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OGGETTO DEL CONTRATTO DI LAVORO

che il lavoratore deve prestare

La prestazione (l’attività a favore del datore di

costituisce l’oggetto del contratto

lavoro) di lavoro. Spesso si parla anche di

costituiscono l’insieme di compiti e delle operazioni che il

mansioni, che

lavoratore individualmente può essere chiamato a svolgere e che possono

essere pretesi dal datore di lavoro. Sono, inoltre, il criterio di determinazione

L’individuazione delle mansioni, cioè, serve a

qualitativa della prestazione.

determinare l’oggetto stesso della prestazione e, di conseguenza, anche il

trattamento economico al quale il lavoratore ha diritto. Essa costituisce, poi,

presupposto per l’inquadramento del lavoratore in

anche il qualifiche o livelli

professionali, che raggruppano le varie mansioni secondo criteri di

omogeneità professionale. Le qualifiche, che designano lo status

professionale del lavoratore esprimendo il tipo e la figura professionale

inserita all’interno dell’organizzazione imprenditoriale ( es. operaio

specializzato, elettricista, capo contabile, etc.), sono a loro volta raggruppate

in classificazioni più ampie, le categorie professionali, alle quali la legge o il

contratto collettivo riferiscono un determinato trattamento retributivo o

normativo.

Il primo comma dell’art.96 delle Disposizioni di Attuazione del Codice

Civile afferma che l'imprenditore deve far conoscere al prestatore di lavoro,

al momento dell'assunzione, la categoria e la qualifica che gli sono assegnate

L’assegnazione delle

in relazione alle mansioni per cui e stato assunto.

mansioni è dunque il presupposto per l’inquadramento individuale del

prestatore di lavoro nel sistema di classificazione professionale.

“I

Art.2095 Codice Civile prestatori di lavoro subordinato si distinguono

in dirigenti, quadri, impiegati e operai.

Le leggi speciali [e le norme corporative], in relazione a ciascun ramo di

produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di

categorie.”

appartenenza alle indicate

L’articolo individua le cosiddette “categorie dei prestatori di lavoro,

legali”

che sono:

 Dirigenti.

 Quadri.

 Impiegati.

 Operai.

Tuttavia, l’articolo 2095 non da una definizione di queste categorie. Il compito

è lasciato ai contratti collettivi, attraverso le “categorie contrattuali”.

Dirigenti la contrattazione collettiva definisce il dirigenti come lavoratori

subordinati che, nell'ambito dell'impresa o dell'ente, svolgono funzioni

connotate da elevata professionalità, autonomia decisionale, responsabilità

nei confronti dell'imprenditore o del funzionario superiore, nonché da poteri di

coordinamento e controllo dell'intera attività aziendale o di un ramo autonomo

dell'impresa oppure, per i dirigenti pubblici, di un settore/ufficio. Si tratta,

dunque, dei lavoratori posti al livello più alto e che si trovano in un rapporto

particolarmente stretto/fiduciario con il datore di lavoro. Possono essere

l’alter-ego

definiti del datore di lavoro.

Quadri Si tratta di lavoratori, subordinati intermedi come posizione tra

dirigenti e impiegati, che dipendono direttamente dall'imprenditore o dai

dirigenti, e che svolgono attività di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e

dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa. Hanno funzioni direttive e di

controllo su altri lavoratori meno estese di quelle del dirigente.

Impiegati sono definiti impiegati coloro che svolgono attività professionale

con funzioni di collaborazione, tanto di concetto che di ordine, eccettuata,

pertanto, ogni prestazione di carattere manuale. Emerge da tale definizione

come le tre caratteristiche principali dell'impiegato siano la collaborazione, la

professionalità e, soprattutto, la non manualità.

Operai sono quei lavoratori che prestano attività esclusivamente manuale.

La contrattazione collettiva ha introdotto varie qualifiche in funzione della

diversa preparazione tecnica del lavoratore. Si distinguono quindi

operai comuni, operai qualificati ed operai specializzati. Alcuni contratti

collettivi hanno inoltre previsto figure di operaio cui sono affidate mansioni di

particolare responsabilità, normalmente di controllo e conduzione di un

gruppo di lavoratori (cosiddetti "intermedi": es. capo cantiere, capo

officina, capo reparto).

La normativa di riferimento per la prestazione svolta dal lavoratore nei

l’articolo 2103 del Codice Civile

confronti del datore di lavoro è (che è stato

dall’articolo 3 del Decreto Legislativo n.81 del

modificato Jobs Act del

2015). Le modifiche apportate dal decreto legislativo rivisitano

completamente l’assetto precedente, rendendolo più flessibile e adeguato a

una moderna organizzazione aziendale.

“Il

Art.2103 Codice Civile prestatore di lavoro deve essere adibito alle

mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti

alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a

mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna

diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori

il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e

l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto

luogo per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione

del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non

superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad

un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

nullo.”

