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Giudice

NOZIONE DI GIUDICE PENALE = Organo terzo e imparziale che esercita la funzione giurisdizionale nella

materia penale

Davanti a lui viene esercitato il contradittorio (dove due parti contrapposte, accusa e difesa,

interloquiscono tra loro, più altre parti eventuali) , in funzione dell’emissione di un

provvedimento, la sentenza, che ha effetti sulla persona dell’imputato e il passaggio in giudicato, (cioè

diventare tendenzialmente immodificabile).

GIUDICI PENALI ITALIANI

Tribunale = Può pronunciarsi in composizione monocratica (un giudice) o collegiale (tre magistrati).

è un giudice di primo grado e il suo ambito territoriale è il circondario (circa la provincia).

Corte d’assise = Collegio a composizione mista (due magistrat i e sei cittadini comuni).

è il giudice di primo grado per i reati più gravi e il suo ambito territoriale è il circolo (circa la

provincia).

Corte d’appello = Collegio composto da tre magistrati.

è il giudice di secondo grado per le sentenze emesse dal Tribunale.

Il suo ambito territoriale si chiama distretto (circa la regione, comprende i suoi vari circondari);

ce ne sono 26, più 3 sezioni distaccate.

Corte d’assise d’appello = Collegio misto uguale alla Corte d’assise:

è il giudice di secondo grado per le sentenze emesse dalla Corte d’assise. Il suo ambito

territoriale è il distretto.

Corte di cassazione = È il supremo organo giurisdizionale, a cui sono destinati i ricorsi

contro le sentenze delle Corti (anche d’assise) d’appello (terzo grado di giudizio) o quelli contro

le sentenze di primo grado inappellabili o impugnati per saltum direttamente in Cassazione

(secondo grado di giudizio): è a Roma.

Tribunale di sorveglianza = Collegio misto composto da due magistrati e due membri laici

(esperti in Persona sottoposta alle indaginicologia, Persona sottoposta alle indaginichiatria, servizi

sociali o scienze criminali, nominati dal CSM), che ha funzioni di controllo e monitoraggio

sull’esecuzione della pena: c’è né uno presso ogni Corte d’appello.

Tribunale per i minorenni = Collegio misto composto da due magistrati e due membri laici

(un uomo e una donna benemeriti nell’assistenza sociale, esperti di Persona sottoposta alle

indaginicologia, Persona sottoposta alle indaginichiatria e pedagogia),

Giudica tutti coloro che alla commissione del reato non avevano 18 anni: c’è ne uno presso ogni

Corte d’appello (o sezione di Corte d’appello). Il giudice di secondo grado è la Corte d’appello,

sezione per i minorenni.

Giudice di pace = Giudice onorario nominato dal Ministro della Giustizia previa delibera del

CSM,

subordinata a un giudizio di idoneità (dopo un tirocinio di sei mesi), che ha competenza sui

reati meno gravi. Il giudice di secondo grado è il Tribunale in composizione monocratica del

circondario del Giudice di pace.

Tribunale militare = in tempo di pace ha giurisdizione solo sui reati militari commessi dagli

appartenenti alle forze armate.

Corte costituzionale = Giudica solo il Presidente della Repubblica, messo in stato d’accusa

dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta, per alto tradimento o attentato alla

Costituzione.

Competenza

Sono i criteri con cui la legge stabilisce quale giudice deve pronunciarsi su un fatto

concreto.

MA… NB! = Teoricamente, anche la sentenza pronunciata da un giudice incompetente, se non

tempestivamente impugnata, è suscettibile a passare in giudicato e diventare irrevocabile.

TRE CRITERI DI COMPETENZA = MATERIA + TERRITORIO + CONNESSIONE

MATERIA = Il giudice è individuato sulla base della pena irrogabile al reato

oggetto di giudizio.

TERRITORIO = Il giudice è individuato sulla base del luogo in cui è stato commesso

il reato.

CONNESSIONE = Il giudice è individuato sulla base del legame esistente tra più reati o

tra più persone coinvolte nello stesso reato.

+ COMPETENZA FUNZIONALE (elaborata dalla dottrina) = È possibile che un determinato

giudice sia tenuto a pronunciarsi nelle specifiche fasi di un procedimento.

