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Elementi essenziali e conclusione
Ex art 1325 cc gli elementi essenziali del contratto sono:
L'OGGETTO. Per "oggetto del contratto" si intendono sia la prestazione cui le parti sono obbligate che il bene che concretamente forma oggetto di prestazione (es: compravendita sia trasferimento proprietà che bene oggetto del trasferimento).
L'oggetto, ai sensi dell'art.1346 cc, deve possedere determinate caratteristiche, la cui assenza determina la nullità del contratto stesso ex art 1418co2:
- deve essere possibile cioè quando è esistente o attuabile: sarebbe nulla la vendita di un bene che sia andato distrutto perché impossibile l'oggetto. Impossibilità originaria dell'oggetto determina la nullità del contratto (1418co2) mentre l'impossibilità sopravvenuta genera effetti diversi.
- Lecito: non contrarietà a norme imperative, ordine pubblico e buon costume ex art 1343 (dettato in materia di...)
causa ma applicabile anche all'oggetto):
- norme imperative: sarebbe nullo il contratto d'opera inerente alla realizzazione di un omicidio;
- all'ordine pubblico: nullo contratto di vendita di voto elettorale o a sposare o meno una determinata persona;
- al buon costume (con riferimento non solo alla sfera del pudore o della sessualità): nullo patto con prostituta o patto tra presidente di una squadra di calcio e il portiere della squadra avversaria vincente per far vincere la propria squadra dietro corrispettivo, senza interessi economici o legati alle scommesse perché ripugna alla morale comune ed è contrario allo spirito sportivo.
NB In merito alla contrarietà al buon costume, è opportuno citare la disposizione dell'art. 2035: per cui ciò che sia stato spontaneamente prestato per effetto di un contratto nullo per contrarietà al buon costume non può formare oggetto di ripetizione dell'indebito; in caso di inadempimento,
per esempio, del portiere della squadra avversaria (sullabase del principio secondo cui nessuno può denunciare la propria turpitudineper riottenere quanto abbia spontaneamente pagato).
3. determinato o determinabile (art. 1346): Tizio, nel caso in cui avesse 10automobili, può vendere lecitamente la sua automobile rossa ma non può stipulare un contratto con il quale si impegna a vendere una delle sue auto in quanto non sarebbe individuabile l'oggetto del trasferimento.
Ai sensi dell'art. 1349, l'individuazione dell'oggetto può essere rimessa alla scelta di un terzo (c.d. Arbitratore). In questo caso vi sono due ipotesi a seconda c.d. arbitrium boni viri che il soggetto agisca con il (c1, presupponente un "equo apprezzamento" nella determinazione della prestazione) o (c2, non impugnabile salvo che per mala fede dell'arbitratore). L'arbitrio del giudice può essere invocato qualora il terzo, incaricato
di agire con l'arbitrium boni viri, non determini l'oggetto della prestazione o lo faccia in modo manifestamente iniquo od erroneo; in caso di contratto presupponente un mero arbitrio del terzo, può essere invece invocato solo in caso di comprovata mala fede dell'arbitratore; qualora l'arbitratore con mero arbitrio non si determini e le parti non si accordino per sostituirlo il contratto è nullo senza la possibilità di ricorrere al mero arbitrio del giudice. Oltre che determinato, l'oggetto può essere determinabile come nel caso in cui le parti non fissino direttamente il prezzo di un certo bene ma si riferiscano ad un determinato parametro (es: vendita arance al prezzo di chiusura della borsa di Chicago nel giorno della stipulazione), in questo caso l'esatta determinazione avverrà in un secondo momento. LA CAUSA La causa consiste nella funzione socioeconomica del contratto o, secondo un diverso versante dottrinale, nellaLa giustificazione economico-giuridica delle prestazioni delle parti è rappresentata dalla causa del contratto. La causa indica l'assetto di interessi che le parti intendono perseguire attraverso il contratto stesso. Ad esempio, nella vendita la causa è lo scambio della cosa contro il pagamento di un prezzo.
A differenza di altri ordinamenti, il nostro prevede che ogni trasferimento di diritti e ogni assunzione di obblighi debbano essere forniti di causa. L'astrattezza si configura come un'eccezione, ad esempio nella cambiale. In alcuni casi, la causa può essere anche esterna, cioè ravvisabile al di fuori dell'atto che, considerato in sé per sé, appare sostanzialmente neutro. Questa causa esterna può essere giustificata da una o da altra causa, come ad esempio nel contratto di mandato senza rappresentanza, in cui il mandatario è tenuto a ritrasferire al mandante i beni immobili o mobili registrati acquistati in esecuzione dell'incarico. Questo viene definito pagamento traslativo in cui...
