Il c.p.p. detta delle norme diverse, non ci dice cosa sia una prova, la prova è
dimostrazione, è scientifica quando è ripetibile es. prova molecolare, ematica, del
DNA che ci da un risultato elevatissimo in termini di probabilità che quelle cellule
appartengano a quel soggetto, non ci dice però quando sono state lasciate,
impronta dattiloscopica, inferenza della proprietà di quel DNA di qualche soggetto
ma non ci dice quando, quindi il codice ha optato per un'altra scelta non ci dice
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cos’è una prova ma ci dice cosa è oggetto di prova, l’art. 187 del c.p.p. ci dice che
oggetto della prova sono i fatti che si riferiscono all’imputato all’imputazione alla
pena alla misura di sicurezza, solo questi fatti sono suscettibili di poter essere
valutati nel processo, fatti diversi che attengono ad altri imputati altre
imputazioni non riferibili in maniera diretta all’azione criminosa ovvero all’evento
nesso di causalità non meritano di entrare nel processo penale.
L’art.190 stabilisce un principio correlato al 187, art.190 (leggere norme più
importanti del c.p.p.) la norma iniziale punto fondamentale del c.p.p., il codice del
1988 stabilisce come principio che la prova sia ammessa a richiesta di parte, il
ruolo terzo del giudice estraneo alla vicenda processuale si caratterizza
particolarmente in materia probatoria, abbandoniamo la figura del giudice
istruttore che cerca la prova, qui il giudice è seduto ascolta, sono le parti che
chiedono l’ammissione della prova, in via derogatoria il comma 2 prevede che la
legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse d’ufficio, potere integrativo di
acquisire ulteriori prove che ha il giudice nell’udienza preliminare e nel
dibattimento, mai sostitutivo dell’attività delle parti;
quali sono le prove ammissibili? tutte tranne quelle vietate dalla legge e quelle
che manifestamente sono superflue o irrilevanti. Vietate dalla Legge art.188
(leggere) es. la macchina della verità, il siero della verità sono sistemi strumenti
che in alcune codificazioni è ammissibile per il codice italiano no proprio per
evitare che una persona possa essere costretta a fare delle ammissioni il ns.
principio democratico cardine è quello che la prova debba essere sempre libera,
quindi vietate dalla Legge saranno tutte le tecniche che in qualche misura
tenderanno a mettere il soggetto, la prova dichiarativa che può essere il testimone
ma anche una parte o il coimputato, in una condizione di inferiorità tale da poter
sembrare addirittura quartata.
Il Giudice non deve ammettere le prove che manifestamente siano superflue o
irrilevanti; superflua è la prova che tende ad un risultato già acquisito o
altrimenti acquisibile es. se ho una ricevuta o fattura che automaticamente mi dà
una prova d’alibi prova documentale che certifica un mio alibi o un videotape che
mi ritrae ad un ora certa in un determinato luogo renderà inevitabilmente
superflua altre prove che tenderanno a dimostrare il medesimo risultato es. prove
testimoniali, oppure la richiesta di ammissione di 10 testimoni che debbano
riferire sulla mia presenza in questo luogo in questo momento sarebbe superfluo
bastandone uno solo, un testimone va benissimo per motivare una sentenza
tanto di assoluzione quanto di condanna purchè il giudice dia congrua
motivazione (disciplinata dall’art.546 che impone che il giudice dia conto non solo
delle prove che ha posto a carico della decisione ma anche delle ragioni per cui
non ha ritenuto attendibile le prove contrarie, non basta la mera lista delle prove
è necessario che il giudice indici le ragioni sottese alla scelta)
manifestamente irrilevante è la prova non pertinente è quella che esula dallo
schema dell’art. 187 quella che stabilisce cosa possa essere oggetto di prova
(leggere); il 190 staticamente stabilisce le prove che devono essere ammesse, l’art.
190 bis detta una disciplina derogatoria per i fatti di criminalità organizzata,
abbiamo visto come il codice del 1988 sia stato interpolato nel corso di questo
ventennio anche e soprattutto per fronteggiare la spinta eversiva che viene dalle
organizzazioni criminali, si è creato un doppio binario cioè un insieme di forme
procedimentali alternative per giudicare i reati associativi (associazione mafiosa,
finalizzata al traffico di stupefacenti, dei contrabbandieri, eversione terroristica)
abbracciando anche le emergenze del momento (violenze sessuali,
pedopornografia…) doppio binario con termini indagini preliminari più dilatati,
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un ricorso più agevole alla custodia cautelare in carcere sino a configurarla quasi
obbligatoria, disciplina diversa della proroga delle indagini preliminari funzionale
a che si mantenga il segreto sulle indagini, abbiamo poi una disciplina diversa
sulla conoscibilità da parte dell’interessato dell’iscrizione della notizia criminis,
avremo una disciplina carceraria diversa, abbiamo un requisito della prova in
casi particolari rubrica del 190 bis se il principio fondamentale del codice è che la
prova sia orale e quindi il testimone debba sempre essere esaminato e contro
esaminato dalle due parti laddove si verta in procedimenti relativi ad
associazionismo criminale mafioso terroristico o altri delitti che suscitano un
certo allarme sociale (declinati dall’art.51 c.3 bis c.p.p.) sostanzialmente la prova
non viene ripetuta ma è sufficiente esibire il verbale di precedenti dichiarazioni
es. se in un concorso in detenzione di sostanze stupefacenti i testimoni o
eventuali coimputati sono chiamati a testimoniare affiche io imputato attraverso i
miei legali possa esaminarli, laddove questa imputazione venisse modificata in
associazione a delinquere finalizzata allo spaccio è probabile che quei coimputati
non compaiano più e possano essere veicolate le loro accuse contro di me
semplicemente sulla base di un verbale rispetto al quale la mia difesa è
compressa, questa è una scelta per evitare l’usura del testimone e prolungamenti
eccessivi di dibattimenti soprattutto in fatti molto gravi con conseguenze sulla
decorrenza termini;
norma particolarmente importante art. 191 (leggere) è norma che regola
l’inutilizzabilità probatoria che più che un vizio dell’atto (nullità, inammissibilità)
è una regola di giudizio, nel senso che laddove la prova nasce male, frutto di un
albero avvelenato, il giudice non può legittimamente tenerne conto.
