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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

Corso di laurea in Funzionario Giudiziario

Amministrativo

DIRITTO PROCESSUALE PENALE

(Docente: Prof. Carlo Fiorio)

1

I SOGGETTI DEL

PROCESSO

Statuto Costituzionale dell’imputato

La posizione dell’imputato nell’ambito del processo penale ha una rilevanza che

emerge innanzitutto dalle disposizioni costituzionali, ovvero la Costituzione che è

la carta fondamentale del ns. ordinamento contiene norme e principi che sono

riferibili alla posizione del soggetto nei cui confronti il pubblico ministero formula

l’imputazione cioè nei cui confronti viene formulato un addebito di responsabilità

penale.

La prima norma in rilievo è l’art.24 della Costituzione che fissa il principio

fondamentale di inviolabilità del diritto di difesa 2^ C. la difesa è un diritto

inviolabile in ogni stato e grado del procedimento; 3^ Comma per i soggetti non

abbienti la legge garantisce con appositi istituti mezzi per agire e difendersi

davanti ad ogni giurisdizione massima esplicazione del diritto di difesa per coloro

i quali non hanno possibilità economiche per pagare l’onorario ai difensori loro

affidati.

Altra norma fondamentale è l’art. 27 che prevede che l’imputato (riferimento

esplicito) non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva trattasi della

presunzione di non colpevolezza che rappresenta il massimo livello di tutela per il

destinatario degli addebiti nel senso che il soggetto, nei cui confronti si svolge il

processo penale, può essere ritenuto definitivamente responsabile della condotta

criminale che gli viene ascritta e che è oggetto dell’ipotesi accusatoria formulata

nel processo penale, solo all’esito del processo solo nel caso di una

determinazione definitiva di responsabilità è previsto nei confronti del soggetto

stesso l’applicazione di una sanzione penale; tutte quelle che sono misure

restrittive della libertà personale che vengono in rilevo nel corso del procedimento

che riguardano la posizione dell’imputato sono definibili misure cautelari

mentre è possibile parlare di pena solo a fronte di una condanna definitiva.

Sempre in tema di norme che delineano lo statuto costituzionale dell’imputato

viene in rilievo la norma di cui all’art. 111 Costituzione, norma che è stato

oggetto di un importante intervento di riforma nel 1999 laddove sono stati inseriti

in Costituzione norme e principi che già da tempo erano desumibili da altre

norme Costituzionali già vigenti nella Convenzione europea per i diritti dell’uomo

e delle libertà fondamentali; tra i principi inseriti nel 111 c’è la garanzia in primo

luogo che il processo si svolga in condizioni di parità, nel contraddittorio tra le

parti, il confronto tra imputato e P.M. si svolga in condizioni di parità dinanzi a

un giudice terzo e imparziale; norme ancora più afferenti alla posizione

dell’imputato si rinvengono nel 3° Comma nel processo penale la legge assicura

che la persona accusata di un reato sia informata nel più breve tempo possibile

dei motivi dell’accusa sollevata a suo carico………(leggere art.) quindi

enunciazione di tutta una serie di garanzie che vengono in rilievo nell’ambito del

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rito penale e che rinvengono in una specifica disciplina nell’ambito di una legge

ordinaria previsioni contenute nel codice di procedura penale.

Altro principio fondamentale attinente alla posizione dell’imputato rinvenibile nel

111 è il principio del contraddittorio che assume una duplice veste, di tipo

oggettivo la prova si formi nel contraddittorio tra le parti, contraddittorio inteso

come metodo di accertamento della verità processuale, e di tipo soggettivo come

garanzia per l’imputato di contraddire di confrontarsi con l’accusatore in

condizioni di parità; sempre nel 4° comma del 111 …(leggere art.) esplicita

previsione attesta la valenza centralità del contraddittorio come garanzia

essenziale per la posizione dell’imputato norma centrale riportata nell’art.526

c.p.p. c.1bis; sempre nel 111 previsto che la prova non si formi nel contraddittorio

per consenso dell’imputato cioè imputato rinuncia alla garanzia, es. nel rito

penale il procedimento speciale del giudizio abbreviato dove la prova sui cui viene

emessa la sentenza di condanna o proscioglimento si forma su atti

unilateralmente assunti raccolti dal PM laddove è lo stesso imputato a chiedere

che il giudizio si svolga con il rito abbreviato.

