01/10/19
Preappello dicembre-gennaio: programma del parziale I libro del cpc cioè
dedicato ai principi generali, tutto il Liebman salvo le prove e primi due
capitoli Tarzia
Codice di procedura civile e codice civile
Codice di procedura diviso in 4 libri:
• principi generali
• Processo di cognizione
• Processo di esecuzione forzata
• Procedimenti speciali
Che cos’è il diritto processuale civile?
Innanzitutto è un diritto, cioè una materia composta da materie giuridiche
vincolanti, norme cogenti e che hanno anche delle sanzioni nel caso della
mancata osservanza. A volte queste sanzioni sono dette “interne” allo stesso
processo (serie di atti continuati che vanno avanti verso un fine ultimo, cioè
la sentenza). Ci sono delle attività che si possono compiere solo a pena di
preclusione (cioè sforato un termine di tempo non si può più compiere ad es.
art. 167). Art. 183 disciplina le memorie che entrambe le parti possono fare
per sviluppare il processo, questo art. dà possibilità di fare determinate azioni
in un determinato momento.
Ci sono anche delle sanzioni, sempre all’interno del processo, ma che hanno
degli effetti sostanziali cioè vanno al di là del processo. Art. 96 parla di
responsabilità aggravata —> se si usa il processo in malo modo (litigante
temerario ? ) tende a colpire i casi in cui un soggetto utilizzi il processo in
modo indebito, fuori da quella che dovrebbe essere la sua logica. La
conseguenza è che il giudice può anche condannarlo al risarcimento del
danno.
Il processo è un fenomeno molto articolato che ha tante funzioni e
sfumature. Diritto processuale, nel senso che si insiste sulla valenza
sistematica e delle garanzie, più che sulla forma.
Il diritto processuale occupa delle relazioni che riguardano i privati, studia gli
strumenti di tutela dei diritti che hanno natura privata. Non è comunque
escluso che anche la pubblica amministrazione possa essere soggetta alla
giurisdizione ordinaria.
Comunque in sè questa materia appartiene al diritto pubblico, in quanto i
giudici sono un potere dello stato.
Il processo
Il processo è un fenomeno complesso in cui in una situazione controversa tra
due o più soggetti uno di questi decide di rivolgersi all’autorità per ottenere
tutela di un suo diritto che afferma leso, attraverso un provvedimento
giurisdizionale.
Il processo ha differenti funzioni:
• tutela dei diritti o altri situazioni soggettive;
• Ricerca della verità: corretta ricostruzione dei fatti. L’attività del giudice
quindi ha delle analogie con l’attività dello storico, ma con alcune
differenze: lo storico è molto più libero rispetto al giudice, libero
nello scopo. Il giudice invece ha un dovere essendo una funzione
dello stato, ha un munus publico ? Il processo non può finire “pari”, il
giudice non può non pronunciarsi —> principio dell’onere della prova
il giudice può decidere anche se non ne è convinto, in base alle
sviluppo del processo. C’è una differenza anche nel metodo: il
giudice deve seguire le norme del processo e nella ricostruzione
della verità deve utilizzare le prove. Tendenzialmente le prove sono
tipiche, individuate dal legislatore.
• Scopo di dare certezza alle situazioni giuridiche: il processo nasce da una
situazione di incertezza (cioè la controversia), per poi arrivare ad
una situazione di certezza;
• Funzione sociale: di garantire l’ordine sociale;
• Funzione anche di favorire i soggetti più deboli: per esempio casi di
processi minorili, casi di diritto del lavoro. Questa funzione viene
attivata con l’ampliamento dei poteri del giudice.
La giustizia è rappresentata da una dea bendata —> imparziale, applica il
diritto indipendentemente da chi siano i protagonisti.
La dea bendata porta con se anche una bilancia (cognizione) e una spada
(esecuzione forzata). La bilancia vuole rappresentare il decidere, in modo
ponderato, sentimento del giudizio, attività logica e razionale. Allo stesso
tempo questo giudizio è autoritativo, giudizio al quale lo stato stesso
attribuisce una particolare auctoritas.
