DIRITTO ECCLESIASTICO
1/10/15
Natasha Marchei
Il diritto canonico è un diritto confessionale, diritto di una confessione, fonti che provengono dalla
Chiesa Cattolica, ordinamento della Chiesa Cattolica.
Il diritto ecclesiastico è un diritto statale, una branca del diritto dello Stato, si occupa di tutto ciò che
regola il fenomeno religioso. Fonte primaria è la Costituzione. => come i costituenti nel 1947 hanno
deciso di rapportarsi al fenomeno religioso. Importante è la Corte Costituzionale che si è deputata
ad armonizzare l'impianto fascista al nostro ordinamento costituzionale. Una parte del corso sarà
si occuperà di delineare gli assetti principali del nostro ordinamento che si dice laico e come si
realizza nel nostro ordinamento la laicità. Ci occuperemo di confessioni religiose ma non
entreremo nella loro normativa interna. => Come l'ordinamento si pone nei confronti delle
confessioni religiose. Perché un ordinamento che si definisce laico dovrebbe occuparsi del
fenomeno religioso? Perché è un fenomeno esistente perché ha un potere particolare nella vita
dell'individuo perché impone delle regole collettive. La scelta religiosa viene spesso vissuta in
forma collettiva, le persone decidono di riunirsi in gruppi per vivere la propria esperienza di fede
che noi chiamiamo confessioni religiose, le quali presentano aspetti peculiari perché dettano delle
regole molto precise, molto rigorose che si impongono agli aderenti con una particolare forza,
orientano il comportamento dei singoli in una maniera particolarmente cogente. Lo stato non può
disinteressarsene perché esistono conflitti tra norme confessionali e politiche, ma anche se non ci
fosse un conflitto rigoroso noi sappiamo che le confessioni hanno norme di portata generale e su
cose temporali. Es. il cibo, quasi tutte le confessioni intervengono sul cibo. Es. l'abbigliamento.
Gli ordinamenti secolari non può far finta di non interessarsene. Le possibilità sono infinite, ci sono
vari modelli possibili, ma nessun modello si applica interamente a un ordinamento.
Una parte del corso sarà sul Matrimonio Concordatario.
1 appello solo per i frequentanti non scritto, su quello che si è detto nel corso 30/11.
Libri di testo: sentenze sulla sua pagine personale, jurcost.org, bastano gli appunti (senza manuale
e senza le sentenze della corte, quello sul matrimonio concordatario l'ha scritto lei e quindi può
essere utile).
sentenze e norme
2/10/15
modelli stato-confessioni religiose, solo teorici e non incarna i vari ordinamenti, che prendono a
criterio un solo aspetto.
Realtà speciale, non ha eguali perché godono di una specialissima autonomia. L'art. 8 Cost. dice
che le confessioni religiose possono darsi un loro definito statuto. Spiccata autonomia perché si
occupano di cose spirituali dove lo stato si è dichiarato incompetente.
Criterio di tipo formale che attiene alle fonti del diritto, dove il legislatore decide di rapportarsi alle
• confessioni religiose; come lo stato si rapporta lo stato con le confessioni.
Criterio sostanziale è più complicato, in che modo l'ordinamento è permeato dai principi
• confessionali.
