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Il Comitato Nazionale dell'economia e del Lavoro (CNEL)

Il Comitato Nazionale dell'economia e del Lavoro (CNEL) nasce come organo che rappresenta le categorie sociali, del lavoro e produttive ma ad oggi esso ha un ruolo più che marginale, invece del fatto che i gruppi stringono legami direttamente con i titolari degli organi costituzionali, saltando la mediazione del CNEL.

Composizione

È composto da esperti e rappresentanti delle categorie produttive in misura proporzionale al numero e alla qualità. Essi sono nominati con D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e hanno fondamentalmente il compito di integrare il circuito di rappresentanza anche con una rappresentanza diretta di determinati interessi.

Consiglio di Stato

È un organo di consulenza giuridico-amministrativa e rappresenta l'organo giurisdizionale d'appello per la giustizia amministrativa. È diviso in sette sezioni (4 per l'attività di consulenza, 3 per l'attività giurisdizionale).riguarda la funzione consultiva, si distingue in questo caso tra pareri obbligatori e pareri facoltativi

Corte dei Conti

È l'organo di chiusura della magistratura contabile. Si occupa di un controllo di legittimità a livello finanziario che si sostanzia su più livelli.

  • Controllo preventivo della legittimità dei conti
  • Controllo successivo sulla gestione del bilancio di stato riguardo alla rispondenza tra previsione ed effettiva gestione finanziaria
  • Controllo della gestione finanziaria

La Corte dei Conti ha anche una funzione giurisdizionale relativamente alla responsabilità della pubblica amministrazione in giudizi di conto e giudizi relativi a controversie su pensioni. Si divide in sezione regionali e sezioni centrali per l'appello.

Regioni

La Costituzione italiana prevede uno Stato regionale ed autonomia, basato su Regioni dotate di:

  • Autonomia politica: le Regioni hanno la capacità di dotarsi di un proprio indirizzo politico, che può essere diverso da
quello dello StatoAutonomia legislativa e amministrativa: le Regioni partecipano all'esercizio della potestà legislativa e all'attività amministrativa nelle materie individuate come di loro competenzaN.B. La potestà legislativa deve essere espressamente previstaAutonomia finanziaria: si riconoscono alle Regioni risorse finanziarie connesse all'espletamento dei compiti riconosciuti a tali enti, sia per quanto riguarda le entrate sia relativamente alle SpeseForma di governo transitoriaLa Costituzione ha previsto come forma di governo della regione quella transitoria, la quale è però derogabile dalle Regioni.Essa si caratterizza per la presenza di due organi fondamentali:1. Consiglio regionale: è eletto dagli elettori regionali ed è titolare della funzione legislativa, del potere di proposta di legge alle Camere (5 Consigli) e di altre funzioni individuate dalla Costituzione. Si prevede, inoltre, il principio di

insindacabilità deiconsiglieri regionali per opinioni e voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni

2. Presidente della Regione: è il capo della giunta da lui nominata ed eletto a suffragiouniversale dal corpo elettorale regionale. Rappresenta la Regione e dirige la politica dellaGiunta, di cui è responsabile. Si occupa, inoltre, di promulgare le leggi e di emanare iregolamenti regionali; nonché di dirigere le funzioni amministrative delegatea.

Giunta: è l’organo esecutivo, titolare della funzione amministrativa. È, tuttavia,diretto dal Presidente della Regione, che si occupa della nomina e della revocadei suoi membri.

Margine di libertà statutaria

Ogni Regione ha uno statuto che determina la forma di governo e i principi fondamentali diorganizzazione.

Con la riforma del 1999, è stata data la possibilità alle Regioni di darsi un nuovo Stato e così diadottare una forma di governo diversa da quella

transitoria prevista dalla Costituzione. Si prevede, infatti, un certo margine di libertà statutaria per le regioni, che possono arrivare anche ad escludere l'elezione diretta del Presidente della Regione (scelta che, però, nessuna Regione ha compiuto).

Restano, invece, alcuni vincoli, che non possono essere oggetto di scelta per le singole regioni, ovvero:

  • Principio del simul stabunt simul cadent
  • Possibilità di promuovere una questione di sfiducia

I nuovi Statuti hanno, appunto, adottato tutti l'elezione diretta del Presidente della Regione, e ognuno si è dotato di una propria legge elettorale.

Legge elettorale "standard"

  • Sono candidati alla presidenza della Regione i capilista delle liste regionali
  • È proclamato eletto come Presidente il candidato che ottiene la maggioranza del numero di voti

Il Presidente della Regione è parte del Consiglio regionale

Entro 10 giorni, il Presidente deve nominare i membri che compongono

La Giunta, tra cui un vicepresidente

Se il Consiglio promuove una mozione di sfiducia, determinando la caduta sia del Presidente, sia del Consiglio stesso, entro tre mesi è necessario che si tengano nuove elezioni.

