Estratto del documento

Trattati

Tipica fonte del diritto internazionale. Affinché entrino in vigore devono essere ratificati dal capo

dello stato con un decreto, la ratifica però in alcuni casi deve essere autorizzata dalle camere

attraverso una Legge di autorizzazione alla ratifica.

Date fondamentali del processo di approfondimento delle

competenze dell’unione

1947/06/05: necessità di coordinare gli stati per ripartire le risorse fornite dagli USA.

1948/04/06: nasce l’OECE (Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica) –

oggi OCSE

1950/05/09: “Dichiarazione di Robert Schuman”

La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che

la minacciano. […] L'Europa non potrà farsi un una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa

sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto. […]

1952/01/01: entrata in vigore del “Trattato istituitivo della Comunità europea del

carbone e dell’acciaio” (CECA) – Firmato a Parigi il 18/04/1951.

BE – FR – DE – IT – L – NL.

Gestione del carbone e dell’acciaio in maniera condivisa.

1952: Comunità Europea di Difesa (CED)

Progetto di collaborazione militare tra stati europei alternativo alla NATO.

Mai entrato in vigore per mancata ratifica da parte della Francia.

1957/03/25: firma de “Trattato istitutivo della Comunità economica europea” (CEE) e

“Trattato istitutivo della Comunità europea per l’energia atomica” (Euratom) – Firmati a

Roma La comunità economica europea nasce con la volontà di realizzare un mercato comune in cui

circolino liberamente i fattori produttivi (merci, servizi, lavoro e capitale), caratterizzato da

condizioni di concorrenza non falsate né dai comportamenti degli attori economici, né

dall’azione dei poteri pubblici. Si previdero anche alcune politiche comuni (politica agricola,

politica commerciale e politica dei trasporti).

Per raggiungere gli obiettivi prefissati si crearono delle istituzioni. Si mantennero le 3 strutture

CEE CECA Euratom separate ma parallele, che andarono progressivamente unificandosi.

1958/01/01: entrata in vigore dei trattati CEE e Euratom.

1986: Atto unico europeo

L'Atto unico europeo si prefigge quale principale obiettivo il rilancio del processo di costruzione

europea al fine di portare a termine la realizzazione del mercato interno. Ciò appariva tuttavia

difficilmente realizzabile sulla base dei trattati in vigore, in particolare per via del processo

decisionale in seno al Consiglio che imponeva il ricorso all'unanimità per l'armonizzazione delle

legislazioni.

Revisione significativa dei Trattati originari:

1. Semplificazione della presa di decisioni importanti del Consiglio: Unanimità -> Maggioranza

qualificata.

o Indica che gli stati credono nel processo di integrazione e si privano di parte del loro

potere decisionale autonomo.

2. Riconosciuta per la presa di talune decisioni la cooperazione Consiglio – Parlamento.

3. Formalizzazione del Consiglio Europeo, caratterizzato da vertici semestrali tra capi di Stato e

di governo accompagnati dai ministri degli affari esteri.

o Prima forma di cooperazione politica in materia di politica estera.

1992/02/07: “Trattato sull’Unione Europea” - entra in vigore 1993/01/01

Si prosegue nell’ampliamento delle competenze delle Comunità e nel perfezionamento dei loro

meccanismi. Vi è anche una profonda mutazione della costruzione avviata nel 1957.

Le Comunità europee (CEE –CECA – Euratom -> CE), senza perdere fondamentalmente la

loro identità, diventano parte costituente, accanto a due nuovi settori di cooperazione tra

Stati membri – Politica estera di sicurezza comune (PESC) e Giustizia e affari interni (GAI) –

governati dallo stesso appartato istituzionale creato dai trattai originari, ma sulla base di

regole e procedure diverse tra loro e da quelle comunitarie, di un apparto più grande detto

Unione Europea.

La Comunità economica europea vede attenuarsi la sua caratterizzazione esclusivamente

economico-commerciale, tanto da venir rinominata Comunità europea (il Trattato di Roma

viene rinominato Trattato che istituisce la Comunità europea TCE).

o Si ampliano le competenze della Comunità a materie quali l’istruzione, sanità,

cultura, cittadinanza europea, …

Nasce l’unione monetaria europea.

o Fino al ‘600 il concetto di “battere moneta” era una caratteristica chiave dell’idea

stessa di Stato.

All’interno del pilastro delle Comunità Europee, dove l’integrazione è maggiore, le decisioni vengono

prese attraverso il metodo comunitario:

Maggioranza.

