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LA COMPETENZA:

Una volta appurato che il giudice italiano è dotato di giurisdizione possiamo dire di essere a posto

solo se nello stato italiano esistesse un solo giudice.

In realtà sappiamo che la nostra tutela giurisdizionale deve rispondere alla tutela dei diritti

sostanziali e quindi anche a secondo del diritto sottostante violato possono essere richieste delle

differenziazioni della tutela e della competenza.

Sapendo che ci sono tanti giudici definiamo la competenza come la misura della

giurisdizione ( Chiovenda)  In concreto è quella frazione di

giurisdizione che il legislatore assegna a ciascun singolo giudice.

Se la giurisdizione è il potere astratto del giudice italiano di giudicare una certa controversia, la

competenza diventa il potere concreto di giudicare di quella controversia.

Anche la competenza è un presupposto processuale ( fa parte delle questioni di rito che devono

sempre essere a posto perché si possa arrivare ad una decisione nel merito ), anche se è meno

rilevante della giurisdizione in termini assoluti ( siamo in ambito nazionale, si tratta solo di scegliere

il giudice giusto tra ordinario e speciale  rilevanza minore rispetto alla scelta tra giudice nazionale

e giudice straniero )

L’ art. 5, visto per la giurisdizionale, vale sia per competenza che per giurisdizione

A chi spetta la competenza civile?

La competenza civile spetta a ( criterio con riparto verticale ):

- Giudice di pace

- Tribunale: può avere delle sezioni specializzate ( agrarie o in materia d’impresa ). In questi

casi il problema di attribuzione è un problema che riguarda la competenza. Ma ci sono

situazioni in cui i tribunali di medio e grandi dimensioni al loro interno sono divisi in sezioni (

ciascuna si occupa di un certo tipo di controversie ma è un discorso puramente interno ) e

in questo caso non è un problema di competenza

- Corte d’appello

- Corte di cassazione: competenza solo in via di impugnazione

La competenza può essere ripartita in via verticale o orizzontale ( nel senso che ci sono tanti

giudici di pace, tanti tribunali e tante corti d’appello  più giudici appartenenti allo stesso ordine ).

Con riferimento alla competenza in senso verticale giocano 2 criteri:

- Criterio della materia : oggetto del giudizio

- Criterio del valore : valore della controversia determinato sulla base della domanda

La regola generale è che il criterio del valore è quello generale, però laddove c’è una competenza

di materia questa prevale sulla regola generale. Ci sono anche casi in cui i due criteri sono

combinati tra loro.

Per il riparto orizzontale il criterio usato è quello della competenza per territorio.

Come è la competenza del giudice di pace? ( art. 7 )

“ Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non

superiore EURO 5.000,00 , quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro

giudice.

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla

circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi EURO

20.000,00 (competenza mescolata per valore e materia ).

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge,

dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in

materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che

superino la normale tollerabilità;

3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni

previdenziali o assistenziali”.

Il giudice di pace oggi è competente anche per cause di opposizione a sanzioni amministrative.

art. 8  soppresso ( figura del pretore abrogato nel 1998 )

Quando è competente il tribunale ? Art. 9

Si tratta di una competenza residuale.

“Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice. Il

tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per

quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per

l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile ”.

Quando è competente la Corte d’appello?  è normalmente giudice di secondo grado, però

giudica in primo grado in alcune ipotesi tassative:

1) materia di esecuzione / opposizione al riconoscimento di sentenze straniere ai sensi del

regolamento 44/2001 e legge 218/1995

2) ai sensi della legge Pinto per risarcimento dei danni per l’irragionevole durata del processo

3) normativa antitrust

4) indennità di esproprio.

