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LE IMPUGNAZIONI

CAPITOLO PRIMO

LE IMPUGNAZIONI IN GENERALE

1. Definizione e classificazione delle impugnazioni.

Le impugnazioni sono strumenti processuali offerti alle parti (ed eccezionalmente, come vedremo, a soggetti che non hanno tale veste) per provocare il controllo su un provvedimento del giudice.

Il codice destina alle impugnazioni un intero libro, il nono, con quattro titoli dedicati, rispettivamente, alle disposizioni generali, all'appello, al ricorso per cassazione e alla revisione. Quest'ultimo istituto, tuttavia, qualificato come mezzo di impugnazione straordinario, in quanto idoneo a sconsacrare il giudicato ove fatti ad esso successivi dimostrino l'ingiustizia di una sentenza di condanna, sarà trattato all'interno della parte concernente l'esecuzione, nonostante la sua collocazione sistematica all'interno del Libro IX del codice: per comprendere meglio il carattere di "straordinarietà" che connota questo mezzo di impugnazione risulta,

infatti, più congruo esaminarlo dopo aver affrontato la cosagiudicata e i limiti alla sua intangibilità. Medesima scelta è stata fatta con riferimentoall'istituto della rescissione del giudicato: istituto volto a ripristinare, nonostante laformazione del giudicato, i diritti e le facoltà processuali di chi è stato condannato in assenzasenza aver mai avuto conoscenza, senza sua colpa, della celebrazione del processo.Tornando alle indicazioni del libro nono, queste non esauriscono, però, la categoria deimezzi di impugnazione, nella quale vanno, altresì, ricondotte: la richiesta di riesame delleordinanze che dispongono una misura coercitiva, la richiesta di revoca della sentenza di nonluogo a procedere, l'opposizione a decreto penale di condanna, il reclamo avverso il decretoo l'ordinanza di archiviazione.L'elencazione dimostra che il legislatore non ha dato unarisposta omogenea ai problemi che con immediatezza evoca ilconcetto di controllo". Edinvero:a) affinché risulti efficace, il "controllo" doVrebbe essere affidato ad un giudice superiore ediverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato. Il sistema, però, apparestrutturato in modo da ritenere che un controllo parimenti efficace possa essere attuatoanche quando venga affidato ad un giudice dello stesso grado rispetto all'autore delprovvedimento.In relazione alla prima evenienza, si parla di mezzi di impugnazione devolutivi e si fariferimento all'appello e al ricorso per cassazione. In relazione alla seconda evenienza, siparla di mezzi di impugnazione non devolutivi e si fa riferimento alla richiesta di riesamedelle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, alla richiesta di revoca della sentenzadi non luogo a procedere, all'opposizione a decreto penale di condanna;b) sebbene il "controllo" sia funzionale alla eliminazione di un asserito errore non è.

Tuttavia, è pensabile che esso possa essere attivato in ogni tempo. Esigenze di certezza impongono, infatti, che ogni vicenda processuale abbia una conclusione oltre la quale essa diventa normalmente immutabile pur se, in ipotesi, persista l'ingiustizia della decisione. Si colloca qui la distinzione dei mezzi di impugnazione in ordinari e straordinari: sono ordinari i mezzi di impugnazione che, se esperiti entro precisi limiti temporali, impediscono che il provvedimento diventi irrevocabile (es., appello, ricorso per cassazione); sono straordinari i mezzi di impugnazione che, come appena precisato, si possono eccezionalmente indirizzare contro una decisione già divenuta irrevocabile (es., revisione).

Con riguardo alle sentenze e ai decreti penali, il concetto di irrevocabilità è fissato dall'art. 648, che così dispone: "sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione".

» (comma 1). Aggiunge l'articolo che« se l'impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso » (comma 2). La disciplina è completata dalla disposizione in base alla quale « il decreto penale di condanna è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile » (comma 3). Del tutto particolare è la posizione delle sentenze di non luogo a procedere, che, quando non sono più soggette a impugnazione, acquistano forza esecutiva (art. 650 comma 2), pur restando possibile per esse, nei casi di cui all'art.