Prospettiva probatoria in chiave dinamica: parliamo del procedimento probatorio
che vede nel dibattimento la sua locazione prioritaria (anche in appello ci potrà
essere un appendice probatoria), l’insieme delle attività argomentative
dibattimentali si articola in una sequenza procedimentale scandita in 3 fasi:
1. richieste di prova (le prove sono ammesse a richiesta di parte) finalizzate a
provocare una decisione processuale sull’ammissibilità della prova
2. l’istruzione dibattimentale volta a rendere possibile e poi l’acquisizione dei mezzi di
prova
3. la discussione finale finalizzata a fornire gli argomenti per la deliberazione
conclusiva al giudice
quindi queste 3 fasi corrispondono alla struttura del procedimento probatorio di
ammissione della prova, assunzione della prova, acquisizione del risultato
probatorio e poi valutazione della prova da parte del giudice
richieste di prova la norma che la disciplina è l’art. 493, che rispetto al testo
originario del 1988 è stato modificato nel 1999 dalla Legge Carotti perché
inizialmente prevedeva un esposizione dei fatti da parte del P.M., esposizione che
avrebbe potuto dare al Giudice degli elementi che invece non avrebbe dovuto
avere (il giudice quanto meno conosce della vicenda tanto più sarà terzo e
imparziale rispetto ad essa, quindi dovrà essere persuaso dei buoni argomenti
delle parti), l’esposizione introduttiva tendeva a inoculare al Giudice delle
conoscenze che era meglio non avesse, per cui oggi non si parla più di esposizione
dei fatti oggetto dell’imputazione ma di indicazione dei fatti che si intendono
provare e richiesta di ammissione, quindi il P.M. che parla per primo perché deve
soddisfare l’onere della prova (l’imputato si presume non colpevole fino alla
sentenza definitiva) è la pubblica accusa che deve provare, al di la di ogni
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ragionevole dubbio, i fatti oggetto dell’imputazione, l’imputato parla per ultimo
anche per lasciare nell’udito del giudice le ultime parole della parte debole;
ma prima della richiesta di prova vi è il presupposto di ammissibilità art. 468
c.p.p. prevede che 7 gg. prima del dibattimento le parti che intendano chiedere
l’ammissione di testimoni, periti, consulenti tecnici, ma anche di verbali di prova
di altri procedimenti di criminalità organizzata, debbano depositare presso la
cancelleria del giudice le cosiddette liste testimoniali cioè l’elenco dei testimoni,
periti….almeno 7 gg. prima del dibattimento, norma che tende a soddisfare in
gergo la discovery cioè per evitare che possano essere introdotte delle prove a
sorpresa, onere stabilito a pena di inammissibilità nel senso che le parti che non
producono queste liste decadono dal potere di richiederle, inammissibilità che
non colpisce la prova ma la richiesta di prova perché il giudice d’ufficio potrà
comunque chiedere l’ammissione di questi testi, inammissibilità temperata
dall’art. 493 c.2 che stabilisce che laddove la parte dimostri che per forza
maggiore non ha potuto indicare le prove richieste nelle liste potrà comunque
chiederne l’ammissione; i criteri di ammissione sono quelli del 190 e 190 bis.
Quindi esaurita la fase di richiesta da parte del P.M., poi la parte civile, il
civilmente obbligato, il responsabile civile e per ultimo l’imputato, il giudice in
camera di consiglio deciderà con ordinanza quali prove ammettere e quali non
ammettere, diciamo che il movimento probatorio è sempre fluido, nel senso che
nel corso dell’istruzione dibattimentale il giudice potrà revocare prove
precedentemente ammesse o ammettere prove precedentemente escluse.
Una volta ritenute rilevanti e non manifestamente superflue si procede alla
assunzione della prova che per le prove dichiarative, esami e letture, è dettata con
modalità piuttosto complesse esame e contoesame, mentre per il documento
tenderà l’assunzione a coincidere con l’acquisizione perché il documento si
depositerà presso il tavolo del giudice e materialmente allegato al fascicolo del
dibattimento; l’esame dei testimoni è condotto direttamente dalle parti si svol
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