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LIBERTA’ E SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA E DI OGNI ALTRA

FORMA DI COMUNICAZIONE (art. 15 Cost.)

“La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di

comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per

atto motivato dall’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”.

La norma è ancora più garantistica dell’art. 13: non è prevista quell’eccezione

dell’art. 13 della possibilità della polizia di limitare la libertà personale, salvo

sottoporre la persona alla successiva convalida da parte dell’autorità

giudiziaria.

Cosa rientra nell’art. 15? questo articolo protegge le comunicazioni riservate

dirette ad un soggetto determinato e che la persona vuole tenere riservata.

DIRITTO DI RIUNIONE (art. 17 Cost.)

La costituzione, nella parte dedicata ai diritti individuali, garantisce anche i

diritti delle formazioni sociali (artt. 17-18-19: riunione, associazione e libertà

religiosa).

“I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni,

anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in

luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle

soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”.

ART. 17 disciplina le ipotesi di gruppi di persone che si trovano in uno spazio

comune per un fine comune.

La riunione necessita di una presenza fisica di più persone. Devono essere

pacifiche e non devono avere armi. Poi, la costituzione pone alcune garanzie e

regole riguardo alcuni tipi di riunioni, in particolare, a quelle che si svolgono in

luogo aperto al pubblico: non è richiesto preavviso. Per le riunioni in luogo

pubblico è richiesto il preavviso degli organizzatori all’autorità, la quale può

vietare la riunione solo per determinati motivi.

Questa norma distingue tre tipi di riunioni:

Riunioni in luogo privato;

 Riunioni in luogo aperto al pubblico: luoghi in cui vi è una selezione

 all’ingresso;

Riunioni in luogo pubblico: luogo in cui non vi è limitazione di accessi

 (es., le manifestazioni).

Solo per queste ultime è obbligatorio dare il preavviso. Devo solo informare

l’autorità di pubblica sicurezza con qualche giorno d’anticipo, comunicando la

data e l’ora della riunione. Questo per garantire l’incolumità dei manifestanti ed

anche perché, una volta avuto il preavviso, potrebbe vietarla in determinati

casi.

Se la riunione si svolge in modo non pacifico e con armi, il principio è quello del

minimo mezzo: devo allontanare i soggetti pericolosi. In alcuni casi vi è la

possibilità di ordinare lo scioglimento della riunione qualora non si riveli

pacifica.

DIRITTO DI ASSOCIAZIONE (art. 18 Cost.)

ASSOCIAZIONE soggetto giuridico che non necessariamente necessita della

presenza fisica di più persone.

“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per

fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le

associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi

politici mediante organizzazioni di carattere militare”.

Si parla di diritti di cittadini per affermare la partecipazione del cittadino alla

vita pubblica e il legame dei due diritti: riunione e associazione.

Nella mente del costituente c’era, in primo luogo, l’affermazione e la

regolazione dell’associazione politica.

Il titolare di diritto è il cittadino che può associarsi liberamente (non è

l’associazione che ha diritto di esistere). Non serve l’autorizzazione (non ci può

essere nessun potere preventivo da parte dell’autorità per impedire la

formazione delle associazioni).

La costituzione dice che possono essere vietate le associazioni solo quando la

finalità che essa persegue (es: traffico di droga) è vietata anche al singolo.

Tutto ciò che la legge penale non vieta al singolo cittadino, non può essere

vietato alle associazioni. Anche associazioni che magari perseguono valori

anticostituzionali che vanno contro alcuni principi della costituzione ma le cui

finalità non sono vietate dalla legge penale ai singoli, allora quelle associazioni

sono lecite.

Es: un’associazione che ha come fine il ritorno alla monarchia è lecita, anche se

si propone un fine che non è realizzabile nel nostro ordinamento democratico,

in quanto non è vietato al singolo fare propaganda per un ritorno alla

monarchia.

Es: il nostro c.p. è del 1930; ci si è posto il problema delle associazioni

sovversive (vietate dal c.p.). L’associazione sovversiva persegue dei fini e dei

principi opposti rispetto a quelli che vigono in un determinato ordinamento e in

qualche modo propagandavano questo ideale. Il singolo può propagandare idee

in cui dice che la democrazia è il peggior regime del mondo? SI! In linea di

principio, un’associazione sovversiva (che ha come fine quello di cambiare la

forma di stato) nel nostro ordinamento ha piena liceità. Non è lecito, ad es.,

agire con la violenza in quanto questi comportamenti sono vietati ai singoli

dalla legge penale.

La stessa problematica riguarda le associazioni a delinquere. Questa

associazione è punita, ma soprattutto quella a stampo mafioso.

La giurisprudenza ha ritenuto la legittimità di questi reati associati perché sono

la sintesi di una serie di reati vietati ai singoli. Questi reati associativi sono reati

di associazioni che perseguono una pluralità di fini vietati ai singoli dalla legge

penale.

