Trattati
Tipica fonte del diritto internazionale. Affinché entrino in vigore devono essere ratificati dal capo
dello stato con un decreto, la ratifica però in alcuni casi deve essere autorizzata dalle camere
attraverso una Legge di autorizzazione alla ratifica.
Date fondamentali del processo di approfondimento delle
competenze dell’unione
1947/06/05: necessità di coordinare gli stati per ripartire le risorse fornite dagli USA.
1948/04/06: nasce l’OECE (Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica) –
oggi OCSE
1950/05/09: “Dichiarazione di Robert Schuman”
La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che
la minacciano. […] L'Europa non potrà farsi un una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa
sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto. […]
1952/01/01: entrata in vigore del “Trattato istituitivo della Comunità europea del
carbone e dell’acciaio” (CECA) – Firmato a Parigi il 18/04/1951.
BE – FR – DE – IT – L – NL.
Gestione del carbone e dell’acciaio in maniera condivisa.
1952: Comunità Europea di Difesa (CED)
Progetto di collaborazione militare tra stati europei alternativo alla NATO.
Mai entrato in vigore per mancata ratifica da parte della Francia.
1957/03/25: firma de “Trattato istitutivo della Comunità economica europea” (CEE) e
“Trattato istitutivo della Comunità europea per l’energia atomica” (Euratom) – Firmati a
Roma La comunità economica europea nasce con la volontà di realizzare un mercato comune in cui
circolino liberamente i fattori produttivi (merci, servizi, lavoro e capitale), caratterizzato da
condizioni di concorrenza non falsate né dai comportamenti degli attori economici, né
dall’azione dei poteri pubblici. Si previdero anche alcune politiche comuni (politica agricola,
politica commerciale e politica dei trasporti).
Per raggiungere gli obiettivi prefissati si crearono delle istituzioni. Si mantennero le 3 strutture
CEE CECA Euratom separate ma parallele, che andarono progressivamente unificandosi.
1958/01/01: entrata in vigore dei trattati CEE e Euratom.
1986: Atto unico europeo
L'Atto unico europeo si prefigge quale principale obiettivo il rilancio del processo di costruzione
europea al fine di portare a termine la realizzazione del mercato interno. Ciò appariva tuttavia
difficilmente realizzabile sulla base dei trattati in vigore, in particolare per via del processo
decisionale in seno al Consiglio che imponeva il ricorso all'unanimità per l'armonizzazione delle
legislazioni.
Revisione significativa dei Trattati originari:
1. Semplificazione della presa di decisioni importanti del Consiglio: Unanimità -> Maggioranza
qualificata.
o Indica che gli stati credono nel processo di integrazione e si privano di parte del loro
potere decisionale autonomo.
2. Riconosciuta per la presa di talune decisioni la cooperazione Consiglio – Parlamento.
3. Formalizzazione del Consiglio Europeo, caratterizzato da vertici semestrali tra capi di Stato e
di governo accompagnati dai ministri degli affari esteri.
o Prima forma di cooperazione politica in materia di politica estera.
1992/02/07: “Trattato sull’Unione Europea” - entra in vigore 1993/01/01
Si prosegue nell’ampliamento delle competenze delle Comunità e nel perfezionamento dei loro
meccanismi. Vi è anche una profonda mutazione della costruzione avviata nel 1957.
Le Comunità europee (CEE –CECA – Euratom -> CE), senza perdere fondamentalmente la
loro identità, diventano parte costituente, accanto a due nuovi settori di cooperazione tra
Stati membri – Politica estera di sicurezza comune (PESC) e Giustizia e affari interni (GAI) –
governati dallo stesso appartato istituzionale creato dai trattai originari, ma sulla base di
regole e procedure diverse tra loro e da quelle comunitarie, di un apparto più grande detto
Unione Europea.
La Comunità economica europea vede attenuarsi la sua caratterizzazione esclusivamente
economico-commerciale, tanto da venir rinominata Comunità europea (il Trattato di Roma
viene rinominato Trattato che istituisce la Comunità europea TCE).
o Si ampliano le competenze della Comunità a materie quali l’istruzione, sanità,
cultura, cittadinanza europea, …
Nasce l’unione monetaria europea.
o Fino al ‘600 il concetto di “battere moneta” era una caratteristica chiave dell’idea
stessa di Stato.
All’interno del pilastro delle Comunità Europee, dove l’integrazione è maggiore, le decisioni vengono
prese attraverso il metodo comunitario:
Maggioranza.
