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Parte I: Diritto costituzionale

È il diritto di un ordinamento giuridico italiano che dialoga e percepisce norme provenienti da altri ordinamenti giuridici (ordinamento giuridico aperto). Un'organizzazione, per essere tale, ha bisogno di un complesso di regole che ne disciplinano l'attività. Questo ordinamento giuridico ha come fondamento la Costituzione.

Che cosa disciplina la Costituzione italiana?

I principi fondamentali: artt. 1-12 (uguaglianza, diritti dei cittadini, tutela delle minoranze, garanzia della libertà e delle fedi religiose, principio della pace…). Sono principi di particolare rilievo. Alcuni di questi sono quei principi supremi che riassumono il patto fondativo alla base dello stato (patto tra cittadini e stato). La Costituzione è scritta dai rappresentanti del popolo (assemblee costituenti) che fissano i principi per le generazioni future.

Diritti e doveri dei cittadini

La prima parte comprende i (artt. 13-54). Parte che segna le conquiste del costituzionalismo perché sostanzialmente il diritto costituzionale non è quello che regola il potere ma il diritto che limita il potere e il sovrano. La vera funzione della costituzione è quella di impedire, a chi ha legittimamente la possibilità di fare leggi, dare attuazione e giudicare le persone (i 3 poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario), che questi poteri vadano oltre i margini fissati dalla costituzione.

La nostra costituzione parte dall’enunciazione dei diritti e delle libertà dei cittadini. La finalità dell’ordinamento è quella di tutelare i diritti dei cittadini. La prima parte detta la finalità dell’ordinamento (tra rapporti e cittadini).

Organizzazione dello stato e della repubblica

La seconda parte è dedicata (artt. 55-139). Qui ci si occupa di distribuire i poteri tra i diversi organi in modo che nessuno di questi possa andare oltre i confini che pone la costituzione e quindi mettere in pericolo i diritti dei cittadini consacrati nella prima parte. Inoltre, ci si occupa della distribuzione dei poteri tra il centro e la periferia (tra stato e regioni, comuni, periferie). Il fine di questo tipo di organizzazione verticale dei poteri è quello di dare la migliore tutela possibile ai diritti consacrati nella prima parte.

La costituzione disciplina come si produce il diritto e quali sono i procedimenti attraverso il quale il diritto si può modificare. È la costituzione che prevede chi può, nel nostro ordinamento, approvare una legge. La grande parte delle costituzioni prevedono i procedimenti per modificare e riformare la costituzione.

Cosa distingue una costituzione

Ogni ordinamento ha una costituzione, quindi ogni forma di organizzazione ha delle regole fondamentali. La costituzione è l’insieme delle regole fondamentali di un ordinamento. Tuttavia, esiste un secondo concetto di costituzione che si ricollega a una dottrina politica (la dottrina politica del costituzionalismo); significa che in vari momenti storici, in alcuni stati, si è ritenuto che per limitare il potere dello stato e per garantire i diritti dei cittadini, fosse necessaria una costituzione, che è un documento che deve avere dei caratteri particolari che sono riassunti in una norma (art. 16 della dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 che dice che “ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione”).

La nostra costituzione è una costituzione in senso descrittivo in quanto detta le regole da seguire e prescrittivo perché si colloca in continuità con quel principio fondamentale fissato dall’articolo 16.

Ogni formazione sociale (famiglia) ha una costituzione che fissa i principi fondamentali, i diritti e i doveri e le modalità di produzione e sanzione del diritto.

Caratteristiche della costituzione

La Costituzione è una fonte del diritto. Una delle caratteristiche della costituzione è la sua rigidità e cioè può essere modificata solo attraverso un procedimento aggravato di revisione costituzionale. La rigidità è data dalla presenza di un procedimento aggravato e di un giudice che impedisca l’applicazione di leggi contrarie alla costituzione. Nel modello europeo viene creato un giudice speciale che ha questa funzione (in Italia la corte costituzionale).

