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STABILITO DALLO STATUTO;
4) DELIBERA SULLA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI;
5) DELIBERA SUGLI ALTRI OGGETTI ATTRIBUITI DALLA LEGGE ALLA COMPETENZA
DELL'ASSEMBLEA, NONCHÉ SULLE AUTORIZZAZIONI EVENTUALMENTE RICHIESTE
DALLO STATUTO PER IL COMPIMENTO DI ATTI DEGLI AMMINISTRATORI, FERMA IN
OGNI CASO LA RESPONSABILITÀ DI QUESTI PER GLI ATTI COMPIUTI;
6) APPROVA L'EVENTUALE REGOLAMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI.)
Notiamo che il legislatore tende a permettere una gestione snella della spa affinchè la
stessa ottenga dei risultati che a volte il singolo socio, specie in passato bloccava,
perché molti diritti che oggi sono stati soppressi in precedenza riconosciuti al singolo
socio rappresentavano uno strumento ostruzionistico nei confronti della società. In
passato, infatti, ogni socio poteva impugnare le delibere annullabili, viziate
soprattutto sotto il profilo dei vizi del procedimento, quindi di secondo ordine. Oggi
non è più così: l’impugnativa delle delibere assembleari per richiederne
l’annullabilità specialmente quelle di approvazione del bilancio ha inaugurato una
stagione di blocco di una determinata società. La stessa fiat negli anni ’60 subiva
pressoché quotidianamente all’indomani dell’approvazione del bilancio, una serie di
impugnative da parte di piccoli soci che tentavano di spuntare un prezzo maggiore
per la vendita delle singole azioni.
Il compenso è un’attività organizzativa, così come nomino gli amministratori e i
sindaci, i soci ne determinano il compenso. Se parliamo di compenso dobbiamo
considerare l’art. 2389, sui compensi degli amministratori. Leggendolo ci possiamo
rendere conto che la competenza assembleare è minima. Le crisi che hanno subito la
Parmalat, la Cirio sono dipese oltre che da una gestione dissennata, da informazioni
false, reati anche dal fatto che venivano riconosciuti compensi spropositati a favore
dei membri degli organi di gestione, nella misura in cui non erano ragionevoli
rispetto all’andamento della società, che rispetto a quello da cui risultava da quel
bilancio era un andamento in perdite negative.
2389: Compensi degli amministratori:[1] I COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO ESECUTIVO
SONO STABILITI ALL'ATTO DELLA NOMINA O DALL'ASSEMBLEA.[2] ESSI
POSSONO ESSERE COSTITUITI IN TUTTO O IN PARTE DA PARTECIPAZIONI
AGLI UTILI O DALL'ATTRIBUZIONE DEL DIRITTO DI SOTTOSCRIVERE A
PREZZO PREDETERMINATO AZIONI DI FUTURA EMISSIONE. [3] LA
RIMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI INVESTITI DI PARTICOLARI
CARICHE IN CONFORMITÀ DELLO STATUTO È STABILITA DAL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SENTITO IL PARERE DEL COLLEGIO
SINDACALE. SE LO STATUTO LO PREVEDE, L'ASSEMBLEA PUÒ
DETERMINARE UN IMPORTO COMPLESSIVO PER LA REMUNERAZIONE
DI TUTTI GLI AMMINISTRATORI, INCLUSI QUELLI INVESTITI DI
PARTICOLARI CARICHE.
Il primo comma è sostanzialmente ripetitivo dell’art 2364: la competenza è
dell’assemblea, se è all’interno dell’atto costitutivo, comunque è una scelta dei soci
perché l’atto costitutivo comunque viene sottoscritto dai soci.
Al secondo comma facciamo un passo avanti: si tratta delle cosiddette stock options.
Questo compenso si è ritenuto opportuno parametrarlo all’andamento della società,
cioè se la società consegue utili, l’amministratore otterrà maggiori compensi, oppure
gli si può riconoscere invece di percepire un compenso il fatto che l’amministratore
possa ottenere delle opzioni su azioni di futura emissione ad un prezzo
predeterminato, cioè diventa socio della società in futuro ad un prezzo che già viene
stabilito. La società non paga il compenso però quell’amministratore per volontà
comune diventerà socio della società e potrà avere in futuro un potere anche
organizzativo.
