Diritto commerciale - Risposte e domande
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dalla Spa. Inoltre il permanere di tale situazione per sei mesi era una causa di scioglimento della società stessa (ex art.
2272 c.c. pre-riforma).
Il legislatore della riforma ha ritenuto di dare la possibilità di costituire una spa con un unico socio, ma nel fare ciò ha
predisposto le opportune garanzie a vantaggio dei terzi. Infatti a ben vedere l'esercizio di un'attività per mezzo del
modello Spa unipersonale produce una deroga alla normale regola dell'art 2740 c.c. "Il debitore risponde
che può portare ad un ingiusta limitazione
dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri",
di responsabilità del soggetto socio nei confronti dei terzi (una sorta di "velo giuridico" che copra le attività dell'unico
socio e lo metta al riparo da eventuali rischi). Stessa tutela potrebbe essere ottenuta tramite uno o più soci
prestanome che non effettuano alcun conferimento nel capitale sociale e si limitano a effettuare una girata alla
società delle somme ricevute dal fondatore.
Tale deroga deriva dalla natura di persona giuridica delle società, distinta dalla persona fisica dei soci, a i fini delle
obbligazioni contratte e di tutti gli effetti giuridici. La distinzione tutela l'imprenditore, permettendo di porre un limite
al rischio di impresa che si vuole perseguire, pari al solo capitale conferito.
Garanzie [modifica]
Queste le principali garanzie predisposte dal legislatore:
Nel periodo antecedente all'iscrizione il socio unico è responsabile per gli atti compiuti in nome della società
• con presunzione assoluta (Art 2331, 2° comma c.c.).
Il socio unico è tenuto a versare effettivamente il 100% del capitale sociale indicato nell'atto costitutivo fin
• dal momento della costituzione(Art. 2342 2° comma c.c.).
pubblicità
Obbligo di dell'unipersonalità: gli amministratori della società sono tenuti a dare pubblicità
• dell'unipersonalità nel registro delle imprese. La non osservanza di questo principio viene pesantemente
sanzionata mediante la perdita del beneficio della responsabilità limitata, secondo quanto affermato all'art.
2325, 2° comma c.c.(in pratica vale quanto detto circa la disciplina pre-riforma).
Problematiche [modifica]
Il modello di Spa unipersonale solleva alcune problematiche di disciplina attinenti alla vita della società, in particolare
su questi punti:
Assemblea: vi è l'obbligo di costituire un'assemblea? La risposta parrebbe positiva in quanto l'assemblea è un
• organo essenziale.
Conflitto di interessi: si applica la normativa? Anche qua la risposta parrebbe positiva in quanto la normativa
• è stata dettata a tutela dei terzi e costituirebbe un argine all'utilizzo della società per scopi diversi
dall'oggetto sociale.
25-RAPPRESENTANZA DA UN PUNTO DI VISTA CIVILISTICO E RAPPRESENTANZA
COMMERCIALE:chi sono gli institori e la procura institoria:
Ausiliari dell’imprenditore commerciale e rappresentanza.
L’imprenditore può avvalersi della collaborazione di altri soggetti. La collaborazione può riguardare anche la
conclusione di affari con terzi in nome e o per conto dell’imprenditore con un agire in rappresentanza
dell’imprenditore con specifica dichiarazione di volontà di quest’ultimo attraverso la procura. Il terzo che
decide di contrattare con chi dichiara di agire in veste di rappresentante è tenuto perciò ad accertare
l’esistenza della procura (il contratto concluso dal falsus procurator è infatti improduttivo di effetti ed il terzo
non potrà vantare alcun diritto nei confronti del preteso rappresentato).
Articolo 1398
Rappresentanza senza potere.
Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà
conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per aver confidato senza sua colpa
nella validità del contratto.
Queste regole cedono invece il passo ad altre, parzialmente diverse, quando si è in presenza di determinate
figure tipiche di ausiliari interni che sono destinati ad entrare stabilmente in contatto con i terzi ed a
concludere affari per l’imprenditore. Distinguiamo:
[modifica] L’institore.
Colui che è preposto, dal titolare, all’esercizio dell’impresa di una sede secondaria o di un ramo particolare
della stessa. È nel linguaggio comune, il direttore generale dell’impresa o di una filiale o di un settore
produttivo. La carica comporta innanzitutto che l’institore è tenuto all’adempimento degli obblighi di
iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili dell’impresa (o della sede cui è
preposto). In caso di fallimento dell’imprenditore troveranno applicazione nei confronti dell’institore le
sanzioni penali a carico del fallito, fermo restando che solo l’imprenditore potrà essere dichiarato fallito e
solo l’imprenditore sarà esposto agli effetti personali e patrimoniali del fallimento.
L’institore può compiere in nome dell’imprenditore tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa
(rappresentanza sostanziale) ma non è legittimato a compiere atti che esorbitano dalla gestione dell’impresa.
I poteri rappresentativi dell’institore possono essere ampliati o limitati dall’imprenditore. Le limitazioni
saranno però opponibili ai terzi solo se la procura originaria o il successivo atto di limitazione siano stati
pubblicati nel registro delle imprese.
L’institore deve rendere palese al terzo con cui contratta tale veste, affinché l’atto compiuto e i relativi effetti
ricadano direttamente sul rappresentato; e deve renderla palese spendendo il nome del rappresentato (il
rappresentante che non osservi tale regola obbliga solo se stesso ed il terzo non si può rivolgere al
rappresentato).
[modifica] I procuratori.
Coloro che in base ad un rapporto continuativo abbiano il potere di compiere per l’imprenditore gli atti
pertinenti all’esercizio dell’impresa , pur non essendo preposti ad esso. Il loro potere decisionale è
circoscritto ad un determinato settore operativo (ad esempio il direttore del Personale, del Settore acquisti
ecc).
Il procuratore non ha la rappresentanza processuale, non è soggetto agli obblighi di iscrizione nel registro
delle imprese e l’imprenditore non risponde per gli atti, pur pertinenti all’impresa, compiuti da un
procuratore senza spendita del nome dell’imprenditore stesso.
[modifica] I commessi.
Ai commessi sono affidate mansioni esecutive e materiali; a loro è riconosciuto potere di rappresentanza
dell’imprenditore anche in mancanza di specifico atto di conferimento è però un potere più limitato rispetto a
quello degli institori e dei procuratori. A tutti i commessi è riconosciuta la legittimazione a ricevere per conto
dell’imprenditore le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione dei contratti ed i reclami relativi alle
inadempienze contrattuali. L’imprenditore può limitare o ampliare i poteri. Non è tuttavia previsto un
sistema di pubblicità legale perciò le limitazioni saranno opponibili ai terzi solo se portate a conoscenza degli
stessi con mezzi idonei.
26-AMMINISTRAZIONE SRL E PERCHE’ NON SI ADOTTA IL SISTEMA MONISTICO E
DUALISTICO:
ART.2475
Metodo collegiale: amministrazione affidata a più persone. Met.col.: presenza ad una riunione.
Metodo disgiuntivo: permette ad AC di abbandonare il sistema consiliare e optare per l’amministrazione disgiuntiva o
congiuntiva. Ciascun amministratore può liberamente compiere atti di gestione. Fermo restando il diritto degli altri ad
opporsi prima che l’atto sia compiuto.
Metodo congiuntivo: è necessario il consenso di tutti gli amministratori per il compimento dell’atto di gestione,salvo
ci sia urgenza per evitare il danno.
Non si può adottare il sistema dualistico perché nelle SRL l’approvazione del bilancio e le decisioni che incidono sul
diritto dei soci sono riservate inderogabilmente alle loro decisioni (competenza inderogabile dei soci).
Quindi non affidate al Consiglio di Sorveglianza o Amministrazione.
Non si può adottare il modello monistico se sono superate le soglie che rendono obbligatorio il collegio sindacale.
Altrimenti ciò è possibile.
Derogabili da parte dell’atto costitutivo sono anche le modalità di funzionamento dell’organo amministrativo
pluripersonale.
AC può anche affidare a terzi (ARBITRO ECONOMICO) la risoluzione di contrasti su decisioni gestionali della società
27-MARCHIO:DIFFERENZA TRA CESSIONE E LICENZA:
Il marchio è liberamente trasferibile a terzi. Può essere oggetto di vera e propria CESSIONE e anche della c.d. LICENZA
DI MARCHIO che attribuisce al licenziatario il diritto di utilizzarlo, in genere per un determinato periodo di tempo.
E’ stato rimosso il vincolo tra cessione dell’azienda e cessione del marchio.
Recenti riforme hanno poi ampliato la flessibilità di utilizzazione della LICENZA di marchio; oggi essa forma il nucleo
centrale a taluni contratti come il FRANCHISING e il MERCHANDISING.
La licenza può essere parziale o totale a seconda che concerna l’uso del marchio per tutti i prodotti o solo per una loro
parte.
Può essere esclusiva o non esclusiva, a seconda che il titolare si riservi la continuazione dell’uso e/o che il licenziatario
sia unico o no.
29-PROCEDIMENTI DI CONVERSIONE DELLE OBBLIGAZIONI IN AZIONI:
ART.2420bis:
L’assemblea straordinaria può deliberare l’emissione di OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI in AZIONI, determinano il
rapporto di cambio e il periodo e le modalità di conversione.
La deliberazione non può essere adottata se il capitale se il capitale sociale non sia stato interamente versato.
Contestualmente la società deve deliberare l’aumento di capitale sociale per un ammontare delle azioni da attribuire
in conversione.
Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all’emissione delle azioni spettanti agli
obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente.
Entro il mese successivo gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese
un’attestazione dell’aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse.
31-AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE NELLA SPA E QUANTI SONO I TIPI DI
AUMENTO (sono 2)
Si parla di aumento GRATUITO e aumento a PAGAMENTO. ART.2441-2442
L'aumento del capitale sociale, ovviamente, in ogni caso comporta un incremento della voce
prevalente del capitale sociale, quindi si modifica l'atto costitutivo perché il capitale sociale si porta
da una certa cifra più bassa ad una più alta; questo è il concetto di base nell'aumento di capitale
sociale, però esistono varie forme di aumento di capitale sociale perché un aumento del capitale
sociale può essere fatto per finalità molto diverse fra di loro, ed in particolare la legge distingue 2
forme di aumento: l'aumento gratuito e l'aumento a pagamento. L'aumento gratuito è anche detto
aumento nominale, mentre quello a pagamento è anche detto aumento reale perché bisogna
distinguere le ipotesi in cui l'aumento del capitale comporta anche un aumento del patrimonio e
allora in questo caso si dice che l'aumento è reale oppure quando un aumento del capitale non
comporta anche un incremento del patrimonio e allora è semplicemente nominale. L'aumento
gratuito meramente nominale (crea meno problemi). L'art. 2442 questa norma qualifica l'aumento
gratuito come Passaggio di riserve a capitale, già dalla rubrica dell'articolo si capisce che si tratta di
un'operazione meramente contabile con la quale la società imputa a capitale le riserve e gli altri fondi
disponibili iscritti in bilancio (L'assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e
gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.)
32-IMPRESA FAMILIARE, PICCOLO IMPRENDITORE ED ELEMENTI PER AVERSI
PICCOLA IMPRESA
IMPRESA FAMILIARE già fatta.
PICCOLO IMPRENDITORE: ART.2083:
i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività
professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
All’imprenditore piccolo non si applica, a prescindere dall’attività svolta, lo statuto dell’imprenditore
commerciale. Disciplina codicistica però esigua e necessita di definizione più specifica data da leggi speciali.
E le definizioni date dalle leggi speciali prevalgono rispetto al criterio generale della prevalenza del lavoro
proprio e della famiglia (artigiano può avere fino a 40 dipendenti senza perdere la qualifica di piccolo
imprenditore).
33-SCRITTURE CONTABILI, EFFETTI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE
IMPRESE, DELIBERE NULLE O ANNULLABILI pag43
La tenuta di una ordinata contabilità e della documentazione relativa all’attività svolta è un presupposto
intrinseco di ogni attività economica.
L’esistenza di un’ordinata contabilità serve, tuttavia, anche a proteggere interessi diversi da quelli
dell’imprenditore (il fondamento dell’obbligo consiste nell’esigenza, in caso di dissesto dell’impresa, di
ricostruire a posteriori cause della crisi ed eventuali beneficiari di atti di distrazione).
Tant’è vero che la mancata o disordinata tenuta della contabilità assurge in caso di fallimento al rango di
fattispecie di rilevanza penale severamente punita (bancarotta semplice o fraudolenta).
Nel sistema del diritto commerciale le scritture contabili sono obbligatorie solo per i soggetti tenuti
all’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese, e secondo l’opinione preferibile, per gli enti
pubblici territoriali in relazione alle imprese-organo esercitate.
In altri settori come quello tributario, l’obbligo si estende anche alle piccole imprese a quelle agricole e ai
liberi professionisti.
Le iscrizioni nel registro delle imprese hanno EFFICACIADICHIARATIVA. L’ART.2193: L’atto o fatto è opponibile
ai terzi. L’imprenditore può opporre ai terzi atti e fatti che abbia regolarmente iscritto oppure sei quali riesce
a dimostrare che il terzo era cmq a conoscenza. Per le SPA opponibilità opera dopo 15 giorni dall’iscrizione.
Per quanto riguarda gli atti invece vi sono ipotesi in cui la legge assegna alla pubblicità valore diverso da
quello dichiarativo:per l’AC delle SDC l’iscrizione ha effetto COSTITUTIVO, in altre occasioni iscrizione è
presupposto per l’applicazione di una determinata disciplina, in altri casi l’iscrizione non è opponibile al terzo
di buona fede.
35-GLI ORGANI, SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE…
L'assemblea [modifica]
L'assemblea è l'organo collegiale nel quale si forma, secondo il criterio maggioritario, la volontà
sociale. Gli altri organi, cioè l'amministratore e il collegio sindacale, sono subordinati all'assemblea. Il
pieno diritto di voto in assemblea spetta ai soci possessori di azioni ordinarie, i quali possono
intervenire in assemblea anche per procura e non quindi per forza di persona.