Per le costituzioni flessibili (Statuto Albertino) è necessario un procedimento ordinario e quindi quella costituzione può essere modificata con legge ordinaria. Lo statuto nasce nel 1848 con Carlo Alberto. Cosa manca nello statuto che lo rende modificabile nei fatti da una legge successiva? Non solo manca un procedimento aggravato ma soprattutto un soggetto che controlli che le fonti inferiori, le leggi, rispettino la costituzione.

La seconda distinzione è tra costituzioni scritte e non scritte. Nel costituzionalismo attuale tutte le costituzioni sono scritte. Vi sono pochi testi, collocati a livello gerarchico superiore rispetto agli altri testi, che disciplinano i diritti fondamentali e l’organizzazione del potere. Tendenzialmente le costituzioni sono scritte ad eccezione del Regno Unito. Qui non esiste un unico testo costituzionale che racchiude le norme fondamentali del regno ma è ancora affermato il principio della “sovranità del parlamento”. In teoria, il parlamento con legge può tutto, non ha vincoli. La costituzione inglese, intesa come costituzione sostanziale che vive nella tradizione inglese, non ha avuto bisogno di essere scritta e quindi di scrivere norme perché quelle regole sono così introiettate nella tradizione del regno da non aver bisogno di essere scritte.

Quando si scrive la costituzione?

  • Guerra persa
  • Rivoluzione
  • Esperimento autoritario precedente
  • Guerra d’indipendenza o guerra fredda

Un’altra differenza riguarda l’origine della costituzione: costituzioni concesse e costituzioni frutto di una volontà di un’assemblea rappresentativa (che nascono dal popolo). Lo statuto nasce come un compromesso tra il re, indebolito da una guerra persa, e la classe borghese del regno di Sardegna limitando il potere del sovrano. Le costituzioni concesse sono concessioni in cui si sigla un patto tra il sovrano e il popolo e vi è una limitazione dei poteri. Le costituzioni che nascono dal popolo, nascono dopo eventi storici traumatici attraverso solitamente assemblee che hanno come compito principale quello di scrivere la costituzione. Il corpo elettorale vota dei rappresentanti che in quell’occasione hanno il potere di riscrivere il patto fondante di quello stato che doveva darsi nuove regole in quanto il patto precedente era venuto meno. Es: in Francia le assemblee costituenti votarono due carte costituenti perché la prima venne bocciata dal corpo elettorale.

Ulteriore distinzione è tra costituzioni lunghe e costituzioni brevi. Non si misura in numero di articoli ma in che cosa una costituzione deve disciplinare. La costituzione disciplina i diritti e il potere. La costituzione lunga disciplina con maggior rigore le garanzie dell’individuo e gli spazi d’intervento del legislatore. Es: la costituzione portoghese è una costituzione infinita ma il potere viene diviso anche in senso verticale: trova rilievo l’esigenza di distribuire il potere tra stato e regioni. Il nostro tempo è un tempo di costituzioni lunghe che garantiscono una pluralità di diritti e organizzano uno stato particolarmente complesso (in cui lo stato ha tante cose da fare e le fa in modo complesso).

Che diritti garantisce la costituzione?

Vi sono delle costituzioni che disciplinano solo quei classici diritti di libertà dell’individuo. Andando avanti nel tempo nuove categorie di diritti tendono a trovare tutela nelle carte costituzionali. I costituenti del 900, ustionati dal fatto che dei diritti proclamati dalle costituzioni non avevano trovato il fatto di essere difesi nella realtà, hanno inteso tutelare quei diritti in modo molto più specifico introducendo i modi e le regole attraverso le quali quel diritto può eventualmente essere limitato.

Altra distinzione: costituzioni con norme tendenzialmente precettive e costituzioni anche solo programmatiche. Le costituzioni sono l’insieme di norme giuridiche ma anche di documenti politici. Le norme della costituzione hanno un carattere diverso rispetto alle norme giuridiche tipiche del codice civile, di una legge… Ci si è interrogati se queste norme siano prescrittive/precettive (che i giudici devono applicare) o meramente programmatiche (troveranno attuazione concreta nei tribunali solo una volta che il legislatore le ha effettivamente adottate).

