Diritto processuale civile: introduzione
Diritto processuale civile è una particolare branca del diritto che si occupa della tutela di diritti di natura privata attraverso lo strumento del processo. Ci sono tre caratteristiche principali:
Caratteristiche del diritto processuale civile
Diritto: È un diritto vivente, applicato a tante materie e tipologie di controversie, con disposizioni di legge che hanno una loro cogenza, sono precettive e applicabili anche contro la volontà del singolo. Sono previste delle sanzioni in caso di inosservanza per alcune di queste norme. Le sanzioni possono essere:
- Interne al processo stesso (endoprocessuali): Se qualcosa non funziona, le ripercussioni si hanno nell’ambito del processo stesso. Ad esempio, atti processuali e della loro nullità in caso di vizio; o nel processo di cognizione, cioè quello ordinario e generale: è strutturato in fasi scandite tra di loro, che hanno meccanismi di preclusione o decadenza. Se non compi quella determinata attività processuale entro un termine perentorio, la sanzione è l’impossibilità di poterla esercitare in un momento successivo.
Art. 166 c.p.c. descrive come il convenuto si costituisce formalmente nel processo; Art. 167 c.p.c. descrive il contenuto della comparsa di risposta, atto con cui il convenuto formalmente entra nel processo. La norma indica che, a pena di decadenza, il convenuto deve proporre domanda riconvenzionale.
- Sanzione ha effetti sostanziali: Non ha effetti solo nel processo, ma colpisce il mondo delle parti. Ad esempio, l'Art. 96 c.p.c., sulla lite temeraria, è sanzionata con una responsabilità aggravata: condanna a risarcimento dei danni. L’uso del processo non deve avvenire in mala fede. Il terzo comma sottolinea questo aspetto, perché il giudice può condannare anche senza istanza di parte, ma d’ufficio.
Processuale: Ci si occupa di norme che hanno a che fare con il processo, dunque si parla di strumenti di tutela, tipo di diritto che intende tutelare i diritti sostanziali. Insieme di garanzie che proteggono diritti lesi e minacciati.
Civile: Si occupa della tutela di diritti aventi natura privatistica. Ma non solo diritti di soggetti privati.
Il processo
Cos’è il processo? Lo si può stabilire sulla base delle sue funzioni. La funzione primaria è tutelare i diritti, funzione che regge l’architrave portante del processo. Intento di tutela e salvaguardia di qualcosa che nel terreno sostanziale non ha funzionato come doveva, e si è venuto a creare conflitto circa il modo di leggere un diritto: si tratta di crisi di cooperazione tra le parti. Uno degli strumenti di possibile risoluzione della controversia è il processo.
Il giudice, quando si trova di fronte a una situazione controversa, in cui quasi sempre la lettura dell’attore è opposta a quella del convenuto, deve ricostruire la verità: tema accertamento verità. Questo ha portato spesso ad accostare la figura del giudice a quella dello storico. Però, ci sono delle grosse differenze tra queste due figure:
- Lo storico, tendenzialmente, non è tenuto ad accertare la verità, può formulare delle ipotesi e ciò che dice potrà essere messo in discussione (più rigoroso è il metodo, più argomentati i risultati, più sarà avvalorato), ed è inoltre libero nei mezzi per accertare la verità.
- Il giudice, invece, ha un ruolo diverso: si trova autoritativamente investito dall'ordinamento.
Quando si parla di giurisdizione, si parla dell’insieme dei giudici, il singolo è organo della giurisdizione e diventa un organo dello stato, in qualche modo. Il giudice non può formulare ipotesi: la sentenza deve per forza di cose dare una lettura autoritativa o in un senso o in un altro, attribuendo ragioni e torti. La verità accertata dal giudice è verità processuale, non assoluta.
Per ovviare a situazioni in cui le parti non abbiano dato le prove necessarie, la verità si ricostruisce attraverso l’istituto dell’onere della prova: principio che serve per ripartire tra le parti il rischio della mancata prova. In caso di mancata prova (es. di un prestito), che spetta a chi afferma nel processo, il giudice potrà far vincere l'altra parte. Il giudice è tenuto per legge a pronunciarsi sempre.
