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Il c.p.p. detta delle norme diverse, non ci dice cosa sia una prova, la prova è

dimostrazione, è scientifica quando è ripetibile es. prova molecolare, ematica, del

DNA che ci da un risultato elevatissimo in termini di probabilità che quelle cellule

appartengano a quel soggetto, non ci dice però quando sono state lasciate,

impronta dattiloscopica, inferenza della proprietà di quel DNA di qualche soggetto

ma non ci dice quando, quindi il codice ha optato per un'altra scelta non ci dice

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cos’è una prova ma ci dice cosa è oggetto di prova, l’art. 187 del c.p.p. ci dice che

oggetto della prova sono i fatti che si riferiscono all’imputato all’imputazione alla

pena alla misura di sicurezza, solo questi fatti sono suscettibili di poter essere

valutati nel processo, fatti diversi che attengono ad altri imputati altre

imputazioni non riferibili in maniera diretta all’azione criminosa ovvero all’evento

nesso di causalità non meritano di entrare nel processo penale.

L’art.190 stabilisce un principio correlato al 187, art.190 (leggere norme più

importanti del c.p.p.) la norma iniziale punto fondamentale del c.p.p., il codice del

1988 stabilisce come principio che la prova sia ammessa a richiesta di parte, il

ruolo terzo del giudice estraneo alla vicenda processuale si caratterizza

particolarmente in materia probatoria, abbandoniamo la figura del giudice

istruttore che cerca la prova, qui il giudice è seduto ascolta, sono le parti che

chiedono l’ammissione della prova, in via derogatoria il comma 2 prevede che la

legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse d’ufficio, potere integrativo di

acquisire ulteriori prove che ha il giudice nell’udienza preliminare e nel

dibattimento, mai sostitutivo dell’attività delle parti;

quali sono le prove ammissibili? tutte tranne quelle vietate dalla legge e quelle

che manifestamente sono superflue o irrilevanti. Vietate dalla Legge art.188

(leggere) es. la macchina della verità, il siero della verità sono sistemi strumenti

che in alcune codificazioni è ammissibile per il codice italiano no proprio per

evitare che una persona possa essere costretta a fare delle ammissioni il ns.

principio democratico cardine è quello che la prova debba essere sempre libera,

quindi vietate dalla Legge saranno tutte le tecniche che in qualche misura

tenderanno a mettere il soggetto, la prova dichiarativa che può essere il testimone

ma anche una parte o il coimputato, in una condizione di inferiorità tale da poter

sembrare addirittura quartata.

Il Giudice non deve ammettere le prove che manifestamente siano superflue o

irrilevanti; superflua è la prova che tende ad un risultato già acquisito o

altrimenti acquisibile es. se ho una ricevuta o fattura che automaticamente mi dà

una prova d’alibi prova documentale che certifica un mio alibi o un videotape che

mi ritrae ad un ora certa in un determinato luogo renderà inevitabilmente

superflua altre prove che tenderanno a dimostrare il medesimo risultato es. prove

testimoniali, oppure la richiesta di ammissione di 10 testimoni che debbano

riferire sulla mia presenza in questo luogo in questo momento sarebbe superfluo

bastandone uno solo, un testimone va benissimo per motivare una sentenza

tanto di assoluzione quanto di condanna purchè il giudice dia congrua

motivazione (disciplinata dall’art.546 che impone che il giudice dia conto non solo

delle prove che ha posto a carico della decisione ma anche delle ragioni per cui

non ha ritenuto attendibile le prove contrarie, non basta la mera lista delle prove

è necessario che il giudice indici le ragioni sottese alla scelta)

manifestamente irrilevante è la prova non pertinente è quella che esula dallo

schema dell’art. 187 quella che stabilisce cosa possa essere oggetto di prova

(leggere); il 190 staticamente stabilisce le prove che devono essere ammesse, l’art.

190 bis detta una disciplina derogatoria per i fatti di criminalità organizzata,

abbiamo visto come il codice del 1988 sia stato interpolato nel corso di questo

ventennio anche e soprattutto per fronteggiare la spinta eversiva che viene dalle

organizzazioni criminali, si è creato un doppio binario cioè un insieme di forme

procedimentali alternative per giudicare i reati associativi (associazione mafiosa,

finalizzata al traffico di stupefacenti, dei contrabbandieri, eversione terroristica)

abbracciando anche le emergenze del momento (violenze sessuali,

pedopornografia…) doppio binario con termini indagini preliminari più dilatati,

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un ricorso più agevole alla custodia cautelare in carcere sino a configurarla quasi

obbligatoria, disciplina diversa della proroga delle indagini preliminari funzionale

a che si mantenga il segreto sulle indagini, abbiamo poi una disciplina diversa

sulla conoscibilità da parte dell’interessato dell’iscrizione della notizia criminis,

avremo una disciplina carceraria diversa, abbiamo un requisito della prova in

casi particolari rubrica del 190 bis se il principio fondamentale del codice è che la

prova sia orale e quindi il testimone debba sempre essere esaminato e contro

esaminato dalle due parti laddove si verta in procedimenti relativi ad

associazionismo criminale mafioso terroristico o altri delitti che suscitano un

certo allarme sociale (declinati dall’art.51 c.3 bis c.p.p.) sostanzialmente la prova

