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LA FORZA MAGGIORE
La forza maggiore è disciplinata dall'articolo 23 del progetto. Viene giustificato lo stato che si trovi
nell'impossibilità assoluta di agire conformemente ai comandi dell'ordinamento. La reazione di
questa esimente risiede nel rispetto di quel elementare esigenza di civiltà giuridica espressa, non
potendosi pretendere in tal caso il puntuale rispetto della norma. Per questa esimente la CDI ha
adottato un regime di responsabilità che, ai fini della determinazione dell'illecito, non contempla
la colpa nelle forme tanto dell'intenzione lesiva del soggetto DOLO, quanto per inosservanza della
diligenza dovuta: questo è comprovato da rilievo dell'articolo due, nel delineare gli elementi
costitutivi dell'illecito, non faccia riferimento alcuno alla condizione psicologica dello Stato, con
l'ovvia conseguenza che in linea di principio l'attribuzione nei suoi riguardi di un altro antigiuridico
prescinde del tutto dalla ricerca della sua consapevolezza. Perciò s'lo Stato può sottrarsi alla
responsabilità qualora riesca a dimostrare l'impossibilità di conformazione obblighi internazionali
su di esso gravante e quindi l'assenza di ogni curva soggettivamente intesa.
La forza maggiore alla stregua di scusante e perciò di cause di esclusione della responsabilità
risulta giocoforza limitata al funzionamento della sola norma secondaria. Quindi per concludere
con l'attribuzione dell'onere della prova all'attore è apparso preferibile escludere sempre ed in
ogni caso dalla dimostrazione dell'illecito conseguente alla violazione tanto del diritto pattizio
quanto di quello consuetudinario la considerazione di eventuali stati psichici della gente. Il che
però non porta ad escludere l'esistenza di specifiche previsioni introducano dei regimi speciali. È il
caso per esempio di particolari disposizioni che devono essere rispettate per esempio quando c'è
la visita di un presidente di un altro stato: in questa caso la violazione dell'illecito avviene perché lo
Stato, un obbligo contenuto da una forma non perché nel caso specifico viene adottato regime di
responsabilità.
Rispetto ai quali la verifica dell'avvenuta violazione dell'ordinamento appare subordinata
all'accertamento dell'imprudenza o imperizia dell'autore della condotta. Quindi potremmo dire
che l'ordinamento internazionale di direzione ha quindi verso un concetto di responsabilità
oggettiva e valuti l'inosservanza della diligenza dovuta, che prescinde del tutto dalla vicenda della
sua consapevolezza.
Elementi costitutivi.
I due elementi costitutivi della forza maggiore sono quindi individuati in un evento al di fuori del
controllo dello Stato, e di una conseguenza condizione di possibilità nel comportarsi lecitamente:
nel primo caso la causa della forza maggiore o rinvenirsi tra le più svariate ipotesi sia naturali sia
umane. Sotto il secondo profilo va invece a costituirsi in impossibilità del soggetto di uniformarsi
all'ordinamento che deve però essere assoluta e mai relativa: non basta lo Stato versi in una
situazione di semplice difficoltà, ma è necessario che l’agente si trovi in una condizione di totale
costrizione, o quanto meno nella perfetta incoscienza della antigiuridicità della propria condotta.
Infatti non solo il soggetto vittima di una forza irresistibile in ragione della quale non è più in grado
di rispettare comandi dell'ordinamento, può invocare la forza maggiore ma pure quello che in
presenza di un evento imprevisto non si renda conto dell'effettiva illiceità della sua condotta.
Tutto ciò permette di condurre nella più grande nozione di forza maggiore il cosiddetto caso
fortuito, da intendersi come quel evento imprevisto che impedisce allo stato di avere cognizione
della non conformità della propria condotta ha l'obbligo internazionale violato. Per molto tempo
parte della dottrina ha cercato però di prevedere una separata visione delle due fattispecie che
però arrivando persino ad attribuire come titolo dell'articolo entrambi i nomi; tuttavia però c'era
una difficoltà nel rinvenire della dottrina ad una indicazione precisa del caso fortuito e dunque
della versione definitiva dell'articolo 23 o ricondotto tutto in una unica perché il caso fortuito era
considerato come assorbito dalla più ampia visione della forza maggiore. E pertanto l'intento della
commissione era quello di prospettare la forza maggiore secondo una concezione lata e ne
favorisce un'ampia applicazione sarebbe forse stato meglio menzionare anche il caso fortuito,
perché così come esposto l'articolo 23 rischia di stimolare interpretazioni restrittive della norma
perché la parte di quei giuristi come quelle anglosassoni sono poco inclini ad attribuire eccessivo
rilievo alle eccezioni della forza maggiore ed è il caso fortuito.
Presupposti negativi
l'articolo 23 prevede poi la possibilità per lo Stato di non poter ricorrere alla forza maggiore
quando: lo Stato abbia volontariamente contribuito al verificarsi di una situazione di fatto nella
realtà manifestatisi, e che in ogni caso non abbia accettato preventivamente il rischio.
