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INDIPENDENZA

NB autonomia e indipendenza sono due concetti autonomi.

9

CSM (Consiglio superiore della magistratura)

Si ritiene che l’autonomia della magistratura discenda dall’esistenza del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA che è l’organo di autogoverno.

COMPOSIZIONE (art. 104): il CSM è formato da 3 membri di diritto + dei membri elettivi.

I 3 membri di diritto sono:

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA che è anche presidente del CSM;

 1° PRESIDENTE DELLA CASSAZIONE;

 PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE.

I membri elettivi sono invece: (non sono individuati nel n° é poi il legislatore ordinario a specificare quanti sono i membri

elettivi. (24))

2/3 SONO ELETTI TRA I MAGISTRATI ORDINARI (membri togati. A riguardo è previsto che debbano

 rispettare le diverse componenti e quindi deve esserci un rappresentante per categoria ma la forma di

votazione non è corporative importante è la composizione )

1/3 VIENE ELETTO DAL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE con maggioranza qualificata (scelti tra prof.

 Universitari di materie giuridiche e avvocati che abbiano un certo grado di anzianità). (maggioranze qualificate)

RUOLO (art. 105Cost):

Al CSM sono attribuite: le ASSUNZIONI, le ASSEGNAZIONI, i TRASFERIMENTI e i PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ossia lo STATUS dei magistrati ma il CSM però non decide di queste questioni arbitrariamente, deve decidere in

conformità della legge, vi è quindi una riserva di legge che dà garanzia (art 105 Cost)..

Nel governo della magistratura il CSM è coadiuvato da altri due soggetti: I CONSIGLI GIUDIZIARI e IL CONSIGLIO

DIRETTIVO DELLA CORTE DI CASSAZIONE.

NB anche questi organi sono composti da membri togati e membri laici e rivestono un compito di ausilio rispetto a

quello che è poi il compito del CSM.

I Consigli giudiziari hanno una competenza a livello distrettuale, acquisiscono le conoscenze (pareri documentazione

ecc) che servono poi al CSM per deliberare nelle varie materie (assunzioni, assegnazione ecc.).

Vi è poi un duplice orientamento per quanto riguarda le attribuzioni del CSM, se siano un elenco tassativo o meramente

esemplificativo.

Problema elenco funzioni è tassativo o esplicativo?→ Secondo un impostazione la lista di attribuzioni sarebbe una

lista meramente esemplificativa e il CSM potrebbe disporre di poteri impliciti in ragione della sua natura. Tutti i poteri

che sono funzionali all’espletamento della sua funzione dovrebbero essergli riconosciuti sebbene non espressamente

indicati in Costituzione. Quindi in quanto organo di autogoverno sarebbe titolare di tutti quei poteri che servono alla sua

funzione propria. Dall’altro lato c’è invece chi sostiene che l’elenco sia chiuso e possa essere integrato soltanto da

disposizioni di legge purché non in contrasto con la Costituzione. Vi è quindi una possibilità di espansione dei poteri ma

non di auto espansione dei poteri.

La tesi che appare preferibile è la tesi che circoscrive i poteri del CSM sebbene nella prassi si sia assistito ad un

tentativo di espansione da parte dello stesso CSM attraverso circolari direttive ecc. Per cui serve legge eventualmente

al suo interno secondo quanto previsto dalla Costituzione e nel suo rispetto.

Un’altra questione, appurato che opera una riserva di legge, è se l’intervento del legislatore possa essere talmente

esteso da azzerare gli spazi di discrezionalità del CSM. Cioè esiste riserva di legge la il legislatore può annullare gli

spazi (es può il legislatore stabilire che al magistrato che ha i requisiti possa essere trasferito senza che il CSM

intervenga? )→ L’orientamento che ad oggi prevale è quello per cui la legge può circoscrivere gli spazi di discrezionalità

( es requisiti ) ma non può annullarli, altrimenti si porrebbe un problema di equilibrio tra poteri e il CSM perderebbe i

propri poteri. 10

Questa riserva di legge è ovviamente una RISERVA DI LEGGE STATALE tale interpretazione è stata confermata

anche dalla riforma del titolo V dall’art. 117 Cost. che ribadisce in modo netto che giurisdizione, giustizia amministrativa

e norme processuali attengono alla competenza esclusiva dello Stato.

Bisogna evidenziare un aspetto e cioè sebbene Il CSM sia organo di autogoverno e quindi organo che garanti che

autonomia come abbiamo già detto è un non è un organo che gode di totale autonomia, perché la sua autonomia non è

assoluta ma limitata in primo luogo dalla riserva di legge e in secondo luogo perché nell’esercizio delle sue funzioni si

pone anche in alcune particolari situazioni il MINISTRO DELLA GIUSTIZIA.

Altra caratteristica le delibere del CSM per aver efficacia devono assumere la forma del Decreto Presidenziale che deve

contenere la firma ministeriale. Gli atti del CSM non sono insindacabili (giudice amministrativo o Corte di Cassazione) e

tutto ciò che attiene poi alla formazione, il tirocinio e l’aggiornamento dei Magistrati non è competenza del CSM bensì di

una SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA che è diretta da un comitato di cui fanno parte diverse

componenti del mondo del diritto.

