Diritto civile
I codici sono considerati universali e immutabili e perciò utilizzabili nel tempo e in più paesi. Il codice si presenta come un sistema di norme strutturato in modo organico e sistematico. Il Code Civil des Français è stato promulgato il 21 marzo 1804. Il codice civile del 1865, al pari del modello francese, ruota per intero intorno alla proprietà.
La scuola storica del diritto
Si sviluppa in Germania nella prima metà dell’800 la cosiddetta scuola storica del diritto: secondo tale scuola lo studio storico del diritto è un criterio di rilevazione e di comprensione del formarsi delle regole giuridiche. Il diritto non proviene dalle sole fonti statali, con la consuetudine che assume un ruolo fondamentale. La massima espressione della dogmatica pandettistica fu l’elaborazione del codice civile, comunemente indicato con le iniziali B.G.B., adottato nel 1896 e in vigore dal 1° gennaio 1900.
Unificazione normativa
Tratto saliente del codice civile fu quello della unificazione della normativa civilistica e di quella commercialistica in un unico codice. L'oggetto del contratto non è più "la cosa" (art. 1116 cod. civ. 1865), come in un'economia proprietaria, ma "la prestazione" (art. 1346 ss.), connaturata ad un'economia fondata sull'attività e sull'impresa.
Il codice civile del 1942
Il codice civile del 1942 è tuttora in vigore, a tale longevità hanno concorso due circostanze fondamentali: una interna al codice, per l'ampio impiego di clausole generali, e l'altra esterna al codice, cioè il processo di novellazione cui è continuamente assoggettato. Altro fondamentale criterio guida è espresso dal principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, senza distinzione di classe o di censo, in funzione dell'unità del soggetto di diritto.
Diritto come scienza sociale
Il diritto, pur con diverse impostazioni, è studiato come scienza sociale. Il principio personalista esprime unitariamente la sintesi dei diritti fondamentali della persona umana. L'ispirazione pluralistica si esprime essenzialmente in due direzioni: ordinamentale e sociale. Il pluralismo ordinamentale importa il riconoscimento di altri ordinamenti giuridici, con i quali coordinare l'azione dell'ordinamento giuridico statale. Il pluralismo sociale implica la limitazione del diritto statale in favore degli statuti dei gruppi.
Il Trattato di Lisbona
Il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 è entrato in vigore dal 1° dicembre 2009. L'autonomia collettiva dei gruppi dà luogo a statuti che si impongono ai singoli partecipanti come diritto proprio della specifica comunità, come tale applicato ed osservato, spesso presidiato da sanzioni previste dallo stesso statuto.
Norme giuridiche e responsabilità
W.T.O. è l'Organizzazione mondiale per il commercio. Il controllo del mercato globale avviene ad opera di singole potenze economiche multinazionali. Le norme giuridiche si presentano come norme perfette, perché sono formate da un precetto ed una sanzione. Le cosiddette norme premiali sono norme la cui osservanza determina un vantaggio, e sono le norme che prevedono incentivi o sussidi per chi investe in aree depresse. Le norme di diritto strumentale o formale sono norme che disciplinano l'attività umana nelle sue espressioni giuridiche o come tali sono considerate. Le norme di diritto materiale o sostanziale (anche dette proibitive) sono quelle attributive di situazioni giuridiche soggettive di interessi individuali o di gruppi.
Illecito civile
In relazione al contenuto, il comportamento che integra l'illecito può consistere in un comportamento commissivo oppure in un comportamento omissivo. Esistono due modelli di illecito civile: illecito contrattuale ed illecito extra contrattuale. L'illecito contrattuale consiste nell'inadempimento dell'obbligazione contratta (art. 1218). L'art. 1218 prevede che il debitore è responsabile se non prova che l'inadempimento o l'inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Risarcimento del danno
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive di regola nel termine ordinario di 10 anni (ex art. 2946). Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive di regola in 5 anni dal giorno in cui il fatto illecito si è verificato. Secondo la tradizionale raffigurazione dottrinale la responsabilità civile ha la funzione di sanzionare per un comportamento riprovevole produttivo di un danno. Tradizionalmente la responsabilità da fatto illecito si è dispiegata come sanzione per i comportamenti colpevoli lesivi di diritti soggettivi assoluti.
