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Legge 18 giugno 2009, n. 69

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di

processo civile.

(G.U. n. 140, 19 giugno 2009, Supplemento Ordinario)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge: C I

APO

INNOVAZIONE

Art. 1. - (Banda larga)

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni e nel rispetto dell'articolo

4, comma 3, lettera h), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo

1° agosto 2003, n. 259, individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree

sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica

pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di

informazione e di comunicazione del Paese. Nell'individuare le infrastrutture di cui al presente

comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico tra le aree del

territorio nazionale. Il Governo individua e sottopone al Comitato interministeriale per la

programmazione economica (CIPE) per l'approvazione nel programma le risorse necessarie,

che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Al relativo

finanziamento si provvede con una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a

61 della legge 27

valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo

dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. In ogni caso è fatta salva la ripartizione

dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno.

2. La progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 nelle aree

sottoutilizzate possono avvenire mediante modalità di finanza di progetto ai sensi del codice dei

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,

n. 163. Nell'ambito dei criteri di valutazione delle proposte o delle offerte deve essere indicata

come prioritaria la condizione che i progetti, nelle soluzioni tecniche e di assetto

imprenditoriale, contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla concorrenza, nel

rispetto dei princìpi e delle norme comunitarie.

3. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziati gli interventi che, nelle aree

sottoutilizzate, incentivino la razionalizzazione dell'uso dello spettro radio al fine di favorire

l'accesso radio a larghissima banda e la completa digitalizzazione delle reti di diffusione, a tal

fine prevedendo il sostegno ad interventi di ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e

collegamento anche utilizzati dalle amministrazioni civili e militari dello Stato, favorendo altresì

la liberazione delle bande di frequenza utili ai sistemi avanzati di comunicazione.

4. E' attribuito al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al

comma 2 anche attraverso la previsione della stipulazione di accordi di programma con le

regioni interessate. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio della sua funzione di

coordinamento, si avvale del parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che è

articoli 4

rilasciato avuto riguardo al rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma 2 e degli

e 13 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.

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259.

5. All'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «15-bis. Per gli interventi

di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità

minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può

essere ridotta previo accordo con l'ente proprietario della strada».

6. All'articolo 231, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In deroga a quanto previsto dal capo I del

titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del codice delle comunicazioni

elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni».

7. Le disposizioni dell'articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, si applicano anche alle

innovazioni condominiali relative ai lavori di ammodernamento necessari al passaggio dei cavi

in fibra ottica. II

C APO

SEMPLIFICAZIONI

Art. 2. - (Società di consulenza finanziaria)

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 18-bis è inserito il seguente: «Art. 18-ter. -

(Società di consulenza finanziaria). - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, la riserva di attività di

cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per

azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza

stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca

d'Italia e la CONSOB, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere

somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. 2. Il Ministro dell'economia e

delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, può prevedere il possesso, da parte degli

esponenti aziendali, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza. 3. Nell'albo di cui

all'articolo 18-bis, comma 2, è istituita una sezione dedicata alle società di consulenza

finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo».

Art. 3. - (Chiarezza dei testi normativi)

1. Al capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima dell'articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - (Chiarezza dei testi normativi). - 1. Il Governo, nell'ambito delle proprie

competenze, provvede a che: a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare

norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate,

abrogate o derogate; b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché

in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente

indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la

materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si

rinvia, che esse intendono richiamare. 2. Le disposizioni della presente legge in materia di

chiarezza dei testi normativi costituiscono princìpi generali per la produzione normativa e non

possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito. 3. Periodicamente, e

comunque almeno ogni sette anni, si provvede all'aggiornamento dei codici e dei testi unici con

i medesimi criteri e procedure previsti nell'articolo 17-bis adottando, nel corpo del testo

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aggiornato, le opportune evidenziazioni. 4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di

indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie

oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente

mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi

unici».

