Fonti del diritto processuale penale
Si distinguono le fonti interne dalle fonti internazionali:
Fonti interne
- Costituzione: di cui assumono rilevanza diversi articoli:
Art 2: Riconosce e garantisce i diritti fondamentali dell’uomo (anche la libertà).
Art 3: Riconosce a tutti i cittadini (tutte le persone) pari dignità sociale ed uguaglianza dinanzi alla legge, il secondo comma sancisce che è compito della repubblica rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano la libertà e l’uguaglianza, per cui tutti i partecipanti al processo devono avere i medesimi diritti.
Art 6: Riconosce la possibilità di bilinguismo nel processo (diritto alla traduzione degli atti e all’assistenza di un interprete).
Art 13: Si occupa di disciplinare la libertà personale e garantisce che questa è inviolabile, per cui non è ammessa alcuna forma di restrizione della libertà personale se non per atto motivato dell’autorità e nei soli casi e modi previsti dalla legge (riserva di legge e garanzia giurisdizionale).
Art 14: Libertà di domicilio, il centro della propria quotidianità, la cui violazione è soggetta a riserva di legge.
Art 15: Garantisce la libertà e la segretezza della corrispondenza, la cui violazione è soggetta ad atto motivato dell’autorità e riserva di legge.
Art 24: Garantisce il diritto di difesa, inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, per cui la legge si occupa peraltro di assicurare ai non abbienti gli istituti per difendersi dinanzi ad ogni giurisdizione (patrocinio a spese dello Stato: entra in gioco quando chi deve difendersi non ha i mezzi finanziari per corrispondere l’onorario all’avvocato).
Art 25: Sancisce il principio tempus regit actum, ovvero la punibilità per i soli fatti previsti dalla legge come reato al momento della loro commissione.
Art 27: Al secondo comma sancisce il principio di non colpevolezza dell’imputato fino a sentenza definitiva ed il quarto comma sancisce l’abolizione della pena di morte (effettiva solo dal 1994, in quanto dal 1944 al 1994 era ancora prevista come pena per alcuni reati militari).
La Costituzione si occupa peraltro di disciplinare l’ordine della magistratura:
Art 101, 2 comma: Sancisce il principio per cui il giudice è soggetto solo alla legge.
Art 102: Stabilisce che la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari, costituiti secondo le norme dell’ordinamento giudiziario. Da tale disposizione deriva il divieto di istituire giudici speciali (salvo quelli preesistenti, come ad esempio il tribunale dei ministri).
Art 104: Riconosce la magistratura come un ordine autonomo e indipendente dagli altri poteri.
Art 109: Sancisce che l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria (questa è infatti considerata il braccio operativo del pubblico ministero).
Art 111: Modificato con la legge costituzionale 2/1999, è composto da più commi: il primo comma sancisce che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge (impone una riserva di legge), il secondo comma garantisce che ogni processo si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio e a parità di armi tra le parti (in realtà, nel processo penale, vi è un’asimmetria tra le parti: una parte è pubblica, il pubblico ministero, e l’altra è privata, l’imputato), i primi due commi si attuano ad ogni tipologia di processo. Il terzo e il quarto comma, invece, si applicano soltanto al processo penale: si occupano di sancire i diritti della persona accusata di un reato (quindi non limitati all’imputato ma anche all’indagato) e sanciscono nuovamente il principio del contraddittorio. Questo si distingue in senso oggettivo, come metodo di accertamento giudiziale dei fatti ed in senso soggettivo, come diritto dell’accusato di confrontarsi con il suo accusatore.
Art 112: Sancisce l’obbligo per il pubblico ministero di esercitare l’azione penale, qualora la notizia di reato pervenuta appaia fondata. Non vige, dunque, la discrezionalità penale per il pubblico ministero, cosa che invece accade nei paesi di common law, è ciò è sostanzialmente in linea con il principio di uguaglianza ma può comportare il sovraccarico degli uffici giudiziari.
- Codice di procedura penale (1988): è composto da undici libri. Dal punto di vista del contenuto, è possibile distinguere una parte statica e una dinamica.
