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CABOTAGGIO MARITTIMO
Il vecchio art. 224 del cod. della navigazione riservava alla navi nazionali il traffico di cabotaggio, ovvero il trasporto di cose o persone tra porti situati in territorio italiano.
Nuova LIBERALIZAZIONE del cabotaggio marittimo in seguito al R.3577/1992 Art.224: il servizio di cabotaggio fra i porti della Repubblica è riservato agli armatori comunitari che impiegano le navi registrate in un stato membro e che battano bandiera del medesimo stato membro.
POTERI d'INTERVENTO della COMMISSIONE: Qualora la libera prestazione dei servizi marittimi si riveli gravemente pregiudizievole per il mercato dei trasporti, lo Stato può chiedere alla Commissione l'adozione di misure di salvaguardia. Tuttavia la Commissione ha di recente sostenuto che assai raramente la liberalizzazione del cabotaggio è suscettibile di comportare gravi perturbazioni al mercato interno dei trasporti.
OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO: uno stato può tuttavia imporre
obblighi di accesso al mercato, diritti dei passeggeri, sicurezza e interoperabilità delle reti ferroviarie. Il trasporto ferroviario è soggetto a obblighi di servizio pubblico, che possono essere stabiliti dallo Stato membro in determinate condizioni. Questi obblighi possono riguardare i servizi regolari da, tra e verso le isole. Se il sistema di obblighi di servizio pubblico non è sufficiente, lo Stato membro può concludere contratti di servizio pubblico tramite una gara pubblica. Fino agli anni '90, nel sistema ferroviario degli Stati europei non c'era concorrenza in quanto le imprese erano statali e agivano in via esclusiva. A partire da quel periodo, l'intervento delle istituzioni comunitarie ha avviato un processo di liberalizzazione ancora in corso. Con la Direttiva 91/440, la gestione dell'infrastruttura ferroviaria è stata separata dall'esercizio dei servizi di trasporto da parte delle imprese ferroviarie. Il Pacchetto Infrastrutture del 2001, composto dalle direttive numero 12, 13 e 14, è stato recepito in Italia con il Decreto Legislativo 188/2003. Questo pacchetto riguarda lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie, le licenze per le imprese ferroviarie, la ripartizione della capacità delle reti, i diritti e gli obblighi di accesso al mercato, i diritti dei passeggeri e la sicurezza e interoperabilità delle reti ferroviarie.sicurezza. Esso mantiene la separazione indicata dalla direttiva 91/440 che le imprese devono tenere in modo quantomeno contabile, per garantire che il soggetto chiamato a gestire le infrastrutture offra serietà e indipendenza ai fini degli obiettivi pubblicistici. Così la rete infrastrutturale resta dello Stato mentre il servizio di trasporto ferroviario risulta aperto al mercato, cioè a qualsiasi impresa in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
Indipendenza gestionale delle imprese ferroviarie: si devono dotare di un bilancio e di una contabilità quanto meno separati da quello dello stato secondo i principi validi per le società commerciali.
SOGETTI DEL SERVIZIO FERROVIARIO:
Art.3 D.Lgs. 188/2003
- Gestore dell'infrastruttura: "qualsiasi soggetto incaricato della realizzazione delle manutenzione oltre che della gestione dell'infrastruttura ferroviaria". Tale soggetto mette a disposizione delle imprese (in modo non
2)Impresa ferroviaria: "qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di una licenza, la cui attività principale consiste nella prestazione dei servizi per il trasporto di merci e/o persone per ferroviache garantisce obbligatoriamente la trazione".
PRESUPPOSTI per l'esercizio del trasporto ferroviario:
Licenza è definita dal decreto come un'autorizzazione valida su tutto il territorio comunitario rilasciata dai rispettivi Stati membri mediante degli enti a ciò preposti ai quali è fatto divieto di prestare direttamente i servizi di trasporto. Nel nostro ordinamento è attribuita la Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Le imprese ferroviarie devono dimostrare i REQUISITI di :
1)Onorabilità: non devono sussistere condanne per gravi illeciti penali o violazioni di leggi, né procedure fallimentari;
2)Capacità
finanziaria: l'imprese deve essere in grado di far fronte agli impegni effettivie potenziali per un periodo non inferiore a 12 mesi;
Competenze professionali: possesso di un'adeguata organizzazione gestionale, di un personale qualificato e materiale rotabile per garantire un alto livello di sicurezza;
Garanzia assicurativa, per la copertura della responsabilità civile per passeggeri, bagaglio, merci, posta e terzi;
In Italia la licenza è rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti entro tre mesi. Tale Ministero può fare verifiche per la sussistenza dei requisiti in qualunque momento e può sospendere, revocare la licenza o concedere una licenza temporanea di 6 mesi (per ragioni finanziarie), informandone la Commissione.
Oltre la licenza deve possedere anche:
Certificato di sicurezza, ex art. 10 d. 188/03, l'impresa deve conformarsi alle normative nazionali le quali devono essere compatibili con il diritto comunitario e applicate
in modo non discriminatorio. Il certificato deve attestare la conformità agli standard di sicurezza della circolazione definiti dal Ministero per linee e per i singoli servizi. Il personale deve essere in possesso della formazione e delle conoscenze necessarie in materia di sicurezza e di circolazione, inoltre il materiale rotabile deve essere sottoposto a tutti i controlli prescritti. Tale certificato può essere sospeso o ritirato se l'impresa è gravemente inadempiente circa i presupposti per la conservazione del certificato. È il gestore dell'infrastruttura ferroviaria che si occupa del rilascio del certificato, della riscossione dei canoni e dell'assegnazione di capacità.
