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Diritto commerciale del turismo

Claudia Irti

Esame: orale, con prova scritta intermedia a risposta aperta, solo per i frequentanti.

Lezione 1

Nelle attività commerciali i rapporti che intercorrono tra i soggetti che svolgono queste attività possono essere dei rapporti tra privati o soggetti che svolgono attività d’impresa e quindi facciamo riferimento alle società commerciali. Essi rappresentano un’aggregazione tra soggetti umani. Il diritto commerciale si occupa di tutti quei soggetti giuridici o persone giuridiche, costituite da persone che avviano attività imprenditoriale, costituendo società. Devono essere iscritti al registro delle imprese, avere un certo patrimonio, ecc.

Il diritto privato riguarda i rapporti che ci vedono coinvolti in quanto persone fisiche. Il turista è un soggetto privato, i quali accedono ai servizi turistici. Lo conosceremo come consumatore. Il turismo è un’attività commerciale che qualifichiamo come attività di massa. Il turismo nasce nei primi del '900 come turismo elitario. Settore commerciale in cui il cittadino che vuole usufruire di un viaggio escursione e godere di questo bene, deve farlo rivolgendosi a delle strutture organizzate che offrono diverse possibilità. Dinamica molto diffusa in tanti altri settori: da una parte dei soggetti imprenditori (multinazionali, tour operator) e dall'altra parte il singolo cittadino.

Oggigiorno il turista approva in solitudine di fronte a un enorme mercato, prenotando da solo tutto. Saprà se il bene soddisfa davvero le sue esigenze solo dopo averla vissuta. Quindi nel momento in cui mi avvicino alla scelta mi affido a chi mi vende il prodotto. Problematiche: dal punto di vista del legislatore, è importante porre sulla tutela del turista una serie di tutele che nel concludere i vari contratti che conclude con l’operatore turistico, sia tutelato nelle esigenze che ha espresso nel momento in cui si è rivolto per ricevere quel particolare servizio.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Art 36 carta cost: il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Regole

Espressioni che hanno una funzione precettiva che impongono un determinato comportamento.

  • Religiose: 10 comandamenti, il mancato rispetto mi colloca fuori da un certo contesto sociale.
  • Morali: dove c’è società c’è diritto. I latini volevano esprimere: UBI SOCIETAS IBI IUS: l’uomo è un animale sociale che tende a riunirsi in gruppi sociali.

Art 2 carta cost: diritto dell’uomo ad aggregarsi in quelle società naturali che rappresentano una forma di espressione di sé stesso (primo di tutti la famiglia). Nel momento in cui ci riuniamo, bisogna porsi delle regole. In assenza di esse si generano conflitti. L’interagire umano porta all’associazione ma anche al conflitto, soprattutto di beni limitati.

Il diritto - in senso oggettivo - è un insieme di norme, regole che servono a indirizzare, dirigere il comportamento dei consociati, il loro agire sociale e a risolvere gli eventuali conflitti d’interesse. Il diritto - in senso soggettivo - è invece identificato in una posizione di vantaggio tutelata dalla norma giuridica. Corrisponde alla posizione passiva di chi deve svolgere un comportamento atto a soddisfare il diritto altrui: una non interferenza o comportamento attivo.

I conflitti sociali vengono risolti da soggetti terzi che svolgono questa funzione. Non è possibile attuare violenza privata. Il soggetto terzo ristabilisce la regola. C’è una struttura sociale, degli organi preposti alla risoluzione dei conflitti sociali. L’ampiezza e complessità dei rapporti sociali esige una molteplicità di norme di diritto che nel loro insieme contribuiscono a formare l’ordinamento giuridico.

Diritto pubblico e privato

Diritto pubblico: regola l’organizzazione dello Stato e degli Enti pubblici (regioni, comuni quali enti territoriali, ministeri, organismi di diritto pubblico quali Inail o Asl). Essi perseguono un interesse collettivo, che riguarda i cittadini.

