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FONTE Mass. Giur. It., 1996 Art. 2724. Eccezioni al divieto della prova testimoniale.

La prova per testimoni è ammessa in ogni caso:

  1. quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato (c. 241, 242, 2717);
  2. quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;
  3. quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova (c. 2725).

Cass. civ., sez. III, 19/07/2002, n.10558

In materia di procedimento civile, poiché l'art. 2724 c.c. indica solamente i casi in cui la prova testimoniale è sempre ammissibile, indipendentemente da valutazioni discrezionali del giudice di merito, non è escluso che, anche là dove tali ipotesi legislativamente previste non ricorrano,

dettaprova possa essere validamente ammessa dal giudice di merito nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali nei casi di cui agli art. 2721, comma 2, e 2723 c.c. (non anche, invece, nella fattispecie dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento prevista dall'art. 2722 c.c.).

Mass. Giur. It., 2002

Cass. civ., sez. lav., 07/04/1998, n.3583

Perché sussista il principio di prova per iscritto che renda ammissibile la prova testimoniale a norma dell'art. 2724 n. 1 c.c., è necessario che la scrittura di riferimento provenga dalla persona contro cui essa è fatta valere o da un suo rappresentante e che sussista un nesso eziologico tra il scritto e il fatto controverso, dal quale scaturisca la verosimiglianza di quest'ultimo, non essendo sufficiente un vago riferimento ad esso contenuto nel documento.

Mass. Giur. It., 1998

Cass. civ., sez. II, 06/09/2002, n.12980

Il principio di prova scritta che giustifica la deroga al divieto di prova testimoniale

e quindi diprova presuntiva può desumersi dalle risposte date dalla parte nell'interrogatorio, in quanto laverbalizzazione e la successiva sottoscrizione danno l'assoluta certezza che l'ammissione provienedalla parte stessa e tale ammissione rende almeno verosimili i fatti che si dovranno poiulteriormente provare a mezzo di testimoni o di presunzioni. Mass. Giur. It., 2002 3Facoltà di Giurisprudenza – anno acc. 2007/2008Cattedra Diritto civile progredito – Prof. Mario NuzzoCass. civ., sez. II, 13/12/2001, n.15760Ai fini della configurabilità della situazione di impossibilità morale di procurarsi la prova scrittache, ai sensi dell'art. 2724, n. 2, c.c., rende ammissibile il ricorso alla prova testimoniale, non èsufficiente la deduzione di una astratta posizione di preminenza della persona dalla quale ladichiarazione scritta doveva essere pretesa, o di un vincolo affettivo con la persona stessa. Tuttavia,la relativavalutazione va sempre riferita al caso concreto, non potendosi pretendere l'allegazione di circostanze ostative assolute. In particolare, ove a generiche deduzioni si accompagni anche quella di altre particolari circostanze concorrenti a determinare una specifica situazione di oggettivo impedimento psicologico alla richiesta di una dichiarazione siffatta, il giudice è tenuto alla valutazione delle circostanze dedotte in relazione sia al rapporto "inter partes", sia alla possibile incidenza di eventi o situazioni particolari. Diritto e Giustizia, 2002, f. 3, 28. 4 Facoltà di Giurisprudenza – anno acc. 2007/2008 Cattedra Diritto civile progredito – Prof. Mario Nuzzo Cass. civ., sez. III, 10/04/2003, n.5673 La mancata produzione in giudizio di un documento relativo ad un contratto per il quale la legge richiede la forma scritta "ad sustantiam" non esclude che il contratto possa ugualmente aver rilievo in causa come fatto storico influente sullaforma scritta, le limitazioni imposte dalla legge interna per dimostrare l'esistenza di un documento non si applicano quando si tratta di provare una circostanza relativa all'affare che non riguarda né la sua validità né il suo contenuto, ma è comunque rilevante ai fini della decisione come fatto storico. Nel caso specifico, la Corte Suprema ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva ammesso una prova testimoniale riguardante la conclusione di un preliminare di compravendita di un immobile, al fine di stabilire il momento in cui il possesso del bene oggetto del contratto è stato trasferito. (Mass. Giur. It., 2003 Cass. civ., sez. II, 08/01/2002, n.144) Mentre per gli atti e i contratti che richiedono la forma scritta "ad substantiam",

