UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
Corso di laurea in Funzionario Giudiziario
Amministrativo
DIRITTO PROCESSUALE PENALE
(Docente: Prof. Carlo Fiorio)
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I SOGGETTI DEL
PROCESSO
Statuto Costituzionale dell’imputato
La posizione dell’imputato nell’ambito del processo penale ha una rilevanza che
emerge innanzitutto dalle disposizioni costituzionali, ovvero la Costituzione che è
la carta fondamentale del ns. ordinamento contiene norme e principi che sono
riferibili alla posizione del soggetto nei cui confronti il pubblico ministero formula
l’imputazione cioè nei cui confronti viene formulato un addebito di responsabilità
penale.
La prima norma in rilievo è l’art.24 della Costituzione che fissa il principio
fondamentale di inviolabilità del diritto di difesa 2^ C. la difesa è un diritto
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento; 3^ Comma per i soggetti non
abbienti la legge garantisce con appositi istituti mezzi per agire e difendersi
davanti ad ogni giurisdizione massima esplicazione del diritto di difesa per coloro
i quali non hanno possibilità economiche per pagare l’onorario ai difensori loro
affidati.
Altra norma fondamentale è l’art. 27 che prevede che l’imputato (riferimento
esplicito) non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva trattasi della
presunzione di non colpevolezza che rappresenta il massimo livello di tutela per il
destinatario degli addebiti nel senso che il soggetto, nei cui confronti si svolge il
processo penale, può essere ritenuto definitivamente responsabile della condotta
criminale che gli viene ascritta e che è oggetto dell’ipotesi accusatoria formulata
nel processo penale, solo all’esito del processo solo nel caso di una
determinazione definitiva di responsabilità è previsto nei confronti del soggetto
stesso l’applicazione di una sanzione penale; tutte quelle che sono misure
restrittive della libertà personale che vengono in rilevo nel corso del procedimento
che riguardano la posizione dell’imputato sono definibili misure cautelari
mentre è possibile parlare di pena solo a fronte di una condanna definitiva.
Sempre in tema di norme che delineano lo statuto costituzionale dell’imputato
viene in rilievo la norma di cui all’art. 111 Costituzione, norma che è stato
oggetto di un importante intervento di riforma nel 1999 laddove sono stati inseriti
in Costituzione norme e principi che già da tempo erano desumibili da altre
norme Costituzionali già vigenti nella Convenzione europea per i diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali; tra i principi inseriti nel 111 c’è la garanzia in primo
luogo che il processo si svolga in condizioni di parità, nel contraddittorio tra le
parti, il confronto tra imputato e P.M. si svolga in condizioni di parità dinanzi a
un giudice terzo e imparziale; norme ancora più afferenti alla posizione
dell’imputato si rinvengono nel 3° Comma nel processo penale la legge assicura
che la persona accusata di un reato sia informata nel più breve tempo possibile
dei motivi dell’accusa sollevata a suo carico………(leggere art.) quindi
enunciazione di tutta una serie di garanzie che vengono in rilievo nell’ambito del
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rito penale e che rinvengono in una specifica disciplina nell’ambito di una legge
ordinaria previsioni contenute nel codice di procedura penale.
Altro principio fondamentale attinente alla posizione dell’imputato rinvenibile nel
111 è il principio del contraddittorio che assume una duplice veste, di tipo
oggettivo la prova si formi nel contraddittorio tra le parti, contraddittorio inteso
come metodo di accertamento della verità processuale, e di tipo soggettivo come
garanzia per l’imputato di contraddire di confrontarsi con l’accusatore in
condizioni di parità; sempre nel 4° comma del 111 …(leggere art.) esplicita
previsione attesta la valenza centralità del contraddittorio come garanzia
essenziale per la posizione dell’imputato norma centrale riportata nell’art.526
c.p.p. c.1bis; sempre nel 111 previsto che la prova non si formi nel contraddittorio
per consenso dell’imputato cioè imputato rinuncia alla garanzia, es. nel rito
penale il procedimento speciale del giudizio abbreviato dove la prova sui cui viene
emessa la sentenza di condanna o proscioglimento si forma su atti
unilateralmente assunti raccolti dal PM laddove è lo stesso imputato a chiedere
che il giudizio si svolga con il rito abbreviato.
