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I soggetti del procedimento penale

I soggetti e le parti

Il libro primo del codice ricomprende tra i soggetti del procedimento penale: il giudice; il pubblico ministero; la polizia giudiziaria; l’imputato; la parte civile; il responsabile civile; il civilmente obbligato per la pena pecuniaria; la persona offesa; il difensore.

Sono definiti soggetti coloro che sono titolari di poteri di iniziativa nel procedimento, la cui caratteristica è la titolarità di poteri e facoltà sia nella fase delle indagini preliminari sia nei vari gradi e stadi del processo in senso stretto. Ognuno di tali soggetti è portatore di propri interessi, personali o istituzionali, nella dialettica processuale.

Nel processo vi sono tre soggetti essenziali: il giudice, il P.M. e l’imputato. Non esisterebbe un processo penale se non ci fosse questa triade processuale: accusa, difesa e un giudice terzo chiamato a decidere sulle domande delle parti. Tutti gli altri soggetti sono solo eventuali, nel senso che teoricamente possono anche mancare.

All’interno del concetto di soggetto processuale possiamo ritagliare un concetto più ristretto che è quello di parte processuale: è parte il soggetto nei cui confronti verrà assunta la decisione giurisdizionale. Quindi non tutti i soggetti processuali sono parti processuali. Anche le parti sono necessarie e accessorie. È parte necessaria, innanzitutto, il P.M., che domanda al giudice una decisione che accolga le ragioni dell’accusa e lo fa chiedendo di esercitare l’azione penale in ordine ai capi di accusa a carico dell’imputato. In secondo luogo, l’imputato, che ha una serie di diritti e facoltà processuali per contrastare la tesi del P.M. e far sì che siano accolte le sue ragioni. Infine, il difensore è parte necessaria poiché, nel sistema processuale penale, non è consentita l’autodifesa esclusiva, ma è obbligatoria la difesa tecnica, salvo che in alcuni casi.

È, invece, parte accessoria, in primo luogo, la parte civile, che è il soggetto danneggiato dal reato, ossia il soggetto che ha subito un danno morale o materiale. Non va confuso con la persona offesa dal reato che è la vittima del reato, vale a dire il soggetto titolare del bene giuridico protetto dalla norma penale. Pertanto, non è detto che i due soggetti coincidano: un’ipotesi tipica è l’omicidio in cui la vittima del reato è titolare del bene giuridico perso, mentre i soggetti danneggiati sono i suoi prossimi congiunti che subiscono un danno non solo morale, ma anche materiale, qualora venga a mancare la fonte di sostentamento della famiglia.

Inoltre, il responsabile civile, ossia il titolare dei mezzi giuridici di difesa per resistere alla pretesa della parte civile e, quindi, è il soggetto tenuto a rispondere civilmente per l’illecito commesso dall’imputato. Infine, è parte accessoria il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, che è una parte che vanta diritti difensivi collegati alla sua posizione processuale di ente giuridico, chiamato a rispondere per la pena della multa o dell’ammenda inflitta al condannato, nell’ipotesi in cui questo non sia solvibile e perché questo accada ci deve essere un particolare legame giuridico con l’ente chiamato a rispondere in luogo dell’imputato.

Non sono, infine, parti nel processo: il giudice, che è super partes, la polizia giudiziaria e la persona offesa dal reato.

Il giudice

Il primo soggetto che il codice di procedura penale disciplina è il giudice. Egli è un soggetto processuale, che per la somma di poteri e facoltà di cui è dotato, è per definizione super partes. La sua funzione, volta alla corretta applicazione della legge al fatto – reato, è diversa da quella del pubblico ministero. Infatti, il P.M. è tipicamente il titolare del potere d’accusa, mentre il giudice è titolare del potere decisionale, cioè colui che si pronuncia sul fondamento dell’imputazione.

Il principio del giudice naturale

In base all’art. 25, comma 1 Cost. nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Da tale norma deriva, innanzitutto, il principio della riserva assoluta di legge in materia di competenza. In secondo luogo, il contenuto che devono avere le disposizioni di legge destinate a regolare la competenza, in quanto si prevede che le norme non devono conferire un potere di scelta discrezionale. Infine, il divieto di applicazione retroattiva delle norme concernenti la competenza.

