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CONFESSIONE
Art. 2730 cc dichiarazione che una parte fa di una verità di fatti ad essa
sfavorevoli e favorevoli all’altra parte. “Contra se probatio”. Massima di
esperienza sottostante —> nessuno dichiara un fatto sfavorevole al proprio
interesse se questo fatto non è vero. Su questo poggia la logica della
confessione.
La confessione deve essere fatta dalla parte ed è per questo se la
dichiarazione viene fatta dall’avvocato non è una vera è propria confessione,
ma ha una valenza di ammissione. Ha un valore diverso in quanto, di regola,
prova legale o piena.
la confessione ha un valore di Il giudice è di solito
vincolato alla dichiarazione confessoria. L’ammissione invece ha un valore
inferiore, valore di libera valutazione (prova ordinaria).
Perché la confessione abbia valore occorre una disponibilità oggettiva e
soggettiva. Nel senso che la confessione non è efficace se non proviene da
persona capace di disporre del diritto cui i fatti confessati si riferiscono. La
confessione ha valore solo se ha una disponibilità oggettiva.
La confessione può essere:
• giudiziale: resa all’interno del processo. Ha sempre valore di prova
legale o piena;
• Stragiudiziale: può essere contenuta in qualsiasi momento anteriore al
processo. Art. 2735 aggiunge delle regole limitative —> la
confessione viene degradata a prove ordinaria in queste ipotesi:
◦ Se la confessione è stata resa dal rappresentante ??
◦ Confessione resa in caso di litisconsorzio:
▸ Necessario: in questo caso il legislatore ha ritenuto che la
dichiarazione confessoria di una parte non sia sufficiente a
vincolare tutte le altre parti. La confessione è liberamente
apprezzabile dal giudice.
▸ Facoltativo:
◦ Dichiarazione mista o complessa: se la controparte non contesta i
fatti aggiunti allora tutta la dichiarazione nel suo complesso
vale come prova legale e vincola il giudice. Se invece l’altra
parte contesta i fatti, tutta la dichiarazione nel suo complesso è
liberalmente valutabile dal giudice diventa prova ordinaria
Una volta che è stata resa la confessione può essere revocata art. 2732 solo
nei casi di errore di fatto o di violenza.
La confessione giudiziale può essere resa in qualsiasi atto del processo
(firmato personalmente dalla parte) tranne nei casi di interrogatorio libero. In
questi casi anche se la parte dichiara un fatto sfavorevole al proprio interesse
non ha valore di confessione.
La confessione giudiziale può essere:
• spontanea:
• Provocata con l’interrogatorio formale: può succedere che la parte
non risponda o non si presenti: il collegio o il giudice possono
ritenere veri i fatti del processo.
GIURAMENTO
Ipotesi di dichiarazione che la parte fa favorevole a se stessa e sfavorevole
all’altra parte. In questo caso si è posto il tema di come gestire eventuali
dichiarazioni favorevoli alla parte.
Il giuramento quando prestato correttamente è sempre prova legale .
Due sistemi diversi:
• sistemi di common law che ammettono valore di prova anche alla
dichiarazione favorevole alla parte.
• Il nostro sistema invece è improntato sulla regola per cui la dichiarazione
favorevole può avere un’efficacia solo se si supporta e
contestualizza all’interno di un’aerea delimitata —> la parte deve
essere indotta a dire la verità. Questa è la logica su cui si impronta
l’istituto del giuramento.
Idea di dichiarazione solenne e formale resa davanti al giudice con cui se una
parte dichiara il falso, incorre in sanzioni —> 371 cp norma che punisce colui
che ha dichiarato il falso sotto giuramento.
Ciò non toglie che il giuramento sia diventata una prova arginata e di difficile
comprensione.
Due ipotesi di giuramento previsto da art. 2736 cc
• giuramento decisorio: quello che una parte deferisce all’altra per farne
dipendere la totale o parziale decisione della causa. Perché una
parte deferisce il giuramento decisorio? Si invita l’altra parte a
giurare. Si fa quando la parte non è riuscita a sostenere l’onere della
prova.
• Giuramento suppletorio: deferito dal giudice ad una delle parti per
definire la causa quando le eccezioni o la domanda non sono del
tutto provate. Extrema ratio —> si attribuisce al giudice il potere di
dare ad una parte la possibilità di vincere la causa. Si può ricorrere a
“prova semipiena”,
questo istituto quando vi è una cioè quando si
riescono a dare delle prove ma non piene, solo parziali.
Una volta che il giuramento è deferito la parte ha 3 possibilità:
• rende il giuramento: quindi vince la causa.
• Rifiuta di rendere il giuramento: perde la causa;
• Riferimento del giuramento decisorio: se una parte non è pronta a
rendere il giuramento può deferire lo stesso giuramento all’altra
parte.
Occorre la disponibilità soggettiva e oggettiva di cui si parlava per la
confessione.
Se una parte giura il falso cosa succede? Se la parte giura (il falso) e vince la
causa, questo non ha conseguenze sul piano civile. Non si tocca la sentenza
civile, si può iniziare un ulteriore giudizio civile con cui si chiede il
risarcimento dei danni conseguenti alla dichiarazione del falso nel primo
giudizio.