Diritto privato: disciplina le relazioni interindividuali sia dei singoli che degli enti privati. Ciò che regolamenta i loro rapporti sono le regole di diritto privato e commerciale. Non c’è un rapporto con un ente sovraordinato con un ente di interesse collettivo. All’interno del diritto privato ci sono soggetti che si muovono su uno stato di parità, nel pubblico esiste un’autorità, di supremazia. In una situazione di parità le regole sono paritarie e i rapporti vengono regolamentati da atti di autonomia privata.

L’evoluzione che ha avuto la nostra società ha fatto sì che questi rapporti che nascono paritari si siano trasformati in rapporti impari. Questo perché alcuni soggetti privati hanno acquisito una forza economica tale da imporre la loro supremazia. La regolamentazione è imposta dalla parte forte contrattuale. Quando si è creato il mercato unito europeo il legislatore europeo si è accorto che i cittadini sono in situazione di debolezza rispetto agli operatori business B2C, quindi deve essere tutelato di più.

La norma giuridica è un enunciato linguistico in funzione prescrittiva che si articola nella formulazione di un’ipotesi di fatto – fattispecie – al cui verificarsi la norma ricollega una determinata conseguenza o effetto giuridico. Art 2043: qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Doloso: volontà delle conseguenze dell’atto compiuto. Colposo: prescinde la volontà. Entrambi procurano ad altri danni ingiusti. Obbliga - la regola - a colui che ha commesso il fatto a risarcire. Come si fa? Rivolgersi a un giudice, dimostrando il fatto.

Gerarchia delle fonti di diritto

(Art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale)

Fonti interne

  • Costituzione (1948): Documento dove sono stati raccolti l’indomani della Seconda Guerra Mondiale, in cui le forze politiche si sono incontrate e hanno redatto questo documento dove sono scritti i principi fondamentali.
    • Art. 1.13: Principi fondamentali
    • Art. 14-54: Diritti civili, politici, economici e sociali
    • Art. 55 e ss.: Organizzazione istituzionale
  • Fonti primarie: Legge formale ordinaria, Decreti-legge, Decreto Legislativo Delegato, Leggi regionali. Tutto ciò che è sancito in questi testi non può contravvenire con i principi costituzionali.
  • Fonti secondarie: regolamenti governativi, usi e consuetudine.

Si parla di gerarchia delle fonti perché ciò che è all’interno della costituzione non può essere derogato da una legge ordinaria. Se una legge ordinaria è contraria a un principio costituzionale, essa verrà disapplicata. C’è un organo preposto: Corte costituzionale.

Fonti europee (art. 11 Cost.)

  • Fonti originarie o primarie
    • Trattato sull’unione europea TUE
    • Trattato sul funzionamento dell’unione europea TFUE
    • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta di Nizza del 2000)
    • Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 CEDU
  • Fonti derivate o secondarie
    • Regolamenti, direttive (volte a tutti i cittadini) e decisioni (rivolte allo stato)
    • Raccomandazioni, pareri (non hanno valore vincolante)

Direttiva: obbliga gli stati membri a un determinato risultato, il legislatore nazionale sceglierà i mezzi per ottenerlo. È vincolante solo per quanto riguarda gli obiettivi da conseguire. Si differenzia dal regolamento perché quest’ultimo si applica direttamente agli stati membri, la direttiva deve essere prima recepita. Esso consiste nell’adozione di misure di portata nazionale che consentono di conformarsi ai risultati previsti dalla direttiva. Regolamenti e direttive sono molto importanti nel settore turistico.

Fonti di diritto del turismo

  • Convenzioni internazionali: contratti tra stati stranieri che non appartengono a nessuna organizzazione. Regolamentano dei rapporti transazionali: es il trasporto aereo. Per far sì che i rapporti tra stati siano regolati da convenzioni sovranazionali.
    • Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 e resa esecutiva in Italia dal 27 dicembre 1977. Ci sono nuovi regolamenti che fanno sì che si consideri questa convenzione superata.
    • Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, entrata in vigore nel 2003 sul trasporto aereo.
    • Convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, firmata a Parigi il 27 dicembre 1962 e ratificata il 10 giugno 1978, la quale ha comportato modifiche rilevanti all’originaria disciplina del Codice civile del 1942 sul deposito in albergo.