Per quanto riguarda il termine naturale, tradizionalmente, si ritiene che si riferisca al criterio generale che lo radica nel luogo dove è stato compiuto il reato (locus commissi delicti). Questo principio può cedere di fronte a interessi superiori, ad esempio il principio di imparzialità del giudice (art. 111, comma 2 Cost.). È il caso che si verifica quando, nella sede naturale, l’intero ufficio giudiziario appaia, comunque, parziale o sia esposto a pressioni ambientali, nel qual caso opera l’istituto della rimessione.

Tipologie di giudici

I giudici possono essere suddivisi e distinti secondo una molteplicità di criteri. Innanzitutto, sulla base della composizione dell’organo si distingue tra giudici monocratici e giudici collegiali. In secondo luogo, sulla base della sussistenza o meno del rapporto di impiego tra la persona fisica del giudice e lo Stato si distingue tra giudici togati e giudici onorari. I giudici togati sono i giudici di carriera che hanno superato una selezione concorsuale; mentre i giudici onorari svolgono alcune delle funzioni dei giudici monocratici, ma non fanno parte stabilmente della magistratura, pur svolgendo funzioni giurisdizionali e sono nominati dal CSM attraverso una selezione sulla base di determinati titoli. Appartengono a questa categoria: il giudice di pace, i giudici popolari che formano le Corti di assise di primo e secondo grado, gli esperti del tribunale per i minorenni e della corrispondente sezione di corte d’appello per i minorenni.

Sulla base della funzione vi sono i giudici di merito, che hanno una cognizione estesa alla valutazione del fatto, e i giudici di legittimità, che hanno una cognizione limitata ai soli profili di diritto.

Relativamente alla quantità di giurisdizione esercitabile, occorre distinguere tra giudici con giurisdizione piena, che possono sia assolvere sia condannare l’imputato; giudici con giurisdizione semipiena, che non hanno il potere di applicare la pena (es. GUP che può solo prosciogliere o rinviare a giudizio l’imputato); giudici con giurisdizione limitata o ad acta, che interviene per l’adozione di singoli atti del procedimento (es. GIP).

A seconda dell’inquadramento o meno del giudice nell’assetto dell’ordine giudiziario, si distingue tra giudici ordinari, istituiti e regolati dalle norme dell’ordinamento giudiziario, racchiuse nel R.D. 12/1941, e giudici speciali, non inquadrabili nella magistratura ordinaria, come i tribunali militari e la Corte Costituzionale in composizione allargata, integrata da 16 membri laici, nei giudizi a carico del Presidente della Repubblica per alto tradimento e attentato alla Costituzione.

Tre sono gli organi competenti in primo grado, vale a dire: il giudice di pace; il tribunale (in composizione monocratica o collegiale); la corte di assise. Per quanto concerne il secondo grado, laddove sia proposta impugnazione: il tribunale monocratico funge da appello avverso le decisioni del giudice di pace; la corte d’appello è giudice di appello avverso le decisioni emesse dal tribunale; la corte d’assise di appello è il giudice di appello avverso le decisioni emanate dalla corte di assise.

Sia la Corte d’assise, sia la Corte di assise di appello sono integrate dalla presenza di giudici popolari e sono composte da un numero pari di 8 giudici: 6 giudici popolari e 2 giudici togati, dei quali uno è il Presidente e l’altro è il c.d. giudice a latere. Trattandosi di collegi a composizione pari, nel momento in cui all’interno di questi dovesse esserci una parità di giudizi tra quelli a favore e contro, in omaggio al principio del favor rei, prevale la soluzione più favorevole per l’imputato.