Ovviamente si rinvengono ulteriori principi previsioni nella Costituzione riferibili
all’imputato ma quelle di cui sopra sono le norme fondamentali che delineano il
cosiddetto statuto costituzionale dell’imputato.
Tra le previsioni contenute nel c.p.p. vanno prese in considerazione le norme
contenute negli artt. 60 e seguenti del codice, norme contenute nel Titolo 4° del
libro I° dedicato ai soggetti del processo penale che si riferiscono in particolare
alla posizione dell’imputato.
L’art. 60 norma che indica quali sono i presupposti ovvero le condizioni in
presenza delle quali il soggetto destinatario degli addebiti assume la qualifica di
imputato che dice..(leggere art.) il 1° comma contempla tutte le possibili forme di
esercizio dell’azione penale da parte del P.M. ovvero dell’organo deputato ad
elevare l’imputazione e a formulare l’ipotesi accusatoria nei cfr. del soggetto cui
viene ascritta una condotta penalmente rilevante, quindi tutte le forme dell’azione
penale:
– rinvio a giudizio che rappresenta l’ipotesi classica dell’azione penale ovvero
quella che viene in rilievo nell’ambito del rito ordinario
accanto ad essa vengono richiamate tutta una serie di forme diverse e ulteriori
dell’esercizio dell’azione penale che assumono una loro rilevanza nei cosiddetti
riti speciali cioè il giudizio immediato, giudizio direttissimo, la richiesta di decreto
penale etc.
Tra queste forme dell’azione penale si distinguono i cosiddetti atti di tipo
postulativo (la richiesta di rinvio a giudizio sottoposta dal P.M. al vaglio del
giudice dell’udienza preliminare, la richiesta di giudizio immediato sottoposta dal
P.M. al vaglio del giudice delle indagini preliminari che valuta se sussistano o
meno le condizioni che il procedimento prosegua davanti al giudice del
dibattimento nelle forme del rito immediato e non si celebri l’udienza preliminare)
cioè sottoposte al vaglio di un giudice;
viceversa vi sono forme di esercizio diretto dell’azione penale come ad es. il rito
direttissimo nell’ambito delle quali il P.M. presenta direttamente l’imputato
davanti al giudice del dibattimento. 3
Sempre nell’art. 60 si prevede nel 2° c. che la qualifica di imputato …(leggere), si
fa riferimento a tutti quei provvedimenti adottati dal giudice che comportano una
definizione del procedimento in corso, nell’ambito dell’azione penale vige un
principio a monte la irretrattabilità dell’azione ovvero nel momento in cui il P.M.
esercita l’azione penale in una delle forme previste dall’art. 60 non può revocare
le proprie determinazioni quindi il procedimento prosegue fino a che non si
arriva a una statuizione che ne determina l’interruzione o la definizione, quindi
la norma fa riferimento alla sentenza di non luogo a procedere che rappresenta
uno dei due epiloghi possibili dell’udienza preliminare, che può concludersi o con
l’adozione di un decreto di rinvio a giudizio che comporta la prosecuzione del
procedimento/processo nel dibattimento ovvero con una sentenza di non
luogo a procedere laddove lo stesso ritenga che non vi siano elementi tali per
sostenere l’accusa in giudizio; la sentenza di non luogo a procedere a norma
dell’art.428 è soggetta ad impugnazione, quindi quando diviene definitiva il
soggetto nei cui cfr. il P.M. aveva formulato l’imputazione perde la sua qualità di
imputato, analogamente quando all’esito del giudizio venga pronunciata una
sentenza di proscioglimento del giudizio e questa diventi irrevocabile cioè non più
soggetta ad impugnazione, così come viceversa ci si trovi di fronte ad una
sentenza di condanna passata in giudicato quando il soggetto perde
definitivamente la qualifica di imputato assumendo quella di condannato cioè
soggetto chiamato ad espiare la pena indicata e quantificata nella sentenza
divenuta definitiva.