Es: il GIP è un giudice ad acta che interviene eventualmente durante le indagini preliminari;

RILEVABILITÀ DELL’INCOMPETENZA (artt.21-24)

Il giudice ha sempre il potere di dichiarare la propria incompetenza d’ufficio, oppure può essere

eccepita dalle parti:

Prima dell’esercizio dell’azione penale (es: GIP) = Lo fa con ordinanza (e gli a t t i sono restituiti

al PM). L’incompetenza qui ha effetto solo per il provvedimento richiesto (es: misura cautelare o

provvedimento anticipato sulle prove), in quanto il fatto oggetto di giudizio è ancora vago e

può mutare.

Dopo l’esercizio dell’azione penale = Lo fa con sentenza, ma cambiano le conseguenze:

In udienza preliminare o nel dibattimento di primo grado = Gli atti non

 vengono restituiti al PM procedente, ma sono trasmessi al PM competente, che può

promuovere una nuova azione penale.

Nel giudizio di secondo grado = c’è la sentenza di annullamento della sentenza di primo

 grado e la trasmissione degli a t t i ( nelle modalità suddette).

TERMINI PER RILEVARE O ECCEPIRE L’INCOMPETENZA (dopo l’esercizio dell’azione

penale)

Incompetenza per materia = Rilevabile o eccepibile in ogni stato e grado del

procedimento (salvo l’ipotesi in cui è competente un giudice inferiore rispetto al giudice

superiore: qui va rilevata o eccepita prima della dichiarazione di apertura del dibattimento,

subito dopo il primo accertamento sulla regolare costituzione delle parti, ( a pena di

decadenza).

Incompetenza per territorio e per connessione = è rilevabile o eccepibile prima della conclusione

dell’udienza preliminare o, se manca, subito dopo il primo accertamento sulla regolare

costituzione delle parti.

Conseguenze dell’incompetenza sulle prove (art.26) = Le prove acquisite dal giudice

incompetente non sono invalidate (ma le dichiarazioni ripetibili rese al giudice incompetente per

materia possono essere usate solo nell’udienza preliminare o per le contestazioni).

Incompetenza nel procedimento cautelare (art.27) = C’è la trasmissione degli atti al giudice

ritenuto competente da parte di quello che si dichiara incompetente.

COMPETENZA PER MATERIA (artt.4-6)

I reati più gravi sono attribuiti alla Corte d’assise; quelli meno gravi al Giudice di pace;

tutti gli altri al Tribunale. La gravità di un reato è stabilita con criteri sia qualitativi

(tipo di reato) sia quantitativi (pena edittale: si tiene conto del massimo edittale e delle

aggravanti a effetto speciale e che stabiliscono una specie di pena diversa).

Corte d’assise = Reati puniti con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore a 24 anni +

altri reati specifici (es: omicidio volontario, omicidio preterintenzionale, strage con morte di

più persone, sequestro di persona a scopo di rapina, estorsione, terrorismo o eversione con

morte del sequestrato).

Tribunale = Competenza residuale: tutti i reati non assegnati alla Corte d’assise o al Giudice

 di pace

(es: omicidio colposo, reati societari, reati tributari).

Giudice di pace = Alcuni specifici reati meno gravi (es: percosse, ingiuria,

 diffamazione, minaccia).

Sono esclusi da queste competenze tut t i i reat i assegnati ai giudici specializzati (es. Tribunale

per

i minorenni, Tribunale militare).

COMPETENZA PER TERRITORIO (artt.8-10)

Tra i giudici competenti per materia, quello competente per territorio è quello nel cui ambito territoriale

è stato commesso il reato. Questo luogo è stabilito se:

1. Si fa riferimento davantitutto al luogo di consumazione del reato.

2. Se dal fatto deriva la morte di una persona, il luogo è quello in cui è avvenuta

l’azione o l’omissione.

Reato permanente = luogo di consumazione, anche se deriva la morte di una persona.

Delitto tentato = luogo in cui è stato commesso l’ultimo atto a commettere delitto.

Altri criteri sussidiari (se non è possibile stabilire i riferimenti precedenti)

1) giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta parte dell’azione o omissione;

2) giudice del luogo di residenza, dimora o domicilio dell’imputato;

3) giudice del luogo dell’ufficio del PM che per primo ha iscritto la notizia di reato.

Reato commesso all’estero = si usano tutti i criteri suddetti.

Reato commesso interamente all’estero = si usano regole specifiche.