La decisione del giudice ha valore diverso da tesi dello storico: sentenza è imperativa. La sentenza, come giudizio, può anche essere fallibile, dunque il diritto processuale dà garanzie: impugnazione sentenza attraverso appello o ricorso in cassazione. Se la sentenza non viene impugnata o se si sono sviluppati tutti i gradi di impugnazione, la sentenza passa in giudicato, e con il giudicato l'oggetto diventa irretrattabile.
Il giudice si deve servire dei mezzi di prova: catalogo tendenzialmente tipico, anche se ad oggi, per progresso tecnologico, vige il principio di atipicità.
Ulteriore funzione: tutelare i soggetti deboli
Nel processo vige il principio di parità tra parti e soggetti, sulla base dell’Art. 3 cost.; ma, in determinate situazioni, il legislatore mira a salvaguardare soggetti in posizione di minoranza rispetto alla controparte (esempio processo del lavoro). Diritto processuale cerca di riequilibrare parità armi tra le parti.
Inoltre, tema di effettività ed economia processuale, delle risorse: processo comporta oneri. Dunque, principi di economia processuale. Il processo deve rimanere solo quando non ci sono altre soluzioni possibili, extrema ratio.
Il processo è un meccanismo giurisdizionale, dunque la tutela dei diritti attraverso il processo è una tutela giurisdizionale. Tra i due concetti non c’è una sovrapponibilità perfetta: la tutela dei diritti si può immaginare come un insieme di istituti, che concorrono a realizzare tale obiettivo anche attraverso mezzi non processuali (es. sesto libro c.c. sulla tutela dei diritti). La tutela giurisdizionale è un altro insieme di tutele, che si interseca ed è volta a tutelare diritti. Ma vi sono anche altri campi in cui l'attività giurisdizionale (presenza magistrati) viene utilizzata non per tutelare diritti in senso stretto, ma per gestire determinate aree, es. autorizzazioni date in caso di minori o casi in materia di impresa. Il processo che studiamo da un lato è espressione di tutela giurisdizionale, dall’altro di tutela di diritti.
È l’incontro tra due sfere che in parte si sovrappongono, ma non interamente. Importante è anche l’oggetto del processo civile, che non sono mai i fatti: oggetto del processo sono situazioni giuridiche meritevoli di tutela:
- Diritti soggettivi
- Rapporti giuridici
- Status personali.
Per esempio, in caso di richiesta di restituzione di somma di denaro, l'oggetto del processo non è la somma di denaro, ma il diritto di credito. Ci sono solo due casi, molto rari, in cui l'oggetto sono fatti:
- Querela di falso
- Giudizio di verificazione della scrittura privata.
Tra le prove che l'ordinamento conosce ci sono prove documentali, cioè atto pubblico e scrittura privata. Se sosteniamo che l'atto pubblico è falso, per demolire la pubblica fede dell’atto bisogna usare il procedimento della querela di falso, così come per scrittura privata. Processi particolari perché hanno ad oggetto la falsità del documento. Per questo hanno ad oggetto fatti.
Ulteriore caso in cui si afferma che l'oggetto del processo non è un diritto o rapporto giuridico, è quello dei casi di processi su situazioni giuridiche preliminari. Es. processi su nullità di un contratto. L'oggetto non è immediatamente diritto o rapporto.
Fonti del diritto processuale civile
Le fonti principali sono:
- C.P.C. (Codice di Procedura Civile)
- C.C. (Codice Civile)
- Costituzione
- Leggi speciali (es. l. 218/1995)
- Regolamenti e direttive UE, ma solo nei casi in cui incidano direttamente sul processo civile.
Principi costituzionali e diritto processuale civile
La Costituzione è fonte primaria dell'ordinamento e ha una forza superiore:
- Dal punto di vista formale: superiore alla legge ordinaria, e i meccanismi di revisione sono più articolati e complessi rispetto a quelli di modifica della legge ordinaria.
- Dal punto di vista contenutistico e sostanziale: tessuto di norme limitato (rispetto ai vari codici), perché ha compito di delineare principi, in quanto scegliere nel dettaglio è compito del legislatore ordinario.
