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LEGITTIMA DIFESA RIFORMATA

È una riforma fatta in maniera poco tecnica, anche se l’obiettivo politico era evidente. Le modifiche principali sono essenzialmente 2: parlando di legittima difesa, abbiamo trattato della legittima difesa ordinaria; dal 2006 esiste la cosiddetta legittima difesa domiciliare, che ha un significato più ampio di domicilio, in termini civilistici. Lo stesso art 52 mette in campo più luoghi. La modifica del 2006 aveva portato ad una proporzione di difesa in luoghi di privata dimora. Nell’interpretazione successiva alla riforma era stato sottolineato che l’intervento legislativo modificava solo la proporzione. Nell’interpretazione giurisprudenziale dicendo che non era una nuova causa di giustificazione, rimangono fermi l’attualità del pericolo e la necessità dell’azione. Se vi sono più alternative per difendersi efficacemente bisogna privilegiare quella meno lesiva, perchè quella

più lesiva diventa meno necessaria. Se ci si può difendere seguendo una certa strada, senza determinare la morte dell’aggressore. Sotto il profilo della proporzione il discorso era chiuso.

La riforma del 2019: nel c 2 viene introdotto l’avverbio “sempre”, che non aggiunge nulla. L’uso delle armi è sempre legittimo, ma sempre in presenza dei suoi requisiti. Più importante è il c 4 che è stato aggiunto, perché in esso si dice che in caso di un atto che vuole impedire, respingere, l’ingresso di uno o più soggetti, sempre nei luoghi di privata dimora, quando questo ingresso avviene mediante violenza, e questo è un dato che qualcuno comincia ad interpretare come violenza sulle cose, ma siccome quando si parla di violenza negli altri reati, si intende violenza per le persone, deve essere interpretato in chiave restrittiva. Se questo ingresso è compiuto con minaccia o altro uso di mezzi di coazione,

o altri mezzi di minaccia, in questo caso si dice che è sempre legittima la difesa. Il significato: si è già aperto un dibattito secondo cui, secondo la linea interpretativa sarebbero presunti tutti gli altri elementi della legittima difesa, siccome la proporzione era già data che ammessa, si supererebbe il problema non tanto del pericolo, perché è un pericolo attuale, ma si aggiunge che non sarebbe più necessario valutare la necessità della reazione. Se ci sono 2/3 modalità altrettanto efficaci, si deve scegliere la modalità meno lesiva. Viene meno questo. Se entra un singolo disarmato ma che può avere un atteggiamento violento, magari per entrare ha spintonato il proprietario, in questo caso si potrebbe decidere di ucciderlo, anche se potrebbe essere altrettanto efficace usare un'altra modalità. Non si dovrebbe più discutere neanche delle necessità. Dal versante opposto si discute che se

si potrebbe interpretare l'art 55 come una forma di tutela per coloro che, pur eccedendo i limiti della causa di giustificazione, agiscono in condizioni di mala difesa o in condizioni psichiche non prevedibili. Questa interpretazione potrebbe evitare di entrare in conflitto con i principi fondamentali e con la CEDU, in quanto riconosce che esistono dei limiti all'eccesso nella difesa domiciliare.l'art 55 nel comma aggiunto prende in considerazione un eccesso che di per sé non sarebbe giustificato, rispetto alla necessità, questo convaliderebbe un'interpretazione restrittiva della legittima difesa allargata, in quanto rimarrebbe comunque qualche vincolo, come quello della qualità del pericolo, oltre che quello della reazione necessitata. Se la reazione non è necessitata non si è nell'art 52, allora non si sarà non punibile sulla base dell'art 55 c 2. Se non ci fosse stata alcuna modifica dell'art 55 si poteva sostenere che il legislatore ha tolto ogni vincolo alla legittima difesa, togliendo il vincolo della necessità della difesa. Sotto la qualità del pericolo rimane un vincolo intrinseco. Rimane il problema della necessità, per cui per alcuni sarà presunta. Non si capisce lo spazio del c 2 dell'art 55. Perché se posso fare ciò che voglio nel respingere l'ingresso,

Come si eccedono i limiti della causa di giustificazione? Il concetto di eccesso è superare dei limiti. Il soggetto può essere imputato per un eccesso doloso, mentre per l'eccesso colposo fruirebbe della non punibilità a condizione che stesse respingendo l'ingresso abusivo nella dimora. Eccedere limiti che non ci sono, implica la non esistenza di eccesso. Quindi non ha senso l'art 55.2. Siamo difronte ad una normativa che richiederà un'interpretazione in sede di applicazione. Si dovrà decidere se è un caso di applicare la nuova legge. Bisogna capire la normativa da applicare. Si deve accertare cosa sia avvenuto.

CONCORSO DI REATI

Abbiamo distinto il concorso formale, unica azione e pluralità di reati, che si... Come si puniscono i reati? Si prende la pena del reato base e la si aumenta. Nel codice del 1930 tutte le forme di concorso di reati erano punite con il cumulo aritmetico delle sanzioni. Tranne...