Onere della prova e danni punitivi
In base alla visione sanzionatoria della responsabilità civile il danneggiato ha l’onere di provare il danno ingiusto, il nesso di causalità tra il fatto e il danno prodotto e la colpevolezza dell’autore del fatto. La tutela sanzionatoria in base alla visione tradizionale della responsabilità civile presuppone la colpevolezza nel comportamento illecito tenuto. Un ruolo essenziale ad individuare la ragione dei nuovi danni, in ossequio alla funzione riparatoria della responsabilità civile, è svolto dall’impianto della Carta Costituzionale, in particolare gli artt. 2 e 3 e dalla normativa europea. La funzione riparatoria, pone alla base del fondamento della responsabilità civile l’evento dannoso e la vittima, per risarcirlo.
Determinazione del soggetto responsabile
L’attuale problema della responsabilità civile intende determinare il soggetto ritenuto responsabile secondo un criterio legale, secondo un giudizio di comparazione e bilanciamento degli interessi in conflitto. Il risarcimento ulteriore a carico dell’autore del danno che abbia agito con dolo o colpa grave, affianco all’obbligo di ristorare il danno arrecato, è proprio dei danni punitivi. La funzione dei danni punitivi consiste nella punizione come deterrenza, oltre alla riparazione del danno. Nel nostro sistema giuridico l’istituto dei danni punitivi non trova riscontro nell’ordinamento, anche se non mancano sporadiche figure di riparazione associate alla punizione.
Illecito contrattuale e responsabilità
La responsabilità da inadempimento, ossia il cosiddetto illecito contrattuale, consiste in un’inattuazione dell’obbligazione assunta dal debitore. L’illecito contrattuale presuppone l’esistenza di un rapporto obbligatorio precostituito tra le parti, e fa sorgere l’obbligazione di risarcimento del danno, che è succedanea rispetto all’obbligazione primaria. La responsabilità per inadempimento di cui all’art. 1218 cc è correlata al problema del ricorso dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore.
Valutazione dell'inadempimento contrattuale
L’inadempimento del contratto deve valutarsi in base al complessivo contenuto del contratto, con una verifica del programma contrattuale e dell’assetto degli interessi attuato dalle parti, nonché delle fonti legislative di integrazione del contratto. Affinché si ravvisi un inadempimento contrattuale è necessario che l’obbligazione non adempiuta sia esigibile, e che l’inadempimento sia imputabile alla parte inadempiente, importante, ossia grave, tenendo conto del principio di buona fede.
Tutela giudiziaria e obbligazioni
Il contraente che invoca la tutela giudiziaria per l’inadempimento deve fornire in giudizio solo l’allegazione dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento dell’altra parte. L’obbligazione si estingue, secondo l’art. 1256 del cc, quando la prestazione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore. I requisiti dell’impossibilità liberatoria sono: la sopravvenienza, la non imputabilità al debitore e la definitività. Il nostro ordinamento, in merito all'impossibilità non imputabile, ha adottato un sistema composito, che attinge sia dall’impostazione teorica dell’impossibilità assoluta, sia da quella dell’impossibilità relativa.
Responsabilità da contatto sociale
Per responsabilità da contatto sociale si intende la responsabilità contrattuale in capo all’autore del danno anche in assenza di un pregresso vincolo obbligatorio dello stesso soggetto verso il danneggiato, in ossequio al dovere di diligenza e solidarietà che fa capo ai soggetti della relazione sociale. L’art. 1173 cc stabilisce che le obbligazioni hanno origine dal contratto, dal fatto illecito e da ogni altro fatto idoneo a produrle in conformità con l’ordinamento. L’art. 2043 cc disciplina il fatto doloso o colposo che abbia provocato ad altri un danno ingiusto. Il principio della “responsabilità aquiliana” è disciplinato dall’art. 2043.