La parte statica è composta dai primi quattro libri e si occupa della descrizione dei soggetti, degli istituti e la loro disciplina. Il primo libro è dedicato ai soggetti del procedimento, il secondo agli atti processuali penali (provvedimenti posti in essere dai soggetti), il terzo alle prove (definizione di prova e distinzione tra mezzi probatori), il quarto alle misure cautelari (presupposti e procedura di applicazione).
La parte dinamica è composta dai restanti libri: il quinto è dedicato alle fasi delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare, il sesto ai provvedimenti speciali (alternativi al giudizio ordinario trifasico), il settimo alla fase del dibattimento, l’ottavo al giudizio dinanzi al tribunale in composizione monocratica, il nono alle impugnazioni (ordinarie e straordinarie), il decimo disciplina delle norme che danno esecuzione alla sentenza e, infine, l’undicesimo ai rapporti giurisdizionali con le autorità straniere (es: tipico istituto è il mandato di arresto europeo).
Fonti internazionali
È possibile distinguerle in diverse categorie:
- Norme internazionali generalmente riconosciute (consuetudini): disciplinate dall’Art 10 della Costituzione, il quale prevede che l’ordinamento si conforma automaticamente ad esse, per cui il giudice le applica direttamente (es: norme di immunità diplomatiche).
- Convenzioni internazionali che hanno istituito organizzazioni internazionali volte al mantenimento della pace e norme comunitarie: l’Art 11 della Costituzione ne prevede l’efficacia obbligatoria, per cui il giudice le applica direttamente, salvo che siano in contrasto con i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione. Per quanto riguarda le norme comunitarie, queste si distinguono in norme direttamente applicabili (la materia penale ed il processo lo sono, in quanto parte della c.d cooperazione rafforzata), in tali materia legifera direttamente l’UE, per cui, in caso di contrasto, il giudice dovrà investire della questione la Corte Costituzionale. Per le norme non direttamente applicabili, il giudice potrà disapplicare la norma interna in contrasto con esse, con il limite della teoria dei controlimiti elaborata dalla Corte Costituzionale (limite dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione).
- Altre convenzioni internazionali: sono norme interposte, collocate ad un livello intermedio tra la Costituzione e le norme di primo grado (leggi). In caso di contrasto, il giudice investirà della questione la Corte Costituzionale.
- Norme della CEDU: norme interposte particolari, la cui interpretazione è assistita dalla corte CEDU, istituita con la stessa convenzione. Ciò comporta, per il singolo individuo la possibilità di chiedere la revisione della sentenza di condanna, adottata in violazione di tali principi e, per lo Stato, l’obbligo di rimuovere la norma interna che ha creato il contrasto.
Differenza tra procedimento e processo
Procedimento: Serie cronologicamente ordinata di atti, ciascuno dei quali fa sorgere in essere l’obbligo di compiere il successivo, al fine di accertare la commissione di un reato e, se possibile, individuarne l’autore. Ha inizio con la notizia di reato (atto all’interno del quale si descrive un ipotetico fatto di reato).
Processo: Parte del procedimento penale. Ha inizio con l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero e si conclude quando la sentenza diviene irrevocabile, ovvero quando le parti non hanno presentato ricorso nei termini previsti oppure sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione.
I soggetti
Libro I: Sono coloro che all’interno del procedimento detengono un potere di iniziativa, possono porre in essere gli atti. Da tale definizione sono pertanto esclusi i periti e i testimoni, definiti come “altre persone genericamente intese partecipanti nel processo". È possibile distinguere le parti necessarie, la parte pubblica, il p.m. e la parte privata, l’imputato (il giudice è super partes), parti eventuali, la parte civile, che entra volontariamente nel processo se danneggiata dal reato compiuto e le parti eventualissime, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
Il giudice
È un soggetto del procedimento: è colui che esercita la giurisdizione, ovvero la funzione dello Stato che consiste nell’applicazione della legge al caso concreto, con effetti vincolanti per chi la subisce. Per poter esercitare tale funzione è necessario che non si trovi in una situazione di incompatibilità che potrebbe minare la sua imparzialità. Il codice di procedura penale ne prevede molteplici, tra queste vi sono quelle che fanno riferimento al compimento di atti all’interno del procedimento, previste dall’Art 34 c.p.p. ovvero:
- Se ha pronunciato sentenza in un grado anteriore del procedimento;
- Ha emesso il provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare;
- Ha disposto il giudizio immediato o il decreto penale di condanna;
- Si è pronunciato sull’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere;
- Ha svolto la funzione di p.m., polizia giudiziaria, curatore, procuratore difensore, testimone.
