La conclusione del procedimento amministrativo
- Atti determinativi del contenuto del provvedimento,
atto complesso, concerto e intesa il procedimento si
conclude con una “decisione”. Gli atti che costituiscono la fase
decisoria, possono essere monocratici o collegiali preliminari,
su proposta. Atti monocratici e collegiali preliminari: si adotta
un atto che deve essere esternato da un altro organo, la cui
discrezionalità consiste nella verifica dei presupposti previsti
per emanare il provvedimento o richiedere il riesame in loro
assenza. Decisione su proposta: è un atto di impulso
procedimentale, che indica il contenuto del provvedimento
finale. L’organo cui è rivolta la proposta non può modificare il
contenuto della stessa, ma può rifiutarsi di adottare l’atto
finale. Quando la determinazione preliminare e il
provvedimento finale si fondono in unico atto si ha l’atto
complesso. I due atti in tal caso sono interdipendenti, così che
l’illegittimità di uno comporta l’annullabilità del provvedimento
finale. Modelli simili sono il concerto e l’intesa: il concerto è un
istituto che riguarda due organi dello stesso ente: l’autorità
concertante elabora uno schema che deve essere confermato
dall’autorità concertata. Esse si trovano in posizione di parità
tranne per il fatto che la prima solo ha potere d’iniziativa. Nel
caso di dissenso dell’autorità concertata, la questione viene
risolta secondo i rimedi tipici per ognuna di esse. L’intesa
invece riguarda enti diversi e si presenta come il concerto:
viene chiesta l’intesa dall’amministrazione all’autorità, il cui
consenso condiziona l’atto finale.
- La conferenza di servizi c.d. decisoria Art. 14 l.
241/90 prevede la conferenza di servizi. Il 2° comma in
particolare si riferisce alla conferenza di servizi decisoria,
diversa da quella istruttoria, in quanto solo per la prima la
determinazione conclusiva sostituisce assensi, concessioni,
autorizzazioni quando l’amministrazione che li abbia richiesti
non li ottiene entro 15 giorni. L’art. 14 ter stabilisce che il
provvedimento finale conforme alla determinazione
conclusiva, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione,
concessione assenso comunque chiamato di competenza
delle amministrazioni partecipanti alla conferenza. La
conferenza tende dunque ad un accordo tra amministrazioni. Il
dissenso espresso da un rappresentante, non impedisce
l’emanazione della determinazione, perché la conferenza
tende all’accordo in prima battuta, ma permette comunque di
giungere alla determinazione a prescindere dall’assenso. La
differenza tra conferenza decisoria e istruttoria, sta nel fatto
che solo la determinazione della prima sostituisce il
provvedimento finale che ad essa si conforma, mentre la
determinazione della seconda, sostituisce i singoli punti di
vista di ciascuna amministrazione. In caso di inerzia
dell’amministrazione nell’esporre un eventuale diniego
motivandolo, entro 30 gg dal ricevimento della
determinazione, questo silenzio si considera assenso. Anche
per il mancato rispetto del termine entro cui devono
concludersi i lavori, l’amministrazione procedente prevede di
assumere la determinazione di conclusione del procedimento.
In caso di dissenso espresso, la determinazione va assunta a
maggioranza. Il dissenso di amministrazioni preposte a tutela
ambientale, patrimonio storico culturale, tutela della salute, fa
si che la decisione venga rimessa al consiglio dei ministri. La
disciplina generale è prevista dall’art. 14 ter, e vale anche per
la conferenza istruttoria: ogni amministrazione può essere
rappresentata da un solo rappresentante, deve essere
stabilito un termine entro cui concludere i lavori, e possono
essere richiesti solo una volta chiarimenti o ulteriori
documentazioni ai progettisti.
- Silenzio Il silenzio è un mero fatto e dipende dall’inerzia
dell’amministrazione. Nel nostro ordinamento sono previsti il
silenzio inadempimento, rigetto, significativo, devolutivo.
