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Legge 18 giugno 2009, n. 69
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di
processo civile.
(G.U. n. 140, 19 giugno 2009, Supplemento Ordinario)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge: C I
APO
INNOVAZIONE
Art. 1. - (Banda larga)
1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni e nel rispetto dell'articolo
4, comma 3, lettera h), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree
sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica
pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di
informazione e di comunicazione del Paese. Nell'individuare le infrastrutture di cui al presente
comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico tra le aree del
territorio nazionale. Il Governo individua e sottopone al Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) per l'approvazione nel programma le risorse necessarie,
che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Al relativo
finanziamento si provvede con una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a
61 della legge 27
valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. In ogni caso è fatta salva la ripartizione
dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno.
2. La progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 nelle aree
sottoutilizzate possono avvenire mediante modalità di finanza di progetto ai sensi del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163. Nell'ambito dei criteri di valutazione delle proposte o delle offerte deve essere indicata
come prioritaria la condizione che i progetti, nelle soluzioni tecniche e di assetto
imprenditoriale, contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla concorrenza, nel
rispetto dei princìpi e delle norme comunitarie.
3. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziati gli interventi che, nelle aree
sottoutilizzate, incentivino la razionalizzazione dell'uso dello spettro radio al fine di favorire
l'accesso radio a larghissima banda e la completa digitalizzazione delle reti di diffusione, a tal
fine prevedendo il sostegno ad interventi di ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e
collegamento anche utilizzati dalle amministrazioni civili e militari dello Stato, favorendo altresì
la liberazione delle bande di frequenza utili ai sistemi avanzati di comunicazione.
4. E' attribuito al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al
comma 2 anche attraverso la previsione della stipulazione di accordi di programma con le
regioni interessate. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio della sua funzione di
coordinamento, si avvale del parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che è
articoli 4
rilasciato avuto riguardo al rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma 2 e degli
e 13 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
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259.
5. All'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «15-bis. Per gli interventi
di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità
minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può
essere ridotta previo accordo con l'ente proprietario della strada».
6. All'articolo 231, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In deroga a quanto previsto dal capo I del
titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni».
7. Le disposizioni dell'articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, si applicano anche alle
innovazioni condominiali relative ai lavori di ammodernamento necessari al passaggio dei cavi
in fibra ottica. II
C APO
SEMPLIFICAZIONI
Art. 2. - (Società di consulenza finanziaria)
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 18-bis è inserito il seguente: «Art. 18-ter. -
(Società di consulenza finanziaria). - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, la riserva di attività di
cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per
azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza
stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca
d'Italia e la CONSOB, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere
somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. 2. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, può prevedere il possesso, da parte degli
esponenti aziendali, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza. 3. Nell'albo di cui
all'articolo 18-bis, comma 2, è istituita una sezione dedicata alle società di consulenza
finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo».
Art. 3. - (Chiarezza dei testi normativi)
1. Al capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima dell'articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - (Chiarezza dei testi normativi). - 1. Il Governo, nell'ambito delle proprie
competenze, provvede a che: a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare
norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate,
abrogate o derogate; b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché
in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente
indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la
materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si
rinvia, che esse intendono richiamare. 2. Le disposizioni della presente legge in materia di
chiarezza dei testi normativi costituiscono princìpi generali per la produzione normativa e non
possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito. 3. Periodicamente, e
comunque almeno ogni sette anni, si provvede all'aggiornamento dei codici e dei testi unici con
i medesimi criteri e procedure previsti nell'articolo 17-bis adottando, nel corpo del testo
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aggiornato, le opportune evidenziazioni. 4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di
indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie
oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente
mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi
unici».
Art. 4. - (Semplificazione della legislazione)
1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 14 è sostituito dai seguenti: «14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del
termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che
individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970,
anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la
permanenza in vigore, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) esclusione delle
disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita; b) esclusione delle disposizioni che
abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano
comunque obsolete; c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe
lesione dei diritti costituzionali; d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la
regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e
verifica dell'impatto della regolazione; e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in
vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa; g) identificazione
delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;
h) identificazione delle disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi
fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione. 14-bis. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le
disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di
entrata in vigore delle relative disposizioni regionali. 14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal
comma 17, decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del
maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative
statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con
provvedimenti successivi, sono abrogate. 14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare,
entro il termine di cui al comma 14-ter, uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione
espressa, con la medesima decorrenza prevista dal comma 14-ter, di disposizioni legislative
statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate
successivamente al 1° gennaio 1970»;
b) il comma 16 è abrogato;
c) il comma 17 è sostituito dal seguente: «17. Rimangono in vigore: a) le disposizioni
contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di
procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di
attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe la denominazione codice
ovvero testo unico; b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e
degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle
magistrature e dell'Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione; c) le disposizioni
tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante
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dal gioco; d) le disposizioni che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria
e quelle occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali; e) le disposizioni in
materia previdenziale e assistenziale»;
d) dopo il comma 18 è inserito il seguente: «18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18, nel rispetto degli stessi princìpi e
criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni
integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi»;
e) al comma 19, le parole: «una Commissione parlamentare» sono sostituite dalle seguenti: «la
"Commissione parlamentare per la semplificazione", di seguito denominata "Commissione"»;
f) il comma 21 è sostituito dal seguente: «21. La Commissione: a) esprime il parere sugli
schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis; b) verifica
periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di
norme di cui al comma 14-ter e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere; c) esercita i compiti di
cui all'articolo 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
g) il comma 22 è sostituito dal seguente: «22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei
decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis sono trasmessi alla
Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in
tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e
con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine
di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni
che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-
bis, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni».
1 annesso al decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con
2. All'allegato
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, sono soppresse le voci di cui all'allegato 1
annesso alla presente legge, concernenti le leggi di ratifica e l'esecuzione di trattati
internazionali relative al periodo 1861-1948.
Art. 5. - (Modifiche alla disciplina dei regolamenti. Testi unici compilativi)
1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «Consiglio di Stato» sono inserite le seguenti: «e previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni
dalla richiesta»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del
comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari
vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa
abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto
normativo o sono comunque obsolete».
2. Nel capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:
«Art. 17-bis. - (Testi unici compilativi). - 1. Il Governo provvede, mediante testi unici
compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori
omogenei, attenendosi ai seguenti criteri: a) puntuale individuazione del testo vigente delle
norme; b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza
logica e sistematica della normativa; d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo
unico, che restano comunque in vigore. 2. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal
Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro
quarantacinque giorni dalla richiesta. Ciascun testo unico è emanato con decreto del Presidente
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della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa ulteriore
deliberazione del Consiglio dei ministri. 3. Il Governo può demandare la redazione degli schemi
di testi unici ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di
Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha facoltà di
avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, nell'ambito
dei propri ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello
stesso, previsto ai sensi dell'articolo 16, primo comma, numero 3°, del citato testo unico di cui
al regio decreto n. 1054 del 1924, dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n.
127, e del comma 2 del presente articolo».
Art. 6. - (Misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria
delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)
1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la
semplificazione normativa, sono disciplinati i procedimenti in materia di autonomia gestionale e
finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria, di cui
18, comma 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
all'articolo
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nell'osservanza dei princìpi di cui
all'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché
dei seguenti criteri:
a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti relativi ai trasferimenti finanziari all'estero
e alla loro gestione;
b) semplificazione e razionalizzazione della struttura e della gestione del bilanci
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-
Diritto amministrativo
-
Diritto ecclesiastico - Legge 18 luglio 2003, n. 186
-
Diritto ecclesiastico - Legge 24 giugno 1929, n. 1159
-
Diritto ecclesiastico - Leggi