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B)LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
E’ utile fare un accenno ai poteri del datore di lavoro e al codice disciplinare
POTERI DEL DATORE DI LAVORO
4 TIPOLOGIE
1)Direttivo
a)impartisce direttive b)dà delle istruzioni per eseguire il lavoro
2)Gerarchico
a)impartisce ordini capo gerarchicamente superiore agli altri|--|no sfera privatalav.
3)Controllo
a)verifica esatto adempimento degli obblighi lavorativi
4)Sanzionatorio o Disciplinare(soprattutto nel contratto subordinato)
a)dà sanzioni al lavoratore che viene meno ai doveri contrattuali(obbedienza,diligenza e
fedeltà) con il principio della “proporzionalità” tra infrazione e sanzione ed in base al
comportamento punito si hanno varie tipologie di sanzioni(richiamo verbale,ammonizione
scritta,multa,sospensione,trasferimento x incompatibilità ambientale,licenziamento
disciplinare.
CODICE DISCIPLINARE DELLE SANZIONI ART.7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI(sanzioni
disciplinari)
Rappresenta l’insieme delle norme disciplinari poste:
a)dalla contrattazione collettiva(nazionale o aziendale)
b)dal datore di lavoro regolamento disciplinare interno
tale codice necessita di PREDETERMINAZIONE NECESSARIApredisposizione e pubblicazione
delle <<norme disciplinari relative a sanzioni,infrazioni in relazione alle quali possono essere
messe in atto comportamenti di contestazione>>. Tale predeterminazione non è necessaria nel
caso di “sanzioni espulsive(licenziamento)” dovuti a comportamenti lesivi delle regole
fondamentali del dovere civili(furto,rissa ecc)
in mancanza della predeterminazione non può sanzionare e l’eventuale sanzione è definita
nulla
Di due tipi:
1° LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA
È una tipologia di licenziamento che viene definita “in tronco” in quanto:
a)immediata b)senza preavviso
Giusta causa= causa che non consente la prosecuzione,anche provvisoria,del
rapporto. Può avvenire per due tipologie di FATTI:
1)fatti LAVORATIVIgravi inadempienze contrattuali realizzatesi in occasione del
rapporto di lavoro
2)fatti EXTRALAVORATIVIquando viene meno la fiducia nella correttezza dei successivi
adempimenti(svolgimento di un secondo lavoro durante il periodo di malattie)il
datore di lavoro ritiene il lavoratore inidoneo a proseguire il rapporto.
LEGGITTIMITA’ DELLA GIUSTA CAUSA
Il giudice valuta tre aspetti:
1)Gravità dei fatti
-portata oggettiva e soggettiva
-circostanze e contesto
-colpa del lavoratore
2)Proporzionalità tra fatti e licenziamento
Valuta la lesione della fiducia composta dal fatto e se questo sia in concreto motivo
giustificatorio della sanzione
3)Immediatezza
È ammesso solo se immediato…se no non c’è la URGENZA data dalla non
perseguibilità del rapporto lavorativo propria di questa tipologia di licenziamento
2° LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO
E’ dovuto da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di
lavoro(assenza ingiustificato)
Meno grave del precedente infatti consente la prosecuzione Provvisoria del rapporto
lavorativopreavviso necessario
PROCEDURA DI LICENZIAMENTO
DI CONTESTAZIONE DISCIPLINARE(contestazione scritta dell’addebito e possibilità del
lavoratore di difendersi)
Richiede 3 cose:
1)affissione del codice disciplinare in luogo accessibili a tutti
2)contestazione scritta e diritto di difesa entro 5 gg
3)assistenza di un rappresentante sindacale cui il lavoratore aderisce o abbia
conferito il mandato.
MOTIVAZIONE DEL LICENZIAMENTO
PRIMA
Il datore di lavoro non era obbligato a citare la motivazione in caso di licenziamento
disciplinare ma non oggettivo. Anche se il lavoratore aveva 15 gg per richiederli al
datore di lavoro che entro 7 gg doveva rispondergli x iscritto.
OGGI DEVE DIRE LA MOTIVAZIONE
5 FASI
1)comunicazione dell’addebito per iscritto
2)difesa scritta o orale entro 5 gg(le sanzioni non possono essere definite valide se non
trascorrono 5 gg dalla loro prescrizione)
3)lavoratore può farsi assistere da un membro del sindacato |-| legale
4)intimazione(prescrizione) sanzione
5)recidivanon tener conto delle sanzioni irrogatedopo due anni
LA SANZIONE
Il datore di lavoro che ipotizza un’infrazione deve far si che i fatti siano caratterizzati da:
a)tempestività dell’addebito
b)non equivocità dell’intenzione(specifica motivazione)considerare le circostanze come illecito
disciplinare
c)specificità del fattoindividuare con precisione l’infrazione contestata
d)immutabilità dei fattii fatti non possono essere mutati(tutela della difesa del lav.)
IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE
Una volta giunti all’impugnazione la sanzione diviene efficace immediatamente
Il lavoratore a tal punto può:
a)Entro 20 ggpromuove un collegio di conciliazione ed arbitratosospensione del
il datore di lavoro cita per iscritto entro 15 gg dalla
provvedimentosuccessiva revoca(
ricezione dell’impugnazione del licenziamento) Con la revoca il lavoratore deve
riprendere servizio altrimenti può essere sanzionato per assenza ingiustificata. Inoltre
ha diritto ad un’indennità pari alla retribuzione maturata per tutto il periodo non
lavorato(anche contributi previdenziali)
b)ricorrere all’autorità giudiziariano sospensione del provvedimento
Il datore di lavoro invece può:
a)entro 10 ggnominare un rappresentante nel collegio o rivolgersi all’autorità
TERMINE DI DECADENZAlavoratore consegna a
giudiziariasennò la sanzione decade(
mano o spedisce l’impugnativa extragiudiziale)
PRIMA 270 gg
OGGI 180 gg
La decadenza non è rilevabile d’ufficio ma deve essere discusso dal datore di lavoro in
termini difensivi cosi da evitare al lavoratore di impugnare una sentenza di illegittimità
del licenziamento
b)contattare un giudicela sanzione resta sospesa fino alla definizione del giudizio
C)LICENZIAMENTO ECONOMICO
1°LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO
È determinato da:
a)ragioni inerenti all’attività produttiva
b)organizzazione del lavoro
c)e funzionamento dell’attivita’.
Più nello specifico lo divideremo in due macrocategorie:
1)Assetto organizzativo dell’impresasvariate esigenze
-ridimensionamento dei costi
-completamento dell’opere per cui un lavoratore è stato assunto
-cessazione dell’attività
2)Il lavoratore nella sua oggettiva capacità di rendere la prestazionenon imputabili
sul piano della colpevolezza
-sopravvenuta inidoneità fisicaincompatibile con la prestazione.Il datore di lavoro può
licenziare immediatamente il lavoratore se dimostra:
*attività svolta dal lavoratore è ineseguibili
* impossibilità di trovare mansioni sostitutive
Secondo l’art.41 della Cost(L'iniziativa afferma che le decisioni
economica privata è libera)
del datore di lavoro(organizzative)sono insindacabili, il giudice infatti può solo
verificare che siano sussistenti e che vi sia un nesso tra licenziamentoragioni.
OBBLIGO DEL RIPESCAGGIO
Il datore di lavoro per proseguire con il licenziamento per giustificato motivo
oggettivo deve “provare l’impossibilità della mansione sostitutiva” in
mancanza recesso del licenziamento(definito illegittimo)
Le tre condizioni per un licenziamento oggettivo:
1)uno delle due macrocategorie accennate sopra
2)tutelare l’interesse di primaria importanza per il lavoratorela conservazione
del posto
3)avere il consenso del lavoratorepuò essere anche azione concludente.
PROCEDURA DI
TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE solo x i datori di lavoro che hanno dai
15 ai 60 dipendenti
PROCEDURA
1)COMUNICAZIONE ALLA DTL
La DTL è la direzione territoriale del lavoro al quale il datore di lavoro,prima di
procedere al licenziamento,invia comunicazione della suddetta scelta. Tale
comunicazione viene inviata per conoscenza al lavoratore
Contenuti:
a)intenzione b)motivi c)misure di assistenza x la ricollocazione
2)CONVOCAZIONE IN CPC
La DTL entro 7 gg convoca:
a)datore di lavoro b)lavoratore (possono farsi assistere da un legale o un membro
ooss)
innanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione
3)INCONTRO IN CPC
Si esaminano soluzioni alternative al recesso del rapporto(licenziamento):
A)Esito positivorisoluzione “consensuale” del rapporto di lavoro & applicazione
Aspi(indennità di Disoccupazione
B)Esito negativoil datore di lavoro licenzia(cmq rispettando i termini del preavviso)
Il giudice determina:
a)indennità risarcitoria b)spese di giudizio
(UN CASO DI LICENZIAMENTO CHE PUO’ ESSERE SIA OGGETTIVO CHE SOGGETTIVO)
[LICENZIAMENTO PER SCARSO RENDIMENTO]
Può essere sia Oggettivo che Soggettivo.
a)Licenziamento Soggettivo
Condotta colpevole= scarso rendimento del prestatore di lavoro(dovuto ad esempio a
negligenza nello svolgimento delle proprie mansioni)
Il datore di lavoro è OBBLIGATO A PROVARE TALE CONDOTTA(anche con presunzioni),
ed è da considerarsi valido quando:
-rendimento economico minimo previsto sia raggiungibile grazie agli altri lavorato
addetti a quella specifica attività
-il sottorendimento sia tale da costituire INADEMPIMENTO NOTEVOLE degli obblighi
assunti.
Il lavoratore,d’altra parte può provare che lo scarso rendimento non sia imputabile a
suo carico.
b)Licenziamento Oggettivo
per tre ipotesi:
1)assenze reiterate per malattiarendono lo svolgimento delle mansioni impossibile
con conseguenze su tutta l’azienda
2)inidoneità del lavoratore allo svolgimento delle mansionimancanza di capacità e
preparazione per svolgerlo
3)rendimento lavorativo inferiore al minimo contrattualese il fatto cagiona la perdita
totale dell’interesse del datore alla prestazione lavorativa
3 [NUOVE REGOLE SUI LICENZIAMENTI L.28GIUGNO N92/2012 riforma del mercato
del lavoro
[]PREMESSA
Con la legge n.92/2012 non cambiano le motivazioni su cui si basa il licenziamento
individuale:
a)concetto di licenziamento giusta causa,disciplinare
b)ambito di applicazione del licenziamento(15 dipendenti ma non più di 60)(quelli
inferiori la legge tace)
ma vengono introdotte novità circa le conseguenze derivanti il licenziamento
ingiustificato. Quali novità?:
1)|-|reintegrazioneDOPPIO REGIME SANZIONATORIO:
a)Tutela reale attenuata(depotenziata)fatto insussistenze
b)Tutela obbligatoria(indennitaria)fatto sussistente ma sproporzionato al
licenziament