Decisioni prese da Consiglio e Parlamento.
Presenza di una Corte che giudica e sanziona il comportamento degli stati.
Negli altri due pilastri, invece, si utilizza il metodo intergovernativo:
Mancanza dei tre elementi del metodo comunitario (oggi sussiste per la PESC).
1997/10/02: “Trattato di Amsterdam”
Vengono modificati i trattati costitutivi (1992’s TUE, 1957’s TCE) ampliando le competenze
dell’Unione.
I principi di libertà, democrazia e di rispetto dei diritti umani vengono consacrati nel TUE.
Parte del 3º pilastro creato a Maastricht viene trasferito nel TCE assoggettando ai suoi
meccanismi di funzionamento la materia dei visti, asilo e immigrazione e cooperazione
giudiziaria in materia civile.
2001/02/26: “Trattato di Nizza” – entra in vigore 2003/01/01
Sarebbe dovuto essere un sostanziale riesame delle disposizioni dei trattati in vista di un
allargamento verso est, e quindi di un aumento massiccio del numero degli stati membri, ma le
modifiche che scaturiscono sono molto limitate.
Interviene sulla composizione di alcuni organi (es. commissione).
…
2001-2003: la “Convezione europea”
Aveva come compito di trovare una soluzione ai problemi di natura istituzionale non risolti dai
Trattato di Nizza. Frutto dei suoi lavori è stata la stesura del Trattato che adotta una Costiutuzione
per l’Europa.
Composta da 105 componenti di varia estrazione (rappresentanti dei governi dei paesi
membri e candidati, rappresentanti dei parlamenti nazionali e di quello europeo, …).
2004/10/29: “Trattato che adotta una Costituzione per l’Euproa” – firmato a Roma
Avrebbe dovuto rimpiazzare integralmente i trattati esistenti e dare un aspetto Costituzionale
all’Europa (ministro degli esteri, bandiera, inno, motto e festa).
Bloccato da due referendum negativi in FR e NL.
2007/07: “Conferenza intergovernativa” - Lisbona
2007/12/13: “Trattato di Lisbona” – entra in vigore il 2009/06/12
Ampia revisione del TUE e del TCE divenuto ora TFUE.
o Il TCE (ora TFUE) diviene un Trattato “servente” del nuovo TUE, poiché riservato alla
disciplina specifica dei settori in cui l’UE esercita le sue competenze.
TUE: contiene i principi generali di funzionamento + Funzionamento della
PESC
TFUE: principi dettagliati di funzionamento (tranne che per la PESC).
Per la prima volta vi è il riferimento ad un documento esterno – la “Carta dei diritti
fondamentali” (Nizza, 07/12/2000) - che puntualizza tutti i diritti fondamentali che l’Unione
si impegna a salvaguardare. L’art. 6 TUE gli conferisce il medesimo valore giuridico dei
trattati.
Viene eliminata la struttura a pilastri estendendo il metodo comunitario a tutte le materie
(tranne PESC).
o Si cercò di armonizzare giuridiche riscontrabili nel funzionamento della CE – TCE,
dell’Euratom – TCCEA e UE – TUE (nb. Il trattato CECA è scaduto nel 2002).
Prerequisiti
Quali sono le regole da rispettare per entrare a far parte dell’UE? -> Art. 49 TUE
Ogni stato europeo che rispetti i valori di cui all’articolo 2 e si impegni a promuoverli può domandare
di diventare membro nell’Unione.
Limiti geografici.
o Benché abbia provato a far richiesta, il Marocco non può entrare nell’Unione.
Limiti ideologici.
o Spiega perché stati con dittature come E, P, GR siano entrati tardi nella Comunità.
Il Consiglio europeo, in seduta a Copenaghen nel 1993 ha individuato dei criteri di ammissibilità per
la valutazione delle candidature:
Criterio politico: principi dell’articolo 2.
Criterio economico: stabilità ed affidabilità economica, in grado di “reggere” il regime
concorrenziale del mercato unico.
o No a modelli comunisti.
o No ad economie eccessivamente deboli.
Criterio dell’”acquis comunitario” (Requisito istituzionale): Lo stato deve possedere delle
istituzioni che siano in grado di recepire le norme che derivano dall’UE al fine di raggiungere
un’uniforme applicazione del diritto dell’UE su tutto il territorio (es. rafforzamento delle
dogane esterne).