Quindi la qualità di imputato attribuita al soggetto dal P.M. con un atto di
esercizio dell’azione penale si conserva per tutto l’arco del procedimento ovvero
del processo fino a che non intervenga una statuizione irrevocabile che determini
o l’interruzione del procedimento (sentenza di non luogo a procedere) ovvero fino
a che non intervenga una sentenza che definisca la posizione dell’imputato o con
una declaratoria di condanna o di proscioglimento anch’esse divenute
irrevocabili
L’art. 60 al c.3 prevede che l’imputato (leggere):
1^ ipotesi il giudice ritiene che non vi siano elementi idonei per sostenere
l’accusa in giudizio la sentenza adottata dal GUP giudice per l’udienza
preliminare, a fronte di questa sentenza ai sensi art.434 sopravvengono o si
scoprono elementi di prova nuovi che soli o unitamente agli elementi di prova già
esistenti possono determinare il rinvio a giudizio quindi sopravvengono ulteriori
risultanze rispetto a quelle inizialmente considerate dal GUP in presenza delle
quali quest’ultimo ritiene che il procedimento debba riprendere il suo corso
quindi gli elementi prospettati dal P.M. dovranno essere rivisitati, quindi laddove
si pervenga ad una revoca di una sentenza di non luogo a procedere il soggetto
che inizialmente aveva fruito di questo provvedimento favorevole di natura
procedimentale riacquista nuovamente la qualità di imputato;
2^ ipotesi dove viene disposta la revisione del processo che presuppone la
fattispecie dell’ipotesi in cui l’imputato sia stato definitivamente condannato
ovvero vi sia stata una sentenza di condanna non più suscettibile di essere
impugnata, laddove ricorrano uno dei casi previsti nell’art. 630 del c.p.p. il
legislatore prevede la possibilità di una revisione del processo quindi di una
riapertura del processo finalizzata alla verifica dei presupposti perché si giunga
ad un proscioglimento del soggetto inizialmente condannato, quindi quando
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ricorrono i casi di revisione di cui all’art.630 il soggetto perde nuovamente la
qualità di condannato e riacquista la qualità di imputato.
L’art. 61 è norma che estende i diritti e le garanzie dell’imputato anche
all’indagato nei cui confronti si svolgono indagini ma a cui non è stata formulata
l’imputazione, quindi il soggetto sottoposto alle indagini è il soggetto il cui
nominativo è stato iscritto nel registro delle notizie di reato ai sensi dell’art. 335
c.p.p. invece imputato il soggetto già iscritto nel registro delle notizie di reato ma
nei cui confronti viene formulata l’imputazione.
Gli art.62, 63, 64 e 65 sono norme fondamentali che delineano diritti e garanzie
dell’imputato nell’ambito del processo.
Art. 62 norma che vieta la testimonianza da parte di terzi relativamente ai
contenuti di dichiarazioni rese dalla persona sottoposta ad indagini cioè
chiunque abbia acquisito dichiarazioni nel corso delle indagini dall’indagato non
può poi riferirne come testimone previsione volta a garantire posizione
dell’indagato la legge prevede che le dichiarazioni rese dall’indagato siano
soggette a specifiche modalità di verbalizzazione e documentazione e solo dopo
aver rispettato queste formalità quanto dichiarato dall’indagato può divenire
processualmente rilevante, ma il divieto di terzi ….è finalizzato anche e
soprattutto a garantire il rispetto al cosiddetto diritto al silenzio cioè il diritto
per l’imputato di non rispondere agli addebiti che gli vengono formulati quindi
norma prevede un divieto assoluto di testimonianza da parte di terzi sulle
dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini nell’ambito del
procedimento ovvio che l’oggetto del divieto è circoscritto alle dichiarazioni che
l’indagato abbia reso nel procedimento che ha ad oggetto l’accertamento di un
fatto attribuito allo stesso indagato, altra previsione art. 350 c.p.p. ….norma che
prevede un principio fondamentale e cioè tutte le volte in cui si assumono
dichiarazioni nei cui cfr. vengono svolte le indagini la polizia giudiziaria deve
prima di tutto rispettare determinate formalità di cui all’art.64 e in più deve
informare l’indagato della necessità che lo stesso venga assistito da un difensore
1^ garanzia che assiste l’indagato peraltro sempre nell’art.350 si prevede che nel
luogo del fatto gli ufficiali di polizia giudiziaria possono anche senza la presenza
del difensore assumere dall’indagato notizie e indicazioni utili (leggere comma 6)
questo divieto di utilizzazione delle dichiarazioni acquisite dall’indagato
nell’immediatezza del fatto rappresenta il divieto più generale di cui all’art. 62.