Illecito e responsabilità civile
Affinché vi possa essere illecito ai sensi dell’art. 2043 cc, occorre la contestuale presenza sia del profilo soggettivo che oggettivo. Il nesso di causalità lega il comportamento omissivo o commissorio, colposo o doloso al danno. Per potersi configurare la fattispecie di cui all’art. 2043 cc, l’evento deve cagionare un danno ad un interesse meritevole di tutela. L’elemento soggettivo di cui all’art. 2043 cc attiene l’imputabilità e la colpevolezza. L’imputabilità è disciplinata dall’art. 2046 cc.
Imputabilità e colpevolezza
Imputabilità attiene lo stato di intendere e di volere al momento del compimento del fatto dannoso, a meno che lo stato di incapacità non derivi da colpa dello stesso agente. La colpevolezza individua un criterio di valutazione della condotta dell’autore del danno, che presuppone l’imputabilità del fatto dannoso. In merito alla responsabilità civile, il nostro ordinamento riconosce generalmente un favor per il creditore.
Individuazione della responsabilità
L’ordinamento giuridico ha delineato criteri per l’individuazione della responsabilità da inadempimento che è modulata in ragione degli interessi coinvolti; i modelli di criteri sono la responsabilità legata strettamente alla colpevolezza, la responsabilità aggravata e la responsabilità oggettiva. Per accertare le responsabilità legate alla colpevolezza si utilizza come criterio soggettivo tipizzato la diligenza generica del buon padre di famiglia, ovvero quella qualificata per le obbligazioni connesse all’esercizio di un’attività professionale.
Responsabilità oggettiva e normativa comunitaria
Le ipotesi di responsabilità oggettiva si hanno nei casi in cui il debitore risponde per il fatto in sé della mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta, indipendentemente dalla diligenza adoperata e dal ricorrere del caso fortuito o della forza maggiore. Nelle ipotesi di responsabilità per fatto degli ausiliari è necessario che ricorra il cosiddetto rapporto di preposizione, tanto che la giurisprudenza ha escluso la responsabilità quando l’impossibilità non inerisce all’organizzazione dell’impresa. La responsabilità per danni da prodotti difettosi ha come fonte originaria la normativa comunitaria.
Responsabilità per inadempimento
Nel nostro ordinamento, in tema di responsabilità da inadempimento, sono nulle le clausole di esonero o limitazione della responsabilità del debitore per dolo o colpa grave. Secondo le norme del codice del consumo, nel caso in cui nei contratti tra professionista e consumatore sono inserite clausole che abbiano per oggetto od effetto di escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento, esse sono nulle anche se oggetto di trattativa.
Distribuzione dell'onere della prova
La distribuzione dell’onere della prova tra creditore e debitore opera attraverso un'inversione della prova, ossia non è il creditore a dover provare il fatto dell’adempimento, ma è il debitore a dover provare l’assenza di responsabilità. Il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità è in genere quello ordinario di 10 anni. L’art. 1218 cc dispone la sanzione civilistica a carico dell’autore dell’illecito al fine di ristorare il danno subito dal soggetto danneggiato dall’inadempimento.
Strumenti di tutela del creditore
Lo strumento primario di tutela del creditore volto a soddisfare coattivamente l’interesse perseguito con il rapporto obbligatorio è il cosiddetto adempimento coattivo che consente al creditore la realizzazione coattiva del credito. Con l’esecuzione forzata in forma specifica il creditore consegue il medesimo bene oggetto dell’obbligazione. Nelle ipotesi di inadempimento di una obbligazione pecuniaria, si può ricorrere alla procedura di esecuzione forzata per espropriazione.
Risarcimento e determinazione del danno
Il risarcimento per equivalente garantisce al creditore il risarcimento e mira a riparare il danno sofferto dal creditore con l’attribuzione allo stesso di una somma di denaro commisurata al pregiudizio subito. Per la determinazione del danno risarcibile anzitutto deve esistere un nesso di causalità tra il fatto dell’inadempimento o del ritardo e la conseguenza dannosa. Ai sensi dell’art. 1223 cc, il risarcimento del danno per inadempimento o per ritardo deve coprire l’integrale danno sofferto dal creditore, pertanto comporterà la “perdita subita” dal creditore (cosiddetto danno emergente) come il “mancato guadagno” (cosiddetto lucro cessante), in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
Sono risarcibili anche i danni imprevedibili al momento della costituzione del rapporto obbligatorio solo se l’inadempimento o il ritardo dipendono da dolo del debitore. La liquidazione del danno consiste nella determinazione del risarcimento e perciò nella quantificazione dell’ammontare dell’importo dovuto dal debitore al creditore per ristorarlo del pregiudizio subito.
