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SOCIETA' DI PERSONE - SOCIETA' DI CAPITALI
Per classificare e analizzare i tipi di società assume rilievo a)la natura dell'attività, b)il grado di autonomia
patrimoniale, c)la finalità lucrativa o mutualistica.
Un'altra distinzione è tra società di persone e società di capitali.
Alla società di persone appartengono: soc.semplice, in accomandita semplice, in nome collettivo;
" di capitali " : soc. per azioni, in accomandita per azioni,
responsab. limit.
La dottrina ritiene che le società di capitali siano quelle dotate di personalità giuridica, mentre le società di persone
no.
Nelle società di persone almeno una parte dei soci risponde delle oblligazioni socili. Vi è dunque un'autonomia
patrimoniale imperfetta. Vicende personali del socio possono influire sulla struttura della società.
Nelle società di capitali invece, il socio non risponde delle obbligazioni sociali, nelle S.p.a. e nelle S.r.l. C'è quindi
autonomia patrimoniale perfetta, mentre nella S.a.p.a i soci acomandatari rispondono illimitatamente dei debiti
sociali. La personalità giuridica delle società di capitali indca che tali enti sono distinti dai soci sia nei rapporti tra
soci stessi, sia nei confront dei terzi.
Ma vi è anche chi preferisce dare rilievo a quelle che sono le differenze in ambito organizzativo, che si riscontrano
nelle società di capitali:
1)un'organizzazione corporativa che consente la separazione dei poteri all'interno della società e la loro allocazione a
organi distinti. Nelle società di capitali i titolari dell'impresa hanno potere decisionale sulla nomina dei
gestori; mentre nelle società di persone i soci sono anche amministratori.
2)circolazione delle quote i partecipazione: nelle società di capitali vi è libertà di trasferire ai terzi, mentre nelle
società di persone è necessario il consenso di tutti i soci.
3) contratto sociale: nelle società di capitali può essere modificato a maggioranza, mentre nelle società di persone è
necessario il consenso di tutti.
Queste regole sono in alcuni casi derogabili. Quindi è possibile che in una società di persone alcune siano modificabili
a maggioranza, e viceversa in una società di capitali si possano imporre limiti sulla circolazione delle quote e che
cambiamenti dell'atto costitutivo debbano essere deliberate all'unanimità.
Una società può essere vista come un contratto o come un ente.
E' vista come un contratto quando l'attenzione è incentrata sull'interesse sociale, che è l'interesse dei soci: si da
quindi interesse al momento contrattuale
E' vista come un ente quando il momento contrattuale viene messo in secondo piano e si a importanza
all'organizzazione e all'efficienza.
PARTECIPAZIONE DELLE SOC.CAPITALI NELLE SOC.PERSONE
L’ammissibilità della partecipazione di società di capitale in società di persone, comportanti una responsabilità
illimitata per le obbligazioni sociali, è stata introdotta della legge delega 3 ottobre 2001 n.366. La legittimazione
riguarda la partecipazione di ogni tipo di società di capitale in ogni tipo di società di persone. Il modello consente di
coniugare le società di capitale con la flessibilità organizzativa delle società di persone per gestire l’impresa in modo
unitario. La pertecipazione deve essere deliberata dai soci della società di capitali con le maggioranze previste e deve
poi essere eseguita dagli amministratori.
SOCIETA' DI FATTO
Quando si parla di società di persone si possono distinguere le:
1)società regolari: costituite con atto scritto e iscritte nel registro delle imprese
2)società irregolari: costituite con atto scritte, ma non iscritte a registro
3)scietà di fatto, cioè società costituite tramite un comportamento concludente
Per quanto concerne la società di fatto, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che alla base di tale prototipo di
società vi siano tre elementi: il fondo comune, l’alea comune nei guadagni e nelle perdite e, infine, il sentimento di
affezione alla società, propriamente definito “Affectio Societatis “. La società di fatto può sorgere in base ad una intesa
verbale oppure ad un semplice comportamento concludente il quale sia idoneo a dimostrare l’intento delle parti di
stipulare un accordo per l’esercizio collettivo di un’attività imprenditoriale. Proprio questi ultimi costituiscono alcuni
dei presupposti che contribuiscono alla formazione della società di fatto.
SOCIETA' APPARENTE
La società apparente è una società che si realizza quando due o più persone, senza avere stipulato tra loro un
contratto, si comportano verso i terzi come se fossero soci. Con tale comportamento ingenerano nei creditori la
convinzione di agire con un'impresa collettiva, e quindi li inducono a fare affidamento sulla responsabilità solidale dei
soci per le obbligazioni assunte. La normativa applicata a queste società è quella della società semplice. Al fine di
tutelare la buona fede dei creditori, la giurisprudenza nega ai soci apparenti la possibilità di eccepire l'inesistenza
della società, e li assoggetta a tutte le conseguenze che deriverebbero dall'effettiva esistenza della società, compresa
la sottoposizione alle procedure concorsuali.