Le norme costituzionali, come tutto il diritto, hanno una fissità formale (non modificate fino a quando autorità non interviene), ma allo stesso tempo devono adeguarsi a tempo e società. Diritto, infatti, non è un fenomeno statico, ma dinamico, necessariamente, proprio perché si occupa di ogni aspetto della realtà. Ci sono casi in cui norme di legge (che devono sempre essere coerenti con ordinamento costituzionale, rispettose dei principi costituzionali), nel tempo, non sono più considerate rispettose di tali principi, pur essendolo state in passato.
Per esempio, l'Art. 274 c.c., su particolare processo che si aveva nei casi in cui determinato soggetto intendesse richiedere l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità/maternità. Norma prevedeva che tutte le volte che un soggetto chiedesse di instaurare processo per provare di essere figlio di un altro soggetto, prima di instaurare un processo di merito si doveva instaurare un processo volto solo a verificare l’ammissibilità dell’azione. Questo era stato previsto da legislatore per proteggere la famiglia legittima dalle incursioni di eventuali figli illegittimi/naturali (norma risalente a 1940). Azione come filtro, infatti ammessa solo quando ricorrono specifiche circostanze che la giustificassero.
Questa norma era, inizialmente, vista come giudizio contestualizzato, poi ampliata prevedendo anche reclamo e infine terzo grado. Succedeva, dunque, che, per ottenere lo status di figlio, si doveva cominciare processo lungo tre gradi di giudizio; dopo il terzo grado, se cassazione ammetteva possibilità di proporre azione, cominciava giudizio di merito vero e proprio, anche questo basato su tre gradi. Per arrivare a una sentenza definitiva finale ci si potevano impiegare anche più di 25 anni. Nel 2006, la corte costituzionale, già investita di legittimità costituzionale norma negli anni ’60, ne ha dichiarato l’incostituzionalità, soprattutto dopo riforma diritto di famiglia del ’75, in quanto appesantimento eccessivo ingiustificato.
Dunque, norma, che in un determinato contesto storico e per determinate circostanze sembra legittima, in mancanza di quelle stesse circostanze, smette di essere tale.
Oggetto delle norme costituzionali riguardano diritti e libertà fondamentali, declinati nell’ambito del processo, come diritto di azione e diritto di difesa. Altre norme, invece, si limitano a dettare criteri informatori: individuano come attività giurisdizionale dovrebbe essere orientata in certi campi, es. ragionevole durata del processo. Non si parla di un diritto del singolo.
Le norme della Costituzione che riguardano il diritto processuale civile sono distinguibili in:
- Garanzie che concernono magistratura
- Garanzie che concernono il processo.
Garanzie del processo e della magistratura
Art. 101 Costituzione, consta di due commi:
- “Giustizia è amministrata in nome del popolo”: Co.1 non ha valenza particolare e ricorda Art. 1.
- “I giudici sono soggetti soltanto alla legge”: Co.2 più importante. Conseguenze. Richiama l'impostazione tradizionale della separazione dei poteri: potere giurisdizionale separato da altri poteri dello stato e deve garantire il rispetto delle norme di legge ed espressione potere legislativo in senso stretto.
Fa sì che il giudice, per quanto tenuto a rispettare la legge, non può disapplicare mai la legge, anche laddove la consideri contraria al sistema o alla costituzione. Dunque, il giudice, quando si trova davanti a una norma che reputa incostituzionale, non può disapplicarla direttamente, ma può solo sollevare questione di legittimità costituzionale, interrompendo il processo. Inoltre, nelle proprie decisioni, il giudice non è vincolato ai precedenti giudiziari (emanati da altri organi giudiziari in altre vertenze, pur avendo una loro auctoritas implicita). Questa caratteristica differenzia il nostro sistema da quelli anglosassoni, anche se negli ultimi tempi si assiste in modo sempre più netto a un rafforzamento del valore e dell’efficacia dei precedenti, soprattutto per decisioni di cassazione.
