Concorso di reati
Un soggetto con una sola azione compie più reati. Si ha un concorso di reati attraverso più azioni, che vengono individuate e separate l’una dall’altra. Può succedere che un soggetto con un’unica azione commetta più reati. Con un’unica azione può cagionare il ferimento di più persone. Con un’unica azione può commettere lo stesso reato a danno di più persone. Con un’unica affermazione non corrispondente al vero, ed offensiva, diffamare una pluralità di soggetti. Se li classifichiamo, abbiamo un fenomeno che crea una pluralità di reati nati da un’unica condotta, che produca sì più reati ma omogenei. Se partiamo da un’unica azione, questo concorso di reati viene definito concorso formale di reati. Sono etichette che servono per la disciplina da applicare.
Quando un soggetto realizza più reati con più azioni si ha un concorso materiale di reati. Più azioni, più reati, ma dello stesso tipo, oppure con più azioni si commettono una pluralità di reati. Dietro questa classificazione c’è una domanda: come reagisce l’ordinamento a questa situazione? I modelli di valutazione non sono unitari, perché non c’è una soluzione unitaria. Non tutti danno la stessa risposta al fenomeno di concorso di reato. Ci sono ordinamenti che privilegiano un assortimento di modelli. Ci sono alcuni ordinamenti che rimangono più legati alla valutazione separata dei singoli reati. Tanti sono i reati, tante sono le pene e si sommano tra loro le pene. Ci sono regole che accompagnano questi diversi modelli. In Italia ci sono limiti massimi che riguardano anche il concorso di reati. La pena detentiva non può sfiorare la pena di 30 anni, eccetto quando si ha ergastolo, che rimane la pena di riferimento. L’ordinamento italiano ha adottato nel tempo modelli diversi.
In partenza il codice del 1930 optava per la quasi totalità delle situazioni, per il cumulo di reati. La pena complessiva derivante dalla sommatoria delle singole pene, dai tetti previsti dal codice. Si partiva da una valutazione separata di questi reati. L’unica attenuazione di questo meccanismo, cumulo aritmetico delle sanzioni, era legata al reato continuato, che era confinato nell’ambito del concorso materiale omogeneo in presenza dell’identico profilo criminoso. Esempio: il ladro che compie più furti in un arco di tempo stretto. È un furto continuato e ha una disciplina attenuata rispetto al cumulo aritmetico delle sanzioni. Il resto viaggiava con il cumulo aritmetico delle sanzioni.
Negli anni ’70, si comincia a modificare questo atteggiamento rigido e comincia a perdere piede quello che verrà poi definito, o già definito allora, il cumulo giuridico delle sanzioni. Non è più un’operazione separata delle sanzioni, ma una sanzione che parte dal reato più grave e prevede degli aumenti. Nel 1974 il legislatore rovescia la prospettiva iniziale, per il concorso formale di reati, unica azione che è sfociata in più reati omogenei o meno. La conseguenza è il cumulo giuridico senza aggiunte. Abbiamo una svolta: concorso formale omogeneo e disomogeneo vengono trattati allo stesso modo. C’è un aumento. Sul versante del concorso materiale di reati rimane la regola del cumulo aritmetico ma viene allargato l’ambito di reato continuato, che viene chiamato diversamente, anche se nel codice rimane scritto così, parliamo di continuazione fra reati. C’è la continuazione tra più eventi.
Il meccanismo: non si può arrivare ad applicare automaticamente... c’è una regola nell’art 81..., non può mai portare alla pena superiore rispetto a quella che si avrebbe dal cumulo aritmetico delle sanzioni. Ci sono dei limiti stabiliti in via generale dal legislatore.
Legittima difesa riformata
È una riforma fatta in maniera poco tecnica, anche se l’obiettivo politico era evidente. Le modifiche principali sono essenzialmente 2: parlando di legittima difesa, abbiamo trattato della legittima difesa ordinaria; dal 2006 esiste la cosiddetta legittima difesa domiciliare, che ha un significato più ampio di domicilio, in termini civilistici. Lo stesso art 52 mette in campo più luoghi. La modifica del 2006 aveva portato ad una proporzione di difesa in luoghi di privata dimora. Nell’interpretazione successiva alla riforma era stato sottolineato che l’intervento legislativo modificava solo la proporzione. Nell’interpretazione giurisprudenziale dicendo che non era una nuova causa di giustificazione, rimangono fermi l’attualità del pericolo e la necessità dell’azione. Se vi sono più alternative per difendersi efficacemente bisogna privilegiare quella meno lesiva, perché quella più lesiva diventa meno necessaria. Se ci si può difendere seguendo una certa strada, senza determinare la morte dell’aggressore. Sotto il profilo della proporzione il discorso era chiuso.
La riforma del 2019: nel c 2 viene introdotto l’avverbio “sempre”, che non aggiunge nulla. L’uso delle armi è sempre legittimo, ma sempre in presenza dei suoi requisiti. Più importante è il c 4 che è stato aggiunto, perché in esso si dice che in caso di un atto che vuole impedire, respingere, l’ingresso di uno o più soggetti, sempre nei luoghi di privata dimora, quando questo ingresso avviene mediante violenza, e questo è un dato che qualcuno comincia ad interpretare come violenza sulle cose, ma siccome quando si parla di violenza negli altri reati, si intende violenza per le persone, deve essere interpretato in chiave restrittiva. Se questo ingresso è compiuto con minaccia o altro uso di mezzi di coazione, o altri mezzi di minaccia, in questo caso si dice che è sempre legittima la difesa. Il significato: si è già aperto un dibattito secondo cui, secondo la linea interpretativa sarebbero presunti tutti gli altri elementi della legittima difesa, siccome la proporzione era già data che ammessa, si supererebbe il problema non tanto del pericolo, perché è un pericolo attuale, ma si aggiunge che non sarebbe più necessario valutare la necessità della reazione. Se ci sono 2/3 modalità altrettanto efficaci, si deve scegliere la modalità meno lesiva. Viene meno questo. Se entra un singolo disarmato ma che può avere un atteggiamento violento, magari per entrare ha spintonato il proprietario, in questo caso si potrebbe decidere di ucciderlo, anche se potrebbe essere altrettanto efficace usare un’altra modalità. Non si dovrebbe più discutere neanche delle necessità. Dal versante opposto si discute che se si ragiona in questi termini c’è una norma in contrasto con i principi fondamentali e con la CEDU, che nell’art 2 limita la lesione di violenza a casi particolarmente gravi.
Però è possibile un’altra interpretazione, per la quale occorre mettere in campo un’ulteriore modifica: nell’art 55, che riguarda l’eccesso colposo delle cause di giustificazione, è stato aggiunto un comma ulteriore, che dichiara la non punibilità di un soggetto che eccede i limiti della causa di giustificazione in quanto in condizione di mala difeso o in condizioni psichiche non prevedibili. Il ragionamento che dovrebbe essere fatto, per evitare di andare in collisione con i principi fondamentali e con la CEDU, si potrebbe sottolineare che se il legislatore italiano nel 2019 parla di un possibile eccesso nella difesa domiciliare, vuol dire che ci sono dei limiti. Perché se non ci fossero dei limiti non si potrebbe eccedere. Vuol dire che l’art 55 nel comma aggiuntivo...