Aspetto oggettivo del processo —> situazione controversa. Crisi di
cooperazione. Dal punto di vista oggettivo questa controversia riguarda
aspetti giuridici. L’oggetto del processo è costituito da diritti soggettivi,
rapporti giuridici o status personali. Non ha per oggetto dei fatti. Ci sono
processi che hanno ad oggetti diritti semplici, a volte status personali quindi
situazioni giuridiche molto articolati.
Dal punto di vista soggettivo il nostro processo tendenzialmente ha 3
protagonisti: attore, convenuto e giudice. Ma le parti sono due. “Litis
consortio” quando il processo è plurisoggettivo.
Il processo ha lo scopo di chiudere una situazione di incertezza attraverso un
provvedimento autoritativo, cioè la sentenza: atto autoritativo che rimane
comunque un atto compiuto da un giudice personale fisica e non è scontato
che sia conforme alla giustizia —> per questo vi è la possibilità che queste
sentenze siano impugnate.
• primo grado
• Secondo grado
• Giudizio di legittimità davanti alla Cassazione
Una volta che si sono esauriti gli elementi di impugnazione ordinaria,
arriviamo ad una situazione che si chiama giudicato.
Passato in giudicato —> formale ??
Giudicato —> sostanziale ??
Le fonti del diritto processuale civile sono molte: codice di procedura civile:
ha subito molte modifiche, ma è ancora quello del 1940. Nel 1950 ci fu una
grande modifica e una svolta liberale. 1973 ci fu la riforma del lavoro. In
questi ultimi anni ci sono state tante riforme processuali molto significative.
Il diritto processuale civile viene considerato molto spesso un diritto
strumentale, di conseguenza il rito viene modellato in base alle finalità da
perseguire. Il legislatore ha dato delle particolari caratteristiche a seconda del
settore. Questo ha portato ad una proliferazione di riti —> nel 2011 c’è stato
un decreto legislativo che ha affermato che la grande quantità di riti nuoceva
direttamente ai cittadini (all’epoca erano più di 25 i riti). Ora ci sono
solamente 3 diversi riti (rito ordinario di cognizione, rito del lavoro e processo
sommario di cognizione art. 702 bis —> rito voluto per contrarre i tempi del
processo).
Norme costituzionali che si occupano del processo civile
I capitolo del libro Tarzia.
Il processo risponde ad una esigenza del diritto pubblico, i magistrati sono
organi dello stato e quindi personificano un dovere dello stato.
Le norme costituzionali hanno una duplice differenza da norme ordinarie:
• Dal punto di vista formale: sono sovraordinate rispetto alle norme
ordinarie, a tal punto che per una loro modifica occorrono
procedimenti, ma fungono anche da cartina al tornasole. Resistenza
superiore delle norme costituzionali rispetto norme ordinarie;
• Le norme costituzionali riguardano principi: norme che si limitano a dare
una linea programmatica sulla quale poi si devono costruire gli
istituiti del nostro ordinamento.
Abbiamo due comparti di norme:
• alcune si occupano della magistratura in senso ampio, ruolo dei
magistrati: garanzie costituzionali della magistratura;
• Altre invece hanno maggiore riguardo alla posizione del singolo cittadino
che affronta il processo civile, si occupano dello svolgimento
concreto del processo.
Il nostro diritto non è un fenomeno stabile, ma dinamico e modellabile che
cambia a seconda delle istanze della società.
Vaglio di ammissibilità —> terminava con un decreto che non poteva essere
impugnato. La corte costituzionale e il legislatore successivamente, sono
intervenuti su questo aspetto. Contro questo decreto si poteva fare un
reclamo. Nel 2006 la corte costituzionale intervenne su questo norma
dichiarandola incostituzionale in quanto si sottopone ad una condizione
eccessiva la possibilità di iniziare un processo.
Le norme della Costituzione possono essere suddivise sulla base di un altro
criterio: alcune di queste norme hanno la caratteristica di toccare
direttamente dei diritti e delle libertà fondamentali del singolo. Norme che
operano nel processo, ma dandoci l’idea che un processo per essere corretto
deve rispettare tali norme e se non lo fa il processo stesso è viziato in modo
tale che il cittadino può far valere direttamente questo vizio. Art. 24 II comma
—> diritto di difesa. Norma che riguarda direttamente tutti i partecipanti al
processo. Una violazione di questo diritto può portare anche all’annullamento
del processo. Si dice che queste norme siano self-executing, possono essere
fatte valere direttamente nel processo.
