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MISURE CAUTELARI PERSONALI: FORMA ED ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI
L'applicazione delle misure cautelari personali
Il procedimento con cui sono applicate le misure coercitive ha subito alcune modifiche dall’entrata
in vigore del codice, operate dalla L. 332/1995.
L'applicazione delle misure cautelari personali avviene in due fasi. Nella prima vi è una decisione
del giudice fondata su una richiesta che è presentata dal PM senza che sia sentita la difesa; nella
seconda fase il GIP deve interrogare l'indagato ed il difensore ha diritto di esaminare i verbali degli
atti che sono stati valutati dal giudice.
Le due fasi hanno una caratteristica comune. Il potere di controllo che può essere esercitato dal
giudice è molto limitato; inoltre all'indagato non è riconosciuto il diritto alla prova ed il giudice
decide solo su atti e documenti scritti.
Prima fase: la richiesta del pubblico ministero e la decisione del giudice
La prima fase del procedimento applicativo ha inizio quando il PM chiede per scritto al GIP
l'adozione di una misura cautelare personale, presentandogli gli elementi su cui la richiesta si
fonda e termina quando il giudice prende una decisione sulla richiesta, provvedendo con
ordinanza. La procedura è segreta, e cioè deve svolgersi all'insaputa dell'indagato e del suo
difensore. La struttura del procedimento rispetta il principio della separazione delle funzioni,
secondo cui il PM non ha il potere di limitare la libertà personale dell’indagato. Il PM ha soltanto il
potere di rivolgere una richiesta al GIP, presentandogli gli elementi su cui la richiesta si fonda
(art. 291.1), cioè i verbali degli atti delle indagini preliminari.
La L. 332/1995 ha inserito dei correttivi. In base a tale legge, il PM ha l'obbligo di presentare al
giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le
eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate. Il giudice ha un limite al suo potere di
decidere sulla richiesta presentata dal PM: non può applicare una misura più grave di quella
richiesta. Viceversa, il giudice può applicare sia la misura richiesta, sia una misura meno grave;
ma può anche non applicare misura alcuna, se ritiene che non sussistano le esigenze cautelari o
le condizioni di applicabilità.
Inoltre, la motivazione dei provvedimenti cautelari deve essere esaustiva e deve rispettare una
struttura prefissata. Infatti, l'ordinanza deve contenere l'esposizione delle specifiche esigenze
cautelari e degli specifici indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione
degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza. E il
giudice deve esporre i motivi per i quali sono stati ritenuti rilevanti gli elementi a carico e i motivi
per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa. L'ordinanza è nulla se non
contiene la valutazione degli elementi a carico ed a favore dell'imputato.
Per quanto riguarda l’esecuzione del provvedimento cautelare, l'ordinanza che dispone la custodia
cautelare è eseguita, su incarico del PM, dalla polizia giudiziaria mediante consegna all'imputato di
copia del provvedimento, con avvertimento della facoltà di nominare un difensore di fiducia.
L'ordinanza che dispone una misura non custodiale è notificata all'imputato.
Seconda fase: l'interrogatorio di garanzia
La seconda fase del procedimento applicativo ha inizio nel momento in cui la misura cautelare
personale è eseguita; si conclude con l'interrogatorio davanti al giudice che ha deciso
l'applicazione della misura stessa. Questo interrogatorio nella prassi è denominato di garanzia
perché assume una funzione prevalentemente difensiva. Infatti, al termine di tale atto, il giudice
valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari e quando ne ricorrono le
condizioni, deve provvedere alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.
Il GIP deve depositare immediatamente in cancelleria, insieme all'ordinanza applicativa della
misura, anche la richiesta del PM e gli atti presentati con la stessa. Un avviso di deposito deve
essere notificato al difensore, che può esaminare gli atti in cancelleria ed estrarne copia.
L’interrogatorio di garanzia è un adempimento che deve essere compiuto dal giudice che ha deciso
in ordine all’applicazione della misura coercitiva o interdittiva quando questa è disposta durante le
indagini preliminari, o durante l’udienza preliminare, o fino alla dichiarazione di apertura del
dibattimento.
All’interrogatorio di garanzia deve provvedere il giudice che ha deciso in ordine all’applicazione
della misura cautelare (art. 294.1); quando la misura cautelare è disposta dalla corte d’assise o dal
tribunale, all’interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato
(comma 4bis).
L'interrogatorio condotto dal giudice deve avvenire entro un termine breve: 5 giorni se è disposta la
custodia in carcere; 10 giorni per tutte le altre misure; inoltre, deve svolgersi entro 48 ore se il PM
ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare.
ESTINZIONE DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI
La revoca e la sostituzione delle misure cautelari personali
Il codice prevede tre ipotesi nelle quali può esser modificata la misura cautelare applicata.
