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Facoltà di Giurisprudenza – anno acc. 2007/2008

Cattedra Diritto civile progredito – Prof. Mario Nuzzo

Prova testimoniale

a) fattispecie

Art. 246 c.p.c. Incapacità a testimoniare. — Non possono essere assunte come testimoni le

persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al

giudizio (p.c. 105, 4214).

Cass. civ., sez. lav., 21/08/2003, n.12317

L'incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. è determinata soltanto da un interesse

giuridico attuale e concreto, che legittimerebbe ex art. 100 c.p.c., la partecipazione del teste al

giudizio, mentre la sussistenza di un interesse di mero fatto, idoneo ad influire sulla veridicità della

testimonianza attiene unicamente alla attendibilità del teste. (Nella specie la Suprema Corte ha

escluso che l'interesse del teste a non smentire precedenti dichiarazioni rese alla P.A. potesse

integrare una condizione di incapacità a testimoniare, potendo tale interesse incidere unica mente

sulla attendibilità del teste). Mass. Giur. It., 2003 1

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limiti Art. 2721 c.c. Ammissibilità: limiti di valore. — La prova per

testimoni (p. c. 244 ss.) dei contratti non è ammessa quando il valore

dell'oggetto eccede le lire cinquemila [euro 2,58] (c. 1417, 27292 ,

2735; att. c. 233; p. c. 4212 , 621).

Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite

anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del

contratto e di ogni altra circostanza.

Art. 2722. Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento.

— La prova per testimoni non è ammessa (c. 2724, 27292) se ha per

oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i

quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea.

Art. 2723. Patti posteriori alla formazione del documento. —

Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato

stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l'autorità

giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto

riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra

circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o

modificazioni verbali (c. 27292).

Cass. civ., sez. III, 14/07/2003, n.10989

I limiti di ammissibilità della prova testimoniale stabiliti, riguardo ai contratti, dagli art. 2721 segg.

c.c. concernono il "contratto" nell'accezione tecnica precisata dall'art. 1321 c.c., e pertanto,

all'infuori delle ipotesi espressamente previste dall'art. 2726 c.c. del pagamento e della

remissione del debito, non sono estensibili agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto

patrimoniale - come il riconoscimento del debito e la promessa di pagamento - in forza della

disposizione dell'art. 1324 c.c., la quale invece estende a tali atti, in quanto con essi

compatibili, soltanto le norme che disciplinano il contratto nel suo aspetto sostanziale.

FONTE

Mass. Giur. It., 2003

Cass. civ., sez. III, 28/06/2001, n.8853

Il divieto di prova testimoniale, sancito dall'art. 2722 c.c., si riferisce soltanto ai patti aggiunti o

contrari al contenuto di un documentò e riguarda, pertanto, quei soli accordi di volontà diretti a

modificare, ampliandolo o restringendolo, il contenuto di un negozio consacrato nell'atto scritto.

Quando, invece, si tratti di pattuizioni il cui contenuto ed oggetto non risultano in alcun modo

previsti nel documento, nè contrastano col suo contenuto, queste non possono ritenersi comprese

(nè escluse) nel negozio stipulato per iscritto (ancorchè, con esso, si trovino in occasionale

rapporto), con conseguente esclusione del divieto di cui alla norma in esame.

FONTE

Mass. Giur. It., 2001

Cass. civ., sez. III, 15/04/1996, n.3537

I patti aggiunti o contrari cui l'art. 2723 c.c. fa riferimento sono solo quelli che apportano alle

clausole contrattuali stipulate in forma scritta aggiunte e modifiche, destinate a regolare

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diversamente per il futuro particolari aspetti del rapporto fra le parti, nel presupposto della

persistenza e prosecuzione del medesimo. Conseguentemente, non soggiace ai limiti di prova

testimoniale da tale articolo previsto l'accordo diretto ad estinguere il rapporto stesso (accordo

risolutorio), che può desumersi anche implicitamente dal comportamento delle parti.

FONTE

Mass. Giur. It., 1996 Art. 2724. Eccezioni al divieto della prova testimoniale. — La prova per

testimoni è ammessa in ogni caso:

1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da

qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la

domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto

allegato (c. 241,

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Nuzzo Mario.
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