Combinato articolo 7 e 9  criteri per materia e per valore

Per capire una causa che valore ha la regola generale è quella per la quale si va a vedere la

domanda dell’attore ( art. 10 )  si dovrebbe aspettare la fine della causa per capire il valore della

causa ( con la sentenza del giudice ), ma si deve decidere a priori e non a posteriori per assegnare

competenza e giurisdizione e quindi la legge in base all’articolo 10 ci dice che si deve andare a

vedere la domanda dell’attore.

“Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle

disposizioni seguenti.

A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano

tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col

capitale”.

Art. 11/15  ci dicono come si calcola il valore di specifiche cause

ESEMPIO: causa di divisione eredità art.12

Competenza per territorio: esistono più giudici uguali disseminati lungo il territorio della

repubblica

Noi abbiamo dei criteri che sono chiamati tecnicamente fori. Vi sono fori generali, che in teoria

valgono indistintamente per tutte le controversie civile, e dei fori speciali. I fori speciali possono

essere facoltativi ( si aggiunge a quello generale, può essere scelto dall’attore )

oppure esclusivi ( sostituisce il foro generale  si pongono in un rapporto di specialità rispetto alla

regola generale ).

C’è poi un altro concetto, che è quello di fori derogabili e inderogabili ( possibilità per le parti di

derogare convenzionalmente ad un certo foro determinato dalla legge )  distinzione non si

sovrappone alle precedenti

Come il nostro legislatore organizza la materia?

1) FORI GENERALI

- Art. 18  foro generale delle persone fisiche  “ Salvo che la legge disponga altrimenti, è

competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi

sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora.

Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nella Repubblica o se la dimora

è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore”.

A determinare le regole del gioco è in prima battuta il convenuto. Perché? Perché è l’attore

 che muove la quiete giuridica e chiede una tutela processuale e ha interesse a spendere

energie per ottenerla. Il convenuto subisce l’iniziativa e la legge lascia che almeno la

subisca nel giudice che dovrebbe essere per lui più comodo e più facilmente raggiungibile.

In seconda battuta se la giurisdizione del giudice italiano sussiste ma il convenuto è

 residente all’estero è competente il giudice del luogo di residenza dell’attore

- Art. 19  foro generale delle persone giuridiche  “Salvo che la legge disponga altrimenti,

qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa

ha sede. È competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno

stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della

domanda.

Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non

riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile hanno sede dove

svolgono attività in modo continuativo”.

2) FORI SPECIALI FACOLTATIVI:

- Art. 20 ( che ricalca quanto visto nell’art. 5 del regolamento di Bruxelles in materia di

giurisdizione, nel quale però si fa riferimento solo al luogo in cui deve essere eseguita la

prestazione, non anche dove è sorta ): “Per le cause relative a diritti di obbligazione è

anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta

in giudizio” ( esempio art. 1182: consegna denaro presso l’attore ).

- Art. 30: “Chi ha eletto domicilio a norma dell'articolo 47 del codice civile può essere

convenuto davanti al giudice del domicilio stesso”.

3) FORI SPECIALI: art. 21 e ss.

- Art. 21: “Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di

locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché per le cause relative ad

apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o

dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, è competente il giudice del luogo

dove è posto l'immobile o l'azienda.

- Art. 22 : “ È competente il giudice del luogo dell'aperta successione  per l’art. 456 c.c.  la

successione si apre nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto

- Art. 23 : cause tra soci e condomini  è competente il giudice del luogo in cui ha sede la

società per cause tra soci, mentre è compente il giudice del luogo in cui si trovano i beni

comuni o la maggior parte di essi per le cause tra condomini

- Art . 24: foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali  “Per le cause relative

alla gestione di una tutela o di una amministrazione patrimoniale conferita per legge o per

provvedimento dell'autorità è competente il giudice del luogo d'esercizio della tutela o

dell'amministrazione”.

- Art. 25: “Per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a

norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi

previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui

distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie”.

Derogabilità e inderogabilit&

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Publisher
A.A. 2014-2015
113 pagine
3 download
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chicca9329 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Processuale Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Danovi Filippo.