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ANTINOMIE TRA FONTI:
• CRITERIO GERARCHICO serve per risolvere le antinomie tra fonti che si trovano su piani
differenti del sistema; deve prevalere la fonte gerarchicamente sovraordinata. Di
conseguenza tutte le fonti devono essere conformi a quelle sovraordinate. Fonte
subordinata in contrasto con una sovraordinata diventa illegittima, non può produrre effetti.
L’illegittimità ha un effetto retroattivo, poiché, una volta dichiarata illegittima, una fonte è
come se non fosse mai esistita e non avesse mai prodotto effetti. Per dichiarare
l’illegittimità c’è bisogno di un giudice.
• CRITERIO CRONOLOGICO serve per risolvere le antinomie tra fonti che si trovano sullo
stesso piano del sistema; deve prevalere la fonte più recente rispetto alla sua entrata in
vigore. La fonte più risalente viene abrogata, smette di produrre effetti. Una norma
abrogata non viene eliminata: produce i suoi effetti e regola tutto ciò compreso tra il giorno
in cui è entrata in vigore e il giorno in cui entra in vigore la norma più recente. Non c’è
bisogno di un giudice per l’abrogazione. (il giorno scritto a fianco alla legge non è il giorno
di entrata in vigore ma è il giorno dell’approvazione)
TEORIA DELLA NORMA INTERPOSTA
Se un decreto legislativo ha un oggetto, un limite di tempo, criteri e principi diversi da quelli della
legge delega vi è un antinomia sullo stesso piano del sistema. Per cui si dovrebbe ricorrere al
criterio cronologico per far fronte all’antinomia. Tuttavia nella Costituzione c’è scritto che il decreto
legislativo deve essere conforme alla legge delega; di conseguenza il contrasto apparente tra
legge delega e decreto legislativo è un contrasto tra Costituzione e decreto legislativo. L’antinomia
tra Costituzione e decreto legislativo richiede l’utilizzo del criterio gerarchico: il decreto legislativo
diventa illegittimo. In sostanza la legge delega è interposta tra decreto legislativo e Costituzione.
FONTI SECONDARIE = Sono fonti subordinate e conformi alle fonti primarie, chiamate
generalmente Regolamenti.
Il regolamento è approvato dal Governo e deve essere conforme a una legge con cui il Parlamento
autorizza ad approvarlo. Il Governo redige il regolamento, che viene trasmesso al Presidente della
Repubblica: egli non può rinviare ma può e deve solamente emanarlo. Pubblicato sulla gazzetta
ufficiale, entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione, salvo deroghe. Questo
regolamento emanato dal Presidente della Repubblica prende il nome di Decreto del Presidente
della Repubblica (d.P.R.). Vi sono altri decreti del Presidente della Repubblica che però non sono
regolamenti, come l’onorificenza. Per risolvere antinomie tra regolamenti si ricorre al criterio
cronologico.
Esistono diversi tipologie di regolamenti approvati dal Governo (l’Esecutivo) :
• REGOLAMENTO ESECUTIVO Utilizzato per far eseguire una legge.
• REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO Organizzazione strutture, edifici pubblici.
• REGOLAMENTO DI DELEGIFICAZIONE Utilizzato quando si sceglie di far
regolare da fonti secondarie, un’attività regolata da fonti primarie. Si approva
una legge che esamina tutte le norme legislative che si vogliono delegificare da
parte del Parlamento; quest’ultimo autorizza il Governo a riprodurre tali quali
quelle norme in un regolamento. Quando entrerà in vigore il regolamento, le
fonti elencate verranno abrogate. Si parla di abrogazione differita, poiché si
approva una legge (in cui vi è l’elenco delle leggi che si vogliono abrogare, ma
non subito) che verrà abrogata quando entrerà in vigore il regolamento.
Il termine regolamento indica anche altri provvedimenti:
• REGOLAMENTI PARLAMENTARI Disciplinano solo e soltanto l’organizzazione e il
funzionamento interno di ciascuna Camera. Le Camere hanno delle particolari tutele che
prendono il nome di immunità. Ad esempio hanno il diritto di organizzarsi a loro piacimento,
restando entro i limiti previsti dalla Costituzione. Il regolamento parlamentare è l’atto con
cui le Camere si organizzano liberamente, facendosi le regole autonomamente, sempre in
rispetto della costituzione. I regolamenti parlamentari non possono essere collocati
all’interno del sistema delle fonti.
CRITERIO DI COMPETENZA A volte nel sistema delle fonti vi sono fonti che non
o sono in rapporto con le altre ma sono separate poiché ad esse è riservata la
regolamentazione di un particolare oggetto. La Costituzione infatti ordina certe fonti
all’interno del sistema e toglie dallo stesso altre fonti alle quali assegna competenza
esclusiva. Non esistono antinomie tra fonti e regolamenti parlamentari perché questi
sono al di fuori del sistema delle fonti.
• REGOLAMENTI UNIONE EUROPEA le fonti dell’Unione Europea producono effetti anche
all’interno dei singoli stati. Esistono 4 tipologie di fonti UE:
1. REGOLAMENTI sono immediatamente vincolanti, senza il bisogno di essere
recepiti.
2. DIRETTIVE sono vincolanti, ma non immediatamente. Hanno bisogno di essere
recepite con un atto dal Paese.
3. DECISIONI
4. RACCOMANDAZIONI non sono vincolanti. Non hanno un effetto particolarmente
incisivo.
Quando si recepisce una direttiva dell’UE sottoforma di l. o d.l. , questa diventa l. o d.l.