Solo ciò che è vietato ai singoli dalla legge penale può essere vietato

all’associazione.

1° comma norma e limite generale.

2° comma vieta due tipi di associazioni. Sono vietate le associazioni segrete:

vi è l’idea del costituente che la vita pubblica in una democrazia si fa alla luce

del sole. Un’associazione segreta è un’associazione che nella logica del

costituente deve nascondere qualcosa e vuole influenzare i pubblici poteri

attraverso forme di pressione, corruzione… (e non con il dibattito pubblico). In

verità, questo divieto non riguarda tutte quelle associazioni private che hanno

scopi privati e di cui non è interesse dell’attività conoscerne l’esistenza.

Diverso è il caso di un’associazione che voglia influenzare la vita pubblica: in

questo caso vi è un interesse della collettività che l’esistenza stessa

dell’associazione sia nota.

Per capire cosa sia un’associazione segreta bisogna conoscere la legge che ha

l.17/1982

dato attuazione al testo costituzionale stesso ( loggia p2; negli

anni ’70 si organizza una loggia deviata della massoneria, guidata da Licio

Gelli, e attorno a questa loggia segreta si riuniscono capi dei servizi segreti, i

vertici dell’esercito… fu poi scoperta a casa di Gelli la lista p2 che fece scoprire

quanto fosse capace di infiltrarsi in vari settori. Gelli fu anche condannato per

depistaggio della strage di Bologna. Allora si fece una commissione d’inchiesta,

con a capo Tina Anselmi, che alla fine dei lavori propose da un lato lo

scioglimento della p2 e dall’altro una legge che regolasse le associazioni

segrete individuandone i segreti per identificarla).

Il concetto di associazione segreta che esce da questa legge è da un alto

collegata con l’art. 21 (sono vietate le associazioni che si propongono di

influenzare la vita pubblica).

Sono associazioni segrete non solo quelle la cui esistenza non è nota ma anche

quelle che pur conosciute hanno determinate caratteristiche che le rendono

vietate. Ad esempio, le finalità occulte dell’associazione non sono note. Non vi

è possibilità per i soci di sapere l’un l’altro chi sono gli altri associati.

Si è affermato quel principio già implicito nel testo costituzionale e quindi è

vietato esercitare in modo occulto l’attività pubblica in generale.

Stesso discorso vale per le associazioni paramilitari. Anche questa norma ha un

antecedente storico (modalità attraverso la quale il partito fascista è arrivato al

potere: da un lato seguendo le regole della democrazia partecipando alle

elezioni ma dall’altra parte avendo un’organizzazione politica fiancheggiata da

un’organizzazione di tipo paramilitare). L’organizzazione fiancheggiatrice che

persegue scopi politici attraverso la forza è bandita. Qualsiasi tipo di violenza è

bandita e quindi questo tipo di associazioni devono essere vietate.

Es: camicie verdi della lega la norma di attuazione non prevede la necessità

dell’uso delle armi ma che siano vietati nei partiti politici organizzazioni che si

basano sull’uso di divise con modelli di tipo gerarchico, tipico

dell’organizzazione dell’esercito. Ad un certo punto la lega aveva creato le

camicie verdi (gruppo di persone che facevano servizio d’ordine: nelle feste e

nei comizi del partito servivano ad evitare scontri). Però c’era

un’organizzazione, c’erano le divise… Un magistrato di Verona fece un’indagine

e arrivò a processo con sentenza che però diede un’interpretazione restrittiva

della legge e in qualche modo non riconobbe gli estremi dell’organizzazione

paramilitare.

Non è necessario che si utilizzi la violenza ma è sufficiente che si utilizzi

un’organizzazione di tipo paramilitare per incorrere al divieto descritto nell’art.

18.2.

I due divieti delle associazioni riguardano solo le associazioni politiche.

La nostra costituzione non vieta le associazioni sovversive che hanno come fine

quello di mutare la forma di stato. Questo perché la nostra è considerata una

democrazia aperta e non protetta, cioè si ritiene che non sia necessario

escludere a priori alcune idee dal dibattito pubblico e, di conseguenza, che la

democrazia sia abbastanza forte da non avere la necessità di limitare l’ingresso

all’arena pubblica.

Il nostro costituente non vieta quelle idee contrarie ai valori democratici. Vi è

un’eccezione e cioè il divieto di ricostituzione del disciolto partito fascista

(XII disp. finale). Questa norma costituisce l’unico limite alla libertà di

associazione per quanto riguarda le finalità che l’associazione persegue. È

l’unica forma di associazione vietata espressamente per il suo fine.

È vietata solo la ricostituzione di quel partito specifico che ha portato l

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A.A. 2017-2018
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rosandim di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Vigevani Giulio Enea.