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INDICE:

1. Premessa

2. Libertà di stampa e diritto all'oblio

3. Proposta di Regolamento sulla protezione dei dati personali, Commissione

Europea

4. Dibattito sul diritto all'oblio

5. La sentenza Wegrzynowski e Smolczewskyi, eliminazione o modifica

6. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo

7. Caso Google Spain SL, responsabilità dei motori di ricerca

8. La Corte di Cassazione, riconoscimento del diritto all'oblio

9. Conclusione

Carlo Pasquali 2

Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” anno accademico 2013/1014

1) Premessa

L'evoluzione tecnologica ha portato rapidi cambiamenti nelle tematiche relative alla

protezione dei dati personali, come diretta conseguenza della capacità del web di

conservare per molto tempo informazioni facilmente accessibili a tutti. Lo sviluppo della

comunicazione ha richiamato quindi le forze politiche e giudiziarie a revisionare tale

campo.

Attualmente la materia che riguarda la protezione dei dati personali è disciplinata a

livello europeo dalla Direttiva 95/46/EC del Parlamento europeo e del Consiglio del

24.10.1995.

2) Libertà di stampa e diritto all'oblio

Il diritto all'oblio, di derivazione giurisprudenziale, consiste nel diritto a non restare

indeterminatamente esposti ai danni che la reiterata pubblicazione di una notizia può

arrecare all'onore e alla reputazione, salvo che, per eventi sopravvenuti, il fatto precedente

ritorni di attualità e rinasca un nuovo interesse pubblico all'informazione. Essendo

integrato nel diritto all'identità personale, esso rientra tra i diritti fondamentali garantiti

dall'articolo 2 della Costituzione.

In maniera indiretta esso favorirebbe anche la funzione rieducativa della pena,

espressa nell'articolo 27, c. 3 Costituzione.

In Italia la libertà di stampa è sancita dall'articolo 21 della Costituzione, e lo Stato si

è impegnato a rispettare lo stesso principio presente anche nella Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione, che riconosce la libertà di espressione e d'informazione.

3) Proposta di Regolamento sulla protezione dei dati personali, Commissione

Europea

Viviane Reading, Commissaria UE per la Giustizia e i Diritti fondamentali, ha

proposto il 25 gennaio 2012 una riforma globale per la tutela della privacy degli utenti web

che dovrebbe essere trasformata in legge da tutti gli stati membri entro il 2015. I fornitori di

servizi online sarebbero obbligati a passare dalla regola dell'opt-out (i dati dell’utente, a

meno di una sua esplicita richiesta, appartengono al fornitore) a quella dell’opt-in (i dati

appartengono solo all’utente, è lui a decidere come usarli) , consentendo agli utenti di

sentirsi più sicuri nell'utilizzare il web.

La riforma proposta verte su quattro punti:

Possibilità di chiedere “che i propri dati personali siano cancellati o trasferiti altrove

• e non siano più processati laddove non siano più necessari in relazione alle finalità

per cui erano stati raccolti”.

Maggiore trasparenza e controllo sui dati: obbligo di tenere aggiornato ogni

• cittadino sul trattamento e la gestione dei propri dati da parte di aziende con sede

locale in Europa. I gestori dovranno indicare il tipo di dati che posseggono, gli scopi

per cui verranno usati, l'eventuale trasferimento a terzi e il periodo di conservazione

all'interno del database. Inoltre ogni utente dovrà fornire un consenso esplicito

all'utilizzo dei propri dati da parte delle aziende.

Obbligo dei Social Network di provare che la conservazione di una certa

• informazione è necessaria, e di avvertire tempestivamente l'utente (entro 24 ore)

qualora le sue informazioni vengano rubate.

Carlo Pasquali 3

Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” anno accademico 2013/1014

Impossibilità di richiesta da parte dei cittadini europei di rimozione di dati che li

• riguardano dai database delle testate giornalistiche.

4) Dibattito sul diritto all'oblio

Vinton Gray Cerf, noto come Vint Cerf è, insieme a Bob Kahn, uno dei padri della

Rete. Insieme inventarono il protocollo TCP/IP, cioè il linguaggio comune con cui i

computer connessi a internet sono interconnessi e comunicano tra loro. Da questa

invenzione è nata quindi la rete internet, e la possibilità di scambiare facilmente e

velocemente informazioni.

Vint Cerf sostiene che le normative sul diritto all'oblio, al vaglio dell'Unione Europea,

costituiscono una pericolosa minaccia per la libertà di espressione su cui si fonda il mondo

di Internet. Esso ormai è divenuto un enorme archivio di informazione, unico nel suo

genere, in cui tutto si conserva e nulla si dimentica. Consentendo a questa nuova forma di

diritto di eliminare voci o notizie dai database, verrebbe così distrutto il motivo

dell'esistenza di Internet.

Parallelamente alle critiche mosse dai conservatori, l'estensione del diritto all'oblio

al mondo del web ha creato una serie di dibattiti su diversi punti, come:

a quanti anni di distanza dai fatti può essere esercitato il diritto dell'individuo ad

• ottenere la cancellazione dei propri dati;

quali sono gli elementi che, anche a distanza di tempo, potrebbero giustificare la

• persistenza di tali dati negli archivi online;

il centro di responsabilità, che può variare tra il proprietario del sito e il motore di

• ricerca.