Decisioni prese da Consiglio e Parlamento.

Presenza di una Corte che giudica e sanziona il comportamento degli stati.

Negli altri due pilastri, invece, si utilizza il metodo intergovernativo:

Mancanza dei tre elementi del metodo comunitario (oggi sussiste per la PESC).

1997/10/02: “Trattato di Amsterdam”

Vengono modificati i trattati costitutivi (1992’s TUE, 1957’s TCE) ampliando le competenze

dell’Unione.

I principi di libertà, democrazia e di rispetto dei diritti umani vengono consacrati nel TUE.

Parte del 3º pilastro creato a Maastricht viene trasferito nel TCE assoggettando ai suoi

meccanismi di funzionamento la materia dei visti, asilo e immigrazione e cooperazione

giudiziaria in materia civile.

2001/02/26: “Trattato di Nizza” – entra in vigore 2003/01/01

Sarebbe dovuto essere un sostanziale riesame delle disposizioni dei trattati in vista di un

allargamento verso est, e quindi di un aumento massiccio del numero degli stati membri, ma le

modifiche che scaturiscono sono molto limitate.

Interviene sulla composizione di alcuni organi (es. commissione).

2001-2003: la “Convezione europea”

Aveva come compito di trovare una soluzione ai problemi di natura istituzionale non risolti dai

Trattato di Nizza. Frutto dei suoi lavori è stata la stesura del Trattato che adotta una Costiutuzione

per l’Europa.

Composta da 105 componenti di varia estrazione (rappresentanti dei governi dei paesi

membri e candidati, rappresentanti dei parlamenti nazionali e di quello europeo, …).

2004/10/29: “Trattato che adotta una Costituzione per l’Euproa” – firmato a Roma

Avrebbe dovuto rimpiazzare integralmente i trattati esistenti e dare un aspetto Costituzionale

all’Europa (ministro degli esteri, bandiera, inno, motto e festa).

Bloccato da due referendum negativi in FR e NL.

2007/07: “Conferenza intergovernativa” - Lisbona

2007/12/13: “Trattato di Lisbona” – entra in vigore il 2009/06/12

Ampia revisione del TUE e del TCE divenuto ora TFUE.

o Il TCE (ora TFUE) diviene un Trattato “servente” del nuovo TUE, poiché riservato alla

disciplina specifica dei settori in cui l’UE esercita le sue competenze.

 TUE: contiene i principi generali di funzionamento + Funzionamento della

PESC

 TFUE: principi dettagliati di funzionamento (tranne che per la PESC).

Per la prima volta vi è il riferimento ad un documento esterno – la “Carta dei diritti

fondamentali” (Nizza, 07/12/2000) - che puntualizza tutti i diritti fondamentali che l’Unione

si impegna a salvaguardare. L’art. 6 TUE gli conferisce il medesimo valore giuridico dei

trattati.

Viene eliminata la struttura a pilastri estendendo il metodo comunitario a tutte le materie

(tranne PESC).

o Si cercò di armonizzare giuridiche riscontrabili nel funzionamento della CE – TCE,

dell’Euratom – TCCEA e UE – TUE (nb. Il trattato CECA è scaduto nel 2002).

Prerequisiti

Quali sono le regole da rispettare per entrare a far parte dell’UE? -> Art. 49 TUE

Ogni stato europeo che rispetti i valori di cui all’articolo 2 e si impegni a promuoverli può domandare

di diventare membro nell’Unione.

Limiti geografici.

o Benché abbia provato a far richiesta, il Marocco non può entrare nell’Unione.

Limiti ideologici.

o Spiega perché stati con dittature come E, P, GR siano entrati tardi nella Comunità.

Il Consiglio europeo, in seduta a Copenaghen nel 1993 ha individuato dei criteri di ammissibilità per

la valutazione delle candidature:

Criterio politico: principi dell’articolo 2.

Criterio economico: stabilità ed affidabilità economica, in grado di “reggere” il regime

concorrenziale del mercato unico.

o No a modelli comunisti.

o No ad economie eccessivamente deboli.

Criterio dell’”acquis comunitario” (Requisito istituzionale): Lo stato deve possedere delle

istituzioni che siano in grado di recepire le norme che derivano dall’UE al fine di raggiungere

un’uniforme applicazione del diritto dell’UE su tutto il territorio (es. rafforzamento delle

dogane esterne).

