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Diritto costituzionale

Parte I – La costituzione

Costituzione e potere costituente

Alle origini della Costituzione italiana, la Costituzione e il potere costituente rappresentano elementi fondamentali. La Costituzione è quell’insieme di norme che costituiscono il fondamento di un ordinamento statale. È necessario però che questo insieme di norme sia dotato di determinate caratteristiche di forma e contenuto per essere qualificato come Costituzione, e per distinguersi da altri atti normativi. Queste caratteristiche fanno riferimento a quattro elementi principali che caratterizzano la Costituzione da un punto di vista della “forza” e del “contenuto”.

  • Stabilità: significa che la Costituzione deve durare nel tempo; infatti, per essere chiamata tale, deve “guardare lontano”, poiché non è fatta per disciplinare equilibri transitori.
  • Superiorità: significa maggiore forza rispetto ad altre norme che fanno parte dell’ordinamento giuridico.
  • Valori e principi generalmente condivisi: significa che la Costituzione prevede norme che esprimono principi (ad esempio garanzie di libertà) che la maggior parte dei cittadini considera come propri.
  • Modello organizzativo nella distribuzione dei poteri: significa che la Costituzione deve contenere necessariamente un modello di organizzazione del potere pubblico, per essere chiamata tale; le Costituzioni nascono infatti come uno strumento di limitazione del potere del Sovrano, per poi evolvere in strumenti volti all’organizzazione dei poteri dello Stato.

Prima della rivoluzione francese non si aveva un’idea di Costituzione come quella attuale. Ad esempio, la Magna Charta del 1215, considerata il primo documento costituzionale, è principalmente un documento transitorio che disciplinava alcune libertà dei nobili nei confronti del sovrano; così come il Bill of Rights del 1689. In questi modelli mancano effettivamente tutti e quattro gli elementi caratterizzanti della Costituzione: manca infatti la stabilità, poiché questi documenti regolavano rapporti transitori; manca la superiorità, poiché le parti che si contendevano la supremazia (Sovrano e clero) non intendevano certo conferire il potere sovrano a un potere terzo, come la Costituzione; mancano i principi e i valori generalmente condivisi, poiché al massimo venivano tutelate soltanto alcune libertà per una sola classe sociale; e manca infine la previsione di un modello organizzativo del potere pubblico. In definitiva, in uno Stato dualista, dove due soggetti si contendono la sovranità, non può aversi una Costituzione nel senso moderno della parola.

L’origine della costituzione come limite al potere: potere costituente e poteri costituiti

Le condizioni per la nascita delle Costituzioni in senso moderno si verificarono solo dopo la rivoluzione francese e americana. Le Costituzioni di questo periodo venivano elaborate da organismi rappresentativi, quali le Assemblee costituenti, le quali erano ritenute titolari del potere costituente, cioè del potere di darsi una Costituzione. L’esercizio del potere costituente è ciò che dà a un documento la natura di Costituzione. Con l’approvazione di questa, il potere costituente si estingue, mentre i poteri che derivano dalla Costituzione sono definiti come poteri costituiti, nel senso che trovano fondamento e legittimazione nella Costituzione. Da ciò consegue che tutti i poteri previsti dalla Costituzione sono limitati rispetto a questa, poiché non originari ma derivati dalla stessa Costituzione.

Le ragioni della superiorità della Costituzione sono scritte in modo chiarissimo in una famosa sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti, la c.d. sentenza Marbury vs. Madison: in tale sentenza, il giudice doveva applicare una legge, ma tale legge era in contrasto con la Costituzione; in definitiva si arrivò alla conclusione che una legge contraria alla Costituzione è invalida, poiché la legge è un potere costituito, mentre la Costituzione deriva dall’esercizio di un potere costituente. Da ciò nacque l’idea della giustizia costituzionale, poiché se è presente una Costituzione superiore, deve a sua volta essere previsto dall’ordinamento un organo che abbia il potere di giudicare se una legge è contrastante o meno con la Costituzione.