Ovviamente si rinvengono ulteriori principi previsioni nella Costituzione riferibili

all’imputato ma quelle di cui sopra sono le norme fondamentali che delineano il

cosiddetto statuto costituzionale dell’imputato.

Tra le previsioni contenute nel c.p.p. vanno prese in considerazione le norme

contenute negli artt. 60 e seguenti del codice, norme contenute nel Titolo 4° del

libro I° dedicato ai soggetti del processo penale che si riferiscono in particolare

alla posizione dell’imputato.

L’art. 60 norma che indica quali sono i presupposti ovvero le condizioni in

presenza delle quali il soggetto destinatario degli addebiti assume la qualifica di

imputato che dice..(leggere art.) il 1° comma contempla tutte le possibili forme di

esercizio dell’azione penale da parte del P.M. ovvero dell’organo deputato ad

elevare l’imputazione e a formulare l’ipotesi accusatoria nei cfr. del soggetto cui

viene ascritta una condotta penalmente rilevante, quindi tutte le forme dell’azione

penale:

– rinvio a giudizio che rappresenta l’ipotesi classica dell’azione penale ovvero

quella che viene in rilievo nell’ambito del rito ordinario

accanto ad essa vengono richiamate tutta una serie di forme diverse e ulteriori

dell’esercizio dell’azione penale che assumono una loro rilevanza nei cosiddetti

riti speciali cioè il giudizio immediato, giudizio direttissimo, la richiesta di decreto

penale etc.

Tra queste forme dell’azione penale si distinguono i cosiddetti atti di tipo

postulativo (la richiesta di rinvio a giudizio sottoposta dal P.M. al vaglio del

giudice dell’udienza preliminare, la richiesta di giudizio immediato sottoposta dal

P.M. al vaglio del giudice delle indagini preliminari che valuta se sussistano o

meno le condizioni che il procedimento prosegua davanti al giudice del

dibattimento nelle forme del rito immediato e non si celebri l’udienza preliminare)

cioè sottoposte al vaglio di un giudice;

viceversa vi sono forme di esercizio diretto dell’azione penale come ad es. il rito

direttissimo nell’ambito delle quali il P.M. presenta direttamente l’imputato

davanti al giudice del dibattimento. 3

Sempre nell’art. 60 si prevede nel 2° c. che la qualifica di imputato …(leggere), si

fa riferimento a tutti quei provvedimenti adottati dal giudice che comportano una

definizione del procedimento in corso, nell’ambito dell’azione penale vige un

principio a monte la irretrattabilità dell’azione ovvero nel momento in cui il P.M.

esercita l’azione penale in una delle forme previste dall’art. 60 non può revocare

le proprie determinazioni quindi il procedimento prosegue fino a che non si

arriva a una statuizione che ne determina l’interruzione o la definizione, quindi

la norma fa riferimento alla sentenza di non luogo a procedere che rappresenta

uno dei due epiloghi possibili dell’udienza preliminare, che può concludersi o con

l’adozione di un decreto di rinvio a giudizio che comporta la prosecuzione del

procedimento/processo nel dibattimento ovvero con una sentenza di non

luogo a procedere laddove lo stesso ritenga che non vi siano elementi tali per

sostenere l’accusa in giudizio; la sentenza di non luogo a procedere a norma

dell’art.428 è soggetta ad impugnazione, quindi quando diviene definitiva il

soggetto nei cui cfr. il P.M. aveva formulato l’imputazione perde la sua qualità di

imputato, analogamente quando all’esito del giudizio venga pronunciata una

sentenza di proscioglimento del giudizio e questa diventi irrevocabile cioè non più

soggetta ad impugnazione, così come viceversa ci si trovi di fronte ad una

sentenza di condanna passata in giudicato quando il soggetto perde

definitivamente la qualifica di imputato assumendo quella di condannato cioè

soggetto chiamato ad espiare la pena indicata e quantificata nella sentenza

divenuta definitiva.

