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Abbreviato/Applicazione della pena su richiesta delle parti/Sospensione del procedimento con messa in prova
Attività di integrazione (Art 421 bis c.p.p.):
- Investigativa: qualora ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, emette un'ordinanza con cui chiede al p.m. di integrare le indagini preliminari svolte
- Probatoria: può disporre, d'ufficio o su richiesta di parte, l'assunzione di prove nel corso dell'udienza.
Conseguenze del decreto che dispone il giudizio:
Si verifica lo sdoppiamento dei fascicoli:
- Fascicolo del dibattimento (Art 431 c.p.p.): contiene tutti e solo gli atti che il giudice del dibattimento può conoscere ai fini della deliberazione della sentenza. Viene trasmesso contestualmente al decreto. Contiene gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e azione civile (verbale atti non ripetibili p.g. p.m. difensore, degli atti assunti nell'incidente probatorio...)
- Fascicolo del p.m.:
(Art 433 c.p.p.): ha carattere residuale, contiene ciò che non è stato trasferito nel fascicolo del dibattimento (es: verbali di atti di indagine), si tratta di atti che il giudice del dibattimento non conosce e che il p.m. userà nella fase del dibattimento per trarre le sue determinazioni.
I procedimenti speciali (Libro VI)
Si tratta di modelli processuali differenziati, che differiscono dalla celebrazione del cosiddetto rito ordinario. Consentono di giungere ad una decisione in tempi più rapidi e con un minor impiego di risorse rispetto alla sequenza ordinaria.
Classificazione
A seconda della specialità di ciascuno modulo rispetto alla tipica sequenza trifasica:
- Giudizio abbreviato e patteggiamento: procedimenti deflattivi del dibattimento, vengono definiti durante la fase dell'udienza preliminare;
- Giudizio direttissimo e immediato: anticipano il dibattimento facendo a meno della fase dell'udienza preliminare;
- Decreto penale di condanna: non sono
presenti né la fase dell'udienza né quella del dibattimento, dalle fine delle indagini si giunge alla condanna.
Sospensione del procedimento con messa alla prova: può essere richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento o durante le indagini.
Il giudizio abbreviato (Art 438-443 c.p.p.)
Rito speciale in virtù del quale il processo viene definito nell'udienza preliminare (decisione di merito: proscioglimento o condanna) vi è una rinuncia al dibattimento. Può essere richiesto solo dall'imputato o dal suo difensore (purché gli sia stata conferita una procura speciale), al fine di incentivare l'imputato a richiederlo, in un'ottica di economia processuale, il legislatore ha previsto un effetto premiale: la possibilità di ottenere uno sconto della pena pari ad 1/3 se si tratta di delitto e della metà se si tratta di una contravvenzione. La richiesta deve essere proposta durante
abbreviato con patteggiamento: l'imputato chiede di essere giudicato allo stato degli atti al momento della richiesta e, contemporaneamente, propone una pena da patteggiare con il pubblico ministero. Il giudice, valutata la proposta, può accettarla o respingerla;-Giudizio abbreviato con rito alternativo: l'imputato chiede di essere giudicato allo stato degli atti al momento della richiesta e, contemporaneamente, propone un rito alternativo (ad esempio, il rito abbreviato o il rito immediato). Il giudice, valutata la proposta, può accettarla o respingerla;-Giudizio abbreviato con rito alternativo e patteggiamento: l'imputato chiede di essere giudicato allo stato degli atti al momento della richiesta e, contemporaneamente, propone un rito alternativo e una pena da patteggiare con il pubblico ministero. Il giudice, valutate entrambe le proposte, può accettarle o respingerle.abbreviato condizionato: introdotto con legge 479/1999. L'imputato subordina la richiesta del rito ad un'integrazione probatoria (assunzione dimezzi di prova) ed il p.m. potrà chiedere di essere ammesso a prova contraria. Il giudice valuta l'ammissibilità ed il merito. Per quanto riguarda l'utilizzo del procedimento, con la modifica dell'Art 438 c.p.p., avvenuta nel 2019, tale rito speciale non è più previsto per i reati puniti con la pena dell'ergastolo. Applicazione della pena su richiesta delle parti/patteggiamento (Art 444-448 c.p.p.) Il rito muove dalla richiesta dell'imputato/difensore con procura speciale o del p.m., accolta dalla controparte oppure da un loro accordo sottoposto al giudice, al fine della determinazione anticipata del processo (giudice applica quantum della pena concordato). Le parti si limitano a concordare la specie e l'entità della pena e non anche la qualificazione giuridica del fatto di.reatocome accade nei paesi anglosassoni. L'imputato rinuncia alla facoltà di esercitare il diritto alla prova, per cui è prevista una serie di effetti premiali: la riduzione della pena fino ad un terzo (non riduzione secca) e la richiesta non determina comunque l'ammissione della responsabilità dell'imputato.
