Lezione n 1 del 19/9
Il processo penale
Il processo penale richiama l'idea della pena del delitto e delle contravvenzioni. In generale, i reati (delitti e contravvenzioni) turbano l'ordine sociale, per cui:
Processo penale
Serve a punire i delitti e le contravvenzioni. Costituisce lo strumento attraverso il quale si ristabilisce l'ordine violato a causa della commissione di un reato che ha infranto una norma penale sostanziale.
Da un punto di vista strutturale, il processo si sviluppa nel tempo, non è mai istantaneo. La brevità eccessiva non può essere sinonimo di giustizia, si tratta quindi di una sequenza di atti che hanno la funzione di:
- Accertare la violazione
- Ristabilire l'ordine
Il tema del processo è la colpevolezza, il giudice accerta se il reato è stato commesso oppure no. Nel nostro ordinamento vige il principio costituzionale della presunzione della non colpevolezza, quindi se non si riesce a provare la colpevolezza la conclusione è appunto la non colpevolezza.
Art 27 comma 2 costituzione: "L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna effettiva":
- Se viene accertata la non colpevolezza, che si presume apparentemente, le cose sono andate nel migliore dei modi. Ma per l'ordinamento è stato un costo inutile perché il processo è andato a vuoto.
- Se si arriva alla condanna, il processo non finisce ma si va alla fase dell'esecuzione. Ciò che è stato eseguito dal giudice viene eseguito.
Struttura del processo: procedimento e processo
Va fatta subito una distinzione tra processo e procedimento.
A) Il procedimento
Ingloba anche il processo nel senso che:
- Tutto si avvia con la notizia di reato che il p.m. riceve (es. attraverso un verbale di polizia, il referto di un medico, denuncia di un privato ecc.) o che raccoglie di propria iniziativa.
- La prima attività svolta dal p.m. è l'iscrizione della notizia nel registro dei reati.
- Da questo momento partono le indagini preliminari, normalmente è prevista una durata istituzionale di 6 mesi, prorogabili a seconda della gravità del reato a 12 o 24 mesi.
- Al termine di questo periodo, il PM può: o chiedere l'archiviazione (il procedimento viene interrotto) o si esercita l'azione penale che fa partire la fase del processo. In questo caso le modalità di esercizio sono diverse e ci può essere:
- Udienza preliminare: dopo questa ci può essere una sentenza che non autorizza a procedere o il rinvio a giudizio. In questa fase il soggetto può chiedere il patteggiamento o un giudizio abbreviato.
- L'instaurazione di un giudizio speciale immediato o direttissimo (queste due modalità consentono di saltare l'udienza preliminare e di arrivare direttamente al dibattimento) che si verifica in caso di flagranza.
- Il dibattimento
B) Il processo
Vengono considerate parti del processo le fasi che vanno dall'esercizio dell'azione in poi.
I soggetti che si muovono in questa scena nei vari momenti
Fase delle indagini
I soggetti sono cinque:
- Il p.m. (contraddittore dell'indagato)
- La polizia giudiziaria
- Il difensore (il vero potere di indagine del difensore lo si vede disciplinato soltanto a partire dal 2001; in passato la carenza di disciplina faceva sì che le indagini del difensore, per quanto concesse, avessero un peso nullo)
- Persona sottoposta ad indagine (indagato) è il soggetto principale, che dal momento dell'esercizio dell'azione penale diventa imputato e rimane tale fino alla condanna definitiva
- Il giudice che nella fase delle indagini è il G.I.P. (giudice delle indagini preliminari), G.U.P. (giudice dell'udienza preliminare) e il giudice del dibattimento
Fase dell'azione penale
I soggetti sono:
- Il p.m. (contraddittore dell'indagato)
- Il GUP
- Il difensore
- L'imputato (ormai diventato tale e non è solo ingadato)
- La parte civile (può inserirsi) altro soggetto che interviene nella scena penale è la persona offesa che non coincide per forza con il danneggiato del reato. Egli però non riveste molta importanza, per avere più importanza può costituirsi come parte civile.