Quindi la qualità di imputato attribuita al soggetto dal P.M. con un atto di

esercizio dell’azione penale si conserva per tutto l’arco del procedimento ovvero

del processo fino a che non intervenga una statuizione irrevocabile che determini

o l’interruzione del procedimento (sentenza di non luogo a procedere) ovvero fino

a che non intervenga una sentenza che definisca la posizione dell’imputato o con

una declaratoria di condanna o di proscioglimento anch’esse divenute

irrevocabili

L’art. 60 al c.3 prevede che l’imputato (leggere):

1^ ipotesi il giudice ritiene che non vi siano elementi idonei per sostenere

l’accusa in giudizio la sentenza adottata dal GUP giudice per l’udienza

preliminare, a fronte di questa sentenza ai sensi art.434 sopravvengono o si

scoprono elementi di prova nuovi che soli o unitamente agli elementi di prova già

esistenti possono determinare il rinvio a giudizio quindi sopravvengono ulteriori

risultanze rispetto a quelle inizialmente considerate dal GUP in presenza delle

quali quest’ultimo ritiene che il procedimento debba riprendere il suo corso

quindi gli elementi prospettati dal P.M. dovranno essere rivisitati, quindi laddove

si pervenga ad una revoca di una sentenza di non luogo a procedere il soggetto

che inizialmente aveva fruito di questo provvedimento favorevole di natura

procedimentale riacquista nuovamente la qualità di imputato;

2^ ipotesi dove viene disposta la revisione del processo che presuppone la

fattispecie dell’ipotesi in cui l’imputato sia stato definitivamente condannato

ovvero vi sia stata una sentenza di condanna non più suscettibile di essere

impugnata, laddove ricorrano uno dei casi previsti nell’art. 630 del c.p.p. il

legislatore prevede la possibilità di una revisione del processo quindi di una

riapertura del processo finalizzata alla verifica dei presupposti perché si giunga

ad un proscioglimento del soggetto inizialmente condannato, quindi quando

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ricorrono i casi di revisione di cui all’art.630 il soggetto perde nuovamente la

qualità di condannato e riacquista la qualità di imputato.

L’art. 61 è norma che estende i diritti e le garanzie dell’imputato anche

all’indagato nei cui confronti si svolgono indagini ma a cui non è stata formulata

l’imputazione, quindi il soggetto sottoposto alle indagini è il soggetto il cui

nominativo è stato iscritto nel registro delle notizie di reato ai sensi dell’art. 335

c.p.p. invece imputato il soggetto già iscritto nel registro delle notizie di reato ma

nei cui confronti viene formulata l’imputazione.

Gli art.62, 63, 64 e 65 sono norme fondamentali che delineano diritti e garanzie

dell’imputato nell’ambito del processo.

Art. 62 norma che vieta la testimonianza da parte di terzi relativamente ai

contenuti di dichiarazioni rese dalla persona sottoposta ad indagini cioè

chiunque abbia acquisito dichiarazioni nel corso delle indagini dall’indagato non

può poi riferirne come testimone previsione volta a garantire posizione

dell’indagato la legge prevede che le dichiarazioni rese dall’indagato siano

soggette a specifiche modalità di verbalizzazione e documentazione e solo dopo

aver rispettato queste formalità quanto dichiarato dall’indagato può divenire

processualmente rilevante, ma il divieto di terzi ….è finalizzato anche e

soprattutto a garantire il rispetto al cosiddetto diritto al silenzio cioè il diritto

per l’imputato di non rispondere agli addebiti che gli vengono formulati quindi

norma prevede un divieto assoluto di testimonianza da parte di terzi sulle

dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini nell’ambito del

procedimento ovvio che l’oggetto del divieto è circoscritto alle dichiarazioni che

l’indagato abbia reso nel procedimento che ha ad oggetto l’accertamento di un

fatto attribuito allo stesso indagato, altra previsione art. 350 c.p.p. ….norma che

prevede un principio fondamentale e cioè tutte le volte in cui si assumono

dichiarazioni nei cui cfr. vengono svolte le indagini la polizia giudiziaria deve

prima di tutto rispettare determinate formalità di cui all’art.64 e in più deve

informare l’indagato della necessità che lo stesso venga assistito da un difensore

1^ garanzia che assiste l’indagato peraltro sempre nell’art.350 si prevede che nel

luogo del fatto gli ufficiali di polizia giudiziaria possono anche senza la presenza

del difensore assumere dall’indagato notizie e indicazioni utili (leggere comma 6)

questo divieto di utilizzazione delle dichiarazioni acquisite dall’indagato

nell’immediatezza del fatto rappresenta il divieto più generale di cui all’art. 62.

