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PL).
Fino a Maastricht
I diritti fondamentali erano tutelati in quanto principi generali di diritto.
Tra Maastricht e Nizza
“l’unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo … principi che sono
comuni agli stati membri *…+ L’Unione rispetta i diritto fondamentali garantiti dalla CEDU, quali
risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli stati membri”
Caso Schmidberger (1998-2000)
Nel caso Schmidberger, la Corte di giustizia ha affrontato, per la prima volta, «il problema
della necessaria conciliazione tra le esigenze di tutela dei diritti fondamentali nella Comunità
con quelle derivanti da una libertà fondamentale sancita dal Trattato», affermando che
«Poiché il rispetto dei diritti fondamentali si impone (…) sia alla Comunità sia ai suoi Stati
membri, la tutela di tali diritti rappresenta un legittimo interesse che giustifica, in linea di
principio, una limitazione degli obblighi imposti dal diritto comunitario, ancorchè derivanti
da una libertà fondamentale garantita dal Trattato, quale la libera circolazione delle merci» .
Il rinvio pregiudiziale sollevato dinanzi alla Corte di giustizia scaturiva da una controversia
che opponeva un’impresa tedesca di trasporti internazionali, la Schmidberger, alle autorità
austriache, avendo queste ultime autorizzato una manifestazione ambientalista
sull’autostrada del Brennero. Poiché tale manifestazione aveva causato il blocco completo
della circolazione sull’autostrada per quasi trenta ore, l’impresa tedesca chiedeva alle
autorità austriache il risarcimento dei danni subiti. Si poneva quindi l’esigenza di effettuare
un bilanciamento tra gli interessi allora in gioco: libertà di circolazione delle merci da un lato
e libertà di espressione e di riunione dall’altro.
La corte ha risolto la controversia appellandosi tanto alle norme dei trattati, quanto ai diritti
fondamentali in quanto principi generali.
Tra Nizza e Lisbona
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea rimane una semplice proclamazione.
Dopo Lisbona
L’Art. 6 TUE dà alla Carta il medesimo valore giuridico dei trattati.
È possibile effettuare alcune sotto-categorizzazioni del diritto derivato:
Atti tipici: atti espressamente disciplinati dal trattato. I principali sono elencati all’art. 288
TFUE.
Atti atipici: tutte quelle fonti dell’ordinamento che non trovano disciplina dal trattato ma
che possono derivare da una prassi istituzionale → Privi di valore vincolante.
Atti tipici – Art. 288 TFUE
Vincolanti:
o Regolamenti
o Direttive
o Decisioni
Non vincolanti:
o Pareri
o Raccomandazioni
Non vi è una formale gerarchizzazione → possiamo avere decisioni che integrano o emendano un
regolamento o viceversa.
Come fa il legislatore europeo a decidere quale atto debba essere adottato?
Tre criteri fondamentali:
1. Testo del trattato: disposizioni che dicono se occorre adottare direttive, regolamenti, ecc.
2. Se il testo non lo prevede occorre adottare l’atto più conforme agli obiettivi da raggiungere.
3. Art. 296 → Rispetto del principio di proporzionalità: deve essere meno invasiva possibile
negli ordinamenti nazionale.
a. Ad esempio è meglio adottare una direttiva perché lascia agli stati la libertà di
decidere le modalità con cui applicare.
Caratteristiche che devono rispettare tutti gli atti tipici:
Motivazione: Art. 296 TFUE → devono essere supportati da una motivazione. Il legislatore
deve motivare l’atto che viene adottato → Criterio di trasparenza democratico e
interpretativo.
o Più il contenuto pè preciso più deve essere dettagliata.
Individuazione della base giuridica: Individuazione delle norme del trattato sulle quali si
fonda la competenza di quell’istituzione ad adottare quel determinato atto.
o Es. se devo adottare un atto in materia di politica ambientale, indicherò le norme del
trattato che prevedono la politica ambientale.
Pubblicazione: Art. 297 TFUE.
o Atti di portata generale: Pubblicazione sulla G.U. → Entrata in vigore dopo 20 gg.
o Atti di portata individuale: l’atto viene notificato agli interessati.
Atti atipici
Sono privi di valore vincolante ma hanno una forte influenza politica e interpretativa poiché
chiarificano l’orientamento che ha una certa istituzione riguardo ad una data materia
Es. Comunicazioni interpretative, Libri bianchi, Libri verdi della Commissione europea (report
per manifestare la propria posizione in materia).
Atti non legislativi (Atti esecutivi) – Art. 290
Non sono legislativi tutti quegli atti adottati al di fuori della procedura legislativa. Attraverso un atto
legislativo si può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata
generale che integrino o modifichino determinati elementi non essenziali di un atto legislativo. La
modifica degli elementi essenziali è riservata ad un atto legislativo e non è passibile di delega.
L’atto legislativo di delega deve individuare rispetto alla delega di potere:
Obiettivi
Contenuto
Portata
Durata
L’atto delegato può entrare in vigore se:
Parlamento o Consiglio non abbiano revocato la delega.
Parlamento o Consiglio non abbiano sollevato obiezioni.
Pareri
Pareri semplici: possono essere richiesti e non vincolano il destinatario.
Pareri obbligatori: devono essere richiesti e non vincolano il destinatario.
