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1-CONSOLIDAMENTO DEL PRINCIPIO DEGLI EFFETTI
DIRETTI.
2-AFFERMAZIONE DEL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO
SUGLI ATTI INTERNI CONTRASTANTI CON ESSO.
3-COSTRUZIONE DELL’U.E. SU 3 PILASTRI:
A) quello delle ORIGINARIE COMUNITA’
B) della POLITICA ESTERA e della SICUREZZA COMUNE
C) della GIUSTIZIA e degli AFFARI INTERNI
4-IL PROGRESSIVO RAFFORZAMENTO DELL’INTEGRAZIONE
FRA L’ORDINAMENTO EUROUNITARIO E GLI
ORDINAMENTI DEGLI STATI MEMBRI.
8.2) l’ordinamento convenzionale derivante dalla
CEDU
- (così dette “gemelle”, nn. 348 e 349 del 2007)
Tra gli obblighi internazionali assunti dall’Italia con la
sottoscrizione e ratifica della CEDU vi è quello di adeguare
la propria legislazione alle norme di tale trattato,
le NORME CEDU come NORME INTERPOSTE
TESTO COSTITUZIONALE-con una struttura semplice: con
un I articolo che obbliga gli stati contraenti a riconoscere
a ogni persona sottoposta alla loro GIURISDIZIONE che
elenca una serie di diritti e libertà, un titolo II dedicato alla
corte europea dei diritti dell’uomo, un titolo III di
disposizioni varie e una serie di protocolli addizionali.
PROTOCOLLO N 11: metà del 1900 rende particolarmente
penetrante e diffuso il grado offerto dalla convenzione e
dalla CORTE EDU.
9) gli ordinamenti infrastatuali
Ordinamenti infrastatuali: sono enti di governo della
rispettiva porzione di territorio, con un proprio elemento
personale, dotati di funzioni talora di grande rilievo,
esercitabili in autonomia rispetto allo STATO cui
parteciperanno.
Essi presentano rispetto agli ordinamenti statali: ASSENZA
DI SOVRANITA’ e ORIGINARIETA’ DELL’ORDINAMENTO
GIURIDICO.
SEZIONE II: GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO IN
GENERALE E DELLO STATO ITALIANO
1) Il concetto di sovranità
Cominciando con il concetto di SOVRANITA’, va subito
osservato che si tratta sicuramente del più complesso dei
tre (sovranità, territorio, popolo), per una serie di ragioni.
Innanzitutto, perché è il carattere che più degli altri è valso
a connotare la nascita dello Stato e a sancirne la
progressiva affermazione nel corso della storia. Poi perché
su di esso si è sedimentata una complessa opera di
riflessione teorico-dottrinaria e filosofica, lunga secoli,
difficilmente riassumibile in poche proposizioni. Infine
perché esso si colora di significati differenti in relazione
all’ambito di applicazione.
Applicata alle caratteristiche dello Stato moderno, si reputa
tradizionalmente che la sovranità si caratterizzi per una
duplicità di risvolti, uno (prevalentemente) esterno e uno
(prevalentemente) interno, sia pure intimamente connessi
tra loro:
-il PROFILO ESTERNO consisterebbe nella originarietà e
nella indipendenza rispetto a ogni altra realtà e a
qualunque altro ordinamento (già) presente nella comunità
internazionale.
-il PROFILO INTERNO indicherebbe la assoluta
preminenza e dunque la supremazia rispetto a tutti gli
altri ordinamenti e ai vari soggetti che lo compongono.
La sovranità così sommariamente definita, troverebbe
traduzione anche in altre caratteristiche solitamente
ritenute proprie dello Stato e ad esse connesse, come ad
esempio la sua politicità e il suo essere qualificato come
ordinamento a fini generali.
2) Il concetto di territorio
TERRITORIO: il territorio rappresenta la proiezione
spaziale della Sovranità dello Stato, lo spazio fisico sul
quale insiste l’elemento soggettivo (il popolo) e nel quale
trovano applicazione le regole giuridiche legittimamente
poste dallo Stato nell’esercizio della sua Sovranità.
Il TERRITORIO dello Stato è la risultante di 4 fattori:
1)i CONFINI TERRESTRI che sono costituiti dalla porzione
delle terre emerse, risultante, per ciascuno Stato, dai fattori
fisici e dalle vicende storiche, politiche e più spesso
belliche, che hanno prodotto una particolare delimitazione
geografica, più o meno lineare o frastagliata.
2)i CONFINI MARITTIMI sono costituiti dal così detto mare
territoriale, vale a dire della fascia di mare che cinge le
terre emerse dello Stato.
3-4) dopo aver tracciato il contorno bidimensionale dello
Stato risultante dai confini (terrestri e marittimi), esso va
proiettato verso il basso e verso l’alto, nel SOTTOSUOLO e
nello SPAZIO AEREO, individuando gli strati di sottosuolo
e l’atmosfera sui quali pure si esprime la sua sovranità.
*Inoltre vi è il così detto “MOBILE” costituito dalle navi e
dagli aerei dello Stato. Per i mezzi militari questa ultra
territorialità è sempre valida, mentre per quelli civili è
valida solo se si trovano in alto mare o nello spazio aereo
internazionale, se essi si trovassero nello spazio marittimo
o aereo straniero si parlerebbe di extraterritorialità. In
passato si parlava di extraterritorialità anche per gli edifici
ospitanti le rappresentanze diplomatiche dello Stato
all’estero, ma oggi viene preferito il concetto di immunità
diplomatica di tali sedi.