L’altra norma fondamentale è l’art.63 cioè il divieto di dichiarazioni auto

indizianti, l’art.63 contempla 2 fattispecie, 1° c. l’ipotesi della persona non

sottoposta a indagini venga sentita dalla polizia come persona informata sui fatti

e nel corso delle dichiarazioni emergono degli elementi di verità a suo carico, nel

2° c. altra ipotesi fa riferimento alla persona che già risultava dalle risultanze

investigative disponibili sia al P.M. che alla polizia giudiziaria come persona nei

cui cfr. poteva essere iscritta la notizia di reato o addirittura formulata

l’imputazione; per la 1^ ipotesi la legge prevede che se nel corso ……..ne

interrompe immediatamente l’esame (leggere) quindi se emerge nel….una

responsabilità penale a suo carico l’autorità giudiziaria interrompe

immediatamente l’attività che sta compiendo e avverte che da quel momento in

poi quel soggetto, che prima era una persona informata sui fatti quindi estranea

ai fatti oggetto di accertamento, nei cui confronti potranno essere svolte indagini

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a suo carico e invita quella persona a nominare un difensore e quindi in questa

ipotesi tutte quelle dichiarazioni che il soggetto ha reso precedentemente al

momento in cui ha ricevuto l’avviso non potranno essere utilizzate contro di lui ,

possono essere utilizzate per approfondire profili di responsabilità che riguardino

soggetti terzi rispetto al dichiarante, perché emersi in un contesto in cui non

esistevano elementi di responsabilità a carico dell’interessato (non c’erano le

garanzie come per l’indagato);

l’ipotesi del 2° c. quando il soggetto viene chiamato a dire quello che sa in fase di

indagine sui fatti oggetto di accertamento, già esistevano elementi a suo carico

perché tale soggetto dovesse essere chiamato come indagato o imputato, quindi

una fattispecie patologica cioè sentire una persona che già dovrebbe essere

assistita da specifiche garanzie previste per l’indagato, quindi tutto ciò che

dichiara davanti alla polizia giudiziaria non potrà essere utilizzato ne contro di

lui ne nei cfr. di soggetti terzi quindi una previsione del legislatore di una

radicale inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal soggetto come persona

informata sui fatti ma che in realtà doveva essere ascoltato come indagato o

imputato.

Negli artt. 64 e 65 il legislatore detta una specifica disciplina per l’interrogatorio

cioè l’atto con il quale il soggetto nei cui cfr. vengono svolte le indagini viene

chiamato a dichiarare ciò che sa per i fatti sui cui si procede nei suoi cfr., ma in

realtà l’interrogatorio è concepito dal legislatore come mezzo di natura istruttoria

cioè strumento volto ad accertare i fatti come strumento volto ad apprendere

dall’indagato quanto egli sa rispetto ai fatti oggetto di accertamento,

l’interrogatorio è essenzialmente uno strumento di difesa questo perché il

legislatore evoca la figura dell’interrogatorio anche in altri contesti come ad es.

nell’ambito del procedimento cautelare parlando dell’interrogatorio di garanzia

che è il primo momento di cfr. tra l’accusatore e il soggetto nei cui cfr. è stato

applicato il provvedimento cautelare, soggetto che può interloquire non solo con

il soggetto accusatore ma con il giudice per presentare elementi per tutelare la

sua posizione.

L’art. 64 detta regole generali per lo svolgimento dell’interrogatorio (leggere art.) il

soggetto partecipa all’interrogatorio in modo libero raccontando i fatti a sua

conoscenza; prima che abbia inizio l’interrogatorio l’interrogato deve essere

avvertito innanzitutto del fatto che le sue dichiarazioni potranno essere sempre

utilizzate nei suoi cfr. ed ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, questi

avvisi sono di natura garantista per esercitare il diritto al silenzio cioè l’indagato

non è obbligato a dire la verità (differentemente da quanto accade per il

testimone); altro avvertimento verso l’interrogato è quello relativo al fatto che se

costui renderà dichiarazioni che concernano fatti di responsabilità di soggetti

diversi assumerà in ordine a tali fatti l’ufficio di testimone salve le

incompatibilità di cui all’art.197;

conseguenze della mancata effettuazione di questi avvertimenti sono nel c.3 bis

art.64 sono l’inutilizzabilità radicale delle dichiarazioni rese per il non rispetto di

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sergio.parrella.18 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Fiorio Carlo.
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