Art. 4. - (Semplificazione della legislazione)

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14 è sostituito dai seguenti: «14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del

termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo

20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che

individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970,

anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la

permanenza in vigore, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) esclusione delle

disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita; b) esclusione delle disposizioni che

abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano

comunque obsolete; c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe

lesione dei diritti costituzionali; d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la

regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e

verifica dell'impatto della regolazione; e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in

vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa; g) identificazione

delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;

h) identificazione delle disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi

dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi

fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo

comma, della Costituzione. 14-bis. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le

disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della

legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di

entrata in vigore delle relative disposizioni regionali. 14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal

comma 17, decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del

maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative

statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con

provvedimenti successivi, sono abrogate. 14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare,

entro il termine di cui al comma 14-ter, uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione

espressa, con la medesima decorrenza prevista dal comma 14-ter, di disposizioni legislative

statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate

successivamente al 1° gennaio 1970»;

b) il comma 16 è abrogato;

c) il comma 17 è sostituito dal seguente: «17. Rimangono in vigore: a) le disposizioni

contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di

procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di

attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe la denominazione codice

ovvero testo unico; b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e

degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle

magistrature e dell'Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione; c) le disposizioni

tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante

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dal gioco; d) le disposizioni che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria

e quelle occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali; e) le disposizioni in

materia previdenziale e assistenziale»;

d) dopo il comma 18 è inserito il seguente: «18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in

vigore dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18, nel rispetto degli stessi princìpi e

criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni

integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi»;

e) al comma 19, le parole: «una Commissione parlamentare» sono sostituite dalle seguenti: «la

"Commissione parlamentare per la semplificazione", di seguito denominata "Commissione"»;

f) il comma 21 è sostituito dal seguente: «21. La Commissione: a) esprime il parere sugli

schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis; b) verifica

periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di

norme di cui al comma 14-ter e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere; c) esercita i compiti di

cui all'articolo 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

g) il comma 22 è sostituito dal seguente: «22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei

decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis sono trasmessi alla

Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in

tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e

con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine

di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni

che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-

bis, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni».

1 annesso al decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con

2. All'allegato

modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, sono soppresse le voci di cui all'allegato 1

annesso alla presente legge, concernenti le leggi di ratifica e l'esecuzione di trattati

internazionali relative al periodo 1861-1948.

Art. 5. - (Modifiche alla disciplina dei regolamenti. Testi unici compilativi)

1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «Consiglio di Stato» sono inserite le seguenti: «e previo parere

delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni

dalla richiesta»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del

comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari

vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa

abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto

normativo o sono comunque obsolete».

2. Nel capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis. - (Testi unici compilativi). - 1. Il Governo provvede, mediante testi unici

compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori

omogenei, attenendosi ai seguenti criteri: a) puntuale individuazione del testo vigente delle

norme; b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza

logica e sistematica della normativa; d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo

unico, che restano comunque in vigore. 2. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal

Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro

quarantacinque giorni dalla richiesta. Ciascun testo unico è emanato con decreto del Presidente

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della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa ulteriore

deliberazione del Consiglio dei ministri. 3. Il Governo può demandare la redazione degli schemi

di testi unici ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di

Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha facoltà di

avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, nell'ambito

dei propri ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico

del bilancio dello Stato. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello

stesso, previsto ai sensi dell'articolo 16, primo comma, numero 3°, del citato testo unico di cui

al regio decreto n. 1054 del 1924, dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n.

127, e del comma 2 del presente articolo».

Art. 6. - (Misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria

delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.

400, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la

semplificazione normativa, sono disciplinati i procedimenti in materia di autonomia gestionale e

finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria, di cui

18, comma 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con

all'articolo

modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nell'osservanza dei princìpi di cui

all'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché

dei seguenti criteri:

a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti relativi ai trasferimenti finanziari all'estero

e alla loro gestione;

b) semplificazione e razionalizzazione della struttura e della gestione del bilanci

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher andolce82 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Catanzaro - Magna Grecia o del prof Saitta Fabio.
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