Ci sono alcune deroghe particolari:

In caso in cui un magistrato è imputato, persona sottoposta alle indagini, persona offesa o

danneggiata dal reato e la competenza spetta a un giudice nel distretto della Corte d’appello in

cui

opera il magistrato (art.11)

Giudice competente per materia che ha sede in un diverso capoluogo di distretto della Corte

d’appello (indicata nella tabella di cui all’art.1 disp.att..)

Giudice competente nelle fasi di indagini preliminari e nell’udienza preliminare dei delitt i di

criminalità organizzata (e di altri specifici) (art.328 c.1bis) = giudice del capoluogo di

distretto di Corte d’appello (non quello presso il Tribunale in cui opera il PM competente).

Delitti commessi dal Presidente del Consiglio o dai Ministri nell’esercizio delle loro funzioni =

È competente il giudice ubicato dove ha sede la Corte d’appello nel cui distretto è stato

commesso il delitto.

(Gravi situazioni locali che turbano lo svolgimento del processo = richiesta di rimessione del

processo alla Corte di cassazione, che, se la accoglie, lo attribuisce sulla base della tabella ex art.1

disp.att..)

COMPETENZA PER CONNESSIONE (artt.12-16)

Alcuni processi, variamente collegati tra loro, hanno bisogno di un unico giudice competente, che viene

scelto tra i vari giudici che sarebbero competenti secondo i criteri ordinari.

I collegamenti (casi di connessione; art.12 lett.A-B-C) sono :

reato commesso da più persone in concorso o in cooperazione colposa reato il cui l’evento è

 stato determinato da più persone con condotte indipendenti (es: rapina commessa tre

persone e un palo);

più reati commessi dalla stessa persona con una sola azione o omissione, oppure con più

 azioni o omissioni (es: terrorista che uccide più persone con una bomba);

reati commessi per eseguire o occultare altri reati (es: omicidio e occultamento del

 cadavere).

Non si ha però connessione se uno dei componenti è un minore (Tribunale per i minorenni).

TENDENZIALE PREVALENZA DEL GIUDICE SUPERIORE

Il giudice competente tra:

Corte d’assise vs Tribunale = È competente la Corte d’assise.

Giudice di pace vs Corte d’assise/Tribunale = Sono competenti la Corte d’assise o il Tribunale, ma

solo se c’è un’ipotesi di concorso formale di reati, altrimenti la connessione non opera.

In caso di più giudici competenti per materia, ma diversi per territorio = Il giudice

territorialmente competente per tutti i procedimenti è quello territorialmente competente per il

reato più grave, oppure (in caso di pari gravità) per il reato commesso per primo (i criteri per la

gravità del reato sono stabiliti dall’art.16).

Una deroga: nell’ipotesi di connessione ex art.12 lett.A, se le azioni o omissioni sono state

commesse in luoghi diversi e dal fatto è derivata la morte di una persona, il giudice competente

è quello del luogo in cui si è verificato l’evento.

Corte costituzionale vs giudice ordinario = È competente la Corte costituzionale.

Reati comuni vs reati militari = c’è connessione solo se il reato più grave è quello comune e

l’unico giudice competente è il giudice ordinario, altrimenti la connessione non opera.

La celebrazione simultanea dei processi non opera necessariamente, ma solo se il PM decide di

unificare le indagini o se viene disposta la riunione dei procedimenti.

CONFLITTO DI GIURISDIZIONE O DI COMPETENZA (artt.25, 29-32)

Sia il giudice ordinario sia il giudice speciale (conflitto di giurisdizione), oppure più giudici ordinari

(conflitto di competenza), affermano o negano la propria giurisdizione o competenza.

Come si risolve il conflitto? Se nessuno dei due giudici propone la risoluzione con propria

declaratoria, il conflitto è risolto dalla Corte di cassazione.

La questione viene rimessa alla Corte

dal giudice che per primo rileva il conflitto,

 oppure dal PM presso uno dei due giudici in conflitto,

 oppure da un’altra parte privata.

Il giudice trasmette la documentazione e gli atti necessaria alla risoluzione.

La Cassazione, esaminati i documenti e assunte informazioni, decide con sentenza dopo un

procedimento camerale (ex art.127): la pronuncia è vincolante (salvo modificazioni delle

imputazioni) e non comporta l’inefficacia delle prove già acquisite dal giudice incompetente (ma

le dichiarazioni

ripetibili rese al giudice incompetente per materia possono essere usate solo nell’udienza

preliminare o per le contestazioni).