Pareri conformi: devono essere richiesti e sono vincolanti.
o Una volta erano esplicitamente previsti dal trattato, oggi ci si appella ad essi con il
termine “approvazione.
o Es. l’ingresso nell’UE di nuovi stati deve essere approvato dal parlamento.
Raccomandazioni
Le raccomandazioni hanno il preciso scopo di sollecitare il destinatario a tenere un determinato
comportamento giudicato più rispondente agli interessi comuni.
Le decisioni sono atti obbligatori in tutti i propri elementi, esse hanno principalmente portata
individuale.
Le decisioni, secondo la disciplina previgente quella di Lisbona, dovevano necessariamente
individuare i propri destinatari. Ora possono assumere anche caratteristiche di tipo organizzativo (es.
Art. 17 TUE – “il Consiglio Europeo può modificare il numero dei membri della Commissione”).
I regolamenti hanno:
Portata generale: non annoverano destinatari limitati e specificamente determinati.
o Si rivolgono alla generalità dei soggetti dell’UE o a una o più categorie che siano
astrattamente individuate sulla base di criteri oggettivi o per la qualificazione
giuridica.
Es. regolamento che si rivolge ai cittadini o ai pescatori.
o La portata generale si intende anche sotto l’aspetto geografico, ma è anche possibile
avere regolamenti che vincolano solo una parte del territorio.
Es. regolamenti riguardanti le aree costiere.
Integrale obbligatorietà: lo stato deve adempiere in maniera piena ai regolamenti stessi. Lo
stato non può applicare selettivamente i regolamenti, e non ha alcuna discrezionalità nella
sua applicazione. Se il testo del regolamento non è completo, viene concessa agli stati di
prevedere norme di carattere integrativo che permettano di dare attuazione al regolamento.
Applicabilità diretta: immediata e diretta applicazione negli ordinamenti nazionali senza che
sia necessario alcun atto intermedio dello stato. Qualsiasi atto dello stato volto ad attuare il
regolamento (in assenza di autorizzazione) è nullo.
o I regolamenti creano diritti e obblighi direttamente in capo a chi si rivolgono.
o Si vuole evitare il recepimento per garantire l’omogeneità del diritto comunitario e,
in caso di modifica del regolamento, non è necessario un ulteriore recepimento da
parte dello stato.
o In Italia vi era la prassi di copiare il contenuto dei regolamenti in una legge
nazionale.
Sentenza Varida 1973 → la prassi viene dichiarata illegittima.
Sono atti adottati per armonizzare gli ordinamenti nazionali (non per uniformarli) infatti
necessitano, a differenza dei regolamenti, di un intervento degli stati. I suoi destinatari sono gli stati.
Non hanno applicabilità diretta e richiedono agli stati di adottare atti intermedi di recepimento (o
trasposizione), che consentano la piena attuazione della direttiva nell’ordinamento interno. Infatti si
parla di un doppio livello legislativo (Obiettivi fissati dall’UE → Attuazione da parte degli Stati).
Il corretto recepimento presuppone l’adozione di atti con un idoneo grado nelle fonti
interne.
o Non possono trovare attuazione attraverso atti amministrativi o circolari ministeriali
poiché potrebbero essere facilmente emendati e revocati) ma devono essere
recepite attraverso atto legislativo.
La direttiva non prevede una disciplina puntuale, ma fissa gli obiettivi a cui gli stati devono tendere
lasciando agli stati la discrezionalità normativa sui mezzi da utilizzare per raggiungerli.
Anche le direttive hanno integrale obbligatorietà: il loro testo deve essere completamente attuato
nell’ordinamento interno.
Termine di recepimento, scadenza e efficacia diretta
Le direttive pongono un termine perentorio per il loro recepimento che deve essere rispettato dai
singoli stati. Mentre il termine decorre gli stati devono rispettare l’obbligo di standstill (astenersi dal
porre in essere qualsiasi condotta che vada contro il corretto recepimento e gli obiettivi della
direttiva).
Può succedere che il cittadino voglia vantare un diritto contenuto nella direttiva il cui termine di
recepimento è scaduto, e che quindi non trovi nell’ordinamento nazionale una norma a cui
appellarsi.
Attraverso la giurisprudenza della Corte si è arrivati ad elaborare la teoria dell’efficacia diretta.
Tutela di carattere indiretto assicurata ai cittadini nel momento in cui uno stato abbia
mancato di recepire nei termini una direttiva che rispetti alcuni presupposti fondamentali,
essa infatti deve essere:
o Chiara: Il contenuto della direttiva non deve essere suscettibile a multiformi
interpretazioni.
o Precisa: dal contenuto della direttiva deve potersi estrapolare chiaramente il diritto
che la medesima pone in capo ai cittadini.
o Incondizionata: è scaduto il termine per l’attuazione.
Questi effetti diretti operano solamente in direzione verticale ascendente (l’efficacia orizzontale le
equiparrebbe a regolamenti):
Le disposizioni aventi efficacia diretta delle direttive non attuate possono essere invocate
solo dal singolo contro la Pubblica Amministrazione (mai singolo vs singolo o stato vs
singolo).
Sentenza Costanzo (1988):
o Una direttiva imponeva di creare un fondo ga