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OBBLIGHI DI PROTEZIONE

- obbligo di non concorrenza: implica l'astensione del lavoratore da ogni atto di concorrenza che arrechi danno all'impresa. Esso ha durata solo per la durata del rapporto, se si intende farlo permanere anche dopo la fine del rapporto, si stila un PATTO DI NON CONCORRENZA che deve essere redatto in forma scritta.

- obbligo di riservatezza: consiste nel mantenere il c.d. SEGRETO AZIENDALE ovvero tutte le notizie di carattere organizzativo e produttivo conosciute dal dipendente, vietandone la divulgazione in via assoluta. Escluse sono le conoscenze e le competenze acquisite dal lavoratore nello svolgimento del proprio lavoro. Nei casi delle aziende di tendenza questo tipo di obbligo è esteso all'ambito ideologico personale.

IL LUOGO DELLA PRESTAZIONE

L'art 13 dello statuto dei lavoratori non prende in considerazione gli spostamenti del lavoratore ma solo quelli da un'unità produttiva all'altra. Il suddetto articolo disciplina

sindacato e la contrattazione collettiva possono determinare ulteriori limitazioni o modifiche alla durata dell'orario di lavoro. LA RETRIBUZIONE: corrispettivo economico dovuto al lavoratore per l'attività svolta. La retribuzione può essere determinata in base all'orario di lavoro, al livello di qualifica, alla produttività o ad altri criteri stabiliti dalla legge o dal contratto collettivo. La retribuzione può essere composta da una parte fissa e da una parte variabile, come ad esempio premi o incentivi legati al raggiungimento di determinati obiettivi. LA SICUREZZA: tutela della salute e dell'incolumità del lavoratore sul luogo di lavoro. La sicurezza sul lavoro è regolamentata da norme specifiche che impongono all'azienda di adottare misure preventive per prevenire infortuni e malattie professionali. È compito del datore di lavoro fornire ai lavoratori le informazioni, la formazione e gli strumenti necessari per lavorare in sicurezza. LA SALUTE: stato di benessere fisico, mentale e sociale del lavoratore. La tutela della salute dei lavoratori è un obiettivo fondamentale della legislazione del lavoro. Oltre alla sicurezza sul lavoro, sono previste norme per garantire condizioni di lavoro salubri, come ad esempio la regolamentazione dell'orario di lavoro, delle pause e dei riposi. LA FORMAZIONE: acquisizione di competenze e conoscenze necessarie per svolgere un determinato lavoro. La formazione professionale è un diritto del lavoratore e può essere svolta sia prima di entrare nel mondo del lavoro, sia durante la carriera lavorativa. La formazione può essere organizzata dall'azienda stessa o da enti esterni, e può riguardare sia competenze tecniche specifiche, sia competenze trasversali come la comunicazione o il problem solving. LA TUTELA DEI DIRITTI: garanzia dei diritti fondamentali del lavoratore. La legislazione del lavoro prevede una serie di diritti che devono essere rispettati dall'azienda, come ad esempio il diritto alla retribuzione, alla salute e alla sicurezza sul lavoro, alla tutela della privacy e alla libertà sindacale. In caso di violazione di questi diritti, il lavoratore può fare ricorso alle autorità competenti o al sindacato per ottenere tutela e riparazione.

Il legislatore ha per obiettivo la flessibilità del lavoro in chiave di maggior competitività per le imprese. L'art. 13 del pacchetto Treu ha stabilito la riduzione dell'orario massimo normale di lavoro da 48 a 40 ore settimanali; limite che andava ad aggiungersi a quello giornaliero di 8 ore. Il legislatore ha riproposto la facoltà a favore dei contratti collettivi di stabilire una durata minore rispetto a quella legale e di riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative per periodi ultrasettimanali non superiori all'anno. La determinazione della durata massima di lavoro è demandata ai contratti collettivi, che devono rispettare il limite legale di 48 ore per ogni periodo di 7 giorni, da calcolarsi come media in un arco temporale non superiore a 4 mesi. Il dlgs 66/2003 esclude i periodi di ferie annue e i periodi di assenza per malattia, nonché le ore di lavoro straordinario se i lavoratori hanno beneficiato, su.