5) La sentenza Wegrzynowski e Smolczewskyi, eliminazione o modifica

La Corte europea dei diritti dell'uomo si è pronunciata, con la sentenza 16 luglio

2013, sull'equilibrio tra libertà di stampa e diritto alla reputazione nei casi di diffusione di

articoli attraverso internet.

Il caso riguardava la pubblicazione di un articolo on-line, che secondo i ricorrenti,

due avvocati, era di carattere diffamatorio.

La problematica sorta durante il processo verteva sul web. I due avvocati, al

contrario della Corte, sostenevano che il termine archivio indicasse un insieme di

documenti che hanno perso di attualità, e che quindi non potessero essere applicate le

stesse regole al caso in questione, che invece riguardava il database del sito.

La Corte di Strasburgo non ha reputato fondata la violazione del diritto alla vita

privata, bilanciando la tutela di questo diritto con la libertà di espressione prevista

dall'art.10 della Convenzione.

La richiesta di rimozione dell'articolo di giornale on-line dal sito internet è stata

quindi respinta, ma si è intimato al proprietario del sito di aggiungere una nota nell'articolo

che informi il pubblico sulla pronuncia del tribunale con cui si è accertato il carattere

diffamatorio. In questo caso, vengono quindi inseriti nella tutela della libertà di espressione

gli archivi web dei giornali.

6) La giurisprudenza della Corte di Strasburgo

L'articolo 10 della Convezione europea, enuncia al comma 1: “Ogni persona ha

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Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” anno accademico 2013/1014

diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di

ricevere o comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte

delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non

impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di

radiodiffusione, di cinema o di televisione.”

Nel ribadire tale principio la Corte di Strasburgo ha garantito la tutela di diversi

supporti utilizzati a tali fini, sottolineando che le restrizioni che concernono i mezzi di

comunicazione incidono anche sulla libertà di ricevere e comunicare informazioni.

A conoscenza dell'evoluzione tecnologica, è stata comunque riconosciuta la

diversità tra la stampa e la pubblicazione su internet, ribadendo la possibilità di prevedere

una diversa disciplina tra i due media.

La Corte ha riconosciuto l'importanza della funzione di archivio, evidenziando la

scelta di non imporre obblighi di rimozione di notizie diffamatorie dal sito web di un

giornale on-line (sentenza Wegrzynowski e Smolczewskyi).Ha considerato idoneo

l'inserimento nell'articolo conservato nell'archivio on-line di una nota che informasse

dell'avvenuta sentenza che ne ha accertato il carattere diffamatorio o dello svolgimento di

un procedimento volto a tale accertamento.

Questa misura tuttavia non viene applicata sempre, sia nella legislazione sia nella

giurisprudenza di altre Corti; a volte, infatti, si opta per la cancellazione dell'intero testo.

Altro argomento sul quale la Corte si è pronunciata è stata la responsabilità

continua. Storicamente era prassi usare la regola del common law, secondo cui ogni

pubblicazione diffamatoria dà luogo ad un autonomo motivo di azione, e rispettando tale

regola, la nuova consultazione di un articolo costituirebbe motivo per l'azione diffamatoria.

Essendo questo principio di origini antecedenti alle pubblicazioni di massa,

attualmente è stato sostituito dalla regola della singola pubblicazione, e per tutelare

ulteriormente la stampa, è stato fissato un tempo circoscritto entro il quale si può

esercitare l'azione diffamatoria, dando il tempo così ai giornali di potersi attivare senza

essere ostacolati dal passaggio del tempo.

7) Caso Google Spain SL, responsabilità dei motori di ricerca

L'Avvocato Generale della Corte di Giustizia Jääskinen ha reso, in data 25 giugno

2013, le proprie conclusioni con riferimento al caso Google Spain SL, che vedeva in

contrasto Google Inc. e l'Agencia Española de Protección de Datos.

La vicenda nacque dalla richiesta con la quale un cittadino spagnolo aveva cercato

di ottenere, prima dall'editore e poi da Google, la rimozione di alcuni dati personali

pubblicati su un articolo di giornale ritenuti non più attuali.

Su ricorso dell'interessato, l'Agenzia spagnola aveva ordinato a Google di

rimuovere i dati, ottenendo però un rifiuto, in quanto Google aveva rilevato che un

intervento del genere potesse configurare un'indebita compromissione della libertà di

espressione dei gestori di siti internet.

La Corte suprema spagnola solleva dunque, di fronte alla Corte di Giustizia,

questioni pregiudiziali relative all'applicabilità della Direttiva 95/46/CE, e al diritto all'oblio

del soggetto in questione.

In particolare l'Avvocato Generale ha distinto tre categorie in questione: il primo

attiene all'applicabilità territoriale della Direttiva; il secondo alla responsabilità di gestore di

un motore di ricerca come Google alla luce delle disposizioni della

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher carlo_92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof De Angelis Monica.