L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono fondamentalmente lo stesso organo, ma deliberano
su questioni diverse. Sono previsti per i due tipi di assemblee diverse soglie minime di costituzione
(quorum costitutivi) e di decisione (quorum deliberativi) (art. 2368). L'assemblea è ordinaria quando
(art. 2364):
approva il bilancio;
• nomina o revoca gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio sindacale e il revisore
• contabile;
determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
• delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
• delibera sulle altre questioni poste alla sua attenzione dalla legge, dallo statuto o dagli
• amministratori.
L'assemblea è straordinaria quando è chiamata a deliberare (art. 2365):
sulle modificazioni dello statuto;
• sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.
•
Gli amministratori [modifica]
Gli amministratori costituiscono l'organo esecutivo della s.p.a.. Agli amministratori, nominati
dall'assemblea o dall'atto costitutivo, è affidato il compito di dare materiale esecuzione sia alle
delibere dell'assemblea, sia agli atti di gestione, tanto di ordinaria quanto di straordinaria
amministrazione (art. 2380 c.c.).
L'amministrazione può essere:
unica: viene nominato un amministratore unico (AU);
• collegiale: viene nominato il consiglio di amministrazione (CdA), diretto da un presidente
• che viene designato dall'assemblea oppure dagli stessi componenti del consiglio di
amministrazione. In questi casi spesso il consiglio delega ad un amministratore delegato
alcune funzioni.
Gli amministratori hanno l'obbligo di:
far tenere i libri obbligatori, sociali e contabili;
• redigere il bilancio di esercizio;
• convocare l'assemblea dei soci.
•
Nelle spa l'amministrazione è affidata a persone solitamente diverse dai soci, mentre nelle Sapa sono
amministratori di diritto i soci accomandatari.
Il controllo sulla gestione e il controllo contabile [modifica]
Nelle s.p.a. la funzione di controllo è affidata al collegio sindacale, che è composto (art. 2397) da tre o
cinque membri effettivi e da due membri supplenti tutti nominati dall'assemblea ed ha la durata di
tre esercizi. L'assemblea designa anche il presidente del collegio sindacale, che deve vigilare:
sull'osservanza della legge dello statuto;
• sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
• sull'adeguatezza dell'organizzazione amministrativa e contabile della società e sul suo
• concreto funzionamento.
Il controllo contabile, che può essere affidato anche a un revisore contabile od a una società di
revisione, consiste invece:
nella verifica periodica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta
• registrazione nella contabilità dei fatti di gestione;
nella verifica del bilancio e, in particolare, della rispondenza dello stesso alla normativa e
• alle risultanze della contabilità;
nella formulazione di un giudizio sul bilancio.
•
37-LIMITE ALLA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI
Limiti legali: art.2355bis
- [1] Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può
sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e può, per un periodo non superiore a cinque
anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne il
trasferimento.
- [2] Le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi
sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono, a carico della società o degli altri soci, un obbligo
articolo 2357
di acquisto oppure il diritto di recesso dell'alienante; resta ferma l'applicazione dell' . Il
corrispettivo dell'acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati secondo le
articolo 2437-ter
modalità e nella misura previste dall' .
- [3] La disposizione del precedente comma si applica in ogni ipotesi di clausole che sottopongono a
particolari condizioni il trasferimento a causa di morte delle azioni, salvo che sia previsto il gradimento
e questo sia concesso.
- [4] Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo.
Limiti convenzionali:
Limiti derivanti dai patti stipulati dai socisi dividono in 2 categorie, a seconda che i patti limitativi della
circolazione siano inseriti nello stesso contratto sociale (limiti cosiddetti statuari) oppure in un contratto
distinto (limiti cosiddetti parasociali). Validità ed efficacia sono variabili: il vincolo parasociale ha effetti solo
obbligatori (un eventuale trasferimento configura solo un’inadempimento dell’obbligazione); il vincolo
statuario ha efficacia reale (l’eventuale trasferimento è INEFFICACE e può essere opposto al terzo acquirente
sia dalla società che da altri soci o terzi che abbiano interesse. Per la validità il limite di tali patti non può
5
superare i anni arrivando a vietare del tutto il trasferimento). clausole di
La prassi statuari ha elaborato da tempo una considerevole varietà di clausole (
gradimento clausole di prelazione
- )
38-AZIENDA, DEFINIZIONE, AVVIAMENTO (oggettivo e soggettivo),
TRASFERIMENTO (vedi sopra trasferimento)
L’azienda è definita nell’ART.2555 come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio
dell’impresa. Regime circolatorio speciale. (in astratto è concepibile anche un’azienda ove nessuno dei beni
organizzati per l’esercizio dell’impresa appartenga, a titolo di proprietà o altro diritto reale, all’imprenditore.
La cosa importante è la destinazione dei beni all’esercizio dell’impresa.)
La nozione di bene include quindi non solo i beni mobili, immobili e immateriali (es. brevetti per invenzione),
ma anche più in generale i contratti che l’imprenditore ha stipulato per l’esercizio dell’impresa e le situazioni
soggettive che ne derivano (crediti e debiti). Non però il cd AVVIAMENTO:cioè il valore aggiunto dell’azienda
rispetto a quello della somma dei singoli beni aziendali che consiste nella capacità di attrarre la clientela e
generare reddito ed è conseguenza dell’organizzazione dei fattori della produzione(avviamento oggettivo) e
dell’efficienza dell’imprenditore nella gestione dell’impresa (avviamento soggettivo): certo l’avviamento è un
valore patrimonialmente misurabile e anche raffigurabile contabilmente, ma rappresenta una qualità
dell’azienda che, ad esempio in caso di cattiva gestione, può anche non sussistere.
39-PRINCIPIO DELLA PORTA APERTA E VOTO NELLE SOCIETA’
COOPERATIVE:parlo anche delle coop a mutualità prevalente
Per il codice civile italiano, una società cooperativa è una società nella quale almeno nove soggetti
gestiscono in comune una impresa che si prefigge lo scopo di fornire innanzitutto agli stessi soci
(scopo mutualistico) quei beni e servizi per il conseguimento dei quali la cooperativa è sorta.
Capisaldi del sistema cooperativo sono i principi di mutualità, solidarietà, democrazia.
Funzione sociale [modifica] la Repubblica riconosce la funzione sociale della
A norma dell'articolo 45 della Costituzione
cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.
Lo scopo mutualistico [modifica]
La cooperativa è un'impresa - in forma di società - nella quale il fine e il fondamento dell'agire
economico è il soddisfacimento dei bisogni della persona (il socio): alla base della cooperativa c'è
dunque la comune volontà dei suoi membri di tutelare i propri interessi di consumatori, lavoratori,
agricoltori, operatori culturali, ecc.
L'elemento distintivo e unificante di ogni tipo di cooperativa - a prescindere da ogni altra distinzione
settoriale - si riassume nel fatto che, mentre il fine ultimo delle società di capitali diverse dalle coop è
la realizzazione del lucro e si concretizza nel riparto degli utili patrimoniali, le cooperative hanno
invece uno scopo mutualistico, che consiste – a seconda del tipo di cooperativa - nell'assicurare ai
soci il lavoro, o beni di consumo, o servizi, a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero
mercato. [modifica]
La mutualistica
prevalenza
Fondamentale è la distinzione tra:
cooperative a mutualità prevalente
• cooperative non a mutualità prevalente, dette "cooperative diverse"
•
In base al Codice Civile sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di
scambio mutualistico, quelle che (art. 2512):
svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o
• servizi;
si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni
• lavorative dei soci;
si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o
• servizi da parte dei soci.
Il codice civile prevede criteri oggettivi per il calcolo della prevalenza e fissa i vincoli statutari da
adottare per le cooperative a mutualità prevalente (art. 2513 e 2514).
Le cooperative sociali sono considerate di diritto a mutualità prevalente.
Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle
cooperative a mutualità prevalente; inoltre queste ultime non possono trasformarsi in società a scopo
di lucro, mentre l'eventuale passaggio da cooperativa a mutualità prevalente a cooperativa a
mutualità non prevalente è disciplinato dall'art. 2545 octies.
Il voto capitario [modifica]
Le cooperative sono caratterizzate dal voto capitario dei soci, ovvero dal fatto che ogni socio ha diritto
a un voto in Assemblea, indipendentemente dal valore della propria quota di capitale sociale:
viceversa, nelle società per azioni i voti sono attribuiti in proporzione al numero di azioni (con diritto
di voto) possedute da ogni socio. Ai soci cooperatori persone giuridiche tuttavia, può spettare un
numero di voti superiore (fino a cinque) , e lo stesso si può dire per gli appartenenti alla categoria dei
soci sovventori.
Non è possibile il voto per delega, tranne nel caso in cui il socio sia rappresentato da un membro
della famiglia, nell'ambito di una attività di impresa familiare.
Altre peculiarità [modifica]
Caratteristica propria della cooperativa è pure il principio di parità tra i soci (democrazia economica),
che implica, tra l'altro, oltre al voto capitario, la necessità di un giudizio motivato sui motivi di
ammissione o sul diniego di ammissione nei confronti di nuovi soci (art. 2528, quarto comma).
Ulteriori caratteristiche fondamentali sono: costitutivo a seguito
- il principio cosiddetto della porta aperta (non è necessario modificare l'atto
dell'ammissione di nuovi soci: art. 2524);
- il capitale variabile della società cooperativa (art. 2511).
La partecipazione dei soci cooperatori al capitale sociale può essere rappresentata da quote (se si
adotta la struttura di s.r.l.) o azioni (se viene adottata la struttura di società per azioni).
Il Codice Civile riconoscendo la variabilità del capitale come un elemento peculiare delle società
cooperative, non stabilisce un valore minimo da sottoscrivere, ma stabilisce quale debba essere il
valore minimo della quota pro capite € 25,00. Nelle società per azioni, il valore dell'azione non può
essere superiore a € 500.
Struttura giuridica [modifica]
Le cooperative sono regolate dalle norme specifiche presenti nel Codice civile, dall'articolo 2511
all'art. 2548, e, in quanto compatibili, dalle disposizioni sulla società per azioni (art. 2519 primo
comma).
Per le cooperative costituite da meno di 9 soci è obbligatoria (art. 2522, secondo comma)
l'applicazione delle norme sulle s.r.l. (e possono essere costituite esclusivamente da persone fisiche,
non da persone giuridiche).
Le norme sulla società a responsabilità limitata possono essere applicate anche nel caso in cui si
verifichi una delle seguenti condizioni (e l'atto costitutivo preveda espressamente l'applicazione di
tali norme):
- numero dei soci inferiore a venti,
- attivo patrimoniale inferiore a un milione di euro.
Le società cooperative godono di autonomia patrimoniale perfetta. L'art. 2518 dispone infatti che
nelle società cooperative per le obbligazioni risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Tipologie di cooperative [modifica]
A seconda della natura dei soci e delle finalità che gli stessi intendono perseguire possiamo avere:
una Cooperativa di credito: in particolare queste sono rappresentate dalle Banche di
• Credito Cooperativo (BCC): lo scopo consiste nel fare una politica del credito equa verso i
loro soci e clienti, discostandosi da logiche di mero guadagno;
una Cooperativa di consumo: l'obiettivo è di acquistare e rivendere beni di qualità a prezzi
• vantaggiosi ai propri soci-consumatori;
una Cooperativa di produzione e lavoro: lo scopo consiste nel procurare lavoro alle migliori
• condizioni possibili per i propri soci-lavoratori;
una Cooperativa sociale: si tratta di cooperative di lavoro per la gestione di servizi socio
• sanitari ed educativi o finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
una Cooperativa di abitanti o Cooperativa edilizia: finalizzata alla costruzione di alloggi per i
• propri soci in un rapporto corretto tra qualità e prezzo;
una Cooperativa agricola o della pesca: si tratta di cooperative per coltivazione,
• trasformazione, conservazione, distribuzione di prodotti agricoli o zootecnici oppure
finalizzate all'esercizio in comune della pesca o di attività ad essa inerenti
41-DIFFERENZA TRA COLLEGIO SINDACALE E CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
Sistema dualistico (società per azioni)
Il sistema di amministrazione e controllo della S.p.A. noto come "Dualistico" è caratterizzato da una struttura
consiglio di sorveglianza,
che prevede l'elezione da parte dell'assemblea di un organo denominato il quale
consiglio di gestione.
elegge a sua volta un La disciplina di questo modello si costituisce di norme specifiche
(artt. 2409 e ss. c.c.), di rinvii espressi alla disciplina del modello tradizionale e delle norme di chiusura
octies
degli artt. 2380 c.c. e 223 disp. att. c.c. In questa sede si tratteranno le principali differenze col
septies
modello tradizionale al quale si rinvia.
Il sistema dualistico introduce nel diritto societario italiano la pratica della cogestione, nata e particolarmente
diffusa in Germania.
Consiglio di sorveglianza [modifica]
Il consiglio di sorveglianza è l'organo centrale del modello dualistico. Viene eletto dall'assemblea e
dura in carica tre anni. I membri devono essere almeno tre, sono rieleggibili e possono essere
revocati, anche senza giusta causa purché si raggiunga una maggioranza pari ad 1/5 del capitale
sociale (salvo, in quest'ultimo caso, il diritto al risarcimento del danno)(diversamente da quanto
accade nel sistema tradizionale dove per la revoca dei sindaci è necessario un decreto del tribunale
,sentito l'interessato) È un organo peculiare in quanto riunisce in sé delle competenze che nel
modello tradizionale sono demandate all'assemblea ed alcune proprie del collegio
sindacale.Rappresenta una soluzione efficace per creare una separazione tra organo gestorio e soci.
Competenze dell'organo di controllo
• Nomina e revoca gli amministratori, ossia i componenti del consiglio di gestione
o (che possono essere revocati anche senza giusta causa, salvo in questo caso il
diritto al risarcimento del danno).
