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INDIPENDENZA
NB autonomia e indipendenza sono due concetti autonomi.
9
CSM (Consiglio superiore della magistratura)
Si ritiene che l’autonomia della magistratura discenda dall’esistenza del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA
MAGISTRATURA che è l’organo di autogoverno.
COMPOSIZIONE (art. 104): il CSM è formato da 3 membri di diritto + dei membri elettivi.
I 3 membri di diritto sono:
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA che è anche presidente del CSM;
1° PRESIDENTE DELLA CASSAZIONE;
PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE.
I membri elettivi sono invece: (non sono individuati nel n° é poi il legislatore ordinario a specificare quanti sono i membri
elettivi. (24))
2/3 SONO ELETTI TRA I MAGISTRATI ORDINARI (membri togati. A riguardo è previsto che debbano
rispettare le diverse componenti e quindi deve esserci un rappresentante per categoria ma la forma di
votazione non è corporative importante è la composizione )
1/3 VIENE ELETTO DAL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE con maggioranza qualificata (scelti tra prof.
Universitari di materie giuridiche e avvocati che abbiano un certo grado di anzianità). (maggioranze qualificate)
RUOLO (art. 105Cost):
Al CSM sono attribuite: le ASSUNZIONI, le ASSEGNAZIONI, i TRASFERIMENTI e i PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
ossia lo STATUS dei magistrati ma il CSM però non decide di queste questioni arbitrariamente, deve decidere in
conformità della legge, vi è quindi una riserva di legge che dà garanzia (art 105 Cost)..
Nel governo della magistratura il CSM è coadiuvato da altri due soggetti: I CONSIGLI GIUDIZIARI e IL CONSIGLIO
DIRETTIVO DELLA CORTE DI CASSAZIONE.
NB anche questi organi sono composti da membri togati e membri laici e rivestono un compito di ausilio rispetto a
quello che è poi il compito del CSM.
I Consigli giudiziari hanno una competenza a livello distrettuale, acquisiscono le conoscenze (pareri documentazione
ecc) che servono poi al CSM per deliberare nelle varie materie (assunzioni, assegnazione ecc.).
Vi è poi un duplice orientamento per quanto riguarda le attribuzioni del CSM, se siano un elenco tassativo o meramente
esemplificativo.
Problema elenco funzioni è tassativo o esplicativo?→ Secondo un impostazione la lista di attribuzioni sarebbe una
lista meramente esemplificativa e il CSM potrebbe disporre di poteri impliciti in ragione della sua natura. Tutti i poteri
che sono funzionali all’espletamento della sua funzione dovrebbero essergli riconosciuti sebbene non espressamente
indicati in Costituzione. Quindi in quanto organo di autogoverno sarebbe titolare di tutti quei poteri che servono alla sua
funzione propria. Dall’altro lato c’è invece chi sostiene che l’elenco sia chiuso e possa essere integrato soltanto da
disposizioni di legge purché non in contrasto con la Costituzione. Vi è quindi una possibilità di espansione dei poteri ma
non di auto espansione dei poteri.
La tesi che appare preferibile è la tesi che circoscrive i poteri del CSM sebbene nella prassi si sia assistito ad un
tentativo di espansione da parte dello stesso CSM attraverso circolari direttive ecc. Per cui serve legge eventualmente
al suo interno secondo quanto previsto dalla Costituzione e nel suo rispetto.
Un’altra questione, appurato che opera una riserva di legge, è se l’intervento del legislatore possa essere talmente
esteso da azzerare gli spazi di discrezionalità del CSM. Cioè esiste riserva di legge la il legislatore può annullare gli
spazi (es può il legislatore stabilire che al magistrato che ha i requisiti possa essere trasferito senza che il CSM
intervenga? )→ L’orientamento che ad oggi prevale è quello per cui la legge può circoscrivere gli spazi di discrezionalità
( es requisiti ) ma non può annullarli, altrimenti si porrebbe un problema di equilibrio tra poteri e il CSM perderebbe i
propri poteri. 10
Questa riserva di legge è ovviamente una RISERVA DI LEGGE STATALE tale interpretazione è stata confermata
anche dalla riforma del titolo V dall’art. 117 Cost. che ribadisce in modo netto che giurisdizione, giustizia amministrativa
e norme processuali attengono alla competenza esclusiva dello Stato.
Bisogna evidenziare un aspetto e cioè sebbene Il CSM sia organo di autogoverno e quindi organo che garanti che
autonomia come abbiamo già detto è un non è un organo che gode di totale autonomia, perché la sua autonomia non è
assoluta ma limitata in primo luogo dalla riserva di legge e in secondo luogo perché nell’esercizio delle sue funzioni si
pone anche in alcune particolari situazioni il MINISTRO DELLA GIUSTIZIA.
Altra caratteristica le delibere del CSM per aver efficacia devono assumere la forma del Decreto Presidenziale che deve
contenere la firma ministeriale. Gli atti del CSM non sono insindacabili (giudice amministrativo o Corte di Cassazione) e
tutto ciò che attiene poi alla formazione, il tirocinio e l’aggiornamento dei Magistrati non è competenza del CSM bensì di
una SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA che è diretta da un comitato di cui fanno parte diverse
componenti del mondo del diritto.