L’altra norma fondamentale è l’art.63 cioè il divieto di dichiarazioni auto
indizianti, l’art.63 contempla 2 fattispecie, 1° c. l’ipotesi della persona non
sottoposta a indagini venga sentita dalla polizia come persona informata sui fatti
e nel corso delle dichiarazioni emergono degli elementi di verità a suo carico, nel
2° c. altra ipotesi fa riferimento alla persona che già risultava dalle risultanze
investigative disponibili sia al P.M. che alla polizia giudiziaria come persona nei
cui cfr. poteva essere iscritta la notizia di reato o addirittura formulata
l’imputazione; per la 1^ ipotesi la legge prevede che se nel corso ……..ne
interrompe immediatamente l’esame (leggere) quindi se emerge nel….una
responsabilità penale a suo carico l’autorità giudiziaria interrompe
immediatamente l’attività che sta compiendo e avverte che da quel momento in
poi quel soggetto, che prima era una persona informata sui fatti quindi estranea
ai fatti oggetto di accertamento, nei cui confronti potranno essere svolte indagini
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a suo carico e invita quella persona a nominare un difensore e quindi in questa
ipotesi tutte quelle dichiarazioni che il soggetto ha reso precedentemente al
momento in cui ha ricevuto l’avviso non potranno essere utilizzate contro di lui ,
possono essere utilizzate per approfondire profili di responsabilità che riguardino
soggetti terzi rispetto al dichiarante, perché emersi in un contesto in cui non
esistevano elementi di responsabilità a carico dell’interessato (non c’erano le
garanzie come per l’indagato);
l’ipotesi del 2° c. quando il soggetto viene chiamato a dire quello che sa in fase di
indagine sui fatti oggetto di accertamento, già esistevano elementi a suo carico
perché tale soggetto dovesse essere chiamato come indagato o imputato, quindi
una fattispecie patologica cioè sentire una persona che già dovrebbe essere
assistita da specifiche garanzie previste per l’indagato, quindi tutto ciò che
dichiara davanti alla polizia giudiziaria non potrà essere utilizzato ne contro di
lui ne nei cfr. di soggetti terzi quindi una previsione del legislatore di una
radicale inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal soggetto come persona
informata sui fatti ma che in realtà doveva essere ascoltato come indagato o
imputato.
Negli artt. 64 e 65 il legislatore detta una specifica disciplina per l’interrogatorio
cioè l’atto con il quale il soggetto nei cui cfr. vengono svolte le indagini viene
chiamato a dichiarare ciò che sa per i fatti sui cui si procede nei suoi cfr., ma in
realtà l’interrogatorio è concepito dal legislatore come mezzo di natura istruttoria
cioè strumento volto ad accertare i fatti come strumento volto ad apprendere
dall’indagato quanto egli sa rispetto ai fatti oggetto di accertamento,
l’interrogatorio è essenzialmente uno strumento di difesa questo perché il
legislatore evoca la figura dell’interrogatorio anche in altri contesti come ad es.
nell’ambito del procedimento cautelare parlando dell’interrogatorio di garanzia
che è il primo momento di cfr. tra l’accusatore e il soggetto nei cui cfr. è stato
applicato il provvedimento cautelare, soggetto che può interloquire non solo con
il soggetto accusatore ma con il giudice per presentare elementi per tutelare la
sua posizione.
L’art. 64 detta regole generali per lo svolgimento dell’interrogatorio (leggere art.) il
soggetto partecipa all’interrogatorio in modo libero raccontando i fatti a sua
conoscenza; prima che abbia inizio l’interrogatorio l’interrogato deve essere
avvertito innanzitutto del fatto che le sue dichiarazioni potranno essere sempre
utilizzate nei suoi cfr. ed ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, questi
avvisi sono di natura garantista per esercitare il diritto al silenzio cioè l’indagato
non è obbligato a dire la verità (differentemente da quanto accade per il
testimone); altro avvertimento verso l’interrogato è quello relativo al fatto che se
costui renderà dichiarazioni che concernano fatti di responsabilità di soggetti
diversi assumerà in ordine a tali fatti l’ufficio di testimone salve le
incompatibilità di cui all’art.197;
conseguenze della mancata effettuazione di questi avvertimenti sono nel c.3 bis
art.64 sono l’inutilizzabilità radicale delle dichiarazioni rese per il non rispetto di
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