Facoltà di Giurisprudenza – anno acc. 2007/2008
Cattedra Diritto civile progredito – Prof. Mario Nuzzo
Prova testimoniale
a) fattispecie
Art. 246 c.p.c. Incapacità a testimoniare. — Non possono essere assunte come testimoni le
persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al
giudizio (p.c. 105, 4214).
Cass. civ., sez. lav., 21/08/2003, n.12317
L'incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. è determinata soltanto da un interesse
giuridico attuale e concreto, che legittimerebbe ex art. 100 c.p.c., la partecipazione del teste al
giudizio, mentre la sussistenza di un interesse di mero fatto, idoneo ad influire sulla veridicità della
testimonianza attiene unicamente alla attendibilità del teste. (Nella specie la Suprema Corte ha
escluso che l'interesse del teste a non smentire precedenti dichiarazioni rese alla P.A. potesse
integrare una condizione di incapacità a testimoniare, potendo tale interesse incidere unica mente
sulla attendibilità del teste). Mass. Giur. It., 2003 1
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limiti Art. 2721 c.c. Ammissibilità: limiti di valore. — La prova per
testimoni (p. c. 244 ss.) dei contratti non è ammessa quando il valore
dell'oggetto eccede le lire cinquemila [euro 2,58] (c. 1417, 27292 ,
2735; att. c. 233; p. c. 4212 , 621).
Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite
anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del
contratto e di ogni altra circostanza.
Art. 2722. Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento.
— La prova per testimoni non è ammessa (c. 2724, 27292) se ha per
oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i
quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea.
Art. 2723. Patti posteriori alla formazione del documento. —
Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato
stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l'autorità
giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto
riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra
circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o
modificazioni verbali (c. 27292).
Cass. civ., sez. III, 14/07/2003, n.10989
I limiti di ammissibilità della prova testimoniale stabiliti, riguardo ai contratti, dagli art. 2721 segg.
c.c. concernono il "contratto" nell'accezione tecnica precisata dall'art. 1321 c.c., e pertanto,
all'infuori delle ipotesi espressamente previste dall'art. 2726 c.c. del pagamento e della
remissione del debito, non sono estensibili agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto
patrimoniale - come il riconoscimento del debito e la promessa di pagamento - in forza della
disposizione dell'art. 1324 c.c., la quale invece estende a tali atti, in quanto con essi
compatibili, soltanto le norme che disciplinano il contratto nel suo aspetto sostanziale.
FONTE
Mass. Giur. It., 2003
Cass. civ., sez. III, 28/06/2001, n.8853
Il divieto di prova testimoniale, sancito dall'art. 2722 c.c., si riferisce soltanto ai patti aggiunti o
contrari al contenuto di un documentò e riguarda, pertanto, quei soli accordi di volontà diretti a
modificare, ampliandolo o restringendolo, il contenuto di un negozio consacrato nell'atto scritto.
Quando, invece, si tratti di pattuizioni il cui contenuto ed oggetto non risultano in alcun modo
previsti nel documento, nè contrastano col suo contenuto, queste non possono ritenersi comprese
(nè escluse) nel negozio stipulato per iscritto (ancorchè, con esso, si trovino in occasionale
rapporto), con conseguente esclusione del divieto di cui alla norma in esame.
FONTE
Mass. Giur. It., 2001
Cass. civ., sez. III, 15/04/1996, n.3537
I patti aggiunti o contrari cui l'art. 2723 c.c. fa riferimento sono solo quelli che apportano alle
clausole contrattuali stipulate in forma scritta aggiunte e modifiche, destinate a regolare
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diversamente per il futuro particolari aspetti del rapporto fra le parti, nel presupposto della
persistenza e prosecuzione del medesimo. Conseguentemente, non soggiace ai limiti di prova
testimoniale da tale articolo previsto l'accordo diretto ad estinguere il rapporto stesso (accordo
risolutorio), che può desumersi anche implicitamente dal comportamento delle parti.
FONTE
Mass. Giur. It., 1996 Art. 2724. Eccezioni al divieto della prova testimoniale. — La prova per
testimoni è ammessa in ogni caso:
1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da
qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la
domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto
allegato (c. 241,
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