Approva il bilancio.
o Promuove a maggioranza l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli
o amministratori.
terdecies, c,
- l'art. 2409 lett. rinvia all'art. 2403 contenente i doveri del collegio sindacale (vigilanza
sul rispetto da parte degli amministratori di legge e statuto e sul rispetto dei principi di corretta
e ex
amministrazione) e la lett. consente l'esperibilità della denuncia di gravi irregolarità al tribunale
septies ove compatibili,
art. 2409. Inoltre gli artt. 2380 e 223 (sopra cit.) estendono, le norme dettate
per il modello tradizionale in materia di collegio sindacale.
Per quanto riguarda l'approvazione del bilancio, la legge prevede la possibilità che in caso di mancata
approvazione, o qualora un terzo dei membri del consiglio di gestione o di sorveglianza lo chiedano,
la competenza per l'approvazione del bilancio sia demandata all'assemblea.
Consiglio di gestione [modifica]
Il consiglio di gestione ha l’esclusiva responsabilità della gestione e direzione dell’impresa e compie
tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale (art. 2409 novies c. 1 c.c.).
Il consiglio di gestione è composto da almeno 2 membri, anche non soci (art. 2409 novies c. 2 c.c.).
Non può assumere la carica chi è membro del consiglio di sorveglianza (art. 2409 novies c. 4 c.c.). I
primi componenti del consiglio di gestione vengono nominati nell’atto costitutivo. Durante la vita
della società, invece, i consiglieri sono nominati (art. 2409 novies c. 3 c.c.): – dal consiglio di
sorveglianza previa la determinazione del loro numero, nei limiti stabiliti dallo statuto; – dallo Stato
o da un ente pubblico, nei casi previsti dalla legge o dall’atto costitutivo. Lo statuto può inoltre
riservare ai possessori di strumenti finanziari partecipativi, la nomina di un componente
indipendente del consiglio di gestione, indicando le modalità di tale nomina. Salva diversa
disposizione dello statuto essi sono rieleggibili (art. 2409 novies c. 5 c.c.).
I consiglieri di gestione restano in carica per un periodo non superiore a 3 esercizi, con scadenza
alla data della riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l’approvazione del bilancio del
terzo esercizio (art. 2409 novies c. 4 c.c.). Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più
componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro
sostituzione (art. 2409 novies c. 6 c.c.).
I componenti del consiglio di gestione sono revocabili in qualunque tempo con delibera del
consiglio di sorveglianza , anche se nominati nell’atto costitutivo. I componenti nominati dallo Stato
o da enti pubblici sono invece revocabili solo dagli enti che li hanno nominati. In assenza di una
giusta causa di revoca, spetta al consigliere revocato il risarcimento del danno. In presenza di una
giusta causa, invece, il consiglio di sorveglianza può promuovere l’azione sociale di responsabilità per
il risarcimento dei danni prodotti.
43-COLLEGIO SINDACALE NELLE SPA E COMPETENZE
collegio sindacale
Il è un organo di vigilanza presente nelle società di capitali e cooperative. Un
organo analogo è presente anche in alcuni enti pubblici, talvolta con lo stesso nome (come nelle
aziende sanitarie locali), altre volte denominato (come nei comuni e
collegio dei revisori dei conti
nelle province).
Nelle società a responsabilità limitata (Srl), è obbligatorio solo se il capitale sociale è pari o superiore
al minimo previsto per la società per azioni (120.000 euro) o se la società non può redigere il bilancio
in forma abbreviata perché supera i limiti previsti dall'art. 2435 bis del codice civile. Negli altri casi
per le srl, il collegio sindacale è facoltativo e può essere previsto nello statuto.
Dopo la riforma del diritto societario entrata in vigore nel 2004, in realtà qualunque società di
octies-
capitali potrebbe adottare uno dei sistemi di controllo alternativi previsti dagli art. 2409 2409
noviesdecies del codice che non prevedono il collegio sindacale, sistema dualistico (società per
azioni) e Sistema monistico (Società per Azioni), ma attualmente tali sistemi hanno scarsissima
diffusione tra le società italiane.
Composizione e durata del collegio [modifica]
Secondo l' art 2397 c.c, il collegio sindacale si compone di 3 o 5 membri tutti eletti dall'assemblea
ordinaria. In caso di revoca o di dimissioni di un membro effettivo subentra in ordine di anzianità un
supplente, mentre l'assemblea provvede alla nomina dei nuovi sindaci fino al ripristino del numero
stabilito. I nuovi sindaci comunque durano in carica solo fino all'esaurimento del mandato dei
sindaci che sono chiamati a sostituire.
Requisiti dei sindaci [modifica]
Particolari norme sono previste a tutela dell'indipendenza dei sindaci stessi da coloro che sono
soggetti al loro controllo. L'art. 2399 c.c. elenca una serie di cause di incompatibilità con l'ufficio di
parentela e affinità con gli amministratori della società e delle società
sindaco tra le quali rapporti di
controllanti e controllate nonché rapporti di affari e di lavoro con le stesse società. Tali situazioni
quando vengono a determinarsi dopo la nomina determinano l'automatica decadenza dall'incarico.
Lo statuto può prevedere ulteriori restrizioni.
Importanti sono anche i requisiti professionali richiesti. I membri del collegio sindacale devono
essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o negli albi professionali individuati con
decreto del Ministro della giustizia (vedi D.M. 29 dicembre 2004, 320) o devono essere professori
universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.Almeno un sindaco effettivo e un supplente
deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili. La cancellazione da tali albi è causa di
decadenza dall'incarico (art. 2397 c.c.)
Poteri e doveri [modifica]
Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. Delle riunioni deve essere redatto un verbale
sull'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale. Decade il sindaco che
non partecipa senza giusta causa a due riunioni in un esercizio. Il collegio può deliberare se sono
presenti la maggioranza dei componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta (art.
2404 c.c.) I sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione, del comitato
esecutivo se esiste e alle assemblee sociali. La non partecipazione all'assemblea o a due riunioni
consecutive del consiglio senza giusta causa è motivo di decadenza dall'ufficio (art. 2405 c.c.). I
doveri sono fissati dall'art 2403 cc. Il più importante di questi che fa comprendere la funzione di
vigilanza è quella di vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
della società.
I sindaci sono retribuiti secondo quanto stabilisce l'assemblea all'atto della nomina. Possono
richiedere informazioni agli amministratori e condurre ispezioni e controlli sui quali però sono tenuti
al segreto nei confronti di terzi. Possono in caso di necessità convocare l'assemblea se ritengono
necessario riferire su particolari fatti o se non vi provvedono gli amministratori.
In caso di danno alla società rispondono in solido con gli amministratori se il danno si poteva evitare
se essi avessero vigilato come previsto dalla legge. La società può avviare in tali casi un'azione di
responsabilità anche contro i sindaci stessi (art. 2407 c.c.). Nelle società con azioni quotate il collegio
sindacale può inoltre, dal 2005, proporre l'azione sociale di responsabilità.
I controlli [modifica]
Il controllo del collegio sindacale è un controllo di legalità perché i sindaci verificano il rispetto della
legge e dello statuto e possono impugnare dinanzi al tribunale le delibere non conformi alla legge e
allo statuto. Inoltre essi verificano l'adeguatezza dell'organizzazione amministrativa e contabile e la
corretta amministrazione della società segnalando all'assemblea eventuali fatti rilevanti. I sindaci
possono denunciare al tribunale eventuali irregolarità riscontrate nella gestione.
Fino alla riforma societaria avevano ampi compiti nelle società non quotate anche per ciò che
riguardava il controllo contabile, compiendo una sorta di revisione interna del bilancio su cui
riferivano con apposita relazione all'assemblea. La loro competenza si è notevolmente ristretta oggi
poiché l'art. 2409 bis c.c. prevede che la revisione del bilancio può essere affidata al collegio sindacale
solo nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e non redigono il bilancio
consolidato. In questi casi il collegio sindacale è composto interamente da revisori contabili. In tutti
gli altri casi, il controllo contabile è affidato a soggetti esterni, revisori o società di revisione e il
controllo del collegio sul bilancio è sostanzialmente formale.
L'art. 2386, comma 5, del codice civile prevede che se vengono a cessare l'amministratore unico o
tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve
essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di
"ordinaria amministrazione". In alcune circostanze stabilite dalla legge, l'organo di controllo della
società può svolgere atti amministrativi, che sarebbero di per sé di competenza dell'organo
amministrativo vero e proprio. Infatti la norma considera questa ipotesi di assoluta impossibilità di
continuare ad esercitare le funzioni gestorie da parte dell'amministratore. La norma in questione si
applica di fronte ad una causa improvvisa e totalitaria di impossibilità per l'amministratore, o per il
consiglio, di continuare regolarmente ad operare.
Nel momento in cui il collegio sindacale si trova nelle condizioni di dover sostituire l'organo
amministrativo nelle sue funzioni, la legge prevede che l'avvicendamento a tale incarico debba
avvenire in relazione solo e limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione. In linea generale,
possono essere definiti atti di ordinaria amministrazione tutte quelle attività rientranti nella tipologia
di attività semplici di impresa esercitata abitualmente dalla società che viene amministrata. In altre
parole, sono individuati in questa categoria tutti gli atti e i fatti classificabili nella normale attività
della società, la quale, per poterli attuare, necessita dell'intervento degli amministratori. Si tratta,
pertanto, per i sindaci, amministratori pro-tempore della società, di far continuare il normale
svolgimento dell'attività societaria nel concetto più semplice e più elementare possibile. Secondo una
stretta interpretazione, ai sindaci amministratori, spetterebbe il compito di compiere tutti quei fatti
necessari alla conservazione del patrimonio o al suo miglioramento e, in tale caso, non rientrerebbero
dunque quegli atti deliberativi dai quali potrebbero scaturire nuove attività o nuove operazioni di
bilancio, se il periodo in cui
gestione, di significativa importanza. Rispetto all’obbligo di redigere il
l'organo amministrativo dovesse cessare in quello in cui deve essere redatto il bilancio d'esercizio
della società, la dottrina ritiene che sarebbe troppo oneroso e impegnativo per il collegio sindacale
compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione e quindi, fra le altre cose, redigere il
bilancio. Occorre sottolineare un potenziale "conflitto di interesse" nell'attività svolta, in tale
particolare situazione, dal collegio sindacale. Sui medesimi soggetti graverebbero incarichi sia di
gestione che di doppio controllo (legale e contabile), che potrebbero talvolta anche essere confliggenti
tra loro.
44-RAPPRESENTANZA NELLE SOCIETA’ DI PERSONE
Al potere di amministrazione, in linea di principio, corrisponde quello di RAPPRESENTANZA anche
processuale, della società, ossia: il potere di spendere il nome della società e far sì che essa acquisti diritti e
assuma obblighi verso i terzi.
ART.2266: rappresentanza della società
Il potere di rappresentanza degli amministratori si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale.
La legge non distingue fra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
45-ATTIVITA’ AGRICOLE CONNESSE (elencazione)
essenziali
Nell’ambito delle attività agricole bisogna distinguere tra quelle (senza esercitare una delle quali
connesse
non si può esercitare imprenditore agricola) e quelle (attività non agricole ma se ricorrono
determinate condizioni vengono assorbite e non fanno assumere la qualità di imprenditore commerciale).
Attività agricole connesse: si reputano connesse quelle attività che in sé agricole non sono, ma che, se svolte
da chi esercita un’attività agricola essenziale sono giuridicamente assorbite da questa (e perciò non fanno
acquistare la qualità di imprenditore commerciale).
Il codice considera attività oggettivamente connesse quelle dirette:
-alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti
prevalentemente da un’attività agricola essenziale
-alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente
impiegate nell’attività agricola esercitata,comprese quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio
rurale e forestale e le attività agrituristiche.
L’attività essenziale deve essere prevalente sull’attività connessa
47-DIFFERENZA TRA COMUNIONE E IMPRESA
COMUIONE: GODIMENTO
SOCIETA’: ESERCIZIO DI UN’ATTIVITA’
Il requisito dell’attività economica fissa la differenza tra comunione e società: l’art.2248 sancisce che la
comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dall’art.1100 che
disciplinano della proprietà e gli altri diritti reali.
Diversa funzione dei beni: nelle società costituiscono il patrimonio della stessa. Sono conferiti dai soci come
strumento al fine del loro uso nell’esercizio di un’attività economica.
Nella comunione è l’oggetto della stessa. I comproprietari si limitano a fruire direttamente dei beni in modo
immediato (uso) o mediato (locazione).
Diversità di trattamento: nelle società poteri e responsabilità sono regolati in conformità alle esigenze di
tutela della dinamica degli affari e dei terzi.
Nella comunione coerentemente al fine della conservazione dei diritti proprietari.
Diversità ratio delle discipline: nella società i beni sociali sono riservati al soddisfacimento dei creditori della
società.
Nella comunione il bene comune può essere pignorato da qualsiasi creditore di un comproprietario
Ci sono però 2 fattispecie di confine che danno problemi di qualificazione della disciplina:
LA COMUNIONE DI IMPRESA O AZIENDA
SOCIETA’ IMMOBILIARI DI COMODO
49-CONTRATTI DI ASSICURAZIONE pag.142
Il contratto di assicurazione è disciplinato dall'articolo 1882.
L'assicurazione con il quale l'assicuratore, verso si obbliga a rivalere
è il contratto pagamento di un premio,
l'assicurato, entro i termini convenuti, del ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una
danno
rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
L'esercizio delle assicurazione - in base all'articolo 1883 del codice civile - si ha quando l'impresa di assicurazione non
può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con l'osservanza delle norme
stabilite dalle leggi speciali.
Il è il tipico contratto aleatorio: al momento della stipulazione le parti ignorano quali delle due
contratto di assicurazione
ne trarrà vantaggio e in che misura in quanto tutto - spesso - dipende da circostanze future e incerte.
