Estratto del documento

Diritto e regole di diritto

Diritto = insieme di regole.

Regola di diritto = sono regole di diritto tutte e sole le regole che sono prodotte da certi particolari soggetti secondo certe particolari procedure.

Caratteristiche dell'insieme di regole

  • Ordinato
  • Gerarchico, le regole appartengono a piani/livelli differenti ed alcuni livelli stessi prevalgono su altri. Al vertice vi è la Costituzione, regola di diritto fondamentale, dalla quale tutte dipendono.

Diritto = insieme di regole ordinate in un sistema gerarchico. (la parola regola va sostituita con fonte)

Diritto = insieme di fonti (del diritto) gerarchicamente ordinato. Lo schema gerarchico in cui sono disposte le fonti, con al vertice la costituzione, si chiama sistema delle fonti.

La costituzione italiana

La Costituzione della Repubblica Italiana è lunga per essere definita una costituzione, poiché composta da 139 articoli. Risale al secondo dopoguerra, entrò in vigore il 1 Gennaio 1948. Durante gli anni precedenti l'Italia vive un periodo di distruzione e arretratezza, causato dalla guerra mondiale e dalla guerra civile tra il '43 e il '45. Dopo la guerra la nazione entra in un periodo transitorio che perdura fino al Giugno '46, quando ci fu il Referendum Istituzionale, in cui i cittadini dovevano scegliere se rimanere una Monarchia o diventare una Repubblica. Fu la prima votazione a suffragio universale diretto, senza differenza sociali o sessuali. Viene eletta un' Assemblea Costituente, composta da 700 componenti, per scrivere la nuova costituzione. Alla fine del '47 la costituzione è pronta ed entrerà in vigore nel '48. La costituzione è un testo che fu in grado di coinvolgere tutte le forze politiche, caratterizzata da grande qualità linguistica. Fu un compromesso, con accezione positiva. Gli obiettivi principali che vennero utilizzati per scrivere la costituzione furono evitare che si potessero ripresentare un'altra situazione simile a quella che portò alla guerra mondiale. La costituzione italiana fu un modello anche per gli altri paesi perché presenta 2 caratteristiche fondamentali. La parola costituzione è molto recente, risale alla seconda metà del 700. Una costituzione è diversa da un testo normativo poiché possiede due caratteristiche fondamentali.

Costituzione = atto normativo su come si organizza lo stato. Qualunque civiltà ebbe un testo normativo. Però alcuni credono che le costituzioni non siano sempre esistite. Non basta contenere regole, per essere Costituzione bisogna possedere due requisiti fondamentali:

  • Elenco dei diritti
  • Rigidità

Elenco dei diritti

La parola diritto può assumere un significato differente: pretesa giuridicamente tutelata. Infatti chiamiamo Diritto Soggettivo, la pretesa giuridicamente tutelata, e Diritto Oggettivo, insieme di fonti gerarchicamente ordinato. Fanno parte dell'elenco dei Diritti tutte quelle pretese che possiede ciascun essere umano in quanto tale. (diritto alla vita, alla libertà personale, ecc.). I Diritti Soggettivi non sono concessi dallo Stato ma sono propri dell'uomo; lo Stato ha il compito di riconoscerli e tutelarli. Dall' articolo 13-14 in poi vi è un elenco di diritti.

Rigidità

Una Costituzione è Rigida se, per essere modificata, necessita di un procedimento più gravoso di quello necessario per approvare qualunque atto normativo. Il procedimento complesso serve a riprodurre ciò che era stato, cioè un accordo tra le parti, poiché tutte le forze politiche devono approvare le stesse modifiche. Inoltre, la Costituzione italiana è Rigida poiché alcune parti della Costituzione stessa sono inviolabili e immodificabili, cioè l'elenco dei Diritti.

Fonti del diritto

Fonte primaria = legge ordinaria.

Legge = fonte del diritto immediatamente subordinata alla Costituzione. (es. l. 7 gennaio 2014, n.1)

Rubrica

Rubrica = titolo di ciascun articolo.

Art. 70 - La formazione delle leggi

Il Parlamento è un organo elettivo, il popolo elegge i parlamentari. È composto da 2 Camere:

  • Camera (dei deputati) 630 parlamentari
  • Senato (della Repubblica) 315 senatori

Anche se esistono due camere composte quantitativamente in modo differente, bisogna che siano in assoluto accordo in ogni scelta e decisione; nessuna delle due camere prevale sull'altra. Ciò si chiama bicameralismo perfetto. Art.70 "la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere". È legge quella fonte del diritto prodotta solo dal Parlamento.