Carta costituzionale: la riforma del titolo V della Costituzione ha modellato in termini nuovi i rapporti tra Stato ed enti territoriali. L’originario dettato dell’art. 117 Cost. è stato sostituito e le novità sono di grande rilievo. Per effetto della distribuzione delle materie operata dalla riforma, quella turistica, in passato oggetto di competenza legislativa concorrente Stato-Regioni, deve ora ritenersi entrata nella piena ed esclusiva competenza regionale.

La corte è stata chiamata perché dopo il 2011 c’è stata una normativa di stampo unitario che noi chiamiamo codice del turismo. Norma di ampio respiro. Questo ha portato ad alcune regioni a chiamare la corte in quanto ritenevano che il codice fosse incostituzionale perché non rispetta l’art 117. La corte si è espressa che lo stato può continuare a ricondurre ad unità la varietà dell’offerta turistica del paese assumendo un ruolo di raccordo delle leggi regionali. Con la sentenza 80 depositata il 5-4-2012 la corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di molti articoli. La sola parte organica sopravvissuta alla decimazione è quella recante la disciplina di competenza statale dei contratti di turismo organizzato, oggi modificata dall’entrata del d legislativo. n.62 del 21 maggio 2018.

Diritto privato del turismo: inerente alla disciplina dei contratti più diffusi nell’ambito turistico (contratto di albergo, contratto di trasporto, contratti di viaggio organizzato, etc.) resta di esclusiva competenza della legislazione statale. In alcuni casi questa ha dovuto recepire principi derivazione soprannazionale ed europea.

Le regioni svolgono funzioni di indirizzo e coordinamento in materia turistica:

  • Possono svolgere attività di promozione turistica all’estero.
  • Godono di autonomia in materia tributaria, possono cioè applicare tributi propri (le tasse di soggiorno possono essere fissate anche da comuni capoluogo di provincia e città d’arte).

Il turismo come fenomeno di massa e la conseguente individuazione dell’oggetto del contratto turistico in genere – la vacanza - come bene di consumo standardizzato ha reso, dunque, necessario disciplinare la materia più compiutamente anche dal punto di vista del Diritto Privato.

Normativa di fonte comunitaria

Trattati

  • TFUE: all’art 6, l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori. Nell’unione fra stati creati con l’Unione inizialmente si vuole creare un mercato unico, ma non come confederazione di stati, nasce in un secondo momento. Fra i settori che l’Ue si occupa il settore turistico non è al primo posto. Si lascia infatti potere ai singoli stati (in Italia alle regioni).

In generale possiamo rilevare l’assenza di una politica europea comune in materia di turismo, mentre sono più le legislazioni di fonte comunitaria in materia di trasporti, ambiente, igiene, energia e altro ad avere un impatto più o meno diretto sul settore turistico. Altrimenti rilevano le iniziative volte ad assicurare la libera circolazione dei cittadini e delle professioni, favorendo la libertà di stabilimento e di prestazioni servizi nell’ambito del territorio dell’Unione.

Regolamenti: è un atto legislativo vincolante e deve essere applicato in tutti i suoi elementi nell’intera Unione Europea.

  • Reg 261/04/CE quello che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato.
  • Reg. 1371/07/CE sul trasporto ferroviario.
  • Reg. 1177/10/CE sul trasporto marittimo o per vie navigabili interne.

Direttive: è un atto legislativo vincolante solo per quanto riguarda gli obiettivi da conseguire. La direttiva obbliga gli stati membri a un determinato risultato, il legislatore nazionale sceglierà i mezzi per ottenerlo. Essa si differenzia dal regolamento perché quest’ultimo si applica direttamente agli stati membri, la direttiva deve essere prima recepita. Il recepimento consiste nell’adozione di misure di portata nazionale che consentono di conformarsi ai risultati previsti dalla direttiva.