L'assicurato deve fornire all'assicuratore tutte le informazioni utili a consentire la per determinare
valutazione del rischio
adeguatamente il premio.
Se le dichiarazioni dell'assicurato risultano false o reticenti tali che con la mancanza di queste informazioni l'assicuratore
non avrebbe accettato il contratto o lo avrebbe fatto a diverse condizioni, l'assicuratore può chiedere l'annullamento del
contratto se l'assicurato ha agito con colpa grave o dolo.
L'assicurazione in base alla contratto aleatorio presuppone l'esistenza di un rischio, il trasferimento del rischio
dall'assicurato all'assicuratore, la frantumazione del rischio attraverso la mutualità e l'autonomia dell'operazione.
Il rischio è un evento futuro e incerto e spesso dannoso.
Il contratto di assicurazione in base all'articolo 1919 del codice civile può essere fatto sulla vita propria o di un terzo.
L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o un suo legale rappresentante non dà il
consenso alla conclusione del contratto. Il contratto deve essere approvato per iscritto.
L'articolo 1920 del codice civile stabilisce che l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo è valida. La designazione del
beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata
all'assicuratore, o per testamento.
L'articolo 1921 cc indica la possibilità di revoca del infatti la designazione del beneficiario è revocabile con
beneficiario
le forme con le quali può essere fatta a norma dell'articolo 1920 del codice civile.
Il può comportare la cessazione del contratto.
mancato pagamento dei premi
È importante leggere sempre con attenzione la e le condizioni generali del contratto di
nota informativa
assicurazione.
L’assicurazione contro i danni
L’assicurazione della responsabilità civile
50-TITOLI NOMINATIVI
titoli nominativi
I sono titoli di credito indicanti il nome di una determinata persona, la cui intestazione, a
differenza dei titoli all'ordine, deve risultare non solo dal titolo, ma anche da un apposito registro tenuto
dall'emittente. Ottenute entrambe le registrazioni, il titolo diviene legittimo.
Trasferimento [modifica]
Per trasferire un titolo nominativo occorre che l'emittente cambi l'intestazione sia sul titolo che sul registro.
Tuttavia la doppia annotazione del nome dell'acquirente può avvenire secondo due modalità.
transfert - Il cambiamento contestuale delle due annotazioni avviene a cura dell'emittente.
• a) Se a chiederlo è l'acquirente, questi deve esibire il titolo stesso e dimostrare il suo diritto
di acquisto mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
b) Se a chiederlo è l'alienante, questi deve esibire il titolo nonché provare la propria identità
e la capacità di disporre del titolo stesso mediante certificazione di un notaio.
trasferimento mediante girata - In questo caso l'alienante annota sul titolo il nome del
• giratario e l'emittente provvederà alla trascrizione della girata sul relativo registro. Solo dal
momento di tale trascrizione si acquisirà la legittimazione.
52-I CONTROLLI CONTABILI
ARTICOLO 37 - NOMINA
1. Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti
nel registro istituito dal ministero della giustizia.
2. L'assemblea della cooperativa, sentito il consiglio di sorveglianza, conferisce l'incarico, che ha
una durata di tre esercizi, e determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di
revisione per l'intero periodo.
ARTICOLO 38 - COMPETENZE
1. Il soggetto al quale è attribuito il controllo contabile:
a) verifica, almeno ogni tre mesi, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta
rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
b) verifica altresì che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, ove redatto, corrispondano
alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle
norme che li disciplinano;
c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato,
ove redatto.
2. Il soggetto che esercita il controllo contabile può chiedere al consiglio di gestione documenti e
notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni.
3. Il consiglio di sorveglianza e il soggetto incaricato del controllo contabile si scambiano
tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
54-SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI PROPRIE
Nel diritto societario si definiscono azioni proprie quei titoli, rappresentanti una parte del capitale
sociale di una società per azioni, che sono posseduti dalla società stessa.
L'operazione di acquisto (o riacquisto) di azioni proprie (denominata operazione di Buy-back) viene
solitamente effettuata per motivi e con finalità diverse:
1. Può accadere che uno dei soci di minoranza decida di uscire dalla società mettendo a
disposizione il proprio pacchetto azionario, normalmente offerto in opzione agli altri soci.
Qualora questi non intendano acquistarli, per consentire comunque ai soci di esprimere
una sorta di "gradimento" degli eventuali acquirenti terzi, la società procede all'acquisto di
tali azioni, in attesa di reperire un investitore "gradito" a cui cederle.
Borsa valori, questa operazione consente di accrescere la
2. Nel caso di società quotate alla
considerazione degli investitori nella società, rappresentando un segnale di fiducia della
società in sé stessa.
3. Altro scopo per una società quotata può essere quello di sostenere il corso del titolo,
dirottando fondi sullo stesso e provocando un aumento della domanda, con conseguente
incremento del prezzo di riferimento.
4. Nel caso di grandi società, l'acquisto di azioni proprie può essere finalizzato alla successiva
cessione delle stesse al management, in esecuzione dei cosiddetti piani di stock option.
Dal punto di vista della legislazione, il diritto vigente impone un limite all'acquisto di azioni proprie
(al massimo il 10% del capitale sociale, comprese le azioni acquistate da società controllate) ed alcuni
riserva per
obblighi di tipo contabile, il principale dei quali è rappresentato dalla costituzione di una
azioni proprie, imputata a bilancio nel patrimonio netto, di entità pari al valore attribuito alle stesse
azioni proprie, rappresentato dal prezzo di acquisto.
Altra condizione per l'acquisto di azioni proprie è la richiesta da parte degli amministratori
all'assemblea ordinaria di un'apposita autorizzazione. È inoltre essenziale che le azioni oggetto
dell'acquisto siano interamente liberate, e che l'acquisto avvenga utilizzando esclusivamente gli utili
distribuibili e le riserve disponibili (risultanti dall'ultimo bilancio).
Se tali condizioni non vengono rispettate, l'acquisto resta valido, ma la società è obbligata a vendere
le azioni acquistate entro il termine di un anno. In caso contrario, la società sarà costretta ad una
riduzione del capitale sociale nominale annullando le azioni acquistate.
A differenza dell'acquisto di azioni proprie, è vietata in modo assoluto (salvo esercizio del diritto di
opzione) la sottoscrizione di azioni proprie.
Nel caso in cui la sottoscrizione avvenga comunque, questa resta valida, ma sarà imputata agli
amministratori della società (e non alla società stessa, dunque), o, in caso di sottoscrizione indiretta
di azioni proprie, al terzo che ha effettuato la sottoscrizione.
55-IL FACTORING. ASSEGNO BANCARIO
Factoring
Il factoring è una figura negoziale di matrice anglosassone.
Con questo termine, si vuole indicare un particolare tipo di contratto con il quale un soggetto (che si
chiama cedente) si impegna a cedere tutti i crediti presenti e futuri scaturiti dalla propria attività
factor)
imprenditoriale ad un altro soggetto (il il quale, dietro un corrispettivo, si impegna a sua volta
a fornire una serie di servizi che vanno dalla contabilizzazione, alla gestione, alla riscossione dei
crediti ceduti fino alla garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori, ovvero al finanziamento
dell'imprenditore cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento
anticipato dei crediti ceduti.
La cessione dei crediti non rappresenta il fine ultimo dell'accordo, ma lo strumento attraverso cui è
factor.
possibile l'erogazione dei servizi da parte del
factor
I crediti affidati in amministrazione al non devono di norma essere ceduti allo stesso; tuttavia
factoring
nella maggior parte dei casi dietro il contratto di si cela un'operazione di finanziamento
factor
dell'impresa cliente, infatti è prassi costante che il conceda all'impresa cliente anticipazioni
sull'ammontare dei crediti gestiti.
La cessione può avvenire in due modi differenti:
lasciando al cliente il rischio dell'eventuale insolvenza dei crediti ceduti;
pro solvendo:
• il si assume il rischio di insolvenza dei crediti ceduti ed in caso di
pro soluto: factor
• inadempimento di questi ultimi non potrà richiedere la restituzione degli anticipi versati al
cliente.
Tipologie di factoring [modifica]
vengono acquistati, continuativamente, i crediti commerciali del clienti man
Full Factoring:
• mano che essi sorgono
vengono mantenuti uguali le componenti gestionali e assicurative il
Maturity Factoring:
• Factor si astiene dal fornire supporto finanziario al cliente
rivolto a clienti e debitori di paesi differenti
International Factoring:
•
La legge n. 52 del 1991 ha previsto l'istituzione di un albo delle imprese che praticano la cessione dei
crediti d'impresa (albo tenuto a cura dalla Banca d'Italia). Tale legge non ha introdotto
factoring,
nell'ordinamento italiano la disciplina giuridica del che perciò continua ad essere
considerato un contratto atipico, ma si è limitata a modificare la disciplina tradizionale della cessione
dei crediti.
Le norme della legge n. 52 del 1991 si applicano alle cessioni verso corrispettivo di soli crediti
pecuniari e quando sussistano le seguenti condizioni:
che il cedente sia un imprenditore;
• che i crediti ceduti siano pecuniari e siano imputabili a contratti stipulati dal cedente nel
• corso della sua attività imprenditoriale;
che il cessionario sia una società o un ente avente personalità giuridica.
• factoring
I contratti stipulati dalle società di sono assoggettati alla disciplina sulla trasparenza delle
operazioni bancarie e finanziarie prevista dal decreto legislativo n. 385 del 1993, in quanto dette
società sono comprese tra i soggetti che esercitano professionalmente attività di prestito e
finanziamento.
ASSEGNO BANCARIO:
I requisiti formali sono fissati dall’ART.1 l.ass.. Essi sono:a) la denominazione di assegno bancario; b) l’ordine
incondizionato di pagare una somma determinata; c) il nome del trattario; d) l’indicazione del luogo di
pagamento; e) l’indicazione della data e del luogo di emissione dell’assegno; f) la sottoscrizione del traente.
L’indicazione del soggetto al quale l’assegno può essere pagato non è essenziale (può essere al portatore).
L’emissione dell’assegno bancario presuppone l’esistenza della cd convenzione di assegno: si tratta
dell’accordo in forza del quale la banca consegna al proprio cliente il libretto di assegni, lo autorizza a
emetterli e, in presenza di fondi disponibili, si impegna a pagarli. Normalmente tale convenzione è una
clausola di contratto di conto corrente bancario( non è cmq una causa di validità dell’assegno).
L’emissione dell’assegno presuppone altresì l’esistenza di FONDI DISPONIBILI presso la banca sulla quale è
tratto.
Tanto la mancanza della convenzione di assegno quanto la carenza di fondi disponibili (ASSEGNO A VUOTO)
rendono l’ordine di pagamento non vincolante per la banca trattaria nei confronti del cliente; esse però
prevedono sanzioni gravi per il traente (divieto di emettere assegni, interdizione dall’esercizio dell’attività
professionale).
Il legislatore non ha disciplinato espressamente il pur diffuso assegno in bianco:
quello che manca di elementi essenziali per la validità. Quando manca l’indicazione della somma da pagare e
o la data e luogo di emissione. Momento invalidità:la tesi più rigorosa poggia sull’esigenza di evitare che
tramite l’assegno in bianco il titolo si tramuti, come in effetti avviene, in uno strumento di credito (nullità da
emissione non da presentazione)(es. degli ASSEGNI POSTDATATI).
A quest’opinione è venuto meno il conforto dell’argomento desumibile dall’illiceità penale dell’emissione di
ASSEGNI INCOMPLETI o POSTDATATI. Nullità cmq non opponibile al terzo che riceve l’assegno munito di tutti i
suoi elementi.
57-TITOLO DI DEBITO. TITOLO DI CREDITO
I titoli di credito sono dei documenti che incorporano il diritto a ricevere una determinata
prestazione.
Il titolo di credito è un documento: ciò vuol dire che esso è materialmente costituito da un modulo
prestampato che deve essere riempito nelle parti lasciate in bianco (luogo e data di emissione,
importo del credito, scadenza di pagamento ecc.). Il documento incorpora il diritto di credito, nel
senso che il possesso materiale del documento comporta per ciò solo la titolarità del diritto di credito
e quindi il diritto del possessore a ottenere il pagamento. I titoli di credito sono strumenti diffusi, sia
presso gli imprenditori (es. pagamento dei fornitori mediante rilascio di cambiali), sia presso i non-
imprenditori (es. utilizzo di assegni).
Vi sono tre tipi di titoli di credito:
i titoli di credito in senso stretto, che incorporano il diritto di pretendere la restituzione del
• cambiali e gli assegni);
credito (per esempio le
i titoli partecipativi, come le azioni;
• i titoli rappresentativi di merci, come la "polizza di carico" o la "ricevuta per l'imbarco", che
• consentono al proprietario di merci, consegnate o caricate su navi per essere trasportate, di
vendere o dare in garanzia le merci stesse mediante girate apposte sui suddetti documenti,
allo stesso modo in cui si fare con le cambiali o con degli assegni.
Vita del titolo [modifica]
La "vita" del titolo si sostanzia in 3 fasi.
[modifica]
Creazione del titolo
Un titolo di credito viene creato perché a monte vi è un rapporto c.d. causale tra emittente (debitore)
e primo prenditore (creditore/beneficiario) i quali decidono di fissare appunto nel titolo la
prestazione dovuta dal primo al secondo. Ma la connessone tra rapporto causale e diritto nel titolo
non è identica per i diversi titoli che si dividono nelle due seguenti categorie.
Titoli astratti (es. cambiali):
1. lo sono quei titoli che non menzionano il motivo per cui il titolo è stato emesso;
2. il contenuto del diritto è determinato solo nel titolo.
Titoli causali (es. obbligazioni):
1. lo sono quei titoli che menzionano il motivo per cui il titolo è stato emesso;
2. il contenuto del diritto è determinato sia nel titolo ma anche dalla disciplina relativa al
rapporto che ha fatto creare tale documento.