Fase del dibattimento
I soggetti sono:
- Il p.m. (contraddittore dell'indagato)
- Il giudice del dibattimento
- Il difensore
- L'imputato
- La parte civile
NB: Nell'udienza preliminare il soggetto può optare per un rito alternativo, quindi:
- Patteggiamento (anche se per questa richiesta un altro momento sono le indagini preliminari)
- Giudizio abbreviato
NB: Il giudice può essere una figura monocratica come nel caso del GIP o del GUP o del giudice di pace o collegiale. Anche i tribunali possono essere in composizione monocratica o collegiale (es. corte d'appello o corte d'assise. Questo perché si ritiene che nelle situazioni complicate più teste possano assolvere meglio il compito).
NB: Il p.m. è parte necessaria del processo, è colui che contraddice l'indagato o l'imputato. La sua figura è particolarmente importante in riferimento alle norme costituzionali che lo riguardano, come membro appartenente alla magistratura, in particolare all'art 112 (obbligo di esercizio dell'azione penale).
NB: La persona offesa non coincide sempre con il soggetto danneggiato dal reato. Nel caso in cui i due soggetti (persona offesa e soggetto danneggiato dal reato) coincidano, la persona può assumere un ruolo più importante costituendosi parte civile. Egli è il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma penale. Chi può costituirsi parte civile è chi ha ricevuto un danno dal reato.
(es. Incidente stradale: l'investito è la persona offesa; se muore i danneggiati sono i suoi familiari, altrimenti, se ci sono solo lesioni, l'investito è contemporaneamente danneggiato e persona offesa e può costituirsi parte civile. In questo modo si apre una parentesi di accertamento civile nell'ambito del processo penale. Di solito sono gli avvocati a determinare l'entità del danno risarcibile. Il giudice segue le indicazioni dell'avvocato ma non fa un accertamento specifico.)
NB: Nel caso in cui nel processo si inserisca la parte civile compaiono due figure:
- Responsabile civile (che è tenuto a risarcire il danno causato dall'autore del reato; può essere citato da parte civile o si può costituire spontaneamente. È un soggetto che non ha partecipato alla commissione del reato, ma che è tenuto, es. in ragione di un contratto come un'assicurazione privata).
- La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. È una figura che viene citata dal P.M. o dall'imputato quando il soggetto che è sottoposto a processo è insolubile e garantisce il pagamento della pena pecuniaria.
Modelli processuali
Dall'analisi del sistema processuale penale si capisce se un ordinamento è autoritario o democratico in quanto il processo incide su libertà fondamentali come quella penale.
I modelli processuali cui si ispirano i diversi ordinamenti sono due: accusatorio e inquisitorio. Sono modelli puri che però in pratica, ossia all'interno degli ordinamenti, ricevono l'uno dall'altro e viceversa delle contaminazioni.
1. Accusatorio
Ha cinque caratteristiche:
- Potere di accusa per chiunque, dall'offeso o anche da parte dei suoi congiunti;
- Impossibilità per il giudice di procedere d'ufficio (non ha autonomia nella raccolta delle prove, queste gli sono fornite da chi accusa o dall'accusato), si ha quindi il principio dispositivo "disponibilità delle prove in capo alle parti";
- Principio di pubblicità: gli atti si estrinsecano oralmente (processo orale), prevede il principio di immediatezza: gli atti si svolgono al cospetto del giudice e delle parti; prevede il principio di concentrazione per cui gli atti si succedono in uno spazio di tempo limitato;
- Parità delle parti davanti al giudice che fa da moderatore (è imparziale perché non è lui che cerca le prove);
- Libertà dell'accusato durante tutto il processo.
2. Inquisitorio
Si è affermato nel momento in cui si è scoperta la pecca del sistema accusatorio e cioè la possibilità di accusare in capo a chiunque (si avevano troppe accuse o nessuna). Questo sistema ha quattro caratteristiche:
- Si ingerisce la figura dell'accusatore pubblico - il PM che è un organo dello stato;
- Il giudice interviene automaticamente ed è libero di raccogliere le prove;
- Ci si può rivolgere al giudice anche in via anonima e si ha la segretezza del procedimento, sia interna che esterna;
- Infine, si può avere la carcerazione preventiva in corso di giudizio (in genere sistemi totalitari).