Per un certo periodo (quello precedente all’entrata in vigore della corte costituzionale) i giudici della cassazione avevano svalutato le norme costituzionali a contenuto programmatico dicendo che esse non trovano applicazione nelle norme applicate nel tribunale. Quello che ai giudici interessa sono le leggi. Questa concezione viene abbandonata con l’inizio dell’attività della corte costituzionale, la quale, nella prima sentenza afferma che ogni norma costituzionale ha anche un valore precettivo e dunque le norme, anche anteriori alla costituzione, che sono contrastanti con le norme della costituzione (del periodo fascista, non abrogate) sono incostituzionali e quindi non potranno trovare applicazione.

Solo in determinati momenti si può rifondare il patto fondamentale della società salvo che si riespanda il potere costituente, che non è solo il potere di modificare la costituzione (questo è il potere costituito). Il potere costituente è un potere che trae forza da sé stesso, non da testi costituzionali, e che è così forte da poter rivedere le regole fondamentali di una società. Questo si manifesta quando il patto precedente su cui si era creata una società viene meno. In questo momento storico il patto costituzionale è un patto che nessuno ha la forza politica di mettere in discussione, ma può succedere. Ci può essere che qualche vicenda faccia venire meno quel patto e ponga principi diversi. Queste trasformazioni, anche se avvengono rispettando la costituzione e le leggi, sostanzialmente fanno venir meno il precedente sistema creandone uno nuovo che si legittima con la forza e con il consenso. La differenza tra potere costituente e costituito si fonda sulla legittimazione a posteriori del potere costituente. Nel momento in cui ho creato un nuovo sistema politico diverso dal precedente sono legittimato.

Come è nata la nostra costituzione?

25 aprile 1943: inizio di una transizione che porterà alla nascita della repubblica. 25 luglio 1943: crollo dello stato fascista. Cade il governo Mussolini e Vittorio Emanuele dà l’incarico a Badoglio di formare il nuovo governo e inizia un periodo di instabilità. 8 settembre 1943: armistizio con alleati e invasione tedesca dell’Italia. Nei mesi successivi, lenta risalita e presenza in Italia di più soggetti giuridici (regno d’Italia che governava sulle parti liberate: prima il sud e poi il centro; Repubblica di Salò che governava il centro-nord dell’Italia e contrastata dal movimento partigiano che cercava di rilegittimare l’Italia democratica). 1944: prima che Vittorio Emanuele cede il trono, non abdica ma non esercita più i suoi poteri che vengono dati al figlio Umberto. Accanto a ciò avviene il “decreto legge luogotenenziale n° 151 del 1944” (la prima costituzione provvisoria) promosso dai partiti del CNN che avevano formato un governo nell’Italia del centro-sud che raggruppava i nuovi e vecchi partiti che si stavano riorganizzando. Questo atto disciplina il processo che dovrà condurre a una nuova costituzione. Questo decreto prevede che l’assemblea costituente non dovesse occuparsi dell’attività legislativa ordinaria che fu attribuita al governo. È il governo che approva gli atti normativi, a parte casi particolari attribuiti all’assemblea costituente.

Art. 1 cost.: dopo la liberazione le forme istituzionali (monarchia-repubblica) saranno scelte dal popolo italiano che eleggerà a suffragio universale diretto e segreto un’assemblea costituente per deliberare la nuova costituzione dello stato. Attraverso le regole dello statuto si è deciso di fare un’assemblea costituente che scrivesse una nuova costituzione. “Decreto legislativo luogotenenziale n°98 del 1946”: seconda costituzione provvisoria. La maggioranza a favore della repubblica era tra i partiti politici che si stavano affermando nel paese. Rimanevano monarchici sostanzialmente i liberali ed anche una larga parte del sud. Per questi motivi si decise di sottrarre all’assemblea costituente e di attribuire al corpo elettorale la scelta tra monarchia e repubblica.