Al vertice dell’organizzazione giudiziaria c’è la Corte di cassazione a cui si può ricorrere esclusivamente per questioni di legittimità. La Cassazione, con sede a Roma, ha inoltre una competenza estesa su tutto il territorio nazionale e tra le altre funzioni importante è quella di garantire l’uniforme interpretazione della legge (funzione nomofilattica). Le sentenze della Corte di cassazione hanno valore di indirizzo, sebbene il nostro sistema non riconosca un valore vincolante al precedente. La Cassazione penale è formata da sei sezioni (composte da 5 giudici), ciascuna con una competenza specifica in relazione a determinati reati, più una sezione settima, introdotta di recente, che ha una funzione di filtro delle impugnazioni e che giudica sulla semplice ammissibilità di un ricorso. La Cassazione giudica normalmente a sezioni singole, ma vi sono delle situazioni nelle quali interviene a sezioni unite, in funzione nomofilattica, per dirimere contrasti interpretativi o per prevenirli laddove la questione sia particolarmente controversa o delicata.

La giurisdizione e le questioni pregiudiziali

Il capo I del libro I del codice consta di tre articoli ed è dedicato alla giurisdizione. Questo termine può avere un duplice significato. Infatti può riferirsi alla funzione e all’organo che svolge la funzione.

L’art. 1, rubricato giurisdizione penale, statuisce che la giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice. Dalla lettura di questo articolo ricaviamo che la giurisdizione non è impersonata da un organo unitario; al contrario, il potere giurisdizionale è frazionato in più organi ciascuno dei quali ha una competenza limitata.

I successivi articoli si occupano della cognizione del giudice. Nel momento in cui si deve accertare la responsabilità dell’imputato, il giudice penale può avere la necessità di risolvere una questione pregiudiziale. In senso lato, è pregiudiziale una questione che si pone come antecedente logico-giuridico per pervenire alla decisione; in senso stretto, una questione può dirsi pregiudiziale quando l’iter logico per approdare alla decisione sull’imputazione presuppone la risoluzione di una controversia non appartenente alla diretta cognizione del giudice procedente.

Il codice accoglie la regola secondo la quale il giudice penale ha il potere di risolvere ogni questione da cui dipenda la sua decisione. Ciò costituisce espressione del principio di autosufficienza della giurisdizione penale.

La regola generale è che il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione (art. 2, comma 1) con cognitio incidenter tantum, cioè si limita a risolvere la questione in via incidentale: infatti, l’art. 2, comma 2 precisa che la decisione del giudice penale, che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa e penale, non ha efficacia vincolante in nessun altro processo. Restando al livello delle regole generali vigenti in materia, nel risolvere la questione pregiudiziale, il giudice penale, di regola, non è vincolato ai limiti di prova stabiliti dalle leggi civili. Ciò significa che ci possono essere contrasti con le decisioni di altri giudici: il giudice accetta questa possibilità al fine di contenere la durata del procedimento penale; quale valvola di sicurezza si prevede, in casi tassativi, la possibilità di revisione della sentenza penale di condanna.

Soltanto in due casi il giudice penale deve seguire le regole probatorie speciali vigenti per la specifica materia. Si tratta di situazioni che il legislatore preferisce che siano risolte non dal giudice penale incidentalmente, ma dal giudice civile o amministrativo in quanto particolarmente delicate, che avranno ripercussioni su tutta la vita di relazione di un determinato soggetto. Le eccezioni consistono, innanzitutto, nelle questioni pregiudiziali sullo stato di famiglia e di cittadinanza stabilite dalle leggi civili (art. 193). A conferma di ciò, l’art. 3, comma 4 dispone che la sentenza irrevocabile del giudice civile sullo stato di famiglia e di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel processo penale. La seconda eccezione si ha nelle questioni pregiudiziali civili o amministrative “diverse” da quelle sullo stato di famiglia o di cittadinanza: si tratta delle questioni di cui all’art. 479 rubricato questioni civili o amministrative, assimilabili a quelle pregiudiziali in senso stretto. In particolare è posto come condizione che il giudice civile o amministrativo pronunci una sentenza irrevocabile entro un anno dal momento della sospensione del processo penale.