Altre norme invece hanno un potere più attentato: art. 111 detta i canoni del
giusto processo e tra questi c’è anche il canone della ragionevole durata.
Dopo essere stata condannata per violazione di questo principio, l’Italia ha
introdotto la Legge Pinto ha stabilito che se un processo dura oltre la
ragionevole durata, la parte che per ottenere giustizia ha atteso un tempo
irragionevole, può ottenere una somma di denaro che può compensare in
parte questa illegittima durata del processo.
Norme che si occupano della magistratura
“la giustizia è amministrata in nome del popolo. I
Art. 101 Costituzione
giudici sono sottoposti solo alla legge”. La giustizia costituisce una funzione
dello stato ed esercitata per nessun altro fine se non quello di rispondere al
benessere del popolo.
II comma:
• ci ricorda che è ancora valido il principio della divisione dei poteri, i
giudici non possono disapplicare la legge.
• I giudici sono soggetti solo alla legge, diverso rispetto dei giudici nei
confronti della legge rispetto per es.agli atti della pubblica
amministrazione.
• Nel nostro ordinamento non vale il cosiddetto vincolo del precedente,
come succede nei paesi di common law che si basano sulle decisioni
dei magistrati precedenti. Il giudice non è vincolato nel nostro
ordinamento. I precedenti giudiziari ovviamente hanno una loro
forza. Questo principio sta scemando dovute alle recenti riforme
processuali (art. 363 c.p.c anche nei casi in cui non si arrivi in
cassazione, il procuratore generale di cassazione può chiedere
comunque che la corte applichi il principio che in quella ipotesi
avrebbe dovuto informare la fattispecie. Art. 374 la corte di
cassazione a volte si pronuncia a sezione unite a 9 magistrati,
questo articolo afferma che la sezione semplice (5 magistrati) non
può di sua iniziativa decidere il caso in contrasto con le sezioni unite.
“La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari
Art. 102 Cost
istituiti e regolare dalle norme sull’ordinamento giudiziario ”. I magistrati
ordinari sono i giudici di pace, tribunali (giudici di primo grado), corte
d’appello (giudice di secondo grado) e corte di cassazione. Per capire se una
causa spetta ad un giudice ordinario vengono applicate le regole di
competenza.
“Non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali, possono
II comma
solo istituirsi sezioni specializzate anche con cittadini estranei alla
magistratura”. Giudici straordinari istituiti dopo l’evento che essi devono
giudicare, vengono creati ad hoc per una determinata causa (come per es.
processo di Norimberga). Nel nostro ordinamento è vietato per garantire
principio di imparzialità.
I giudici speciali non sono istituiti post factum, ma devono giudicare solo
specifiche controversie —> qui l’dea sottostante era quella di non inventare
giudici che abbiano delle specifiche controversie perché sembrerebbe toglierli
dalla soggezione alla legge.
Art. 25 Cost garanzia del giudice naturale: “nessuno può essere distolto da
giudice naturale precostituito per legge”.
Art. 104, 107, 108 Cost
Norma che si occupano del processo
Art. 24 Cost “tutti possono agire in giudizio...”
I comma —> diritto di azione e di accesso
ai tribunali. Ci dà una dimensione molto ampia: tutti possono agire in giudizio.
Richiedere cioè tutela giurisdizionale agli organi giurisdizionali attraverso il
processo. “Per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi” parallelismo tra
queste due figure. Questa norma nasce in reazione ad un periodo cupo della
guerra e del regime. Norme che vuole avere un significato di garanzia.
Capire da un lato se questo diritto sia un diritto incondizionato che non possa
mai tollerare dei limiti, e dall’altro capire come si deve esprimere. Il diritto di
azione deve essere un diritto libero tendenzialmente privo di barriere, però si
giurisdizione condizionata,
è posto nel tempo il tema dal nel senso che il
legislatore ha introdotto delle attività considerate preliminari alla possibilità di
un soggetto di rivolgersi agli organi. Il legislatore ha introdotto degli step
intermedi —> come nel diritto del lavoro (tentativo di conciliazione), le
recenti riforme comunque hanno soppresso l’obbligatorietà di questo step.
mediazione obbligatoria
Altri casi sono quelli per es. della civile e
commerciale introdotte nel 2010.