Malgrado si sappia che il processo si sia deciso sulla base di una prova che
viene dichiarata falsa, non si può agire su di essa.
TESTIMONIANZA
Dichiarazione che proviene dal soggetto terzo, a differenza delle altre due
prove che vengono dalle parti. Il terzo viene ritenuto idoneo per la sua
estraneità e imparzialità. Conforto con la prova documentale —> nel tempo si
sono ribaltati i metodi logici nel gestire la testimonianza e prova
documentale. Nel passato la dichiarazione orale di un soggetto aveva molto
valore (data anche dalla sacralità del rito).
Il giudice si fida di più di una prova documentale in quanto di solito questa
pre-esiste al processo e poi perchè la testimonianza è fallace.
“Il testimone non può avvalersi di appunti scritti o altro senza permesso del
giudice”.
Il nostro cc ha posto dei limiti alla testimonianza:
• limiti oggettivi: limite relativo al valore della controversia —> non si
rischia di demandare la decisione al ricordo di un terzo. Art. 2721 —
> quando il contratto eccede il valore di €2,58 non è ammessa la
prova testimoniale. II comma —> se si eccede questo limite il
giudice può autorizzare la testimonianza in base alla natura del
contratto e della qualità delle parti.
◦ patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento : se il patto
contrario (non inserito all’interno del contratto) è fatto prima del
contratto la prove per testimoni non è mai ammessa.
◦ Ci sono dei casi (transazioni, stipulazioni) nei quali la prova scritta è
fatta ab probationem —> non si può provare per testimoni.
• Limiti soggettivi: art. 246 incapacità a testimoniale. Il terzo che è
portatore di un interesse che potrebbe trasformarlo in una parte
(anche solo come interveniente adesivo) non si può considerare un
testimone attendibile. Si prevedevano altre forme di limiti soggettivi
ex art. 247 (incapacità a testimoniare per i congiunti stretti) art.
248 (incapacità dei minori degli anni 14, possono essere sentiti solo
per necessità forte e non possono giurare) che poi sono stati
abrogati dalla Corte Costituzionale. Sul caso dei minori vi è rimasto
però un vuoto normativo.
Ci sono dei casi di deroghe al divieto testimoniale art. 2724:
• quanto vi è un principio di prova per iscritto
• Impossibilità morale o materiale di procurare la forma scritta del
documento
• Se viene perso il documento
La testimonianza avviene attraverso la formulazione di capitoli di prova. Si
devono costruire le richieste in maniera puntuale e specifica. Il capitolo di
prova deve essere articolato in maniera più oggettiva possibile —> il giudice
non ammette i capitoli di prova che siano generici (privi di indicazioni
temporali), i capitoli di prova non devono essere valutativi in quanto non si
può chiedere al testimone un giudizio su un determinata circostanza, non
devono essere mai formulati in modo negativo perché si dice che il capitolo
formulato in negativo non consentono la prova contraria.
Una volta che i capitoli sono stati dedotti, questi devono essere ammessi dal
giudice.
I testimoni vengono citati in giudizio. Se il testimone non compare senza
giustificato motivo art. 255 il giudice può disporre l’accompagnamento anche
coattivo per la prossima udienza. Art. 256 se si rifiuta di testimoniare il
giudice istruttore lo denuncia al pm.
Art. 254
Esiste una testimonianza scritta introdotta nel 2009 con l’idea di alleggerire
la fase istruttoria orale. Utilizzata molto raramente anche perché come
presupposto c’è l’accordo delle parti. La testimonianza scritta poi fa da
impedimento al contraddittorio.
12/11/19
INCONTRO
La Cassazione art. 65 —> mantiene l’unità del diritto.
Giudice: “iudex”. È l’organo al quale l’ordinamento attribuisce il compito e la
potestà di emanare decisioni vincolanti.
Terzietà del giudice —> posizione di indipendenza e di indifferenza rispetto
alla controversia. Il giudice non deve avere un interesse nella causa.
Il giudice non è arbitro, non è libero di decidere come vuole. Il giudice deve
decidere seguendo un metodo, quindi si deve vedere le parti cosa allegano in
giudizio, cosa provano fino ad arrivare ad una argomentazione finale. Non è
una soluzione intuitiva o frutto di una scelta precostituita (come il giudice che
appartiene a dei regimi dittatoriali), ma è una soluzione che ha una sua
razionalità.
La Costituzione assicura alla magistratura, non solo la terzietà, ma anche
l’indipendenza dagli altri poteri dello stato. Durante il regime fascista per
esempio la maggior parte dei giudici erano vincolati dallo Stato.
“La giustizia è amministrata in nome del popolo
Art. 101 Cost. ” il popolo è
colui a cui appartiene la sovranità. I giudici quindi amministrano in nome del
popolo italiano. Nello Statuto Albertino (liberale) la giustizia non era emanata
in nome del popolo, ma in nome del Re e i giudici erano nominati
direttamente dal Re stesso. Attualmente i giudici vengono nominati
attraverso un concorso, non vengono scelti dal gove