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Decisione in camera di consiglio del ricorso per Cassazione
La decisione in camera di consiglio è semplificata e prevista in casi specifici. È presa con ordinanza e dopo aver garantito il diritto di difesa. In alcuni casi, la Corte di cassazione può decidere sui ricorsi che le vengono presentati in maniera semplificata. Sostanzialmente si tratta di decisioni, prese con ordinanza in camera di consiglio, in cui manca la discussione in udienza pubblica.
Ovviamente, anche la decisione in camera di consiglio va presa avendo cura di garantire il diritto di difesa. Pertanto le parti interessate:
- vengono avvisate che la trattazione della questione avverrà in camera di consiglio,
- vengono messe a conoscenza delle conclusioni del P.M.,
- sono autorizzate a depositare memorie,
- possono chiedere di essere sentite.
A disciplinare la pronuncia in camera di consiglio è l'articolo 375 del codice di rito, il quale chiarisce in quali casi la Corte, sia
diretta ed esecuzione indiretta L'esecuzione diretta si verifica quando il creditore, dopo aver ottenuto un titolo esecutivo, può procedere direttamente all'esecuzione forzata dei beni del debitore. Questo avviene ad esempio nel caso di pignoramento di un immobile o di un conto corrente bancario. L'esecuzione indiretta, invece, si verifica quando il creditore deve rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere l'esecuzione forzata. In questo caso, il giudice emette un provvedimento di esecuzione che viene poi notificato al debitore. L'esecuzione indiretta può avvenire ad esempio nel caso di pignoramento di stipendio o di beni mobili. È importante sottolineare che l'esecuzione diretta è generalmente più rapida ed efficace rispetto all'esecuzione indiretta, in quanto il creditore può agire direttamente sui beni del debitore. Tuttavia, ci sono casi in cui l'esecuzione diretta non è possibile o non è sufficiente, e quindi è necessario ricorrere all'esecuzione indiretta. In conclusione, la distinzione tra esecuzione diretta ed esecuzione indiretta dipende dalla possibilità del creditore di agire direttamente sui beni del debitore o di dover ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenere l'esecuzione forzata.Il processo esecutivo è il mezzo che l'ordinamento giuridico predispone affinché il creditore riesca ad ottenere il soddisfacimento di quanto legittimamente preteso, anche in forza della suddetta sentenza, quando chi dovrebbe adempiere non lo fa spontaneamente. La dottrina è solita distinguere tra esecuzione indiretta ed esecuzione diretta. Nella indiretta l'ordinamento giuridico agisce direttamente sulla volontà del debitore per indurlo ad adempiere quanto dovuto, ma trattandosi di meccanismi coercitivi non condivisi dal nostro sistema giuridico, essi sono previsti solo in casi tassativi disciplinati dalla legge e non come strumento di tutela generale delle pretese del creditore. Occorre precisare che, all'interno del libro dedicato al processo di esecuzione, come si vedrà, il nostro codice contempla oggi espressamente anche un'ipotesi di esecuzione indiretta. Nell'esecuzione diretta, invece, la prestazione non adempiuta dal
Il debito del debitore viene soddisfatto attraverso il ricorso all'organo giudiziario, che permette al creditore di conseguire l'utilità che gli spetta. In via generale, la procedura esecutiva tende a far conseguire al creditore esattamente la stessa utilità che avrebbe ottenuto se il debitore avesse adempiuto spontaneamente alla prestazione.
Distribuzione del ricavato
A seguito della vendita forzata o dell'assegnazione, la procedura esecutiva prosegue con la distribuzione della somma ricavata composta da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate, di rendita o provento delle cose pignorate, di multa e di risarcimento del danno da parte dell'aggiudicatario. Se il creditore procedente è uno solo, il giudice dell'esecuzione dispone il pagamento di quanto ad esso spettante a titolo di capitale, spese e interessi, sentito il debitore. Nel caso, invece, in cui oltre al creditore procedente vi siano altri creditori intervenuti, il
Il giudice provvede a distribuire la somma ricavata ripartendola proporzionalmente tra tutti i creditori, secondo le norme specifiche previste per l'espropriazione mobile o immobiliare. Il residuo viene consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione. Il suddetto riparto tiene conto delle eventuali cause di prelazione e viene disposto previo accantonamento (per un periodo limitato di tempo) delle somme spettanti a quei creditori che sono intervenuti senza titolo esecutivo, il cui credito non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dal debitore. Decorso inutilmente tale termine, il giudice procede con la distribuzione della somma accantonata tra coloro che ancora non sono stati integralmente soddisfatti, disponendone, anche d'ufficio, la comparizione dinanzi a sé insieme al debitore. Anche in questo caso, l'eventuale residuo viene restituito al debitore o al terzo che abbia subìto l'espropriazione.