Negoziazione assistita introdotto nel 2014 —> le parti si rivolgono agli
avvocati i quali negoziano una soluzione.
La Corte Costituzionale afferma che l’art. 24 non è un dogma assoluto, la
cosa importante è chela compressione al diritto all’accesso immediato al
tribunale sia ragionevole e proporzionata.
Diverso per gli arbitrati obbligatori: considerati incostituzionale rispetto
all’art. 24.
Come si sviluppa questo diritto? La legge deve anche assicurare che la tutela
effettiva.
giurisdizionale sia L’art. viene rivestito di questa regola della
effettività della tutela giurisdizionale. Necessità di provvedimenti che
assicurino il risultato ottenuto —> a volte la sentenza del giudice non basta.
Si devono dare degli strumenti per garantire che il risultato possa essere
ottenuto anche contro la volontà del soggetto convenuto.
Ci sono delle ipotesi che impongono invece di agire immediatamente:
giurisdizionale cautelare serve per far si che in alcuni casi di tutele più
pressanti si possa agire in maniera più rapida.
“la difesa è diritto inviolabile in tutti gli stati e gradi del
II comma —>
procedimento” diritto di difesa. Principio del contraddiorio per il quale il
nostro processo deve essere sempre costituito come un rapporto dialettico,
tale per cui, rispetto a qualsiasi attività della parte, l’altra parte deve essere
sempre messa in condizioni di difendersi.
Dal punto di vista dell’oggetto riguarda tutte le attività che vengono in
processo. Si deve esplicare sul piano dei fatti (allegazioni di fatto). Il principio
del contraddittorio si deve esplicare sul piano del diritto. Si deve esplicare
anche sul piano delle prove.
Il contraddittorio riguarda anche le eventuali iniziative del giudice. Il giudice
non può decidere su una causa sulla base di qualcosa da lui recepito senza
aver sollecitato le parti a difendersi.
L’art. 24 II comma si ricollega all’art. 3 in quanto in particolare le posizione
dell’attore e del convenuto non sono identiche tra di loro.
Il processo per essere tale ha bisogno del contraddittorio, il contraddittorio
differenzia il processo da dei meri procedimenti in cui manca la componente
dialettica.
02/10/19
Duplice controllo della Corte Costituzionale e CEDU
La corte costituzionale sindaca solo sulle norme di legge.
La corte europea controlla non solo le norme di legge, ma anche le singole
vicende processuali.
Efficacia diversa: se la corte costituzionale accoglie una questione che le
viene sottoposta dichiara incostituzionale la norma la quale viene espulsa
dall’ordinamento (efficacia diretta). La CEDU ha una portata diversa: invita lo
stato membro ad adeguarsi e modificare la normativa, non ha effetto diretto
ma di indirizzo.
Art. 111 Cost
Un primo aspetto importante è che le norme sul processo devono essere
norme di legge, quindi c’è una chiara riserva di legge in questo ambito.
Il giudice ha un più o meno ambito di discrezionalità: alcuni hanno
sottolineato che questo deve essere, dove è possibile limitato, in quanto
potrebbe andare in contrasto con il giusto processo regolato dalla legge.
Questa interpretazione forse è un po’ troppo, occorre però sempre un giudizio
di proporzione. Il giudice non può essere un mero esecutore materiale della
legge. “principio del contraddittorio”
Art 111 cpc il contraddittorio non riguarda
solo le parti, ma anche gli eventuali interventi del giudice.
II comma: se il giudice vuole rilevare una questione di ufficio dà un termine
compreso tra 20 e 40 gg alle parti per poter presentare una memoria. La
norma comunque non è considerata troppo garantistica per il contraddittorio
in quanto indica un solo termine.
“In condizioni di parità” principio di parità delle armi tra le parti: una delle
declinazione del contraddittorio è quella per cui la posizione delle parti deve
essere equivalente.
“Davanti ad un giudice imparziale” vi sono casi di imparzialità oggettiva e
soggettiva.
“La legge ne assicura la ragionevole durata ” vi è l’idea che il processo per
essere giusto deve rispettare una ragionevole durata.
Legge Pinto n. 89/2001 intitolata “sulla previsione di un’equa riparazione in
caso di durata irragionevole del processo”. Riparazione non si in
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