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ANTINOMIE TRA FONTI:

• CRITERIO GERARCHICO serve per risolvere le antinomie tra fonti che si trovano su piani

differenti del sistema; deve prevalere la fonte gerarchicamente sovraordinata. Di

conseguenza tutte le fonti devono essere conformi a quelle sovraordinate. Fonte

subordinata in contrasto con una sovraordinata diventa illegittima, non può produrre effetti.

L’illegittimità ha un effetto retroattivo, poiché, una volta dichiarata illegittima, una fonte è

come se non fosse mai esistita e non avesse mai prodotto effetti. Per dichiarare

l’illegittimità c’è bisogno di un giudice.

• CRITERIO CRONOLOGICO serve per risolvere le antinomie tra fonti che si trovano sullo

stesso piano del sistema; deve prevalere la fonte più recente rispetto alla sua entrata in

vigore. La fonte più risalente viene abrogata, smette di produrre effetti. Una norma

abrogata non viene eliminata: produce i suoi effetti e regola tutto ciò compreso tra il giorno

in cui è entrata in vigore e il giorno in cui entra in vigore la norma più recente. Non c’è

bisogno di un giudice per l’abrogazione. (il giorno scritto a fianco alla legge non è il giorno

di entrata in vigore ma è il giorno dell’approvazione)

TEORIA DELLA NORMA INTERPOSTA

Se un decreto legislativo ha un oggetto, un limite di tempo, criteri e principi diversi da quelli della

legge delega vi è un antinomia sullo stesso piano del sistema. Per cui si dovrebbe ricorrere al

criterio cronologico per far fronte all’antinomia. Tuttavia nella Costituzione c’è scritto che il decreto

legislativo deve essere conforme alla legge delega; di conseguenza il contrasto apparente tra

legge delega e decreto legislativo è un contrasto tra Costituzione e decreto legislativo. L’antinomia

tra Costituzione e decreto legislativo richiede l’utilizzo del criterio gerarchico: il decreto legislativo

diventa illegittimo. In sostanza la legge delega è interposta tra decreto legislativo e Costituzione.

FONTI SECONDARIE = Sono fonti subordinate e conformi alle fonti primarie, chiamate

generalmente Regolamenti.

Il regolamento è approvato dal Governo e deve essere conforme a una legge con cui il Parlamento

autorizza ad approvarlo. Il Governo redige il regolamento, che viene trasmesso al Presidente della

Repubblica: egli non può rinviare ma può e deve solamente emanarlo. Pubblicato sulla gazzetta

ufficiale, entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione, salvo deroghe. Questo

regolamento emanato dal Presidente della Repubblica prende il nome di Decreto del Presidente

della Repubblica (d.P.R.). Vi sono altri decreti del Presidente della Repubblica che però non sono

regolamenti, come l’onorificenza. Per risolvere antinomie tra regolamenti si ricorre al criterio

cronologico.

Esistono diversi tipologie di regolamenti approvati dal Governo (l’Esecutivo) :

• REGOLAMENTO ESECUTIVO Utilizzato per far eseguire una legge.

• REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO Organizzazione strutture, edifici pubblici.

• REGOLAMENTO DI DELEGIFICAZIONE Utilizzato quando si sceglie di far

regolare da fonti secondarie, un’attività regolata da fonti primarie. Si approva

una legge che esamina tutte le norme legislative che si vogliono delegificare da

parte del Parlamento; quest’ultimo autorizza il Governo a riprodurre tali quali

quelle norme in un regolamento. Quando entrerà in vigore il regolamento, le

fonti elencate verranno abrogate. Si parla di abrogazione differita, poiché si

approva una legge (in cui vi è l’elenco delle leggi che si vogliono abrogare, ma

non subito) che verrà abrogata quando entrerà in vigore il regolamento.

Il termine regolamento indica anche altri provvedimenti:

• REGOLAMENTI PARLAMENTARI Disciplinano solo e soltanto l’organizzazione e il

funzionamento interno di ciascuna Camera. Le Camere hanno delle particolari tutele che

prendono il nome di immunità. Ad esempio hanno il diritto di organizzarsi a loro piacimento,

restando entro i limiti previsti dalla Costituzione. Il regolamento parlamentare è l’atto con

cui le Camere si organizzano liberamente, facendosi le regole autonomamente, sempre in

rispetto della costituzione. I regolamenti parlamentari non possono essere collocati

all’interno del sistema delle fonti.

CRITERIO DI COMPETENZA A volte nel sistema delle fonti vi sono fonti che non

o sono in rapporto con le altre ma sono separate poiché ad esse è riservata la

regolamentazione di un particolare oggetto. La Costituzione infatti ordina certe fonti

all’interno del sistema e toglie dallo stesso altre fonti alle quali assegna competenza

esclusiva. Non esistono antinomie tra fonti e regolamenti parlamentari perché questi

sono al di fuori del sistema delle fonti.

• REGOLAMENTI UNIONE EUROPEA le fonti dell’Unione Europea producono effetti anche

all’interno dei singoli stati. Esistono 4 tipologie di fonti UE:

1. REGOLAMENTI sono immediatamente vincolanti, senza il bisogno di essere

recepiti.

2. DIRETTIVE sono vincolanti, ma non immediatamente. Hanno bisogno di essere

recepite con un atto dal Paese.

3. DECISIONI

4. RACCOMANDAZIONI non sono vincolanti. Non hanno un effetto particolarmente

incisivo.

Quando si recepisce una direttiva dell’UE sottoforma di l. o d.l. , questa diventa l. o d.l.

Un regolamento UE che diventa immediatamente vincolante secondo il trattato del ’57.

