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MISURE CAUTELARI PERSONALI: FORMA ED ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI

L'applicazione delle misure cautelari personali

Il procedimento con cui sono applicate le misure coercitive ha subito alcune modifiche dall’entrata

in vigore del codice, operate dalla L. 332/1995.

L'applicazione delle misure cautelari personali avviene in due fasi. Nella prima vi è una decisione

del giudice fondata su una richiesta che è presentata dal PM senza che sia sentita la difesa; nella

seconda fase il GIP deve interrogare l'indagato ed il difensore ha diritto di esaminare i verbali degli

atti che sono stati valutati dal giudice.

Le due fasi hanno una caratteristica comune. Il potere di controllo che può essere esercitato dal

giudice è molto limitato; inoltre all'indagato non è riconosciuto il diritto alla prova ed il giudice

decide solo su atti e documenti scritti.

Prima fase: la richiesta del pubblico ministero e la decisione del giudice

La prima fase del procedimento applicativo ha inizio quando il PM chiede per scritto al GIP

l'adozione di una misura cautelare personale, presentandogli gli elementi su cui la richiesta si

fonda e termina quando il giudice prende una decisione sulla richiesta, provvedendo con

ordinanza. La procedura è segreta, e cioè deve svolgersi all'insaputa dell'indagato e del suo

difensore. La struttura del procedimento rispetta il principio della separazione delle funzioni,

secondo cui il PM non ha il potere di limitare la libertà personale dell’indagato. Il PM ha soltanto il

potere di rivolgere una richiesta al GIP, presentandogli gli elementi su cui la richiesta si fonda

(art. 291.1), cioè i verbali degli atti delle indagini preliminari.

La L. 332/1995 ha inserito dei correttivi. In base a tale legge, il PM ha l'obbligo di presentare al

giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le

eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate. Il giudice ha un limite al suo potere di

decidere sulla richiesta presentata dal PM: non può applicare una misura più grave di quella

richiesta. Viceversa, il giudice può applicare sia la misura richiesta, sia una misura meno grave;

ma può anche non applicare misura alcuna, se ritiene che non sussistano le esigenze cautelari o

le condizioni di applicabilità.

Inoltre, la motivazione dei provvedimenti cautelari deve essere esaustiva e deve rispettare una

struttura prefissata. Infatti, l'ordinanza deve contenere l'esposizione delle specifiche esigenze

cautelari e degli specifici indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione

degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza. E il

giudice deve esporre i motivi per i quali sono stati ritenuti rilevanti gli elementi a carico e i motivi

per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa. L'ordinanza è nulla se non

contiene la valutazione degli elementi a carico ed a favore dell'imputato.

Per quanto riguarda l’esecuzione del provvedimento cautelare, l'ordinanza che dispone la custodia

cautelare è eseguita, su incarico del PM, dalla polizia giudiziaria mediante consegna all'imputato di

copia del provvedimento, con avvertimento della facoltà di nominare un difensore di fiducia.

L'ordinanza che dispone una misura non custodiale è notificata all'imputato.

Seconda fase: l'interrogatorio di garanzia

La seconda fase del procedimento applicativo ha inizio nel momento in cui la misura cautelare

personale è eseguita; si conclude con l'interrogatorio davanti al giudice che ha deciso

l'applicazione della misura stessa. Questo interrogatorio nella prassi è denominato di garanzia

perché assume una funzione prevalentemente difensiva. Infatti, al termine di tale atto, il giudice

valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari e quando ne ricorrono le

condizioni, deve provvedere alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.

Il GIP deve depositare immediatamente in cancelleria, insieme all'ordinanza applicativa della

misura, anche la richiesta del PM e gli atti presentati con la stessa. Un avviso di deposito deve

essere notificato al difensore, che può esaminare gli atti in cancelleria ed estrarne copia.

L’interrogatorio di garanzia è un adempimento che deve essere compiuto dal giudice che ha deciso

in ordine all’applicazione della misura coercitiva o interdittiva quando questa è disposta durante le

indagini preliminari, o durante l’udienza preliminare, o fino alla dichiarazione di apertura del

dibattimento.

All’interrogatorio di garanzia deve provvedere il giudice che ha deciso in ordine all’applicazione

della misura cautelare (art. 294.1); quando la misura cautelare è disposta dalla corte d’assise o dal

tribunale, all’interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato

(comma 4bis).

L'interrogatorio condotto dal giudice deve avvenire entro un termine breve: 5 giorni se è disposta la

custodia in carcere; 10 giorni per tutte le altre misure; inoltre, deve svolgersi entro 48 ore se il PM

ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare.

ESTINZIONE DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI

La revoca e la sostituzione delle misure cautelari personali

Il codice prevede tre ipotesi nelle quali può esser modificata la misura cautelare applicata.