La richiesta deve essere presentata entro le conclusioni dell'udienza preliminare (anche durante l'udienza preliminare) o in sua mancanza in termini diversi.
Si distinguono 2 varianti del patteggiamento:
- Patteggiamento semplice: ipotesi originaria connotata da una premialità accentuata: in caso di reati puniti con pena detentiva è possibile patteggiare se, applicando la riduzione di pena fino a un terzo, il residuo di pena non superi i due anni, è dunque limitato ad un numero di reati ristretti. A tale effetto premiale se ne affiancano ulteriori che vanno al di là della semplice riduzione della pena (Art 445)
c.p.p.): la sentenza non comporta condanna al pagamento delle spese processuali/ l'applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza.
Patteggiamento allargato: instaurato con la legge 134/2003, comprende reati più gravi rispetto a quelli originariamente compresi: le parti è ora possibile patteggiare anche una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo non superi cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria (estensione da 2 a 5 anni). Tale variante ha un ambito applicativo potenzialmente esteso, per cui sono stati introdotti dei limiti: uno di carattere OGGETTIVO, sono state escluse alcuni reati (es: violenza sessuale, criminalità organizzata) e SOGGETTIVO sono stati esclusi gli imputati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza.
Giudizio direttissimo (Art 449-452 c.p.p.) Rito acceleratorio del dibattimento, difetta dell'udienza preliminare e privo di effetti premiali. Il cosiddetto
“direttissimo tipico” si lega ad una nozione dievidenza della prova tipizzata, a monte, dal legislatore in 2 ben definitesituazioni sintomatiche, che ne costituiscono i presupposti: l’arresto inflagranza e la confessione, situazioni in presenza delle quali è verosimile nonsiano necessarie indagini particolarmente lunghe e approfondite.
-Arresto in flagranza: si distinguono 3 moduli di giudizio, a seconda delletempistiche degli adempimenti a cui è tenuto il p.m.
- A seguito arresto, e dopo la valutazione degli elementi raccolti, entro 48ore presenta l’arrestato dinanzi al giudice del dibattimento (di solito G.I.P.)affinché convalidi la misura precautelare adottata e si giunga ad un giudizio dimerito (possibile solo in caso di convalida o consenso imputato e p.m.),altrimenti il giudice restituisce gli atti al p.m. per prosecuzione delle indagini.
- P.m. chiede ed ottiene dal G.I.P. la convalida dell’arresto. Si procede agiudizio
Una situazione di evidenza della prova (raggiungimento di elementi idonei a sostenere in giudizio l'accusa), secondo presupposto è che l'indagato sia stato interrogato (sia dal p.m. che dal G.I.P.) sui fatti dai quali emerge l'evidenza o che sia stato chiamato a comparire e abbia omesso di farlo (salvo, naturalmente, legittimo impedimento o l'irreperibilità). L'ultimo requisito è che la richiesta sia presentata in cancelleria dal G.I.P. entro 90 giorni dall'iscrizione della notizia di reato (seppur si consideri un termine ordinatorio). La richiesta presuppone il contestuale invio del fascicolo delle indagini e se questa ha esito positivo, il giudice emette entro 5 giorni il decreto che lo dispone.
- Custodiale: introdotto con legge 125/2008, richiesto dal p.m. (entro 180 giorni dall'esecuzione della misura) per il reato in relazione al quale l'indagato si trova in stato di custodia cautelare. Devono sussistere gravi indizi.
dicolpevolezza.-Chiesto dall'imputato: questo rinuncia all'udienza preliminare già fissata con un'apposita richiesta depositata in cancelleria almeno 3 giorni prima, non è peraltro sindacabile dal giudice, salvo per gli aspetti formali.-Conseguente all'opposizione al decreto penale di condanna: qualora l'imputato lo richieda con la dichiarazione di opposizione o quando il p.m. non dà il consenso alla richiesta di patteggiamento /giudice rigetta l'accordo.Decreto penale di condanna/giudizio per decreto (Art 459-464 c.p.p.)Manca sia la fase dell'udienza preliminare che quella del dibattimento, si passa dalla fase delle indagini alla condanna (possibile opposizione) pertanto riservata a reati non particolare gravità: applicabile per i reati perseguibili d'ufficio e per querela, quando il p.m. ritiene che si debba applicare solo la pena pecuniaria (anche in sostituzione a quella detentiva) può entro 6 mesi dall'