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OGGETTO DEL CONTRATTO DI LAVORO
che il lavoratore deve prestare
La prestazione (l’attività a favore del datore di
costituisce l’oggetto del contratto
lavoro) di lavoro. Spesso si parla anche di
costituiscono l’insieme di compiti e delle operazioni che il
mansioni, che
lavoratore individualmente può essere chiamato a svolgere e che possono
essere pretesi dal datore di lavoro. Sono, inoltre, il criterio di determinazione
L’individuazione delle mansioni, cioè, serve a
qualitativa della prestazione.
determinare l’oggetto stesso della prestazione e, di conseguenza, anche il
trattamento economico al quale il lavoratore ha diritto. Essa costituisce, poi,
presupposto per l’inquadramento del lavoratore in
anche il qualifiche o livelli
professionali, che raggruppano le varie mansioni secondo criteri di
omogeneità professionale. Le qualifiche, che designano lo status
professionale del lavoratore esprimendo il tipo e la figura professionale
inserita all’interno dell’organizzazione imprenditoriale ( es. operaio
specializzato, elettricista, capo contabile, etc.), sono a loro volta raggruppate
in classificazioni più ampie, le categorie professionali, alle quali la legge o il
contratto collettivo riferiscono un determinato trattamento retributivo o
normativo.
Il primo comma dell’art.96 delle Disposizioni di Attuazione del Codice
Civile afferma che l'imprenditore deve far conoscere al prestatore di lavoro,
al momento dell'assunzione, la categoria e la qualifica che gli sono assegnate
L’assegnazione delle
in relazione alle mansioni per cui e stato assunto.
mansioni è dunque il presupposto per l’inquadramento individuale del
prestatore di lavoro nel sistema di classificazione professionale.
“I
Art.2095 Codice Civile prestatori di lavoro subordinato si distinguono
in dirigenti, quadri, impiegati e operai.
Le leggi speciali [e le norme corporative], in relazione a ciascun ramo di
produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di
categorie.”
appartenenza alle indicate
L’articolo individua le cosiddette “categorie dei prestatori di lavoro,
legali”
che sono:
Dirigenti.
Quadri.
Impiegati.
Operai.
Tuttavia, l’articolo 2095 non da una definizione di queste categorie. Il compito
è lasciato ai contratti collettivi, attraverso le “categorie contrattuali”.
Dirigenti la contrattazione collettiva definisce il dirigenti come lavoratori
subordinati che, nell'ambito dell'impresa o dell'ente, svolgono funzioni
connotate da elevata professionalità, autonomia decisionale, responsabilità
nei confronti dell'imprenditore o del funzionario superiore, nonché da poteri di
coordinamento e controllo dell'intera attività aziendale o di un ramo autonomo
dell'impresa oppure, per i dirigenti pubblici, di un settore/ufficio. Si tratta,
dunque, dei lavoratori posti al livello più alto e che si trovano in un rapporto
particolarmente stretto/fiduciario con il datore di lavoro. Possono essere
l’alter-ego
definiti del datore di lavoro.
Quadri Si tratta di lavoratori, subordinati intermedi come posizione tra
dirigenti e impiegati, che dipendono direttamente dall'imprenditore o dai
dirigenti, e che svolgono attività di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e
dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa. Hanno funzioni direttive e di
controllo su altri lavoratori meno estese di quelle del dirigente.
Impiegati sono definiti impiegati coloro che svolgono attività professionale
con funzioni di collaborazione, tanto di concetto che di ordine, eccettuata,
pertanto, ogni prestazione di carattere manuale. Emerge da tale definizione
come le tre caratteristiche principali dell'impiegato siano la collaborazione, la
professionalità e, soprattutto, la non manualità.
Operai sono quei lavoratori che prestano attività esclusivamente manuale.
La contrattazione collettiva ha introdotto varie qualifiche in funzione della
diversa preparazione tecnica del lavoratore. Si distinguono quindi
operai comuni, operai qualificati ed operai specializzati. Alcuni contratti
collettivi hanno inoltre previsto figure di operaio cui sono affidate mansioni di
particolare responsabilità, normalmente di controllo e conduzione di un
gruppo di lavoratori (cosiddetti "intermedi": es. capo cantiere, capo
officina, capo reparto).
La normativa di riferimento per la prestazione svolta dal lavoratore nei
l’articolo 2103 del Codice Civile
confronti del datore di lavoro è (che è stato
dall’articolo 3 del Decreto Legislativo n.81 del
modificato Jobs Act del
2015). Le modifiche apportate dal decreto legislativo rivisitano
completamente l’assetto precedente, rendendolo più flessibile e adeguato a
una moderna organizzazione aziendale.
“Il
Art.2103 Codice Civile prestatore di lavoro deve essere adibito alle
mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti
alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a
mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna
diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori
il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e
l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto
luogo per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione
del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non
superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad
un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
nullo.”
