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Estratto del documento

CICR.

Comitato per stabilita’ istituito con intesa tra Ministro delle finanze, Banca

d’Italia ed altre autorita’.

Questo comitato e’ istituito nel 2008 e non ha rilevanza esterna, non ha valenza

legislativa, ma nasce da intesa tra autorita’ coinvolte.

Presidente del comitato e’ Ministro dell’Economia e delle Finanze, come per il

CICR.

In origine non si stabiliva quorum di comitato interministeriale per considerarlo

validamente costituito e quindi ci si pone il problema nel tempo se questo possa

essere considerato un collegio reale e se quindi debbano essere presenti tutti i

componenti previsti; questo pero’ avrebbe portato al blocco totale del suo

funzionamento e delle sue funzioni poiche’ gia’ il meccanismo e’ lento e

farraginoso, quindi non si puo’ pensare che si debba necessariamente avere la

partecipazione di tutti i componenti del comitato.

CICR e’ validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi

membri.

CICR adotta le sue decisioni con la votazione favorevole della maggioranza

dei presenti.

CICR determina le norme concernenti propria organizzazione e funzionamento.

Per esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale delle strutture della Banca

d’Italia.

Ci sono dei punti da vedere per capire l’importante ruolo della Banca d’Italia:

• Per deliberare le proposte partono dalla Banca Italia.

• CICR si avvale delle strutture della Banca Italia.

• Partecipa alle riunioni governatore della Banca Italia .

• Banca d’Italia pubblica bollettino contenente provvedimenti di carattere generale

emanate da autorita’ creditizie; provvedimenti adottati da CICR sono pubblicati

in bollettino della Banca Italia.

CICR ha alta vigilanza anche sulla tutela del risparmio, a partire dal 2006 e non

solo in materia di tutela di credito.

Disciplina di settore del 1991 non prevedeva intervento del CICR.

Altre discipline nate negli anni ‘90 in determinati settori in materia di tutela del

risparmio non prevedono ancora ruolo del CICR di tutore.

Testo unico della finanza non prevede compiti in questa materia della tutela del

risparmio per il CICR.

Pero’ originale art. 129 del testo unico della finanza diceva che emissioni di

valori in Italia di valori immobliari esteri di un certo importo, sono liberamente

effettuabili, altrimenti devono individuare le caratteristiche della Banca Italia in

conformazione alle direttive del CICR.

C’era in questo ambito potere del CICR di individuare le caratteristiche di questi

valori immobiliari esteri.

Oggi il 129 del testo unico della finanza dice che Banca Italia puo’ richiedere

informazioni e documenti a carattere informativo ai soggetti che vogliano

emettere valori immobiliari in Italia, ma questa e’ solo una raccolta di dati senza

mettere dei paletti e dei controlli.

C’e’ razionalizzazione dei poteri normativi del CICR.

Ci sono due possibili schemi di intervento.

CICR definisce disciplina su proposta della Banca Italia (schema normale,

 abbiamo detto prima).

CICR si rivolge ai soggetti vigilati (banche, soggetti finanziari) e definisce

 disciplina direttamente.

Art. 11 comma 3 distingue tra raccolta di risparmio tra pubblico e raccolta di

risparmio non tra il pubblico; questo provvedimento e’ fatto dal CICR che

stabilisce limiti e criteri per poter dire che raccolta non si svolge tra il pubblico e

questi criteri sono stabiliti autonomamente dal CICR senza la proposta della

Banca Italia.

CICR si rivolge in questo caso direttamente ai soggetti vigilati e questo schema

normativo non prevede intervento della Banca Italia.

Altr ipotesi e’ art. 40 in materia di credito fondiario, in particolare dell’estinzione

anticipata del credito dovuto alla banca.

Anche in questo caso si utilizza il secondo schema, CICR ha potere diretto di

definizione di questa particolare norma.

CICR ha importanti competenze in materia di trasparenza e tutela dei

consumatori.

Art. 40 Codice Tutela del consumatore prevedeva grandi poteri del CICR in

materia di definizione del TAEG.

Questa e’ tutela del cliente bancario, consumatore cliente della banca.

CICR aveva in origine poteri sanzionatori , adesso non li ha piu’ .

Questi poteri erano gia’ stati spostati nel 2005 alla Banca Italia e al Ministro del

Tesoro (anche se di fatto gia’ dal 2005 questi erano tutti in capo alla Banca

Italia).

Ultima competenza del CICR e’ sintomatica della difficolta’ di collocazione

all’interno del testo unico bancario, ma mostra la volonta’ di mantenercelo

all’interno.

Art. 19 del Testo unico bancario del 1993 parla del reclamo, di ricorso improprio

e di chi era legittimato ad impugnare di fronte a giudice.

Reclamo e’ deciso dal CICR dopo aver sentito le varie associazioni di categoria,

in caso provvedimento possa avere rilevanza per una intera categoria.

Associazioni di categoria erano quella che riunivano le casse rurali e le altre

banche speciali, ma una volta eliminate le banche speciali questa norma perde

di senso e di valore.