SOCIETA' SEMPLICE
La società semplice è il prototipo della società di persone. Essa è regolata dall'art.2251 che prevede che per la sua
costituzione non siano necessarie forme particolari, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti. La società
semplice non può essere adottata per l'esercizio di attività commerciali, ma solo per attività agricole e professionali.
La società semplice deve
registrarsi nella sezione speciale del registro delle imprese, la domanda deve seere presentata dagli amministratori e
sottoscritta da tutti i soci. L'iscrizione ha mera funzione di pubblicità notizia.
Conferimenti
In merito ai conferimenti nella società semplice non troviamo le regole puntuali previste per le società di capitali
perché il patrimonio sociale non è l'unica garanzia per i creditori della società, essendoci anche la responsabilità
patrimoniale dei singoli soci.
A differenza di quanto accade per le società di capitali, inoltre, non è previsto un procedimento di stima per i
conferimenti diversi dal denaro, e nemmeno regole che ne indichino tempi e modalità.
In merito all'oggetto dei conferimenti, nelle società di persone è possibile conferire qualsiasi utilità avente valore
economico, comprese prestazioni d'opera o servizi.
Alcuni conferimenti possono essere imputati al capitale sociale, e quindi essere rimborsati ai soci allo scioglimento
della società: conferimenti di capitale,
mentre altri possono essere imputati al patrimonio sociale, ma non al capitale: conferimenti di patrimonio; ci
riferiamo al caso in cui oggetto del conferimento sia una prestazione lavorativa o un bene in godimento; in
quest'ultimo caso non vi è diritto al rimborso allo scioglimento della società.
Consideriamo ora la disciplina dei conferimenti nella società semplice:
1)Art.2253 il socio deve conferire ciò che è stabilito dall'oggetto sociale. Se non sono determinati, i beni devono
essere conferiti in parti uguali e deve essere conferito ciò che è necessario al raggiungimento dello scopo sociale.
2) Art.2254 prevede il conferimento di due tipi di beni: A) beni in proprietà: c'è il passaggio da una sfera
giuridica ad un'altra, quindi vngono richiamate le norme sulla vendita; B)beni in godimento: si applicano
le norme sulla locazione
3)Art.2255 prevede il conferimento di crediti: nel caso in cui il socio abbia conferito crediti, ne garantisce anche
l'adempimento da parte del debitore ma solo nei limiti dell'art. 1267 c.c. nel senso che il socio dovrà versare una
somma pari al valore del conferimento dato nel contratto di società
Responsabilità obbligazioni sociali
L'autonomia patrimoniale della società semplice è un'autonomia patrimoniale imperfetta, e gli effetti dell'autonomia
patrimoniale imperfetta sono:
-Ai sensi dell'articolo 2270 del codice civile i creditori particolari del socio sinché dura la società non possono
aggredire il patrimonio sociale per soddisfarsi. uò però agire sugli utili spettanti al debitore e compiere atti
conservativi sulla quota di liquidazione del debitore. Inoltre se i beni del socio sono insufficienti a soddisfare il
credito, il creditore può chiedere in ogni momento la liquidazione della quota del socio.
-Per l'art.2271, se un 3° ha un debito verso la società e un credito verso un socio, non può compensarli. Se il 3° ha
un credito verso la società e un debito verso il socio, può compensarli.
-Ai sensi dell'articolo 2267 del codice civile il creditore sociale può fare valere i suoi diritti direttamente nei
confronti del socio illimitatamente responsabile.
-Secondo l'art.2268 il socio debitore può chiedere la preventiva escussione dei patrimonio sociale, indicando i beni
sui quali il crediotre può sodisfarsi.
-Art.2269 il socio nuovo risponde anche per le obblgazioni sociali anteriori alla sua entrata.
-Art.2290 il socio uscente si libera delle obbligazioni, ma deve dare pubblicità dell'uscita con mezzi idonei.
Diritti Ptrimoniali
I soci hanno: 1)diritto di partecipazione agi utili: norma dell' art. 2262 cod. civ. , salvo patto contrario, ciascun socio
matura il diritto a percepire la sua parte di utili per effetto della semplice approvazione del rendiconto. In ciò si
ravvisa una differenza sostanziale tra società di persone e società di capitali. Nell'ambito di queste ultime il diritto al
conseguimento dell'utile nasce soltanto per effetto di una apposita delibera assembleare. Nella società semplice
occorrerebbe il consenso unanime di tutti i soci per decidere il suo eventuale accantonamento.
2)diritto alla quota di liquidazione: Art.2282 se ne ha diritto in misura proporzionale al valore dei conferimenti
apportati; se il valore del conferimento non è indicato dal contratto e non viene determinato, i conferimenti si
presumono apportati in parti uguali. Per il socio d'opera la quota viene stabilita dal giudice secondo equità.
Divieto di patto leonino Art.2265 È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione
agli utili o alle perdite