Art. 71 - Formazione delle leggi: Fasi del procedimento legislativo

  • Iniziativa (legislativa) Viene proposta al Parlamento una proposta di legge, un disegno di legge (d.d.l.). Ciascun singolo parlamentare (deputato o senatore), il Governo o 50.000 elettori, ha il potere di iniziativa. Ciascun d.d.l. può essere presentato indifferentemente alla Camera o al Senato. Il Parlamento registra con un numero progressivo ciascun d.d.l.
  • Discussione Il Parlamento non è vincolato a discutere i d.d.l. nell'ordine di presentazione. Si discute su ciò che potrebbe essere più importante; il Presidente della Camera ed il Presidente del Senato istituiscono giornalmente un ordine del giorno, in cui si dice cosa sarà oggetto di discussione. Le Commissioni Parlamentari sono sottogruppi che si occupano si particolari materie. Sono composte da una ventina circa di parlamentari. Le discussioni vengono assegnate e le commissioni devono essere composte in modo da rispecchiare gli stessi partiti politici nella medesima proporzione della Camera. Il Presidente della Camera assegna alla commissione e decide quanto intenso dovrà essere il lavoro di discussione:
    • Commissione referente la commissione discute e scrive una relazione circa la discussione; il testo dovrà quindi essere ridiscusso.
    • Commissione redigente la commissione interviene sul testo correggendolo o modificandolo. Il testo restituito alla Camera può non essere ridiscusso.
    • Commissione deliberante la commissione modifica il testo e lo approva direttamente tramite voto.
  • Approvazione Momento in cui il d.d.l. diventa legge ordinaria. Si vota e si approva in base alla maggioranza (50% +1), 2 tipi:
    • Maggioranza assoluta maggioranza dei componenti, slegata dal numero dei presenti.
    • Maggioranza relativa maggioranza dei presenti. Le leggi ordinarie sono approvate secondo la maggioranza relativa.
    Il d.d.l. viene approvato, la camera finisce il proprio lavoro. Adesso lo stesso lavoro deve essere svolto dal Senato. Il testo corretto e approvato viene mandato al Senato che rifarà un processo analogo a quello effettuato dalla Camera (Bicameralismo Perfetto). Camera e Senato devono approvare lo stesso testo. Nel caso in cui il Senato non approvasse o modificasse il testo, il tutto deve ritornare alla Camera finché non si approverà lo stesso medesimo testo. Navette = via vai del testo da Senato a Camera e viceversa. Il Presidente della Repubblica riceve il testo della legge approvato da Camera e Senato; egli deve fare un controllo formale della legge approvata, cioè controlla la procedura di formazione della legge. Se dovesse trovare qualche errore, si passa alla 4° fase:
  • Rinvio della legge alle Camere. Camera e Senato devono prima votare ogni singolo articolo della legge e poi votare la legge nel suo complesso; per sveltire il tutto, le Camere inseriscono all'interno di un unico articolo, tanti articoli sottoforma di commi. Ciò si traduce in una limitazione alla libertà di voto ed il Presidente della Repubblica deve rilevarlo. Dopo un primo rinvio, la legge va riapprovata dalle Camere: dopo la riapprovazione il Presidente della Repubblica è obbligato alla 5° fase:
  • Promulgazione La legge per entrare in vigore deve essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale: dopo la pubblicazione, la legge entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione stessa. Ci possono essere deroghe circa l'entrata in vigore.

Legge = Fonte del diritto approvata dal Presidente della Repubblica e formata secondo la procedura descritta dall'Art.70 in poi (Art. 70-71-72-73-74)

Nell'Art. 76 c'è scritto che il Governo non ha funzione legislativa se non in certi casi. Esistono 2 fonti equiordinate alla Legge.

Fonti equiordinate alla legge

  • Decreto legislativo (d.lg.) è un atto avente forza di legge, è subordinato alla Costituzione e pari ordinato alla legge ordinaria/primaria. Il Governo approva il Decreto Legislativo. Le norma più importanti dopo la Costituzione devono essere approvate dal Parlamento, eletto dal popolo. Esiste però un'altra fonte del diritto che può essere approvata "solo" dal Governo, maggioranza politica del momento. apparentemente viene svuotato il principio secondo cui è il Parlamento ad approvare qualcosa. Il Governo non può approvare d.lg. spontaneamente; ha bisogno di ricevere dal Parlamento una delega = Strumento con il quale un soggetto trasferisce ad un altro soggetto l'esercizio di un potere. La Delega è una legge, chiamata per l'appunto legge Delega, che avrà come fine la Delega del Governo. La legge Delega ha 1 solo articolo e deve avere contenuti specifici:
    • Oggetto
    • Limite di tempo (non esistono deleghe a tempo indeterminato)
    • Criteri e principi direttivi (indirizzo al governo, criteri guida)
    La legge Delega trasferisce l'esercizio del potere legislativo dal Parlamento al Governo. Ricevuta la Legge Delega, il Governo redige il Decreto e lo approva. Ad approvare il d.lg. è il Consiglio dei Ministri, formato dal Presidente del Consiglio e dai Ministri. Procedura di approvazione più veloce rispetto al lavoro delle Camere. Il Decreto approvato va trasmesso al Presidente della Repubblica che però non può rinviare. Presidente della Repubblica emana il Decreto, viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il 15° giorno post pubblicazione, salvo deroghe.
  • Decreto legge (d.l.) è un atto avente forza di legge, che può essere approvato spontaneamente dal Governo. È un procedimento d'urgenza e può essere approvato in qualsiasi momento ed essere trasmesso immediatamente al Presidente della Repubblica che lo deve istantaneamente emanare. Deve essere subito pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entra subito in vigore. È possibile approvare un decreto legge in casi straordinari di necessità e urgenza. Quando un decreto legge viene trasmesso al Presidente della Repubblica, deve contemporaneamente essere inviato alle Camere. Le Camere entro 5 giorni hanno il compito di esaminare il d.l. ed entro 60 giorni da quando è stato approvato, il Parlamento deve decidere se convertirlo o meno in legge. Se il decreto non viene convertito, il decreto stesso decade, cioè perde i suoi effetti fino dal giorno iniziale (ex tunc), come se non ci fosse mai stato. Ciò si ritraduce in una riaffermazione del primato del Parlamento.