*Le nozioni di piattaforma continentale o di zona
economica esclusiva , identificano il fondo o il sottofondo
marino fino ad una determinata profondità o fino al punto
in cui ne sia possibile lo sfruttamento delle risorse da parte
degli Stati.
*Il concetto di spazio cosmico invece si riferisce allo
spazio oltre l’atmosfera terrestre, utilizzabile per le ricerche
spaziali.
3) Il concetto di popolo
POPOLO: il popolo rappresenta il terzo elemento
costitutivo dello Stato, quello soggettivo. Esso è costituito
dall’insieme, che può naturalmente essere più o meno
ampio, delle persone fisiche che godono di una intima
relazione con quel determinato ordinamento statuale, al
punto da poter essere considerati un fattore imprescindibile
per lo stesso riconoscimento dello Stato come tale.
Questa condizione viene ad identificarsi con il concetto
giuridico-positivo di CITTADINANZA e con lo STATUS
GIURIDICO che a essa si associa, di cui sono parte
integrante una serie di DIRITTI e di DOVERI.
Nella maggior parte degli Stati la cittadinanza si assume
attraverso:
-IUS SANGUINIS: trasmissione dello STATUS di cittadino
da genitore o genitori già cittadini (DIRITTO DI SANGUE).
-IUS SOLI O (IUS LOCI): rilievo decisivo attribuito al suolo
e dunque alla nascita sul territorio dello Stato,
indipendentemente dal rapporto di parentela (DIRITTO DEL
TERRITORIO).
*lo Stato così come riconosce la figura del CITTADINO per
tali caratteristiche, allo stesso modo riconosce la figura
dello STRANIERO per altre caratteristiche. Di norma ogni
Stato non manca di riconoscere anche gli stranieri come
soggetti di diritto, prevedendo per loro la titolarità di talune
situazioni giuridiche soggettive, in qualche caso, anzi,
specifiche, proprio perché loro dedicate.
APOLIDE: condizione di una persona che non viene
considerata cittadino da nessuno Stato.
3.1) Puntualizzazioni rispetto a termini prossimi a
quello di popolo
L’appartenenza all’elemento soggettivo dello Stato in forza
del possesso della cittadinanza mette in luce la
GIURIDICITA’ DEL CONCETTO DI POPOLO, il quale non è
peraltro sostituibile, a rigore, con altri che non ne
condividano la medesima natura e la conseguente capacità
qualificatoria.
-POPOLO e POPOLAZIONE: La POPOLAZIONE è l’insieme
degli individui che in un dato momento si rinvengono in un
dato luogo, in merito ad alcuni fattori ci possono essere
incongruenze tra i due concetti come (cittadini all’estero
per turismo o lavoro, o che abbiano deciso di trasferirvi la
residenza, stranieri sul territorio dello Stato per le
medesime ragioni ecc…)
-POPOLO e NAZIONE: con NAZIONE si identifica il
complesso degli individui che l’origine lega a una comunità
omogenea per lingua, storia, civiltà, religione ecc… in
quanto abbiano coscienza di questo patrimonio comune.
Spesso sul concetto di NAZIONE rientrano personaggi non
più viventi che hanno contribuito a rafforzare lo spirito di
nazione.
POPOLO e RAZZA: con RAZZA si identifica una partizione
della specie umana operata in base a caratteri prettamente
morfologici.
POPOLO e PATRIA: con PATRIA etimologicamente terra dei
padri e dunque paese d’origine di una collettività
d’individui che a essa si sentono legati per fattori di tipo
affettivo, culturale, storico ecc…
4) La rilevanza, al presente, degli elementi
costitutivi dello STATO
-La SOVRANITA’ oggi: essa è stata depotenziata dallo
sviluppo delle relazioni internazionali, ma anche dal sorgere
di veri e propri ordinamenti sovranazionali, in grado di
integrarsi con gli ordinamenti degli stati che vi concorrono.
Ma anche dalla esplicita previsione, presente in molti testi
costituzionali, di formule contenenti autolimitazioni da
parte dello Stato e l’accettazione della cessione di sfere di
sovranità. Anche se rimane sempre lo Stato titolare del
potere ultimo di decidere se aderire o meno alla comunità
internazionale e ai condizionamenti che essa può
determinare.
-Il TERRITORIO oggi: la GLOBALIZZAZIONE ha indebolito il
rilievo del territorio, infatti la creazione di mercati globali e
di soggetti multinazionali e transnazionali hanno
ridimensionato l’importanza dello spazio fisico del singolo
Stato cui magari si riconnette la loro nazionalità o in cui
origina la loro operatività.
Così come la progressiva smaterializzazione delle
tradizionali ricchezze e l’allontanamento della finanza dalla
realtà economica, sono verosimilmente alla base delle
vicende di straordinaria gravità registratesi nel presente
periodo storico, allorché fenomeni locali hanno prodotto
conseguenze planetarie, con il rischio di crisi di interi STATI
SOVRANI.
Con l’ulteriore conseguenza che il soccorso e l’aiuto
prestato agli stati in difficoltà da parte di altri stati o di
organismi internazionali hanno accentuato l’indebolimento
della sovranità dei medesimi.
- il POPOLO oggi: per il concetto di POPOLO si registra il
rafforzarsi della progressiva internazionalizzazione dei
DIRITTI DELL’UOMO e degli strumenti di tutela di essi,
basterebbe pensare all’azione dell’ONU, e in ambito
europeo a quella della CEDU e della relativa CORTE.
*Il concetto di cittadino dell’unione europea così some
l’art 20 del TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO dell’U.E.
afferma è riferito a chiunque abbia la cittadinanza di