Criterio di tipo formale:
a) stato separatista: regolamenta i rapporti con le confessioni religiose utilizzando solo e
unicamente fonti unilaterali: fonti che provengono da una sola parte => lo stato decide in
maniera autonoma di riconoscere questi gruppi (anche come associazioni di diritto privato). Gli
stati di questo tipo tendono a neutralizzare la specialità religiosa. Scelta molto comune in
Europa, es. Francia;
b) stato concordatario: in Italia la Chiesa Cattolica ha chiesto e ottenuto il concordato. È uno stato
dove decide di regolamentare i rapporti con le confessioni religiose con fonti bilaterali. Queste
trattative danno vita ad un accordo sottoscritto come un contratto da entrambe le parti, affinché
abbia efficacia deve essere ratificato all'interno dell'ordinamento. Nel nostro ordinamento
vengono assimilate a degli accordi di diritto internazionale. Fonte bilaterale: non l'accordo ma
la legge che dà esecuzione all'interno dell'ordinamento a questo accordo, e questa si che è
una fonte bilaterale, perché fa parte dell'ordinamento e ha origine dall'accordo di due parti. La
parola concordato è specifico dei rapporti con la Chiesa Cattolica e basta, con le altre
confessioni non è un concordato per la mancanza di determinate peculiarità. Termine utilizzato
perché storicamente è la Chiesa Cattolica che per prima chiede nell'ordinamento di rapportarsi
attraverso accordi, perché nella Chiesa Cattolica che ha uno schema gerarchico e piramidale,
chiede allo stato di rapportarsi con strumenti apicali. Non è un caso che tutti gli stati a grande
maggioranza cattolica siano stati concordatari perché chiede e ottiene il concordato. Questo
non significa che questo strumento venga utilizzato solo con la Chiesa Cattolica, ma il
legislatore utilizzerà questo strumento per regolare i rapporti anche con altre confessioni
religiose. Tendenzialmente il termine concordato si usa solo per la Chiesa Cattolica, ma si
chiamano "INTESE", art. 8.3 Cost.; non si tratta di una mera differenza nominalistica nel senso
che anche se hanno contenuti simili presentano comunque delle differenze: i concordati al
contrario delle intese sono anche trattati di diritto internazionale, le intese non sono regolate
dalla convenzione di Vienna. Città del Vaticano non è la Chiesa Cattolica, l'unica cosa uguale è
il capo, il vaticano è uno stato (governo, territorio, popolo) la Chiesa Cattolica (ha un governo,
non ha un territorio, ha un popolo che sono i fedeli ma hanno varie cittadinanze); la Chiesa
Cattolica è una personalità di diritto internazionale, ha soggettività di diritto internazionale,
perché si pone come centro di potere, ritiene di averla e tutti gliela riconoscono.
L'Italia è uno stato concordatario ma non meramente concordatario, sia intese sia leggi unilaterali,
situazione in questo modo perché la l. 1159/1929, regolava i rapporti come i culti diversi dal
cattolico, legge sui culti, regime fascista totalmente ≠ dal regime costituzionale attuale,
ciononostante la vecchia legislazione è rimasta pressoché immutata per moltissimo tempo, l'unico
organo che ha cercato di modificarle è stata la Corte Cost., l'impianto è rimasto comunque
pressoché immobile. Questa legge è ancora importante perché la prima intese in Italia è stata
stipulata nel 1984, 40 anni dopo l'entrata in vigore della Cost., prima questa legge li regolava, dal
1984 ad oggi sono state stipulate 12 intese, quelle prive di intese regolano i loro rapporti attraverso
la Cost. e la legge dei culti ammessi. Ci sono varie proposte di legge per emendare questa legge,
l'ultimo del 2008, oggi c'è un altro progetto. => L'Italia è sia concordatario sia separatista.
Criterio sostanziale
dobbiamo studiare gli ordinamenti e i loro comportamenti
a) stato confessionista: quando esiste una religione di stato (sceglie una religione e la tratta
meglio), mutua i principi valoriali di una o più confessioni, (es. l. sulla fecondazione assistita del
2004, distrutta dalla Corte Cost. perché l'impianto era fortemente mutuati da principi cattolici).
Lo stato confessionista nega il principio della distinzione l'ordine spirituale dall'ordine
temporale, nega che l'ordine proprio dello stato sia quello temporale, lo Stato non piò dir nulla
su quello che non è temporale. Prima dell'entrata in vigore del 1948 l'Italia era uno stato
confessionista, negli anni '80 si è cominciato a parlare di laicità. Lo stato fascista era uno stato
confessionista, religione di stato era quella Cattolica ma ammetteva i culti ammessi. Nel '29
l'istruzione religiosa era obbligatoria, salvo dispensa, e non facoltativa, l'art. 36 del concordato
del '26 diceva che l'istruzione religiosa era fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica.
La corte di giustizia Europea aborrisce questa forma di indottrinamento.
b) stato laico: mutua i valori da tutto, dalla società, dalla cultura ma in particolare dalla
maggioranza. Lo stato è laico quando è improntato al principio di separazione degli ordini,
quando rinuncia ad occuparsi alla sfera spirituale, fonda la laicità, è il presupposto, non ha una
confessione di stato, non impronta la sua azione a principi eterodossi di natura confessionale
ma prende all'interno i principi e i valori di cui si fonda. Anche gli stati laici realizzano operazioni
privilegiarie, una cooperazione selettiva dove scelgono alcune confessioni e ci cooperano, i
criteri sono la maggioranza, la conformità ai propri principi, possibilità di utilizzare la
confessione a fini di utilità sociale, la possibilità di rendere la confessione utile ai propri fini. La
Corte Cost. dice che lo stato laico deve essere equidistante da tutte le confessioni, principio
storicamente inattuato. All'interno della laicità possiamo distinguere altri due modelli di laicità:
positiva/negativa, e inclusiva/esclusiva, distinguibili attraverso il criterio dell'istanza
religiosamente orientata a più ampio livello nello spazio pubblico. Tutte le confessioni hanno
l'aspirazione di vedere riconosciute nello spazio pubblico una serie di istanze. Emersione: che
il legislatore mi consenta di vivere la mia coscienza al di fuori dello spazio privato. Ci sono stati
che rispondono negativamente a queste istanze. Laicità esclusiva o negativa, alla francese
laicité de combat, laicismo, è un'esagerata neutralità. Lo stato non ne vuole sapere, è una
scelta di tipo privato. Stati separatisti, associazioni di diritto privato, come associazioni sportive.