Innanzitutto, la revoca deve essere immediatamente disposta: quando si accerti che le condizioni

generali di applicabilità risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti; nonché quando si accerti

che siano venute meno completamente le esigenze cautelari e, quindi, pericolo di inquinamento

delle prova, pericolo di fuga o pericolo del compimento di gravi delitti.

In secondo luogo, la sostituzione in melius della misura (o la sua applicazione con modalità

meno gravose), deve esser disposta: quando le esigenze cautelari, pur non essendo venute meno,

risultano attenuate; quando la misura non appare più proporzionata all'entità del fatto od alla

sanzione che si ritiene potrà essere inflitta.

La revoca e la sostituzione in meluis di regola possono essere disposte dal giudice su richiesta

dell'imputato o del PM ed eccezionalmente possono essere disposte anche d'ufficio nel corso

dell'interrogatorio di garanzia, oppure in udienza o in situazioni ad essa equiparate.

Infine, la sostituzione in peius della misura (o la sua applicazione con modalità più gravose) può

esser disposta dal giudice solo su richiesta del PM: quando le esigenze cautelari risultano essersi

aggravate (art. 299.4); nonché quando l'imputato ha trasgredito alle prescrizioni che concernono la

misura (art. 276).

Le cause dì estinzione delle misure cautelari personali

Le misure cautelari personali si estinguono in due modi differenti:

1. ope iudicis, cioè in seguito ad un provvedimento del giudice che accerta il modificarsi

dei presupposti applicativi (un provvedimento di revoca o di sostituzione);

2. ope legis (di diritto), cioè per perdita di efficacia dovuta al verificarsi di determinati eventi

previsti dalla legge.

L'estinzione del diritto si verifica in vari casi. Innanzitutto, quando per il medesimo fatto e nei

confronti della medesima persona, alla quale è stata applicata la misura, intervenga un

provvedimento anche non definitivo che esclude l'addebito (decreto o ordinanza di archiviazione,

sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento). In secondo luogo, quando sia

decorso il termine massimo di durata della singola misura cautelare prima della definizione del

procedimento con sentenza di condanna irrevocabile. Ancora, quando una misura disposta per

esigenze probatorie non sia rinnovata entro il termine fissato dal giudice nel provvedimento con

sentenza di condanna irrevocabile. Nonché, quando, disposta la misura cautelare coercitiva o

interdittiva, l'imputato non sia stato interrogato dal giudice nel termine indicato dalla legge. Ancora,

quando la misura, disposta dal giudice dichiaratosi incompetente, non è confermata dal giudice

competente entro 20 giorni. Inoltre, quando a seguito di condanna la pena irrogata è stata

dichiarata estinta o è stata condizionalmente sospesa. Infine, quando a seguito di condanna la

pena irrogata è inferiore o eguale alla custodia cautelare già subita.

Quando il giudice accerta la caducazione automatica della misura cautelare per uno dei motivi

appena elencati, egli adotta i provvedimenti necessari per l'immediata cessazione degli effetti della

misura stessa e, se si tratta di custodia cautelare, dispone l'immediata liberazione della persona

interessata.

Le più importanti cause di estinzione delle misure cautelari personali sono: la sentenza di

proscioglimento, che comporta l'immediata perdita di efficacia della misura che sia stata

applicata in riferimento ad un determinato fatto di reato, quando per il medesimo sia stata

pronunciata una sentenza di proscioglimento o un provvedimento analogo (sentenza di non luogo

a procedere o l'archiviazione); nonché il superamento dei termini massimi di durata della

misura.

(segue) Termini massimi di durata della custodia cautelare

A proposito del superamento dei termini massimi di durata della custodia cautelare, il termine

massimo è stato posto allo scopo di attuare due garanzie costituzionali. Infatti, da un lato, l’art. 13,

comma 5 Cost. prevede che la legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva e,

dall’altro, l’art. 27, comma 2 Cost. stabilisce che l’imputato non è considerato colpevole sino alla

condanna definitiva.

La misura cautelare coercitiva rischierebbe di diventare un’anticipazione della sanzione, ove non

fosse previsto un termine massimo per la sua applicazione. L’istituto della decorrenza del termine

serve, pertanto, ad evitare che nell’applicazione pratica sia stravolta la funzione cautelare delle

misure coercitive.

Prendendo in esame solo i termini massimi delle misure coercitive custodiali, occorre premettere

che per le misure non custodiali i termini sono doppi rispetto a quelli previsti per le misure

custodiali, mentre le misure interdittive perdono efficacia dopo 2 mesi dall’inizio della loro

esecuzione.

Non è agevole classificare i termini di custodia cautelare previsti dal codice, poiché prevede varie

tipologie di termini. Da un lato, vi sono i termini massimi intermedi o di fase, ricollegate a

determinate fasi o gradi del procedimento, dall’altro vi è il termine massimo complessivo.

I termini intermedi hanno la caratteristica di essere autonomi tra loro e cioè operano soltanto in

quella determinata fase (o grado) del procedimento. Una volta conclus

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A.A. 2015-2016
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SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MarkM91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Triggiani Nicola.