Capitale sociale e patrimonio sociale
Il capitale sociale è dato dalla somma dei conferimenti e all'inizio della vita della società sarà uguale al patrimonio sociale; con il passare del tempo, però, tali valori non saranno più gli stessi perché il patrimonio sociale varierà secondo l'andamento della società, mentre il capitale sociale verrà indicato sempre nella misura originaria. Questa considerazione ci porta ad analizzare i rapporti tra capitale sociale e patrimonio sociale, situazione che tendenzialmente vale per tutti i tipi di società.
Il patrimonio sociale è l'insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società; concettualmente non è diverso dal patrimonio di una persona fisica poiché anche qui nel patrimonio rientrano solo quei rapporti giuridici valutabili economicamente; la differenza sta nel fatto che titolare del patrimonio è una società e non una persona fisica. Come per una persona fisica, così per la società è necessario verificare se l'attivo è superiore al passivo; il patrimonio netto è quindi la differenza positiva tra attività e passività.
Se quindi la società ha debiti per 100 e beni (crediti, denaro, macchine etc.) per 250, avrà un patrimonio netto di 150, e questo varrà anche per una persona fisica; per entrambi il patrimonio (netto) costituisce la garanzia per l'adempimento delle loro obbligazioni ex art. 2740 c.c., garanzia che a volte può essere esclusiva, come per la S.p.a e a volte principale, come per la s.n.c. Il parallelismo tra società e persone fisiche, però, si ferma qui.
Nelle società, infatti, esiste un importante punto di riferimento per soci e creditori, il capitale sociale. Il capitale sociale rappresenta il valore in denaro di tutti i conferimenti che i soci hanno effettuato (o che si sono impegnati a effettuare) alla società ed è un valore che deve rimanere immutato per tutta la durata della società almeno sino a quando gli stessi soci non intendano modificarlo. Si parla, in proposito, di capitale sociale nominale per indicare tale valore; se i soci si sono impegnati a versare i conferimenti si parla di capitale sottoscritto; se invece hanno effettuato i conferimenti si parla di capitale versato.
Bene, ma a che serve il capitale sociale (nominale)? Potremmo dire che indica il valore al di sotto del quale il patrimonio netto della società non può scendere; in altre parole si vuole che la società abbia sempre una parte del suo patrimonio in attivo, e ciò per garantire i creditori che saranno sicuri di poter sempre contare su un patrimonio della società che è almeno pari al capitale sociale nominale. Per questo motivo il valore del capitale sociale è posto nella redazione del bilancio al passivo e non all'attivo, proprio perché rappresenta quella parte di patrimonio netto non distribuibile ai soci.
In via esemplificativa possiamo affermare che la società distribuirà utili solo se il patrimonio netto sarà superiore al capitale sociale (es. attivo 400, passivo 100 = 300 patrimonio netto - capitale sociale pari a 150, totale passivo 250, utili distribuibili pari a 400 - 250 = 150); Nel nostro esempio abbiamo immaginato che la società operi per un solo periodo di tempo, ma è chiaro che i soci non possono aspettare che vengano distribuiti gli utili solo quando la società avrà cessato la sua attività; per questo motivo si è soliti dividere la durata della società in periodi fissi di tempo (di solito coincidenti con l'anno solare), e ogni periodo di tempo è detto "esercizio", e in relazione a ogni esercizio si distribuiranno (se si sono prodotti) gli utili, detti, appunto, utili di esercizio, oppure, perdite di esercizio, se il valore provvisorio del patrimonio sociale è minore rispetto al capitale sociale. È bene chiarire che il valore del capitale sociale non deve essere mantenuto solo all'inizio della vita della società, ma anche successivamente; se quindi il patrimonio (netto) scende al di sotto del capitale sociale non solo non vi sarà distribuzione di utili, ma i soci saranno obbligati ad aumentare il patrimonio sociale sino a renderlo equivalente al capitale sociale.
Conferimenti diversi dal denaro in tutte le società
Art. 2343: Conferimenti di beni in natura e di crediti
Con il termine "conferimento" si indica l'apporto di beni da parte del socio alla società che siano effettivamente imputati al capitale sociale nominale. Nella S.p.A. i conferimenti (Art. 2342 c.c.) devono farsi in denaro (principio dispositivo) o in natura. Nel caso di conferimenti in denaro, al momento della sottoscrizione è sufficiente l'effettivo versamento anche solo del 25% del conferimento. Questo non vale nei casi di Spa unipersonale nei quali il conferimento deve essere pari al totale del capitale sociale o nei casi di conferimenti in natura.
