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•I RAPPORTI TRA DIRITTO INTERNO E INTERNAZIONALE:
Bisogna porsi un quesito: le norme di diritto interno e internazionale appartengono ad un
unico sistema? È possibile distinguere in autonomia il diritto internazionale da tutti i sistemi
giuridici interni? Quando abbiamo parlato della dottrina di Kelsen, sul fondamento giuridico
del diritto internazionale, secondo l’autore diritto interno e internazionale sono la stessa
cosa. Non appartengono a sistemi giuridici distinti. Per contro esiste una vastissima
dottrina che sostiene il contrario per cui diritto internazionale e diritti interni non sono la
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stessa cosa. Questa disputa dottrinale la di può semplificare individuando le due
impostazioni di base: teoria dualista e teoria monista; secondo i monisti, tra cui i
kelseniani, diritto internazionale e interni, sarebbero norme sarebbero appartenenti allo
stesso sistema giuridico, giustificato dal fatto quindi che contraddizioni nell’ordinamento
non sarebbero ammesse e si dovrebbe stabilire una scala gerarchica tra norme del diritto
interno e norme del diritto internazionale, cioè se viene prima l’uno o l’altro; generalmente i
monisti credono che le norme del diritto internazionale andrebbero considerate
gerarchicamente sovraordinata alle norme di diritto interno. Alcuni hanno sostenuto il
contrario. Conseguenze pratiche, formidabili: seguendo l’impostazione prevalente moniste,
se le norme di diritto interno contrastano con quelle internazionale, si dovrebbe concludere
con l’invalidità delle prime, un illegittimità perché il diritto internazionale si dovrebbe
considerare gerarchicamente sovraordinato a quello interno.
In realtà, nessuna differenza, diritto internazionale e interno sarebbero espedienti verbali
per individuare caratteristiche di diverse norme appartenenti ad un medesimo sistema.
Diritto internazionale disciplina i rapporti tra gli Stati, diritto interno tra stato e individuo o
tra individui.
Questo modo di intendere finisce con l’avere enormi conseguenze sul piano pratico che si
registrano quando si accede all’opposta teoria dualista: mentre i monisti considerano
diritto interno e internazionale un unicuum, per i dualisti si tratta di ordinamenti autonomi e
parlarle lì che vivono ciascuno in una propria dimensione, hanno due opposti e paralleli
sistemi, ciascuno per i fatti suoi. Anche dal pdv tecnico, guardando all’esperienza dei
tribunali, bisogna ammettere che si assiste a soluzioni distinte; le conseguenze pratiche
sono modi di intendere il diritto internazionale che condizionano l’interpretazione de il
diritto internazionale e il diritto interno, ma non è solo una disputa orale
Ad esempio la corte di Lussemburgo (corte di giustizia dell’UE) segue una concezione
monista nei rapporti tra i diritti; mentre la nostra corte costituzionale segue
un’impostazione dualista nel senso che riconosce i sistemi come autonomi, distinti e
indipendenti. Non è una questione di tipo teorico ma ha anche conseguenze pratiche.
Bisogna ammettere che Gli ordinamenti interni, sembrano ispirati dall’una e dall’altra
teoria. Un ordinamento interno che ha una vocazione spiccatamente internazionale, tende
ad avere un condizionamento monista. In Inghilterra, un principio costituzionale è quello in
virtù del quale il diritto internazionale è una parte del diritto della Terra, apertura totale al
diritto consuetudinario. Per cui si richiamano qui le norme del diritto consuetudinario
(disposizione filo monista). I paesi anglosassoni molto orientati in termine monistico.
In molti paesi tra cui l’Italia si segue un’impostazione dualista.
Un paese che segue la concezione monista, è un paese che conta, che gioca un ruolo
importante sul diritto internazionale, sulle relazioni internazionali, è uno stato che conta.
Stati più deboli si chiudono e si arroccano.
Per risolvere questa faccenda (ricordiamo che con il diritto internazionale ci misuriamo con
una costituzione non scritta) dobbiamo guardare la prassi, cioè dobbiamo vedere cosa
accade nella realtà. È una realtà che da ragione all’impostazione dualista perché se
guardiamo bene gli ordinamenti interni scopriremo che esistono dei meccanismi di
adattamento, che è un meccanismo normativo che consente alla norma internazionale di
manifestare, produrre efficacia nell’ordinamento giuridico interno. In assenza di questi
meccanismi di adattamento la norma internazionale NON può operare nell’ordinamento
giuridico interno cosicché in quanto non adattata, per il giudice interno, qualunque norma
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internazionale di qualunque rango, rimane un fatto privo di rilevanza giuridica. In altri
termini il giudice interno pur avendo conoscenza della norma internazionale non la può
applicare per la risoluzione della controversia.
Questo dato di fatto, comune a tutti gli ordinamenti nazionali, comprova che il diritto
interno e diritto internazionale sono diversi, non appartengono allo stesso sistema ma a
sistemi distinti, autonomi e separati.
