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La costituzione

Diritti e doveri dei cittadini

Dall'articolo 1 al 54: diritti e doveri dei cittadini

Organi e organizzazione dello Stato

Dall'articolo 55 alla fine: organi e organizzazione dello Stato

Il parlamento

Il Parlamento è un organo costituzionale complesso, in quanto costituito da due Camere:

Camera dei deputati

  • 630 membri
  • Per eleggere 18 anni e per essere eletti 25
  • Sede a Montecitorio; durata di 5 anni
  • (Laura Boldrini: presidente della Camera dei deputati)
  • (I deputati devono affermare più gli interessi nazionali)

Senato della Repubblica

  • 135 membri eletti + i senatori a vita (che sono tutti gli ex Presidenti della Repubblica + 5 nominati dal Presidente della Repubblica per gli alti meriti riportati allo stato)
  • Per eleggere 25 anni e per essere eletti 40
  • Sede a Palazzo Madama; durata di 5 anni
  • (Pietro Grasso: presidente della Camera del Senato)
  • (I senatori devono controllare ed affermare gli interessi delle regioni)

Bicameralismo perfetto: hanno uguale importanza, lavorano separatamente e ciascuno elegge un presidente e un ufficio di presidenza. Le riunioni che si svolgono devono essere pubbliche.

Il Parlamento è inoltre un organo rappresentativo, perché rappresenta e rispecchia la volontà del popolo ed è titolare della funzione legislativa, cioè del potere di esprimere la volontà politica del Paese trasformandola in norme giuridiche = (potere di fare le leggi). Ogni parlamentare ha diritto a un'indennità per il servizio che svolge.

Garanzie per i parlamentari

  • Non hanno vincolo di mandato: possono anche uscire dalla forza politica in cui sono inseriti e cambiare schieramento.
  • Insindacabilità: il parlamentare non può essere perseguito per le sue opinioni e per i voti espressi nell'esercizio del suo mandato.
  • Inviolabilità: non può essere arrestato o sottoposto a processo senza l'adesione della camera di appartenenza, né lui né il luogo in cui vive possono essere sottoposti a perquisizione.

Oggi un parlamentare può essere arrestato se colto in flagranza di reato e può essere incarcerato se vi è una sentenza definitiva. L'autorizzazione al processo viene votata segretamente.

Iter legislativo

L'iter legislativo sta ad indicare il percorso che deve fare una legge. Può essere ordinario o abbreviato.

Iter ordinario

  • Proposta: È necessario che venga presentata una proposta redatta in articoli. La proposta può essere presentata dai Parlamentari stessi, dal governo (disegno di legge), dai cittadini raccogliendo 50.000 firme, dai consigli regionali e dal CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro). Ciascuno dei soggetti che gode dell'iniziativa legislativa ha anche il potere di ritirare il progetto, prima però che lo stesso sia stato approvato da almeno una Camera. In caso di ritiro, ciascun membro del Parlamento può sempre far proprio il progetto ritirato e ripresentarlo; in tal caso, però, si deve iniziare una nuova procedura. Al termine di ciascuna legislatura tutti i progetti di legge ancora pendenti presso le Camere (qualunque sia lo stadio raggiunto dall'iter legislativo) decadono automaticamente. Essi, però qualora risultino già approvati da almeno una Camera e vengano ripresentati entro i primi sei mesi della nuova legislatura, beneficiano di un procedimento accelerato.
  • Fase istruttoria: È condotta dalle commissioni legislative in sede referente. Le commissioni sono dei gruppi di persone, normalmente esperte di una materia, incaricati di tutti i progetti che riguardano quell'argomento. Sono organi obbligatori, permanenti anche se a volte possono essere anche provvisorie. Durante la fase istruttoria hanno il compito di leggere la proposta, di analizzarla, se necessario di modificarla o nel caso ci fossero più proposte di metterle insieme. Solo dopo verrà mandata in Parlamento.
  • Approvazione: Avviene direttamente in Parlamento. La discussione e votazione dei singoli articoli avviene prima in una camera poi nell'altra, e vi è la possibilità di elencare degli emendamenti fino ad arrivare all'approvazione di un testo finale, (che deve essere votato con scrutinio palese) da parte di entrambe le Camere. Qualora il progetto di legge fosse stato respinto dalla prima Camera a cui è presentato, esso non viene trasmesso all'altra Camera. Una modalità di ostruzionismo può avvenire col presentare tanti emendamenti oppure non presentandosi al momento del voto.
  • Promulgazione: Al Presidente della Repubblica spetta un controllo di legittimità costituzionale formale: riguardo alla correttezza della procedura adottata per la formazione di una legge e un controllo sostanziale (preventivo): riguardo alla costituzionalità della legge. Se la legge va bene viene promulgata. Se la legge presenta elementi di incostituzionalità viene rinviata alle Camere per una nuova discussione e una nuova approvazione. Se la legge viene approvata nuovamente alle Camere senza tenere conto del controllo del Presidente della Repubblica, costui è costretto a promulgarla senza poter dire nulla. Se viene invece modificata dalle Camere, il Presidente potrebbe nuovamente trovare altri elementi di incostituzionalità.
  • Pubblicazione ed entrata in vigore: La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è l'atto con cui la legge viene portata ufficialmente a conoscenza dei suoi destinatari. La legge entra in vigore dopo il periodo della vacatio legis che è di 15 giorni dalla data di pubblicazione.

Iter abbreviato

L'iter abbreviato salta la fase dell'approvazione articolo per articolo alle Camere che invece viene fatta in Commissione, in modo tale che solo l'approvazione del testo completo avvenga in Parlamento oppure che l'intera approvazione venga fatta in Commissione (in sede deliberante) senza dover passare dopo alle Camere.

Procedimento di revisione costituzionale

Si tratta di un iter aggravato è un iter più lungo. Le Camere sono chiamate a discutere sulla base di una proposta di modifica, accantonata per un minimo di 3 mesi la discussione verrà riaperta per essere approvata (è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti della Camera = 50%+1).

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bertinosonia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Algostino Alessandra.
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