La forma scritta, eccettuata l'ipotesi della perdita incolpevole del documento (art. 2724 c.c.), è inammissibile la prova testimoniale della esistenza del negozio e tale inammissibilità può essere dedotta in ogni stato e grado del giudizio ed essere rilevata anche d'ufficio. Per quanto riguarda, invece, gli atti e i contratti per i quali la forma scritta sia richiesta soltanto "ad probationem" (nella specie, transazione), l'inammissibilità della prova testimoniale non attiene all'ordine pubblico, ma alla tutela di interessi privati e quindi non può essere rilevata d'ufficio e deve, invece, essere eccepita dalla parte interessata, entro il termine dell'art. 157, comma 2, c.p.c., nella prima istanza o difesa successiva al suo configurarsi. Mass. Giur. It., 2002 5

Facoltà di Giurisprudenza – anno acc. 2007/2008

Cattedra Diritto civile progredito – Prof. Mario Nuzzo

b) efficacia probatoria

Art. 116 c.p.c.

Valutazione delle prove. — Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti (c. 2700, 2702, 2709, 2714, 2719, 2733, 2735, 2738). Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate (p.c. 1182) e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo (p.c. 88, 4201-2). 6Facoltà di Giurisprudenza — anno acc. 2007/2008 Cattedra Diritto civile progredito — Prof. Mario Nuzzo c) rifiuto di deporre e falsità della testimonianza Art. 256 c.p.c. Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza. — Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo, o se vi è fondato sospetto che egli non abbia detto la verità o sia stato reticente, il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero, al

qualetrasmette copia del processo verbale(p. 366, 372). [Il giudice può anche ordinare l'arresto del testimone] (1).

(1) Periodo da ritenersi abrogato ad opera dell'art. 214, d.lg. 28 luglio 1989, n. 271, in Appendice, il quale così dispone: "Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono l'arresto o la cattura da parte di organi giudiziari che non esercitano funzioni penali".

Art. 366 c.p. Rifiuto di uffici legalmente dovuti. — Chiunque, nominato dall'Autorità giudiziaria perito (p.p. 221; p.c. 61 ss.), interprete (p.p. 143 ss.; p.c. 122 ss.) , ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale (p.p. 259), ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516.

Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'Autorità giudiziaria per adempiere ad

alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto (p.p. 226, 497), ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'Autorità giudiziaria (p.p. 198; p.c. 244 s.) e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria (p.p. 133, 502) (1).

Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte (p. 30, 384).

Art. 372 c.p. Falsa testimonianza. — Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria (p.p. 194 ss., 498 ss.; c. 2721 s.; p.c. 244 s.), afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni (p. 375 s., 384) (1). 7

Facoltà di Giurisprudenza –

Formattazione del testo

anno acc. 2007/2008

Cattedra Diritto civile progredito – Prof. Mario Nuzzo

d) confronto con le norme di diritto processuale

c.p.c.

LIBRO SECONDO – DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

TITOLO I – Del procedimento davanti al tribunale

CAPO II – DELL'ISTRUZIONE DELLA CAUSA

Sezione III. – Dell'istruzione probatoria

§ 8. – Della prova per testimoni.

Art. 244 c.p.c Modo di deduzione. – La prova per testimoni (c. 2721 ss.) deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata (p.c. 163 n. 5, 184, 257, 4212 , 692).

..........

245. Ordinanza di ammissione. – Con l'ordinanza che ammette la prova (p.c. 202; att. p.c. 102) il giudice istruttore riduce le liste dei testimoni sovrabbondanti ed elimina i testimoni che non possono essere sentiti per legge (p.c. 246). La rinuncia fatta da una parte all'audizione dei testimoni da essa

246. Incapacità a testimoniare. — Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio (p.c. 105,4214).

247 (1). Divieto di testimoniare — .........(1) La Corte cost., con sentenza 23 luglio 1974, n. 248, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, il cui testo era così formulato: "Non possono deporre il coniuge ancorché separato, i parenti o affini in linea retta e coloro che sono legati a una delle parti da vincoli di affiliazione, salvo che la causa verta su questioni di stato, di separazione personale o relative a rapporti di famiglia".

248 (1). Audizione dei minori degli anni quattordici. — (1) La Corte cost., con sentenza 11 giugno 1975, n. 139, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, il

cui testo era così formulato: «I minori degli anni quattordici possono es
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Nuzzo Mario.