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Diritto del lavoro comparato

Diritto: insieme delle norme giuridiche, cioè di quelle norme che vengono emanate e approvate dallo Stato, dal Parlamento o dal Governo e che servono a regolare i rapporti tra i cittadini, tra cittadini e Stato e tra gli organi dello Stato stesso.

La norma

La norma è una regola di condotta, stabilita d’autorità o convenuta di comune accordo e di origine consuetudinaria, che ha per fine quello di guidare il comportamento dei singoli o della collettività, di regolare un’attività pratica, o di indicare i procedimenti da seguire in casi determinati. Si tratta, dunque, di una regola, un qualcosa che consente oppure vieta un certo comportamento.

Non tutte le norme/regole sono di tipo giuridico. Ci sono anche norme di tipo morale, religioso o sociale. Nel diritto del lavoro comparato si presta maggiore attenzione alle norme giuridiche, cioè a quelle emanate dallo Stato e che devono essere rispettate da tutti i cittadini per non incorrere in sanzioni.

Divisione del diritto

Il diritto si divide in: Oggettivo e Soggettivo.

  • Diritto oggettivo: corrisponde all’ordinamento giuridico, ovvero all’apparato di norme presenti all’interno di uno Stato e che regolano l’agire umano e la vita collettiva (es: diritto alla salute riguarda tutti, non il singolo individuo).
  • Diritto soggettivo: è il potere/prerogativa di un soggetto di far valere un proprio diritto riconosciuto e tutelato dallo Stato (es: diritto allo sciopero del lavoratore).

Diritto oggettivo: pubblico e privato

Il diritto oggettivo, a sua volta, si divide in due grandi aspetti: Pubblico e Privato.

  • Diritto privato: insieme di norme che regolano i rapporti tra i cittadini.
  • Diritto pubblico: insieme di norme che regolano l’organizzazione e il funzionamento dello Stato e i rapporti tra quest’ultimo e i cittadini.

All’interno del diritto privato si trova il diritto del lavoro. Il diritto privato, però, non è costituito soltanto da quest’ultimo, ma comprende anche: il diritto civile (contratti e obbligazioni; rapporti familiari, ecc.) e il diritto commerciale (che regola i rapporti attinenti alla produzione e allo scambio della ricchezza. Più in particolare, regola ed ha per oggetto i contratti conclusi tra operatori economici e tra questi ultimi e i loro clienti privati, nonché gli atti e le attività delle società).

Il diritto pubblico, invece, studia il diritto costituzionale (che si occupa dello studio della Costituzione), il diritto amministrativo (che studia le funzioni della Pubblica Amministrazione e i suoi rapporti con i cittadini), il diritto penale (che studia i reati, e cioè tutti quei comportamenti vietati dalle norme, e le pene), il diritto processuale (comprende le norme che regolano i processi civili, penali, amministrativi, ecc.).

Il diritto del lavoro

Il diritto del lavoro comprende l’insieme di norme (non solo scritte) che regolano i rapporti di lavoro e i soggetti di questi rapporti.

Divisione del diritto del lavoro

La “materia” del diritto del lavoro si divide in 3 parti:

  • Diritto sindacale: è quella branca del diritto che studia la figura del lavoratore da un punto di vista collettivo. Oggetto principale del diritto sindacale sono: sindacato, contratto collettivo e sciopero.
  • Diritto del rapporto di lavoro: riguarda tutto il percorso/cammino del lavoratore, dalla sua assunzione, alla retribuzione, all’orario di lavoro, ecc. Fino ai casi di sospensione o estinzione del contratto lavorativo.
  • Diritto previdenziale: riguarda la previdenza sociale, cioè il complesso di istituti e attività, gestiti e svolti direttamente dallo Stato o da organismi autorizzati, che hanno per obiettivo quello di assicurare ai cittadini la possibilità di far fronte a particolari situazioni di necessità (infortunio, malattia, invalidità, disoccupazione involontaria ecc.), o i mezzi necessari di sussistenza al termine della vita lavorativa (pensioni di anzianità e di vecchiaia).

Evoluzione del diritto del lavoro

Il diritto del lavoro costituisce ancora oggi, a differenza delle altre, una materia in continua evoluzione. Questo perché è molto legata al contesto socio-culturale del momento (crisi economica; indirizzi politici ed economici dell’UE o del Governo, ecc.).

I tanti cambiamenti sono dovuti al fatto che il lavoro possiede un valore “antropologico”, cioè, strettamente legato all’uomo e lo accompagna nella vita di tutti i giorni (es: come ispirazione da piccoli, come forma di guadagno durante la propria vita e, da anziani, come forma di rendita attraverso la pensione).