L’Art 35 c.p.p. prevede peraltro che non possono svolgere la funzione di magistato nel medesimo procedimento coniugi, parenti e affini fino al secondo grado.
A queste si aggiungono le situazioni previste dall’Art 36 c.p.p.:
- Se ha interesse nel procedimento;
- È tutore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti;
- Una delle parti private o dei difensori è creditore, debitore suo, del coniuge o dei figli;
- Ha manifestato opinioni o dato consigli sull’oggetto del procedimento al di fuori della sua funzione;
- Vi è grave inimicizia tra lui, un prossimo congiunto e una delle parti;
- Uno dei suoi prossimi congiunti o quelli del coniuge è persona offesa dal reato;
- Uno dei suoi prossimi congiunti o di quelli del coniuge esercita la funzione di p.m.
In tutte queste situazioni, il giudice è tenuto ad astenersi, ovvero a rinunciare all’esercizio della funzione giurisdizionale. Se nelle ipotesi in cui è obbligato non si astiene, è possibile chiedere la ricusazione, ovvero la dichiarazione con cui una delle parti ne richiede la sostituzione. È proponibile in udienza preliminare, fino alla conclusione della costituzione delle parti, mentre se si viene a conoscenza dopo di tale situazione, è previsto un termine di tre giorni per presentarla. La richiesta è dichiarata ammissibile dalla Corte in camera di consiglio, con ordinanza ricorribile in Cassazione, e, se accolta, il giudice disporrà con ordinanza la sospensione di ogni attività.
Competenza
I giudici penali ordinari di primo grado sono: il Tribunale (in composizione monocratica o collegiale), il giudice di pace e la Corte D’Assise (composta da due magistrati togati e 6 giudici popolari). All’interno del procedimento (competenza funzionale: ripartizione giurisdizione tra vari organi negli stadi e gradi del procedimento) si distinguono il GIP (giudice per le indagini preliminari), il GUP (giudice per l’udienza preliminare) e i giudici della cognizione (si occupano della fase decisoria, del dibattimento).
Per ripartire gli affari penali tra i diversi giudici vengono utilizzati dei criteri, si tratta dei criteri di competenza: la competenza per materia, un criterio che suddivide i reati tra i giudici a seconda della loro gravità. La Corte d’Assise è competente, ai sensi dell’Art 5 c.p.p. per i fatti più gravi di sangue e fatti politici, i quali non richiedono particolari competenze tecnico-giuridiche (delitti per cui è prevista la pena dell’ergastolo o la reclusione non inferiore nel massimo ai 24 anni, anche se vi sono alcune eccezioni). Il giudice di pace, la cui disciplina non è nel codice bensì nel decreto legislativo 274/2000, è un giudice onorario, non professionale, nominato per concorso, ma diverso rispetto a quello previsto per l’entrata in magistratura, la sua carica è soggetta ad un termine. È competente per i reati non gravi, perlopiù frequenti nei rapporti interpersonali (es: lesioni lievi, percosse). Il Tribunale, ai sensi dell’Art 6 c.p.p. ha competenza residuale rispetto agli altri due giudici, si tratta dei reati per cui è prevista la pena della reclusione tra i 10 e i 24 anni.
Secondo criterio è la competenza territoriale, stabilita ai sensi dell’Art 8 c.p.p., dal luogo in cui il reato è stato compiuto (REGOLA GENERALE); ECCEZIONI:
- Morte di una o più persone: è competente il giudice del luogo in cui l’azione è stata compiuta;
- Reato permanente: è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione;
- Reato tentato: giudice del luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto;
REGOLE SUCCESSIVE (Art 9 c.p.p.):
- Competenza non determinabile (ex Art 8 c.p.p.): competente il giudice del luogo in cui si è verificata una parte dell’azione o dell’omissione;
- Se luogo non noto: il giudice dove ha la residenza o il domicilio l’imputato;
- Non determinabile: giudice del luogo dove ha sede il p.m. che ha iscritto per primo la notizia di reato;
- Reato compiuto da magistrato: giudice del distretto di corte d’appello stabilito da legge.
