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Analisi della posizione del socio A e del potenziale nuovo socio C

Si desume, di conseguenza, che A non è mai divenuto socio effettivo della S.p.A. pur comparendo come tale nel libro dei soci. Successivamente il socio A vende le azioni non emesse a C; questi può ben essere in buona fede in quanto ha consultato il libro dei soci.

Per esaminare la posizione del potenziale nuovo socio bisogna fare una premessa. Il trasferimento dei beni mobili può avvenire secondo due distinte modalità: o trasferimento a titolo originario, quando la proprietà del bene non viene trasmessa dall'alienante all'acquirente, oppure acquisto (trasferimento) a titolo derivativo quando l'alienante vende un bene di cui possiede il titolo.

Il nostro caso non rientra in nessuna di queste due circostanze. Non si può applicare l'art. 1994 c.c. "possesso vale titolo" in quanto il titolo di credito neanche esiste: le azioni, infatti, non sono state mai emesse; ciò significa che non esiste niente, nello specifico.

che ha acquistato le azioni da A, C, è diversa. Nonostante A abbia ottenuto il trasferimento delle azioni a suo favore in modo fraudolento, C ha acquistato le azioni in buona fede, senza conoscere l'inganno di A. Pertanto, C potrebbe essere considerato un legittimo acquirente delle azioni. Tuttavia, è importante notare che la situazione potrebbe variare a seconda delle leggi e delle normative specifiche del paese in cui si svolge l'operazione. È consigliabile consultare un esperto legale per una valutazione accurata della situazione di C.

C'è diversa rispetto al quesito a, in quanto possiamo applicare l'art. 1994 c.c. poiché i titoli di credito sono stati emessi e quindi esistono.

Concludiamo dicendo che C diviene socio a tutti gli effetti della S.p.A. in base all'art. 1994 c.c. per il quale: "Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione non è soggetto a rivendicazione".

Questi due esempi ci mostrano l'utilità dei titoli di credito che ci permettono, tra l'altro, di applicare l'art. 1994 c.c.

Quesito CF, azionista moroso e decaduto, a norma dell'art. 2344 c.c., vende a G i titoli di cui è rimasto in possesso.

Esamina la posizione di G immaginando, ora che le azioni siano state estinte, ora che siano state rimesse in circolazione.

Esaminiamo il contenuto dell'art. 2344 c.c. inerente al mancato pagamento delle quote: "Se il socio non esegue"

Il pagamento delle quote dovute, gli amministratori, decorsi quindicigiorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, possono fare vendere le sue azioni a suo rischio e per suo conto a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito. Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo risarcimento dei maggiori danni. Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunciata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto."

È quindi possibile vendere azioni per incarico della società se il suo socio non è d'accordo? Può qualcuno vendere i beni di un altro? L'art. 2344 c.c. è chiaro in merito: esso infatti