non viene ripetuta ma è sufficiente esibire il verbale di precedenti dichiarazioni

es. se in un concorso in detenzione di sostanze stupefacenti i testimoni o

eventuali coimputati sono chiamati a testimoniare affiche io imputato attraverso i

miei legali possa esaminarli, laddove questa imputazione venisse modificata in

associazione a delinquere finalizzata allo spaccio è probabile che quei coimputati

non compaiano più e possano essere veicolate le loro accuse contro di me

semplicemente sulla base di un verbale rispetto al quale la mia difesa è

compressa, questa è una scelta per evitare l’usura del testimone e prolungamenti

eccessivi di dibattimenti soprattutto in fatti molto gravi con conseguenze sulla

decorrenza termini;

norma particolarmente importante art. 191 (leggere) è norma che regola

l’inutilizzabilità probatoria che più che un vizio dell’atto (nullità, inammissibilità)

è una regola di giudizio, nel senso che laddove la prova nasce male, frutto di un

albero avvelenato, il giudice non può legittimamente tenerne conto.

Prospettiva probatoria in chiave dinamica: parliamo del procedimento probatorio

che vede nel dibattimento la sua locazione prioritaria (anche in appello ci potrà

essere un appendice probatoria), l’insieme delle attività argomentative

dibattimentali si articola in una sequenza procedimentale scandita in 3 fasi:

1. richieste di prova (le prove sono ammesse a richiesta di parte) finalizzate a

provocare una decisione processuale sull’ammissibilità della prova

2. l’istruzione dibattimentale volta a rendere possibile e poi l’acquisizione dei mezzi di

prova

3. la discussione finale finalizzata a fornire gli argomenti per la deliberazione

conclusiva al giudice

quindi queste 3 fasi corrispondono alla struttura del procedimento probatorio di

ammissione della prova, assunzione della prova, acquisizione del risultato

probatorio e poi valutazione della prova da parte del giudice

richieste di prova la norma che la disciplina è l’art. 493, che rispetto al testo

originario del 1988 è stato modificato nel 1999 dalla Legge Carotti perché

inizialmente prevedeva un esposizione dei fatti da parte del P.M., esposizione che

avrebbe potuto dare al Giudice degli elementi che invece non avrebbe dovuto

avere (il giudice quanto meno conosce della vicenda tanto più sarà terzo e

imparziale rispetto ad essa, quindi dovrà essere persuaso dei buoni argomenti

delle parti), l’esposizione introduttiva tendeva a inoculare al Giudice delle

conoscenze che era meglio non avesse, per cui oggi non si parla più di esposizione

dei fatti oggetto dell’imputazione ma di indicazione dei fatti che si intendono

provare e richiesta di ammissione, quindi il P.M. che parla per primo perché deve

soddisfare l’onere della prova (l’imputato si presume non colpevole fino alla

sentenza definitiva) è la pubblica accusa che deve provare, al di la di ogni

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ragionevole dubbio, i fatti oggetto dell’imputazione, l’imputato parla per ultimo

anche per lasciare nell’udito del giudice le ultime parole della parte debole;

ma prima della richiesta di prova vi è il presupposto di ammissibilità art. 468

c.p.p. prevede che 7 gg. prima del dibattimento le parti che intendano chiedere

l’ammissione di testimoni, periti, consulenti tecnici, ma anche di verbali di prova

di altri procedimenti di criminalità organizzata, debbano depositare presso la

cancelleria del giudice le cosiddette liste testimoniali cioè l’elenco dei testimoni,

periti….almeno 7 gg. prima del dibattimento, norma che tende a soddisfare in

gergo la discovery cioè per evitare che possano essere introdotte delle prove a

sorpresa, onere stabilito a pena di inammissibilità nel senso che le parti che non

producono queste liste decadono dal potere di richiederle, inammissibilità che

non colpisce la prova ma la richiesta di prova perché il giudice d’ufficio potrà

comunque chiedere l’ammissione di questi testi, inammissibilità temperata

dall’art. 493 c.2 che stabilisce che laddove la parte dimostri che per forza

maggiore non ha potuto indicare le prove richieste nelle liste potrà comunque

chiederne l’ammissione; i criteri di ammissione sono quelli del 190 e 190 bis.

Quindi esaurita la fase di richiesta da parte del P.M., poi la parte civile, il

civilmente obbligato, il responsabile civile e per ultimo l’imputato, il giudice in

camera di consiglio deciderà con ordinanza quali prove ammettere e quali non

ammettere, diciamo che il movimento probatorio è sempre fluido, nel senso che

nel corso dell’istruzione dibattimentale il giudice potrà revocare prove

precedentemente ammesse o ammettere prove precedentemente escluse.

Una volta ritenute rilevanti e non manifestamente superflue si procede alla

assunzione della prova che per le prove dichiarative, esami e letture, è dettata con

modalità piuttosto complesse esame e contoesame, mentre per il documento

tenderà l’assunzione a coincidere con l’acquisizione perché il documento si

depositerà presso il tavolo del giudice e materialmente allegato al fascicolo del

dibattimento; l’esame dei testimoni è condotto direttamente dalle parti si svol

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sergio.parrella.18 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Fiorio Carlo.
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