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Estratto del documento

CAPOPRIVATIZZAZIONI

Art. 70. - (Patrimonio dello Stato Spa)

1. All'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "iscrizione dei beni" sono inserite le seguenti: "e degli altri diritti costituiti a favore dello Stato";

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dispone il trasferimento dei crediti dello Stato e le modalità di realizzo dei medesimi produce gli effetti indicati dal primo comma 1264 del codice civile".

Art. 71. - (Società pubbliche)

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 12 è sostituito dai seguenti: "12. Fatto"

salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero da eventuali disposizioni speciali, gli statuti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, si adeguano alle seguenti disposizioni:

  1. a) ridurre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione a cinque se le disposizioni statutarie vigenti prevedono un numero massimo di componenti superiore a cinque, e a sette se le citate disposizioni statutarie prevedono un numero massimo di componenti superiore a sette.
  2. I compensi deliberati ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile sono ridotti, in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, del 25 per cento rispetto ai compensi
b) prevedere che al presidente possano essere attribuite deleghe operative con delibera dell'assemblea dei soci;
c) sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza dare titolo a compensi aggiuntivi;
d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
e) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera d), fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), la possibilità che l'organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri.

membridell'organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi;

prevedere che la funzione di controllo interno riferisca all'organo di amministrazione o, fermo restando quanto previsto dal comma 12-bis, a un apposito comitato eventualmente costituito all'interno dell'organo di amministrazione;

prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali.

12-bis. Le società di cui al comma 12 provvedono a limitare ai casi strettamente necessari la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, in deroga a quanto previsto dal comma 12, lettera d), può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti di tali comitati una remunerazione complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo»;

b) al comma 27, le parole: «o indirettamente» sono soppresse;

comma 27 è

con il tag html

«27-bis. Per le amministrazioni dello Stato restanoc) dopo ilferme le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze già previste dalle disposizionivigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di costituzione di società cheproducono servizi di interesse generale e di assunzione di partecipazioni in tali società, lerelative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita idiritti dell'azionista di concerto con i Ministeri competenti per materia»

d) dopo il comma 28è inserito il seguente: «28-bis. Per le amministrazioni dello Stato,l'autorizzazione di cui al comma 28 è data con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,su proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministro dell'economia edelle finanze»

e) al comma 29, le parole: «Entro diciotto mesi» sono sostituite

dalle seguenti: «Entrotrentasei mesi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le società partecipate dalloStato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni»;

f) dopo il comma 32 sono inseriti i seguenti: «32-bis. Il comma 734 dell'articolo 1 della legge27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratoredi ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendoricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre eserciziconsecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitatescelte gestionali. 32-ter. Le disposizioni dei commi da 27 a 31 non si applicano per lepartecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati».

VIC APOhttp://laleggeplus.ipsoa.it/LaLegge/comuni/esportaIntprovvLeg.jsp?IdDoc=IdDoc%3...

Formattazione del testo

25/06/2009IPSOA - LaLegge Plus Pagina 49 di 77

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Art. 72. - (Clausola di salvaguardia)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai princìpi contenuti nella presente legge nell'esercizio delle potestà loro attribuite dallo statuto di autonomia. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato 1 - (vedi articolo 4, comma 2)

455Voce Atto normativo

8 legge 23 maggio 1861, n. 339 legge 26 maggio 1861, n. 3489 legge 2 marzo 1862, n. 48098 legge 30 marzo 1862, n. 533143 legge 3 agosto 1862, n. 741226 legge 11 agosto 1863, n. 1397238 legge 24 gennaio 1864, n. 1649273 legge 26 maggio 1864, n. 1786274 legge 26 maggio 1864, n. 1787295 legge 13 novembre 1864, n. 2000301 legge 27 novembre 1864, n.

2021304 legge 11 dicembre 1864, n. 2033350 legge 18 marzo 1865, n. 2204413 legge 13 gennaio 1866, n. 2778438 legge 20 giugno 1866, n. 3007450 legge 21 luglio 1866, n. 3087legge 27 maggio1867, n. 3745467 legge 7 luglio 1867, n. 3792470 legge 28 luglio 1867, n. 3818471 legge 28 luglio 1867, n. 3819494 legge 3 novembre 1867, n. 4034518 legge 24 maggio 1868, n. 4392519 legge 24 maggio 1868, n. 4395520 legge 24 maggio 1868, n. 4406528 legge 21 giugno 1868, n. 4447529 legge 21 giugno 1868, n. 4449563 legge 30 agosto 1868, n. 4556564 legge 30 agosto 1868, n. 4559579 legge 30 dicembre 1868, n. 4768586 legge 11 marzo 1869, n. 4940

http://laleggeplus.ipsoa.it/LaLegge/comuni/esportaIntprovvLeg.jsp?IdDoc=IdDoc%3...

