a lui vicini che agiscono secondo
i desideri del capo dello Stato; la potestà legislativa non può essere delegata al governo.
Questa netta divisione tra Presidente e Parlamento si riflette nell’insindacabilità politica
reciproca: il Parlamento non può licenziare il Presidente il quale a sua volta non può
sciogliere le camere.
E’ il principio cardine della Divisione dei Poteri