Il reato…omogeneo di reati: ho più furti, più rapine, tutti reati omogenei. Sipoteva applicare.. che è il cumulo giuridico, che nel 1974 diventa la regola generale per iconcorso formale dei reati.

Cumulo giuridico solo in caso di continuazione, nel concorso materiale di reati. La continuazione èriconoscibile anche per reati non omogenei: si compie un furto per commettere una rapina,tendendo in conto di ledere un agente. Se esiste il medesimo disegno criminoso, si applica ilregime della continuazione, che significa il cumulo giuridico delle sanzioni. Non più la sommaaritmetica.

Non c’è nessuno sconto.Se c’è il medesimo disegno criminologico si pone il caso di continuazione. È cumulo giuridico: isprende la pena del reto più grave e si determina tramite il potere discrezionale del giudice, art 132e 133 cp. Per gli altri reati, detti reati satellite, perchè al centro sta il reato più grave.

Attorno alla quale ruotano i reati meno gravi. Si fanno degli aumenti di pena sulla pena del reato più grave. Ma con dei limiti. Il giudice determina la pena del reato più grave poi prende in considerazione il reato satellite 1 e 2. Effettua un primo aumento e poi un secondo. La continuazione è un istituto che tende ad ammorbidire le conseguenze sanzionatorie. C'è un primo limite evidenziato dall'art 81: non si può superare il cumulo di pena che deriverebbe dall'applicazione separata delle sanzioni. Siccome si parla di pene teoriche, il limite massimo è dato dal massimo delle pene dei 3 reati. Non si potrà superare quel tetto altrimenti non sarebbe un istituto di favore, ma diventerebbe maggiormente punitivo. Se si sta commettendo una rapina, preceduta da un furto e seguita da una lesione a pubblico ufficiale. Se si può arrivare al triplo, qualcosa non funziona, perché si avrebbe la stessa pena della rapina.

Anche per reati meno gravi. Gli aumenti non possono superare l'applicazione delle pene separate. Il giudice prende la rapina e somma le altre due pene. Ma non si raddoppia il reato più grave. Il secondo limite, esistente in linea generale, per ogni tipo di sanzione. Prendiamo la reclusione. Nel caso di concorso di reati anche quando c'è il cumulo aritmetico non può mai superare i 30, cosa che vale anche in caso di continuazione. Si pensi al soggetto che ha pianificato la morte dei familiari, uccidendoli in successione nel tempo. In questo caso, prendendo il reato più grave, con gli altri due omicidi, il triplo arriverebbe a 60, ma c'è il tetto di 30 anni di reclusione. Non si può arrivare a superare il limite del cumulo aritmetico. Elemento unificante: medesimo disegno criminoso. Il cumulo aritmetico delle sanzioni, che era la regola generale, con una sola deroga, nel codice del '30, adesso è quasi residuale, rimane per

Il caso del concorso materiale di reato e quando non è ravvisabile il disegno criminoso. Le altre ipotesi, tutti i casi di concorso formale e materiale omogeneo o disomogeneo avranno il cumulo giuridico. Questo, in fondo, è il primo passo verso il quadro del sistema sanzionatorio. Uno delle regole è come è disciplinata la pena. Attenzione che il sistema sanzionatorio è reso particolarmente complesso. C'è di nuovo in questo modo un po' molto raffazzonato e primitivo di dire "tutti in galera". Ragionando in questi termini si avrebbero troppi detenuti. Questo perché le persone che sono state regolarmente condannate a pene detentive, stanno scontando la pena in maniera diversa. 16 mila persone in affidamento. C'è chi deve ancora scontare la pena. Se non ci fosse l'affidamento in prova si avrebbero 16 mila detenuti in più. Ma c'è anche la detenzione domiciliare, 10 mila. I semiliberi.

Sono 900. Poi c'è la messa alla prova, introdotto da pochi anni. È un processo che si ferma e si viene sottoposti a determinate regole. Le messe alla prova sta investendo più di 10 mila persone. Il numero degli attuali detenuti raddoppierebbero se non ci fossero anche questi modi di scontare la pena. 430 APRILE 2019

SISTEMA SANZIONATORIO

Anche l'ordinamento italiano da qualche decennio ha cambiato qualche modello semplificatorio ottocentesco che si muoveva sul binomio pene detentive e sanzioni pecuniarie. C'era stata una novità in tema di misure di sicurezza, anche a livello costituzionale se si guardano le norme del sistema penale, si fa riferimento alle pene, ma anche a misure di sicurezze. Ha perso importanza con il passare con il tempo, pur essendo tardivo nel tempo, previsto nel codice del 1930. È un dibattito più criminologico. Siccome i soggetti non sono liberi di autodeterminarsi, il libero arbitrio non è patrimonio reale.

degli uomini, più che punirli occorre curarli, di qui l'idea che le pene dovrebbero essere accantonate e mettere al loro posto norme di sicurezze. indeterminate. Il codice che 1930
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A.A. 2019-2020
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alewefly di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Pisa Paolo.