Per quanto riguarda le altre questioni pregiudiziali che possono sorgere nel corso del processo penale, innanzitutto, quanto alle controversie attinenti alla proprietà dei beni sequestrati o confiscati, il codice ne affida la soluzione al giudice civile. In secondo luogo, sulle questioni relative alla conformità delle leggi (o di atti aventi forza di legge) alla Costituzione, il giudice penale deve provocare l’intervento della Corte costituzionale se la questione è rilevante e non manifestamente infondata (c.d. pregiudiziale di costituzionalità). Infine, il giudice penale può rimettere alla Corte di giustizia dell’Unione europea le questioni relative all’interpretazione del diritto comunitario (c.d. pregiudiziale comunitaria); tuttavia il giudice nazionale ha l’obbligo di adire la Corte di giustizia qualora la questione sorga dinanzi ad un organo giurisdizionale di ultima istanza oppure verta sulla validità di un atto delle istituzioni comunitarie.

Nozione di competenza

Nell’ambito della giurisdizione ordinaria, sono organi della giurisdizione penale: il Giudice di Pace; il Tribunale ordinario (in composizione monocratica o collegiale); la Corte d’Assise; la Corte d’Appello; la Corte d’Assise d’Appello; il G.I.P. e il G.U.P.; il Tribunale per i Minorenni; il magistrato di sorveglianza; la Corte suprema di Cassazione.

La ripartizione delle funzioni tra tali organi, tutti appartenenti alla giurisdizione ordinaria penale, è questione di competenza; al contrario, la suddivisione del potere giurisdizionale tra organi appartenenti ad ordini diversi, è questione di giurisdizione.

In generale con il termine competenza si intende l’insieme delle regole che consentono di distribuire i procedimenti all’interno della giurisdizione ordinaria. L’esigenza di determinazione di tali criteri nasce dalla ripartizione del territorio nazionale in una serie di ambiti territoriali e dalla coesistenza, in uno stesso ambito, di una pluralità di giudici. Ne deriva la necessità di individuare, per ogni procedimento, il suo giudice secondo un duplice criterio di collegamento dello stesso ad una delle circoscrizioni territoriali (competenza per territorio) e, in relazione a queste, ad uno degli organi giudiziari che ivi svolgono la loro funzione (competenza per materia). Esistendo, peraltro, fra l’elevato numero dei procedimenti l’esigenza di una trattazione unitaria di taluni di essi, per particolari ragioni, la competenza territoriale o quella per materia o entrambe subiscono modificazioni allorché uno dei procedimenti attrae, nella cognizione del giudice presso cui esso si incardina, anche gli altri (competenza per connessione).

Competenza per materia

La competenza per materia attiene alla distribuzione dei procedimenti tra i giudici aventi in comune una stessa giurisdizione territoriale. La distribuzione per materia si attua all’interno di un medesimo territorio. Essa è ripartita tra il Tribunale per i minorenni, la Corte d’assise, il Giudice di pace ed il Tribunale, in base a due criteri: un criterio qualitativo, con riferimento al tipo di reato, e un criterio quantitativo, con riferimento alla misura della pena edittale. Circa quest’ultimo criterio, devono essere tenute presenti le regole generali dettate dall’art. 4, il quale dispone che per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

Il Tribunale per i minorenni, composto da 2 giudici togati e da 2 esperti in psicologia/pedagogia e materie analoghe, nominati con decreto dal Capo dello Stato su proposta del Ministro della Giustizia, previa deliberazione del CSM è competente per i reati commessi dai minori di anni 18 (si guarda l’età del tempo del reato). Questa competenza è esclusiva. Se il minore ha commesso il reato insieme ad adulti, per lui la competenza resta radicata nel tribunale dei minorenni.

Alla Corte d’assise è attribuita la competenza a giudicare i reati puniti più gravemente o di maggiore allarme sociale o che più fortemente colpiscono il sentimento della collettività. L’art. 5 dispone che la corte di assise è competente:

  • Per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina, di estorsione, e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti comunque aggravati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 390/1990 (testo unico in materia di sostanze stupefacenti);
  • Per i delitti consumati previsti dagli articoli 579 (omicidio del consenziente), 580 (istigazione o aiuto al suicidio), 584 (omicidio preterintenzionale) del codice penale;
  • Per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse altre situazioni specifiche menzionate nel testo.
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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MarkM91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Triggiani Nicola.
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