Dobbiamo però considerare anche il terzo comma: l’assemblea di regola non decide
sul compenso degli amministratori delegati, dei presidenti del consiglio di
amministrazione, cioè degli amministratori che hanno particolari cariche all’interno
del consiglio di amministrazione: è competente infatti lo stesso consiglio di
amministrazione e, se lo statuto lo prevede, l’assemblea. In realtà la norma è stata
pure modificata con la riforma delle società di capitali, ma in meglio per ciò che
concerne il compenso degli amministratori, stranamente in tempo di crisi la
normativa è favorevole al compenso degli amministratori, che si vedono attribuire un
compenso base dall’assemblea, perché poniamo che lo statuto nulla preveda
(ragioniamo in termini di regole): l’assemblea prevede un compenso minimo,cosa che
di solito avviene anche nelle grosse società, il mero consigliere di amministrazione
che non ha organi gestori (di solito si tratta di professionisti, perché assumere
particolari incarichi in spa è incompatibile con l’attività libero professionale, quindi
di solito vi sono dei professionisti nei consigli di amministrazione ma non hanno
particolari incarichi, servono per dare dei consigli anche di gestione, per aiutare la
gestione, ma non sono in prima istanza coloro che agiscono; a queste persone viene
riconosciuto un gettone di presenza soprattutto per riconoscerli un qualche onorario
per l’attività svolta, ma si tratta di importi di solito molto bassi. L’assemblea deve
scegliere in merito a questo gettone di presenza, poi il consiglio di amministrazione
decide quali sono i compensi da riconoscere agli amministratori cui è riconosciuti il
potere di gestione, cioè particolari incarichi, il grosso amministratore. La scelta sui
compensi è interna non involge i soci e viene assunta di regola dal consiglio di
amministrazione.) Anche questa scelta di organizzazione è degradata al potere degli
amministratori. Questa norma potrebbe essere usata in maniera illegittima da parte di
amministratori che intendono ottenere particolari compensi ingiustificati. Ci sono gli
strumenti per controbattere a queste operazioni illecite. Bisognerà provare in un
giudizio che quegli amministratori hanno votato un compenso spropositato per alcuni
amministratori delegati senza giustificazione in relazione all’andamento della società,
in questo caso hanno provocato un danno alla società e saranno perseguiti con
un’azione civile di responsabilità.
Le scelte di competenza dell’assemblea vanno assunte mediante un procedimento
assembleare o deliberativo: i soci assumono una scelta di organizzazione nelle
materie che sono di loro competenza all’esito di questo procedimento. Si tratta di una
scelta dei soci in assemblea che è un organo composto dagli stessi soci. Il
procedimento assembleare è un procedimento che richiama il procedimento
deliberativo e si tratta del procedimento all’esito del quale i soci assumono una scelta
organizzativa.
La deliberazione assembleare è il procedimento tramite il quale i soci assumono una
scelta organizzativa, allora la natura giuridica è quella di procedimento da un lato,
dall’altro è una natura volontaristica, cioè in termini di effetti rappresenta
l’espressione della volontà dei soci. Quindi vi sono due anime, una che è quella della
espressione della volontà, l’altra che è del procedimento della fattispecie a
formazione complessa. La deliberazione assembleare, dunque, sotto il profilo del
diritto, è un atto unilaterale, collegiale, a formazione progressiva. Cioè più soci si
riuniscono e assumono una scelta all’esito di un procedimento. La scelta esprime
un’unica volontà, che è la volontà della società. Vi è un profilo volontaristico e uno
procedimentale che rientrano entrambi nell’ottica dell’atto unilaterale plurisoggettivo
(collettivo) a formazione progressiva. Cioè l’espressione della volontà sarà ascrivibile
alla società solo e soltanto una volta che si sia compiuto legittimamente il
procedimento assembleare. Questo permette da un lato che vi sia un modello per
assumere scelte in tema di organizzazione in maniera celere, e dall’altro che tutti i
soggetti coinvolti nell’assunzione della scelta siano adeguatamente informati in
ordine alle scelte da assumere. Quindi che si realizzi un profilo di informazione ed
anche di controllo a favore di tutti i soci. La deliberazione assembleare si realizza
solo all’esito del procedimento. Il procedimento consta di una serie di fai. La prima
fase è quella della convocazione dell’assemblea, poi vi sarà la fase della riunione e
della discussione, poi vi sarà la fase della votazione sugli argomenti all’ordine del
giorno, poi vi sarà il momento della proclamazione dei risultati da parte del
presidente dell’assemblea ed infine il momento della verbalizzazione della delibera
assembleare. L’organo deputato a convocare l’assemblea di una società per azioni è il
consiglio di amministrazione (gli amministratori). Gli amministratori convocano i
soci per decidere in materie di scelte organizzative. L’impulso a decidere proviene
dall’organo di gestione, perché l’organo di gestione si rende conto della situazione
della società. La convocazione consiste in un avviso da parte degli amministratori
(concretamente il presidente del consiglio di amministrazione) , in questo avviso di
convocazione deve essere indicato il luogo, l’ora e gli argomenti all’ordine del
giorno. Questa convocazione può essere effettuata solo e soltanto dagli
amministratori, a meno che la legge non preveda altri soggetti legittimati a convocare
l’assemblea. In alcuni casi, qualora sia obbligatoria la convocazione e gli
amministratori non vi provvedano sarà competente il collegio sindacale. È importante
che venga indicato l’argomento all’ordine del giorno, cioè le materie sulle quali
decidere. Attraverso l’argomento all’ordine del giorno c’è già il luogo, l’ora durante
la quale sarà convocata l’assemblea, già esprimono quindi un profilo informativo.
Cioè i soci sanno bene che durante l’assemblea si discuterà di quegli argomenti,
quindi c’è già un primo profilo di informazione a favore dei soci. Durante
l’assemblea in cui hanno la facoltà di partecipare tutti i soci convocati, e a cui
dovranno partecipare anche i membri del collegio sindacale, tutti i protagonisti della
società di azioni vi partecipano. È un