Un regolamento UE diventa l. ordinaria, poiché ne assume la posizione.

PROBLEMA: Nel caso in cui vi fosse un antinomia tra l. e regolamento UE allora si dovrebbe

ricorrere al criterio cronologico. l’UE serve ad uniformare i Paesi, ma quando ricorre alla forza, cioè

tramite un regolamento, dovrebbe prevalere su tutti i Paesi. In Italia però si approva un’altra l. dopo

il regolamento Ue che crea antinomia, si utilizza il criterio cronologico e prevale l. sul regolamento

UE. Si discusse di questo problema durante il processo di nazionalizzazione delle imprese a metà

degli anni ’60, il tutto durò 30 anni. La soluzione fu la Teoria della norma interposta. L’Italia infatti

con l’art.11 della Costituzione ha accettato di limitare il proprio potere quando c’è un ordinamento

sovranazionale. La l. è interposta nel rapporto tra Costituzione, in caso specifico art.11, e

regolamento UE.

ITALIA è composta da 20 Regioni, 110 Province, 8094 Comuni. Esistono 15 Regioni a

Statuto Ordinario e 5 Regioni a Statuto Speciale ( maggiore autonomia in ragione della specificità

geografica, etica e linguistica).

1. STATI ACCENTRATI (semplici) funzioni legislative e amministrative sono svolte

esclusivamente dallo stato.

2. STATI COMPOSITI (complessi) funzioni legislative e amministrative sono ripartite

tra Stato ed enti periferici (Regioni, Province, Comuni). Esistono due tipologie di

Stato composito:

• STATO REGIONALE Diventa tale partendo da uno stato accentrato che ha

tutte le funzioni legislative e amministrative, le quali vengono delegate agli

enti periferici.

• STATO FEDERALE Nasce dall’unione di singoli Stati minori (es. USA)

L’Italia è uno Stato composito regionale: le funzioni legislative e amministrative sono delegate sia

allo Stato sia agli enti periferici. Art. 5 Cost. “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e

promuove le autonomie locali;[…]”. La Costituzione riconosce Regioni, Province e Comuni;

nell’articolo 5 troviamo le caratteristiche della Repubblica: unicità, indivisibilità, decentramento

(proprio per il fatto che vengono riconosciuti enti periferici). Art.114 Cost. “La Repubblica è

costituita dai Comuni, dalle Province, dalle città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”. In

questo articolo si tratta l’autonomia politica degli enti periferici attraverso la stesura di propri Statuti

con poteri e funzioni, in rispetto della Costituzione, secondo il criterio gerarchico. Lo Stato è un

ente che compone la Repubblica, equiordinato agli enti periferici, cioè con pari dignità istituzionale.

Art.116 Cost. “Friuli, Sardegna, Sicilia, Trentino, Valle d’Aosta, dispongono di forme e condizioni

particolari di autonomia secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge Costituzionale”.

Art.117 Cost. Afferma l’autonomia legislativa dello Stato e delle Regioni secondo il criterio

gerarchico, cioè in rispetto e rimanendo conformi alla Costituzione. Quindi anche le Regioni

possono emanare leggi. Art.118 Cost. Afferma l’autonomia amministrativa; le funzioni

amministrative di base sono dei Comuni ma vi è autonomia amministrativa per le Regioni per

assicurare un esercizio unitario. Art.119 Cost. Afferma l’autonomia finanziaria di entrata e spesa;

le Regioni possono fissare tributi o imposte (locali).

1948 Costituzione. Erano previste 20 Regioni.

1972 Primo trasferimento di funzioni da Stato a Regioni

1977 Secondo trasferimento di funzioni da Stato a Regioni (dotazione finanziaria)

1997 Terzo trasferimento di funzioni da Stato a Regioni “a Costituzione invariata” Legge Bassanini

n 59: funzioni amministrative generali svolte dalle Regioni, attuazione del vecchio Art. 118 Cost.

2001 Riforma organica del Titolo V. Parte II Costituzione (l. Cost. n. 3/2001 “modifica Art. 118

Cost.)

FONTI REGIONALI:

1. STATUTO REGIONALE Legge fondamentale di ciascuna Regione in cui si

stabilisce l’organizzazione e il funzionamento della Regione stessa. Per gli Statuti

speciali c’è la legge Costituzionale dello Stato, la funzione si esplica con l’Art. 116

Cost. Serve a disciplinare poteri e organizzazione; definisce i limiti e i modi di

esercizio

2. LEGGE REGIONALE La legge Regionale è rinforzata per gli statuti ordinari; legge

in cui i quorum deliberativi sono più alti del normale. Serve a definire la forma di

Governo. Le leggi regionali sono pari ordinate alle leggi primarie perché la loro

competenza è garantita nell’Art.116 Cost. La Costituzione pone la legge regionale

su un piano di concorrenza e di separazione di competenza con la legge statale. E’

parificata alla legge Statale per quanto riguarda il controllo di legittimità riservato

alla Corte Costituzionale, che stabilisce se una legge regionale è in contrasto con la

Costituzione.

3. REGOLAMENTO REGIONALE

ITER PER LA FORMAZIONE DI UNA LEGGE REGIONALE:

1. INIZIATIVA Oltre alla giunta e ai consiglieri regionali, spetta agli altri soggetti

individuati dagli Statuti.

2. APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE legge approvata tramite la

maggioranza relativa, ma si possono prevedere anche maggioranze rinforzate.

3. PROMULGAZIONE da parte del Presidente della Regione e pubblicata nel BUR

(Bollettino Unico Regionale)

CRITERIO DI COMP

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Publisher
A.A. 2015-2016
20 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nik-19 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Geninatti Saté Luca.