434, la revoca, malgrado sia stato esperitoo non risulti più esperibile il mezzo di impugnazione specificamente indicato dall'art. 428,come modificato dall'art. 1, commi 38-40, 1. 23 giugno 2017, n. 1 c) dal momento che il"controllo" è consentito sul presupposto che l'errore lamentato dall'impugnazione siapossibile, si dovrebbe addebitare al sistema una palese contraddizione ove fosse dispostal'immediata esecuzione di un provvedimento che, con l'impugnazione, si assume evitare undanno che potrebbe risultare irrimediabile il codice stabilisce che, in via ordinaria, i mezzi diimpugnazione siano sospensivi: con la loro proposizione, cioè, resta sospesa l'esecuzionedel provvedimento impugnato. Questa è la regola, la cui eccezione è rappresentata daiimpugnazione non sospensivi, quali la revisione, e le impugnazioni con di provvedimenti inmateria di libertà personale (v. però, l'art. 310 comma 3.

ingiusto. Per2. Impugnabilità oggettiva: A) principio di tassatività; B) abnormità. C) conversionedell'impugnazione.A) Chi prendesse spunto dall'art. 111 Cost., che, eccezion fatta per le sentenze dei tribunalimilitari di guerra, sancisce solennemente che contro le sentenze e contro i provvedimentisulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempreammesso ricorso in cassazione per violazione di legge » (comma 7), potrebbe essereindotto a ritenere legato a scelte obbligate il tema dell'impugnabilità oggettiva. L'impressione,però, si scontra con la constatazione che il predetto art. 111 Cost. non esaurisce né latipologia dei provvedimenti del giudice né quella dei mezzi di impugnazione. Non puòdestare stupore, quindi, che, malgrado l'apertura" della norma costituzionale, l'art. 568consacri il c.d. principio di tassatività delle impugnazioni,

così formulato:

«la legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati» (comma 1).

Tanto più che il contenuto dell'art. 111 Cost. viene integralmente recepito dallo stesso art. 568, che continua nel modo seguente: «sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'art. 28» (comma 2).

Il quadro, a questo punto, è sufficientemente chiaro: la generale ricorribilità delle sentenze e dei provvedimenti sulla libertà personale restringe l'operatività del principio di tassatività ai mezzi diversi dal ricorso per cassazione e ai provvedimenti diversi dalle sentenze che non

riguardino la libertà personale. Unasentenza, quindi, in tanto sarà appellabile, in quanto una norma riconosca in modo specifico l'esperibilità di tale mezzo di impugnazione. Con riguardo alle sentenze, va ulteriormente precisato che l'art. 568 comma 2 esclude dalla generale ricorribilità "quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'art. 28". L'eccezione si spiega con il fatto che, per le sentenze in tema di competenza, la via alla cassazione è già appositamente prevista attraverso il rito dei conflitti. Per i provvedimenti diversi dalle sentenze occorre distinguere secondo che essi riguardino o meno la libertà personale. Nel primo caso, infatti, varrà per questi provvedimenti quanto detto a proposito delle sentenze. Essi, quindi, saranno sempre ricorribili per cassazione, e potranno essere sottoposti ad altri mezzi di impugnazione nellamisura in cui ciò sia consentito da una esplicita previsione normativa (v., per l'ammissibilità del "riesame", l'art. 309 e, per l'ammissibilità dell'appello de libertate, l'art. 310). Per i provvedimenti diversi dalle sentenze e che non riguardino la libertà personale, l'impugnabilità resta, invece, subordinata alle indicazioni dell'art. 568 comma 1: è la legge a stabilire, caso per caso, quali sono soggetti ad impugnazione e a determinare il mezzo con cui possono essere impugnati; il silenzio serbato dalla legge sarà, quindi, di ostacolo alla loro impugnabilità. B) La conclusione è legata, come è ovvio, a provvedimenti tipici, a provvedimenti, cioè, che il legislatore ha previsto e in ordine ai quali ha disposto l'inoppugnabilità. Quid, invece, nel caso in cui il giudice abbia ad adottare un provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto,non solo l'atto che è completamente estraneo all'ordinamento processuale penale, ma anche quello che, pur essendo formalmente previsto, si discosta in modo significativo dal suo scopo e dalla sua finalità. In entrambi i casi, l'abnormità dell'atto comporta la sua inammissibilità nel processo e la necessità di ricorrere alla cassazione per eliminarlo. L'abnormità dell'atto può essere determinata da diversi fattori, come ad esempio la sua struttura insolita o il suo contenuto irrazionale. In ogni caso, l'abnormità rende l'atto incompatibile con l'ordinamento processuale e richiede un intervento straordinario per eliminarlo. In conclusione, l'abnormità di un atto nel processo penale è un concetto che permette di superare le limitazioni dell'ordinamento e di garantire la corretta applicazione delle norme.llegalità, diventa un abuso di potere. Questo comportamento è inaccettabile e va condannato senza esitazione. È fondamentale che le istituzioni e i loro rappresentanti agiscano sempre nel rispetto delle leggi e dei diritti dei cittadini. Solo così si può garantire una società giusta e democratica.
Dettagli
A.A. 2020-2021
675 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher stefania99pipitone di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Mangiaracina Annalisa.