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STABILITO DALLO STATUTO;

4) DELIBERA SULLA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI;

5) DELIBERA SUGLI ALTRI OGGETTI ATTRIBUITI DALLA LEGGE ALLA COMPETENZA

DELL'ASSEMBLEA, NONCHÉ SULLE AUTORIZZAZIONI EVENTUALMENTE RICHIESTE

DALLO STATUTO PER IL COMPIMENTO DI ATTI DEGLI AMMINISTRATORI, FERMA IN

OGNI CASO LA RESPONSABILITÀ DI QUESTI PER GLI ATTI COMPIUTI;

6) APPROVA L'EVENTUALE REGOLAMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI.)

Notiamo che il legislatore tende a permettere una gestione snella della spa affinchè la

stessa ottenga dei risultati che a volte il singolo socio, specie in passato bloccava,

perché molti diritti che oggi sono stati soppressi in precedenza riconosciuti al singolo

socio rappresentavano uno strumento ostruzionistico nei confronti della società. In

passato, infatti, ogni socio poteva impugnare le delibere annullabili, viziate

soprattutto sotto il profilo dei vizi del procedimento, quindi di secondo ordine. Oggi

non è più così: l’impugnativa delle delibere assembleari per richiederne

l’annullabilità specialmente quelle di approvazione del bilancio ha inaugurato una

stagione di blocco di una determinata società. La stessa fiat negli anni ’60 subiva

pressoché quotidianamente all’indomani dell’approvazione del bilancio, una serie di

impugnative da parte di piccoli soci che tentavano di spuntare un prezzo maggiore

per la vendita delle singole azioni.

Il compenso è un’attività organizzativa, così come nomino gli amministratori e i

sindaci, i soci ne determinano il compenso. Se parliamo di compenso dobbiamo

considerare l’art. 2389, sui compensi degli amministratori. Leggendolo ci possiamo

rendere conto che la competenza assembleare è minima. Le crisi che hanno subito la

Parmalat, la Cirio sono dipese oltre che da una gestione dissennata, da informazioni

false, reati anche dal fatto che venivano riconosciuti compensi spropositati a favore

dei membri degli organi di gestione, nella misura in cui non erano ragionevoli

rispetto all’andamento della società, che rispetto a quello da cui risultava da quel

bilancio era un andamento in perdite negative.

2389: Compensi degli amministratori:[1] I COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO ESECUTIVO

SONO STABILITI ALL'ATTO DELLA NOMINA O DALL'ASSEMBLEA.[2] ESSI

POSSONO ESSERE COSTITUITI IN TUTTO O IN PARTE DA PARTECIPAZIONI

AGLI UTILI O DALL'ATTRIBUZIONE DEL DIRITTO DI SOTTOSCRIVERE A

PREZZO PREDETERMINATO AZIONI DI FUTURA EMISSIONE. [3] LA

RIMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI INVESTITI DI PARTICOLARI

CARICHE IN CONFORMITÀ DELLO STATUTO È STABILITA DAL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SENTITO IL PARERE DEL COLLEGIO

SINDACALE. SE LO STATUTO LO PREVEDE, L'ASSEMBLEA PUÒ

DETERMINARE UN IMPORTO COMPLESSIVO PER LA REMUNERAZIONE

DI TUTTI GLI AMMINISTRATORI, INCLUSI QUELLI INVESTITI DI

PARTICOLARI CARICHE.

Il primo comma è sostanzialmente ripetitivo dell’art 2364: la competenza è

dell’assemblea, se è all’interno dell’atto costitutivo, comunque è una scelta dei soci

perché l’atto costitutivo comunque viene sottoscritto dai soci.

Al secondo comma facciamo un passo avanti: si tratta delle cosiddette stock options.

Questo compenso si è ritenuto opportuno parametrarlo all’andamento della società,

cioè se la società consegue utili, l’amministratore otterrà maggiori compensi, oppure

gli si può riconoscere invece di percepire un compenso il fatto che l’amministratore

possa ottenere delle opzioni su azioni di futura emissione ad un prezzo

predeterminato, cioè diventa socio della società in futuro ad un prezzo che già viene

stabilito. La società non paga il compenso però quell’amministratore per volontà

comune diventerà socio della società e potrà avere in futuro un potere anche

organizzativo.

Dobbiamo però considerare anche il terzo comma: l’assemblea di regola non decide

sul compenso degli amministratori delegati, dei presidenti del consiglio di

amministrazione, cioè degli amministratori che hanno particolari cariche all’interno

del consiglio di amministrazione: è competente infatti lo stesso consiglio di

amministrazione e, se lo statuto lo prevede, l’assemblea. In realtà la norma è stata

pure modificata con la riforma delle società di capitali, ma in meglio per ciò che

concerne il compenso degli amministratori, stranamente in tempo di crisi la

normativa è favorevole al compenso degli amministratori, che si vedono attribuire un

compenso base dall’assemblea, perché poniamo che lo statuto nulla preveda

(ragioniamo in termini di regole): l’assemblea prevede un compenso minimo,cosa che

di solito avviene anche nelle grosse società, il mero consigliere di amministrazione

che non ha organi gestori (di solito si tratta di professionisti, perché assumere

