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Il diritto delle società

Tipi di società nel nostro ordinamento

L'art. 2249 c.c. elenca quelli che sono i tipi di società del nostro ordinamento:

  • Società semplice, per attività non commerciali
  • Società in nome collettivo, regolata da norme speciali e da quelle della società semplice
  • In accomandita semplice, regolata da norme speciali e da quelle della società in nome collettivo
  • Società per azioni
  • Società in accomandita per azioni, regolata da norme speciali e da quelle della società per azioni
  • Società a responsabilità limitata, regolata da norme autonome

La scelta tra i diversi modelli dettati dal legislatore è di fatto una scelta libera, salvo per alcune disposizioni secondo le quali non si può esercitare un'attività commerciale attraverso la società semplice. La stessa società semplice è il modello di default per regolare iniziative imprenditoriali non commerciali, nel caso in cui i soci non si siano accordati a riguardo.

Principio di tipicità

Il principio di tipicità dell'art. 2249 è un limite all'autonomia privata che di fatto obbliga i privati a scegliere tra un numero chiuso di società. Questo limite trova giustificazione nei rapporti coi terzi: il contratto di società non vincola solo le parti che lo sottoscrivono, ma è destinato ad avere effetti anche coi terzi che entrano in contatto con la società.

Flessibilità delle norme societarie

Dal 2003 si è cercato di rendere più flessibili le norme in materia societaria, con una nuova disciplina che favorisce l'autonomia dei soci e permette di adattare i diversi modelli societari alle specifiche esigenze dell'attività.

Articolo 2247 c.c.

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili. "Con cui due o più parti" è considerato un contratto plurilaterale art.1420: la nullità di una delle parti non comporta la nullità del contratto, a meno che questa non fosse essenziale. "Conferiscono beni o servizi" il conferimento indica la volontà di destinarle in modo stabile all'esercizio dell'attività. "Per l'esercizio in comune" ci sono quattro tesi:

  • Significa che la gestione è in comune
  • Sono in comune i risultati economici
  • Utilizzano un nome comune
  • Il patrimonio è in comune

"Allo scopo di dividere gli utili" si tratta di un lucro soggettivo, cioè di dividere gli utili tra i soci. Questo distingue le società dalle associazioni e fondazioni.

Società senza scopo di lucro

Ci sono dei casi in cui la legge ammette la costituzione di società senza scopo di lucro:

  • Società calcistiche, nel caso di società dilettantistiche
  • Società a scopo mutualistico: le società cooperative/enti mutualistici, che hanno lo scopo di procurare e offrire beni e servizi a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato

Legge di stabilità per il 2012

La legge di stabilità per il 2012 (n. 183 del 12.11.2011) ha innovato profondamente l'esercizio delle attività professionali consentendo ai professionisti, regolarmente iscritti agli ordini, di esercitare la loro attività, oltre che in forma individuale e in forma associativa, anche secondo uno dei modelli societari previsti dall'ordinamento. Le società tra professionisti devono evidenziare la loro particolare natura rispetto alle società “ordinarie” fin dalla loro denominazione, e cioè apponendo, nella ragione sociale, l'espressione "società tra professionisti" (STP).

  • Il cliente deve avere la possibilità di decidere quale dei professionisti eseguirà la prestazione da lui richiesta
  • Le decisioni devono essere prese da almeno i 2/3 dei soci
  • Per la responsabilità risponde la società

Società tra avvocati

Per le società tra avvocati è stata introdotta una disciplina speciale con decreto legislativo del 2001 che regola tali società come SNC più alcune regole particolari. La nuova disciplina prevedeva che la società rispondesse per la responsabilità del socio cattivo esecutore; inoltre ne rispondevano anche gli altri soci se l'avvocato era stato incaricato dalla società e non dal cliente. Questa disciplina non ha avuto successo, e si è continuato a preferire la società semplice.

Articolo 2248 c.c.

Comunione a scopo di godimento: nel caso in cui ci sia un mero godimento, non si applica il 2247, ma le norme sulla comunione (art. 1100 ss):

  • Esercizio in comune su fondo agricolo
  • Società immobiliari
  • Le holding, che non hanno un'attività propria, ma gestiscono solo partecipazioni

Società straniere

Per definire se una società è straniera, bisogna che essa sia stata costituita al di fuori dell'Italia (art. 25 lg. 18/1995). A queste società il diritto italiano ritiene applicabili le norme dello stato in cui sono state costituite. Tuttavia, oltre a tali norme, alle stesse società si applica anche il diritto italiano se ed in quanto le società pongano in Italia la loro sede amministrativa, ovvero svolgano in Italia la loro attività principale. Questo significa che se la società ha in Italia la sua sede amministrativa o la sua attività principale, essa dovrà iscriversi nel Registro delle Imprese italiano, con l'adozione di uno statuto che sia compatibile con le norme societarie italiane.

Se la società straniera pone in Italia solo una sede secondaria, che abbia cioè in Italia una rappresentanza stabile, i controlli imposti sono più limitati. Devono infatti essere osservate solo le norme sulla pubblicità degli atti sociali, deve essere pubblicato il nome del rappresentante in Italia (a pena della responsabilità senza limiti di chi opera per la società).

Società di persone e società di capitali

Per classificare e analizzare i tipi di società assume rilievo:

  • La natura dell'attività
  • Il grado di autonomia patrimoniale
  • La finalità lucrativa o mutualistica

Un'altra distinzione è tra società di persone e società di capitali. Alla società di persone appartengono: società semplice, in accomandita semplice, in nome collettivo; di capitali: società per azioni, in accomandita per azioni, responsabilità limitata. La dottrina ritiene che le società di capitali siano quelle dotate di personalità giuridica, mentre le società di persone no. Nelle società di persone almeno una parte dei soci risponde delle obbligazioni sociali. Vi è dunque un'autonomia patrimoniale imperfetta. Vicende personali del socio possono influire sulla struttura della società. Nelle società di capitali invece, il socio non risponde delle obbligazioni sociali.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

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