Limiti dell’autonomia del CSM
Rapporto con il Ministro della Giustizia
Accanto all’ art 105 bisogna vedere l’Art. 110 -> afferma che “ ferme le competenze del CSM spettano al Ministro della
Giustizia, l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Come si conciliano le due previsioni? Potremmo pensare ad esempio che il Ministero si occupi del personale delle
cancellerie o degli ufficiali giudiziari e non dei magistrati che sono di pertinenza CSM ma questa non è la risposta
corretta perché in realtà dobbiamo considerare →
Il concetto di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia è un concetto ampio, che comprende tutti i
mezzi necessari all’esercizio delle funzioni giudiziarie.
Sebbene il Ministro non può interferire con le questioni che attengono allo status, ma tutte le questioni che attengono
alla efficiente organizzazione della macchina giudiziaria sono di sua competenza.
Il Ministro non si sostituisce al CSM ma in alcuni casi è previsto che il CSM deliberi su proposta concertata (accordo tra
due organi) del Ministro. Per cui prima che il CSM decida es per assegnazione deve esserci un accordo tra i due.
I rapporti sono anche inversi, nel senso che, il taluni casi è il CSM che interferisce con il Ministro. Il CSM infatti può dare
dei pareri al Ministro su disegni di legge che concernano l’ordinamento giudiziario e l’amministrazione della giustizia.
Vi è poi una questione (su cui si interroga la dottrina ) se il CSM possa dare pareri soltanto al Ministro o anche alle
Camere sui disegni di legge e in secondo luogo se il CSM possa fornire questi pareri indipendentemente da una
richiesta del Ministro oppure no.
La risposta ad entrambe le questioni è NO, la legge prevede che i rapporti siano solo tra CSM e Ministro, non c’è alcun
rapporto tra CSM e parlamento. Per quanto riguarda la seconda questione, si trattai di pareri non vincolanti e in ogni
caso il parere si da quando viene richiesto.
DELIBERE DEL CSM
Per quanto riguarda le delibere del CSM, queste per avere efficacia devono assumere la forma del DECRETO
PRESIDENZIALE e ogni decreto presidenziale deve contenere la controfirma ministeriale.
La controfirma è un atto di recepimento meramente passivo, non c’è nessuna verifica sul merito del contenuto di
quell’atto. Aspetto formale previsto per legge. Allora ci si chiede perché? Perché gli atti del CSM assumono questa
veste perché sono impugnabili davanti al TAR. (Una giurisprudenza recente ha permesso anche che fossero
impugnabili anche quegli atti che non assumono quella veste.)
Gli atti del CSM non sono insindacabili, possono essere sindacati dal giudice amministrativo o dalla Corte di
Cassazione a seconda della natura dell’atto. 11
Il CSM è autonomo però di fatto poi i suoi atti sono censurabili, questo non mette in discussione l’autonomia dell’organo
perché l’impugnabilità è prevista nell’interesse del Magistrato che emana quel provvedimento.
Un ordinamento che prevedesse atti incensurabili sarebbe un ordinamento che non garantisce il diritto di difesa al
Magistrato.
AUTONOMIA DELLE MAGISTRATURE SPECIALI
NB: CSM organo che garantisce autonomia magistratura ORDINARIA) Per cui per le speciali si deve far
riferimento a
Art. 100 comma 3 Cost. -> prevede che la legge assicuri l’indipendenza del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti
nonché dei loro componenti di fronte al Governo.
Art. 108 comma 2 Cost. -> afferma in modo più generale che deve essere garantita l’indipendenza dei giudici speciali.
Mentre l’autonomia della magistratura ordinaria trova copertura a livello costituzionale è quindi è costituzionalmente
fondata (art 105 e ss) per quanto riguarda le giurisdizioni speciali si ha solo un indicazione generale a livello
costituzionale poi si rinvia ad una legge ordinaria.
Gli organi preposti all’autogoverno delle giurisdizioni speciali sono:
a) CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA→ gli atti di questo organo possono
essere impugnati dal TAR, si tratta quindi di una “giurisdizione domestica” di fatto le delibere dell’organo di
controllo, sono sindacate dagli stessi giudici che sono governati da quell’organo.
b) CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA CORTE DEI CONTI
c) CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARI
(domanda in sede di esame Cosa si intende per Autonomia della magistratura)
ART. 104 -> autonomia e INDIPENDENZA
Altro principio fondamentale è INDIPENDENZA
Essere indipendenti significa in generale, poter compiere delle scelte, assumere delle decisioni senza dover tenere
conto delle conseguenze negative di alcun genere.
Questo in generale, poi rapportato agli organi implica che nell’ordinamento sono presenti delle regole che attribuiscono
ad un organo o ad un soggetto la possibilità di operare senza dovere incorrere in relazioni oppure sena dover subire
sanzioni da parti di altri organismi o soggetti.
NB Per quel che riguarda i magistrati va tenuto conto della presenza di una disciplina della responsabilità pur
nell’indipendenza delle scelte e delle decisioni. Esiste un limite oltre il quale si incorre in responsabilità.
Per quanto riguarda la Magistratura ci si chiede se l’indipendenza si riferisca all’intero ORDINE GIUDIZIARO o al
SINGOLO GIUDICE.
Vi è chi sostiene che l’autonomia riguardi l’ordine giudiziario, mentre l’indipendenza riguardi i singoli giudici. Questa
impostazione non può essere accolta perché nel nostro ordinament