Un trasferimento di proprietà è effettuato in adempimento di un obbligo di dare preesistente). La causa deve essere meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico; tale meritevolezza, presunta nei contratti tipici (in quanto predeterminata dal legislatore), deve essere invece concretamente verificata per i contratti atipici: spesso, meritevolezza e liceità della causa tendono a coincidere è improbabile che un contratto meritevole di tutela presenti profili di illiceità mentre è certo che un contratto illecito non possa essere considerato meritevole di tutela sotto il profilo causale. Ai sensi dell'art. 1418 co. 2, il contratto è nullo:
- se la causa è mancante: ciò si verifica, ad esempio, in caso di acquisto di cosa propria (esempio p. 138) o di contratto di assicurazione contro i danni che abbia ad oggetto una res già distrutta al momento della stipulazione (causa contratto di assicurazione: trasferimento
In capo all'assicuratore del rischio del perimento del bene verso pagamento del premio)
Se la causa è illecita, cioè contraria a norme imperative, ordine pubblico o buon costume ex art 1343 cc. Il concetto di illiceità della causa finisce quasi sempre per coincidere con quello dell'illiceità dell'oggetto: ove l'oggetto sia illecito è necessariamente illecita anche la causa, salvo il caso particolare in cui le prestazioni oggetto del contratto siano di per sé lecite, ma illecite nella loro combinazione (causa illecita, oggetto lecito). Ad esempio, nel caso di un cittadino che prometta ad un pubblico funzionario del denaro affinché presti un'attività comunque dovuta.
Sebbene il legislatore abbia riconosciuto in astratto la meritevolezza della causa dei contratti tipici, questi possono essere comunque utilizzati in concreto per il conseguimento di interessi illeciti (o comunque immeritevoli di tutela):
l'indagine in ordine alla liceità della causa deve, quindi, condursi in concreto con riferimento a tutti i contratti indipendentemente dalla loro riconducibilità ad uno schema astratto tipizzato, astrattamente lecito. La norma di cui all'art. 2126 co. 1 dimostra come siano perfettamente configurabili ipotesi di illiceità della causa di un contratto tipico (contratto di lavoro subordinato).
In merito alla differenza tra la causa di un contratto ed i motivi che hanno determinato le parti a concluderlo: la causa è la funzione socioeconomica del contratto e costituisce un elemento essenziale di esso ed è tendenzialmente costante nei contratti tipici. I motivi, invece, sono le ragioni personali ed individuali che inducono un soggetto a stipulare un contratto: essi possono essere estremamente vari e, anche per questo, sono di regola irrilevanti (vv. condizione + causa di nullità ex art. 1345).
La forma, ai sensi dell'art. 1325 c3, è un
scrittura pubblica. Questa forma è richiesta ad esempio per i contratti di compravendita immobiliare. 3. La scrittura pubblica è la forma più solenne e viene redatta da un notaio o un pubblico ufficiale competente. È richiesta per alcuni atti di particolare importanza, come ad esempio i testamenti o i contratti di matrimonio. 4. Infine, la forma elettronica è una forma di scrittura che avviene attraverso mezzi informatici o telematici. È prevista per alcuni contratti conclusi online o per la sottoscrizione digitale di documenti. È importante sottolineare che la forma scritta può essere richiesta dalla legge o può essere stabilita dalle parti stesse nel contratto. In mancanza di una forma specifica, il contratto può essere valido anche se stipulato verbalmente.atto pubblico. Tale forma offre maggiori garanzie sul piano probatorio, relativamente all'identità dei sottoscrittori del documento ed alla data in ragione della presenza del pubblico ufficiale. È richiesta, in alternativa all'atto pubblico, per la trascrizione o l'iscrizione d'ipoteca.
3. Ex art. 2699 e ss., l'atto pubblico è quello redatto da un PU e da lui sottoscritto (spesso, un notaio) e dalle parti (es. atto costitutivo di società di capitali).
4. Il legislatore contempla anche una forma ancora più solenne: quella dell'atto pubblico con testimoni, ipotesi ad esempio prevista nel caso della donazione (che richiede almeno due testimoni che partecipino all'atto notarile).
Qualora la forma sia richiesta, è possibile operare una distinzione tra:
Forma ad substantiam: non può mancare, a pena di nullità del contratto, è richiesta per la validità dell'atto (ad esempio, è
Richiesta per i contratti traslativi della proprietà immobiliare e di locazione immobiliare pluriennale). Forma ad probationem: è richiesta non già per la validità dell'atto, ma ai fini della possibilità di provarne l'esistenza in giudizio (es. contratto di assicurazione ex art.1888 c1). Il contratto stipulato senza l'adozione della forma richiesta ad probationem, pur non comportando invalidità del contratto, determina una particolare difficoltà probatoria di esso in caso di controversie giudiziali. Le parti possono accordarsi, per iscritto, circa l'adozione di una determinata forma in relazione all'eventuale futura stipulazione di un contratto (art. 1352) o agli eventuali forma cd. Convenzionale; patti modificativi o aggiuntivi futuri, stabilendo dunque una la lettera della legge in questa ipotesi presume che tale forma sia stata convenuta ad substantiam, con conseguente nullità in caso di mancata adozione.
salvo