Modalità di richiesta di ammissione

1. Richiesta al Consiglio.

2. Inizio della procedura di Negoziato per ammissione(non scritta nel trattato).

a. Il Consiglio domanda al candidato una serie di riforme da attuare per mandare

avanti la procedura.

i. Secondo i tre criteri vengono definiti i capitoli e i sottocapitoli di negoziato

(es. agricoltura, dogane, ecc.)

ii. La Commissione presenta un rapporto che indica al Consiglio i progressi

compiuti.

iii. Quando la Commissione è soddisfatta delle modifiche invia un rapporto al

Consiglio.

3. Il Consiglio si pronuncia all’unanimità, previa consultazione e approvazione del Parlamento

europeo che si pronuncia a maggioranza assoluta (novità di Lisbona).

4. Stipula di un Trattato di adesione e ratifica da parte degli stati membri.

Tappe dell’allargamento

Membri originari (1957) – 6 membri

Belgio, Lussemburgo, Olanda; Francia, Germania, Italia.

1973 – 9 membri

Gran Bretagna, Danimarca, Irlanda, (Norvegia – Esito negativo referendum)

La GB era originariamente scettica poiché:

o Relazioni internazionali poco rilevanti con l’Europa continentale ma con superpotenze (USA)

o con paesi del Commonwealth.

o Non volontà di cedere sovranità.

o La GB era una superpotenza nell’ambito del carbone e dell’acciaio, non intendeva cooperare

in ambito né militare né nella tecnologia atomica.

1960 – Guerra fredda:

o La GB perde rilevanza internazionale.

1960 – 1967:

o La Charles de Gaulle si oppone all’adesione della GB → timore di uno spostamento di potere

da Francia a GB.

1970:

o Pompidou apre all’adesione della GB.

o Iniziano i preparativi per l’adesione.

1981 – 10 Membri

Grecia 1974: Rovesciamento della dittatura dei colonnelli → rispetto dei requisiti ideologici → possibilità di

adesione.

1986 – 12 membri

Spagna, Portogallo

La loro adesione post-dittatura apre alle relazioni con i paesi extra-europei del mediterraneo.

1995 – 15 Membri

Finlandia, Svezia, Austria, (Norvegia – Esito negativo referendum)

La fine della guerra fredda crea le condizioni per l’avvicinamento di questi paesi tipicamente neutrali.

2004 – 25 Membri

Cipro, Malta, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Polonia

Il collasso dell’URSS apre nuove strade concedendo la possibilità ai paesi dell’est di aderire all’Unione.

2002: Il Consiglio Europeo opta per il rinvio dell’ingresso di Romania e Bulgaria.

2003 – Atene: firma del trattato di adesione.

2007 – 27 Membri

Romania, Bulgaria

Il progresso di questi stati ha fatto sì che venissero rispettati i criteri di adesione.

Caratteristiche generali

Vengono abbandonati gli elementi che davano corpo alla suggestione evocata dal titolo

“costituzione”:

o Le istituzioni mantengono la tradizionale denominazione.

o Abbandono “formale” dei simboli dell’Unione (es. bandiera, inno, ecc.).

o “Ministro degli esteri” “Alto rappresentante per gli affari esteri e per la P di SC.

Si smantella la Comunità Europea per lasciar posto all’Unione Europea come entità giuridica a sé

stante.

Vengono mantenuti due trattati separati:

o Trattato sull’Unione. 

o Trattato istitutivo della Comunità Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

Articoli principali TUE

Preambolo: Nuova tappa nel processo di integrazione.

Art. 1:

o Gli stati membri attribuiscono competenze all’UE.

o L’UE si fonda su due trattati (TUE TFUE).

Art. 2: Principi e obiettivi.

o I nuovi obiettivi non sono più puramente economici.

 Rispetto dignità umana, libertà, democrazia, ecc.

o Si tratta di valori comuni agli stati membri.

Art. 3: Obiettivi generali dell’Unione.

o 3.1: Pace e benessere dei popoli.

o 3.2: Spazio di libertà senza frontiere interne.

o 3.3.1: Instaurazione di un mercato comune e di un’economia “sociale”.

o 3.3.2: L’UE combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni.

o 3.4: L’UE instaura una moneta comune.

o 3.5: L’UE ha relazioni con il resto del mondo e ne promuove i suoi valori e interessi.

Inoltre aderisce alla carta delle Nazioni Unite.

o 3.6: L’UE perseguita i suoi obiettivi in base alle competenze attribuitegli.

