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CONFESSIONE

Art. 2730 cc dichiarazione che una parte fa di una verità di fatti ad essa

sfavorevoli e favorevoli all’altra parte. “Contra se probatio”. Massima di

esperienza sottostante —> nessuno dichiara un fatto sfavorevole al proprio

interesse se questo fatto non è vero. Su questo poggia la logica della

confessione.

La confessione deve essere fatta dalla parte ed è per questo se la

dichiarazione viene fatta dall’avvocato non è una vera è propria confessione,

ma ha una valenza di ammissione. Ha un valore diverso in quanto, di regola,

prova legale o piena.

la confessione ha un valore di Il giudice è di solito

vincolato alla dichiarazione confessoria. L’ammissione invece ha un valore

inferiore, valore di libera valutazione (prova ordinaria).

Perché la confessione abbia valore occorre una disponibilità oggettiva e

soggettiva. Nel senso che la confessione non è efficace se non proviene da

persona capace di disporre del diritto cui i fatti confessati si riferiscono. La

confessione ha valore solo se ha una disponibilità oggettiva.

La confessione può essere:

• giudiziale: resa all’interno del processo. Ha sempre valore di prova

legale o piena;

• Stragiudiziale: può essere contenuta in qualsiasi momento anteriore al

processo. Art. 2735 aggiunge delle regole limitative —> la

confessione viene degradata a prove ordinaria in queste ipotesi:

◦ Se la confessione è stata resa dal rappresentante ??

◦ Confessione resa in caso di litisconsorzio:

▸ Necessario: in questo caso il legislatore ha ritenuto che la

dichiarazione confessoria di una parte non sia sufficiente a

vincolare tutte le altre parti. La confessione è liberamente

apprezzabile dal giudice.

▸ Facoltativo:

◦ Dichiarazione mista o complessa: se la controparte non contesta i

fatti aggiunti allora tutta la dichiarazione nel suo complesso

vale come prova legale e vincola il giudice. Se invece l’altra

parte contesta i fatti, tutta la dichiarazione nel suo complesso è

liberalmente valutabile dal giudice diventa prova ordinaria

Una volta che è stata resa la confessione può essere revocata art. 2732 solo

nei casi di errore di fatto o di violenza.

La confessione giudiziale può essere resa in qualsiasi atto del processo

(firmato personalmente dalla parte) tranne nei casi di interrogatorio libero. In

questi casi anche se la parte dichiara un fatto sfavorevole al proprio interesse

non ha valore di confessione.

La confessione giudiziale può essere:

• spontanea:

• Provocata con l’interrogatorio formale: può succedere che la parte

non risponda o non si presenti: il collegio o il giudice possono

ritenere veri i fatti del processo.

GIURAMENTO

Ipotesi di dichiarazione che la parte fa favorevole a se stessa e sfavorevole

all’altra parte. In questo caso si è posto il tema di come gestire eventuali

dichiarazioni favorevoli alla parte.

Il giuramento quando prestato correttamente è sempre prova legale .

Due sistemi diversi:

• sistemi di common law che ammettono valore di prova anche alla

dichiarazione favorevole alla parte.

• Il nostro sistema invece è improntato sulla regola per cui la dichiarazione

favorevole può avere un’efficacia solo se si supporta e

contestualizza all’interno di un’aerea delimitata —> la parte deve

essere indotta a dire la verità. Questa è la logica su cui si impronta

l’istituto del giuramento.

Idea di dichiarazione solenne e formale resa davanti al giudice con cui se una

parte dichiara il falso, incorre in sanzioni —> 371 cp norma che punisce colui

che ha dichiarato il falso sotto giuramento.

Ciò non toglie che il giuramento sia diventata una prova arginata e di difficile

comprensione.

Due ipotesi di giuramento previsto da art. 2736 cc

• giuramento decisorio: quello che una parte deferisce all’altra per farne

dipendere la totale o parziale decisione della causa. Perché una

parte deferisce il giuramento decisorio? Si invita l’altra parte a

giurare. Si fa quando la parte non è riuscita a sostenere l’onere della

prova.

• Giuramento suppletorio: deferito dal giudice ad una delle parti per

definire la causa quando le eccezioni o la domanda non sono del

tutto provate. Extrema ratio —> si attribuisce al giudice il potere di

dare ad una parte la possibilità di vincere la causa. Si può ricorrere a

“prova semipiena”,

questo istituto quando vi è una cioè quando si

riescono a dare delle prove ma non piene, solo parziali.

Una volta che il giuramento è deferito la parte ha 3 possibilità:

• rende il giuramento: quindi vince la causa.

• Rifiuta di rendere il giuramento: perde la causa;

• Riferimento del giuramento decisorio: se una parte non è pronta a

rendere il giuramento può deferire lo stesso giuramento all’altra

parte.

Occorre la disponibilità soggettiva e oggettiva di cui si parlava per la

confessione.

Se una parte giura il falso cosa succede? Se la parte giura (il falso) e vince la

causa, questo non ha conseguenze sul piano civile. Non si tocca la sentenza

civile, si può iniziare un ulteriore giudizio civile con cui si chiede il

risarcimento dei danni conseguenti alla dichiarazione del falso nel primo

giudizio.