La costituzione nelle monarchie dualiste e nel primo dopoguerra

Con la restaurazione in Europa, i Sovrani ritornarono sulla scena politica. Questi tuttavia non erano i Sovrani del periodo pre-rivoluzione, ma Sovrani che concedevano le Costituzioni alla borghesia, Costituzioni che diventano quindi strumenti di limitazione del potere del Sovrano. Le Costituzioni di questo periodo sono inoltre definibili come dualiste, perché la sovranità non è data dalla Costituzione, ma è contrastata tra il Sovrano ed una determinata classe sociale. Inoltre, queste Costituzioni non sono il frutto dell’esercizio di un potere costituente, in quanto la Costituzione è frutto di una concessione del Re. Ne deriva pertanto che il potere del Sovrano preesiste alla Costituzione, ed in conseguenza è superiore rispetto alla Costituzione stessa. In definitiva, poiché la Costituzione deriva dal Sovrano, questi così come la concedeva poteva anche revocarla.

Risulta logico pensare che queste Costituzioni avevano soltanto il contenuto definibile come costituzionale, ma non la forza, tanto meno gli strumenti di garanzia. Anche le Costituzioni del primo dopoguerra presentavano queste caratteristiche di dualismo. Infatti, il suffragio universale portò sulla scena politica le masse popolari, attraverso i sindacati e i partiti politici, ma lasciò aperto lo scontro politico sulla questione della sovranità; queste forze infatti, tra loro antagoniste, avevano soltanto il fine di ottenere il potere sovrano, pertanto anche in questo caso si era di fronte a Costituzioni a sovranità indecisa.

Le costituzioni contemporanee e la rigidità come tratto caratterizzante

Le Costituzioni che si affermano invece dopo la seconda guerra mondiale, e dopo le dittature fascista e nazista, presentano un carattere nuovo definibile come dello Stato sociale, in quanto prevedono principalmente programmi sociali. Infatti, le forze politiche che uscirono dalla guerra e dalla dittatura riconobbero la necessità di ricostruire una nuova società. Le Costituzioni ricompresero di nuovo valori e principi comuni a tutte le forze politiche. Scomparve la lotta per la sovranità, infatti nessun partito politico si ritiene detentore del potere supremo, o lotta per ottenerlo. A tal fine, la Costituzione deve svolgere il ruolo di garantire questo nuovo sistema sociale, e per garantire ciò, la Costituzione deve necessariamente essere superiore ai poteri che essa stessa disciplina. La superiorità della Costituzione deve inoltre essere a sua volta tutelata: le Costituzioni diventano infatti rigide, nel senso che per un’eventuale modifica è necessario un procedimento speciale aggravato.

Prime distinzioni di sintesi: costituzioni flessibili e rigide, costituzioni lunghe e brevi, formali e materiali

Le Costituzioni possono essere flessibili o rigide.

  • Sono flessibili quando possono essere modificate da una legge ordinaria.
  • Sono rigide quando al contrario non possono essere modificate da leggi ordinarie, ma prevedono un procedimento aggravato per la loro modifica.

Le Costituzioni possono poi essere brevi o lunghe:

  • Sono brevi quelle Costituzioni che presentano un numero limitato di articoli, come nel caso del modello dualistico. Infatti, qui alcuni gruppi sociali decidono di disciplinare solo alcuni rapporti di potere e alcuni diritti.
  • Sono lunghe quelle Costituzioni che presentano un numero elevato di articoli, come nel caso delle Costituzioni presenti nella società contemporanea. Queste nascono infatti da un accordo tra tutte le forze politiche e sociali, prevedendo un modello più vasto di organizzazione del potere e del sistema dei diritti. Le Costituzioni contemporanee inoltre, a differenza delle Costituzioni dualiste, non si limitano a disciplinare solo i rapporti di tipo verticale (cioè tra Stato e cittadino), ma anche i rapporti di tipo orizzontale (cioè tra cittadini).

La Costituzione può poi distinguersi in formale e materiale:

  • Quando si parla di Costituzione formale, si fa riferimento alla Costituzione scritta in tutti i suoi articoli.
  • Quando si parla di Costituzione materiale (o sostanziale), si fa riferimento alla concreta applicazione dei principi e dei valori previsti dal testo costituzionale, da parte delle forze politiche.