particolari incarichi in spa è incompatibile con l’attività libero professionale, quindi

di solito vi sono dei professionisti nei consigli di amministrazione ma non hanno

particolari incarichi, servono per dare dei consigli anche di gestione, per aiutare la

gestione, ma non sono in prima istanza coloro che agiscono; a queste persone viene

riconosciuto un gettone di presenza soprattutto per riconoscerli un qualche onorario

per l’attività svolta, ma si tratta di importi di solito molto bassi. L’assemblea deve

scegliere in merito a questo gettone di presenza, poi il consiglio di amministrazione

decide quali sono i compensi da riconoscere agli amministratori cui è riconosciuti il

potere di gestione, cioè particolari incarichi, il grosso amministratore. La scelta sui

compensi è interna non involge i soci e viene assunta di regola dal consiglio di

amministrazione.) Anche questa scelta di organizzazione è degradata al potere degli

amministratori. Questa norma potrebbe essere usata in maniera illegittima da parte di

amministratori che intendono ottenere particolari compensi ingiustificati. Ci sono gli

strumenti per controbattere a queste operazioni illecite. Bisognerà provare in un

giudizio che quegli amministratori hanno votato un compenso spropositato per alcuni

amministratori delegati senza giustificazione in relazione all’andamento della società,

in questo caso hanno provocato un danno alla società e saranno perseguiti con

un’azione civile di responsabilità.

Le scelte di competenza dell’assemblea vanno assunte mediante un procedimento

assembleare o deliberativo: i soci assumono una scelta di organizzazione nelle

materie che sono di loro competenza all’esito di questo procedimento. Si tratta di una

scelta dei soci in assemblea che è un organo composto dagli stessi soci. Il

procedimento assembleare è un procedimento che richiama il procedimento

deliberativo e si tratta del procedimento all’esito del quale i soci assumono una scelta

organizzativa.

La deliberazione assembleare è il procedimento tramite il quale i soci assumono una

scelta organizzativa, allora la natura giuridica è quella di procedimento da un lato,

dall’altro è una natura volontaristica, cioè in termini di effetti rappresenta

l’espressione della volontà dei soci. Quindi vi sono due anime, una che è quella della

espressione della volontà, l’altra che è del procedimento della fattispecie a

formazione complessa. La deliberazione assembleare, dunque, sotto il profilo del

diritto, è un atto unilaterale, collegiale, a formazione progressiva. Cioè più soci si

riuniscono e assumono una scelta all’esito di un procedimento. La scelta esprime

un’unica volontà, che è la volontà della società. Vi è un profilo volontaristico e uno

procedimentale che rientrano entrambi nell’ottica dell’atto unilaterale plurisoggettivo

(collettivo) a formazione progressiva. Cioè l’espressione della volontà sarà ascrivibile

alla società solo e soltanto una volta che si sia compiuto legittimamente il

procedimento assembleare. Questo permette da un lato che vi sia un modello per

assumere scelte in tema di organizzazione in maniera celere, e dall’altro che tutti i

soggetti coinvolti nell’assunzione della scelta siano adeguatamente informati in

ordine alle scelte da assumere. Quindi che si realizzi un profilo di informazione ed

anche di controllo a favore di tutti i soci. La deliberazione assembleare si realizza

solo all’esito del procedimento. Il procedimento consta di una serie di fai. La prima

fase è quella della convocazione dell’assemblea, poi vi sarà la fase della riunione e

della discussione, poi vi sarà la fase della votazione sugli argomenti all’ordine del

giorno, poi vi sarà il momento della proclamazione dei risultati da parte del

presidente dell’assemblea ed infine il momento della verbalizzazione della delibera

assembleare. L’organo deputato a convocare l’assemblea di una società per azioni è il

consiglio di amministrazione (gli amministratori). Gli amministratori convocano i

soci per decidere in materie di scelte organizzative. L’impulso a decidere proviene

dall’organo di gestione, perché l’organo di gestione si rende conto della situazione

della società. La convocazione consiste in un avviso da parte degli amministratori

(concretamente il presidente del consiglio di amministrazione) , in questo avviso di

convocazione deve essere indicato il luogo, l’ora e gli argomenti all’ordine del

giorno. Questa convocazione può essere effettuata solo e soltanto dagli

amministratori, a meno che la legge non preveda altri soggetti legittimati a convocare

l’assemblea. In alcuni casi, qualora sia obbligatoria la convocazione e gli

amministratori non vi provvedano sarà competente il collegio sindacale. È importante

che venga indicato l’argomento all’ordine del giorno, cioè le materie sulle quali

decidere. Attraverso l’argomento all’ordine del giorno c’è già il luogo, l’ora durante

la quale sarà convocata l’assemblea, già esprimono quindi un profilo informativo.

Cioè i soci sanno bene che durante l’assemblea si discuterà di quegli argomenti,

quindi c’è già un primo profilo di informazione a favore dei soci. Durante

l’assemblea in cui hanno la facoltà di partecipare tutti i soci convocati, e a cui

dovranno partecipare anche i membri del collegio sindacale, tutti i protagonisti della

società di azioni vi partecipano. È un

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A.A. 2012-2013
18 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeria&giusy di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Sabatelli Emma.