Principio dell'autoresponsabilità
Nei rapporti sociali, l’autore di un comportamento (commissivo o omissivo) dovrà subire i relativi effetti secondo il cosiddetto principio dell’autoresponsabilità. Il diritto alla vita è un fondamentale diritto della persona. Il diritto all’integrità fisica della persona consiste nel diritto di vivere e di mantenere la propria salute, intesa come assenza di menomazioni parziali dell’integrità fisica dovute ad eventi lesivi traumatici o processi patologici (malattie).
Disposizione del proprio corpo
Gli atti di disposizione del proprio corpo sono consentiti quando non determinano una menomazione permanente. Il diritto all’identità fisica della persona rappresenta il diritto alla fedele rappresentazione dell’immagine di una persona nella vita sociale. L’usurpazione consiste nell’uso indebito del nome altrui. Il diritto all’identità morale della persona è il diritto alla identificazione sostanziale della persona. La lesione del diritto all’identità morale può derivare da un comportamento soltanto colposo.
Diritto di critica e protezione dei dati
L’esercizio del diritto di critica e cronaca non lede l’onore e il decoro se vi è interesse pubblico alla conoscenza dei fatti. Il codice in materia di protezione dei dati personali disciplina la raccolta e la gestione di informazioni riguardanti le persone fisiche e gli enti giuridici. L’uso dell’immagine altrui è consentita quando sia ricollegabile all’interesse pubblico della persona. La riservatezza della vita privata e la protezione dei dati personali hanno ricevuto una più incisiva tutela mediante l’adozione di un codice.
Buona fede e responsabilità precontrattuale
La violazione del dovere delle parti di comportarsi secondo buona fede comporta una responsabilità precontrattuale. Il diritto d’autore è tutelato sia con riferimento alle creazioni intellettuali, sia con riferimento alle invenzioni industriali. Il diritto di credito può essere leso anche da un terzo che compia atti nei confronti del debitore tali da rendere difficile la sua prestazione.
Responsabilità indiretta e oggettiva
La responsabilità indiretta si realizza nell’ipotesi in cui un soggetto debba rispondere per gli atti illeciti compiuti da un altro soggetto. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace. L’ipotesi di responsabilità oggettiva prescinde da ogni profilo soggettivo in capo al soggetto responsabile, come nel caso della responsabilità dei padroni e dei committenti. Chi cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Causa di giustificazione nella responsabilità civile
L’art. 50 (consenso dell’avente diritto) e 51 cp (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere) sono norme del codice penale, applicabili quali cause di giustificazione nella responsabilità civile. Quando più soggetti concorrono a determinare l’evento dannoso, colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri.
Contratto d'opera professionale
Nel contratto d’opera professionale, il contenuto della prestazione risponde ai canoni delle norme generali sulle obbligazioni, che devono essere integrate da quelle sul contratto d’opera professionale. Nelle prestazioni di attività professionali, oggetto della prestazione è l’attività stessa. Nelle obbligazioni di mezzi, la prestazione dovuta è la diligenza nell’attività.
Problemi tecnici di speciale difficoltà
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave. Il recesso nel contratto d’opera è sempre possibile per il cliente, salvo pagamento del compenso. Nel caso in cui il professionista si avvalga di ausiliari, risponde anche del fatto di costoro.
Onere della prova e responsabilità aggravata
L’onere della prova spetta al debitore, che deve provare l’essenza di responsabilità. Si ha responsabilità aggravata quando si prescinde dalla colpevolezza, ed il debitore è liberato dall’obbligazione solo per impossibilità della prestazione derivante da caso fortuito o da forza maggiore. La responsabilità dei professionisti è una speciale responsabilità per inadempimento. L’allegazione dell’inadempimento spetta al creditore. Si parla di responsabilità del notaio in accezione plurima, in dipendenza dalla sua connotazione allo stesso tempo libero professionale e pubblicistica.
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