Alle origini della costituzione italiana

Lo statuto albertino e la sua evoluzione

La prima Costituzione italiana risale al 1848, quando a seguito dei moti rivoluzionari che sconvolsero l’intera Europa, Carlo Alberto di Savoia fu costretto a concedere una nota come carta costituzionale, lo Statuto Albertino, al Regno di Sardegna, poi estesa nel 1861 anche al Regno d’Italia. Anche se non fu applicata nel periodo fascista, tanto meno nel periodo di transizione tra la fine della seconda guerra mondiale e l’approvazione della Costituzione del 1948, lo Statuto Albertino ebbe vita lunga.

Lo Statuto Albertino era la tipica Costituzione concessa dal Sovrano, infatti non era frutto dell’esercizio di un potere costituente, ma al contrario frutto di un potere preesistente che faceva capo al Re. Questa era pertanto una Costituzione dualistica, flessibile e breve, e delineava un modello di monarchia costituzionale incentrato sui poteri del Sovrano, limitati in parte dal Parlamento.

Il Sovrano ai tempi dello Statuto Albertino esercitava la maggior parte dei poteri. Egli infatti:

  • Poteva nominare e revocare i ministri, i quali erano responsabili nei suoi confronti e non verso il Parlamento.
  • Poteva nominare i membri del Senato, infatti il Parlamento era si composto da due Camere, ma il Senato era formato da membri nominati a vita dal Sovrano.
  • Aveva un potere di veto sugli atti del Parlamento, infatti seppur il potere di fare le leggi competeva al Parlamento, le leggi non entravano in vigore senza la firma del Sovrano.
  • Inoltre convocava e scioglieva il Parlamento, il quale appariva dunque non come un organo rappresentativo della sovranità popolare, ma come un organo ausiliario del Sovrano.

Con gli anni le cose cominciarono tuttavia a cambiare, infatti lo Statuto Albertino, dalla classica monarchia costituzionale, si trasformò, senza alcuna modifica scritta, in una monarchia parlamentare.

I primi cambiamenti si ebbero col Governo: questi infatti, mentre prima doveva ottenere la fiducia del Re per portare avanti la sua politica, ben presto cercò di ottenere anche la fiducia del Parlamento (questi infatti presentava alle Camere un programma sul quale riceveva la fiducia). Dopo questo passaggio anche altri poteri del Sovrano furono limitati, infatti mentre prima aveva la facoltà di nominare i ministri, dopo l’instaurazione della fiducia tra Governo e Parlamento, il Re doveva scegliere i ministri tra persone che potevano anche avere la fiducia del Parlamento: di conseguenza anche il potere di revoca dei ministri cominciò ad affievolirsi.

La doppia fiducia da parte del Sovrano e del Parlamento ebbe l’effetto di rafforzare i poteri del Governo: il potere di scioglimento anticipato delle Camere divenne ben presto un potere governativo; questi infatti, quando le Camere erano contrarie ad approvare gli atti proposti, poteva minacciare lo scioglimento. Il Governo, inoltre, ottenne anche il potere sostanziale di nominare i membri del Senato: era il Governo infatti a proporre le nomine dei senatori al Re, il quale ultimo procedeva formalmente alla nomina.

Il periodo fascista

Lo Statuto Albertino fu travolto dall’avvento della dittatura fascista. Il regime fascista si instaurò a seguito di un colpo di Stato legittimato dal Sovrano. Con la marcia su Roma del 1922, infatti, il Re affidò a Mussolini l’incarico di formare un nuovo Governo. Tuttavia, questa nomina andava contro lo Statuto, in quanto in primo luogo il Sovrano si era rifiutato di firmare il decreto di stato di assedio proposto dal Governo, e in secondo luogo aveva nominato primo ministro il rappresentante di un partito di minoranza. Questa minoranza non durò però molto: infatti con la nomina di Mussolini furono eliminate le vecchie istituzioni della monarchia costituzionale. Con la c.d. legge Acerbo del 1924, la quale consentiva al partito che avesse ottenuto almeno il 25% dei voti di ottenere i 2/3 dei seggi della Camera, Mussolini riuscì ad ottenere una maggioranza stabile al Parlamento. Con la successiva legge del 1925 si stabilì:

  • Che il Primo Ministro era gerarchicamente superiore rispetto agli altri ministri.
  • Che il Parlamento non potesse più adottare mozioni di sfiducia contro il Governo.
  • E che nessun oggetto poteva essere messo all’ordine del giorno delle Camere senza il consenso del Capo del governo.