Innanzitutto, la revoca deve essere immediatamente disposta: quando si accerti che le condizioni
generali di applicabilità risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti; nonché quando si accerti
che siano venute meno completamente le esigenze cautelari e, quindi, pericolo di inquinamento
delle prova, pericolo di fuga o pericolo del compimento di gravi delitti.
In secondo luogo, la sostituzione in melius della misura (o la sua applicazione con modalità
meno gravose), deve esser disposta: quando le esigenze cautelari, pur non essendo venute meno,
risultano attenuate; quando la misura non appare più proporzionata all'entità del fatto od alla
sanzione che si ritiene potrà essere inflitta.
La revoca e la sostituzione in meluis di regola possono essere disposte dal giudice su richiesta
dell'imputato o del PM ed eccezionalmente possono essere disposte anche d'ufficio nel corso
dell'interrogatorio di garanzia, oppure in udienza o in situazioni ad essa equiparate.
Infine, la sostituzione in peius della misura (o la sua applicazione con modalità più gravose) può
esser disposta dal giudice solo su richiesta del PM: quando le esigenze cautelari risultano essersi
aggravate (art. 299.4); nonché quando l'imputato ha trasgredito alle prescrizioni che concernono la
misura (art. 276).
Le cause dì estinzione delle misure cautelari personali
Le misure cautelari personali si estinguono in due modi differenti:
1. ope iudicis, cioè in seguito ad un provvedimento del giudice che accerta il modificarsi
dei presupposti applicativi (un provvedimento di revoca o di sostituzione);
2. ope legis (di diritto), cioè per perdita di efficacia dovuta al verificarsi di determinati eventi
previsti dalla legge.
L'estinzione del diritto si verifica in vari casi. Innanzitutto, quando per il medesimo fatto e nei
confronti della medesima persona, alla quale è stata applicata la misura, intervenga un
provvedimento anche non definitivo che esclude l'addebito (decreto o ordinanza di archiviazione,
sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento). In secondo luogo, quando sia
decorso il termine massimo di durata della singola misura cautelare prima della definizione del
procedimento con sentenza di condanna irrevocabile. Ancora, quando una misura disposta per
esigenze probatorie non sia rinnovata entro il termine fissato dal giudice nel provvedimento con
sentenza di condanna irrevocabile. Nonché, quando, disposta la misura cautelare coercitiva o
interdittiva, l'imputato non sia stato interrogato dal giudice nel termine indicato dalla legge. Ancora,
quando la misura, disposta dal giudice dichiaratosi incompetente, non è confermata dal giudice
competente entro 20 giorni. Inoltre, quando a seguito di condanna la pena irrogata è stata
dichiarata estinta o è stata condizionalmente sospesa. Infine, quando a seguito di condanna la
pena irrogata è inferiore o eguale alla custodia cautelare già subita.
Quando il giudice accerta la caducazione automatica della misura cautelare per uno dei motivi
appena elencati, egli adotta i provvedimenti necessari per l'immediata cessazione degli effetti della
misura stessa e, se si tratta di custodia cautelare, dispone l'immediata liberazione della persona
interessata.
Le più importanti cause di estinzione delle misure cautelari personali sono: la sentenza di
proscioglimento, che comporta l'immediata perdita di efficacia della misura che sia stata
applicata in riferimento ad un determinato fatto di reato, quando per il medesimo sia stata
pronunciata una sentenza di proscioglimento o un provvedimento analogo (sentenza di non luogo
a procedere o l'archiviazione); nonché il superamento dei termini massimi di durata della
misura.
(segue) Termini massimi di durata della custodia cautelare
A proposito del superamento dei termini massimi di durata della custodia cautelare, il termine
massimo è stato posto allo scopo di attuare due garanzie costituzionali. Infatti, da un lato, l’art. 13,
comma 5 Cost. prevede che la legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva e,
dall’altro, l’art. 27, comma 2 Cost. stabilisce che l’imputato non è considerato colpevole sino alla
condanna definitiva.
La misura cautelare coercitiva rischierebbe di diventare un’anticipazione della sanzione, ove non
fosse previsto un termine massimo per la sua applicazione. L’istituto della decorrenza del termine
serve, pertanto, ad evitare che nell’applicazione pratica sia stravolta la funzione cautelare delle
misure coercitive.
Prendendo in esame solo i termini massimi delle misure coercitive custodiali, occorre premettere
che per le misure non custodiali i termini sono doppi rispetto a quelli previsti per le misure
custodiali, mentre le misure interdittive perdono efficacia dopo 2 mesi dall’inizio della loro
esecuzione.
Non è agevole classificare i termini di custodia cautelare previsti dal codice, poiché prevede varie
tipologie di termini. Da un lato, vi sono i termini massimi intermedi o di fase, ricollegate a
determinate fasi o gradi del procedimento, dall’altro vi è il termine massimo complessivo.
I termini intermedi hanno la caratteristica di essere autonomi tra loro e cioè operano soltanto in
quella determinata fase (o grado) del procedimento. Una volta conclus