[modifica]
Circolazione del titolo
Nel caso di circolazione del titolo possono sorgere alcuni problemi legati al collegamento esistente tra
chi ha la titolarità del diritto, che spetta al proprietario del titolo, e chi è legittimato al suo esercizio
ossia il possessore del titolo che lo ha ottenuto mediante le forme previste dai diversi tipi (portatore,
all'ordine, nominativi). Normalmente le due figure coincidono, ma può capitare una loro
dissociazione; in particolare, si distinguono i casi di:
- circolazione regolare: si ha un negozio di trasmissione valido e la figura di proprietario e possessore
coincidono;
- circolazione irregolare: si ha un negozio di trasmissione non valido e le due figure si dissociano.
Il vero proprietario (derubato) è comunque tutelato (mediante l'azione di rivendicazione verso il
ladro o amministrato per titoli all'ordine o nominativi), ma se un terzo acquista il titolo in buona fede
e validamente (in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione) (acquisto a non
domino), allora diventa proprietario del titolo e del diritto a tutti gli effetti (ex art. 1153 codice civile,
c.d. "possesso vale titolo"); il derubato ha solo diritto ad agire verso il ladro per ottenere il
risarcimento dei danni.
La modalità di circolazione dei titoli varia in base alle categorie dei titoli, che sono:
titoli al portatore: così definiti in quanto nel titolo viene inserita la clausola al portatore e
• non viene indicato nel titolo il beneficiario; lo sono anche se nel titolo si inserisce un nome
del beneficiario. Tali titoli circolano con la semplice consegna del titolo e la legittimazione
all'esercizio del diritto avviene con la sola presentazione del titolo al debitore. In via
generale non viene ammesso l'ammortamento. Esempi: assegno, azione di risparmio,
obbligazione.
titoli all'ordine: così definiti in quanto nel titolo viene inserito il nome di una determinata
• persona-beneficiaria e la circolazione avviene attraverso girata. La girata è una
dichiarazione scritta sul titolo che ordina al debitore di adempiere la propria obbligazione
1. 2.
nei confronti del giratario. Essa può essere: piena: quando c’è il nome del giratario; in
3.
bianco: quando non contiene il nome del giratario e c’è solo la firma del girante; per
procura: quando il giratario (ultimo prenditore che riceve) ha la funzione di rappresentante
del girante per l’incasso; in questo caso il diritto cartolare rimane in capo al girante-
4.
proprietario; in garanzia: quando il girante gira il titolo a un giratario attribuendogli un
diritto di pegno sul titolo a garanzia di un credito che lo stesso vanta nei confronti del
girante; in questo caso il girante resta proprietario del titolo, mentre il giratario è
legittimato all'esercizio del diritto.
titoli nominativi: in tali titoli viene inserito il nome di una persona determinata
• (beneficiario) e il nome deve risultare anche in un registro tenuto dall’emittente. Per il
1.
trasferimento vi sono due modalità: trasferimento tramite (emittente): se il
transfert
trasferimento del titolo è richiesto all'emittente dall'alienante (debitore) esso deve esibire il
titolo e provare all'emittente la propria identità e la propria capacità di disporre del titolo
tramite certificazione di un notaio; se il trasferimento del titolo è richiesto dall’acquirente
(nuovo beneficiario) esso deve esibire il titolo acquisito e deve dimostrare il suo diritto di
2.
acquisto mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata; trasferimento mediante
girata: l'alienante pone sul titolo il nome del giratario (beneficiario) mentre l'emittente
provvederà successivamente alla trascrizione nel registro del trasferimento.
[modifica]
Esercizio del diritto incorporato nel titolo
Il possessore del titolo può far valere il diritto cartolare nei confronti del debitore senza essere tenuto
a provare il valido acquisto della proprietà del titolo e il conseguente acquisto del diritto.
Il debitore che senza dolo o colpa grave, anche se non era in buona fede (ad esempio sapendo che il
possessore del titolo è un ladro, ma non avendo i mezzi per provarlo), adempie la prestazione nei
confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto.
Il debitore può opporsi al pagamento nei confronti del portatore del titolo, e lo può fare sollevando
alcune eccezioni; le eccezioni si suddividono in due categorie:
reali: eccezioni opponibili a qualunque portatore del titolo; sono le seguenti:
• eccezioni di forma: mancanza requisiti formali del titolo che ne causa la nullità;
o eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo;
o falsità di firma;
o difetto di capacità al momento dell’emissione del titolo;
o mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione (levata protesto);
o
personali: eccezioni opponibili solo ad un determinato portatore e che non si ripercuotono
• sugli altri; sono le seguenti:
derivanti dal rapporto causale, opponibili solo al primo prenditore;
o su altri rapporti personali, opponibili solo a chi è stato parte del rapporto;
o difetto di titolarità del diritto, opponibili al possessore del titolo.
o
Procedura di ammortamento [modifica]
L'ammortamento è una procedura che si inizia nel momento in cui un titolo viene smarrito o
sottratto al possessore legittimo. Tramite tale procedura il beneficiario può ottenere la separazione
tra l'esercizio del diritto cartolare e il possesso del titolo stesso. Tale istituto permette di ottenere una
dichiarazione giudiziale che il titolo originario non è più strumento di legittimazione. Chi ha ottenuto
l’ammortamento può esigere il pagamento presentando il decreto emesso dal tribunale di
competenza, e, se il titolo non è scaduto può farsi rilasciare un duplicato dall’emittente.
L'iter della procedura prevede che l'ex possessore faccia contemporaneamente:
denuncia al debitore;
• denuncia al tribunale chiedendo l'ammortamento.
•
Il decreto di ammortamento rilasciato dal tribunale deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e
notificato al debitore dal ricorrente; con questo, se il debitore paga a un terzo non legittimato, non è
liberato.
In caso di esecuzione della procedura di ammortamento, il debitore deve attendere 30 giorni per il
pagamento in quanto entro questo termine l'eventuale terzo detentore del titolo può opporsi
all'ammortamento depositando il titolo presso il tribunale. Se l'opposizione è accolta, si procede alla
revoca del decreto e la proprietà spetta al terzo; se invece l'opposizione viene respinta, il decreto
diventa definitivo e il titolo consegnato al ricorrente.
TITOLI DI DEBITO:
59-SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
La società in accomandita semplice (o S.a.s.) è una società di persone che può esercitare sia
attività commerciale sia attività non commerciale e che si caratterizza per la presenza di due
categorie di soci:
i soci accomandanti: che rispondono delle obbligazioni contratte dalla società
• limitatamente alla quota conferita (responsabilità limitata). Al beneficio della limitazione
della responsabilità corrisponde una rigida esclusione degli accomandanti
all'amministrazione della società. Tale divieto di immistione prevede, in caso di violazione,
oltre ad esporre l'accomandante al rischio di esclusione dalla società, alla perdita del
beneficio della responsabilità limitata. Lo stesso effetto si verifica nel caso in cui
l'accomandante consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale.In questo
caso, risponderà solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali, ma non assumerà
la qualifica di accomandatario.
Il divieto di immistione nella s.a.s. regolare non arriva ad escludere del tutto il socio dalla possibilità,
seppur marginale, di partecipare alla gestione della società. Difatti, i soci accomandanti possono
compiere atti di amministrazione ma solo in forza di procura speciale per singoli affari. Inoltre i soci
accomandanti possono prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e se l'atto
costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di
ispezione e sorveglianza. In ogni caso essi hanno diritto di aver comunicazione annuale di bilancio e
del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri
documenti della società. Diversamente nella s.a.s. irregolare il divieto di immistione assume invece
carattere assoluto.
i soci accomandatari: che rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni
• sociali. Solamente ad essi è attribuita l'amministrazione (e la rappresentanza) della società.
Essa è disciplinata dagli articoli 2313-2324 del codice civile, sul modello della società in nome
collettivo con gli adattamenti resi necessari dalla presenza delle due categorie di soci.
L'atto costitutivo della società deve indicare espressamente i soci accomandatari e i soci
accomandanti.
Un eventuale creditore potrà rivalersi sul capitale della società (come per le S.r.l.) ed in parte sul
patrimonio personale degli accomandatari (come per le S.n.c.)
Sono soggette nell'esercizio ad avere una partita IVA, una iscrizione alla camera di commercio per le
attività soggette ed un registro societario. La S.a.s. si distingue dalla Società in accomandita per
azioni dal fatto che la prima fa parte della categoria delle società di persone, dunque si applicherà la
disciplina della Società in nome collettivo con i normali adattamenti previsti per la presenza di soci a
responsabilità limitata, alla seconda, invece, viene applicata la disciplina della Società per Azioni,
infatti fa parte della categoria delle Società di Capitali; Il Capitale sociale della Società in
Accomandita semplice è diviso in quote, in modo tale che ogni socio ha una quota di grandezza
diversa proporzionale ai conferimenti apportati. Le quote di partecipazione non possono essere mai
costituite da azioni come accade invece nelle Società in accomandita per azioni.
60-SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE NELLE SOCIETA’ DI CAPITALI
L’estinzione della società si compie mediante una fattispecie a formazione progressiva, composta di tre
fasi:
A. il verificarsi di una causa di scioglimento;
B. il compiersi dell’attività di liquidazione;
C. la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
Cause di scioglimento comuni a tutti i tipi societari sono il decorso del termine, il conseguimento
dell’oggetto sociale o la impossibilità di conseguirlo, la volontà dei soci e le altre cause di scioglimento
previste dal contratto sociale.
Sono previste, inoltre, cause peculiari alle singole tipologie societarie talchè, per le società di persone vi
sarà la sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, qualora nel termine di sei mesi non venga
reintegrata e la sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandatari o degli accomandanti, qualora nel
termine di sei mesi non sia ricostituita tale categoria mancante.
Per le società commerciali sarà causa di scioglimento il provvedimento dell’autorità governativa nei casi
prescritti dalla legge (liquidazione coatta amministrativa) e la dichiarazione di fallimento.
Per le società di capitali lo scioglimento sarà causato dalla impossibilità di funzionamento o dalla
reiterata mancanza di attività da parte dell’assemblea, la dichiarazione di nullità della stessa società, la
riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (fatta salva la previsione degli artt. 2447 e 2482 ter.
c.c.), l’impossibilità di liquidare la quota del socio receduto, per deliberazione dell’assemblea e per le
altre cause previste dall’atto costitutivo e dallo statuto.
Per le società in accomandita per azioni è prevista la cessazione dall’ufficio di tutti i soci amministratori.
Per le società cooperative lo scioglimento potrà essere determinato anche dalla perdita dell’intero
capitale sociale, dal provvedimento da parte dell’autorità governativa in conseguenza del giudizio
sfavorevole in merito al raggiungimento degli scopi sociali, della riduzione del numero dei soci al di
sotto del minimo legale qualora nel termine di un anno tale numero minimo non venga reintegrato.
Tali suindicate cause di scioglimento operano di diritto, nel senso che non occorre un accertamento di
carattere costitutivo-negoziale quale, ad esempio, una delibera in tal senso da parte dei soci, o
giudiziale, come un decreto da parte del Tribunale. Le incombenze che, ai sensi dell’art. 2485 c.c.,
debbono essere espletate sono esclusivamente di natura dichiarativa in quanto funzionali a quelle
previste dagli adempimenti previsti dall’art. 2484 3° comma c.c. il quale prescrive che gli effetti dello
scioglimento si determinano, per le cause previste dall’art. 2484 c.c., tranne che per lo scioglimento
anticipato e per le cause previste nell’atto costitutivo, dalla data della iscrizione nel Registro delle
Imprese della dichiarazione con la quale gli amministratori accertano la causa stessa e per lo
scioglimento anticipato dalla data dell’iscrizione della relativa delibera.
In questa fase gli amministratori hanno, nelle società di persone, esclusivamente il potere di
amministrazione in merito agli affari urgenti; hanno, inoltre, l’onere di convocare l’assemblea al fine di
nominare i liquidatori, nel caso in cui tale nomina non sia già stata fatta nell’atto costitutivo. Nelle
società di capitali gli stessi amministratori conservano la gestione per la conservazione dell’integrità e
per il valore del patrimonio, fino a quando non vengano consegnati i libri sociali e non venga
predisposto il rendiconto della gestione per i liquidatori. In caso di atti od omissioni compiuti in
violazione di tali compiti, tali da determinare danni alla società, gli amministratori sono personalmente
e solidalmente responsabili nei confronti dei soci, dei creditori sociali e dei terzi. Gli amministratori
hanno, inoltre, l’onere di convocare l’assemblea dei soci per le deliberazioni afferenti la liquidazione.
I liquidatori vengono nominati, nelle società di persone, con voto dei soci all’unanimità e, in caso di
disaccordo, con decreto del presidente del Tribunale; nelle società di capitali dall’assemblea con le
maggioranze previste per la modifica dello statuto o, in difetto, dal Tribunale.
Essi hanno, tra l’altro, l’onere di iscrivere, presso il Registro delle Imprese, la loro nomina con
l’indicazione dei poteri loro spettanti e le eventuali modifiche; ricevono dagli amministratori i libri
sociali, la situazione contabile alla data di scioglimento e la relazione in merito alla gestione intercorsa
dall’ultimo bilancio, redigendo apposito verbale; hanno l’onere di redazione del bilancio annuale per la
presentazione all’assemblea per l’approvazione, in allegato allo stesso predispongono una relazione in
merito all’andamento ed alle prospettive relative alla liquidazione ed ai criteri per la realizzazione della
stessa. Sono previste, per l’attività svolta, le responsabilità per i danni arrecati alla società nella stessa
misura di quella prevista per gli amministratori.
