LA PUBBLICITÀ
Nel corso delle precedenti lezioni abbiamo potuto verificare come la pubblicità abbia unaindiscussa importanza nell’ambito del settore turistico, tanto che analizzando i contratti perla vendita dei pacchetti turistici abbiamo visto che tutte le informazioni che vengonotrasferite dal venditore del pacchetto o tour operator a titolo informativo ai consumatori,turisti e viaggiatori per invitarli a scegliere quel determinato pacchetto che viene loroofferto, tutte queste attività pubblicitarie vengono poi tradotte in delle informazioni dinatura precontrattuale che vengono poi assorbite all’interno del contratto e che vengonoutilizzate in sede di contestazione per vagliare la differenza dei servizi realmente offertirispetto a quello che erano stati pubblicizzati nella fase cosiddetta precontrattuale di invitoall’acquisto de prodotto offerto. 85DIRITTO COMMERCIALE DEL TURISMO Lezione 14Il fenomeno della pubblicità però
non rileva solamente all'interno del sistema di vendita dei pacchetti turistici, ma coinvolge tutti i rapporti che il consumatore ha con le imprese che offrono servizi, nel nostro caso servizi turistici, e assume una certa rilevanza anche nei rapporti tra professionisti ossia tra imprenditori concorrenti. Soprattutto il fenomeno assume rilevanza quando intervengono delle distorsioni rispetto alle comunicazioni che possono essere offerte, distorsioni quindi che implicano un errato utilizzo dello strumento pubblicitario che può provocare dei danni nei confronti dei turisti consumatori, sia nei confronti degli imprenditori concorrenti perché è chiaro che false pubblicità hanno un impatto distorsivo sullo stesso mercato perché vengono offerti dei prodotti di scarsa qualità o di qualità inferiore rispetto a quella pubblicizzata, e questo quindi comporta anche delle distorsioni a livello di mercato. Come spesso accade nel settore turistico, ilmosaico normativo che interviene a regolamentare la materia è multiforme: per quanto riguarda il tema della pubblicità possiamo fare riferimento alle disposizioni contenute all'interno del codice del consumo, dove è contemplata dagli articoli 20 eseguenti la fattispecie delle cosiddette pratiche commerciali scorrette; all'interno dello stesso codice del turismo ove è posto il divieto di fornire delle informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo, e su ogni altra informazione comunicata al turista [abbiamo già avuto modo di analizzare]; dal d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145 che reca la disciplina poste a tutela degli imprenditori concorrenti per pratiche commerciali sleali e stabilisce i requisiti di legittimità della concorrenza comparativa. [la concorrenza comparativa fino al 2007 era vietata in Italia, significa che non si poteva svolgere quel tipo di pubblicità che mettesse in comparazione due diversi prodotti o servizi senza fornire informazioni chiare e veritiere].21 codice del consumo
Le pratiche commerciali scorrette sono vietate:
- comma II: Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori
- comma III: Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità
DIRITTO COMMERCIALE DEL TURISMO Lezione 14
Un consumatore avveduto che si renda conto di questa pericolosità può segnalare questa pubblicità ingannevole all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che può segnalare la pubblicità ingannevole all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Tale autorità può sanzionare il messaggio ingannevole con un'azione inibitoria diretta a rimuovere il messaggio o ad impedirne l'ulteriore diffusione, oltre a poter applicare una sanzione amministrativa (art. 51 septies codice del turismo) [quindi una sorta di multa e di valore abbastanza cospicuo].
Tutela di natura giurisdizionale
Sul tema dellapubblicità e della concorrenza sleale è intervenuta la recentissima Direttiva (UE) 2019/2161, che in realtà deve ancora essere attuata in Italia, che incide anche nell'area delle pratiche commerciali scorrette: - Rendendo più effettive e deterrenti le sanzioni; - Richiedendo agli Stati membri di prevedere nelle loro legislazioni dei rimedi opportuni, come la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno patito dal consumatore [nel caso in cui il soggetto/il professionista utilizzi queste pratiche commerciali scorrette]. Sempre con riguardo alle pratiche commerciali scorrette, la nuova Direttiva tiene conto dell'evoluzione del mercato online, dove si utilizzano siti web oppure app per comunicare con i consumatori. In particolare: - La nozione di bene o servizi viene estesa anche ai servizi digitali e contenuti digitali; - Vengono messe in rilievo alcune fattispecie di omissioni ingannevoli che sono tipiche di questi.
- Telefono
- Chat online
- Videoconferenza
- Social media
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