Ogni patto contrario è
L’articolo a lavoratore una stabilità dell’attività svolta, infatti
garantisce
afferma che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato
assunto. Questa norma, dunque, serve a regolamentare il mutamento delle
mansioni del lavoratore nel corso del rapporto di lavoro. Il lavoratore, quindi,
deve essere a conoscenza della mansione che andrà svolgere e dovrà
essere adibito a essa, inoltre, di regola, il datore non può cambiare la
mansione del lavoratore. Esistono, tuttavia, delle eccezioni sono possibili
tre tipologie di spostamento:
1. Spostamento in senso orizzontale il lavoratore può essere
spostato a mansioni diverse (sul piano legale), ma equivalenti a quelle
L’equivalenza
di provenienza, conservando la medesima retribuzione.
fa riferimento al patrimonio professionale (insieme di nozioni,
esperienze e competenze) acquisite dal lavoratore in una determinata
mansione.
2. Spostamento verticale ascendente il lavoratore può essere adibito
a mansioni superiori, acquisendo il diritto a essere immediatamente
retribuito in maniera adeguata rispetto ai nuovi compiti. Lo spostamento
se chi svolge solitamente quell’attività è
può essere provvisorio
assente per un determinato periodo. Può essere definitivo (con gli
effetti di una vera e propria promozione) quando si protrae oltre il
periodo fissato dalla contrattazione collettiva; quando lo spostamento
non è avvenuto per ragioni sostitutive di un altro lavoratore; quando il
lavoratore non abbia manifestato la propria contrarietà allo
spostamento.
3. Spostamento verticale discendente (demansionamento)
comporta l’adibizione del lavoratore a mansioni inferiori o non
equivalenti a quelle per le quali è stato assunto. Si tratta di spostamenti
considerati illegittimi e, in caso di attuazione, comportavano per il
datore l’obbligo di corrispondere le retribuzioni dovute e il risarcimento
del danno, inoltre, il lavoratore aveva diritto a essere riassegnato alle
precedenti mansioni. Nel tempo, però, il legislatore iniziò a inserire
più flessibile (ad
alcune deroghe al fine di rendere la cosa un po’
esempio per i lavoratori in particolari condizioni dipendenti divenuti
inabili per infortunio o malattia; lavoratrici in stato di gravidanza, ecc.).
Inoltre il decreto legislativo n.81 modificò il dimensionamento,
prevedendo tre possibili ipotesi di assegnazione a mansioni inferiori:
1. Per motivi oggettivi/organizzativi es: modifica degli assetti
organizzativi aziendali, tale da incidere sulla posizione del lavoratore
stesso. In questo caso il lavoratore può essere adibito a mansioni
inferiori, purché rientranti nella stessa categoria legale.
2. Presenza di condizioni individuate dalla contrattazione
collettiva e sempre fermo restando che lo spostamento avvenga
all’interno della stessa categoria legale.
3. Sussistenza del lavoratore alla conservazione del posto di
lavoro datore di lavoro e lavoratore decidono consensualmente di
sottoscrivere presso una delle c.d. sedi protette (ovvero sindacati,
commissioni di certificazione, etc.) un accordo di modifica, in senso
peggiorativo, delle mansioni. Condizione di validità di tale patto è
che il mutamento di mansioni sia giustificato da un interesse del
lavoratore:
alla conservazione dell’occupazione (che si ha quando la modifica
- delle mansioni costituisce l’unica alternativa possibile al
licenziamento).
all’acquisizione
- di una diversa professionalità.
- al miglioramento delle proprie condizioni di vita.
Il diritto del datore di lavoro di cambiare/spostare le mansioni prende il nome
di JUS VARIANDI.
Gli articoli 2104, 2105 e 2106 del Codice Civile riguardano i principali
obblighi delle due parti. Più precisamente:
riguarda la “diligenza” del prestatore di
Articolo 2104 Codice Civile
lavoro. Il lavoratore, in base alla prestazione che deve svolgere, deve usare
dall’impresa e dalla produzione
diligenza, quella richiesta dalla prestazione,
nazionale. Il lavoratore, dunque, deve essere preparato e formato, qualunque
lavoro svolga (anche seguendo corsi di aggiornamento), non solo per essere
più bravo e diligente, ma anche più sicuro.
Il lavoratore deve essere obbediente al datore di lavoro o a un suo preposto.
riguarda l’obbligo di fedeltà del lavoratore.
Articolo 2105 Codice Civile
Egli non deve trattare affari in concorrenza con l’imprenditore, divulgare
dell’impresa o fare uso di tali
informazioni riguardo i metodi di produzione
informazioni per recare danno all’impresa.
Dopo la cessazione del rapporto di lavoro può rimanere, per un certo periodo,
l’