ATTRIBUZIONI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA O COLLEGIALE (art.33bis-33ter)

Tribunale collegiale = Reati (anche tentati) puniti con la reclusione superiore a 10 anni e + altri

reati indicati in modo specifico, (che altrimenti sarebbero stati attribuiti al monocratico).

Tribunale monocratico = Reati puniti con la reclusione non superiore a 10 anni + altri reati

indicati in modo specifico, (che altrimenti sarebbero stati attribuiti al collegiale).

Es: tra i reati connessi al traffico di stupefacenti (tutti di competenza del Tribunale), quelli più

gravi sono attribuiti al collegiale (produzione e traffico illecito) e quelli meno gravi al

monocratico (associazione finalizzata al traffico illecito).

RILEVABILITÀ DELL’ERRONEA ATTRIBUZIONE (art.33quinquies)

L’erronea attribuzione relativa alla composizione del Tribunale va rilevata o eccepita prima delle

conclusioni dell’udienza preliminare oppure, se non prevista o se l’eccezione è stata

respinta in udienza preliminare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento

(cioè entro il termine previsto per la trattazione delle questioni preliminari ex art.491). (in

questo caso si avrà una riproposizione dell’eccezione),

Per molti reati attribuiti al Tribunale in composizione monocratica, sono previste forme

procedimentali peculiari (contenute nel libro 8 del codice: ad esempio mancanza dell’udienza

preliminare ed emissione della citazione diretta a giudizio da parte del PM) e il termine per la

rilevabilità dell’erronea attribuzione va rapportato a queste procedure: il regime è disciplinato

dagli artt.33sexies-33octies.

Errore tra Tribunale e sezione distaccata (art.163 disp.att.)

È rilevabile fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: il

giudice, se ritiene sussistente l’errore, rimette la questione al Presidente del Tribunale, che si

pronuncia con decreto immotivato e inopponibile.

Incompatibilità/astenzione/ricusazione

INCOMPATIBILITÀ + ASTENSIONE + RICUSAZIONE

Sono istituti a salvaguardia dell’imparzialità del giudice: e in queste ipotesi, il giudice deve

esimersi dall’esercizio della funzione giurisdizionale.

Motivi: compimento di compiti istituzionali + esistenza di peculiari relazioni tra giudice e parti.

INCOMPATIBILITÀ (artt.34-35)

In presenza di una causa di incompatibilità, il giudice è tenuto a formulare dichiarazione di

astensione (art.36 c.1); se non lo fa, le parti possono ricusarlo (art.37 c.1).

Le CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ del giudice sono per:

Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del processo

non può essere giudice negli altri gradi o partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento o

di revisione.

Il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare o ha disposto il

giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso sull’impugnazione

proposta contro la sentenza di non luogo a procedere non può poi più partecipare al giudizio.

Il giudice che nello stesso processo ha esercitato funzioni di PM o ha svolto a t t i di polizia

giudiziaria o è stato difensore, procuratore speciale, curatore, testimone, perito, consulente

tecnico o ha proposto querela, istanza o richiesta o ha deliberato o concorso a deliberare

l’autorizzazione a procedere non può poi più essere giudice nello stesso procedimento.

Il giudice che si è pronunciato sulle misure cautelari personali non può poi più essere giudice

nel dibattimento o nella definizione del processo con rito abbreviato o con applicazione della

pena patteggiata.

Il GIP non può, nello stesso procedimento, tenere l’udienza preliminare o emettere decreto

penale di condanna o, più in generale, partecipare al giudizio.

L’ordinamento giudiziario contiene altre cause di incompatibilità legate a rapporti di parentela o

affinità con avvocati, magistrati e agenti di polizia giudiziaria della stessa sede e altri giudici che

intervengono nello stesso procedimento.

ASTENSIONE (art.36)

Oltre alle cause di incompatibilità, ci sono altre cause di astensione se:

Il giudice ha interesse nel procedimento, oppure una delle parti private o un difensore è

debitore o creditore del giudice, del coniuge o dei figli.

Il giudice è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private, oppure

un difensore, procuratore o curatore di una delle parti private è prossimo congiunto del giudice

o del coniuge.

Il giudice ha dato consigli o manifestato il suo parere sul procedimento fuori dalle sue

funzioni.

Se c’è avversione grave tra il giudice o un suo prossimo congiunto e una delle parti private.

Uno dei prossimi congiunti del giudice o del coniuge è parte privata o offe

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ilPostino44 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Coppetta Maria Grazia.
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