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RINVIO FISSO

Il rinvio fisso, rinvio materiale o recettizio, è il meccanismo con cui una disposizione dell'ordinamento statale richiama un determinato atto in vigore in un altro ordinamento, atto che di solito viene allegato. Il rinvio si dice fisso perché recepisce uno specifico e singolo atto, ordinando ai soggetti dell'applicazione del diritto di applicare le norme ricavabili da questo atto come norme interne. Le eventuali variazioni apportate all'atto cui si rinvia, cioè all'atto ricevuto, sono, di regola, indifferenti per il nostro ordinamento.

IL RINVIO MOBILE

Il rinvio mobile, rinvio formale o non-recettizio, è il meccanismo con cui una disposizione dell'ordinamento statale richiama non uno specifico atto di un'altra fonte ordinamento, ma una di esso. Per questo motivo, con il rinvio mobile, l'ordinamento statale si adegua automaticamente a tutte le modifiche che avvengono nell'altro ordinamento.

Producono nella normativa posta dalla fonte richiamata. Tipici esempi di rinvio sono le disposizioni del diritto internazionale privato e il richiamo alle norme consuetudinarie internazionali contenute nell'articolo 10.1 della costituzione.

Mentre il rinvio sso pone ai soggetti dell'applicazione solo il compito di interpretare il testo normativo richiamato come se fosse un atto interno, il rinvio mobile pone loro anche il compito di ricercare le disposizioni in vigore nell'ordinamento straniero, dovendo tenere conto di tutti i mutamenti che in esso si sono prodotti.

LA FUNZIONE DELL'INTERPRETAZIONE.

L'atto normativo è un documento scritto, dotato di determinate caratteristiche formali. Attraverso di esso il legislatore esprime la sua volontà di disciplinare una determinata materia. Come tutti i testi scritti, l'atto normativo articolato in enunciati: un enunciato è qualsiasi espressione linguistica che è una forma grammaticale compiuta.

Tramite gli enunciati legislativi cerca di esprimere la sua volontà normativa. Per questa loro caratteristica imperativa, gli enunciati degli atti normativi si chiamano leggi. Il linguaggio è una questione complessa, le singole parole possono avere più significati, più sfumature di significato, il senso di una frase può cambiare a seconda del contesto, del modo in cui è pronunciata, delle persone a cui è diretta, del tempo in cui è letta e così via. Tutto ciò vale per ogni tipo di espressione e per ogni tipo di uso del linguaggio scritto. Non è una democrazia rappresentativa come la nostra, il legislatore è di regola un organo politico, perlopiù un organo collegiale. La volontà che esprime nasce da premesse politiche, risponde alle logiche della rappresentanza elettorale, passa attraverso le regole del compromesso politico e così via. Inoltre, il legislatore persegue obiettivi politici che ovviamente

Le leggi variano nel tempo. Le leggi subiscono continui aggiornamenti; il principale organo legislativo, il parlamento, è composto da quasi 1000 persone e molti organi concorrono a legiferare creando cioè disposizioni. Il compito di riportare coerenza e univocità il sistema delle disposizioni a dato all'interprete.

Il primo passo da compiere è la distinzione tra interpretazione e applicazione del diritto. Si dice usualmente che l'applicazione del diritto consiste nell'applicazione di una norma generale astratta è un caso particolare concreto. La norma dice che se compiuto da chiunque (generalità) in qualsiasi circostanza (astrattezza), il comportamento X, deve esserci la conseguenza Y; Tizio tiene il comportamento X; Tizio la conseguenza Y. Questo è lo schema del sillogismo giudiziale: premessa maggiore (la norma); premessa minore (il fatto); conclusione (applicazione della norma al fatto).

Ma in natura non esistono né le norme.

ne i fatti. La norma è il frutto dell'interpretazione delle disposizioni, il loro significato, quello che esse ci possono dire in relazione al caso specifico; Per quanto una disposizione possa essere scritta chiaramente con precisione, il suo significato non è mai scontato: esiste sempre almeno una circostanza in cui è dubbio se la disposizione sia applicabile o più esattamente se si possa interpretarla ricavandone una norma applicabile. Il mito delle disposizioni chiare e univoche è un mito. Non è colpa del legislatore, ma del linguaggio. Il legislatore può cercare di risolvere certi gravi dubbi interpretativi o di forzare l'interpretazione dei giudici, aggiungendo nuove disposizioni alle vecchie, cercando di precisarne il significato: è l'interpretazione autentica. Non si tratta però di un'opera di interpretazione, di attribuzione di senso ma di legislazione: si emana una disposizione con cui si dice che è un'altra.

La disposizione va intesa in un determinato contesto. Ma il legislatore non può sostituirsi agli interpreti, svolgere il loro lavoro, principio di divisione dei poteri perché glielo impedisce il.