Ultimo criterio: la competenza per connessione, si tratta di un istituto che deroga alla competenza stabilita dalla legge, in virtù della quale, più procedimenti, di competenza di più giudici, vengono attribuiti alla competenza di un solo giudice, al fine di evitare un conflitto di giudicati. Ciò accade nei casi previsti dall’Art 12 c.p.p.:
- Se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso fra loro o più persone con condotte indipendenti hanno determinato l’evento (concorso di persone nel reato);
- Una persona è imputata di più reati, commessi con azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso (concorso di reati);
- Reati per cui si procede sono commessi per occultarne altri.
In caso di competenza per materia, è competente il giudice superiore; per competenza territoriale è competente il giudice del luogo in cui si è verificato il reato più grave.
Remissione (Art 45 c.p.p.)
Tale richiesta può essere formulata alla Corte di Cassazione dal p.m., presso il giudice che procede, dall’imputato o dal procuratore generale presso la Corte d’Appello. È possibile avanzare tale richiesta quando è pregiudicata l’imparzialità dell’intero ufficio giudicante territorialmente competente. La remissione può essere disposta in presenza di gravi situazioni locali che turbano lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili”. Sono 3:
- Sono pregiudicate la sicurezza e l’incolumità pubblica;
- È pregiudicata la libera partecipazione delle persone che partecipano al processo (giudici popolari intimiditi da associazioni mafiose);
- Gravi situazioni locali che determinano legittimi motivi di sospetto.
Se la Corte di Cassazione accoglie la richiesta, trasferirà il procedimento ad un altro giudice.
Difetto di giurisdizione (Art 20 c.p.p.)
Sussiste nelle ipotesi in cui:
- Giudice ordinario non ha alcun potere di giurisdizione penale= motivo ricorso per Cassazione;
- Giudice ordinario esercita giurisdizione di un giudice speciale= difetto rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento;
- Giudice speciale giudica materia riservata a giudice ordinario= atto inesistente.
Difetto di competenza
- Per materia (Art 21 c.p.p.): Può essere rilevata anche d’ufficio, senza limiti temporali. Può essere per difetto (cognizione di un reato attribuita ad un giudice di grado inferiore rispetto al competente) o per eccesso (ad un giudice superiore).
- Per territorio: Deducibile dalle parti o d’ufficio sino alla conclusione dell’udienza preliminare o se questa manca sino a verifica della regolare costituzione parti.
- Per attribuzione: (tribunale composizione monocratica o collegiale) vizio rilevabile sino a composizione udienza preliminare o dopo verifica regolare costituzione delle parti.
Il Pubblico Ministero
Accanto alla magistratura giudicante (giudici), vi è la magistratura requirente (i pubblici ministeri), che rappresentano l’interesse pubblico dello Stato alla repressione dei reati. La magistratura requirente è costituita presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale e la Corte d’Assise/ procura generale presso la Corte D’Appello e la Corte di Cassazione.
La funzione di p.m. è svolta dagli uffici che sono organizzati secondo un rapporto di gerarchia. Con il decreto legislativo 106/2006, il criterio organizzativo è quello della gerarchia attenuata: Tale sistema, in altre parole, non prevede una designazione, quanto piuttosto un’assegnazione, la cui natura giuridica consiste nel conferire poteri operativi con limitata autonomia funzionale. Per quanto attiene alla revoca, si passa da un sistema tassativo ad uno in cui l’assegnazione può essere revocata in caso di contrasto tra il magistrato ed il procuratore. Il magistrato, tuttavia, torna ad essere autonomo in seno all’udienza (art. 53 co. 1) ed il potere di sostituzione viene l...
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Diritto processuale penale
-
Paniere Diritto processuale penale
-
Diritto processuale penale
-
Appunti diritto processuale penale