Modalità di richiesta di ammissione
1. Richiesta al Consiglio.
2. Inizio della procedura di Negoziato per ammissione(non scritta nel trattato).
a. Il Consiglio domanda al candidato una serie di riforme da attuare per mandare
avanti la procedura.
i. Secondo i tre criteri vengono definiti i capitoli e i sottocapitoli di negoziato
(es. agricoltura, dogane, ecc.)
ii. La Commissione presenta un rapporto che indica al Consiglio i progressi
compiuti.
iii. Quando la Commissione è soddisfatta delle modifiche invia un rapporto al
Consiglio.
3. Il Consiglio si pronuncia all’unanimità, previa consultazione e approvazione del Parlamento
europeo che si pronuncia a maggioranza assoluta (novità di Lisbona).
4. Stipula di un Trattato di adesione e ratifica da parte degli stati membri.
Tappe dell’allargamento
Membri originari (1957) – 6 membri
Belgio, Lussemburgo, Olanda; Francia, Germania, Italia.
1973 – 9 membri
Gran Bretagna, Danimarca, Irlanda, (Norvegia – Esito negativo referendum)
La GB era originariamente scettica poiché:
o Relazioni internazionali poco rilevanti con l’Europa continentale ma con superpotenze (USA)
o con paesi del Commonwealth.
o Non volontà di cedere sovranità.
o La GB era una superpotenza nell’ambito del carbone e dell’acciaio, non intendeva cooperare
in ambito né militare né nella tecnologia atomica.
1960 – Guerra fredda:
o La GB perde rilevanza internazionale.
1960 – 1967:
o La Charles de Gaulle si oppone all’adesione della GB → timore di uno spostamento di potere
da Francia a GB.
1970:
o Pompidou apre all’adesione della GB.
o Iniziano i preparativi per l’adesione.
1981 – 10 Membri
Grecia 1974: Rovesciamento della dittatura dei colonnelli → rispetto dei requisiti ideologici → possibilità di
adesione.
1986 – 12 membri
Spagna, Portogallo
La loro adesione post-dittatura apre alle relazioni con i paesi extra-europei del mediterraneo.
1995 – 15 Membri
Finlandia, Svezia, Austria, (Norvegia – Esito negativo referendum)
La fine della guerra fredda crea le condizioni per l’avvicinamento di questi paesi tipicamente neutrali.
2004 – 25 Membri
Cipro, Malta, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Polonia
Il collasso dell’URSS apre nuove strade concedendo la possibilità ai paesi dell’est di aderire all’Unione.
2002: Il Consiglio Europeo opta per il rinvio dell’ingresso di Romania e Bulgaria.
2003 – Atene: firma del trattato di adesione.
2007 – 27 Membri
Romania, Bulgaria
Il progresso di questi stati ha fatto sì che venissero rispettati i criteri di adesione.
Caratteristiche generali
Vengono abbandonati gli elementi che davano corpo alla suggestione evocata dal titolo
“costituzione”:
o Le istituzioni mantengono la tradizionale denominazione.
o Abbandono “formale” dei simboli dell’Unione (es. bandiera, inno, ecc.).
o “Ministro degli esteri” “Alto rappresentante per gli affari esteri e per la P di SC.
Si smantella la Comunità Europea per lasciar posto all’Unione Europea come entità giuridica a sé
stante.
Vengono mantenuti due trattati separati:
o Trattato sull’Unione.
o Trattato istitutivo della Comunità Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
Articoli principali TUE
Preambolo: Nuova tappa nel processo di integrazione.
Art. 1:
o Gli stati membri attribuiscono competenze all’UE.
o L’UE si fonda su due trattati (TUE TFUE).
Art. 2: Principi e obiettivi.
o I nuovi obiettivi non sono più puramente economici.
Rispetto dignità umana, libertà, democrazia, ecc.
o Si tratta di valori comuni agli stati membri.
Art. 3: Obiettivi generali dell’Unione.
o 3.1: Pace e benessere dei popoli.
o 3.2: Spazio di libertà senza frontiere interne.
o 3.3.1: Instaurazione di un mercato comune e di un’economia “sociale”.
o 3.3.2: L’UE combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni.
o 3.4: L’UE instaura una moneta comune.
o 3.5: L’UE ha relazioni con il resto del mondo e ne promuove i suoi valori e interessi.
Inoltre aderisce alla carta delle Nazioni Unite.
o 3.6: L’UE perseguita i suoi obiettivi in base alle competenze attribuitegli.