Con la legge del 1926 furono poi ampliati ulteriormente i poteri del Governo, il quale poteva emanare atti con forza di legge e regolamenti direttamente, cioè senza passare dal Parlamento; con tale legge furono inoltre eliminate le prerogative parlamentari, disponendosi inoltre la decadenza dei parlamentari che, a seguito del delitto Matteotti, si sono astenuti dai lavori delle Camere. L’autorità del Governo raggiunse poi il culmine con la costituzionalizzazione del “Gran Consiglio del fascismo”: attraverso questa costituzionalizzazione il massimo organo del partito diveniva anche il massimo organo dello Stato, dipendente direttamente dal Capo del Governo, il quale sceglieva i componenti, lo convocava e ne fissava l’ordine del giorno.

La fine del Governo fascista si ebbe nella notte del 1943, quando il Gran Consiglio del fascismo votò il c.d. ordine del Giorno Grandi, mediante il quale si sollevava Mussolini dall’incarico di Primo Ministro. Con tale atto si invitò, inoltre, il Re ad assumere i poteri che lo Statuto Albertino gli concedeva; il Re, riassunti i poteri, revocò Mussolini da Capo del Governo, ne ordinò l’arresto, e nominò al suo posto il Maresciallo Badoglio.

Il periodo transitorio

Dopo la caduta del fascismo, l’Italia si trovò con un ordinamento giuridico definibile come “transitorio”. Essa infatti si trovava spaccata in due: il Regno d’Italia al centro-sud, e la Repubblica sociale italiana di Salò al centro-nord. Il CLN (Comitato di liberazione nazionale), formato dai partiti antifascisti, pose sin da subito il problema della questione istituzionale, cioè il passaggio da una monarchia fortemente compromessa dal regime fascista, alla forma repubblicana. A tale proposito fu stipulata una tregua istituzionale, la quale sanciva dei punti precisi:

  • La rinuncia del Re a tutti i suoi poteri, che dovevano essere affidati al figlio Umberto I.
  • La convocazione di un’Assemblea Costituente, eletta a suffragio universale alla fine della guerra.
  • La sottoscrizione di una Costituzione.

La scelta istituzionale, cioè tra Monarchia e Repubblica, venne inizialmente affidata all’Assemblea costituente, tuttavia con successivo decreto del 1946 tale competenza venne attribuita alla volontà popolare attraverso un referendum. Il 2 Giugno del 1946, il popolo, per la prima volta sia uomini che donne, fu chiamato ad esprimere una doppia votazione: la prima riguardò il referendum istituzionale, con il quale furono espressi oltre 12.000.000 di voti per la Repubblica, contro quasi 11.000.000 espressi per la Monarchia; mentre con la seconda votazione si elesse l’Assemblea costituente.

L’Assemblea costituente

Quando l’Assemblea Costituente fu eletta, il sistema politico italiano era sostanzialmente bipolare, in quanto da un lato vi era la Democrazia Cristiana, dall’altro un blocco composto dal Partito Comunista e da quello Socialista. La Costituzione doveva quindi essere uno strumento di pacificazione sociale, la quale doveva prevedere una vasta struttura di diritti, garanzie per le minoranze, organi di garanzia, e la possibilità per lo Stato di intervenire per rimuovere le disuguaglianze sociali. Con il c.d. ordine del giorno Perassi si stabilì che la forma di Governo parlamentare sarebbe stata caratterizzata da un sistema a multipartitismo estremo e che il sistema elettorale sarebbe stato di tipo proporzionale. Inoltre, accanto alla forma di Governo parlamentare dovevano essere introdotte delle autonomie, quali le Regioni, e un organo di garanzia della Costituzione, la Corte costituzionale.

Il congelamento della Costituzione e il suo successivo disgelo

La Costituzione italiana entrò in vigore il 1° gennaio del 1948, tuttavia la prima legislatura non ebbe il fine di attuarla, quanto invece la volontà di non rendere applicabili alcune norme della costituzione (situazione che Calamandrei chiamò “ostruzionismo della maggioranza”). Molti dei nuovi istituti previsti dalla Costituzione necessitavano infatti di leggi ordinarie per essere completati e resi operativi: infatti sia la Corte costituziona...

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rock-mitic di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Pisaneschi Andrea.
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