Principio del simul stabunt, simul cadent

Si tratta di un principio dettato dalla stessa Costituzione, che descrive il rapporto che intercorre tra Presidente della Regione e Consiglio regionale. Esso è determinato da diversi fattori, in particolare dalla contestuale legittimazione popolare dei due organi.

Questo implica che in caso di mozione di sfiducia, dimissioni, morte del Presidente della Regione, si ha anche la cessazione del Consiglio regionale.

Si tratta di una relazione biunivoca: qualsiasi cessazione dell'uno, comporta la cessazione dell'altro (quindi non è solo prodotta dal venir meno del Presidente)

Mozione di sfiducia

La mozione di sfiducia, appunto, può determinare la caduta sia del Presidente della Regione sia del Consiglio stesso.

Consiglio regionale che l'ha promossa. Essa deve essere sottoscritta da almeno dei membri del Consiglio e votata per appello nominale dopo tre giorni dalla presentazione. La mozione si intende confermata se ottiene la maggioranza assoluta di voti favorevoli.

Iter legislativo

La funzione legislativa è detenuta dal Consiglio regionale.

  1. L'iniziativa legislativa è riconosciuta a:
    1. Giunta
    2. Consiglieri regionali
    3. Altri soggetti individuati dallo Stato
  2. L'esame, la discussione e l'approvazione della legge si tengono nel Consiglio regionale
  3. Se la proposta viene approvata, essa viene emanata dal Presidente della Regione
  4. È previsto un periodo di 60 giorni entro i quali il Governo statale può fare opposizione presso la Corte costituzionale

Raccordi con lo Stato

Sono strumenti con cui è possibile costituire un collegamento e rapporto di coordinamento e collaborazione tra Stato e i diversi livelli territoriali di Governo.

Commissione

bicamerale integrata: è un organo parlamentare con compiti consultivi (limitati essenzialmente all'ipotesi di scioglimento anticipato dei Consigli regionali)

I regolamenti parlamentari possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali alla Commissione bicamerale

Quando un progetto di legge riguarda materie di competenza corrente e contiene disposizioni sulle quali la Commissione bicamerale integrata abbia espresso pareri contrari o favorevoli condizionati dall'introduzione di modificazioni specificatamente formulate, per queste parti del progetto l'approvazione si ottiene solo se l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Conferenza Stato-Regioni: è uno strumento di dialogo e sede di confronto tra Governo e istituzioni regionali (ma anche locali, per le altre Conferenze), che sono coinvolte nell'elaborazione del contenuto di alcuni

atti del Governo che incidono sugli interessi e sulle competenze delle Regioni. Essa si basa sul principio di leale collaborazione. Il principio di leale collaborazione si tratta di un principio che deve governare i rapporti tra Stato e Regioni nelle materie e in relazione alle attività in cui le competenze concorrono e si intersecano imponendo un contemperamento degli interessi. Le leggi statali hanno stabilito diverse forme di collaborazione, che prevedono l'adozione di atti previa intesa con la Regione, richiesta di pareri, scambio di informazioni, etc. I diversi livelli di governo sono ad oggi regolati secondo un principio che obbedisce ad una concezione orizzontale-collegiale, più che ad una visione verticale-gerarchia dei diversi livelli. Le competenze trasversali consentono allo Stato di intervenire in materie attribuite alle Regioni per esigenze unitarie e di coordinamento; tuttavia, la Corte costituzione chiede di non agire unilateralmente ma di procedere sempre incollaborazione con le Regioni. Altri ambiti in cui vi è una esigenza di raccordo sono: Potere estero: lo Stato conserva la potestà legislativa esclusiva in ordine di politica estera e rapporti internazionali, tuttavia nelle materia di sua competenza la Regioni può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad un altro Stato. Ciò può accadere solo nel rispetto dei casi e delle forme disciplinate dalle leggi dello Stato, necessità di raccordo tra politica estera statale e attività di rilievo internazionale delle Regioni. È, inoltre, competenza delle Regioni partecipare alla formazione e attuazione degli atti normativi UE, ma ciò deve avvenire sempre nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato. Potere sostitutivo: il Governo (in qualità di autorità politica) può esercitare questo potere per surrogarsi agli organi degli enti territoriali in caso di mancatorispetto delle norme edei trattati internazionali, nonché delle normative europee, o in caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica. L'emanazione degli atti necessari (con cui il Governo si surroga) può avvenire direttamente oppure attraverso un commissario ad acta. L'esercizio di questo potere "straordinario" è, comunque, regolato da una serie di garanzie per l'organo sostituito, che deve essere preventivamente diffidato e messo in termini per adempiere spontaneamente. Enti locali Enti locali sono enti territoriali che insistono su una porzione di area più piccola rispetto alle Regioni. Essi sono tutelati dalla Costituzione all'art. 5, che stabilisce che la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali. Gli enti locali si dividono in: Comuni: i comuni sono gli enti rappresentativi della collettività. Gli organi sono il Sindaco, il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale.
Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
153 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher morgansarzii di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale italiano ed europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Bassini Marco.