Estratto del documento

La conclusione del procedimento amministrativo

- Atti determinativi del contenuto del provvedimento,

atto complesso, concerto e intesa il procedimento si

conclude con una “decisione”. Gli atti che costituiscono la fase

decisoria, possono essere monocratici o collegiali preliminari,

su proposta. Atti monocratici e collegiali preliminari: si adotta

un atto che deve essere esternato da un altro organo, la cui

discrezionalità consiste nella verifica dei presupposti previsti

per emanare il provvedimento o richiedere il riesame in loro

assenza. Decisione su proposta: è un atto di impulso

procedimentale, che indica il contenuto del provvedimento

finale. L’organo cui è rivolta la proposta non può modificare il

contenuto della stessa, ma può rifiutarsi di adottare l’atto

finale. Quando la determinazione preliminare e il

provvedimento finale si fondono in unico atto si ha l’atto

complesso. I due atti in tal caso sono interdipendenti, così che

l’illegittimità di uno comporta l’annullabilità del provvedimento

finale. Modelli simili sono il concerto e l’intesa: il concerto è un

istituto che riguarda due organi dello stesso ente: l’autorità

concertante elabora uno schema che deve essere confermato

dall’autorità concertata. Esse si trovano in posizione di parità

tranne per il fatto che la prima solo ha potere d’iniziativa. Nel

caso di dissenso dell’autorità concertata, la questione viene

risolta secondo i rimedi tipici per ognuna di esse. L’intesa

invece riguarda enti diversi e si presenta come il concerto:

viene chiesta l’intesa dall’amministrazione all’autorità, il cui

consenso condiziona l’atto finale.

- La conferenza di servizi c.d. decisoria Art. 14 l.

241/90 prevede la conferenza di servizi. Il 2° comma in

particolare si riferisce alla conferenza di servizi decisoria,

diversa da quella istruttoria, in quanto solo per la prima la

determinazione conclusiva sostituisce assensi, concessioni,

autorizzazioni quando l’amministrazione che li abbia richiesti

non li ottiene entro 15 giorni. L’art. 14 ter stabilisce che il

provvedimento finale conforme alla determinazione

conclusiva, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione,

concessione assenso comunque chiamato di competenza

delle amministrazioni partecipanti alla conferenza. La

conferenza tende dunque ad un accordo tra amministrazioni. Il

dissenso espresso da un rappresentante, non impedisce

l’emanazione della determinazione, perché la conferenza

tende all’accordo in prima battuta, ma permette comunque di

giungere alla determinazione a prescindere dall’assenso. La

differenza tra conferenza decisoria e istruttoria, sta nel fatto

che solo la determinazione della prima sostituisce il

provvedimento finale che ad essa si conforma, mentre la

determinazione della seconda, sostituisce i singoli punti di

vista di ciascuna amministrazione. In caso di inerzia

dell’amministrazione nell’esporre un eventuale diniego

motivandolo, entro 30 gg dal ricevimento della

determinazione, questo silenzio si considera assenso. Anche

per il mancato rispetto del termine entro cui devono

concludersi i lavori, l’amministrazione procedente prevede di

assumere la determinazione di conclusione del procedimento.

In caso di dissenso espresso, la determinazione va assunta a

maggioranza. Il dissenso di amministrazioni preposte a tutela

ambientale, patrimonio storico culturale, tutela della salute, fa

si che la decisione venga rimessa al consiglio dei ministri. La

disciplina generale è prevista dall’art. 14 ter, e vale anche per

la conferenza istruttoria: ogni amministrazione può essere

rappresentata da un solo rappresentante, deve essere

stabilito un termine entro cui concludere i lavori, e possono

essere richiesti solo una volta chiarimenti o ulteriori

documentazioni ai progettisti.

- Silenzio Il silenzio è un mero fatto e dipende dall’inerzia

dell’amministrazione. Nel nostro ordinamento sono previsti il

silenzio inadempimento, rigetto, significativo, devolutivo.

Silenzio inadempimento: si configura quando l’ordinamento

giuridico non riconosce una particolare giustificazione

giuridica all’inerzia dell’amministrazione, sulla quale grava

l’obbligo di procedere. Silenzio rigetto: si configura quando di

fronte alla proposizione di un ricorso l’amministrazione

rimanga inerte. Il ricorso si ritiene respinto oltre 90 gg dalla

presentazione del ricorso gerarchico senza che

l’amministrazione si sia attivata. Silenzio significativo:

