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Le società
Le società sono organizzazioni di persone e di mezzi create per l'esercizio collettivo dell'attività d'impresa. Sono le strutture organizzative tipiche previste dall'ordinamento per l'esercizio in forma associata dell'attività d'impresa. Ancora, sono enti associativi a base contrattuale che si caratterizzano per la contemporanea presenza di 3 elementi:
- conferimenti dei soci
- esercizio in comune di un'attività economica
- scopo di divisione degli utili
Le società formano un sistema composto da una pluralità di tipi. Si possono però raggruppare in 2 gruppi con caratteristiche omogenee:
- Società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice)
- Società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata)
Sono inammissibili
Le società atipiche, ma sono però possibili le clausole atipiche.
CONTRATTO DI SOCIETÀ. (art. 2247) "con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili" art. 2247. I beni NON sono utilizzabili per merogodimento.
Questa è la definizione di contratto di società. Anzi, fino al 1993 questa era la nozione stessa di società, dato che il codice del 1492 non consentiva la costituzione di società da parte di una sola persona e quindi con atto non contrattuale. Oggi invece è possibile costituire una società anche tramite un atto unilaterale (solo se sono srl o spa).
Il contratto di società, sia pure con tali eccezioni, è un contratto associativo (più persone che si mettono insieme) pertanto:
- Le prestazioni richieste possono essere di diversa natura e ammontare
- È un
contratto potenzialmente aperto ( possibile ingresso di nuove parti senza la necessità che ne venga stipulato uno nuovo)
L'invalidità è retta da un regime speciale (nullità, annullabilità e risoluzione per inadempimento dil'intero contratto)una parte non colpiscono
Le prestazioni non sono corrispettive ma finalizzate a realizzare una attività "comune"
I CONFERIMENTI
I conferimenti sono le prestazioni cui le parti del contratto di società si obbligano. Essi costituiscono icontributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società. La loro funzione è quella di dotare laper lo svolgimento dell'attività di impresa. Con il conferimento infattisocietà del capitale di rischio inizialeciascun socio, destina parte della propria ricchezza personale all'attività comune e si espone al rischio dinon consegue utili. L'oggettoimpresa: corre il rischio di non
Ricevere nessuna remunerazione se la società dei conferimenti, secondo l'art. 2247, possono essere costituiti da beni e da servizi. In generale, può costituire oggetto di conferimento ogni entità suscettibile di valutazione economica che le parti ritengono per lo svolgimento dell'attività (ma non per tutte le società; es: nelle società cooperative utile o necessaria e nelle spa è stabilito che non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di servizi). Esso trova piena e puntuale applicazione solo nelle società di persone e nelle srl.