Sul primo presupposto negativo si potrebbe addirittura richiamare l'articolo 61 della convenzione
di Vienna secondo cui l'impossibilità sopravvenuta non può essere invocata come causa di
inefficacia dell'accordo qualora derivi dalla violazione di una clausola in esso contenuta ovvero di
un qualunque altro obbligo internazionale; tuttavia si è deciso di optare per 1+ severa disciplina
che non dipendesse soltanto da una valutazione di legittimità della condotta dello stato: pure una
azione perfettamente lecita nella misura in cui abbia catalizzato una situazione di forza maggiore
potrebbe determinare la perdita del diritto di avvalersi della relativa scusante.
Quanto all'ulteriore proposta negativo per la concretizzazione della pulsante in parola va subito
detto che l'articolo 23 si riferisce espressamente ad una preventiva e del rischio della prestazione
da parte dello Stato agente e non preclude alla facoltà di apparecchi della scusante equa: uno
stato infatti potrebbe decidere volontariamente di accollarsi le conseguenze negative di
un'eventuale futura inadempimento, anche dove questo dovesse risultare determinato dal suo
raggiungimento di una situazione di forza maggiore. Questa volontà potrà peraltro essere persino
deducibile per fatti concludenti e non deve essere necessariamente espressa. Questo
sembrerebbe quindi poter configurare addirittura una manifestazione unilaterale di volontà e
sembrerebbe potersi ricondurre alla stregua di una promessa unilaterale: viene riconosciuto il
committente non sia più consentito esercitare un comportamento in contrasto con il contegno da
esso precedentemente osservato nella misura in cui abbia ingenerato nel commissario il servo se il
convincimento che non vi saranno più revoca dei benefici promessi, e quindi deve ritenersi che
l'esercizio della in un satellite trovi nella tutela del legittimo affidamento del destinatario della
promessa al suo invalicabile limite come chiarito dalla giurisprudenza internazionale. Lo Stato
quindi che in genere legittimo affidamento nell'altro non sarà più in grado di invocare la forza
maggiore precedendo così da una siffatta promessa in violazione di quel dovere di coerenza nella
condotta su di esso incombente in quanto tale impegno validamente assunto.
In principio all'articolo 23 sono ricomprendersi tutte quelle situazioni impossibilità assoluta che
hanno condotto lo stato all'inosservanza di una qualsiasi norma di diritto internazionale generale
pattizio o derivato che sia ovviamente in vigore al momento della avvenuta trasgressione.
Ovviamente da escludersi lodevole ipotesi in cui abbiamo sovraesposto. O meglio diremo che lo
Stato non potrà mai ricorrere alla forza maggiore solo quando che sia una responsabilità oggettiva
assoluta e cioè quando sorge la responsabilità immediatamente dal semplice fatto della causa
azione di un evento sanzionato dalla norma che non è giustificabile in alcun modo anche se
risultasse del tutto involontario. Inoltre va osservato che l'autonomia negoziale degli stati si
traduce nella possibilità che vengano inserite nello schema dell'accordo le più diverse partizioni in
ordine alla responsabilità delle parti in presenza di una forza maggiore ed alla normale
distribuzione dell'isola di essi quindi che possono essere previsioni e anche alla sfera operativa di
questa scusante oppure previsioni che la limitano.
Altro argomento molto importante che nonostante le evidenti difficoltà nel concepire un atto di
aggressione non voluto a giudizio del segretariato andrebbe in ogni caso ammessa l'esistenza di
situazioni polveroso della forza militare sia da considerarsi risultato di una forza maggiore di un
caso fortuito come nell'ipotesi dell'accidentale bombardamento del pellegrino stato. Pur non
essendo scritto un simile rilievo parrebbe conferire rilevanza ad un'eventuale impossibilità
sopravvenuta nell'ambito della valutazione della responsabilità dello Stato per l'inadempimento
del divieto cogente di uso della forza. Questo ovviamente non può essere condivisibile in primo
luogo perché il consiglio di sicurezza nulla testa circa mattioli di efficacia della scusante rispetto
diviene imperativo dell'uso della forza; dal punto di vista generale perché bisogna ammettere che
l'articolo 26 inserisce una clausola di salvezza che paralizza efficacia di qualsiasi causa di
giustificazione nella condotta degli stati in relazione alle ius cogente.
Conclusione.
È necessario l'elevazione della forza maggiore ed una particolare cautela da parte dell'interprete
per gli stati appaiono propensi ad invocare la forza maggiore non eccessiva leggerezza o in assenza
di una reale impossibilità sopravvenuta: essa può fermarsi sicuramente in tema di navigazione
marittima, in tema di sconfinamento di proprie unità aeronavali a danno di paesi terzi, a tutela
degli interessi di cittadini stranieri o di danni arrecati al proprio debitore alla persona o alla
proprietà degli stranieri,.
È opportuno precisare che nell'applicazione della scusante in esame le azioni di guerra,
internazionale o civile che si vanno riguardate come un verosimile modello di impossibilità
sopravvenuta dello Stato che ne patisce; lo stesso non può dirsi per le eventuali situazioni di
dissesto finanziario e da quegli accadimenti potrebbero discendere; questa conclusione ha
certamente condivisa nella misura in cui tutte le difficoltà f