2 giugno 1946: gli italiani furono chiamati a compilare due schede. Con una scheda potevano esprimere il voto nel referendum per la forma istituzionale dello stato, scegliendo appunto fra monarchia e repubblica. Con l’altra scheda, invece, potevano eleggere i deputati dell’Assemblea Costituente. Gli italiani votano per la prima volta a suffragio universale. La repubblica vince con circa il 54% dei voti (12 milioni circa). Vi è una partecipazione enorme (vota il 90% della popolazione). Con l’elezione dell’assemblea costituente si forma quel sistema politico che dominerà i primi decenni della repubblica. Il partito di maggioranza è la DC, democrazia cristiana (che ottiene il 35% dei voti). Vi è successo dei due partiti di sinistra (socialista e comunista: 20% e 19%). I grandi sconfitti sono le liste liberali, cioè le liste spesso capeggiate dai grandi nomi della politica pre-fascista (Croce, Orlando… i padri dello stato liberale che speravano in un ritorno al passato). Altro grande sconfitto è il partito d’azione, partito antifascista i cui esponenti avevano all’interno personalità di altissimo livello (ad es. Calamandrei…). Questo partito capì in assemblea costituente che mancavano gli elettori. Il partito d’azione viene massacrato nelle elezioni dell’assemblea costituente. Una forza che ebbe successo fu il partito dell’uomo qualunque che nasce nel dopoguerra in contrapposizione alle nuove forze politiche che si stavano affermando. Non era un partito che si richiamava al fascismo ma all’uomo della strada, all’uomo qualunque contro la partitocrazia (potere dei partiti). Da questo movimento nasce il vocabolo “qualunquista”.

1948: elezioni politiche. I voti dell’uomo qualunque rientrano alla base e la DC ottiene il 48% dei voti. In assemblea costituente sono rappresentate idee diverse tra loro. I costituenti avevano progetti politici differenziati. Si creano quei partiti di massa che caratterizzano la prima fase della repubblica italiana. In questo senso, la costituzione è il frutto di un compromesso tra filoni ideologici molto diversi tra loro. Il fatto che la costituzione sia frutto di un compromesso tra posizioni diverse, è valutato come la vera forza della costituzione che non è la rappresentazione di una ideologia e quindi rappresenta solo una parte degli italiani. La costituzione è stata una sintesi di posizioni diverse che però si trovano in qualche modo rappresentate nella costituzione stessa.

Art. 41 cost.: impronta liberale. L’iniziativa economica è lasciata ai privati. Art. 3 cost. (secondo comma): impronta socialista. Si afferma che l’uguaglianza non è solo formale ma vuol dire che bisogna operare per rimuovere le disuguaglianze. Questo si unisce con il primo comma “tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge”. Art. 7 cost.: rapporti tra stato e chiesa. Art. 8 cost.: libertà religiosa e il diritto delle altre confessioni religiose di esistere e stipulare intese con lo stato. Art. 19 cost.: riafferma la libertà religiosa. Art. 29 cost.: impronta cattolica. Articolo sulla famiglia. Ma successivamente venne introdotta una norma sul divorzio. Afferma il valore della famiglia ma non lo lega così tanto.

Discorso di Calamandrei

Dietro la nascita di una costituzione c’è un popolo, una storia e un momento (della guerra, della lotta partigiana, dello sterminio delle minoranze…). Si vede la matrice antifascista in ogni articolo della costituzione. È una costituzione viva in quanto è una costituzione che tiene insieme il popolo italiano.

Come nasce la costituzione?

Il 25 giugno 1946 si aprirono i lavori dell’assemblea costituente. L’assemblea costituente era molto ampia e quindi non si poteva lavorare collegialmente su un testo e si decise di creare la commissione dei 75 in cui vengono mandati, in proporzione ai seggi conquistati, alcuni rappresentanti che avevano come compito quello di predisporre un testo da presentare all’intera assemblea.

La “commissione dei 75” era presieduta da Meuccio Ruini. Ad un certo punto decide di suddividersi in 3 sottocommissioni ognuna delle quali responsabile di aree diverse:

  • La prima sottocommissione si occupava dei diritti e doveri dei cittadini;
  • La seconda dell’ordinamento della repubblica;
  • La terza dei diritti e dei doveri economico-sociali (quella parte che riguarda la costituzione economica: una delle parti più delicate perché sul piano dell’economia i partiti erano massivamente distanti).

I testi provenienti da queste sottocommissioni furono portati alla commissione dei 75 che fece un “comitato dei 18” che coordinò il progetto di legge e lo presentarono in aula. La discussione...

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rosandim di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Vigevani Giulio Enea.
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