Nella realtà poi si trovano sistemi misti come in Italia, il sistema può essere misto in tre sensi:
- Ha le caratteristiche prevalenti del primo sistema ma con qualche elemento del secondo;
- Sistema diviso a metà tra i due;
- Il procedimento ordinario si caratterizza per elementi speciali. Nel nostro ordinamento il giudizio direttissimo è caratterizzato da un sistema accusatorio puro (infatti manca la parte delle indagini e non vi è alcuna fase segreta; questo è previsto in caso di flagranza di reato). Nei casi ordinari invece è prevista una fase segreta per tutelare le indagini e l'accertamento. Procedimento questo più inquisitorio degli altri.
NB: Il procedimento per decreto: al termine delle indagini viene emanato un decreto penale di condanna, che comporta l'applicazione di una pena pecuniaria. Il soggetto viene a sapere di questo nel momento in cui riceve il decreto penale di condanna: a questo punto si apre il contraddittorio: il soggetto può pretendere un giudizio completo, ma così può rischiare una pena più grave. (tutto può avvenire a sua insaputa e quindi è massimo sistema inquisitorio).
In Italia si ha un sistema misto nel primo e nel terzo senso! Nel primo: pur essendo un sistema prevalentemente accusatorio, viene prevista la carcerazione preventiva che viene chiamata custodia cautelare in carcere = limitazione della libertà in corso di giudizio, caratteristica dei sistemi inquisitori. Nel terzo: al procedimento ordinario prettamente accusatorio si affiancano procedimenti speciali, caratteristici di sistemi puri.
Indicazioni su fonti di come è il sistema
Non viene riportato esplicitamente, né nella convenzione europea dei diritti dell'uomo, né nella costituzione l'obbligo di adottare un sistema inquisitorio o accusatorio, bensì si parla più dell'obbligo di adottare un processo che fornisca determinate garanzie (imparzialità del giudice, il diritto di difesa, la tutela della libertà del soggetto) ed è analizzando queste garanzie viene preferito il sistema accusatorio in quanto caratteristiche assenti nel sistema inquisitorio.
All'interno del nostro CPP all'art 2 si dice: Si deve attivare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio.
Norme
Come si caratterizzano le norme processuali da un punto di vista strutturale? Le norme che disciplinano il procedimento hanno qualche caratteristica particolare rispetto le norme sostanziali oppure no? Intanto se noi prendiamo le norme che disciplinano la notizia criminis e se noi prendiamo a riferimento una distinzione classica tra norme di tutela e norme costruttive dobbiamo collocarle nelle norme costruttive.
Le norme costruttive a loro volta si distinguono in norme di organizzazione e di funzionamento. Mentre è chiaro che le norme penali sostanziali appartengono a norme di tutela, le norme processuali sono norme costruttive di organizzazione o di funzionamento. Se vogliamo la distinzione non è solo legata all'inquadramento per cui:
1) Norme penali sostanziali
Appartengono alle cosiddette norme di tutela, in quanto tutelano i beni giuridici o gli interessi privati o collettivi limitando il comportamento per cui:
- Sono rivolte a chiunque
- Contengono comandi
- Contengono la sanzione per la loro violazione
2) Norme penali processuali
Appartengono alle cosiddette norme costruttive, che a loro volta si distinguono in:
- Norme di organizzazione: istituiscono organi e soggetti
- Norme di funzionamento: regolano il funzionamento dei suddetti organi e soggetti. Le caratteristiche di suddette norme:
- Conferiscono poteri
- Assegnano doveri
- Sono rivolte a soggetti specifici che si muovono sulla scena processuale
- Nel caso di violazione della norma, la sanzione prevista non è quasi mai di tipo personale (sono sanzioni che non si trovano nel codice di PP ma appartengono a qualche codice disciplinare. Inoltre, hanno ricadute solo a livello processuale; altri tipi di ricadute derivano dal fatto che la violazione crea i presupposti per l'applicazione di sanzioni appartenenti a un sistema parallelo che è quello penale o disciplinare.)
La violazione delle norme processuali non è comunque priva di conseguenze. Le conseguenze si hanno a livello di procedimento per cui sui risultati e sugli atti del procedimento (es. può provocare una sanzione disciplinare).
(es. se eseguo un arresto illegalmente commetto reato ma non lo dice norma procedurale ma lo dice il codice penale altro sistema sanzionatorio non lo dice la CPP).