L'importanza del lavoro nella Costituzione Italiana

Il lavoro riveste un ruolo di primaria importanza all’interno della nostra Costituzione. Tanto da costituirne proprio il primo articolo.

Il Codice Civile attualmente presente in Italia è quello risalente al 1942, periodo fascista. Prima di questo, era presente il Codice del 1865, nel quale il lavoro era distinto in: Lavoro Autonomo e Lavoro Subordinato. Tale divisione esiste ancora oggi e la maggior parte delle norme riguardano principalmente il lavoro subordinato.

In passato il lavoro era visto come una materia inutile e non interessava il legislatore. Pertanto, è soltanto con la Rivoluzione Industriale che si è iniziato a parlare di diritto del lavoro. Prima di allora, infatti, era considerato un qualcosa di “vile”, solo coloro che “dovevano” lavorare lavoravano. Lavorava solo chi era schiavo.

Grazie alla Rivoluzione Industriale, però, avvenne il cambiamento e si iniziò a pensare anche alla tutela della figura del lavoratore.

Fonti normative del diritto del lavoro

Le fonti normative del diritto del lavoro sono: Fonti di Produzione del Diritto e Fonti di Cognizione del Diritto.

  • Fonti di produzione: sono i fatti e i procedimenti attraverso i quali vengono formate e acquisiscono efficacia le norme giuridiche (es: Costituzione italiana).
  • Fonti di cognizione: sono tutti quegli atti che fanno conoscere più specificatamente le fonti di produzione (es: art. “x” della Costituzione; la Gazzetta Ufficiale, ecc.).

Nel diritto del lavoro ciò che fa scaturire la norma è il fenomeno (sciopero, protesta, ecc.), da qui nasce la norma, la giuridicità.

Il diritto del lavoro viene preso in considerazione sia sotto l’aspetto economico che personale (non ci sarebbe lavoro se non ci fosse qualcuno a farlo, quindi prima di tutto è importantissimo tutelare la persona).

Francesco Santoro-Passarelli, autore di numerose pubblicazioni (fra cui le Dottrine generali del diritto civile), disse: "Tutto il diritto del lavoro è ordinato caratteristicamente alla tutela della libertà, anzi della stessa personalità umana del lavoratore [...]".

Fonti di produzione: gerarchia

Le fonti di produzione sono ordinate, secondo una disposizione gerarchica (dalla più importante alla meno importante), in questo modo:

  • Costituzione italiana.
  • Fonti sovranazionali: Internazionali (es: trattati internazionali o convenzionali che l’Italia stipula con paesi al di fuori dell’UE). Comunitarie (atti normativi emanati dall’UE come regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni, ecc.).
  • Fonti di diritto interno (es: leggi ordinarie del Parlamento, decreti legge e legislativi).
  • Contratti collettivi (vengono inseriti nelle fonti del diritto, anche se non sono norme, perché in moltissimi casi sono quelli che disciplinano il rapporto di lavoro e, a volte, è la legge stessa che rimanda a questi contratti).
  • Usi e consuetudini (comportamenti reiterati).

Il principio gerarchico prevede che la norma di grado superiore prevalga su quella di grado inferiore. Possiamo, dunque, immaginare le fonti come ordinate in una struttura piramidale al cui apice ci sono le leggi costituzionali, seguite da regolamenti comunitari, leggi ordinarie, decreti legge e legislativi, leggi regionali, ecc. Sotto ancora abbiamo i regolamenti governativi e infondo a tutto gli usi e consuetudini. La Costituzione, che è posta al vertice, rappresenta la legge fondamentale dello Stato e nessun’altra norma, posta ai livelli successivi, può esserne in contrasto.

L’ordine gerarchico ci consente di capire quale fonte del nostro ordinamento è più importante in relazione alle altre.

Anche se, però, le fonti dell’ordinamento si “sussidiano” tra loro. Ciò avviene particolarmente nel diritto del lavoro, poiché il suo fine ultimo è la protezione del lavoratore (Favor Prestatoris).

La Carta Costituzionale

La Carta Costituzionale (1° Gennaio 1948) è frutto del lavoro di esponenti di correnti politiche diverse ed è scaturita a seguito del referendum del 1946, nel quale gli italiani scelsero la repubblica.

La nostra Costituzione è “rigida” ma non immodificabile. Per la riforma/revisione dei suoi contenuti, a differenza delle altre leggi, è necessario un procedimento particolare.