In conseguenza del pagamento dei creditori sociali i liquidatori procedono alla ripartizione dell’attivo
residuo tra i soci: nella società semplice quale rimborso per i conferimenti ed il residuo ripartito tra gli
stessi in funzione della loro partecipazione ai guadagni; nelle società commerciali viene predisposto un
bilancio finale di liquidazione con indicazione della parte spettante a ciascun socio o azione (piano di
riparto), questo bilancio viene sottoscritto dai liquidatori, corredato dalla relazione dei sindaci e
dell’organo deputato alla revisione contabile e depositato presso il Registro delle Imprese; dopo
novanta giorni senza che sia stato proposto alcun reclamo tale bilancio si intende approvato ed i
liquidatori, espletata la distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio, si intendono liberati nei confronti
dei soci. Le somme non riscosse entro novanta giorni dall’avvenuto deposito del bilancio finale di
liquidazione devono essere depositate presso una banca con indicazione del nome e cognome o dei
numeri delle azioni qualora queste siano al portatore.
Come ultima incombenza l’art. 2495 c.c. prescrive che i liquidatori, successivamente all’approvazione
del bilancio finale , debbano chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
In ogni momento la società, con deliberazione dell’assemblea adottata con le maggioranze previste in
tema di modifica dell’atto costitutivo o dello statuto, può deliberare la revoca dello stato di liquidazione,
naturalmente previa eliminazione della causa di scioglimento ed in armonia al disposto dell’art. 2436
c.c.. Tale deliberà è soggetta alle stesse forme previste per le modificazioni dell’atto costitutivo e dello
statuto e gli effetti di tale revoca possono prodursi, dopo sessanta giorni dalla iscrizione della delibera
nel Registro delle Imprese, solo col consenso preventivo dei creditori sociali ed il pagamento integrale
di quei creditori i quali abbiano negato il consenso; nello stesso termine ciascun creditore anteriore
all’iscrizione ha facoltà di proporre impugnazione ed il Tribunale, nel caso in cui ritenga infondato il
pericolo di pregiudizio per i creditori o quando la società non abbia prestato idonea garanzia può
disporre che la revoca abbia luogo ugualmente nonostante l’opposizione.
61-CONFLITTO DI INTERESSI NELLE SPA
INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI ART.2391
L’amministratore deve dare notizia agli amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto
proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini,
l’origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi da compiere l’operazione,
investendo della stessa l’organo collegiale, se si tratta di amministrazione unico, deve darne notizia anche alla
prima assemblea utile…
DIVIETO DI CONCORRENZA ART.2390
62-AVALLO
L' Avallo è la garanzia cartolare del pagamento che risulta dovuto in base al titolo di credito (assegno
o cambiale): viene assunta dal garante con la firma apposta sul titolo e preceduta dalla formula “per
avallo” o altra equivalente.
La natura cartolare di questa garanzia è evidente nel fatto che il garante è obbligato nello stesso modo
di chi è tenuto al pagamento in forza del titolo. L'avallo è una garanzia personale tipica: la sua
autonomia (ovvero, il suo essere valida malgrado un'eventuale invalidità dell'obbligazione garantita)
la differenzia dalla fideiussione. Malgrado l'autonomia, comunque, la rilevanza della causa di
garanzia dell'obbligazione dell'avallante porta ad una limitata accessorietà: l'avallante non è infatti
l'obbligato principale e comunque può opporre al creditore cartolare la nullità dell'obbligazione
garantita. La giurisprudenza ritiene anche che l'avallante possa opporre le cause di estinzione proprie
dell'obbligazione garantita.
Secondo un illustre teorico del diritto commerciale deve ritenersi che l'avallante, quando escusso,
debba poter opporre al portatore del titolo anche le eccezioni personali che l'avallato stesso potrebbe
opporgli, poiché altrimenti si arriverebbe all'assurdo che: _l'avallante paghi il possessore, non
potendo opporre tali eccezioni e ripeterà la somma all'avallato _l'avallato pagherà l'avallante, ma poi
ripeterà la somma sulla base delle eccezioni personali da lui opponibili verso il creditore!
Con ciò verrebbe meno la natura del t.d.c. cambiario, che con 1 pagamento estingue diversi debiti: qui
si avrebbero 3 pagamenti inutili!
Per cui l'art 37 l.c. deve riferirsi ai soli possessori successivi e non al diretto giratario
63-IMPRESA ARTIGIANA
L'impresa artigiana
La legge quadro n. 443\1985 ha fissato i criteri fondamentali entro i quali le regioni possono
emettere provvedimenti a favore degli artigiani(art. 1).
La legge è quindi intervenuta per permettere una puntuale individuazione di quei piccoli
imprenditori che svolgono la loro attività nell'ambito dell'artigianato delineando le caratteristiche
di questa figura d'impresa; vediamone nella sottostante tabella le caratteristiche.
é imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di
titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi
inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche
manuale, nel processo produttivo (art. 2)
L'elemento caratterizzante dell'impresa artigiana è proprio l'artigiano, o meglio, l'attività che svolge
l'artigiano; quest'ultimo, infatti, non deve limitarsi a gestire l'impresa ma deve intervenire
personalmente "nel processo produttivo" anzi intervenire "in misura prevalente" nella produzione.
Questa definizione data dalla legge è conforme con l'idea che normalmente si ha dell'artigiano, cioè di
una persona che "con le sue mani" crea il prodotto, quasi un artista.
È anche vero, però, che vi possono essere imprese artigiane che si avvalgono dell'attività di
dipendenti e dell'aiuto di macchine per la produzione. In questi casi può essere difficile distinguere
l'imprenditore artigiano dall'imprenditore commerciale ed è per questo motivo che l'art. 4 pone dei
limiti dimensionali all'impresa artigiana, ad esempio un massimo di 22 dipendenti per la produzione
di serie.
In merito all'attività che deve svolgere un'impresa artigiana l'art. 3 della legge 443\1985 dispone che:
attività svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di
prevalente prestazioni di servizi
sono escluse dall'attività dell'impresa artigiana le attività agricole e le
attività escluse attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella
circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente
strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa artigiana
Riassumendo possiamo dire che l'imprenditore artigiano è colui che impiega il proprio lavoro nella
produzione e non solo nella gestione dell'impresa.
Quando l'impresa si avvale di macchine la produzione deve comunque avvalersi dell'intervento
manuale dell'artigiano; in parole povere"non deve fare tutto la macchina"; in maniera simile a quanto
detto per le macchine utilizzate per la produzione, nel caso in cui vi siano dipendenti questi non
devono produrre il bene in maniera del tutto autonoma, ma devono seguire le direttive dell'artigiano.
Deve trattarsi, cioè, sempre di un prodotto frutto dell'inventiva dell'artigiano.
Il mancato rispetto di queste condizioni comporterà l'equiparazione dell'impresa artigiana
all'impresa commerciale,con la conseguente soggezione al fallimento.
L'impresa artigiana può anche costituirsi sotto forma di società; l'art. 3 detta la disciplina della
società artigiana, vediamola:
deve rispettare i limiti dimensionali e svolgere l'attività delle imprese artigiane
la maggioranza dei soci (o uno, nel caso di due soci) svolgano in prevalenza
lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il
lavoro abbia funzione preminente sul capitale
società
artigiana non può essere svolta nella forma dei S.p.a. o di S.a.a. ma può essere svolta
nelle forme di S.r.l. pluripersonale(l. n. 57 del 5\03\2001)
può essere svolta in forma di cooperativa
L'art. 5 della legge 443\1985, infine, istituisce un albo delle imprese artigiane dove devono iscriversi
le imprese che intendono godere delle agevolazioni che loro riservano le regioni
66-INSIDER TRADING
insider trading
Con il termine inglese si intende la compravendita di titoli (valori mobiliari: azioni,
obbligazioni, derivati) di una determinata società da parte di soggetti che, per la loro posizione
all'interno della stessa o per la loro attività professionale, sono venuti in possesso di informazioni
riservate non di pubblico dominio (indicate come "informazioni privilegiate"). Simili informazioni,
per la loro natura, permettono ai soggetti che ne fanno utilizzo di posizionarsi su un piano
privilegiato rispetto ad altri investitori del medesimo mercato. In questo senso si parla anche di
asimmetria informativa.
trading
L'insider in senso stretto è per questo considerato reato.
I due tipi di insider trading [modifica] insider trading:
Due diversi tipi di negoziazioni possono essere ricompresi nella dizione di
la negoziazione di titoli di un'azienda (per esempio, azioni od opzioni) basata su
• informazioni materiali non di pubblico dominio da parte di soggetti sia interni (insiders) che
esterni all'azienda in oggetto: questa pratica è illegale in molte giurisdizioni, ad esempio in
quella statunitense è denominata abuso di informazioni privilegiate (market abuse);
la negoziazione di titoli di una determinata azienda da parte di soggetti interni (insiders) alla
• stessa ma non basata su informazioni privilegiate: tale pratica, indicata anche come insider
è considerata legale ma è soggetta, in molte legislazioni, a vincoli informativi sulle
dealing,
negoziazioni effettuate mediante la tempestiva comunicazione agli organi preposti al
controllo delle transazioni sul mercato borsistico quali, per esempio, la Securities and
Exchange Commission negli Stati Uniti e la CONSOB in Italia.
Alcune normative in materia di abuso di informazioni privilegiate [modifica]
Negli Stati Uniti non esiste una norma federale generale che proibisca direttamente la pratica
trading,
dell'insider ma la possibilità giuridica di perseguire tale tipologia di transazioni deriva
dall'interpretazione che è stata data dalla Corte Suprema alla "Sezione 10(b)" del Securities Exchange
Act del 1934 e alla "Regola 10b-5" della SEC recante norme in materia delle frodi relative alla
trading
compravendita di valori mobiliari (in effetti la pratica dell'insider è stata considerata legale
negli USA fino agli anni '60).
L'Unione Europea ha, da ultimo, disciplinato la materia tramite la Direttiva 2003/6/CE del 28
gennaio 2003 relativa all'abuso di informazioni privilegiate ed alla manipolazione del mercato,
[1]
direttiva accolta nella legislazione italiana con le modifiche apportate al Testo unico sulla finanza
(TUF). In Italia l'abuso di informazioni privilegiate è, infatti, attualmente disciplinato dal decreto
legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 che ha recepito, tramite la legge comunitaria del 2004, le
[2]
indicazioni contenute nella norma europea.
Ai sensi del disposto di cui all’art.184 del TUF compie il reato di abuso di informazioni privilegiate:
[...] chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di
membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al
capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una
funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente od indirettamente, per conto
proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della
professione, della funzione o dell'ufficio;
c) raccomanda od induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni
indicate nella lettera a). informazione privilegiata:
mentre l'articolo 181, comma 1, specifica cosa debba intendersi per
[...] si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente,
direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari od uno o più strumenti
finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti
finanziari.
68-COVER WARRANT
Cosa sono i Covered Warrant
Il Covered Warrant incorpora, nella forma di un titolo liberamente trasferibile, il diritto di acquistare
price)
o di vendere un determinato sottostante ad un determinato prezzo (strike entro un periodo
prefissato (stile “americano”), oppure alla data di scadenza prefissata (stile “europeo”).Vengono
chiamati strumenti derivati, poiché “derivano” il loro valore dall’andamento del prezzo di una attività
sottostante, solitamente azioni, indici, valute, materie prime etc.Possono essere ammessi alla
negoziazione solo se emessi da società soggette a vigilanza prudenziale da parte della Banca d’Italia, e
quindi essenzialmente da banche. I Covered Warrant sono quotati e negoziati in Borsa Italiana S.p.A.
nel mercato dedicato, SeDeX.
Quando utilizzarli
Una delle principali finalità dell’utilizzo dei Covered Warrant è volto a trarre i maggiori vantaggi da
movimenti di breve periodo del sottostante, quindi per finalità prevalentemente di trading. In
coerenza con le aspettative di movimento del prezzo dell’attività cui lo strumento finanziario fa
riferimento si acquistano i due tipi diversi di Covered: acquisto di un Covered Warrant Call a fronte
di aspettative di un rialzo del prezzo del sottostante, e acquisto di un Covered Warrant Put se invece
le attese sono per un calo del prezzo del sottostante. Bisogna sempre essere consapevoli del
maggiore grado di rischio a cui la titolarità di un Covered Warrant espone l’investitore rispetto
all’investimento diretto ad esempio in azioni: infatti il valore del Covered Warrant amplifica sempre
le oscillazioni di prezzo dell’attività a cui è legato (cosiddetto effetto leva); valore che addirittura può
anche annullarsi totalmente a scadenza se i movimenti di prezzo del sottostante non sono stati in
linea con le previsioni dell’investitore. A fronte della possibilità di ottenere maggiori guadagni, i
rischi di perdite sono quindi amplificati. Non si sfugge neanche in questo caso alla legge che definisce
in maniera direttamente proporzionale il rapporto tra rischio e rendimenti.
I Covered Warrant possono essere usati non solo a fini puramente speculativi ma anche per
proteggere il valore di singole azioni oppure di un portafoglio di titoli. Ad esempio se le
aspettative sono di un ribasso generalizzato dei corsi delle azioni detenute in portafoglio un modo per
proteggersi da questo rischio è quello di acquistare un Covered Warrant Put sull’indice di mercato:
qualora infatti l’andamento negativo dei corsi delle azioni si verifichi lo strumento in questione
acquisterà valore compensando le perdite registrate dal portafoglio. Bisogna infine fare molta
attenzione ad altri due aspetti: il fattore volatilità del sottostante e l’effetto del trascorrere del
time decay).
tempo (cosiddetto Se il sottostante è molto volatile e l’estinzione del Covered Warrant è
lontana nel tempo, maggiori sono le probabilità che lo strumento in questione, sia esso call che put,
the money).
possa avere a scadenza un importo di liquidazione positivo (in Quindi alta volatilità e
scadenza lontana comportano, a parità di altre condizioni, un prezzo da pagare per l’acquisto del
Covered Warrant più alto. Di conseguenza può accadere che a parità di valore del sottostante il
Covered Warrant perda valore in corrispondenza di una diminuzione delle aspettative di volatilità del
sottostante o semplicemente perché trascorrono i giorni che mancano alla scadenza.