l’ordinamento in questi casi ricollega gli stessi effetti del

provvedimento favorevole o sfavorevole (silenzio-assenso o

silenzio – diniego). Infine il silenzio devolutivo si forma quando

l’inutile decorso del tempo permette al soggetto pubblico

procedente di rivolgersi ad altra amministrazione per ottenere

una valutazione tecnica non resa dall’amministrazione alla

quale era stata richiesta inizialmente. Quanto al silenzio

significativo, mentre non sussistono molte ipotesi di silenzio

diniego, una delle quali è costituita dall’art. 53 d.lgs. 165/2001

(si considera negata l’autorizzazione richiesta da dipendenti

pubblici all’amministrazione di appartenenza per svolgere

incarichi retribuiti, quando dopo 30 giorni dalla presentazione

della richiesta che non attenga a incarichi da conferirsi da

PP.AA., l’amministrazione rimanga inerte), l’art. 20 l. 241/90

prevede ipotesi di silenzio assenso (che devono essere

predeterminate per legge) quali il silenzio su richiesta di

licenza, permesso, nullaosta, abilitazione. Le dichiarazioni

mendaci e le false attestazioni impediscono la formazione del

silenzio. Il silenzio equiparato essendo equiparato al

provvedimento favorevole, fa sorgere un interesse legittimo

sul privato, che è legittimato dagli effetti collegati al silenzio a

svolgere un’attività.

- La denuncia di inizio attività

-

-

- E’ prevista dall’art. 19 e elimina la necessità

dell’intermediazione dei poteri amministrativi per svolgere

un’attività privata. I requisiti per l’applicazione sono:

procedimento vincolato, assenza di necessità di esperire

prove quindi di valutazioni tecniche, e di limiti complessivi per

il rilascio degli atti. Il privato ha il solo obbligo di comunicare

l’avvio con atto informativo. La P.A. svolge un controllo

successivo, in particolare entro 60 gg dalla denuncia deve

verificare l’esistenza dei presupposti e requisiti di legge e

disporre la prosecuzione dell’attività o il divieto della stessa. E’

quindi un potere d’ufficio di verifica e di controllo. In questo

caso il controllo non è espressione di autotutela, in quanto

l’amministrazione si limita a verificare quanto affermato dal

privato. La verifica può sfociare o nell’invito a conformare

l’attività o nel divieto + la sanzione ex art. 650 c.p. di

proseguire l’attività con rimozione dei suoi effetti. La differenza

con il silenzio – assenso in contrasto con le disposizioni

normative, sta nel fatto che l’amministrazione può annullare gli

effetti del silenzio, mentre nella D.I.A. i poteri incidono

sull’attività direttamente.

- Il fatto che il potere vada esercitato entro 60 gg, fa pensare

che oltre questo termine il potere si estingue. Ma il potere è

inestinguibile di per sé, quindi dovrebbe parlarsi di decadenza.

In tal modo però si afferma che il privato può così proseguire

l’attività anche se difforme dal paradigma normativo. Bisogna

invece affermare che oltre il termine di 60 gg si applicano le

sanzioni anche interdittive previste dalla legge per l’ipotesi di

attività svolte in mancanza dei requisiti di legge. Un altro

problema riguarda la tutela di eventuali terzi pregiudicati: di

riflesso possono essere tutelati dall’esercizio del potere

amministrativo inibitorio. In tal senso i terzi potrebbero

sollecitarlo impugnando poi il rifiuto o agendo contro il

silenzio, ma sembra un percorso abbastanza complesso. Per

fornire una migliore tutela, parte della giurisprudenza ha

individuato nel silenzio dall’amministrazione una specie di

assenso che permetterebbe l’impugnativa di fronte al giudice

amministrativo o ha negato che la denuncia sia un mero atto

privato.

LEGGE 241/90 sul procedimento amministrativo

- Ambito di applicazione soggettivo Si applica alle regioni

a statuto ordinario fin quando non avranno legiferato in

materia; x le province autonome e le regioni a statuto speciale,

tali enti devono provvedere entro un anno all’adeguamento dei

propri statuti. Con la legge cost. 3/01 si applica alle regioni

solo nei limiti della potestà legislativa concorrente.

- Ambito di applicazione oggettivo il procedimento

amministrativo è volto alla cura dell’interesse pubblico e si

applica la presente legge anche alla materia contrattuale della

P.A.

- Principi di riferimento ex l. 241/90 Economicità

(raggiungimento obiettivi con l’impiego del minor numero

possibile di risorse personali, finanziarie e procedimentali =

principio di non aggravamento); Efficacia (rapporto tra obiettivi

prefissati e conseguiti, realizzati nel miglior m

Anteprima
Vedrai una selezione di 5 pagine su 16
Conclusione del procedimento amministrativo Pag. 1 Conclusione del procedimento amministrativo Pag. 2
Anteprima di 5 pagg. su 16.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Conclusione del procedimento amministrativo Pag. 6
Anteprima di 5 pagg. su 16.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Conclusione del procedimento amministrativo Pag. 11
Anteprima di 5 pagg. su 16.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Conclusione del procedimento amministrativo Pag. 16
1 su 16
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luca d. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Ferrara Daniela.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community