Questo tipo di Stato non sarà mai di tipo concordatario. Esiste una laicità diversa: positiva,
inclusiva, all'italiana, modello internazionale, dà rilievo all'istanza religiosa nello spazio
pubblico, consente alle istanze di trovare spazio, di emergere dalla sfera privata e arrivare
anche nello spazio pubblico. Ben vista perché in realtà si può manifestare all'esterno la propria
scelta. In questo caso ci saranno necessariamente disuguaglianze. Applicando un uguaglianza
formale e molto difficile applicare una laicità positiva. Una uguaglianza formale e
accompagnata da una laicità negativa.
Molto spesso e quasi sempre gli ordinamenti che perseguono una laicità positiva sono
concordatari, perché l'istanza e lui che me la deve chiedere. Io poi posso concedere o meno
l'istanza. Uno degli aspetti che l'ordinamento ha trovato maggiormente difficolta e stato la
questione delle trasfusioni con i testimoni di Geova. Le confessioni propongono istanze e lo stato
decide se concederla o meno e in che misura concederla.
L idea di essere uno stato che dà riconoscimento alla istanza religiosamente orientata nello spazio
pubblico e allo stesso tempo rimane laico è molto difficile. È un progetto che amplia di fatto le
libertà, perché posso esprimere il mio orientamento religioso anche in ambiti non privati, ma il
legislatore deve rimanere laico. Il legislatore deve portare avanti un principio di equidistanza delle
confessioni. Non deve creare situazioni privilegiarie, anche perché non si trova laicità in casi di
privilegio.Progetto ambiziosissimo, stato laico + dar conto alle istanze religiose, aspetto in
promozione dell'uomo noi siamo laici, concordatari ma il nostro è un sistema di laicità positiva.
è evidente che questi 4 modelli si possono combinare nei modi più diversi, non c'è una condizione
necessaria, non deve necessariamente essere laico. es. Grecia, stato confessionista separatista,
si avvicina a uno stato unionista, cost. greca a stampo ortodossa.
esiste il laico-unionista il UK, unionista, regina capo sia dello stato sia della chiesa anglicana.
7/10/15
Statuto Albertino: precedente storico della Costituzione, del 1848, hanno realizzato uno stato
poliedrico, che non rispetta quasi per niente i modelli teorici:
lo statuto Albertino ha realizzato uno stato liberale, che si occupa il meno possibile della vita dei
cittadini, che regola il cittadino senza grosse interferenze, ci si aspetterebbe che l'ordinamento si
occupi il meno possibile della confessione religiosa, relegato alla sfera privata => che garantisce la
libertà religiosa, modello separatista. Di fatto presentano questi aspetti di stato liberale ma non
esaurisce perché lo statuto liberale non esaurisce solo il separatismo ma anche confessionismo e
giurisdizionalismo(atteggiamento trasversale dello stato che interferisce negli aspetti religiosi).
Confessionismo: l'art.1 dello statuto si apriva con un chiaro stampo confessionista, richiamata pari
pari nel trattato lateranense del 1929; gli altri culti sono tollerati conformemente alle leggi: non si
può parlare al rimanendo della lettera non si può parlare di libertà religiosa ma di mera tolleranza,
addirittura con la legge dei culti ammessi, non sono solo tollerati ma anche ammessi. =>
confessionismo molto marcato? no è falso perché la connotazione sostanziale di un ordinamento
va letto tutto: codici, norme, giurisprudenza; e lì viene sempre eliminato questo confessionismo, lo
statuto ha inaugurato lotte col papato e qualche accomodamento.
1848 Statuto Albertino e legge Sineo: si limita a dire che il godimento dei diritti civili e politici non
dipende dalla scelta religiosa dei cittadini. => sconfessa questo confessionismo dalla base.