Es. Art. 360-bis c.p.c.: ricorso per cassazione è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso questione di diritto in modo conforme a giurisprudenza della corte e non vi sono motivi per modificare l'orientamento della stessa. Es. Art. 363 c.p.c.: principio di diritto nell’interesse della legge: quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge, o vi hanno rinunciato, o il provvedimento non è ricorribile in cassazione o non è altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può chiedere che la Corte enunci nell'interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi. Quando questo succede (quarto comma): “La pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito”, ma il principio di diritto sarà vincolante per giudici futuri. Es. Art. 374.3 c.p.c.: (pronuncia a sezioni unite, composizione più alta: invece di 5 giudici, saranno 9) Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso. Dunque, anche nella gerarchia interna, una sola sezione non può distaccarsi da interpretazione, ma deve rimandare a sezioni unite.
Sempre nel 2009 sono state introdotte due norme:
- Art. 132.4 c.p.c.
- Art. 118 disposizioni di attuazione.
Oggi i giudici, in una sentenza, non sono tenuti ad argomentare sempre tutto, ma su certi passaggi logici possono rimandare a orientamenti cassazione, citando i precedenti conformi: idea di citare nelle sentenze decisioni di giudici. Rafforzativo dei precedenti.
Art. 102 Costituzione: due commi
- La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Dà la mappatura dei giudici con i quali ci si confronta. La funzione giurisdizionale civile esercitata da giudici ordinari: ribadito anche da Art. 1 c.p.c.
Giudici ordinari sono:
- Giudici di pace
- Tribunale
- Corte d’appello
- Corte di cassazione.
Hanno diversa distribuzione sul territorio nazionale. Cassazione: è unica, con sede a Roma. Corti d’appello: 26, con competenza distrettuale. Giudici di pace: ancora più capillari.
“Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.”
Introduce principio fondamentale: divieto istituzione giudici straordinari, istituiti dopo che è successo determinato evento sul quale gli stessi sono chiamati a giudicare. Detti anche giudici post factum. Fenomeno che si ha talvolta in ambito internazionale, es. processo di Norimberga. In ambito civile, la costituzione vieta questo fenomeno, perché se giudice istituito per giudicare un fatto già verificatosi, questo non avrà mai la terzietà e l’imparzialità necessaria, perché già è chiamato a dire che qualcosa da giudicare c’è.
Vi è anche divieto istituzione giudici speciali: giudici che giudicano determinate materie o settori. La costituzione ha voluto sancire divieto istituzione di nuovi giudici speciali per esperienza pre-1948. Queste norme si ricollegano ad Art. 25 Costituzione, garanzia del giudice naturale: Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Giudici devono essere individuati prima del verificarsi dell’evento da giudicare.
Secondo l’art. 102, sono ammesse sezioni specializzate, anche con partecipazione di cittadini estranei alla magistratura. Questo avviene solitamente per:
- Controversie agrarie (sezioni specializzate agrarie)
- Sezioni specializzate d’impresa
- Sezioni specializzate in materia di immigrazione.
Esistono giudici speciali, già precedentemente presenti:
- Tribunale superiore delle acque pubbliche
- Tribunale dei minorenni.
Norme su garanzie magistratura
Art. 104 Costituzione: ribadisce la separazione dei poteri. Art. 105 Costituzione; Art. 106 Costituzione; Art. 107 Costituzione; Art. 108 Costituzione: riserva di legge.
Art. 24 Costituzione: Norma importante che, insieme ad articoli 3 e 111 della Costituzione, dà le direttive e misura la congruità delle altre norme dell’ordinamento in tema di diritto processuale.
Art. 24
- “Tutti possono agire in giudizio per tutela dei propri diritti e interessi legittimi: garanzia del diritto d’azione.”
- “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento: garanzia diritto di difesa.”
- “Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione: gratuito patrocinio; la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari: ma non interessa diritto processuale, bensì diritto penale.”
- “La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.”
Co.1 consacra una delle garanzie del nostro processo, cioè diritto di azione. Agire in giudizio vuol dire chiedere la tutela giurisdizionale agli organi della giurisdizione attraverso utilizzo del processo. L'oggetto di questa tutela sono diritti e interessi legittimi: tutela di carattere ampio.
- Fondamentalmente, il processo civile si occupa solo di diritti soggettivi. Nella costruzione del diritto soggettivo l’utilità è immediata e riconosciuta direttamente come propria del singolo. Attraverso giudice civile.
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