Silenzio inadempimento: si configura quando l’ordinamento
giuridico non riconosce una particolare giustificazione
giuridica all’inerzia dell’amministrazione, sulla quale grava
l’obbligo di procedere. Silenzio rigetto: si configura quando di
fronte alla proposizione di un ricorso l’amministrazione
rimanga inerte. Il ricorso si ritiene respinto oltre 90 gg dalla
presentazione del ricorso gerarchico senza che
l’amministrazione si sia attivata. Silenzio significativo:
l’ordinamento in questi casi ricollega gli stessi effetti del
provvedimento favorevole o sfavorevole (silenzio-assenso o
silenzio – diniego). Infine il silenzio devolutivo si forma quando
l’inutile decorso del tempo permette al soggetto pubblico
procedente di rivolgersi ad altra amministrazione per ottenere
una valutazione tecnica non resa dall’amministrazione alla
quale era stata richiesta inizialmente. Quanto al silenzio
significativo, mentre non sussistono molte ipotesi di silenzio
diniego, una delle quali è costituita dall’art. 53 d.lgs. 165/2001
(si considera negata l’autorizzazione richiesta da dipendenti
pubblici all’amministrazione di appartenenza per svolgere
incarichi retribuiti, quando dopo 30 giorni dalla presentazione
della richiesta che non attenga a incarichi da conferirsi da
PP.AA., l’amministrazione rimanga inerte), l’art. 20 l. 241/90
prevede ipotesi di silenzio assenso (che devono essere
predeterminate per legge) quali il silenzio su richiesta di
licenza, permesso, nullaosta, abilitazione. Le dichiarazioni
mendaci e le false attestazioni impediscono la formazione del
silenzio. Il silenzio equiparato essendo equiparato al
provvedimento favorevole, fa sorgere un interesse legittimo
sul privato, che è legittimato dagli effetti collegati al silenzio a
svolgere un’attività.
- La denuncia di inizio attività
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- E’ prevista dall’art. 19 e elimina la necessità
dell’intermediazione dei poteri amministrativi per svolgere
un’attività privata. I requisiti per l’applicazione sono:
procedimento vincolato, assenza di necessità di esperire
prove quindi di valutazioni tecniche, e di limiti complessivi per
il rilascio degli atti. Il privato ha il solo obbligo di comunicare
l’avvio con atto informativo. La P.A. svolge un controllo
successivo, in particolare entro 60 gg dalla denuncia deve
verificare l’esistenza dei presupposti e requisiti di legge e
disporre la prosecuzione dell’attività o il divieto della stessa. E’
quindi un potere d’ufficio di verifica e di controllo. In questo
caso il controllo non è espressione di autotutela, in quanto
l’amministrazione si limita a verificare quanto affermato dal
privato. La verifica può sfociare o nell’invito a conformare
l’attività o nel divieto + la sanzione ex art. 650 c.p. di
proseguire l’attività con rimozione dei suoi effetti. La differenza
con il silenzio – assenso in contrasto con le disposizioni
normative, sta nel fatto che l’amministrazione può annullare gli
effetti del silenzio, mentre nella D.I.A. i poteri incidono
sull’attività direttamente.
- Il fatto che il potere vada esercitato entro 60 gg, fa pensare
che oltre questo termine il potere si estingue. Ma il potere è
inestinguibile di per sé, quindi dovrebbe parlarsi di decadenza.
In tal modo però si afferma che il privato può così proseguire
l’attività anche se difforme dal paradigma normativo. Bisogna
invece affermare che oltre il termine di 60 gg si applicano le
sanzioni anche interdittive previste dalla legge per l’ipotesi di
attività svolte in mancanza dei requisiti di legge. Un altro
problema riguarda la tutela di eventuali terzi pregiudicati: di
riflesso possono essere tutelati dall’esercizio del potere
amministrativo inibitorio. In tal senso i terzi potrebbero
sollecitarlo impugnando poi il rifiuto o agendo contro il
silenzio, ma sembra un percorso abbastanza complesso. Per
fornire una migliore tutela, parte della giurisprudenza ha
individuato nel silenzio dall’amministrazione una specie di
assenso che permetterebbe l’impugnativa di fronte al giudice
amministrativo o ha negato che la denuncia sia un mero atto
privato.
LEGGE 241/90 sul procedimento amministrativo
- Ambito di applicazione soggettivo Si applica alle regioni
a statuto ordinario fin quando non avranno legiferato in
materia; x le province autonome e le regioni a statuto speciale,
tali enti devono provvedere entro un anno all’adeguamento dei
propri statuti. Con la legge cost. 3/01 si applica alle regioni
solo nei limiti della potestà legislativa concorrente.
- Ambito di applicazione oggettivo il procedimento
amministrativo è volto alla cura dell’interesse pubblico e si
applica la presente legge anche alla materia contrattuale della
P.A.
- Principi di riferimento ex l. 241/90 Economicità
(raggiungimento obiettivi con l’impiego del minor numero
possibile di risorse personali, finanziarie e procedimentali =
principio di non aggravamento); Efficacia (rapporto tra obiettivi
prefissati e conseguiti, realizzati nel miglior m
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Obbligo di conclusione del procedimento
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La conclusione del procedimento
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Conclusione contratto
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Comunicazione e potere - Castells (conclusione)