Per i conferimenti in natura, invece, occorre una necessaria e attenta valutazione dei beni, che viene effettuata da un ufficiale giudiziario incaricato dal tribunale ove la società ha sede che, rilascerà una relazione di stima con il valore ipotetico di tali conferimenti. Non possono invece essere oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi (tipologia di conferimenti ammessa invece per l'altro grande modello di società di capitali dell'ordinamento italiano, ovvero la S.r.l.). Spetta agli amministratori il compito di richiedere ai soci il capitale non versato qualora ciò appaia utile o necessario. Come principio dispositivo al conferimento effettuato corrisponde una quota di azioni proporzionale. Le azioni corrispondenti a porzioni di capitale ancora non versato ("azioni non liberate") sono soggette ad un regime speciale: chi le trasferisce ad altri è obbligato in solido per tre anni per i versamenti ancora non effettuati.
I conferimenti vengono prelevati dagli amministratori dopo l'iscrizione della società nel registro delle imprese.
Stima dei conferimenti in natura
Ex art. 2434 cc i beni in natura devono essere accompagnati da una relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale che attesti il valore del conferimento. La relazione deve essere consegnata dal socio agli amministratori che la devono depositare presso il registro delle imprese insieme all'atto costitutivo della società. A questo punto la relazione deve essere controllata entro 180 giorni dagli amministratori che, se riscontrano una differenza di oltre un quinto tra il valore dichiarato e quello effettivo, devono diminuire in proporzione il capitale sociale. In alternativa il socio può decidere di recedere dalla società (ottenendo il rimborso) o di versare la differenza in denaro. È importante notare che l'esperto nominato dal tribunale ha una responsabilità civile e penale per la correttezza delle sue valutazioni; queste devono essere fatte tenendo conto del valore di utilizzo del bene e non del semplice valore di liquidazione del bene conferito (es. un macchinario vale 100 se impiegato in un determinato contesto mentre vale 40 se lo si vuole vendere). Nulla toglie agli amministratori di convenire con il socio che per il conferimento vengano liberate meno azioni rispetto al valore individuato dall'esperto (il bene vale 100 ma il socio ha in cambio solo 80 in azioni). Il surplus verrà imputato a capitale disponibile come se fosse frutto del sovrapprezzo di azioni. Se sottovalutare un conferimento è concesso non lo è il contrario cioè sopravvalutare un conferimento: farlo vorrebbe dire gonfiare fittiziamente il capitale sociale con conseguente illusione di avere un capitale più importante della realtà.
Strumenti finanziari
La Spa rappresenta la forma più evoluta (nel nostro ordinamento) di organizzazione e finanziamento dell'impresa. In particolare il finanziamento, oltre che attraverso l'indebitamento della società (leveraged buyout) presso gli istituti di credito, può essere attratto tramite tre macro-categorie di strumenti finanziari che il legislatore ha predisposto. Le categorie di strumenti finanziari si differenziano tra loro in base al "rischio" che presentano, calcolato su due punti: la remunerazione durante il rapporto e la restituzione dell'investimento. Si va dal rischio massimo delle azioni che non hanno né remunerazione né restituzione certe a quello minimo delle obbligazioni che hanno sia remunerazione che restituzione certe (con una vasta gamma di strumenti intermedi).
L'imprenditore agricolo
Il codice civile italiano definisce la figura di imprenditore agricolo all'articolo 2135: È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci salmastre o marine.
Il nuovo art. 2135 (terzo co.) amplia la categoria di attività agricole per connessione includendovi attività che hanno carattere commerciale oggettivo e che quindi dovrebbero essere attività commerciali ex art. 2195. Tali attività sono (art. 2135 terzo co.):
- Le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da una attività agricola essenziale;
- Le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e l'agriturismo.
Al fine della identificazione di attività agricole per connessione è quindi necessaria la contemporanea presenza di due condizioni o requisiti:
- Chi esercita attività agricola per connessione deve già essere imprenditore agricolo, ossia svolgere una delle tre attività essenziali (è imprenditore commerciale chi produce vino con uva altrui).
- L'attività per connessione deve essere coerente con l'attività essenziale (produzione vino sulla base dell'uva proveniente dal proprio fondo e non produzione di vino se si è allevatori di mucche).
Società irregolari
Art. 2297
La mancata registrazione della s.n.c. (ma anche dell'accomandita semplice) non comporta la nullità della società, ma solo la sua irregolarità.
Conseguenze: i soci sono tutti responsabili illimitatamente e solidalmente ma la responsabilità è sussidiaria come nelle SS. I creditori dei soci sono come nelle SS.
Si presume che ogni socio abbia la rappresentanza, anche in giudizio, salvo che si provi che i terzi erano a conoscenza del patto che limitava la rappresentanza. I diritti sociali si prescrivono in 10 anni e non in 5. Non è possibile ottenere il concordato preventivo e l'amministrazione controllata. Si definiscono irregolari la snc e la sas che sono state costituite in una forma diversa da quella prevista o il cui atto costitutivo non è stato depositato presso il registro delle imprese.
La legge prevede che ad esse si applica la disciplina della società semplice per quel che riguarda l'aspetto della minore autonomia patrimoniale, mentre permangono le norme relative alla qualità di impresa commerciale e quelle riguardanti i soci accomandanti. Nella snc irregolare il beneficio di escussione nei confronti dei creditori sociali torna a gravare sui soci, i quali dovranno indicare i beni sociali su cui i creditori sociali potranno agevolmente soddisfarsi.