L’adattamento lo dobbiamo, con una metafora, rappresentare come un ponte normativo
che il diritto interno crea rispetto a quello internazionale, che permette alle norme
internazionali di entrare nel mio sistema. A seconda della grandezza del cancello che
mettiamo sul ponte, possiamo dire se lo stato è monista, dualista, ma se non c’è il ponte,
le norme non possono passare. Non c’è quindi una prevalenza del diritto internazionale sul
diritto interno. Quindi i sistemi sono separati. Scopriremo che si pongono delle delicate
questioni di gerarchia tra norme interne e norme internazionali.
La prassi degli ordinamenti nazionali ci conferma che è essenziali affinché le norme
internazionali possono entrare nei sistemi interni che i sistemi sono autonomi distinti e
separati e quindi l’impostazione monista diventa solo un modo di intendere un grado di
apertura più o meno ampio del diritto interno rispetto a quello internazionale.
Il diritto italiano è molto generoso verso quello internazionale.
Adattamento: meccanismo normativo attraverso cui si consente alle norme internazionale
di spiegare la propria efficacia all’interno degli Stati. In assenza di adattamento, il giudice
nazionale non potrebbe applicare la norma internazionale.
La norma internazionale non adattata rimane relegata al rango di mero fatto privo di
rilevanza giuridica dal pdv del diritto interno.
È vero che le norma internazionale non adattata rimane un mero fatto privo di rilevanza
giuridica per l’ordinamento interno, ma, una volta che si è formata e perfezionata, ESISTE
nel suo ordinamento d’origine.
Quando parliamo di adattamento come condizione imprescindibile perché le norme
internazionali producano effetti nello stato, non stiamo dicendo che la norma
internazionale non adattata non produca effetti nel diritto internazionale ma l’adattamento
è una condizione necessaria attraverso cui lo Stato può arrivare al rispetto degli obblighi
internazionali e commetterebbe un illecito internazionale per cui dovrà rispondere
(esempio mancato rispetto di un trattato).
•quando si accede alla dottrina dualista, i sistemi sono separati. Due Stati concludono un
trattato: se tu non provvedi all’adattamento, commetto un illecito perché non do modo a
quel trattato di essere riconosciuto come norma giuridica all’interno del mio stato; la norma
non adattata, il giudice interno non può applicarla perché rimane un mero fatto privo di
rilevanza giuridica. Questo significa che se la norma internazionale non viene trasformata
in norma di diritto interno, non esiste nell’ordinamento d’origine? Sbagliato, la norma esiste
e produce effetti nell’ordinamento d’origine.
Se vuoi rispettare il trattato dovrai fare tutto ciò che è necessario tra cui l’adattamento
perché pacta sunt servanda. 75
Nel momento in cui si accede alla dottrina dualista, i sistemi sono separati e sono quindi
due realtà diverse. Se tu non provvedi all’adattamento, vai contro all’illecito perchè non si
da modo al trattato di essere riconosciuto come norma giuridica all’interno dello stato.
Se la norma internazionale non viene adattata, comunque ha effetti a livello internazionale
e i trattati vanno rispettati comunque perché Pacta sunt servanda e se si vuole rispettare il
trattato, ci si fa rientrare anche l’adattamento di una precisa norma internazionale.
Metaforicamente l’adattamento é uno strumento normativo che si può collegare un ponte
che consente alle norme internazionali di entrare negli ordinamenti nazionali.
Esistono due procedimenti di adattamento :
-ordinario: presuppone che la norma internazionale venga esattamente riformulata in una
norma interna; norma interna interna di adattamento viene redatta in forma dichiarativa nel
contenuto della norma di diritto internazionale. Quando si tratta di norme non scritte può
creare problemi in più per le difficoltà di dare esatta definizione delle norme non scritte.
In ogni caso si prende il contenuto della norma internazionale e lo si trascrive nella norma
di adattamento; il contenuto della norma di adattamento tende a riprodurre la norma
internazionale (se si trattasse di un accordo internazionale, vorrà dire che si riscrive
l’accordo);
-speciale: si fonda sulla tecnica del rinvio. Cos’è il rinvio? Serve a richiamare la norma
internazionale; tecnica usata in un contesto similare che è diritto internazionale privato. Si
richiama la norma internazionale senza riportarne per iscritto il contenuto: si da
adattamento alla norma x,y.
Da un punto di vista interpretativo certamente i due sistemi presentano luci e ombre: è
preferibile seguire la tecnica speciale del rinvio rispetto al procedimento ordinario che
presuppone la riformulazione della norma internazionale in quella interna. Perchè?
Con il procedimento ordinario (riproduzione del contenuto materiale) sicuramente si offre
uno strumento di chiarezza interpretativa al giudice, che la dovrà rispettare secondo il
contenuto riportato nella legge ordinaria di adattamento. È questo un vantaggio ma ci sono
dei problemi.
Che succede se il legislatore commette un errore nella riproduzione del contenuto della
norma di adattamento? Quell’errore rimane fissato sine vie fino a che il legislatore non
interviene correggendo l’errore interpretativo, senza contare le difficoltà di riscrivere il
contenuto materiale, per iscritto, di una norma non scritta.
*accordi internazionali innanzitutto conclusi in lingua inglese; talvolta si usano anche più
lingue ufficiali*
Se dovesse essere commesso un errore nel procedimento di adattamento, l’errore rimane
fissato nella legge e il giud