25/06/2009IPSOA - LaLegge Plus Pagina 50 di 77592 legge 1° aprile 1869, n. 4985597 legge 5 maggio 1869, n. 5049604 legge 3 giugno 1869, n. 5113678 legge 15 settembre 1870, n. 5868693 legge 19 marzo 1871, n. 141694 legge 19 marzo 1871, n. 142695 legge 23 marzo 1871, n. 137740 legge

  • 22 ottobre 1871, n. 553741
  • 14 dicembre 1871, n. 565755
  • 25 gennaio 1872, n. 663761
  • 11 aprile 1872, n. 775826
  • 24 aprile 1873, n. 1344830
  • 22 maggio 1873, n. 1375867
  • 11 luglio 1873, n. 1503939
  • 30 agosto 1874, n. 2063940
  • 30 agosto 1874, n. 2064941
  • 30 agosto 1874, n. 2065942
  • 30 agosto 1874, n. 2066958
  • 14 aprile 1875, n. 2441962
  • 25 maggio 1875, n. 25011012
  • 17 luglio 1875, n. 26511034
  • 26 dicembre 1875, n 28931115
  • 3 maggio 1877, n. 38171125
  • 15 giugno 1877, n. 38801129
  • 20 giugno 1877, n. 39071161
  • 23 maggio 1878, n. 43841171
  • 31 maggio 1878, n. 43911210
  • 29 dicembre 1878, n. 46731213
  • 31 gennaio 1879, n. 46991214
  • 31 gennaio 1879, n. 47011219
  • 19 febbraio 1879, n. 47291233
  • 27 marzo 1879, n. 47891271
  • 20 luglio 1879, n. 50061288
  • 1° agosto 1879, n. 50611301
  • 11 gennaio 1880, n. 52241350
  • 14 agosto 1880, n. 56081389
  • 24 marzo 1881, n.

1281417 legge 14 luglio 1881, n. 305

1425 legge 22 luglio 1881, n. 331

1481 legge 14 maggio 1882, n. 728

1494 legge 30 maggio 1882, n. 770

1568 legge 30 dicembre 1882, n. 1148

1588 legge 30 giugno 1883, n. 1428

1589 legge 30 giugno 1883, n. 1429

1590 legge 30 giugno 1883, n. 1430

1591 legge 30 giugno 1883, n. 1431

1592 legge 30 giugno 1883, n. 1444

1624 legge 2 agosto 1883, n. 1523

1634 legge 31 gennaio 1884, n. 1872

1662 legge 30 giugno 1884, n. 2450

1692 legge 4 gennaio 1885, n. 2896

1711 legge 26 aprile 1885, n. 3067

1743 legge 28 giugno 1885, n. 3186

1773 legge 24 dicembre 1885, n. 3583

1774 legge 30 dicembre 1885, n. 3590

1775 legge 1° gennaio 1886, n. 3620

1792 legge 25 marzo 1886, n. 3737

1803 legge 15 aprile 1886, n. 3795

1810 legge 30 giugno 1886, n. 3938

1816 legge 16 luglio 1886, n. 3981

1818 legge 10 agosto 1886, n. 4018

1819 legge 25 novembre 1886, n. 4165

1830

legge 30 dicembre 1886, n. 42421844

legge 13 febbraio 1887, n. 43191937

legge 10 luglio 1887, n. 47261978

legge 22 dicembre 1887, n. 51171981

legge 25 dicembre 1887, n. 51191987

legge 10 febbraio 1888, n. 51901989

legge 29 febbraio 1888, n. 52222017

legge 30 aprile 1888, n. 53702060

legge 30 giugno 1888, n. 54872088

legge 30 luglio 1888, n. 55972091

legge 29 settembre 1888, n. 57102109

legge 2 aprile 1889, n. 59982119

legge 11 aprile 1889, n. 60092126

legge 16 maggio 1889, n. 60712183

legge 11 luglio 1889, n. 62342186

legge 14 luglio 1889, n. 62762252

legge 10 aprile 1890, n. 67892254

legge 31 maggio 1890, n. 68732282

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
77 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher andolce82 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Catanzaro - Magna Grecia o del prof Saitta Fabio.