I vantaggi dei Covered Warrant
Possibilità di ottenere profitti elevati: un Covered Warrant ha potenzialità di
• apprezzamento teoricamente illimitate. A fronte della possibilità di un profitto elevato,
l’investimento in Covered Warrant comporta l’assunzione di un rischio altrettanto
significativo: la perdita massima potenziale corrisponde all’intero capitale investito;
Forte reattività ai movimenti di mercato: il valore di un Covered Warrant varia
• generalmente in modo più che proporzionale al variare del valore del sottostante cui si
riferisce per effetto del fenomeno della leva finanziaria;
Si possono utilizzare i Covered Warrant call come alternativa all’investimento diretto nel
• sottostante. Per assumere una posizione rialzista su un’azione, invece di acquistare
direttamente l’azione, si può investire solo una parte del capitale in un Covered Warrant
call sull’azione prescelta e destinare la parte rimanente ad investimenti alternativi.
69-SERVIZI DI INVESTIMENTO
La nozione di servizio di investimento
Come per diverse altre nozioni contenute nel Testo Unico della Finanza, il legislatore non offre una
definizione di carattere generale di servizio di investimento, limitandosi alla composizione di un
elenco delle attività riconducibili a tale categoria. Tale scelta trova ragione nella difficoltà di
identificare caratteri comuni alle specifiche attività che consentano di giungere ad un concetto
unitario. Il d.lgs. n.58 del 1998 sancisce all’art.1, co.5 che per servizi di investimento si intendono le
seguenti attività, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:
Negoziazione per conto proprio;
• Esecuzione di ordini per conto dei clienti;
• Sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia
• nei confronti dell’emittente;
Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti
• dell’emittente;
Gestione di portafogli;
• Ricezione e trasmissione degli ordini;
• Consulenza in materia di investimenti;
• Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
•
Il TUF riserva inoltre al Ministro dell’economia e delle finanze il potere di individuare, al fine di tener
conto dell’evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità
comunitarie, ulteriori servizi di investimento.
I soggetti abilitati alla prestazione dei servizi di investimento
La prestazione di attività e servizi di investimento è sottoposta a riserva di legge e i soggetti deputati
al loro svolgimento sono elencati all’art.18 TUF. Ai sensi del comma 1 di tale articolo, l’esercizio
professionale nei confronti del pubblico delle attività e dei servizi d’investimento è riservato alle
imprese d’investimento e alle banche. Questi intermediari godono di una riserva senza limitazioni,
potendo quindi prestare tutti i servizi senza alcuna eccezione. Alle SIM è inoltre riconosciuto il diritto
di esercitare servizi accessori, altre attività finanziarie e attività connesse e strumentali, fatte salve
ulteriori riserve di legge. Alle banche, sottoposte alla disciplina del TUB, è consentito, oltre
all’esercizio dell’attività bancaria, quello di ogni attività finanziaria secondo la disciplina propria di
ciascuna di queste, nonché quello di attività connesse e strumentali, fatte comunque salve le riserve
di legge. Banche e SIM sono quindi gli unici intermediari a beneficiare della possibilità di svolgere
un’ampia gamma di servizi finanziari, mentre gli altri intermediari sono sottoposti a maggiori
restrizioni. In particolare: a)Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107
TUB possono prestare servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione degli ordini su
strumenti derivati e il servizio di collocamento di strumenti finanziari, assistito o meno da forme di
garanzia; b)Le società di gestione del risparmio e le società di gestione armonizzata possono prestare
servizi di gestione del portafoglio e di consulenza; c)Gli agenti di cambio possono svolgere attività di
esecuzione degli ordini per conto dei clienti, di collocamento senza assunzione a fermo o dazione di
garanzia nei confronti dell’emittente, di gestione di portafogli, di ricezione e trasmissione di ordini e
di consulenza in materia di investimenti; d)Le società fiduciarie iscritte nella sezione speciale
dell’albo delle SIM possono esercitare l’attività di gestione di portafogli d’investimento; e)Poste
Italiane S.p.A., nell’ambito di un processo di despecializzazione iniziato con il D.P.R. 14 marzo 2001,
è autorizzata a prestare servizi di negoziazione sia per conto proprio che di terzi e attività di gestione
di portafogli.
La riserva di legge relativa ai servizi di cui all’art.18 del TUF è prevista esclusivamente nel caso in cui
tali attività vengano esercitate in maniera professionale e nei confronti del pubblico. La ratio di tale
previsione deriva dall’inadeguatezza delle stringenti regole cui i servizi di investimento sono
sottoposti alla scarsa rilevanza che attività non provviste di tali requisiti assumono. La nozione di
professionalità, esplicata dal D.M. 26 giugno 1997, attiene alla non provvisorietà ed accessorietà dei
servizi ed alla predisposizione di un idoneo schema organizzativo per il loro svolgimento. Più
difficoltosa la ricostruzione della nozione di pubblico, non rinvenibile nel D.M. in precedenza citato e
L’interpretazione maggiormente seguita è quindi quella, analoga
neppure nella disciplina secondaria.
alla disciplina bancaria, che definisce come pubblico i soggetti od economie terze, anche se
numericamente limitate. L’accesso alla prestazione di servizi e attività di investimento è inoltre
subordinato al rilascio di un’autorizzazione emanata dalle autorità competenti dei singoli Stati
membri dell’Unione Europea. Il rilascio dell’autorizzazione presuppone la sussistenza di specifici
requisiti in termini di adeguatezza patrimoniale e struttura organizzativa. Per quanto riguarda le
banche, il rilascio dell’autorizzazione è rimesso alla Banca d’Italia, così come per le società iscritte
nell’elenco previsto dall’art. 107 del Testo Unico Bancario. L’autorizzazione alle società di gestione
del risparmio è altresì rilasciata dalla Banca d’Italia, tuttavia previa consultazione della Consob,
mentre per le società di gestione armonizzate (equivalente comunitario delle SGR) l’autorizzazione
viene accordata dall’autorità competente nello Stato membro d’origine, coerentemente al principio di
mutuo riconoscimento. Infine le società di gestione dei mercati regolamentati sono autorizzate dalla
Consob. L’eventuale svolgimento di servizi o attività di investimento da parte di soggetti non muniti
della necessaria abilitazione configura il reato di abusivismo, sanzionato dall’art.166 TUF con pene
detentive (reclusione da sei mesi a quattro anni) ed amministrative . Inoltre, sotto il profilo
civilistico, la giurisprudenza ha stabilito che i contratti stipulati da soggetti non abilitati sono contrari
a norme imperative e, quindi, affetti da nullità.
70-SPENDITA DEL NOME
L’impresa viene imputata ad un determinato soggetto in base alla spendita del nome. In base a questo
criterio un atto è imputato ad un soggetto in nome del quale è stato compiuto. Se colui che compie un atto
non dichiara di agire in nome di un altro, si ritiene abbia agito in nome proprio e l’atto gli è imputato
(ART.1705). Il criterio della SPENDITA DEL NOME vale anche in campo commerciale per quanto concerne
l’imputazione non solo di atti specifici, ma anche dell’attività nel suo complesso e, dunque, ai fini dell’acquisto
della qualità di imprenditore.
L’IMPRENDITORE è quindi colui che materialmente svolge l’attività qualora non lo faccia in nome altrui; ma
quando il soggetto che materialmente svolge l’attività spende, lecitamente e conformemente ai poteri
ricevuti, il nome di un altro è quest’ultimo che assume tale qualità.
Ci sono cmq ulteriori criteri….pag.24-25-26.
72-LA PROFESSIONALITA’ DELL’IMPRENDITORE
Svolgere professionalmente un’attività significa esercitarla in modo abituale, non occasionale. Non è richiesto
che si tratti dell’occupazione esclusiva, e neppur di quella principale, del soggetto in questione. Deve cmq
trattarsi non di una qualunque serie coordinata di atti di carattere saltuario, ma di un’attività sistematica e
ripetuta nel tempo, anche se eventualmente stagionale. Anche l’esecuzione di un unico affare può essere
sufficiente a far assumere la qualità di imprenditore qualora si tratti di un affare complesso che implichi il
compimento di una pluralità di operazioni fra loro coordinate.
74-RIDUZIONE OBBLIGATORIA DEL CAPITALE SOCIALE
Titolo: Il Patrimonio Netto
Sezione: La formazione e le variazioni delle poste del Patrimonio Netto
A GLI AUMENTI
Le variazioni in aumento del capitale sociale possono essere reali, nominali e miste.
1 Aumento reale
L’aumento reale comporta la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, da parte dei soci o di terzi ed
implica l’obbligo ad effettuare nuovi conferimenti in denaro, in natura, in crediti o mediante il
consolidamento di debiti.
1.1. Aumento mediante conferimenti: fasi e relativi effetti contabili
La sottoscrizione dell’aumento di capitale può intervenire contestualmente all’assunzione della relativa
delibera, oppure entro il termine stabilito dalla delibera medesima.
Il divieto ex art. 2444, comma 3, Cod. Civ., di menzionare negli atti della società l’aumento del capitale
sociale, fino a quando l’attestazione dell’eseguito aumento non sia iscritta nel Registro delle imprese, fa
nascere, sotto il profilo contabile, la necessità di utilizzare un conto diverso da « Capitale sociale », al fine
di accogliere gli importi di capitale sottoscritti dai soci. Qualora, al momento della chiusura dell’esercizio,
sia ancora in corso il termine per la sottoscrizione del capitale, in ipotesi di aumento di capitale scindibile,
gli importi sottoscritti dovranno essere accreditati al conto « Versamenti in conto aumento del capitale
sociale », che costituisce una riserva di capitale con un preciso vincolo di destinazione. Infatti,
successivamente alla iscrizione nel registro delle imprese dell’attestazione di cui all’art. 2444 cod. civ., da
parte degli amministratori, si provvederà a girare tale riserva al conto « Capitale sociale ».
Invece, in ipotesi di aumento di capitale inscindibile, gli importi sottoscritti dovranno essere accreditati ad
un conto di debito verso i sottoscrittori denominato « Azioni sottoscritte per aumento di capitale », in
quanto, se l’importo complessivamente sottoscritto risulterà inferiore a quello deliberato dall’assemblea, i
conferimenti dovranno essere restituiti ai sottoscrittori.
Nel caso dei conferimenti in denaro, contestualmente alla sottoscrizione, deve rilevarsi il versamento di
almeno i 3/10 del valore nominale delle azioni sottoscritte, più l’intero sovrapprezzo nel caso in cui esso
sia stato fissato (art. 2439, comma 1, Cod. Civ.).
Nel caso dei conferimenti in natura e di crediti, le azioni sottoscritte devono essere interamente liberate
contestualmente alla sottoscrizione.
Quando l'aumento di capitale sia attuato in corso di esercizio, se si tratta di un’emissione alla pari, il prezzo
di emissione può comprendere, oltre al valore nominale delle azioni, a titolo di rimborso, le spese relative
all’aumento del capitale e un importo a titolo di conguaglio degli utili in corso, allo scopo di realizzare, in
sede di riparto degli utili, parità di trattamento delle azioni in circolazione. L’importo dell’eventuale
rimborso spese dovrà essere portato a riduzione dei relativi costi.
Il rateo di dividendo da versare, a titolo di quota integrativa dell’utile in corso di formazione, confluisce
nella « Riserva da conguaglio utili in corso », iscritta tra le Altre riserve del Patrimonio netto.
Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione agli
azionisti in proporzione al numero delle azioni da essi possedute (art. 2441 Cod. Civ.).
Nel caso in cui gli azionisti non esercitino il diritto di opzione o non vendano il medesimo ad altri soggetti,
l’art. 2441, comma 3, stabilisce che, se le azioni non sono quotate in Borsa, i soci che hanno esercitato il
diritto di opzione hanno un diritto di prelazione nell’acquisto; se le azioni sono quotate in Borsa, i diritti di
opzione non esercitati devono essere offerti in Borsa dagli amministratori, per conto della società, per
almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del 2 comma.
Se i diritti di opzione sono venduti, trattandosi di operazione sul capitale, il ricavato incrementa la «
Riserva sovrapprezzo azioni » al netto dell'eventuale effetto fiscale.
Qualora la vendita dei diritti di opzione non si realizzi, si configura l’ipotesi in cui le azioni di nuova
emissione non sono tutte sottoscritte entro il termine previsto dalla deliberazione. Se da questa
espressamente previsto, l’aumento si avrà esclusivamente per l’importo corrispondente alle sottoscrizioni
raccolte. In caso contrario l’aumento non potrà considerarsi eseguito neanche per le sottoscrizioni
ottenute (art. 2439, comma 2, Cod. Civ.) e la società dovrà restituire ai sottoscrittori i conferimenti già
eseguiti.
Contabilmente si rileverà l’insorgenza di un debito nei confronti dei sottoscrittori, lo storno dei valori
precedentemente accreditati nel conto « Azioni sottoscritte per aumento di capitale sociale » (ed,
eventualmente, nei conti « Riserva da sopraprezzo azioni » e « Riserva conguaglio utili in corso ») ed il
ripristino dei Costi d’impianto e d’ampliamento.
1.2. Aumento mediante conversione di obbligazioni
La contabilizzazione di un prestito obbligazionario convertibile è trattata nel principio contabile n. 19, « I
fondi per rischi ed oneri. Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. I debiti ».
L’aumento del capitale sociale viene deliberato contestualmente all’emissione del prestito obbligazionario
convertibile.
Alla scadenza del diritto di opzione per la conversione delle obbligazioni in azioni, gli amministratori danno
parziale attuazione all’aumento di capitale, con diminuzione del valore nominale del prestito
obbligazionario, per la parte per la quale è stato esercitato il diritto di opzione, ed un corrispondente
aumento del capitale sociale.