Si parla in molti casi di abusi di decreto legge che causano un intasamento del Parlamento; il d.l. ha assoluta priorità, perciò il Parlamento deve lasciar perdere discussioni minori per discutere il d.l. A volte non si riesce entro i 60 giorni a convertire il decreto legge, per evitare problemi il Governo approva un altro decreto legge dello stesso contenuto = reiterazione del d.l. Ciò provoca incertezza circa la legge. L'Articolo 77 parla della conversione.

Rapporti tra le fonti

Il rapporto che lega due fonti si chiama generalmente rapporto gerarchico. Considerando due fonti antitetiche, chiamiamo questo contrasto antinomia (anti nomos = contro regola). Per capire quale fonte prevale sull'altra bisogna seguire dei criteri per la risoluzione delle antinomie tra fonti:

  • Criterio gerarchico serve per risolvere le antinomie tra fonti che si trovano su piani differenti del sistema; deve prevalere la fonte gerarchicamente sovraordinata. Di conseguenza tutte le fonti devono essere conformi a quelle sovraordinate. Fonte subordinata in contrasto con una sovraordinata diventa illegittima, non può produrre effetti. L'illegittimità ha un effetto retroattivo, poiché, una volta dichiarata illegittima, una fonte è come se non fosse mai esistita e non avesse mai prodotto effetti. Per dichiarare l'illegittimità c'è bisogno di un giudice.
  • Criterio cronologico serve per risolvere le antinomie tra fonti che si trovano sullo stesso piano del sistema; deve prevalere la fonte più recente rispetto alla sua entrata in vigore. La fonte più risalente viene abrogata, smette di produrre effetti. Una norma abrogata non viene eliminata: produce i suoi effetti e regola tutto ciò compreso tra il giorno in cui è entrata in vigore e il giorno in cui entra in vigore la norma più recente. Non c'è bisogno di un giudice per l'abrogazione. (il giorno scritto a fianco alla legge non è il giorno di entrata in vigore ma è il giorno dell'approvazione)

Teoria della norma interposta

Se un decreto legislativo ha un oggetto, un limite di tempo, criteri e principi diversi da quelli della legge delega vi è un'antinomia sullo stesso piano del sistema. Per cui si dovrebbe ricorrere al criterio cronologico per far fronte all'antinomia. Tuttavia, nella Costituzione c'è scritto che il decreto legislativo deve essere conforme alla legge delega; di conseguenza il contrasto apparente tra legge delega e decreto legislativo è un contrasto tra Costituzione e decreto legislativo. L'antinomia tra Costituzione e decreto legislativo richiede l'utilizzo del criterio gerarchico: il decreto legislativo diventa illegittimo. In sostanza, la legge delega è interposta tra decreto legislativo e Costituzione.

Fonti secondarie

Sono fonti subordinate e conformi alle fonti primarie, chiamate generalmente regolamenti. Il regolamento è approvato dal Governo e deve essere conforme a una legge con cui il Parlamento autorizza ad approvarlo. Il Governo redige il regolamento, che viene trasmesso al Presidente della Repubblica: egli non può rinviare ma può e deve firmare per l'emanazione.

Anteprima
Vedrai una selezione di 5 pagine su 20
Diritto Pubblico Pag. 1 Diritto Pubblico Pag. 2
Anteprima di 5 pagg. su 20.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Pubblico Pag. 6
Anteprima di 5 pagg. su 20.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Pubblico Pag. 11
Anteprima di 5 pagg. su 20.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Pubblico Pag. 16
1 su 20
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nik-19 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Geninatti Saté Luca.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community