conferisce il potere alla società di espropriare le azioni ai soci. La società però non ha il potere o i mezzi idonei per riprendere materialmente le azioni del socio moroso. Si prevede perciò che la società emetta nuove azioni, ma quelle vecchie rimarranno in mano al vecchio socio che, se disonesto, potrà rivendere. Nel caso in cui la società riuscirà a trovare un altro acquirente si avrà una doppia vendita. Si possono avere tre soluzioni: la prima sfavorisce l'acquirente che ha acquistato dal socio moroso decaduto. Ciò si può giustificare adducendo che egli poteva informarsi tramite la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Di conseguenza, i titoli venduti dall'azionista moroso all'acquirente, anche se questi è in buona fede, non sono più validi, ma sono semplici pezzi di carta. Saranno valide, invece, le azioni vendute dalla società. L'altra soluzionepotrebbe essere quella di mantenere valide ugualmente le azioni facendo diventare titolare il nuovo acquirente del socio moroso. Così facendo la società avrà un azionista in più e ciò si ripercuoterà, tra l'altro, al momento della ripartizione degli utili. Questa duplicazione delle azioni perciò coinvolgerà anche tutti gli altri soci. Una terza possibilità potrebbe essere quella che vede nascere un conflitto d'interessi tra l'acquirente della società e l'acquirente del socio moroso. Tra i due ne dovrà prevalere uno solo. Ma chi dei due? Forse chi ha acquistato per primo? Tale problema non ha ancora trovato una valida risoluzione e ciò costituisce un pregiudizio per la circolazione delle azioni non ancora liberate. Quesito D Con la complicità dell'intermediario finanziario, l'ex marito di Zeta vende le azioni dematerializzate della moglie e ne incassa il presso. Esamina laposizione dell'acquirente P. Il trasferimento delle azioni dematerializzate immesse nel sistema può essere effettuato dai titolari solo tramite intermediari autorizzati i quali, una volta concluso il trasferimento, dovranno registrare lo stesso nel conto del proprio cliente (art. 30 decreto legislativo 213/98). La registrazione produce effetti equivalenti a quelli determinati dal trasferimento secondo la disciplina dei titoli di credito. Colui che ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, nel nostro caso l'acquirente P, non è soggetto a pretese o azioni da parte dei precedenti titolari secondo il disposto dell'art. 32 II comma c.c. ed ha la legittimazione piena ed esclusiva ad esercitare i relativi diritti (art. 32 I comma del sopracitato decreto). L'emittente può opporre a P solo le eccezioni a lui personali e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti (art. 33). QUESITI DEL24/11/01 Quesito 1 Individua ed esamina alcune norme volte a risolvere i conflitti tra soci di s.p.a. Il legislatore ha ritenuto opportuno disciplinare taluni conflitti tra soci nella S.p.A. L'obiettivo principale è la tutela dei soci che non dispongono di una partecipazione dominante nella società e che, quindi, possono subire la prepotenza dei soci di maggioranza. Un intervento normativo più intenso in tale direzione risale agli anni '70, quando il legislatore ha compreso la necessità di sostenere più decisamente l'investimento diretto del pubblico nel capitale delle imprese. L'assenza di regolamentazione potrebbe provocare una perdita di interesse dei risparmiatori nei confronti di partecipazioni azionarie minori e, di conseguenza, limitare il mercato di quelle azioni e il valore di mercato di tutte. Bisogna inoltre aggiungere che nel caso di deliberazione di aumento del capitale sociale, la società potrebbe trovare delle.difficoltà nel convincere i soci a sottoscrivere l'aumento, se il loro trattamento non è stato apprezzabile. In sintesi, il legislatore ha ritenuto che per sostenere la crescita economica del paese, la partecipazione diretta del privato nelle imprese fosse fondamentale e che, quindi, una qualche forma di regolamentazione fosse necessaria affinché tale partecipazione non venga disincentivata. Si analizzano di seguito alcune le norme a tal fine emanate:
  1. 2343 - La prepotenza dei soci di maggioranza si può manifestare sin in sede di costituzione della società. Infatti, un socio di maggioranza potrebbe conferire beni di valore inferiore rispetto al valore delle azioni sottoscritte. Ciò può accadere senza che i restanti soci protestino, ad esempio, perché la presenza del socio in questione in azienda è ritenuta fondamentale, oppure perché inconsapevoli. In ogni caso i restanti soci ne risultano danneggiati, sia per quanto riguarda la
conseguente ingiusta distribuzione degli utili, sia in sede di restituzione del capitale. Per evitare ciò, la norma sopra citata stabilisce che i conferimenti in natura e in crediti devono essere accompagnati da una relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale indicante, oltre alla descrizione degli stessi, l'attestazione che i beni non hanno un valore inferiore al valore nominale delle azioni sottoscritte.

2343-bis - I soci di maggioranza potrebbero inoltre imporsi negli atti di gestione rilevanti costringendo (il socio di maggioranza può, in virtù delle azioni possedute, farsi nominare amministratore della società) o convincendo gli amministratori (il socio di maggioranza ha un forte potere di influenza sugli amministratori, possedendo la maggior parte dei voti in assemblea) ad acquistare per conto della società un suo bene ad un prezzo superiore al suo valore effettivo. Il legislatore ha quindi aggiunto la norma 2343-bis per

evitare che, successivamente alla costituzione della società, il socio di maggioranza possa ottenere quanto vietato dalla norma precedente, cioè vendere alla società un bene, attribuendogli un valore superiore rispetto al suo valore effettivo. La norma, dunque, prevede che: - se la società acquista beni o crediti da promotori, fondatori, soci o amministratori - se tali beni hanno un valore pari o superiore ad un decimo del capitale sociale, l'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria sulla base della relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale che l'alienante deve presentare. Questa norma si applica, però, solo nei due anni che seguono l'iscrizione della società nel registro delle imprese. Il limite temporale deve essere considerato come un compromesso giustificato dall'impossibilità di sottoporre per sempre a controllo tali atti di acquisto. 2340-2341 - I soci fondatori possonoinserire nell'header del documento HTML il tag

con il testo "Il mio titolo principale"

Dettagli
Publisher
A.A. 2001-2002
22 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luca d. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Salamone Luigi.