autorizzazione concessa dalla contrattazione collettiva. Non c'è più il riferimento alla durata della giornata di lavoro. Un limite alla durata della giornata può comunque essere ricavato dalla norma sul riposo giornaliero. La durata della giornata lavorativa non può superare le 12.50 ore. Il dlgs 66/03 ha reso derogabile lo stesso diritto alle 11 ore di riposo per i dirigenti e le altre categorie privilegiate. I limiti stabiliti dal legislatore si riferiscono al lavoro effettivamente svolto. Viene fornita una nuova nozione di orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività e delle sue funzioni. Nozione delimitata dall'esclusione delle soste di lavoro di durata non inferiore a 10 minuti non recuperati e del tempo occorrente per recarsi al lavoro. Viene escluso anche il tempo impiegato per raggiungere il luogo della trasferta, quello per la timbratura del
  1. Cartellino e indumenti da lavoro
  2. Pause riconosciute dalle norme di sicurezza e salute dei lavoratori addetti ai videoterminali: 1 minuto ogni 120 minuti di applicazione al videoterminale
  3. Periodi in cui il lavoratore sta a disposizione dell'impresa e obbligato a restare sul luogo di lavoro
  4. Modifica dell'orario di lavoro: richiede il consenso del lavoratore e non può superare le 40 ore settimanali
  5. Regolamentazione generale dell'orario di lavoro si applica a tutti i settori di attività pubblici e privati
  6. Eccezioni all'applicazione del dlgs 66/03 per alcune attività
tassativamente elencate: - il personale scolastico - le forze di polizia - le forze armate - il lavoro della gente di mare - il personale di volo dell'aviazione civile rientrano invece nel campo di applicazione della normativa generale in materia di orario di lavoro, ma non soggiacciono all'applicazione del limite normale settimanale di orario: i lavori agricoli, le industrie di ricerca e coltivazione degli idrocarburi, i commessi viaggiatori, i giornalisti professionisti. Non sono sottoposti né al limite settimanale normale né a quello settimanale massimo i lavoratori la cui durata dell'orario per caratteristiche dell'attività svolta non è misurata o redeterminata e può essere determinata dai lavoratori stessi; come ad esempio i lavoratori del settore liturgico o nel lavoro a domicilio. LAVORO STRAORDINARIO: lavoro prestato oltre l'orario normale settimanale. La facoltà attribuita al datore di ampliare la durata del lavoro.popolazione lavorativa sulle modalità di utilizzo del lavoro straordinario. Inoltre, il datore di lavoro deve garantire il rispetto dei limiti di durata e di riposo tra un turno e l'altro per i lavoratori che effettuano lavoro straordinario. Il lavoro straordinario deve essere retribuito con un'indennità aggiuntiva rispetto al normale salario. Tale indennità varia a seconda delle disposizioni contrattuali previste dai CCNL. È importante sottolineare che il ricorso al lavoro straordinario non può essere utilizzato come pratica abituale e deve essere limitato alle situazioni eccezionali e necessarie per il corretto svolgimento dell'attività lavorativa. In conclusione, il legislatore ha previsto delle regole precise per il ricorso al lavoro straordinario al fine di tutelare i lavoratori e garantire il rispetto dei loro diritti.

direzioneprovinciale del lavoro in caso di lavoro straordinario.Il lavoro straordinario dev’essere computato a parte e compensato con maggiorazioni retributive la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva.

Quando il CCNL prevede ad esempio 37 ore, tra le 37 e le 40 ore non si applica il lavoro straordinario ma il lavoro supplementare.

LA VORO NOTTURNO: lavoro non compreso in regolari turni periodici che va retribuito con una maggiorazione rispetto al lavoro diurno (art. 2108 c.c.). Il periodo notturno è quel periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo fra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è considerato colui che svolte in via non eccezionale:

  • 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero
  • Una certa parte del suo orario di lavoro normale
  • Qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno.

L’orario di lavoro dei lavoratori notturi non può superare

le 8 ore complessive nel periodo di 24 ore. Ai CCNL è affidata l'eventuale definizione delle riduzioni dell'orario di lavoro o dei trattamenti economici indennitari nei confronti dei lavoratori notturni. Il dlgs 66/03 prevede una serie di obblighi procedurali in merito come l'onere del datore di informare e consultare le RSA e le RSU riguardo l'introduzione del lavoro notturno. L'art 14 del suddetto decreto impone una serie di accertamenti sanitari a favore dei lavoratori notturni almeno 2 volte all'anno. Il lavoratore inidoneo verrà assegnato al lavoro diurno. La legislazione ha sancito il divieto di adibire lavoratori assunti con contratto di apprendistato al lavoro notturno. Viene estesa la disciplina del dlgs 66/03 agli apprendisti maggiorenni. Analogamente, è previsto un divieto a favore delle donne. È vietato assolutamente svolgere lavoro notturno per le donne in gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino. Altre ipotesi.

Le disposizioni riguardano la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o alternativamente il padre convivente con la stessa. L'esenzione è facoltativa per soggetti che hanno a carico un soggetto disabile.

Esiste inoltre il regime dei TURNI AVVICENDATI corrispondenti a qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in caso al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere il tipo continuo o discontinuo e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane.

Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore di lavoro, regola derogabile per le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata. Deroghe alle 11 ore vi sono inoltre per i lavoratori come i dirigenti, il personale direttivo o la manodopera familiare.

La contrattazione deve accordare ai lavoratori periodi equivalenti di riposo compensatico o, in casi eccezionali, sia offerta loro appropriata protezione. Qualora l'orario giornaliero ecceda le 6 ore, un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, per la finalità del recupero delle qualità psico-fisiche. La legge impone una pausa minima di 10 minuti tra inizio e fine di ogni periodo giornaliero di lavoro. Tutelati dall'art. 36 Cost. sono i riposi settimanali e le ferie, definiti come irrinunciabili. Ogni 7 giorni spetta al lavoratore un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, generalmente coincidenti con la domenica. L'orientamento della Corte Costituzionale conferma il carattere di normalità del riposo settimanale, ma non ritiene costituzionalmente necessario che esso corrisponda alla domenica. Il lavoro nella giornata di domenica dà diritto a una maggiorazione.La retribuzione prevista dai CCNL. Il diritto alla maggiorazione viene meno quando il contratto collettivo già preveda per i turnisti un trattamento complessivamente superiore.
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
25 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Caruso Bruno.