Art.4

o 4.1: Principio delle competenze di attribuzione.

 Tutte le competenze non attribuite all’UE dall’Art. 5 sono di competenza degli

Stati.

o 4.2:  Gli stati membri sono tutti uguali davanti all’Unione.

 Gli stati membri sono liberi di scegliere la propria forma di governo e la loro

articolazione interna.

 Gli stati membri devono fondamentalmente:

Salvaguardare l’integrità territoriale.

Mantenere l’ordine pubblico.

Garantire la sicurezza nazionale.

o 4.3: Principio di leale cooperazione.

 Attiene al rapporto tra Stati e Unione (non tra Individui e Unione).

 Gli Stati e l’Unione si assistono reciprocamente nei compiti derivanti dai trattati.

 Gli Stati devono cooperare con l’Unione non mettendo in atto misure che

possano mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione.

Art. 5: Principi di attribuzione (Già nel 3.6 e 4.1), sussidiarietà e proporzionalità.

o 5.1: il principio di attribuzione delimita le competenze, che devono essere esercitate

secondo i principi di sussidiarietà e proporzionalità

o 5.2: Principio di attribuzione.

 L’UE può agire solo nei limiti previsti dal trattato, tutte le materie non

attribuitegli restano di competenza degli stati.

o 5.3: Principio di sussidiarietà.

 Principio già presente nell’ordinamento ecclesiastico.

 L’Unione interviene (negli ambiti non esclusivi), solo se il suo intervento

consente di raggiungere l’obiettivo in maniera più efficacie di quanto

potrebbero fare gli stati membri.

 Questo principio serve a determinare chi in concreto deve esercitare la

competenza.

 Il principio viene applicato dall’UE secondo le disposizioni del 2° protocollo e gli

Stati vigilano sulla sua corretta applicazione.

o 5.4: Principio di proporzionalità.

 Il contenuto e la forma dell’azione dell’UE si limitano al perseguimento degli

obiettivi dei Trattati.

 Il principio viene applicato dall’UE secondo le disposizioni del 2° protocollo.

Art. 6: Altro articolo sui valori (simile all’Art. 2).

o 6.1: “Carta dei diritti fondamentali dell’UE”, del 07/12/2007 – Carta di Nizza.

 Primo riferimento espresso ad un documento esterno che contiene un elenco di

diritti fondamentali.

 

Priva di valore giuridico a sé Proclamazione.

 L’Art. 6 le conferisce valore giuridico.

 Non ne viene riportato il testo integralmente ma viene fatto un semplice

riferimento esterno (<> nostra costituzione).

o 6.2 / 6.3: “Convenzione Europea”.

 L’UE aderisce alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).

 Composta da 47 stati.

 L’UE, non essendo Stato, non può apparire come soggetto davanti alla

Convenzione.

 I diritti della convenzione sono ritenuti comuni agli stati europei e fanno parte

del suo diritto.

Art. 13.1 – TUE: vengono elencati in maniera specifica e tassativa le istituzioni.

Istituzioni di carattere politico: hanno una portata operativa legata al dato politico.

o Parlamento Europeo.

o Consiglio Europeo.

o Consiglio.

o Commissione Europea.

Istituzioni di controllo: assicurano della regolarità dell’azione dell’UE:

o Corte di Giustizia – Organo giurisdizionale.

o Corte dei Conti – Assicura la regolarità dei conti e la bontà del bilancio.

Banca Centrale – Istituzione monetaria e finanziaria.

Tutti gli altri organismi citati nel trattato o istituiti dalle istituzioni non presenti nell’art. 13 prendono

il nome di organi.

Vi sono alcune norme che possono essere applicate solo dalle istituzioni. Ad esempio:

341 TFUE: individuazione della sede delle istituzioni

342 TFUE: regime linguistico delle istituzioni.

Le istituzioni hanno un significativo potere di auto-organizzazione (gestione personale, gestione del

proprio operato). Possono adottare internamente le loro procedure e regole di funzionamento (es.

statuto corte di giustizia, regolamenti del Parlamento Europeo). Solo le regole della corte dei conti

sono adottate esternamente (dal Consiglio).

Art. 13.2:

Le istituzioni devono agire all’interno delle competenze che sono a loro attribuite dai trattati

-→ Principio di attribuzione delle competenze.

Devono agire secondo le procedure, condizioni e finalità previste dai trattati.

Devono agire secondo il princi

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lorenzo.merlino di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Costamagna Francesco.
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