Dal 1993 al 2013 non e’ ancora stata emanata disposizione per la raccolta dei

pareri di associazioni di categoria da parte del CICR; questo ha anche logica

poiche’ questo articolo aveva valore e ragione d’essere in passato, non piu’

oggi.

Ministro dell’Economia.

Questo ha sia competenze proprie che competenze concorrenti con quelle del

CICR.

Ministro dell’Economia non aveva competenze nella legge del 1936.

Ha invece assunto importanza ed e’ stato inserito nel testo unico del 1993

poiche’ aveva molta importanza sullo svolgimento del mercato e sul contatto

con la Banca Italia.

Ministro dell’economia incideva di fatto anche sulle decisioni della Banca Italia e

questo ha fatto in modo che fosse previsto un ruolo per Ministro dell’Economia.

Inoltre Ministro dell’Economia aveva accordo tacito con Banca Italia che

prevedeva che le obbligazioni non assorbite dal mercato, sarebbero state

acquistate dalla Banca Italia.

Banca Italia diventava di fatto finanziatrice del Tesoro, questo dura fino al 1981,

quando governatore attuale disse di non sentirsi piu’ vincolato a quella prassi

(divorzio Ministro del Tesoro – Banca Italia).

Ministro dell’Economia in quanto presidente del CICR lo abbiamo analizzato.

In caso di urgenza il Minstro dell’Economia puo’ adottare provvedimenti che

sarebbero normalmente di compotenza del CICR; ovviamente in caso di

urgenza questa andra’ motivata e dimostrata, ma in quel caso non avra’ bisogno

di ratifica da parte del CICR per adottare un provvedimento di competenza del

CICR.

Competenze proprie del Ministro dell’Economia vanno viste nel testo unico

bancario.

Art. 25 e 26 testo unico bancario 1993 individua le competenze proprie del

Ministro dell’Economia.

Art. 25. Requisiti di onorabilita’ dei partecipanti.

Art. 26. Requisiti di professionalita’ e onorabilita’ di esponenti aziendali.

Questi vengono individuati autonomamente dal Ministro dell’Economia e delle

Finanze.

Ministro dell’Economia perde poteri sanzionatori con legge 262\2005 .

Art. 70 e 80 Testo unico bancario prevede delle procedure di messa in

amministrazione straordinaria e messa in coartazione e in questi casi si

coinvolge Ministro dell’Economia.

Oggi nomina di governatore della Banca Italia spetta al Presidente della

Repubblica sentito il parere del Consiglio Superiore e non prevede invece

intervento di Ministro dell’Economia.

In passato invece Ministro dell’Economia aveva ruolo anche nella nomina del

governatore della Banca Italia.

Rimane competenza del Ministro dell’Economia a vigilare su fondazioni

bancarie.

Si decide creazione della Banca d’Italia nel 1893, quando nasce lo statuto

della banca italia e’ quello normale di una societa’ per azioni privata.

Equilibrio tra natura privatistica e funzioni pubblicistiche (emissione di moneta e

regime di concessione) si sbilancia via via verso versante pubblicistico a partire

dal ventennio fascista.

Nel 1926 con legge sulla tutela del risparmio Banca Italia viene individuata

come soggetto che deve controllare l’applicazione della normativa sulla tutela di

risparmio.

Nel 1936 legge bancaria attribuisce natura giuridica di diritto pubblico alla Banca

Italia e prevede una novita’ sulla sua struttura.

Prima le quote appartenenti a privati potevano circolare liberamente, nel 1936 si

stabiliscono delle limitaizoni alle quote di partecipazione alla Banca Italia.

In piu’ dopo la crisi del 1929, le banche di interesse nazionali salvate dall’IRI

erano banche private a partecipazione pubblica; le quote della banca italia non

sono piu’ di proprieta’ privata, ma hanno anche una partecipazione pubblica.

Altra modifica all’operativita’ della Banca d’Italia quando questa, nel 1936,

diventa banca delle banche, svolge funzioni peculiari e che sono mirate a

determinati fini pubblici.

Art. 47 Costituzione Italiana costituzionalizza la funzione di tutela sul risparmio e

vigilanza sul credito e la attribuisce alla Repubblica; in questo si e’ voluto vedere

un’attribuzione ad autorita’ indipendente.

Art. 4 Testo unico bancario fa riferimento alle funzioni di vigilanza e non parla

della natura giuridica dell’ente.

“1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte

per le deliberazioni di competenza del CICR previste nei titoli II e III (2). La

Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge,

impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua

competenza.

2. La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i princìpi e i criteri

dell'attività di vigilanza.

3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di

legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il

responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i

provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le

disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (3) (4).

4. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione sull'attività di

vigilanza.”.

Nella legge del 1936 Banca Italia aveva delle funzioni attribuite implicitamente e

che non erano distinte, prassi inoltre ha accentuato il fatto che Banca Italia

svolgesse sia funzioni di vigilanza che funzione monetaria.

Testo unico bancario disciplina materie in tema di vigilanza, ma non parla di

attribuzioni in termini di politica monetaria; non si prende in questo senso una

decisione su quale sia la scelta migliore.

Con passaggio alle autorita’ europee di funzione monetaria si poneva problema

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher paoloberardi91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto bancario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Bani Elisabetta.