vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
La parentela
A seguito del matrimonio scaturiscono una serie di rapporti, che si qualificano come di parentela e di affinità. La parentela è definita dall'art. 74 c.c. Il quale recita: "La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti". La parentela indica, quindi, il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite. Sono parenti, quindi, il padre ed il figlio, il nonno ed il nipote, i fratelli, i cugini, se hanno uno stipite in comune e così via. La cosa importante per stabilire se ci sia un legame di parentela è la discendenza da uno stesso stipite.
L'art 74 c.c. È stato
opportunamente riformato nel 2012 con la legge 219/2012, la quale ha tenuto a precisare che, ai fini della parentela, i figli sono tutti sullo stesso piano, indipendentemente se siano nati dal matrimonio oppure no, e non si distinguono nemmeno tra figli naturali e figli adottati. Una volta chiarito cosa si intende per parentela, è necessario chiarire che il rapporto di parentela si articola in gradi. Il legislatore ha qualificato il grado nell'art. 76, il quale recita "nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre rimanendo escluso lo stipite". Per l'accertamento del grado di parentela il legislatore distingue tra parentela in linea retta e parentela in linea collaterale. La parentela in linea retta è quella tra persone che discendono l'unaDall'altra e che hanno uno stipite in comune, come per esempio tra genitore e figlio. In questo caso si parla di parentela di primo grado, tra nonno e nipote di parentela di secondo grado. La parentela in linea collaterale si definisce per esclusione, definendola come la parentela tra persone non in linea collaterale tra persone che hanno uno stipite in comune. Secondo l'art. 77 c.c. la parentela non ha effetti giuridici oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.