Limiti dell’autonomia del CSM

Rapporto con il Ministro della Giustizia

Accanto all’ art 105 bisogna vedere l’Art. 110 -> afferma che “ ferme le competenze del CSM spettano al Ministro della

Giustizia, l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Come si conciliano le due previsioni? Potremmo pensare ad esempio che il Ministero si occupi del personale delle

cancellerie o degli ufficiali giudiziari e non dei magistrati che sono di pertinenza CSM ma questa non è la risposta

corretta perché in realtà dobbiamo considerare →

Il concetto di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia è un concetto ampio, che comprende tutti i

mezzi necessari all’esercizio delle funzioni giudiziarie.

Sebbene il Ministro non può interferire con le questioni che attengono allo status, ma tutte le questioni che attengono

alla efficiente organizzazione della macchina giudiziaria sono di sua competenza.

Il Ministro non si sostituisce al CSM ma in alcuni casi è previsto che il CSM deliberi su proposta concertata (accordo tra

due organi) del Ministro. Per cui prima che il CSM decida es per assegnazione deve esserci un accordo tra i due.

I rapporti sono anche inversi, nel senso che, il taluni casi è il CSM che interferisce con il Ministro. Il CSM infatti può dare

dei pareri al Ministro su disegni di legge che concernano l’ordinamento giudiziario e l’amministrazione della giustizia.

Vi è poi una questione (su cui si interroga la dottrina ) se il CSM possa dare pareri soltanto al Ministro o anche alle

Camere sui disegni di legge e in secondo luogo se il CSM possa fornire questi pareri indipendentemente da una

richiesta del Ministro oppure no.

La risposta ad entrambe le questioni è NO, la legge prevede che i rapporti siano solo tra CSM e Ministro, non c’è alcun

rapporto tra CSM e parlamento. Per quanto riguarda la seconda questione, si trattai di pareri non vincolanti e in ogni

caso il parere si da quando viene richiesto.

DELIBERE DEL CSM

Per quanto riguarda le delibere del CSM, queste per avere efficacia devono assumere la forma del DECRETO

PRESIDENZIALE e ogni decreto presidenziale deve contenere la controfirma ministeriale.

La controfirma è un atto di recepimento meramente passivo, non c’è nessuna verifica sul merito del contenuto di

quell’atto. Aspetto formale previsto per legge. Allora ci si chiede perché? Perché gli atti del CSM assumono questa

veste perché sono impugnabili davanti al TAR. (Una giurisprudenza recente ha permesso anche che fossero

impugnabili anche quegli atti che non assumono quella veste.)

Gli atti del CSM non sono insindacabili, possono essere sindacati dal giudice amministrativo o dalla Corte di

Cassazione a seconda della natura dell’atto. 11

Il CSM è autonomo però di fatto poi i suoi atti sono censurabili, questo non mette in discussione l’autonomia dell’organo

perché l’impugnabilità è prevista nell’interesse del Magistrato che emana quel provvedimento.

Un ordinamento che prevedesse atti incensurabili sarebbe un ordinamento che non garantisce il diritto di difesa al

Magistrato.

AUTONOMIA DELLE MAGISTRATURE SPECIALI

NB: CSM organo che garantisce autonomia magistratura ORDINARIA) Per cui per le speciali si deve far

riferimento a

Art. 100 comma 3 Cost. -> prevede che la legge assicuri l’indipendenza del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti

nonché dei loro componenti di fronte al Governo.

Art. 108 comma 2 Cost. -> afferma in modo più generale che deve essere garantita l’indipendenza dei giudici speciali.

Mentre l’autonomia della magistratura ordinaria trova copertura a livello costituzionale è quindi è costituzionalmente

fondata (art 105 e ss) per quanto riguarda le giurisdizioni speciali si ha solo un indicazione generale a livello

costituzionale poi si rinvia ad una legge ordinaria.

Gli organi preposti all’autogoverno delle giurisdizioni speciali sono:

a) CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA→ gli atti di questo organo possono

essere impugnati dal TAR, si tratta quindi di una “giurisdizione domestica” di fatto le delibere dell’organo di

controllo, sono sindacate dagli stessi giudici che sono governati da quell’organo.

b) CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA CORTE DEI CONTI

c) CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARI

(domanda in sede di esame Cosa si intende per Autonomia della magistratura)

ART. 104 -> autonomia e INDIPENDENZA

Altro principio fondamentale è INDIPENDENZA

Essere indipendenti significa in generale, poter compiere delle scelte, assumere delle decisioni senza dover tenere

conto delle conseguenze negative di alcun genere.

Questo in generale, poi rapportato agli organi implica che nell’ordinamento sono presenti delle regole che attribuiscono

ad un organo o ad un soggetto la possibilità di operare senza dovere incorrere in relazioni oppure sena dover subire

sanzioni da parti di altri organismi o soggetti.

NB Per quel che riguarda i magistrati va tenuto conto della presenza di una disciplina della responsabilità pur

nell’indipendenza delle scelte e delle decisioni. Esiste un limite oltre il quale si incorre in responsabilità.

Per quanto riguarda la Magistratura ci si chiede se l’indipendenza si riferisca all’intero ORDINE GIUDIZIARO o al

SINGOLO GIUDICE.

Vi è chi sostiene che l’autonomia riguardi l’ordine giudiziario, mentre l’indipendenza riguardi i singoli giudici. Questa

impostazione non può essere accolta perché nel nostro ordinament

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Publisher
A.A. 2016-2017
61 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anuk90 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Rombi Natalia.