Accesso alla rete ferroviaria:
- Il GESTORE FERROVIARIO deve assicurare l'accesso alle imprese ferroviarie che dimostrino di possedere una licenza e un certificato di sicurezza e presentino una RICHIESTA DI CAPACITA.
Capacità: la somma delle tracce
Orarie che costituiscono la potenzialità di utilizzo di determinati segmenti di infrastruttura ferroviaria. Ogni singola traccia oraria corrisponde al tempo di utilizzo dell'infrastruttura, necessario per far viaggiare un convoglio tra due località.
Soggetti legittimati: imprese ferroviarie e loro associazioni internazionali, e, ove consentito, dalle autorità pubbliche, dai caricatori, dagli spedizionieri e dagli operatori del trasporto combinato.
Criteri di preferenza: valutazione sulla base del miglior sfruttamento dell'infrastruttura e tutela di interessi di carattere sociale. Il singolo operatore è tenuto a pagare un canone di pedaggio (che non deve essere discriminatorio). Il gestore, previa consultazione delle parti interessate, deve pubblicare un prospetto informativo della rete contenente tutte le informazioni sulle condizioni di accesso dell'infrastruttura ferroviaria.
Canone di pedaggio, che consente l'accesso alla rete e che non
deve essere discriminatorio, viene individuato dal gestore dell'infrastruttura, ove sia un soggetto indipendente dalle imprese, sia sul piano contabile che sui piani giuridico, amministrativo e decisionale (altrimenti lo Stato deve istituire un organismo di regolamentazione delle ferrovie).
Mancanza di interoperabilità ferroviaria concernente il materiale rotabile in ambito comunitario. Ogni sistema adotta infatti propri standard tecnici e amministrativi che ne impediscono l'interoperabilità sul mercato europeo. Nel c.d. "secondo pacchetto ferroviario" della Commissione europea sono state presentate delle proposte per favorire lo sviluppo di servizi ferroviari europei.
Trasporto Ferroviario nell'ORDINAMENTO NAZIONALE: 2 grandi trasformazioni del sistema italiano:
- L. 210/85, trasforma l'azienda autonoma dell'amministrazione statale, nell'Ente Ferrovie dello Stato, un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica e autonomia patrimoniale,
contabile e finanziaria;
2)L. 359/92, trasforma l'ente pubblico in società Ferrovie dello Stato S.p.A. -> muta la forma giuridica ma non c'è trasferimento del patrimonio da un soggetto pubblico ad un privato, si caratterizza per la proprietà pubblica della rete e degli impianti.
Per dare attuazione ai principi comunitari si è poi proceduto al riassetto societario con la creazione di due società facenti capo alla holding FS S.p.A. di proprietà dello Stato: 15RFI, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. gestore dell'infrastruttura.
I rapporti fra stato e gestore sono curati attraverso un contratto di programma. Trenitalia S.p.A. svolge l'attività di trasporto sulla base di una licenza rilasciata dal ministero, è chiamata a gestire un servizio pubblico con criteri imprenditoriali, ponendosi, nei settori già liberalizzati (trasporto internazionale di persone o cose) in concorrenza con le altre imprese ferroviarie.
Le condizioni del trasporto sono fissate in un contratto di servizio. Tra gestore ed utenti vi è un rapporto di tipo privatistico (di fatto Trenitalia è oggi un monopolio).
Trasporto ferroviario di INTERESSE REGIONALE E LOCALE
Competenze attribuite alle Regioni con d. lgs 422/97 e, dopo un periodo transitorio, dal 31.12.2006 dovevano essere affidati dalle Regioni a imprese ferroviarie in possesso dei requisiti previsti dalla legge sulla base di procedure di evidenza pubblica.
All'esito della procedura, il Contratto di servizio è lo strumento previsto dal d. lgs nr. 422/97 per regolare i rapporti tra le regioni e i soggetti gestori dei servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale. Esso regola la qualità, la qualità e le modalità di esercizio dei servizi che il soggetto pubblico responsabile è tenuto a fornire alla collettività.
AUTOTRASPORTO DI COSE
Consiste nell'attività di trasporto di cose su strada.
realizzata mediante l'utilizzo di autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e semirimorchi. Può essere esercitato:
- in CONTO PROPRIO
- per CONTO DI SOGGETTI TERZI.
Interventi legislativi:
- L. 298/74, rivolto alla tutela di interessi di natura pubblicistica e ad uno sviluppo professionale del settore. Introduce anche una disciplina differenziata tra conto proprio e conto terzi.
- D. lgs 286/05, attua una riforma radicale.
AUTOTRASPORTO PER CONTO TERZI
Consiste nell'attività imprenditoriale diretta alla prestazione di servizi di trasporto, dietro pagamento di corrispettivo.
ACCESSO alla professione:
- L. 298/74:
- iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori;
- specifica autorizzazione (in quanto al Ministero era affidato il compito di fissare il numero annuale di autorizzazioni utili da rilasciare);
- L. 454/97 e d. lgs 85/98: 16
- La sola iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori senza nessuna specifica autorizzazione.