Quali sono allora le sanzioni/violazioni di tipo processuale?
Bisogna fare innanzi tutto una distinzione tra mera irregolarità e invalidità degli atti. Il codice fornisce un modello legale caratterizzato da particolare forma e tempistiche (nel processo la forma è anche sostanza). La fattispecie conforme al modello è valida; la fattispecie che non si conforma al modello potrebbe essere:
- Mera irregolarità: si tratti di un difetto minimo che non incede sull'andamento del processo. Prevale l'interesse della conservazione dell'atto.
- Invalidità degli atti: in questo caso ci sono tre possibilità...
Inammissibilità
Impedisce al giudice di valutare nel merito una richiesta avanzata da una parte, in quanto la richiesta non ha i requisiti previsti dalla legge; in genere sono requisiti di forma (es. l'impugnazione va presentata entro un termine, se in ritardo è inammissibile). L'altra faccia dell'inammissibilità è la decadenza che determina la perdita del potere di compiere un atto (nell'esempio sopra, se presento in ritardo il mio potere di impugnare è decaduto).
Nullità
Colpisce gli atti diversi dalle prove; è la sanzione che viene disciplinata in maniera più dettagliata nel codice art 178 e ss CPP. Può venire in evidenza quando, ad esempio, la composizione del collegio giudicante non rispetta le norme oppure ci sono vizi di notifica.
Inutilizzabilità
È una sanzione che colpisce solo le prove (art 191 CPP, le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate). Tra i divieti stabiliti dalla legge troviamo quello dell'art 188 CPP "Libertà morale della persona nell'assunzione della prova". Non possono essere usati metodi o tecniche idonee ad influire sulla libertà di autodeterminazione (es. macchina della verità).
Esistono poi altre due forme di invalidità "potenti" che sono:
- Inesistenza: sanzione atipica e innominata, non è disciplinata ma colpisce quelle sanzioni talmente macroscopiche da rendere l'atto privo dei requisiti per essere considerato come modello legale; può essere rilevata in qualsiasi momento e non si può sanare.
- Abnormità: sanzione che riguarda gli atti del giudice e del p.m.; si ha quando l'atto risulta particolarmente strano o particolare da essere un abuso o viene usato uno strumento per una finalità che non è la sua. L'atto abnorme consente di ricorrere alla cassazione.
Lezione n 2 del 20/9
Fonti
La costituzione è una forma primaria a livello processuale; in realtà ciò non è stato così scontato. Fino agli anni '70 vi era chi la ometteva dalle fonti o meglio la annoverava tra le fonti complementari anziché tra le fonti sovraordinate, e questo per motivi storici. La Corte costituzionale va a sovrapporsi ad un codice precedente, quello al codice di procedura del '30 che era un codice ispirato a principi autoritari che non si rispecchiano più nelle norme costituzionali.
Per questo si cercava di circoscrivere la portata della costituzione distinguendo le sue norme in due categorie:
- Disposizioni programmatiche: danno un'indicazione di programma;
- Disposizioni precettive: che devono trovare applicazione.
Questa distinzione serviva al fine di ridurre ulteriormente i contrasti tra costituzione e codice e per tutelare un certo tipo di regime. Questa opposizione è stata poi abbandonata e oggi la costituzione costituisce la prima fonte. Questo si ha quindi come risultato di un'evoluzione interpretativa e anche di un'evoluzione di tipo culturale/storico.
Per cui nel nuovo Codice (codice riformato nel 1988) sono state riportate norme della costituzione stessa (es. disciplina sull'arresto ritagliata dalla norma costituzionale dell'art. 13 e portata nel CPP, ciò anche a negazione che le norme costituzionali fossero norme programmatiche e non precettive. In realtà è proprio il contrario.)
Fonti sovranazionali
L'art. 10 della costituzione prevede un adattamento automatico alle norme internazionali generalmente riconosciute, sebbene questo adattamento automatico non possa mai avvenire in violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento. Le fonti internazionali hanno però bisogno di atti interni di adeguamento.
C'è un particolare problema rispetto alla:
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e del cittadino
Problema che possiamo articolare in due sottocategorie:
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