Trasferimento d'azienda
Cessione debiti e crediti: le modifiche all'art. 2112 del C.C.
Il continuo sviluppo dei modelli produttivi, dei rapporti sociali e delle forme di organizzazione e di rappresentanza ha determinato una grande evoluzione della normativa interna ed internazionale in materia di lavoro. Il decreto legislativo di delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro ha previsto, infatti, al Titolo IV, all'articolo 32, alcune modifiche all'articolo 2112 del Codice Civile in cui risiedeva la disciplina legale del trasferimento d'azienda. Le modifiche riguardano soprattutto il comma 5 e il comma 6 del predetto articolo.
Per trasferimento d'azienda s'intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, sia essa con o senza scopo di lucro. I contratti che trasferiscono l’azienda devono essere in forma scritta ad probationem e depositati nel registro delle imprese. Per 5 anni è vietato all’alienante di iniziare una nuova impresa idonea a sviare la clientela dall’azienda ceduta.
Caratteristiche:
I contenuti del comma 5
L'attività economica deve essere preesistente al trasferimento e deve conservare nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento che ha determinato il trasferimento. Questi principi si applicano anche al trasferimento di parte dell'azienda, intendendo per tale una "articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento".
Le novità
Le novità più significative introdotte dall'art. 32 del decreto legislativo 276/03 sono due:
- La prima riguarda la previsione che il trasferimento nasce esclusivamente da cessione contrattuale e da fusione;
- La seconda si riferisce al principio, secondo il quale, l'azienda o parte di essa, viene identificata dal cedente e dal cessionario al momento della stipula del contratto che regola il trasferimento.
Il nuovo comma 6 introdotto prevede che, nel caso in cui l'alienante stipuli un contratto di appalto con l'acquirente, la cui esecuzione avvenga utilizzando il ramo d'azienda oggetto della cessione, tra i due soggetti si instaura lo stesso regime di solidarietà previsto dall'art. 29, comma 2 del D.Lgs n. 276/2003.
Salvo diverse disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, secondo tale articolo, in caso di appalto opere o di servizi, il committente è tenuto in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
Art. 2559: Successione dei crediti
Salva diversa pattuizione contrattuale l’acquirente subentra nei crediti come effetto del trasferimento. Cessione ha effetto dopo iscrizione trasferimento. Passaggio agevole per opponibilità a debitore ceduto.
Art. 2560: Successione debiti
Profilo disponibile fra le parti. Discussione su passaggio automatico se nulla dichiara il contratto. Responsabilità acquirente solidale con alienante. Art. non si applica a usufrutto e affitto. Accollo ex lege dell’acquirente per tutti i debiti che risultano da scritture contabili obbligatorie.
Art. 2558: Successione contratti
Eccezione a norma su cessione del contratto. Salva diversa pattuizione nel contratto di cessione l’acquirente non subentra nei contratti stipulati per l’esercizio della stessa che abbiano carattere personale. I contratti non personali invece passano all’acquirente senza bisogno di apposita pattuizione e senza bisogno di assenso del terzo contraente (possibilità per lui di recedere entro 3 mesi). Riferimento a contratti la cui esecuzione sia ancora in corso da ambo le parti al momento del trasferimento.
Assegno circolare
Gli assegni circolari sono predisposti dall'istituto bancario quando il denaro necessario al pagamento è già disponibile presso l'istituto stesso. Si tratta di un titolo di credito all'ordine emesso da un istituto di credito a ciò autorizzato dalla Banca d'Italia, ed è esigibile a vista presso una qualunque sede, succursale o agenzia della banca emittente e come per l'assegno bancario sarà necessario esibire un documento valido e, se richiesta, la presenza di un notaio. Non può essere al portatore in quanto equivarrebbe ad autorizzare le banche a produrre banconote. Il diritto del beneficiario a riscuotere la somma indicata sull'assegno circolare è però trasferibile mediante girata (se di importo inferiore ad € 12.500,00; per importi superiori l'assegno deve essere, come detto, non trasferibile).
Al fine di garantire i beneficiari degli assegni circolari, gli stessi indicano l'importo massimo per il quale possono essere emessi. Un'altra garanzia è data dal fatto che ogni istituto che li emette deve depositare una cauzione presso la Banca Centrale proporzionata all'ammontare dei titoli emessi. La banca può emettere l’assegno solo per somme che siano disponibili al momento dell’emissione. Ciò significa che la banca deve acquistare da chi richiede l’emissione del titolo la c.d provvista, che può consistere nel versamento della somma corrispondente o nell’autorizzazione all’addebito sul conto corrente del richiedente. È invalido se mancano gli elementi essenziali: denominazione di assegno circolare, la promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata, indicazione del prenditore.
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