Diverse forme di notificazione
previste dal codice di ritoLa notificazione è un procedimento predeterminato a conseguire la certezza legale di un atto del processo da parte di uno o più soggetti determinati: certezza legale che è necessaria affinché si producano gli effetti che la legge riconnette a quel determinato atto. Il soggetto cui compete tale procedimento è l'ufficiale giudiziario. Esistono diverse forme di notificazione, tra le quali ricordiamo:- la notificazione in mani proprie (art 138 cpc): consiste nella consegna diretta dell'atto nelle mani del destinatario, presso la casa di abitazione, oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto. Il destinatario dell'atto non può essere costretto a ricevere l'atto da notificare; in caso di rifiuto del destinatario a ricevere l'atto, tale rifiuto equivale a notificazione regolarmente
1) La notificazione personale (art. 140 c.p.c.): la notificazione deve essere eseguita personalmente nelle mani del destinatario. Se il destinatario rifiuta di ricevere l'atto, la notificazione può essere effettuata anche a una persona di famiglia o a una persona addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda.
2) La notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio (art. 139 c.p.c.): se non è eseguita personalmente nelle mani del destinatario, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, indifferentemente presso la casa di abitazione oppure presso il luogo in cui questi abbia l'ufficio o eserciti l'industria o il commercio. Soltanto se il comune di residenza è sconosciuto, la notificazione deve essere fatta nel comune di dimora e, se questo è ignoto, nel comune di domicilio. Se il destinatario non viene trovato in nessuno di questi luoghi, la notificazione potrà essere fatta a una persona di famiglia, o se estranea, a una persona addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda. Se non vi è nessuna di queste persone, oppure esse rifiutano di ricevere l'atto, la copia deve essere consegnata al portiere dello stabile. In caso non vi sia portiere, ad un vicino di casa che
accetti di ricevere la copia. Si prescrive, inoltre che il portiere o il vicino sottoscrivano una ricevuta oppure che l'ufficiale giudiziario invii al destinatario una lettera raccomandata nella quale dà notizia dell'avvenuta notificazione. 3) la notificazione all'estero (art 142 cpc): quando il destinatario dell'atto non ha né residenza, né domicilio o dimora nel territorio della Repubblica, la notificazione va effettuata seguendo due formalità: - la spedizione di una copia dell'atto al destinatario a mezzo posta con raccomandata; - la consegna di una seconda copia al pubblico ministero, perché ne curi la trasmissione al Ministero degli esteri per il recapito al destinatario. Una volta che l'ufficiale giudiziario abbia adempiuto a questa duplice formalità, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo, indipendentemente dalla prova dell'effettiva ricezione dell'atto da parte del destinatario.destinatario.Il secondo comma dell'art 142 cpc dispone che la disciplina prevista dal primo comma dellamedesima disposizione si applica soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire lanotificazione in uno dei modi previsti dalle convenzioni internazionali o dalla legge consolare.
4) la notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art143 cpc): se sonosconosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario, l'ufficiale giudiziario esegue lanotifica mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario dell'atto. Qualora siano ignoti il luogodell'ultima residenza e il luogo di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto alpubblico ministero. La notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello incui l'ufficiale giudiziario ha adempiuto a queste formalità,
qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. La notifica alle società prive di personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati si fa nella sede indicata nell'art. 19, comma 2, c.p.c. ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente, qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. Infine, se nonè possibile utilizzare una delle modalità appena descritte, la notificazione alla persona fisica che rappresenta l’ente può essere eseguita anche a norma degli artt. 140 e 143 c.p.c. Domanda riconvenzionale La domanda riconvenzionale, disciplinata dall’art.36 cpc, ricorre quando il convenuto, traendo occasione dalla domanda proposta dall'attore, propone una controdomanda mediante la quale non si limita a chiedere che venga rigettata la domanda proposta dallo stesso attore ma chiede un provvedimento positivo sfavorevole all'attore ovvero richiede un accertamento della propria pretesa con effetti di giudicato. Sulla base di quanto stabilito dall'articolo 36 cpc, la domanda riconvenzionale può essere cumulata alla domanda principale e decisa nello stesso processo, sempreché il cumulo delle due domande non ecceda la competenza per materia o pervalore delgiudice adito. Ogni volta che venga proposta una domanda riconvenzionale, possono derivarne trediverse situazioni processuali:- se il cumulo della domanda principale e