Se il valore delle obbligazioni convertite è superiore a quello delle azioni emesse, l’eccedenza va
accreditata alla riserva sovrapprezzo azioni.
2. Aumento nominale
L’aumento nominale del capitale viene attuato mediante l’attribuzione al capitale sociale di altre poste
ideali del Patrimonio netto.
Le parti ideali del Patrimonio netto che possono essere trasferite ad incremento del capitale sociale sono
rappresentate dalle riserve « disponibili », nell'ampio significato di cui all'art. 2442 Cod. Civ. Si rinvia, sul
punto alla sezione III B di questo documento.
3. Aumento misto
A seguito della delibera di aumento si rileva, per la parte gratuita, l’incremento del capitale sociale e la
diminuzione di una o più poste ideali del Patrimonio netto. Per la parte a pagamento, l’iscrizione
dell’aumento è subordinata alla conclusione della procedura, secondo quanto illustrato in precedenza.
B) LE RIDUZIONI
Alle riduzioni del Capitale sociale si applicano gli articoli 2365 e 2436 Cod. Civ.
I casi di riduzione espressamente previsti dalla normativa sono i seguenti:
• riduzione per esuberanza (art. 2445 Cod. Civ.);
• riduzione per perdite (artt. 2446 e 2447 Cod. Civ.);
• riduzione per recesso del socio (art. 2437 Cod. Civ.);
• riduzione per morosità (art. 2344 Cod. Civ.);
• riduzione per mancato rispetto delle norme in tema di acquisto di azioni proprie (art. 2357, comma 4,
Cod. Civ.) o per possesso di azioni da parte di società controllate in misura eccedente i limiti di legge (artt.
2359-ter e quater);
• riduzione per revisione della perizia di stima dei conferimenti in natura (art. 2343, comma 3, Cod. Civ.).
Accanto a questi casi disciplinati di riduzione del capitale, è da aggiungere anche la riduzione « facoltativa
» per perdite , se esse risultino di ammontare tale da non ricadere nella fattispecie di riduzione «
obbligatoria » (artt. 2446 e 2447 Cod. Civ.) .
1. Riduzione del capitale sociale per esuberanza
L’art. 2445 Cod. Civ. consente la riduzione del capitale sociale, che risulti esuberante per il conseguimento
dell’oggetto sociale.
Si tratta di una fattispecie di riduzione reale del capitale; essa è peraltro facoltativa, perché la decisione è
lasciata alla discrezionalità dei soci, pur sempre nei limiti imposti dalla normativa .
La proposta di riduzione del capitale sociale per esuberanza deve essere motivata e deve prevedere le
modalità tecniche di attuazione.
Dal punto di vista contabile, la riduzione dell’ammontare del capitale sociale può aver luogo alla fine del
previsto iter procedurale. Qualora intervenga la chiusura dell’esercizio prima che il predetto iter sia
completato, il capitale sociale deve essere esposto in bilancio al valore originario, mentre adeguata e
dettagliata informazione circa i motivi e le modalità della riduzione deve essere fornita nella nota
integrativa.
Concretamente, la riduzione del capitale per esuberanza può avvenire attraverso una delle seguenti
modalità:
1) liberazione dei soci dall’obbligo dei conferimenti ancora dovuti;
2) rimborso del capitale ai soci;
3) acquisto e successivo annullamento di azioni proprie.
La contabilizzazione, è ovvio, è confacente alle modalità di cui innanzi.
Per la riduzione del capitale attraverso l’acquisto e l’annullamento delle azioni proprie, contemplata
dall’art. 2357-bis, si rinvia a quanto già esposto nel principio contabile n. 20, « Titoli e partecipazioni», al
punto III, Azioni proprie.
2. Riduzione per perdite
La riduzione del capitale sociale per perdite è obbligatoria o facoltativa.
Si ha riduzione obbligatoria quando il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite e tale
situazione perdura anche nell’esercizio successivo (art. 2446 Cod. Civ.); oppure quando, per la perdita di
oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo legale stabilito dall’articolo 2327 (art.
2447 Cod. Civ.).
Devesi ritenere – anche sulla base della dottrina e della giurisprudenza prevalenti – che il capitale sociale è
ridotto di oltre 1/3 per perdite quando queste, per la loro entità abbiano già assorbito tutte le riserve.
Si ha riduzione facoltativa quando le perdite risultano inferiori al terzo del capitale sociale.
Nonostante la norma faccia esplicito riferimento alla Situazione patrimoniale, all’assemblea deve essere
sottoposta la Situazione patrimoniale integrata dal Conto economico relativo al periodo che intercorre tra
la data di chiusura dell’esercizio precedente e la data, il più possibile prossima a quella in cui gli
amministratori sono venuti a conoscenza dell’entità della perdita, di riferimento della Situazione
patrimoniale.
La Situazione patrimoniale così redatta deve, inoltre, essere accompagnata dai seguenti allegati: a) la
relazione degli amministratori illustrativa delle cause delle perdite, nonché dell’andamento prevedibile
della gestione futura, con l’indicazione delle politiche che si intendono perseguire per fronteggiare e
superare la crisi della società; b) le osservazioni del collegio sindacale.
Per la scelta dei criteri di valutazione da utilizzare ai fini della redazione della Situazione patrimoniale, ex
articolo 2446, si fa riferimento alle posizioni dottrinarie economico aziendali e giuridiche di generale
condivisione e cioè a quelle del bilancio ordinario di esercizio.
Sulla base delle informazioni ricevute, l’assemblea può prendere le seguenti decisioni:
a) immediata riduzione del capitale sociale;
b) riporto a nuovo della perdita .
La delibera di riduzione del capitale sociale per perdite è immediatamente efficace. Ne consegue che, ai
fini contabili (e così anche negli atti sociali), occorre procedere subito alla rettifica dell’importo del «
Capitale sociale ».
Può accadere che la perdita sia coperta da versamenti in conto capitale effettuati in precedenza, o con
versamento, a fondo perduto, di somme tali da ripianare la perdita, o con la rinunzia, sempre da parte di
uno o più soci, a crediti vantati nei confronti della società. Nel primo caso, non si realizza (secondo
l’opinione prevalente in giurisprudenza e in dottrina) la fattispecie alla quale l’art. 2426 Cod. Civ. ricollega
l’obbligo di convocare l’assemblea e di sottoporle la relazione sulla Situazione patrimoniale; lo stesso può
accadere anche negli altri due casi, se il versamento a fondo perduto o la rinuncia al credito avvengono
prima che gli amministratori abbiano convocato l’assemblea.
Nel caso sub b), in cui l’assemblea delibera il riporto a nuovo della perdita, alla fine dell’esercizio
successivo, se la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea che approva il bilancio deve
obbligatoriamente deliberare la riduzione del capitale sociale nella misura necessaria per coprire
interamente tali perdite, oppure, in mancanza di una delibera assembleare in tale senso, gli amministratori
e i sindaci devono chiedere che la riduzione venga disposta dal tribunale.
Se in base al disposto dell’articolo 2446 Cod Civ., è stata redatta la Situazione patrimoniale infrannuale e
sono stati adottati i provvedimenti relativi, nel bilancio di fine esercizio occorre darne un’adeguata
rappresentazione contabile.
Una fattispecie particolare di riduzione del capitale per perdite è quella contemplata dall’articolo 2447
Cod. Civ.
3. Riduzione per recesso del socio
Il socio dissenziente, rispetto alle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell’oggetto sociale o del tipo di
società o il trasferimento della sede sociale all’estero può recedere dalla società, ottenendo il rimborso
delle proprie azioni (art. 2437 Cod. Civ.).
La procedura di riduzione del capitale per recesso del socio prende avvio dalla comunicazione della
dichiarazione di recesso . La società può scegliere tra:
a) l’acquisto delle azioni proprie dal socio che recede, nel rispetto dell’art. 2357 Cod. Civ.;
b) la riduzione del capitale per importo corrispondente alla quota posseduta dal socio uscente. In caso di
rimborso superiore al valore nominale la differenza deve gravare sulle riserve disponibili12 bis.
Nel caso sub b), l’assemblea straordinaria che delibera la riduzione del capitale sociale deve, pertanto,
stabilire le modalità e l’entità del rimborso della quota di capitale posseduta dal socio receduto , nel
rispetto dell’art. 2437 Cod. Civ.
Dal punto di vista contabile, a seguito della delibera di riduzione del capitale sociale, sorge un debito nei
confronti del socio receduto (Azionisti c/rimborsi, oppure Azionisti c/recessi), per un importo pari al valore
assegnato alle azioni da questi possedute.
4. Riduzione per morosità
Nel caso in cui socio non esegue il pagamento dei decimi richiamati, gli amministratori possono scegliere
tra l’azione di adempimento ed il procedimento previsto dall’art. 2344 Cod. Civ. La messa in mora del socio
genera la riclassificazione del credito nei confronti degli azionisti « Azionisti c/decimi richiamati » in conto
« Azionisti morosi c/decimi richiamati ». Nell’ambito della nota integrativa, se gli importi sono significativi,
è necessario fornire adeguata informazione circa la parte del capitale relativa ai decimi richiamati, per i
quali gli azionisti si sono resi inadempienti.
Trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della diffida al pagamento, gli
amministratori possono far vendere le azioni, rispetto alle quali il socio è in mora nei versamenti, « a suo
rischio e per suo conto ». All’acquirente vengono consegnate nuove azioni, in corrispondenza di quelle del
socio moroso, che vengono annullate.
L’ammontare realizzato dalla vendita dei titoli copre il credito verso il socio inadempiente, comprensivo
eventualmente del rimborso dei danni subiti dalla società.
Se l’importo realizzato è superiore a tale credito, la differenza costituisce debito nei confronti del socio
moroso. Nel caso in cui l’importo realizzato è minore, la differenza è iscritta quale credito nei confronti del
socio.
Diverso è il caso in cui, invece, per mancanza di compratori non sia possibile la vendita delle azioni del
socio moroso. In tale ipotesi, l’art. 2344 prevede che gli amministratori possano dichiarare « decaduto » il
socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Se entro la fine dell’esercizio in cui vi è stata la dichiarazione di decadenza, non si è riusciti a rimettere in
circolazione le azioni del socio decaduto, occorre provvedere al loro annullamento. Il capitale sociale
viene, pertanto, ridotto di un ammontare pari al valore nominale delle azioni annullate; a fronte di tale
riduzione, viene stornato il credito vantato nei confronti del socio decaduto (per i decimi da lui ancora
dovuti). La differenza tra la riduzione del capitale e i decimi che il socio aveva versato (differenza che viene
trattenuta dalla società) confluisce in una riserva di capitale.
5. Riduzione per mancato rispetto delle norme che disciplinano l’acquisto di azioni proprie (art. 2357 Cod.
Civ.) e della società controllante (artt. 2359-ter e 2359-quater Cod. Civ.)
Dall’annullamento delle azioni proprie in portafoglio, a fronte della corrispondente riduzione del capitale
sociale, ex art. 2357 Cod. Civ., possono scaturire differenti conseguenze contabili, a seconda che il valore
di bilancio delle azioni proprie sia uguale, maggiore o minore del valore nominale.
Nel primo caso, all’eliminazione del valore delle azioni proprie iscritto all’attivo si contrappone, per lo
stesso importo, la riduzione del capitale sociale; allo stesso tempo, la riserva azioni proprie in portafoglio
(costituita in occasione dell’acquisto di queste ultime) diviene libera, interamente disponibile e va
accreditata alle riserve da cui ha avuto origine.
Nel caso in cui, invece, il valore di bilancio delle azioni proprie sia superiore al valore nominale, la
differenza deve essere imputata a riduzione della riserva azioni proprie in portafoglio; la parte eccedente
della riserva azioni proprie in portafoglio diviene libera e disponibile.
Infine, nel caso in cui il valore di bilancio delle azioni proprie sia inferiore al valore nominale, la differenza
in aggiunta a ciò, anche la riserva azioni proprie in portafoglio diviene libera
genera una riserva disponibile;
e interamente disponibile.
Gli articoli 2359-ter e 2359-quater Cod. Civ. disciplinano i casi nei quali, a seguito di violazione dei limiti
all’acquisto delle azioni della controllante da parte di società controllate di cui all’art. 2359-bis, la società
controllante è tenuta a procedere ad una corrispondente riduzione di capitale, con annullamento di azioni.
Il rimborso delle medesime avviene secondo quanto disposto dell’art. 2437, ovverosia al prezzo medio
dell’ultimo semestre, per le sole società quotate in borsa, o in proporzione al patrimonio sociale risultante
dal bilancio dell’ultimo esercizio.
Per la società controllata, il verificarsi di tale ipotesi comporta la liberazione della riserva per azioni della
società controllante, che diviene disponibile, con accredito alle riserve da cui ha avuto origine. Il rimborso
delle azioni della controllante può dar luogo alla rilevazione di proventi o oneri di natura straordinaria, per
la eventuale differenza tra valore di rimborso e costo di acquisto delle azioni.
Per la società controllante, gli effetti contabili variano a seconda che il valore di rimborso delle azioni sia
uguale, maggiore o inferiore al loro valore nominale. Nel primo caso la riduzione del capitale sociale trova
corrispondente misurazione in un debito verso la controllata, che precede una pari uscita di denaro. Nel
secondo caso, l’eccedenza del valore di rimborso rispetto al valore nominale delle azioni trova
bilanciamento nell’addebitamento di una riserva disponibile. Nel terzo caso, il maggior valore nominale
delle azioni annullate rispetto al valore di rimborso viene accantonato nella “Riserva da riduzione capitale
DESCRIZIONE APPUNTO
Appunti diDiritto commercialecontenenti le risposte a varie domande con particolare attenzione ai seguenti argomenti: capitale sociale e patrimonio sociale, patrimonio netto, conferimenti diversi dal denaro in tutte le società, stima dei conferimenti in natura , strumenti finanziari, l'imprenditore agricolo, società irregolari, trasferimento d'azienda: cessione debiti e crediti.
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