Art.4
o 4.1: Principio delle competenze di attribuzione.
Tutte le competenze non attribuite all’UE dall’Art. 5 sono di competenza degli
Stati.
o 4.2: Gli stati membri sono tutti uguali davanti all’Unione.
Gli stati membri sono liberi di scegliere la propria forma di governo e la loro
articolazione interna.
Gli stati membri devono fondamentalmente:
Salvaguardare l’integrità territoriale.
Mantenere l’ordine pubblico.
Garantire la sicurezza nazionale.
o 4.3: Principio di leale cooperazione.
Attiene al rapporto tra Stati e Unione (non tra Individui e Unione).
Gli Stati e l’Unione si assistono reciprocamente nei compiti derivanti dai trattati.
Gli Stati devono cooperare con l’Unione non mettendo in atto misure che
possano mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione.
Art. 5: Principi di attribuzione (Già nel 3.6 e 4.1), sussidiarietà e proporzionalità.
o 5.1: il principio di attribuzione delimita le competenze, che devono essere esercitate
secondo i principi di sussidiarietà e proporzionalità
o 5.2: Principio di attribuzione.
L’UE può agire solo nei limiti previsti dal trattato, tutte le materie non
attribuitegli restano di competenza degli stati.
o 5.3: Principio di sussidiarietà.
Principio già presente nell’ordinamento ecclesiastico.
L’Unione interviene (negli ambiti non esclusivi), solo se il suo intervento
consente di raggiungere l’obiettivo in maniera più efficacie di quanto
potrebbero fare gli stati membri.
Questo principio serve a determinare chi in concreto deve esercitare la
competenza.
Il principio viene applicato dall’UE secondo le disposizioni del 2° protocollo e gli
Stati vigilano sulla sua corretta applicazione.
o 5.4: Principio di proporzionalità.
Il contenuto e la forma dell’azione dell’UE si limitano al perseguimento degli
obiettivi dei Trattati.
Il principio viene applicato dall’UE secondo le disposizioni del 2° protocollo.
Art. 6: Altro articolo sui valori (simile all’Art. 2).
o 6.1: “Carta dei diritti fondamentali dell’UE”, del 07/12/2007 – Carta di Nizza.
Primo riferimento espresso ad un documento esterno che contiene un elenco di
diritti fondamentali.
Priva di valore giuridico a sé Proclamazione.
L’Art. 6 le conferisce valore giuridico.
Non ne viene riportato il testo integralmente ma viene fatto un semplice
riferimento esterno (<> nostra costituzione).
o 6.2 / 6.3: “Convenzione Europea”.
L’UE aderisce alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).
Composta da 47 stati.
L’UE, non essendo Stato, non può apparire come soggetto davanti alla
Convenzione.
I diritti della convenzione sono ritenuti comuni agli stati europei e fanno parte
del suo diritto.
Art. 13.1 – TUE: vengono elencati in maniera specifica e tassativa le istituzioni.
Istituzioni di carattere politico: hanno una portata operativa legata al dato politico.
o Parlamento Europeo.
o Consiglio Europeo.
o Consiglio.
o Commissione Europea.
Istituzioni di controllo: assicurano della regolarità dell’azione dell’UE:
o Corte di Giustizia – Organo giurisdizionale.
o Corte dei Conti – Assicura la regolarità dei conti e la bontà del bilancio.
Banca Centrale – Istituzione monetaria e finanziaria.
Tutti gli altri organismi citati nel trattato o istituiti dalle istituzioni non presenti nell’art. 13 prendono
il nome di organi.
Vi sono alcune norme che possono essere applicate solo dalle istituzioni. Ad esempio:
341 TFUE: individuazione della sede delle istituzioni
342 TFUE: regime linguistico delle istituzioni.
Le istituzioni hanno un significativo potere di auto-organizzazione (gestione personale, gestione del
proprio operato). Possono adottare internamente le loro procedure e regole di funzionamento (es.
statuto corte di giustizia, regolamenti del Parlamento Europeo). Solo le regole della corte dei conti
sono adottate esternamente (dal Consiglio).
Art. 13.2:
Le istituzioni devono agire all’interno delle competenze che sono a loro attribuite dai trattati
-→ Principio di attribuzione delle competenze.
Devono agire secondo le procedure, condizioni e finalità previste dai trattati.
Devono agire secondo il princi
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