La Costituzione, già dall’art.1, pone il lavoro a suo fondamento:

Art.1 Costituzione italiana: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”

Art.2 Costituzione italiana: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”

Anche se non esplicitamente riferimento al termine “lavoro”, l’articolo 2 della nostra Costituzione afferma che la Repubblica riconosce e tutela i diritti inviolabili dell’uomo (tra questi figura anche il lavoro nell’art.4). Per “formazioni sociali” si intende “sindacati”.

Art.3 Costituzione italiana: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

Nell’articolo 3 non viene usato il termine “lavoro” ma “lavoratori” ed esprime l’uguaglianza formale (davanti alla legge) e sostanziale (abbattimento degli ostacoli che impediscono l’uguaglianza) di tutti i cittadini.

Art.4 Costituzione italiana (direttamente legato all’art.1): “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.”

Secondo l’articolo 4, il lavoro è un diritto ma anche un dovere. Lo Stato riconosce a tutti tale diritto e promuove le condizioni che lo rendono effettivo. Ogni cittadino ha il “dovere” di svolgere un’attività che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art.18 Costituzione italiana: “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.”

Questo articolo prevede la legittimazione a esistere dei sindacati.

Gli articoli dal 35 al 41 sono norme che riguardano il lavoro e aprono i rapporti economici.

Art.35 Costituzione italiana: “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.”

È la norma che tutela le forme di lavoro. Nel 1° comma sancisce la garanzia della tutela del lavoro. Nel 2° comma, invece, si parla dell’importanza della formazione, sia iniziale che in costanza (continui aggiornamenti).

Art.36 Costituzione italiana: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.”

Questo articolo si occupa, al 1° comma, della retribuzione del lavoratore e, in quelli seguenti, dell’orario di lavoro. Il diritto principale del lavoratore nel rapporto di lavoro è proprio la retribuzione. Essa deve essere proporzionata a permettere una vita libera e dignitosa sia al lavoratore che alla sua famiglia. La durata massima del lavoro è stabilita dalla legge e il lavoratore ha diritto alle ferie.

Art.37 Costituzione italiana: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.”

Questo articolo riguarda la donna e i minori, entrambi ritenute in passato mezze forze di lavoro e pertanto discriminati e sfruttati. Il 1° comma si occupa della donna, parlando di uguaglianza di diritti e di retribuzione. L’articolo specifica, inoltre, che è necessario distinguere tra lavoratore e lavoratrice in quanto quest’ultima può svolgere anche il ruolo di madre. Nel 2° comma stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

Art.38 Costituzione italiana: “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera.”

Riguarda il diritto previdenziale ed è costituito da 5 commi. L’articolo ci illustra l’assistenza e la previdenza sociale. Comma 1: ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi ha diritto a un aiuto da parte dello Stato. Comma 2: i lavoratori sono tutelati negli eventi che rendono temporaneamente o permanentemente impossibile l’attività lavorativa (previdenza sociale). Comma 3: gli inabili e i minorati hanno diritto al lavoro che sia adatto a loro, all’avviamento e alla formazione professionale. Comma 4: principalmente è lo stato che si fa carico di tutto questo. Comma 5: l’assistenza privata è libera.

Gli articoli 39 e 40 riguardano il diritto sindacale, cioè quella parte del diritto che disciplina la struttura, l’organizzazione e l’attività dei sindacati.

Art.39 Costituzione italiana: “L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme stabilite dalla legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.”

L’articolo è costituito da 4 commi:

  • Comma 1: Sancisce il principio della libertà sindacale.
  • Comma 2, 3 e 4: Definiscono la struttura e l’organizzazione del sindacato.

Va notato, però, che pur essendo costituito da 4 commi, nel sistema italiano ha trovato attuazione reale solo il primo comma di questo articolo. I restanti 3 commi volevano riprendere una struttura del sindacato simile a quella del periodo corporativo (periodo fascista), nel quale i sindacati erano presenti ma strettamente controllati dal regime.

I sindacati, dunque, esistono poiché tutelati dal comma 1. Essi costituiscono un’organizzazione libera, spontanea e privata, la cui legittimazione a esistere è sancita dall’art.18.

Libertà sindacale

Per libertà sindacale si intende:

  • Libertà di promuovere la costituzione di organizzazioni sindacali dei singoli o di gruppi.
  • Libertà di far parte o meno di un sindacato, senza alcuna costrizione (a differenza di quanto avviene nell’ordinamento anglosassone).
  • Libertà dai controlli statali (motivo per cui non sono stati attuati i commi 2, 3 e 4).
  • Libertà di fare attività sindacale, es: contrattazione col datore di lavoro.
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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jull_19 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Di Spilimbergo Irene.
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