Uno dei problemi da cui può essere percepita la divisione dei poteri è proprio questo: la netta separazione di compiti tra chi ha il potere di disporre, di imporre gli atti normativi, di dettare quelli enunciati linguistici scritti che, per la loro caratteristicaiperattività, si chiamano disposizioni; e chi invece ha il potere di interpretare quegli enunciati, ricostruirne il significato normativo, applicarne le norme. Il legislatore è un organo politico, chiamato dagli elettori a esprimere la sua volontà, e che agli elettori risponde delle sue scelte; i soggetti dell'applicazione del diritto, giudici o organi amministrativi che siano, sono tecnici del diritto, accedono alla loro carica non per elezione ma per concorso, sono privi di responsabilità politica.

Illegislatore può volere ciò che vuole, può volere cose incongrue e incoerenti: ma che applica la legge bisogno invece di norme non contraddittorie, di trarre dalle diverse disposizioni significati univoci e coerenti. ANTINOMIE E TECNICHE DI RISOLUZIONE. Antinomie si chiamano, con parole di origine greca, i contrasti tra norme. Sia antinomia quando le disposizioni esprimono significati tra loro incompatibili, ossia norme che qualificano lo stesso comportamento in modi contrastanti. È compito dell'interprete risolvere le antinomie, individuando la norma applicabile al caso. Per volta c'è possibile con gli strumenti dell'interpretazione, sia quando le disposizioni in gioco un significato che le rende reciprocamente compatibili. Ma talvolta il testo delle disposizioni non consente di ricavarne norme coerenti. Allora bisogna scegliere. I criteri elaborati dalla scienza giuridica per scegliere la norma da applicare in caso di antinomia sono stati spesso.codi cati nelle leggi: le preleggi, per esempio, ne indicano alcuni.

CRITERIO CRONOLOGICO E ABROGAZIONE.

Il criterio cronologico dice che, in caso di contrasto tra due norme, si deve preferire quella più recente a quella più antica. È un criterio indiscutibile, almeno negli ordinamenti moderni, che sono dinamici: in essi è ovvio che la legge non può essere dettata una volta per sempre, ma deve adeguarsi al continuo cambiamento della realtà. La prevalenza della norma nuova sulla vecchia si esprime attraverso l'abrogazione. L'abrogazione è l'effetto che la norma più recente produce nei confronti di quella meno recente: l'effetto consiste nella cessazione dell'efficacia della norma giuridica precedente.

Una norma è valida quando non entra in contrasto con altre norme di rango superiore. Ad esempio, una norma abrogata.

L'ANNULLAMENTO HA EFFETTO RETROATTIVO.

EFFICACIA DELLE NORME E PRINCIPIO DI

RETROATTIVITÀ DELLE LEGGI

L'efficacia è una figura generale del diritto e consiste nell'idoneità di un fatto o di un atto a produrre effetti giuridici. L'efficacia di una norma è la sua applicabilità come regola dei rapporti giuridici. La norma diventa efficace quando la disposizione da cui è tratta entra in vigore.

Vige il principio di irretroattività degli atti normativi: essi, cioè, dispongono solo per il futuro, e non hanno effetti per il passato. Questo principio è codificato dall'articolo 11 della legge che non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.

Si tratta però di un principio generale non recepito dalla costituzione, che vieta soltanto la retroattività delle norme penali incriminatrici. Per cui il principio posto dalle preleggi può essere derogato dalle singole leggi, che possono disporre la propria retroattività: è chiaro però che una legge retroattiva, che

Vada ad incideresu rapporti giuridici già sorti, può incontrare serie di coltà nel superare il controllo di ragionevolezza della corte costituzionale.

EFFETTI TEMPORALI DELL'ABROGAZIONE.

Il principio di irretroattività vale anche per l'abrogazione. Se questa è un effetto prodotto dal nuovo atto sulle norme precedenti, esso opera, in mancanza di disposizioni contrarie solo per il futuro. La vecchia norma perde efficacia dal giorno dell'entrata in vigore del nuovo atto, e questo significa non solo che non sarà più la regola dei rapporti giuridici sorti dopo quella data, ma anche che tutti rapporti precedenti restano in piedi rimangono regolati da essa. La vecchia norma sarà quindi pur sempre la norma che il giudice dovrà applicare ai vecchi rapporti. Può quindi capitare che il giudice si trovi ad applicare ancora norme abrogate da ex nunc.diversi anni. In gergo si dice che l'abrogazione opera.

TIPI DI

ABROGAZIONE. L'effetto abrogativo può essere prodotto da fenomeni assai diversi. L'articolo 15 delle preleggi elenca tre ipotesi di abrogazione: 1. Per dichiarazione espressa del legislatore ovvero abrogazione espressa; 2. Per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti ovvero abrogazione tacita; 3. Perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore ovvero abrogazione implicita. Le tre forme di abrogazione sono diverse per questa ragione: l'abrogazione espressa è il contenuto di una disposizione: di solito si tratta di uno degli articoli finali della legge in cui si scrive: sono abrogate le seguenti disposizioni, segue l'elenco degli atti, articoli, commi e singole porzioni degli enunciati legislativi. Siamo sul piano della legislazione, dei testi scritti, delle disposizioni: ovviamente ci.
Dettagli
A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher victoriaroberto99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Imarisio Luca.