Il codice penale Zanardelli del 1889, in piena epoca liberale e risente appieno dell'ideologia
liberale, in cui la religione è presente, ci sono una serie di reati che puniscono una serie di reati di
vilipendio alla religione, senza differenza tra culti e si parla già di culti ammessi e non solo tollerati.
Perché alla fine tutela il singolo fedele che deve essere garantito, tutelato, indipendentemente
dalla confessione. Connota tantissimo l'atteggiamento dello stato.
Il codice civile Pisanelli del 1865, perché il legislatore fa una scelta importantissima e altamente
simbolica, decide che tutti i matrimoni religiosi sono irrilevanti ai fini dello stato. Fino ad allora
doveva essere religioso, non per forza canonico, non esisteva un'istituzione statale. => era
costretto a sposarsi due volte. Conseguenze nefaste perché tutti continuavano a sposarsi in
Chiesa, con un'assurda confusione degli status, e si dovrà aspettare la stipulazione dei patti
lateranensi, dove lo stato riconnette effetti civili ai matrimoni religiosi. La scelta è molto radicale/
liberale.
Derive di tipo giurisdizionalistico: una che ha rilevato conseguenze economiche, leggi eversive
dell'asse ecclesiastico, leggi che lo stato italiano neonato e povero ha emanato intorno al
1860-1870 dove ha stabilito che alcuni enti ecclesiastici, soprattutto dediti alla cura d'anime non
fossero utili e che quindi dovessero essere soppressi, ha emanato un elenco di enti ecclesiastici
inutili, li ha soppressi e ne ha incamerato il patrimonio. Nei patti lateranensi c'è stata la
restituzione. C'è un'inglobazione di enti esterni all'ordinamento, decisione di stampo molto
giurisdizionalista.
=> la Chiesa Cattolica non era così ben vista dal potere statale liberale. Stato confessionista che
però non vale nulla, privato dei suoi effetti essenziali.
In più si ha la Breccia di Porta Pia, lo stato pontificio viene annesso all'Italia, relazioni dei rapporti
molto incrinato, il Papa si vede privato di un potere temporale molto rilevante, e si vedeva tolto la
qualifica di sovrano, e diventata un cittadino come gli altri con un intervento violento e questo
costituisce l'intero strappo tra lo stato e la chiesa. Strappo in cui lo stato cerca di rimediare
emanando una legge: delle guarentigie del 1871 dove riconosce al Papa un status di privilegio,
riconosce al Pontefice tutti gli onori dovuti a un sovrano, cerca di ricucire lo strappo con questa
legge molto generosa nei confronti del papato, ma legge mai accettata dal Papa ma anzi ha
inasprito i rapporti perché era una legge unilaterale, molto raramente la chiesa cattolica accetta
leggi unilaterali, preferisce rapporti apicali: => il Papa decide di non riconoscerla perché:
1. non era più il sovrano
2. i rapporti con lo stato erano regolati da una legge unilaterale che non ha potuto metter becco
Nell'enciclica "Ubi nos" chiama lo stato un potere ostile e la legge un abominio. Dopo emana il
"non expedit": invito molto caloroso a non essere né eletti né elettori, allontanamento nella vita
politica e civile dello stato italiano, invito molto forte nel 1874, che però è stato accolto molto
tiepidamente dai cattolici italiani di quel periodo perché non hanno mai rinunciato alla vita politica.
La 1ª guerra mondiale farà cadere questo "non expedit", tragedia dove li ha visti su un fronte
comune. Nel 1914 c'erano stati grandi temperamenti. Nel 1919 Don Sturzo lo supera formalmente.
Rimane lo stesso lo strappo, e rimane questa questione romana aperta, questione sanguinosa dei
rapporti col papato. Nel 1925 prende il potere il partito fascista, ma già dagli anni '20 parte una
riconfessionalizzazione dello stato. Mussolini prima era agnostico e ateo ma per raggiungere il
potere capisce che deve raggiungere una pace religiosa col papato in modo da portarlo dalla sua
part insieme ai cattolici. Utilizza la religione cattolica come instrumentum regnum, culminerà nel
1929 con l'istituzione dei patti lateranensi, questo processo di lento riavvicinamento gli produrrà il
nome di uomo della provvidenza. Ricomparsa dei crocefissi nei luoghi pubblici, attraverso circolari
dal 1920-1929 mai state abrogate, mai dichiarate incos
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