Malgrado si sappia che il processo si sia deciso sulla base di una prova che

viene dichiarata falsa, non si può agire su di essa.

TESTIMONIANZA

Dichiarazione che proviene dal soggetto terzo, a differenza delle altre due

prove che vengono dalle parti. Il terzo viene ritenuto idoneo per la sua

estraneità e imparzialità. Conforto con la prova documentale —> nel tempo si

sono ribaltati i metodi logici nel gestire la testimonianza e prova

documentale. Nel passato la dichiarazione orale di un soggetto aveva molto

valore (data anche dalla sacralità del rito).

Il giudice si fida di più di una prova documentale in quanto di solito questa

pre-esiste al processo e poi perchè la testimonianza è fallace.

“Il testimone non può avvalersi di appunti scritti o altro senza permesso del

giudice”.

Il nostro cc ha posto dei limiti alla testimonianza:

• limiti oggettivi: limite relativo al valore della controversia —> non si

rischia di demandare la decisione al ricordo di un terzo. Art. 2721 —

> quando il contratto eccede il valore di €2,58 non è ammessa la

prova testimoniale. II comma —> se si eccede questo limite il

giudice può autorizzare la testimonianza in base alla natura del

contratto e della qualità delle parti.

◦ patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento : se il patto

contrario (non inserito all’interno del contratto) è fatto prima del

contratto la prove per testimoni non è mai ammessa.

◦ Ci sono dei casi (transazioni, stipulazioni) nei quali la prova scritta è

fatta ab probationem —> non si può provare per testimoni.

• Limiti soggettivi: art. 246 incapacità a testimoniale. Il terzo che è

portatore di un interesse che potrebbe trasformarlo in una parte

(anche solo come interveniente adesivo) non si può considerare un

testimone attendibile. Si prevedevano altre forme di limiti soggettivi

ex art. 247 (incapacità a testimoniare per i congiunti stretti) art.

248 (incapacità dei minori degli anni 14, possono essere sentiti solo

per necessità forte e non possono giurare) che poi sono stati

abrogati dalla Corte Costituzionale. Sul caso dei minori vi è rimasto

però un vuoto normativo.

Ci sono dei casi di deroghe al divieto testimoniale art. 2724:

• quanto vi è un principio di prova per iscritto

• Impossibilità morale o materiale di procurare la forma scritta del

documento

• Se viene perso il documento

La testimonianza avviene attraverso la formulazione di capitoli di prova. Si

devono costruire le richieste in maniera puntuale e specifica. Il capitolo di

prova deve essere articolato in maniera più oggettiva possibile —> il giudice

non ammette i capitoli di prova che siano generici (privi di indicazioni

temporali), i capitoli di prova non devono essere valutativi in quanto non si

può chiedere al testimone un giudizio su un determinata circostanza, non

devono essere mai formulati in modo negativo perché si dice che il capitolo

formulato in negativo non consentono la prova contraria.

Una volta che i capitoli sono stati dedotti, questi devono essere ammessi dal

giudice.

I testimoni vengono citati in giudizio. Se il testimone non compare senza

giustificato motivo art. 255 il giudice può disporre l’accompagnamento anche

coattivo per la prossima udienza. Art. 256 se si rifiuta di testimoniare il

giudice istruttore lo denuncia al pm.

Art. 254

Esiste una testimonianza scritta introdotta nel 2009 con l’idea di alleggerire

la fase istruttoria orale. Utilizzata molto raramente anche perché come

presupposto c’è l’accordo delle parti. La testimonianza scritta poi fa da

impedimento al contraddittorio.

12/11/19

INCONTRO

La Cassazione art. 65 —> mantiene l’unità del diritto.

Giudice: “iudex”. È l’organo al quale l’ordinamento attribuisce il compito e la

potestà di emanare decisioni vincolanti.

Terzietà del giudice —> posizione di indipendenza e di indifferenza rispetto

alla controversia. Il giudice non deve avere un interesse nella causa.

Il giudice non è arbitro, non è libero di decidere come vuole. Il giudice deve

decidere seguendo un metodo, quindi si deve vedere le parti cosa allegano in

giudizio, cosa provano fino ad arrivare ad una argomentazione finale. Non è

una soluzione intuitiva o frutto di una scelta precostituita (come il giudice che

appartiene a dei regimi dittatoriali), ma è una soluzione che ha una sua

razionalità.

La Costituzione assicura alla magistratura, non solo la terzietà, ma anche

l’indipendenza dagli altri poteri dello stato. Durante il regime fascista per

esempio la maggior parte dei giudici erano vincolati dallo Stato.

“La giustizia è amministrata in nome del popolo

Art. 101 Cost. ” il popolo è

colui a cui appartiene la sovranità. I giudici quindi amministrano in nome del

popolo italiano. Nello Statuto Albertino (liberale) la giustizia non era emanata

in nome del popolo, ma in nome del Re e i giudici erano nominati

direttamente dal Re stesso. Attualmente i giudici vengono nominati

attraverso un concorso, non vengono scelti dal gove

Dettagli
A.A. 2019-2020
84 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher JuliaLabollitaa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Processuale Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Danovi Filippo.