  • Dir. 2006/123/CE conosciuta come Direttiva Bolkestein, è una direttiva dell'Unione Europea relativa ai servizi nel mercato europeo comune.
  • Dir. 90/314/CE relativa ai viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso», attuata con d.lgs. 17-3-1995, n. 111; oggi confluita nel codice del turismo.
  • Dir. 2015/2302/UE relativa ai “contratti del turismo organizzato” attuata con d.lgs. n.62 del 21 maggio 2018, che ha modificato la precedente disciplina dei pacchetti turistici.

Codice civile 1942: si affianca il Codice della navigazione (trasporti) e Codice del consumo (settore del mercato con asimmetria: cittadino, privato e dall’altra parte un’impresa con disparità tra loro, allora l’Unione Europea si è posta l’obiettivo di tutelare i cittadini e favorisse il consumatore/turista viaggiatore.

Codice del turismo 2001: non completamente esaustivo, ma comunque utile a conferire alla materia una propria autonomia scientifica. (“Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo” allegato 1 del d.lgs. 23 maggio 2011, n.79). Un’opera di consolidamento del diritto vigente in materia turistica, con tutta certezza non completamente esaustivo, ma comunque utile a conferire alla materia una propria autonomia scientifica. Prima di tale intervento una disciplina organica si rinveniva solo a livello di c.d. pacchetti turistici, disciplinati all’interno del codice del consumo (disciplina oggi abrogata).

Con sentenza n. 80 depositata il 5-4-2012 la Corte costituzionale, pur riconoscendo legittima la realizzazione del codice, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di molti articoli. La sola parte organica sopravvissuta alla decimazione è quella recante la disciplina – di competenza statale, avendo a che fare con l’ordinamento civile – dei contratti del turismo organizzato, oggi modificata dall’entrata in vigore del d.lgs. n.62 del 21 maggio 2018.

Legislazioni regionali

La Riforma del titolo V della Costituzione ha modellato in termini nuovi i rapporti tra Stato ed enti territoriali. L’originario dettato dell’art. 117 Cost. è stato sostituito e le novità sono di grande rilievo. Per effetto della distribuzione delle materie operata dalla riforma, quella turistica, in passato oggetto di competenza legislativa concorrente Stato - Regioni, deve ora ritenersi entrata nella piena ed esclusiva competenza regionale. Anche dopo la citata riforma è stato ribadito dalla Corte Costituzionale che lo Stato può continuare a “ricondurre ad unità la varietà dell’offerta turistica del Paese, definendo l’ambito sostanziale della materia e assumendo un ruolo di raccordo delle politiche regionali”.

L’intervento Statale in materia di turismo è ammesso sulla base di tre condizioni deve essere:

  • Giustificato
  • Proporzionato
  • Attuato d’intesa con le regioni

Art. 117 Cost: stabilisce che la materia turistica è rimessa alla legislazione regionale. Allo stato comunque viene riconosciuto un potere di coordinamento generale. Di solito le leggi regionali riguardanti il settore turistico riguardano su questioni di diritto pubblico. Quello privato viene regolamentato da normativa di fonte comunitaria europea.

Antinomia: quando una stessa fattispecie ha una norma che mi dice che va bene e quella successiva che ribalta la situazione. Come faccio? Si applica il criterio gerarchico, per criterio di competenza e quello temporale (la legge successiva abroga la legge precedente).

Il diritto privato del turismo, inerente alla disciplina dei contratti più diffusi nell’ambito turistico (contratto di albergo, contratto di trasporto, contratti di viaggio organizzato, etc.) resta di esclusiva competenza della legislazione statale. In alcuni casi questa ha dovuto recepire principi di derivazione soprannazionale e europea.

Le regioni svolgono funzione di indirizzo e coordinamento in materia turistica.

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher QuelloCheTiServe di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del turismo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Irti Claudia.
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