Ogni patto contrario è

L’articolo a lavoratore una stabilità dell’attività svolta, infatti

garantisce

afferma che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato

assunto. Questa norma, dunque, serve a regolamentare il mutamento delle

mansioni del lavoratore nel corso del rapporto di lavoro. Il lavoratore, quindi,

deve essere a conoscenza della mansione che andrà svolgere e dovrà

essere adibito a essa, inoltre, di regola, il datore non può cambiare la

mansione del lavoratore. Esistono, tuttavia, delle eccezioni sono possibili

tre tipologie di spostamento: 

1. Spostamento in senso orizzontale il lavoratore può essere

spostato a mansioni diverse (sul piano legale), ma equivalenti a quelle

L’equivalenza

di provenienza, conservando la medesima retribuzione.

fa riferimento al patrimonio professionale (insieme di nozioni,

esperienze e competenze) acquisite dal lavoratore in una determinata

mansione. 

2. Spostamento verticale ascendente il lavoratore può essere adibito

a mansioni superiori, acquisendo il diritto a essere immediatamente

retribuito in maniera adeguata rispetto ai nuovi compiti. Lo spostamento

se chi svolge solitamente quell’attività è

può essere provvisorio

assente per un determinato periodo. Può essere definitivo (con gli

effetti di una vera e propria promozione) quando si protrae oltre il

periodo fissato dalla contrattazione collettiva; quando lo spostamento

non è avvenuto per ragioni sostitutive di un altro lavoratore; quando il

lavoratore non abbia manifestato la propria contrarietà allo

spostamento. 

3. Spostamento verticale discendente (demansionamento)

comporta l’adibizione del lavoratore a mansioni inferiori o non

equivalenti a quelle per le quali è stato assunto. Si tratta di spostamenti

considerati illegittimi e, in caso di attuazione, comportavano per il

datore l’obbligo di corrispondere le retribuzioni dovute e il risarcimento

del danno, inoltre, il lavoratore aveva diritto a essere riassegnato alle

precedenti mansioni. Nel tempo, però, il legislatore iniziò a inserire

più flessibile (ad

alcune deroghe al fine di rendere la cosa un po’

esempio per i lavoratori in particolari condizioni dipendenti divenuti

inabili per infortunio o malattia; lavoratrici in stato di gravidanza, ecc.).

Inoltre il decreto legislativo n.81 modificò il dimensionamento,

prevedendo tre possibili ipotesi di assegnazione a mansioni inferiori:

1. Per motivi oggettivi/organizzativi es: modifica degli assetti

organizzativi aziendali, tale da incidere sulla posizione del lavoratore

stesso. In questo caso il lavoratore può essere adibito a mansioni

inferiori, purché rientranti nella stessa categoria legale.

2. Presenza di condizioni individuate dalla contrattazione

collettiva e sempre fermo restando che lo spostamento avvenga

all’interno della stessa categoria legale.

3. Sussistenza del lavoratore alla conservazione del posto di

lavoro datore di lavoro e lavoratore decidono consensualmente di

sottoscrivere presso una delle c.d. sedi protette (ovvero sindacati,

commissioni di certificazione, etc.) un accordo di modifica, in senso

peggiorativo, delle mansioni. Condizione di validità di tale patto è

che il mutamento di mansioni sia giustificato da un interesse del

lavoratore:

alla conservazione dell’occupazione (che si ha quando la modifica

- delle mansioni costituisce l’unica alternativa possibile al

licenziamento).

all’acquisizione

- di una diversa professionalità.

- al miglioramento delle proprie condizioni di vita.

Il diritto del datore di lavoro di cambiare/spostare le mansioni prende il nome

di JUS VARIANDI.

Gli articoli 2104, 2105 e 2106 del Codice Civile riguardano i principali

obblighi delle due parti. Più precisamente:

riguarda la “diligenza” del prestatore di

Articolo 2104 Codice Civile

lavoro. Il lavoratore, in base alla prestazione che deve svolgere, deve usare

dall’impresa e dalla produzione

diligenza, quella richiesta dalla prestazione,

nazionale. Il lavoratore, dunque, deve essere preparato e formato, qualunque

lavoro svolga (anche seguendo corsi di aggiornamento), non solo per essere

più bravo e diligente, ma anche più sicuro.

Il lavoratore deve essere obbediente al datore di lavoro o a un suo preposto.

riguarda l’obbligo di fedeltà del lavoratore.

Articolo 2105 Codice Civile

Egli non deve trattare affari in concorrenza con l’imprenditore, divulgare

dell’impresa o fare uso di tali

informazioni riguardo i metodi di produzione

informazioni per recare danno all’impresa.

Dopo la cessazione del rapporto di lavoro può rimanere, per un certo periodo,

l’

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Publisher
A.A. 2016-2017
62 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jull_19 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Di Spilimbergo Irene.