Un regolamento UE che diventa immediatamente vincolante secondo il trattato del ’57.
Un regolamento UE diventa l. ordinaria, poiché ne assume la posizione.
PROBLEMA: Nel caso in cui vi fosse un antinomia tra l. e regolamento UE allora si dovrebbe
ricorrere al criterio cronologico. l’UE serve ad uniformare i Paesi, ma quando ricorre alla forza, cioè
tramite un regolamento, dovrebbe prevalere su tutti i Paesi. In Italia però si approva un’altra l. dopo
il regolamento Ue che crea antinomia, si utilizza il criterio cronologico e prevale l. sul regolamento
UE. Si discusse di questo problema durante il processo di nazionalizzazione delle imprese a metà
degli anni ’60, il tutto durò 30 anni. La soluzione fu la Teoria della norma interposta. L’Italia infatti
con l’art.11 della Costituzione ha accettato di limitare il proprio potere quando c’è un ordinamento
sovranazionale. La l. è interposta nel rapporto tra Costituzione, in caso specifico art.11, e
regolamento UE.
ITALIA è composta da 20 Regioni, 110 Province, 8094 Comuni. Esistono 15 Regioni a
Statuto Ordinario e 5 Regioni a Statuto Speciale ( maggiore autonomia in ragione della specificità
geografica, etica e linguistica).
1. STATI ACCENTRATI (semplici) funzioni legislative e amministrative sono svolte
esclusivamente dallo stato.
2. STATI COMPOSITI (complessi) funzioni legislative e amministrative sono ripartite
tra Stato ed enti periferici (Regioni, Province, Comuni). Esistono due tipologie di
Stato composito:
• STATO REGIONALE Diventa tale partendo da uno stato accentrato che ha
tutte le funzioni legislative e amministrative, le quali vengono delegate agli
enti periferici.
• STATO FEDERALE Nasce dall’unione di singoli Stati minori (es. USA)
L’Italia è uno Stato composito regionale: le funzioni legislative e amministrative sono delegate sia
allo Stato sia agli enti periferici. Art. 5 Cost. “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e
promuove le autonomie locali;[…]”. La Costituzione riconosce Regioni, Province e Comuni;
nell’articolo 5 troviamo le caratteristiche della Repubblica: unicità, indivisibilità, decentramento
(proprio per il fatto che vengono riconosciuti enti periferici). Art.114 Cost. “La Repubblica è
costituita dai Comuni, dalle Province, dalle città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”. In
questo articolo si tratta l’autonomia politica degli enti periferici attraverso la stesura di propri Statuti
con poteri e funzioni, in rispetto della Costituzione, secondo il criterio gerarchico. Lo Stato è un
ente che compone la Repubblica, equiordinato agli enti periferici, cioè con pari dignità istituzionale.
Art.116 Cost. “Friuli, Sardegna, Sicilia, Trentino, Valle d’Aosta, dispongono di forme e condizioni
particolari di autonomia secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge Costituzionale”.
Art.117 Cost. Afferma l’autonomia legislativa dello Stato e delle Regioni secondo il criterio
gerarchico, cioè in rispetto e rimanendo conformi alla Costituzione. Quindi anche le Regioni
possono emanare leggi. Art.118 Cost. Afferma l’autonomia amministrativa; le funzioni
amministrative di base sono dei Comuni ma vi è autonomia amministrativa per le Regioni per
assicurare un esercizio unitario. Art.119 Cost. Afferma l’autonomia finanziaria di entrata e spesa;
le Regioni possono fissare tributi o imposte (locali).
1948 Costituzione. Erano previste 20 Regioni.
1972 Primo trasferimento di funzioni da Stato a Regioni
1977 Secondo trasferimento di funzioni da Stato a Regioni (dotazione finanziaria)
1997 Terzo trasferimento di funzioni da Stato a Regioni “a Costituzione invariata” Legge Bassanini
n 59: funzioni amministrative generali svolte dalle Regioni, attuazione del vecchio Art. 118 Cost.
2001 Riforma organica del Titolo V. Parte II Costituzione (l. Cost. n. 3/2001 “modifica Art. 118
Cost.)
FONTI REGIONALI:
1. STATUTO REGIONALE Legge fondamentale di ciascuna Regione in cui si
stabilisce l’organizzazione e il funzionamento della Regione stessa. Per gli Statuti
speciali c’è la legge Costituzionale dello Stato, la funzione si esplica con l’Art. 116
Cost. Serve a disciplinare poteri e organizzazione; definisce i limiti e i modi di
esercizio
2. LEGGE REGIONALE La legge Regionale è rinforzata per gli statuti ordinari; legge
in cui i quorum deliberativi sono più alti del normale. Serve a definire la forma di
Governo. Le leggi regionali sono pari ordinate alle leggi primarie perché la loro
competenza è garantita nell’Art.116 Cost. La Costituzione pone la legge regionale
su un piano di concorrenza e di separazione di competenza con la legge statale. E’
parificata alla legge Statale per quanto riguarda il controllo di legittimità riservato
alla Corte Costituzionale, che stabilisce se una legge regionale è in contrasto con la
Costituzione.
3. REGOLAMENTO REGIONALE
ITER PER LA FORMAZIONE DI UNA LEGGE REGIONALE:
1. INIZIATIVA Oltre alla giunta e ai consiglieri regionali, spetta agli altri soggetti
individuati dagli Statuti.
2. APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE legge approvata tramite la
maggioranza relativa, ma si possono prevedere anche maggioranze rinforzate.
3. PROMULGAZIONE da parte del Presidente della Regione e pubblicata nel BUR
(Bollettino Unico Regionale)